Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici
1 . A - La causa, sulla quale oggi esprimo la mia opinione, verte sul se il ricorrente - in servizio presso le Comunità europee dal 1966 e già noto alla Corte di giustizia attraverso le cause 255 e 256/83 - abbia diritto alla pensione d' invalidità soltanto in base all' art . 78, 3° comma, dello statuto del personale oppure anche in base al 2° comma dello stesso articolo .
2 . Come è noto, tale disposizione del diritto del pubblico impiego europeo stabilisce quanto segue :
"Alle condizioni previste dagli artt . 13, 14, 15 e 16 dell' allegato VIII, il funzionario ha diritto ad una pensione d' invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell' impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera .
Se l' invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell' interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d' invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario .
Se l' invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d' invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età .
(...).
Se l' invalidità è stata provocata intenzionalmente dal funzionario, l' autorità che ha il potere di nomina può decidere che il funzionario percepirà soltanto una pensione di anzianità ".
3 . Quanto agli antefatti del procedimento potrò limitarmi ad alcune brevi osservazioni, considerate le constatazioni contenute nella sentenza emessa nelle cause summenzionate nonché quelle contenute nelle mie conclusioni relative a tali cause .
4 . Vi è noto che fra il settembre del 1981 ed il gennaio 1983 si è svolto un procedimento disciplinare a carico del ricorrente . Nell' ambito di questo procedimento la commissione di disciplina investita della questione accertava, nel dicembre del 1982, che il ricorrente aveva violato i suoi doveri d' ufficio, partecipando attivamente dietro compenso alla trasmissione a terzi di documenti riservati, rilasciando, nella domanda d' autorizzazione a svolgere un' attività secondaria, dichiarazioni inesatte sulle dimensioni dell' attività stessa e sui relativi redditi e omettendo di richiedere l' autorizzazione per l' esercizio di un' attività secondaria negli anni 1977 - 1982 . In base a questi accertamenti e su proposta della commissione di disciplina, l' autorità che ha il potere di nomina irrogava al ricorrente, in data 3 gennaio 1983, la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado A 5 al grado A 6 .
5 . Come vi è noto, il ricorrente ha impugnato senza successo tale decisione nelle cause summenzionate . Con sentenza 11 luglio 1985 veniva respinto sia il ricorso del ricorrente contro il provvedimento disciplinare sia il ricorso diretto al risarcimento del danno per un illecito amministrativo assertivamente commesso dalla Commissione nello svolgimento del procedimento disciplinare e che avrebbe causato la malattia e l' invalidità del ricorrente .
6 . Quanto alla malattia del ricorrente - e con ciò vengo all' oggetto vero e proprio del presente procedimento -, essa, a quanto pare, ha determinato le ripetute assenze dal servizio del ricorrente a partire dal dicembre 1981, inoltre, nel marzo del 1983, la sottoposizione alla commissione d' invalidità del caso del ricorrente . In tale contesto, la commissione d' invalidità veniva espressamente incaricata di pronunziarsi sulla dipendenza da malattia professionale di un' eventuale invalidità e il ricorrente le chiedeva d' accertare inoltre la sussistenza di un nesso causale tra il procedimento disciplinare e la sanzione disciplinare da un lato e lo stato di salute del ricorrente stesso dall' altro .
7 . Dopo avere visitato il ricorrente, la commissione d' invalidità dichiarava, il 7 maggio 1983, che il ricorrente era colpito da invalidità permanente e totale ed aggiungeva, in quanto all' origine dell' invalidità, che "l' invalidité s' est manifestée à l' occasion des faits précis survenus dans l' exercice de ses fonctions ". In base a questo parere, il 27 giugno 1983 veniva emanata la decisione che collocava il ricorrente a riposo con effetto dal 1° luglio 1983 e gli riconosceva il diritto alla pensione ai sensi dell' art . 78, 3° comma, dello statuto del personale . In una lettera d' accompagnamento in pari data si afferma, al riguardo, che è stato fatto ricorso a tale disposizione poiché le precitate espressioni adottate dalla commissione d' invalidità "ne correspondent pas à l' une des hypothèses visées à l' alinéa 2 du même article ".
