CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 7 marzo 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La causa a cui si riferiscono queste conclusioni trae origine da una domanda pregiudiziale che il Finanzgericht Baden-Württemberg vi ha posto nel quadro di una controversia dinanzi ad esso pendente tra la Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt di Colonia e lo Hauptzollamt Stuttgart-West. In particolare, il giudice a quo vi chiede di pronunciarvi sulla validità e sull'efficacia di una decisione della Commissione che riguarda l'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.
Nel novembre 1979, la società tedesca importò dagli Stati Uniti d'America nella Repubblica federale di Germania un apparecchio denominato « Signal Analyzer HP 5420 A with interface HP 10920 A » per impiegarlo in un progetto di ricerca concernente « lo studio del rumore di scorrimento, del rumore industriale, della struttura delle turbolenze e dell'emissione di rumore ». L'importatrice domandò al competente ufficio doganale (Hauptzollamt Stuttgart-West) di essere ammessa a fruire della franchigia per i dazi. In un primo momento l'ufficio gliela concesse, seppure a titolo provvisorio; ma poi, fatti svolgere gli accertamenti del caso dall'Istituto tecnico di controllo e di formazione doganale di Monaco, revocò la concessione e chiese all'importatrice, con avviso di accertamento rettificativo del 30 luglio 1981, il pagamento di oltre 7000 marchi per dazi all'importazione. In effetti — così esso motivò il suo provvedimento — l'apparecchio non aveva natura scientifica.
Contro il rigetto del suo reclamo, l'importatrice ricorse allora dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg sostenendo che l'apparecchio offriva « la possibilità di esaminare con grande precisione la relazione di coerenza e di fase tra due segnali misurati in corrente turbolenta » e pertanto di studiare la « composizione della struttura delle turbolenze e delle fonti di rumore » ; il suo carattere scientifico, indipendentemente dall'interfaccia allo stesso tempo importata, sarebbe stato, dunque, fuori discussione. Ma l'ufficio restò fermo sulla sua linea: che — affermò — gli era imposta dalla decisione 20 dicembre 1982, n. 82/932, con cui la Commissione aveva negato la scientificità di un apparecchio dello stesso tipo e marca seppure privo d'interfaccia (GU L 383, pag. 6).
Con ordinanza 15 marzo 1984, la XI sezione del Finanzgericht sospese il procedimento e, ai sensi dell'articolo 177 Trattato CEE, sottopose alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali :
1)
Se la decisione 20 dicembre 1982, n. 82/932, sia valida;
2)
In caso di risposta affermativa, se la decisione sia applicabile solo all'apparecchio a cui esplicitamente si riferisce o a tutti gli altri apparecchi del medesimo tipo e marca.
2.
L'ordinanza di rinvio è molto succinta. I dubbi che il giudice nutre sulla validità della decisione controversa derivano — egli dice — da motivi « di forma e di merito » e si fondano sulla vostra sentenza 17 marzo 1983, Control Data, causa 294/81, Raccolta 1983, pag. 911). In ogni caso, egli vuol sapere se il provvedimento si applichi a tutti gli apparecchi « Hewlett Packard — digitai signal analyzer, model 5420 A » o se riguardi solo « l'apparecchio di questo tipo che costituisce oggetto della domanda » formulata dalla Repubblica federale di Germania il 18 giugno 1982.
Ulteriori chiarimenti sui due quesiti ci vengono tuttavia da una lettera che il Finanzgericht inviò il 17 novembre 1983 all'Ufficio convenuto e che figura agli atti. Secondo il giudice, l'applicazione che l'autorità doganale nazionale faccia di una decisione presa dalla Commissione rispetto ad uno specifico oggetto importato e non più impugnabile a termini dell'articolo 173, finisce per incidere sulle garanzie giurisdizionali dell'importatore. Se poi l'autorità doganale intenda provocare una nuova decisione della Commissione, il provvedimento di quest'ultima, in ipotesi diverso dal precedente, si sostituirebbe a quello per cui il tribunale era stato adito. Da qui — conclude il Finanzgericht — un'impasse che è superabile solo chiedendo alla nostra Corte una pronuncia pregiudiziale.
3.
Passo dunque all'esame del primo quesito, constatando che né l'attrice nel giudizio principale né il giudice del rinvio ci dicono chiaramente perché la validità della decisione sia dubbia. Come ho accennato, peraltro, dall'ordinanza traspare che il giudice pensa sia a vizi di forma, sia ad errori di diritto e in particolare alla violazione delle norme che definiscono la natura scientifica di un apparecchio. Solo in questo senso, infatti, può esser letto il suo richiamo alla sentenza Control Data.
Cominciamo con le censure in tema di forma. Com'è noto, alle decisioni del nostro tipo si imputa di solito una motivazione insufficiente. Non credo tuttavia che un simile addebito possa muoversi al provvedimento controverso la cui motivazione è, sì, sintetica, ma non al punto da configurare violazione delle forme sostanziali. Del problema vi siete espressamente occupati nella sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Race. 1984, pag. 3623. Se è vero — vi si legge — che la motivazione prescritta dall'articolo 190 del trattato deve far emergere in modo chiaro il ragionamento dell'autorità comunitaria affinché gli interessati conoscano le giustificazioni delle sue misure e possano difendersi, non è necessario che essa specifichi tutti gli elementi di fatto o di diritto dei quali la stessa autorità ha tenuto conto.
