CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 14 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le presenti cause sono state entrambe rinviate alla Corte, in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, il 9 marzo 1984, dal tribunal de grande instance di Verdun in occasione di processi penali dinanzi ad esso pendenti.
In detti procedimenti il sig. Claude Chabaud, amministratore delegato della società che gestisce i supermarkets Ledere in Verdun, e il sig. Jean Louis Rémy, amministratore delegato del Supermercato Cora, sono imputati di trasgressione della normativa francese che fissa prezzi minimi per la vendita al minuto della benzina, in particolare del decreto ministeriale 29 aprile 1982, n. 82-13/A. Tanto il Chabaud, quanto il Rémy hanno sostenuto a loro difesa che detto decreto è incompatibile con il diritto comunitario e, onde risolvere detto problema, il tribunal in entrambe le cause ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale la seguente questione:
« Se il decreto 29 aprile 1982 del Ministero dell'economia e delle finanze e del ministro delegato dell'energia del governo della Repubblica francese, che vieta di vendere in Francia benzina normale e super ad un prezzo inferiore a quello stabilito periodicamente con provvedimento ministeriale, sia o meno compatibile con gli artt. 3, 5 e 30 del trattato di Roma del 25 marzo 1957».
Sulla stessa normativa nazionale verteva la causa 231/83, Cullet/Centre Ledere, sulla quale la Corte si è pronunciata il 29 gennaio 1985. A parte il fatto che la causa Cullet ha tratto origine da un procedimento civile mirante a far disporre la cessazione della turbativa costituita dall'inosservanza di dette norme, mentre le presenti cause si riferiscono a processi penali per trasgressione delle stesse, le cause vertono essenzialmente sugli stessi problemi di diritto comunitario. Benché le questioni sollevate dal giudice nazionale in queste cause non menzionino tutti gli articoli del trattato esaminati nella sentenza Cullet, dette questioni mirano chiaramente ad accertare se le norme nazionali di cui trattasi siano conformi ai principi e agli scopi del trattato CEE e alle disposizioni specifiche del trattato per la loro attuazione.
Le osservazioni presentate dal governo francese e dalla Commissione nulla aggiungono di sostanziale agli argomenti svolti dinanzi alla Corte nella causa Cullet. Nella sentenza, la Corte ha in quell'occasione esaminato tutti i punti controversi.
A mio parere, per i motivi esposti nella sentenza 29 gennaio nella causa Cullet, la soluzione della questione sollevata dal tribunale dovrebbe essere la seguente :
«1)
Gli artt. 3, leu. f), e 5 del trattato CEE non vietano norme nazionali che prescrivano un prezzo minimo, da fissarsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto di carburante.
2)
L'art. 30 del trattato CEE vieta siffatte norme qualora il prezzo minimo sia determinato in base unicamente ai prezzi alla raffineria praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato in base soltanto ai costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8% in più o in meno ».
Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nessuna disposizione va presa quanto alle spese sostenute dalla Repubblica francese e dalla Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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