8 . Il ricorrente non riteneva corretta tale conclusione e presentava quindi, in data 13 luglio 1983, un reclamo contro la decisione stessa . In tale reclamo egli sosteneva che la formulazione adottata dalla commissione d' invalidità faceva riferimento al procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti . Ne risulterebbe - e ciò andrebbe considerato come un accertamento definitivo - che la sua invalidità ha origine da una malattia professionale e che deve quindi essere applicato l' art . 78, 2° comma, dello statuto del personale .
9 . Per suffragare tale tesi, il 19 luglio 1983 il ricorrente inviava anche una lettera al medico da lui designato a far parte della commissione d' invalidità chiedendo se la commissione fosse stata in grado d' accertare l' esistenza di un nesso causale fra il procedimento disciplinare e lo stato di salute del ricorrente che aveva determinato l' invalidità, e chiedendo inoltre se i termini "faits précis survenus dans l' exercice de ses fonctions", impiegati nelle conclusioni della commissione facessero riferimento al procedimento disciplinare . Nella risposta a tale lettera, pervenuta al ricorrente nel settembre del 1983, si affermava che la commissione aveva ritenuto, all' unanimità, che il procedimento disciplinare dovesse essere considerato come la causa della grave depressione del ricorrente da cui sarebbe derivata la sua invalidità, e che quindi sussistesse un rapporto diretto fra tali eventi ed il peggioramento dello stato di salute del ricorrente . Nella risposta si dichiarava inoltre che per tale motivo i medici della commissione avevano "assimilé votre maladie à une affection d' origine professionnelle ".
10 . Come è noto, il reclamo del ricorrente veniva respinto . In una decisione del 20 dicembre 1983 ( quindi posteriore alla scadenza del termine di 4 mesi stabilito dall' art . 90 dello statuto del personale ) si dichiarava espressamente che, ai sensi dell' art . 3 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, un' infermita può essere considerata come malattia professionale soltanto quando sia provato che essa ha avuto origine nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle mansioni svolte per conto delle Comunità . La commissione d' invalidità non ha effettuato un accertamento del genere . D' altra parte qualora, secondo le conclusioni della commissione, si debba ritenere che la malattia del ricorrente abbia avuto origine da un regolare procedimento disciplinare, provocato, come la sanzione disciplinare, da un comportamento colpevole e illegittimo del ricorrente, non ne verrebbe suffragato l' assunto secondo cui il ricorrente sarebbe stato colpito da una malattia professionale .
11 . In seguito a ciò è stato proposto il ricorso in cui si chiede di :
1 ) annullare la decisione 27 giugno 1983 nonché la lettera d' accompagnamento in pari data in quanto in esse si nega il riconoscimento come malattia professionale dell' infermità del ricorrente,
2 ) annullare, in quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo amministrativo del ricorrente contenuta in una lettera in data 20 dicembre 1983,
3 ) dichiarare che la malattia che ha determinato l' invalidità permanente e totale del ricorrente è una malattia professionale e
4 ) condannare la controparte a corrispondere al ricorrente le prestazioni contemplate dall' art . 78, 2° comma, dello statuto del personale .
12 . B - Queste domande e gli argomenti su cui sono basate - che la Commissione, come è noto, non ritiene convincenti - rendono necessaria la seguente valutazione .
I - Sulla ricevibilità
13 . Va esaminata anzitutto la ricevibilità del ricorso, in ordine alla quale non sono state formulate osservazioni nel presente procedimento, poiché al termine della fase orale è stato sollevato il problema di stabilire quale vantaggio deriverebbe al ricorrente se venisse applicato l' art . 78, 2° comma, anziché l' art . 78, 3° comma . Al riguardo abbiamo appreso dalla Commissione che nella fattispecie non sussiste alcuna differenza tra le prestazioni spettanti in base a tali due disposizioni, poiché, in base alla sua anzianità di servizio, il ricorrente riceve una pensione nella misura del 70% dello stipendio base anche a norma dell' art . 78, 3° comma . Ciò significa che non è certo necessario chiarire quale dei due commi debba essere applicato nel caso del ricorrente .
