CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 15 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel preambolo del regolamento del Consiglio n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1967, pag. 2269), si dichiara che è « opportuno autorizzare l'Italia ad adottare durante alcuni anni misure volte a diminuire l'incidenza del nuovo regime sul livello dei prezzi dei cereali da foraggio in detto Stato membro al fine di facilitare l'adattamento del mercato italiano al nuovo regime ». L'art. 23, n. 1, del regolamento, modificato dal regolamento del Consiglio n. 1601/68 (GU 1968, L 253, pag. 2), recita:
« Qualora l'orzo, l'avena, il granturco, il sorgo e la durra ed il miglio vengano importati nella Repubblica italiana via mare, detto Stato membro, fino al termine della campagna di commercializzazione 1971/1972, può ridurre il prelievo di 7,5 unità di conto per tonnellata, purché sia concessa una uguale sovvenzione per le consegne degli stessi cereali effettuate per la stessa via in provenienza dagli Stati membri, a meno che detta sovvenzione sia stata, su richiesta dello speditore di cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di provenienza, che ne informa la Repubblica italiana senza indugio. Quest'ultima tiene continuamente informati tutti gli Stati membri dell'importo della sovvenzione in vigore ».
Il governo italiano decideva di applicare il regime contemplato dalla succitata disposizione e, nel 1967, adottava a tale scopo un decreto legge.
I ricorrenti nella causa principale sono gli eredi del fu Otello Mantovani. Il 10 luglio 1972 la nave « Panagos D. Panteras » attraccava al porto di La Spezia con a bordo una partita di granturco proveniente da Bâton Rouge (Louisiana). Il Mantovani chiedeva alle autorità doganali locali la nazionalizzazione, a bordo della nave, della merce, destinata ad un'impresa commerciale di Rotterdam (Paesi Bassi). Le autorità doganali accoglievano la domanda. È pacifico che esse rilasciavano un documento attestante che la merce era in libera pratica ai sensi degli artt. 9 e 10 del trattato. L'esatta natura del suddetto documento è alquanto oscura. Nella domanda di pronunzia pregiudiziale la corte di cassazione ha riferito trattarsi di un modulo T2L (si veda il regolamento della Commissione n. 2313/69, GU 1969, L 295, pag. 8). Dal canto loro, le parti nella causa principale hanno asserito dinanzi alla Corte di giustizia che si trattava di un documento T2, contemplato dal regolamento del Consiglio n. 542/69, relativo al transito comunitario (GU 1969, L 77, pag. 1). Comunque ritengo che questo punto sia irrilevante ai fini della soluzione delle questioni proposte dalla corte di cassazione.
La merce non veniva mai sbarcata in Italia. La nave proseguiva per Rotterdam, dove il granturco era scaricato. All'udienza il patrono del Padovani ha negato che si volesse sdoganare la merce in Italia al solo scopo di fruire del prelievo ridotto riscosso sulle importazioni in questo paese. Egli ha sostenuto che si intendeva sbarcare il granturco in Italia, ma che ciò divenne da ultimo impossibile e per questo la nave proseguì per Rotterdam.
Al momento dello sdoganamento il Mantovani non pagava, né interamente né parzialmente, il prelievo, ma rilasciava fideiussioni a garanzia. Solo il 13 luglio 1977 la dogana di La Spezia gli comunicava che era dovuto il prelievo a tasso intero.
Il Mantovani proponeva opposizione contro l'ingiunzione della dogana dinanzi al tribunale di La Spezia, il quale dichiarava che egli aveva il diritto di fruire della riduzione del prelievo. Nel giudizio di secondo grado, la corte d'appello di Genova considerava tra l'altro che l'operazione effettuata a bordo della nave era una modalità d'importazione puramente fittizia e stabiliva che il Mantovani era tenuto a pagare il prelievo per intero. Successivamente la controversia giungeva dinanzi alla corte di cassazione, la quale ha sollevato due questioni a norma dell'art. 177.
Con la prima questione, la corte di giustizia è invitata a pronunziarsi sull'interpretazione dell'art. 23, n. 1, «perché occorre accertare se la riduzione dei diritti di prelievo nella misura di 7,5 unità di conto prevista dalla cennata disposizione comunitaria per i prodotti cereagricoli importati da paesi terzi nello stato italiano via mare si applichi anche nel caso che i prodotti stessi vengano nazionalizzati a bordo della nave in un porto italiano, ma rispediti senza essere sbarcati con lo stesso mezzo ad altro porto di altro stato della CEE ».
La questione mira pertanto a stabilire se detti prodotti possano essere considerati « importati nella Repubblica italiana via mare » ai sensi dell'art. 23, n. 1.
Tutti coloro che hanno presentato osservazioni sostengono che il motivo della riduzione del prelievo sulle merci importate in Italia via mare risiedeva nei maggiori oneri portuali, dovuti alla situazione dei porti italiani. Ciò è dichiarato espressamente nel preambolo del regolamento del Consiglio n. 1157/77 (GU 1977, L 136, pag. 12), uno dei numerosi regolamenti che hanno, via via, mantenuto in vigore il regime di cui trattasi. Tuttavia, i partecipanti al procedimento ne traggono conclusioni divergenti.
La Commissione e l'Italia concordano nel ritenere che nell'ambito del suddetto regime la merce non possa considerarsi « importata » fintantoché non sia stata sbarcata.
