CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 13 dicembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con il vostro consenso vorrei presentare le mie conclusioni sulle cause presenti subito dopo la trattazione orale.
La questione sottopostavi è chiara; il Tribunale nazionale chiede come, nell'applicare l'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 171/83, si debba calcolare la stazza.
A mio parere, i casi di specie non si prestano a costituire dei precedenti, poiché dobbiamo occuparci di una situazione di fatto in cui si tratta dell'applicazione del regolamento in un solo Stato membro. Nel caso presente non sono interessati più Stati membri e quindi questo aspetto non è stato illustrato da più lati. Solo la Commissione e il governo olandese hanno presentato osservazioni e pertanto ritengo che dovremmo astenerci in questa sede dal pronunziarci sulla questione dell'applicazione del regolamento nel caso in cui negli Stati membri vigano norme diverse per il calcolo della stazza; non mi sembra infatti che il contraddittorio sia stato sufficiente.
In sostanza, siamo in presenza di due posizioni concordi, quella del governo olandese e quella della Commissione; entrambe si basano sul presupposto che non vi sono metodi di calcolo prescritti dal diritto comunitario e che, di conseguenza, il giudice nazionale non può far altro che applicare i metodi di calcolo vigenti nella zona di sua competenza. Abbiamo sentito che questa è peraltro la prassi seguita da dieci anni e che ciò non ha dato luogo a difficoltà di nessun genere. Naturalmente, se si istituiscono limiti siffatti, vi sono sempre persone che reclamano perché si trovano appena al di là o appena al di qua del limite. Mi sembra tuttavia dubbio che il caso di specie sia molto tipico, poiché in entrambi i casi il superamento dei limiti è senz'altro assai notevole e, manifestamente, si sono verificati di rado dei casi in cui erano implicati più Stati membri. Questo dipende dal fatto che la normativa di cui trattasi vale per la navigazione costiera all'interno della zona di 12 miglia, in cui pescano in generale solo i pescatori dello Stato cui appartiene detta zona. Inoltre non è neanche emerso che i diversi metodi di calcolo che possono essere praticati negli Stati membri abbiano un'importanza pratica; e anche qualora l'avessero, essi non hanno alcun peso, in quanto in ciascun caso si tiene conto, a vantaggio dell'imputato, del certificato di stazza rilasciato dal suo paese d'origine e se, secondo questo documento, l'imbarcazione non ha una stazza superiore alle 70 tonnellate, il caso è risolto.
Vi propongo perciò di seguire il suggerimento formulato dalla Commissione nelle osservazioni scritte e di risolvere la questione sottopostavi nei termini seguenti :
Per l'applicazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 171/83, la stazza della nave, espressa in tonnellate di stazza lorda, deve essere determinata secondo le norme di calcolo vigenti nello Stato membro interessato.
Per il caso in cui la Corte, contrariamente alla mia opinione, volesse risolvere anche la questione delle norme da applicare qualora sia implicata una nave di un altro Stato membro, suggerisco di aggiungere quanto segue:
Se si tratta di una nave di un altro Stato membro è determinante il certificato di stazza di detto Stato membro.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
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