14 . In seguito a tale precisazione della Commissione è sorta però anche la questione relativa all' esistenza o meno di un interesse del ricorrente allo svolgimento del presente procedimento . Tale quesito è stato posto in modo esplicito al ricorrente ed egli ha sostenuto, come sapete, che la risposta può essere affermativa . Al riguardo, egli ha fatto valere di essere assicurato contro il rischio di malattia professionale anche a norma dell' art . 73 dello statuto del personale . Ai sensi di tale norma, in caso d' invalidità totale e permanente deve essere versato un capitale pari ad 8 volte lo stipendio base annuo e devono essere rimborsate al 100% le spese per cure mediche o simili . Poiché nell' art . 73 il termine "malattia professionale" avrebbe lo stesso significato che nell' art . 78, si dovrebbe riconoscere che egli ha un interesse a che vengano risolte le questioni sollevate nel presente procedimento ( in particolare quella relativa al se la sua invalidità sia derivata da una malattia professionale ) affinché successivamente egli - come anche la Commissione - possa decidere se continuare a far valere o meno le sue pretese ai sensi dell' art . 73 dello statuto del personale ( per le quali, come risulta da una lettera del 27 giugno 1983, egli ha già in concreto presentato domanda ).
15 . Qualora si ritenga giustificata l' applicazione di criteri rigorosi nel caso di specie, si dovrebbe probabilmente considerare corretta la valutazione secondo cui non è dimostrabile in tal modo l' esistenza di un interesse a ricorrere . Non si può infatti trascurare il fatto che il presente procedimento verte esclusivamente sull' art . 78 dello statuto del personale e si deve anche tener conto del fatto che nell' art . 25 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee è stabilito che : "l' accertamento di un' invalidità permanente, totale o parziale, ai sensi dell' art . 73 dello statuto e della presente regolamentazione, non pregiudica in alcun modo l' applicazione dell' art . 78 dello statuto e viceversa ".
16 . D' altro canto, è assodato che nel presente procedimento gli accertamenti medici ( secondo cui la malattia del ricorrente ha avuto origine dal procedimento disciplinare ) non sono controversi, mentre la questione essenziale è quella di stabilire se in siffatti casi vi sia anche spazio per una valutazione giuridica da parte dell' autorità che ha il potere di nomina e se tale valutazione sia corretta, nella misura in cui è stato negato un nesso sufficientemente stretto con la vita professionale, poiché la malattia è derivata da un regolare procedimento disciplinare avviato a causa di un comportamento del ricorrente contrario ai doveri d' ufficio . Si deve inoltre riconoscere che la soluzione di tale problema, poiché negli artt . 73 e 78 dello statuto del personale è usata la stessa nozione di "malattia professionale", può essere rilevante in relazione alla suddetta ulteriore pretesa del ricorrente, che a quanto consta è stata fatta valere tempestivamente a norma dell' art . 17 della precitata regolamentazione e su cui non è ancora stata emessa una decisione definitiva .
17 . Alla luce delle esigenze di economia processuale si può quindi ritenere plausibile la tesi secondo cui esiste un interesse ragionevole alla soluzione delle questioni fondamentali del presente procedimento . In ogni caso non intendo proporre di dichiarare irricevibile il ricorso per mancanza di interesse alla tutela giurisdizionale, ma tutt' al più di considerare l' opportunità di tale decisione in ordine al quarto capo della domanda ( in cui si chiede che la Corte condanni la convenuta a corrispondere al ricorrente le prestazioni contemplate nell' art . 78, 2° comma ).
II - Nel merito
18 . 1 . In primo piano si pone la tesi del ricorrente, che forma oggetto del primo mezzo, secondo cui la commissione d' invalidità avrebbe riconosciuto che il ricorrente era affetto da malattia professionale . La decisione 27 giugno 1983 sarebbe d' altro canto unicamente basata, come emergerebbe dalla sua motivazione, sulle conclusioni della commissione d' invalidità . Dal momento che nonostante ciò essa esclude l' applicazione dell' art . 78, 2° comma ( che tratta dell' invalidità causata da una malattia professionale ), si dovrebbe censurare la mancanza di qualsiasi motivazione al riguardo .