La Commissione fa notare che il termine « importazione » ha significati diversi a seconda del contesto di diritto comunitario in cui figura. In taluni casi « importazione » significherebbe messa in libera pratica ai sensi degli artt. 9 e 10 del trattato. D'altro canto, impiegato nell'art. 23, n. 1, detto termine implicherebbe la messa in libera pratica e lo sbarco della merce. A sostegno del suo punto di vista la Commissione osserva che in caso di « consegna » via mare di cereali provenienti da altri Stati membri doveva essere concessa un'uguale sovvenzione in base all'art. 23, n. 1, prima frase, parte finale. Non si potrebbe affermare che una partita di merce è stata « consegnata » se essa non è stata sbarcata. Poiché la sovvenzione aveva 10 scopo di evitare che i cereali comunitari venissero a trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto a quelli provenienti direttamente da paesi terzi, la Commissione sostiene che al termine « importati » dev'essere attribuito lo stesso significato.
11 governo italiano rileva che scopo fondamentale della compensazione dei maggiori oneri portuali in Italia mediante la riduzione del prelievo era di garantire che il prezzo dei cereali non fosse in Italia più elevato che in altri Stati membri. Sarebbe manifestamente in contrasto con detto scopo concedere la riduzione per partite di merce che non sono nemmeno state scaricate in Italia.
Questi argomenti mi sembrano fondati. Non si può obiettare, come hanno fatto i ricorrenti nella causa principale, che, per il solo fatto dell'approdo e senza che la merce fosse sbarcata, il Mantovani subì le conseguenze finanziarie (in particolare sotto forma di controstallie) della situazione dei porti italiani. È chiaro, infatti, che in quel caso le conseguenze di tale situazione non ebbero la stessa portata che avrebbero avuto qualora la merce fosse stata sbarcata. Come ha sottolineato il governo italiano, lo scopo della riduzione del prelievo non consiste affatto nel consentire che la merce che si trova a bordo di una nave approdata ad un porto italiano sia messa in libera pratica senza essere sbarcata.
Nemmeno mi convince il secondo argomento svolto dai ricorrenti, che è basato su di un'asserita differenza tra il regime di cui al n. 1 e quello contemplato dal n. 2 dell'art. 23. L'art. 23, n. 2, dispone:
« Inoltre, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio nella Repubblica italiana, detto Stato membro può diminuire il prelievo ( ... ) purché accordi una uguale sovvenzione per le consegne degli stessi cereali in provenienza dagli Stati membri ».
Secondo i ricorrenti, solo il n. 2 concedeva un'agevolazione all'Italia, mentre il n. 1 contemplava semplicemente un mezzo tecnico inteso a compensare la maggiore incidenza degli oneri portuali italiani. Essi ne traggono la conclusione che, in base al n. 1, le merci potevano essere « importate« in Italia da paesi terzi senza essere scaricate. Questa conclusione mi sembra un non sequitur.
Infine, i ricorrenti osservano che le autorità italiane, se volevano negare la riduzione del prelievo, potevano semplicemente rifiutarsi di effettuare le operazioni di sdoganamento fintantoché la merce fosse rimasta a bordo. Quest'argomento, relativo a ciò che — sul presupposto di un significato del regolamento diverso da quello che, a mio avviso, esso manifestamente ha — avrebbe potuto essere fatto per evitare operazioni speculative, non mi convince della necessità di dare al regolamento una diversa interpretazione.
Con la seconda questione la corte di cassazione chiede se, in base all'art. 1, n. 3, leu. a), del regolamento n. 542/69, « il regime di transito comunitario interno previsto e regolato dal suddetto regolamento possa applicarsi ai prodotti agricoli di provenienza via mare da paesi terzi, che siano stati sdoganati a bordo della nave a norma della legislazione interna italiana e vengano trasportati, senza essere sbarcati in Italia, in un altro porto di altro stato della Comunità, quando le norme comunitarie prevedono una riduzione del prelievo per i prodotti agricoli importati via mare nella Repubblica italiana ».
La summenzionata disposizione stabilisce che il regime di transito comunitario interno si applica alle merci che soddisfano le condizioni stabilite dagli artt. 9 e 10 del trattato. La seconda questione deve pertanto essere intesa nel senso che essa mira a stabilire se una merce possa trovarsi in libera pratica ai sensi dei suddetti articoli del trattato quando il diritto comunitario contempli l'applicazione di un prelievo ridotto all'importazione di prodotti agricoli.
Secondo me, non c'è dubbio che tale merce può trovarsi in libera pratica. L'art. 10, n. 1, del trattato dispone che « sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili ( ... ) ». Ciò significa che devono essere stati riscossi solo i dazi doganali e le tasse che sono dovuti. Se così non fosse, le merci che entrano nella Comunità in esenzione da dazi doganali o da prelievi, o scontando dazi o prelievi ridotti, non sarebbero mai in libera pratica. Si tratterebbe, manifestamente, di un risultato assurdo.
Può darsi che il vero scopo della seconda questione consista nello stabilire se le merci possano essere state messe in libera pratica ai sensi degli artt. 9 e 10 del trattato senza essere « importate » ai sensi dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 120/67. A mio avviso, ciò è possibile, poiché le due nozioni non sono identiche e comunque, come ha fatto notare la Commissione, il termine « importato » ha un significato che varia a seconda del contesto di diritto comunitario.
Alla luce di queste considerazioni vi suggerisco di risolvere come segue le questioni sottopostevi dalla corte di cassazione:
1)
Per essere « importate via mare » in Italia da un paese terzo ai sensi dell'art. 23, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 120/67 le merci devono essere state sdoganate e sbarcate nel suddetto Stato membro.
2)
Le merci possono essere in libera pratica ai sensi degli artt. 9 e 10 del trattato qualora siano state assoggettate ad un prelievo ridotto in conformità all'art. 23, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 120/67.
Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese sostenute dalle parti nella causa principale. La Commissione deve sopportare le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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