CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 7 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Premessa
1.1. li problema sollevato
Nel presente procedimento è stato messo sul tappeto il problema, alquanto insolito, del se il sig. Deak, cittadino ungherese residente in Belgio presso la madre, cittadina italiana, possa fruire, in base al diritto comunitario, dell'indennità di disoccupazione o dell'indennità di disoccupazione giovanile belghe. Il problema non è di agevole soluzione, a causa della difficoltà di coglierne la portata pratica potenziale.
Il giudice di rinvio basa le sue due questioni relative al problema suddetto sull'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Tuttavia, come avete evidenziato nei quesiti scritti posti all'Office national de l'emploi belga (ONEM), anche l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 può avere importanza per la soluzione del problema. A questo proposito avete fatto riferimento, nei predetti quesiti, alle vostre pertinenti sentenze 31 maggio 1979 (causa 207/78, Even, Race. 1979, pag. 2019), 14 gennaio 1982 (causa 65/81, Reina, Race. 1982, pag. 33) e 12 luglio 1984 (causa 261/83, Castelli, Race. 1984, pag. 3199). Dal canto mio, mi soffermerò, più avanti, su talune altre sentenze pertinenti.
1.2. Le questioni pregiudiziali
Le questioni sollevate dalla Cour du travail di Liegi relativamente al problema di cui trattasi sono così formulate:
«I.
Se l'art. 2-1 del regolamento CEE n. 1408/71 vada interpretato nel senso che una persona, non cittadina di uno Stato membro, può fruire della legislazione belga in materia di disoccupazione per il semplice fatto che sua madre è cittadina di uno Stato membro, e ciò in virtù della frase “ nonché ai loro familiari ” di cui all'art. 2-1 del regolamento summenzionato;
II.
Qualora la persona non cittadina di uno Stato membro possa fruire della legislazione belga sulla disoccupazione in forza dell'art. 2-1 del regolamento summenzionato, se essa possa fruire dell'art. 124 del regio decreto belga 20 dicembre 1963 in materia di impiego e di disoccupazione che contempla un'indennità di disoccupazione giovanile per i neodiplomati che non hanno ancora trovato lavoro, e ciò in virtù della parità di trattamento contemplata dall'art. 3-1 del regolamento n. 1408/71 summenzionato, mentre l'art. 67 di detto regolamento subordina apparentemente siffatta indennità di disoccupazione ad un precedente periodo contributivo o di impiego ».
Con i quesiti del 26 ottobre avete chiesto innanzitutto se l'indennità di disoccupazione giovanile istituita dal regio decreto 30 marzo 1982 debba essere considerata vantaggio sociale ex art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, nel senso che essa costituisce uno dei vantaggi « che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell'ambito della Comunità ». Per il caso di risposta affermativa a questo primo quesito, avete poi chiesto se la possibilità di fruire di siffatte prestazioni debba essere estesa, in forza del predetto regolamento n. 1612/68, ai figli, non cittadini di uno Stato membro, di lavoratori che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro.
1.3. Il testo delle norme comunitarie e nazionali pertinenti
a)
L'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, recita:
« Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti ».
L'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento così dispone:
« Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento ».
L'art. 67 del medesimo regolamento recita come segue:
«1)
L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.
2)
L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.
3)
Salvo i casi previsti all'art. 71, paragrafo 1, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo
—
nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
—
nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione
secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.
4)
Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 ».
b)
L'an. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, dispone che
il lavoratore cittadino di uno Stato membro « gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali ».
e)
A tenore dell'art. 124 del regio decreto belga 20 dicembre 1963 in materia di impiego e di disoccupazione, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, i « giovani lavoratori capifamiglia » che si trovino disoccupati dopo aver terminato gli studi o l'apprendistato hanno il diritto di fruire dell'indennità di disoccupazione purché possiedano i requisiti prescritti dallo stesso articolo.
L'art. 125 del predetto regio decreto 20 dicembre 1963 dispone che l'art. 124 si applica ai lavoratori stranieri e apolidi « soltanto nei limiti di una convenzione internazionale ».