19 . Non ritengo - sia detto fin d' ora - di poter aderire a tale tesi .
20 . a)*Si deve rilevare che l' art . 78, 2° comma, così recita :
"se l' invalidità è determinata da (...) malattia professionale (...)" ((" lorsque l' invalidité resulte (...) d' une maladie professionnelle (...)"). Il quesito cui doveva rispondere la commissione d' invalidità, nel modulo che era tenuta a compilare, era formulato in modo corrispondente . La commissione - come si è già detto - non ha risposto a tale quesito con un semplice "si" ( come si sarebbe potuto pensare ) bensì con l' espressione "l' invalidité s' est manifestée à l' occasion de faits précis survenus dans l' exercice de ses fonctions ." Ciò può solo significare che la commissione d' invalidità non ha proprio inteso effettuare un accertamento ai sensi dell' art . 78, 2° comma, dello statuto del personale, ma ha tutt' al più affermato che vi è un certo nesso fra l' invalidità del ricorrente e la sua vita professionale .
21 . Non si può giungere ad una diversa conclusione nemmeno se si prende in considerazione - partendo dal presupposto che nell' art . 73 e nell' art . 78 dello statuto del personale venga usata la stessa nozione di "malattia professionale" - la definizione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale del personale delle Comunità europee . Anche tale definizione è infatti formulata in maniera nettamente diversa rispetto ai termini usati dalla commissione d' invalidità in quanto precisa che va considerata malattia professionale qualsiasi malattia che ha avuto origine nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle funzioni per conto delle Comunità . Quanto poi all' affermazione del medico del ricorrente, in data 6 settembre 1983, cui ha pure fatto riferimento il ricorrente stesso, essa è certamente incentrata sulla constatazione che la causa della grave depressione del ricorrente nonché dell' invalidità dello stesso è costituita dal procedimento disciplinare ( il che significa una correlazione con un determinato aspetto della vita professionale ). Per quanto riguarda l' ulteriore affermazione secondo cui i medici della commissione avrebbero "assimilé votre maladie à une affection d' origine professionnelle", è significativo il fatto che anch' essa non corrisponde alla formulazione dell' art . 78, 2° comma, dello statuto del personale . Se tuttavia il medico avesse inteso, con ciò, alludere ad un' invalidità causata da una malattia professionale, si dovrebbe osservare che ci si deve attenere in primo luogo alla formulazione scelta dalla commissione d' invalidità stessa e non a mere interpretazioni unilaterali di un singolo membro di tale commissione .
22 . L' assunto del ricorrente, secondo cui la commissione d' invalidità avrebbe constatato che la sua invalidità è stata determinata da una malattia professionale, non può quindi considerarsi fondato .
23 . b)*Per quanto riguarda l' insufficienza di motivazione lamentata dal ricorrente, si deve inoltre osservare, in primo luogo, che il rinvio, contenuto nella motivazione della decisione del 27 giugno 1983, alle conclusioni della commissione d' invalidità va senz' altro inteso nel senso che esso si riferisce soltanto agli accertamenti relativi all' invalidità permanente e totale . Si potrebbe dunque affermare che la decisione non contiene alcuna motivazione relativamente all' applicazione dell' art . 78, 3° comma, dello statuto del personale . Ciononostante non si può ritenere che sussista un rilevante difetto di motivazione, poiché secondo la giurisprudenza ( cfr . sentenza in causa 69/83 ( 1 )) sono importanti, ai fini della motivazione, tutte le circostanze ed in particolare le indicazioni contenute in altri documenti . In questa ottica acquista rilievo il fatto che nella lettera di accompagnamento della decisione 27 giugno 1983 si dichiari che la formulazione usata dalla commissione d' invalidità non corrisponde alle ipotesi contemplate nell' art . 78, 2° comma, per cui tale disposizione non può applicarsi al ricorrente . A mio avviso sono così soddisfatti - anche se solo sommariamente - i requisiti che la motivazione di una decisione deve presentare .
