CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 30 gennaio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
dobbiamo occuparci del ricorso proposto dalla Commissione, in data 30 marzo 1984, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, contro la Repubblica francese. La Commissione chiede la dichiarazione del fatto che la Repubblica francese, non essendosi conformata alla decisione della Commissione 8 febbraio 1983, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato. Da questa decisione, relativa ad un aiuto concesso dal governo francese alle imprese di pesca per la salvaguardia dell'occupazione nel settore marittimo, risulta che in Francia, dal 1974 in poi, alle imprese di pesca è stata concessa una sovvenzione calcolata in base al numero di litri di gasolio da esse consumato. A quanto pare, la Commissione era d'accordo sull'erogazione di questo aiuto, almeno fino al 1980. A quell'epoca, essa giungeva a ritenere che non si trattava più di un aiuto transitorio, bensì di un aiuto avente una forte incidenza diretta sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e che, di conseguenza, era incompatibile col mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.
Perciò, dando inizio al procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato, essa invitava il governo francese a presentare le proprie osservazioni sul suo punto di vista. Nel 1981 e nel 1982 l'importo dell'aiuto veniva addirittura aumentato e la Commissione dava inizio ad un nuovo procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, relativamente al nuovo aiuto istituito per il 1982.
Il governo francese, rispondendo all'invito della Commissione a presentare osservazioni in merito a questo aiuto, sosteneva che esso non aveva provocato distorsioni della concorrenza e si era reso effettivamente necessario a causa delle difficoltà incontrate dall'industria della pesca, che avevano portato alla perdita di posti di lavoro ed all' aumento delle importazioni in Francia.
La Commissione, tuttavia, teneva fermo il proprio originario punto di vista e, di conseguenza, il 5 aprile 1983, notificava la decisione. La Repubblica francese non vi si conformava senza indugio, entro il termine ivi stabilito, ma, il 28 giugno 1983, esponeva una serie di ragioni per cui alla decisione non poteva essere dato seguito. Essa si riferiva ai mutamenti che avevano avuto luogo nell'industria della pesca e cercava di dimostrare che l'aiuto non incideva, fra l'altro a causa dell'aumento delle importazioni in Francia, sulla concorrenza. Inoltre, essa sottolineava le difficoltà cui doveva far fronte l'industria francese della pesca e chiedeva un riesame della situazione nell'intera Comunità.
In risposta a questa lettera, la Commissione concedeva alla Francia un altro mese per conformarsi alla decisione. Essendo decorso inutilmente questo termine, veniva proposto il presente ricorso.
Fa piacere constatare che le memorie scritte sono chiare e concise. Manifestamente la Commissione si basa sul semplice fatto che è stata adottata una decisione e questa non è stata rispettata. La convenuta fa riferimento alla lettera del 28 giugno 1983, a sostegno della propria tesi secondo cui il suo comportamento non è incompatibile col mercato comune e, quindi, la decisione non è giustificata.
Non viene tuttavia contestata la forma, né la legittimità della decisione stessa e, a mio avviso, è chiaro che la Repubblica francese non può far valere argomenti come quelli da essa dedotti per sottrarsi all'osservanza della decisione. Non avendo impugnato tale decisione entro il termine stabilito dall'art. 173 del trattato, essa deve ora conformarvisi, secondo quanto risulta dalle sentenze della Corte nelle cause 156/77 (Commissione/Belgio, Race. 1978, pag. 1881) e 130/83 (Commissione/Italia, sentenza 11 luglio 1984, Race. 1984, pag. 2849).
Ritengo che il ricorso della Commissione sia fondato e che le spese giudiziali debbano essere poste a carico della Repubblica francese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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