Il regio decreto 30 marzo 1982 stabilisce, nell'art. 2, che « i giovani lavoratori che possiedano i requisiti di cui all'art. 124 del regio decreto (20 dicembre 1963), ma non abbiano la qualità di capofamiglia, possono fruire dell'indennità di disoccupazione giovanile ». Prescrive inoltre, nell'art. 3, che le disposizioni dei titoli IIII del regio decreto 20 dicembre 1963 — fra cui figura il precitato art. 125 — si applicano all'indennità di disoccupazione giovanile.
2. Valutazione delle osservazioni scritte presentate alla Corte
2.1. La prima questione del giudice di rinvio
Per quanto riguarda la prima questione sollevata dal giudice di rinvio, tanto l'ONEM quanto la Commissione desumono dalla vostra sentenza 23 novembre 1976 (causa 40/76, Kermaschek, Race. 1976, pag. 1669) che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non è applicabile nel caso di specie. L'ONEM rileva, a questo proposito, che per quanto riguarda l'indennità di disoccupazionę e l'indennità di disoccupazione giovanile si tratta non di un diritto derivato da quello del beneficiario di una prestazione, ma di un diritto spettante a chi possieda personalmente i requisiti cui è subordinata l'attribuzione della prestazione. Tra tali requisiti figura la cittadinanza di uno Stato membro.
La Commissione sottolinea del pari, nelle sue osservazioni, che nella suddetta sentenza si stabilisce una chiara distinzione tra i lavoratori e i loro familiari e superstiti. Anch'essa ritiene che il vantaggio chiesto nella fattispecie dal Deak non costituisca una prestazione che possa spettargli in qualità di familiare di un lavoratore migrante disoccupato, nel senso che corrisponda ad un diritto derivato scaturente dal fatto che la sua ascendente ha lo status di lavoratore migrante.
Infatti, l'interessato (lavoratore in giovane età) entrerebbe in considerazione per la prestazione contemplata dall'art. 124 del regio decreto 20 dicembre 1963 in ragione della sua situazione personale, non della sua qualità di « familiare » di un lavoratore.
Anche la Commissione, pertanto, suggerisce che la prima questione del giudice di rinvio venga risolta in senso negativo.
Tenuto conto, in particolare, del punto 9 della motivazione della predetta sentenza Kermaschek, posso aderire alla soluzione negativa della prima questione concordemente suggerita dall'ONEM e dalla Commissione. A tenore del suddetto punto 9, i familiari di lavoratori cittadini di uno Stato membro « hanno diritto soltanto alle prestazioni contemplate da dette legislazioni per i familiari dei lavoratori disoccupati, restando inteso che la nazionalità di detti familiari è irrilevante in proposito ».
2.2. La seconda questione del giudice di rinvio
Se la prima questione sollevata dal giudice nazionale viene risolta in senso negativo, non è necessario che vi pronunziate sulla seconda questione, considerata in sé e per sé. Tuttavia, poiché tale questione si riferisce in pratica all'indennità spettante ai giovani che non abbiano ancora trovato occupazione dopo avere terminato gli studi, mi sembra utile riformularla alla luce dei quesiti da voi posti all'ONEM e alla Commissione.
2.3. I quesiti della Corte
Purtroppo ai due quesiti che avete posto all'ONEM e alla Commissione ha risposto solo quest'ultima! È mancato, quindi, il contraddittorio che vi avrebbe consentito di tenere conto anche del punto di vista dell' ONEM, ossia del governo belga.