24 . Qualora tuttavia - contrariamente alla lettera della motivazione della decisione - il riferimento alle conclusioni della commissione d' invalidità debba essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere anche l' espressione citata all' inizio, si deve constatare, in secondo luogo, che con ciò non era stato proprio affermato che il ricorrente fosse affetto da una malattia professionale, ma semplicemente che la sua invalidità poteva essere fatta risalire al procedimento disciplinare . Se si accetta tale interpretazione, non vi era certo motivo di addurre nella decisione stessa o in una lettera d' accompagnamento la ragione per cui l' autorità che ha il potere di nomina si sarebbe "discostata" dalla conclusione cui era giunta la commissione d' invalidità .
25 . c)*Il primo mezzo non contiene quindi certamente elementi atti a suffragare la domanda del ricorrente .
26 . 2 . Con il secondo mezzo, il ricorrente sostiene la tesi secondo cui soltanto la commissione d' invalidità è competente ad accertare l' origine professionale di una malattia e di un' invalidità che ne deriva . Egli ritiene inoltre che l' autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto rispettare il mandato da essa conferito al riguardo alla commissione d' invalidità e che essa non potesse quindi mettere in discussione l' esattezza degli accertamenti effettuati dalla commissione d' invalidità in ordine all' origine della malattia del ricorrente .
27 . Anche sotto tale profilo non vedo in ultima analisi alcun motivo per censurare il comportamento della Commissione .
28 . a)*Quanto alla questione di fondo, se gli accertamenti necessari ai sensi dell' art . 78, 2° comma, dello statuto del personale competano esclusivamente alla commissione d' invalidità, ossia ai medici, o se al riguardo anche in ordine alla nozione di "malattia professionale" siano necessarie valutazioni giuridiche da parte dell' amministrazione, essa, a mio parere, può essere risolta soltanto in quest' ultimo senso . Anche se si deve riconoscere che al riguardo sussiste un ampio spazio per accertamenti puramente medici ( ad esempio per stabilire l' esistenza di una malattia, di un' invalidità e di un nesso causale fra i due fatti ), è però altrettanto certo che si presentano anche problemi giuridici ( se vogliamo : quelli relativi all' interpretazione dello statuto del personale ) ed in particolare quello di determinare se una malattia accertata abbia un rapporto sufficientemente stretto con l' esercizio di attività professionali . Per rendersene conto, è sufficiente uno sguardo sugli altri elementi dell' art . 78, 2° comma ( in base ai quali è rilevante il fatto che l' invalidità sia derivata da un atto di sacrificio personale compiuto nell' interesse pubblico o dal fatto di avere rischiato la propria vita per salvare quella altrui ). Qui non si tratta certo di questioni puramente mediche : sono invece necessarie anche valutazioni giuridiche per la loro esatta delimitazione ( come viene chiarito dal caso esaminato nella causa 342/82 ( 2 )). Si può d' altro canto rinviare anche alla sentenza in causa 257/81 ( 3 ) in cui è già significativo il fatto che il compito della commissione d' invalidità, molto strettamente limitato, venga ravvisato nell' accertamento della causa dell' invalidità, il che è stato precisato alla fine della sentenza con l' affermazione secondo cui la commissione deve accertare "se lo stato patologico del ricorrente abbia un nesso abbastanza diretto con un rischio specifico e tipico, inerente dalle mansioni da esso svolte ". E' inoltre significativo il fatto che in riferimento all' amministrazione si affermi che la stessa è tenuta a fare esaminare e a determinare se l' invalidità del ricorrente derivi da una malattia professionale, il che non sarebbe stato formulato in questi termini qualora in proposito non fosse rilevante il giudizio dell' amministrazione .
29 . Dall' art . 13 dell' allegato VIII dello statuto del personale, cui ha fatto riferimento il ricorrente, non emergono per contro elementi atti ad infirmare tale tesi . Dal suo tenore letterale, secondo cui : "il funzionario di età inferiore a 65 anni e che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione d' invalidità colpito da un' invalidità permanente, considerata totale (...)", si può desumere soltanto che l' accertamento dell' invalidità compete esclusivamente alla commissione d' invalidità, ma non anche che tale commissione abbia il compito di determinare se la causa di tale invalidità sia da ravvisarsi in una malattia professionale, qualora sussista semplicemente un determinato rapporto con l' esercizio delle mansioni e non con rischi tipici inerenti a tale esercizio .
