CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 26 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Questo è un rinvio pregiudiziale del tribunal de police di Martigues in Francia in una causa penale pendente dinanzi ad esso a carico di due direttori di grandi magazzini, il sig. Darras ed il sig. Tostain, imputati di aver venduto libri a prezzi inferiori a quelli consentiti dalla legge francese n. 81-766 del 10 agosto 1981.
C'era stato un appello contro l'ordinanza di rinvio, che era stata inizialmente emanata il 29 marzo 1984, ma esso è stato respinto e così ora il rinvio è finito dinanzi a voi.
Le questioni sottopostevi sono le seguenti:
1)
Se la disciplina del prezzo dei libri, ed in particolare la fissazione di un prezzo effettivo minimo di vendita al pubblico, come risulta dalla legge 10 agosto 1981, n. 81-766, e dal decreto 29 dicembre 1982, n. 82-1176, costituisca una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative al commercio intracomunitário.
2)
In caso di soluzione affermativa, se tale disciplina possa farsi rientrare nelle eccezioni di cui all'art. 36 del trattato di Roma.
3)
In caso contrario, se essa possa essere legittimata dalla tutela di determinati interessi nazionali e, a mo' d'esempio, da quella dei librai minacciati dalla concorrenza di altre forme di distribuzione.
4)
In tal caso, se i provvedimenti adottati siano i più adeguati per la tutela di tali interessi ed i meno pregiudizievoli per la libertà degli scambi.
Questa mattina il sig. Darras era rappresentato dinanzi alla Corte dall'avvocato ed ha fatto proprie le osservazioni scritte presentate dalla Commissione.
La normativa in questo caso è identica a quella sui cui verteva la causa 229/83, Association des centres distributeurs Edouard Leclerc/« SARL Au blé vert » (sentenza 10 gennaio 1985, « Libri Ledere », Race. pag. 1); i fatti e le questioni giuridiche sono molto simili. La sola differenza, che non è sostanziale, è che queste sono cause penali anziché civili.
Le sole questioni che sorgono sono quelle riguardanti la libera circolazione delle merci, mentre le questioni relative agli artt. 3, lett. f), e 85 non sono state sollevate in questa causa. Mi sembra che quelle questioni siano state interamente risolte dai nn. 21-30 e dal punto 2 del dispositivo della sentenza Libri Ledere.
Per ciò che riguarda la prima questione della presente causa, i nn. 24-27 ed il punto 2 del dispositivo della sentenza Libri Ledere hanno stabilito che le restrizioni di prezzo in esame costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietate dall'art. 30 del trattato, con la riserva « a meno che non sia provato che i libri sono stati esportati all'unico scopo della reimportazione onde eludere la disciplina in questione ».
Questa riserva è stata commentata da molti autori. Non mi sembra che sia pertinente o che richieda qualche commento nel presente caso. Semplicemente faccio rilevare che la riserva è stata adottata successivamente nella sentenza della Corte 299/83, Saint Herblain Distribution/Syndicat des libraires de Loire-Océan, dell'11 luglio 1985 (Racc. pag. 2515).
Le questioni 2-4 della causa sono risolte nei nn. 28-30 della sentenza Libri Leclerc. La disciplina in esame può essere giustificata solo per i motivi di cui all'art. 36, un articolo che deve essere interpretato in senso stretto, e che, come la Corte ha detto, non può essere esteso a casi in esso non contemplati.
Secondo me ne consegue che ciò che è chiamato qui « interessi nazionali », come quello delle librerie minacciate dalla concorrenza di altre forme di distribuzione, non può essere ammesso come giustificazione di una normativa nazionale del genere anche se non vedo perché gli interessi di dette librerie siano chiamati nel provvedimento di rinvio « interessi nazionali ».
Se ciò è vero, la questione n. 4 non va presa in considerazione.
Propongo, perciò, che le questioni sollevate dal giudice nazionale siano risolte come segue:
1)
Nel contesto della normativa nazionale secondo la quale il prezzo al minuto dei libri dev'essere fissato dall'editore o dall'importatore e reso obbligatorio per tutti i venditori al minuto, le seguenti disposizioni costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative dell'importazione, vietate dall'art. 30 del trattato CEE:
a)
disposizioni in forza delle quali l'importatore responsabile dell'osservanza dell'obbligo legale di depositare una copia di ogni libro importato presso l'ufficio competente, cioè il distributore principale, è responsabile della fissazione del prezzo al minuto;
b)
disposizioni che prescrivono che il prezzo al minuto fissato dall'editore sia applicato ai libri pubblicati nello Stato membro e reimportati in seguito ad esportazione in un altro Stato membro, a meno che sia provato che i libri erano stati esportati all'unico scopo della reimportazione, onde eludere la normativa in questione.
2)
Detta normativa nazionale può essere giustificata solo per motivi di cui all'art. 36 del trattato.
3)
Detta normativa nazionale non può essere giustificata da motivi di tutela di interessi, come quello delle librerie, minacciate dalla concorrenza di altre forme di distribuzione.
La quarta questione, come ho detto, non dev'essere risolta in tali circostanze.
Le spese sostenute dalla Commissione in questa causa non sono ripetibili. Sulle spese delle parti nella causa principale deve provvedere il giudice nazionale.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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