La Commissione, basandosi in particolare sulle vostre sentenze nelle cause Cristini (causa 32/75, Race. 1975, pag. 1085) e Castelli (causa 261/83, sentenza 12 luglio 1984, non ancora pubblicata), ha risposto ai vostri quesiti come segue:
«a)
l'indennità di disoccupazione giovanile istituita dal regio decreto 30 marzo 1982 costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n.2, del regolamento n. 1612/68 in quanto, anche se non è connessa all'esistenza di un contratto di lavoro, è attribuita a persone che sono considerate lavoratori dalla legislazione nazionale e che risiedono in Belgio;
b)
l'estensione di detto vantaggio sociale alle persone che rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1612/68, e in particolare ai discendenti minori di anni 21 o a carico di un lavoratore occupato in Belgio e cittadino di un altro Stato membro, risulta atta a facilitare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Comunità;
e)
la parità di trattamento prescritta dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 mira anche ad impedire le discriminazioni a danno dei discendenti minori di anni 21 o a carico del lavoratore di cui sopra, indipendentemente dalla cittadinanza (di uno Stato membro o di un paese terzo) di detti discendenti;
d)
l'art. 7, n. 2, del suddetto regolamento n. 1612/68 dev'essere interpretato nel senso che l'attribuzione di un vantaggio sociale quale l'indennità di disoccupazione giovanile istituita dal regio decreto 30.3.1982 a favore dei giovani lavoratori in cerca di occupazione non può, quando sia chiesta dal discendente di lavoratore ai sensi dell'art. 10, n. 1, leu. a), dello stesso regolamento, essere subordinata all'esistenza di una convenzione internazionale tra il Regno del Belgio e lo Stato (eventualmente paese terzo) del quale detto discendente è cittadino ».
All'udienza il rappresentante dell'appellato nella causa principale (che non ha presentato osservazioni scritte) ha dichiarato di aderire al punto di vista della Commissione. Egli ha osservato che a torto il giudice di rinvio ha messo sullo stesso piano, nelle sue questioni, l'indennità di disoccupazione e l'indennità di disoccupazione giovanile. Anche a suo avviso, quest'ultima indennità, spettante ai neodiplomati che si affacciano al mercato del lavoro, costituisce un vantaggio sociale che nella fattispecie dev'essere valutato in base non al regolamento n. 1408/71, ma al regolamento n. 1612/68.
Anche se gli argomenti svolti dalla Commissione a sostegno della sua tesi nella risposta ai vostri quesiti mi sembrano in generale validi, non vi suggerisco di adottare detta tesi nel risolvere le questioni sottopostevi. A questo proposito, oltre che su considerazioni di carattere sostanziale, mi baso soprattutto su un motivo d'indole procedurale. Dal punto di vista sostanziale ritengo innanzitutto che il caso in esame differisca dalle cause Cristini e Castelli, invocate come precedenti dalla Commissione, in quanto dette cause riguardavano manifestamente un vantaggio sociale che non poteva assolutamente essere considerato prestazione previdenziale come definita nella vostra sentenza Frilli (causa 1/72, Race. 1972, pag. 457). In entrambi i casi si trattava di vantaggi rientranti nell'ambito di « regimi globali di protezione sociale concepiti per tutta la popolazione di un determinato paese e basati sui criteri della nazionalità e della residenza » ai sensi del punto 20 della suddetta sentenza. Nel punto 21 sono indicati come presupposti per la competenza della Corte « la tutela dei lavoratori migranti ogni qualvolta ciò sia possibile, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme comunitarie di carattere sociale e senza tuttavia sconvolgere il sistema legislativo intemo» (sottolineato da me). Poiché nel caso presente l'ONEM non ha fornito una risposta scritta ai vostri quesiti ed ha espressamente dichiarato all'udienza di non potersi pronunziare su questo punto, mi sembra impossibile sotto il profilo sostanziale ed erroneo dal punto di vista procedurale proporvi ugualmente un'opinione. Secondo me, il contraddittorio sarebbe stato necessario soprattutto per poter stabilire se sussista il presupposto indicato nella sentenza Frilli e da me sottolineato. Le sentenze Even (causa 207/78, Race. 1979, pag. 2019) e Reina (causa 65/81, Race. 1982, pag. 33), anch'esse menzionate nei quesiti da voi formulati, riguardano — diversamente dalle cause Cristini e Castelli — vantaggi sociali a favore dei lavoratori e non vantaggi