30 . b)*E' pertanto chiaro che l' incarico dato alla commissione d' invalidità nei suddetti termini sommari ( accertare se l' invalidità abbia avuto origine da una malattia professionale ) non può naturalmente significare che l' amministrazione non abbia più in proposito alcun potere decisionale . E' altrettanto certo - e ciò risulta evidente già dai chiarimenti relativi al primo mezzo di ricorso - che alla luce della formulazione scelta dalla commissione d' invalidità e citata all' inizio, l' accertamento della Commissione relativo alla qualificazione dell' infermità del ricorrente come malattia professionale non va considerato come un illegittimo disconoscimento degli accertamenti operati dalla commissione d' invalidità .
31 . c)*Per quanto riguarda infine il problema - ancora da esaminare nel presente contesto e originariamente non trattato sotto tale profilo nel secondo mezzo di ricorso - di stabilire se nel presente caso la Commissione abbia constatato a giusto titolo che l' invalidità del ricorrente non è derivata da una malattia professionale, è necessario ricordare nuovamente che la commissione d' invalidità, inappellabile sul piano medico, ha ritenuto che la malattia del ricorrente dipendesse in maniera determinante dal procedimento disciplinare svoltosi a suo carico che, come è certo dopo la sentenza nelle cause 255 e 256/83 ( in cui è stata esaminata anche la doglianza secondo cui il procedimento si sarebbe svolto troppo lentamente ), è ineccepibile sia in ordine allo svolgimento sia in ordine al risultato .
32 . Partendo da tale presupposto, e contrariamente alla tesi del ricorrente, il quale ritiene corretta un' interpretazione estensiva della nozione di "malattia professionale" ( una malattia professionale, a suo parere, è un' infermità che si è manifestata nell' esercizio o in occasione dell' esercizio di attività lavorative ), ritengo che la valutazione della Commissione non sia in realtà censurabile .
33 . Un primo elemento a favore di tale conclusione può essere tratto dall' art . 3 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale del personale delle Comunità europee, da cui risulta che ai fini della nozione di malattia professionale non vale proprio la definizione proposta dal ricorrente, ma è importante stabilire se una malattia abbia "avuto origine nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle funzioni per conto della Comunità ". Ancora più chiara è la già citata formulazione contenuta nella sentenza 257/81, secondo la quale è determinante il fatto che lo stato patologico del ricorrente abbia un nesso abbastanza diretto con un rischio specifico e tipico, inerente alle mansioni da esso svolte . Nel presente caso tuttavia è accertato che la causa dell' infermità del ricorrente non risiede nell' esercizio delle funzioni ad esso affidate; essa non ha avuto origine da rischi specifici inerenti all' esercizio delle sue mansioni, bensì, in ultima analisi, da un suo comportamento scorretto tenuto in servizio e fuori servizio, comportamento sfociato nel predetto procedimento disciplinare . Parlare anche in tal caso di malattia contratta nell' esercizio dell' attività lavorativa, solo perché nell' ambito professionale sono state tratte le conseguenze di un comportamento sostanzialmente estraneo alle mansioni svolte, significherebbe certamente suffragare un' inammissibile confusione concettuale . Difficilmente possono trarsi elementi a favore di tale tesi anche dal riferimento al sistema complessivo dell' art . 78 ( che - come ritiene il ricorrente - dovrebbe essere considerato come un sistema chiuso e secondo il quale - come risulterebbe dall' ultimo comma - solo l' invalidità intenzionalmente provocata sarebbe rilevante ai fini di una commisurazione in misura ridotta delle spettanze pensionistiche ). Tale considerazione non appare in concreto convincente, si deve invece ritenere che se vi è stato un comportamento di altra natura ma censurabile che ha determinato un procedimento disciplinare ed alla fine l' invalidità, si può senz' altro tenere conto di tale comportamento nel risolvere la questione essenziale in base all' art . 78, 2° comma, dell' origine professionale o meno dell' invalidità . Non si può pertanto affermare che vi è stata una violazione del sistema che risulterebbe dall' art . 78 dello statuto del personale .