In effetti — aggiungeste — che la motivazione soddisfi o no le dette esigenze è questione da dirimere con riguardo non solo alla lettera della decisione, ma anche al suo contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia. Nella specie, la laconicità della decisione non impedisce che la motivazione risponda ai requisiti minimi dell'articolo 190. L'atto è infatti indirizzato agli Stati membri i cui esperti hanno partecipato alle sedute del Comitato per le franchigie e conoscono il dossier in misura sufficiente per poterne apprezzare la portata. Esso contiene inoltre gli elementi indispensabili perché l'istituto scientifico interessato o l'impresa importatrice possano valutarne eventuali vizi come l'errore manifesto o lo sviamento di potere (punti 38 e 39).
È dunque in base a questi semplici princìpi che va apprezzata la motivazione di una decisione in tema di franchigia; e, come ho detto, chi li applichi al nostro provvedimento dovrà concludere per la sua incensurabilità. Aggiungo che viziato esso non sembra neppure sotto il profilo sostanziale. Sappiamo che il giudice a quo crede di poter trarre indicazioni in senso opposto dalla sentenza Control Data. Non ritengo, peraltro, che tale riferimento sia pertinente. In quella causa la Commissione aveva sostenuto che un calcolatore non può mai, per definizione, ritenersi un apparecchio scientifico. Ma questo errore essa non ha commesso nel nostro caso, in cui, lungi dal procedere per assiomi, è pervenuta alla decisione esaminando le caratteristiche dello strumento sul fondamento dei criteri posti dalla disciplina comunitaria.
4.
Sub 2) il giudice a quo chiede quale efficacia possiedano le decisioni che la Commissione prende in tema di franchigia doganale. Ricordo che tali atti sono emessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, regolamento 2784/79 (GU L 318, pag. 32), che sono notificati a tutti gli Stati membri entro due settimane dalla loro adozione e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (serie L).
Le decisioni possono essere positive o negative. Sono positive quelle in cui si dichiara che lo strumento o apparecchio soddisfa le condizioni richieste per la sua ammissione in franchigia; ed è evidente che esse si impongono alle amministrazioni doganali degli stati con riferimento non solo allo specifico apparecchio importato, ma a tutti gli apparecchi dello stesso tipo e marca. D'altra parte, poiché è il progresso tecnico a determinare le scelte della Commissione, l'efficacia di queste decisioni non potrà che essere limitata nel tempo. Al riguardo, suggerirei di applicare per analogia l'articolo 8 del regolamento 2784/79, secondo cui le autorizzazioni relative all'ammissione in franchigia hanno di regola durata semestrale.
Quanto alle decisioni negative, è noto che il beneficio della franchigia può essere rifiutato a) perché lo strumento è privo di carattere scientifico, b) perché apparecchi di valore scientifico equivalente sono fabbricati nella Comunità. Quale portata hanno tali decisioni? Per quelle di cui sub b) la risposta è abbastanza facile. Come ho osservato concludendo in causa 4/84, Università Goethe, la disciplina comunitaria richiede che il giudizio di equivalenza si effettui esaminando le caratteristiche dell'apparecchio in rapporto ai lavori specifici da eseguire o, per dirla con le vostre sentenze, relativamente alle « expériences auxquelles l'utilisateur [ľ]a destiné ». Ne discende che la decisione sarà individuale: varrà cioè per il solo apparecchio controverso.
Ancora meno problematico è il caso delle decisioni sub a). Come le decisioni positive, esse sono efficaci erga omnes; ma, poiché il progresso tecnico non opera a rovescio, la loro efficacia non è soggetta a limiti di tempo. Una volta che un apparecchio sia dichiarato privo di natura scientifica, quindi, gli Stati membri dovranno per sempre negare il beneficio della franchigia a tutti gli apparecchi dello stesso tipo e marca. Può questa circostanza, come teme il giudice a quo, riflettersi negativamente sulla tutela giurisdizionale dell'importatore? A me pare che la presente procedura risponda già di per sé a tale domanda. L'importatore continua a godere di tutte le sue garanzie.
Un ultimo rilievo. Diversamente dall'apparecchio che fu oggetto della decisione n. 82/932, quello per cui si controverte davanti al Finanzgericht è munito di un'« interfaccia », ossia di uno strumento diretto a render possibile o ad agevolare la sua connessione con altri apparecchi. Tale dato, peraltro, non incide in alcun modo sulle conclusioni a cui sono appena giunto. Delle due l'una, infatti: o l'interfaccia è uno strumento indipendente e allora ci si potrà chiedere se abbia titolo a beneficiare della franchigia; o, come sembra più verosimile, esso ha natura di accessorio e in tal caso, secondo la disciplina comunitaria, il suo regime si conformerà a quello dell'apparecchio principale (cfr. da ultimo sentenza 15 novembre 1984, causa 236/83, Universität Hamburg/Hauptzollamt München-West, Race. 1984, pag. 3849).
5.
Per tutte le considerazioni fin qui svolte, suggerisco alla Corte di rispondere nel modo che segue ai quesiti postile dal Finanzgericht Baden-Württemberg con ordinanza 15 marzo 1984 nella causa fra la Deutsche Forschungs-und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt di Colonia e lo Hauptzollamt di Stuttgart-West:
1)
La decisione della Commissione 20 dicembre 1982, n. 82/932, con cui si stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Hewlett Packard — Digital Signal Analyzer, model HP 5420 A » non può aver luogo in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, è valida.
2)
La detta decisione dev'essere interpretata nel senso che riguarda non solo l'apparecchio a cui fa espresso riferimento, ma tutti gli apparecchi dello stesso tipo e marca.
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