sociali a favore dei loro familiari. Pertanto esse non vertono sui problemi che hanno importanza determinante nella fattispecie. Mi riferisco in particolare alla portata potenziale che un punto di vista come quello difeso dalla Commissione potrebbe avere a favore di giovani cittadini di paesi terzi (e figli di cittadini di uno Stato membro) e alla possibile incompatibilità di tale portata potenziale con il sistema legislativo nazionale. Infine ritengo che il punto b) della risposta della Commissione al vostro secondo quesito costituisca un punto debole della sua argomentazione. Per giustificare la tesi secondo cui un diverso punto di vista potrebbe in determinati casi compromettere la libertà di circolazione del lavoratore che abbia a proprio carico un figlio cittadino di un paese terzo, la Commissione si limita a rinviare alle considerazioni da lei svolte a pag. 4 della sua risposta. Tali considerazioni, però, riguardano soltanto i figli che siano anch'essi cittadini di uno Stato membro. In effetti, con riferimento ad un caso del genere, avete considerato nella sentenza Inzirillo (causa 63/76, Race. 1976, pag. 2057) che un punto di vista diverso da quello della Commissione potrebbe indurre il lavoratore interessato a trasferirsi in un altro Stato membro, ove potrebbe ricevere i vantaggi di cui trattasi per suo figlio. Secondo la vostra sentenza, tale conseguenza sarebbe effettivamente in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori. Orbene, senza esaminare a fondo la situazione esistente in altri Stati membri per quanto riguarda i casi come quello di specie (in cui il figlio è cittadino di un paese terzo), non mi sembra affatto evidente che le citate considerazioni della vostra sentenza Inzirillo si possano ritenere senz'altro valide per il nostro caso. Vi suggerisco quindi di far menzione, nel risolvere le questioni sottopostevi, della possibilità che il regolamento n. 1612/68 si applichi, ma di astenervi, per i motivi suddetti, dal pronunziarvi definitivamente sul punto. Qualora ciò dovesse indurre il giudice di rinvio a sottoporvi questioni integrative, la possibilità di una trattazione in contraddittorio sarebbe meglio garantita. Anche i governi di altri Stati membri potrebbero cogliere l'occasione di siffatto ampliamento delle questioni per far conoscere il loro punto di vista.
L'importanza di rendere possibile tale contraddittorio è a mio avviso sottolineata dallo svolgimento del procedimento nella causa 267/83, nell'ambito della quale vi siete pronunziati con sentenza 13 febbraio 1985. Trattavasi del diritto di residenza di una cittadina di un paese terzo, separata, ma non divorziata, dal coniuge francese. Anche se, pertanto, non erano in discussione vantaggi sociali come quello considerato nella fattispecie, tre Stati membri hanno presentato osservazioni scritte a motivo della grande portata che, anche in quella causa, potevano avere le questioni sottopostevi, relative alla situazione giuridica di un familiare non cittadino di uno Stato membro.
3. Conclusione
In base alle considerazioni che precedono vi propongo di risolvere le questioni del giudice di rinvio nel modo seguente:
1)
L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non può essere interpretato nel senso che una persona, non cittadina di uno Stato membro, può, in base alla frase « nonché ai loro familiari » di cui allo stesso articolo, fruire di indennità di disoccupazione e di indennità di disoccupazione giovanile contemplate da una legislazione nazionale come quella di cui trattasi per il semplice fatto che sua madre è cittadina di uno Stato membro.
2)
Il giovane che al termine degli studi o dell'apprendistato non abbia ancora trovato lavoro, ma che non sia cittadino di uno Stato membro, non può per questo motivo fruire, in base al regolamento n. 1408/71, dell'indennità di disoccupazione giovanile ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 del regio decreto belga 20 dicembre 1963 in materia d'impiego e di disoccupazione e degli artt. 2 e 3 del regio decreto 30 marzo 1982. Nell'ambito del presente procedimento non è possibile dare una soluzione definitiva alla questione se un'indennità di disoccupazione giovanile come quella di cui trattasi costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (GU 1968, L 257, pag. 2), spettante anche al cittadino di un paese terzo cui si riferiscono le questioni del giudice di rinvio.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
Full & Egal Universal Law Academy