34 . d)*Si deve quindi constatare che anche gli argomenti dedotti nell' ambito del secondo mezzo non sono atti a suffragare le domande del ricorrente . Parimenti, non vi è pertanto motivo di sentire come testimoni - come è stato richiesto dal ricorrente - i medici della commissione d' invalidità .
35 . 3 . Nel terzo mezzo, il ricorrente lamenta inoltre che la decisione sul suo reclamo reca una motivazione diversa da quella della decisione 27 giugno 1983 . Egli ritiene che ciò sia illegittimo dal momento che il suo reclamo è stato respinto e la decisione contestata è stata confermata . A suo parere, la decisione va valutata soltanto alla luce della sua motivazione iniziale ( ossia tenendo conto del richiamo alle conclusioni della commissione d' invalidità, conclusioni nelle quali sarebbe stata constatata l' esistenza di una malattia professionale ).
36 . a)*Al riguardo si deve osservare, in via preliminare, che il ricorrente ha esposto in modo inesatto il contenuto della motivazione della decisione 27 giugno 1983 . Come ho dimostrato in precedenza, il richiamo alle conclusioni della commissione d' invalidità ha probabilmente importanza soltanto ai fini dell' accertamento dell' invalidità . Una motivazione per l' applicazione dell' art . 78, 3° comma, dello statuto del personale è contenuta invece unicamente nella lettera d' accompagnamento della decisione in pari data . Alla luce di tale motivazione contenuta nella lettera d' accompagnamento, appare con chiarezza che l' art . 78, 2° comma, dello statuto del personale, non è stato applicato poiché in base alla formulazione adottata dalla commissione d' invalidità e citata all' inizio non può dirsi esistente una malattia professionale . Riferendosi a ciò, la decisione sul reclamo non contiene però in realtà alcuna nuova e diversa motivazione, bensì - come ha sostenuto la Commissione - solo un chiarimento della motivazione contenuta nella lettera d' accompagnamento . Ciò è sostenibile poiché dalla formulazione adottata dalla commissione d' invalidità traspare la constatazione, nota al ricorrente, che la sua malattia è derivata dal procedimento disciplinare . In realtà la decisione sul reclamo reca al riguardo soltanto la precisazione secondo cui il procedimento disciplinare è stato provocato da un comportamento censurabile del ricorrente e, stando così le cose, non può parlarsi di malattia causata da rischi professionali .
37 . b)*E' quindi chiaro che non si può trascurare la motivazione della decisione sul reclamo in quanto inammissibile . A ciò si aggiunge che è sostanzialmente inesatta la tesi del ricorrente secondo cui in una decisione relativa ad un reclamo non può essere modificata la motivazione della decisione originaria .
38 . Non si possono desumere elementi atti a suffragare la tesi del ricorrente dalla giurisprudenza da questi addotta, poiché in realtà essa non riguarda il problema ora in esame . La Corte ha dichiarato in primo luogo - come nelle sentenze nelle cause 121/76 ( 4 ) e 75/77 ( 5 ) - che la motivazione del rigetto tacito di un reclamo coincide con la motivazione della decisione impugnata . In secondo luogo essa ha affermato - per esempio nelle cause 33 e 75/79 ( 6 ) - che una decisione esplicita di rigetto notificata dopo la scadenza del termine di 4 mesi stabilito dall' art . 90, n . 2, costituisce soltanto una conferma della decisione implicita a quel momento già esistente . Anche dal sistema del procedimento di reclamo, quale disciplinato dallo statuto del personale, emergono elementi molto chiari a favore dell' esattezza della tesi della Commissione . Lo scopo palese di tale procedimento consiste nel rendere possibile un contradditorio approfondito con l' amministrazione prima dell' avvio di un procedimento giurisdizionale . Esso può portare ad una modifica della decisione contestata : se ciò non avviene, una motivazione approfondita della decisione sul reclamo avrà probabilmente l' effetto di dissuadere l' autore del reclamo dall' intentare un giudizio . Per questo motivo, l' art . 90 dello statuto del personale stabilisce espressamente che le decisioni sui reclami devono essere motivate . Più esattamente però ciò può essere inteso solo in senso lato, poiché se fosse esatto il punto di vista del ricorrente ( secondo cui la decisione sul reclamo non può contenere una motivazione che vada oltre la motivazione originaria ), l' art . 90, n . 2, 2° comma, sarebbe privo di qualsiasi significato nei casi in cui la decisione impugnata fosse priva del tutto di motivazione ( sicché nella fattispecie, nonostante l' esperimento di un procedimento di reclamo, la Corte potrebbe soltanto annullare la decisione impugnata per difetto di motivazione ). Si può inoltre far rilevare il fatto che l' art . 91, n . 3, stabilisce un nuovo termine di ricorso nel caso in cui venga adottata un' esplicita decisione di rigetto su un reclamo dopo un rigetto implicito . Ciò presuppone chiaramente, come la Commissione ha giustamente sottolineato, che il suo punto di vista sia esatto, dal momento che di fatto il nuovo periodo di riflessione ( così deve essere considerato il termine di ricorso ) si giustifica soltanto qualora la decisione sul reclamo possa contenere elementi che non figurino ancora nella decisione originaria .
39 . c)*Neppure dal terzo mezzo di ricorso possono quindi certo ricavarsi elementi a favore della domanda del ricorrente .
40 . 4 . Con il quarto mezzo di ricorso infine, si addebita alla Commissione un eccesso di potere in quanto, nell' emettere la sua decisione nell' ambito del procediemnto d' invalidità, essa avrebbe inflitto una nuova sanzione per il comportamento del ricorrente che aveva provocato il procedimento disciplinare, non riconoscendo l' origine professionale della sua infermità e non confermando la legittima qualificazione in questo senso effettuata dalla commissione d' invalidità .
41 . Dopo tutto quanto è stato detto, è senz' altro chiaro che anche questa censura non è accoglibile .
42 . Si deve ricordare ancora una volta che la commissione d' invalidità non ha effettivamente qualificato l' infermità del ricorrente come malattia professionale ma, scegliendo una particolare formulazione, ha fatto rilevare che tale questione doveva rimanere in sospeso per essere risolta dall' amministrazione . All' amministrazione non si può quindi rimproverare il fatto di essersi discostata dalla valutazione della commissione d' invalidità, anzi essa ha operato un giudizio autonomo su tale punto .
43 . Non si può neppure affermare che al ricorrente sia stata inflitta una seconda sanzione per l' infrazione disciplinare giustamente contestatagli . La Commissione ha unicamente valutato i fatti nell' ambito della disciplina sull' invalidità ( invalidità derivante da un procedimento disciplinare ), ed è giunta giustamente, come è stato dimostrato, alla conclusione che in presenza di una tale situazione di fatto non ricorra l' ipotesi dell' invalidità derivante dall' esercizio delle proprie mansioni, bensì quella dell' invalidità dovuta ad altra causa ai sensi dell' art . 78, 3° comma, dello statuto del personale .
44 . Non si può pertanto configurare un eccesso di potere .
45 . C - Poiché risulta quindi che tutti i mezzi di ricorso vanno disattesi e che quindi la Commissione ha giustamente negato il riconoscimento dell' infermità del ricorrente come malattia professionale, non resta che respingere integralmente il ricorso statuendo sulle spese a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura della Corte .
Carl Otto Lenz
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 21 giugno 1984, causa 69/83, Charles Lux / Corte dei conti delle Comunità europee, Racc . 1984, pag . 2447 .
( 2 ) Sentenza 24 novembre 1983, causa 342/82 - Hartog Cohen / Commissione delle Comunità europee - Racc . 1983, pag . 3829 .
( 3 ) Sentenza 12 gennaio 1983, causa 257/81 - K . / Consiglio delle Comunità europee - Racc . 1983, pagg . 1, 7 e segg .
( 4 ) Sentenza 27 ottobre 1977, causa 121/76 - Alessandro Moli / Commissione - Racc . 1977, pag . 1971 .
( 5 ) Sentenza 13 aprile 1978, causa 75/77 - Emma Mollet / Commissione - Racc . 1978, pag . 897 .
( 6 ) Sentenza 28 maggio 1980, cause riunite 33 e 75/79 - Richard Kuhner / Commissione - Racc . 1980, pag . 1677 .
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