CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 15 gennaio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
ritengo che sia possibile decidere la presente causa immediatamente dopo la trattazione orale.
Ci sono state infatti sottoposte delle questioni da parte di un giudice tedesco, questioni che dovevano essere risolte. La prima è in sostanza:
« Per apporre il contrassegno « e » occorre forse un'autorizzazione? »
Credo che dalla trattazione è emerso che l'autorizzazione dell'ufficio competente non è necessaria. Il contrassegno « e » può essere apposto dal riempitore o dall'importatore. L'intervento dell'autorità si ha unicamente al controllo per campione. La Commissione ha giustamente sostenuto in proposito che qui lo Stato deve in qualche modo collaborare.
Esso deve porre, a disposizione il proprio benestare per il procedimento seguito, non il contrassegno « e », bensì la propria approvazione per il procedimento di controllo. Ciò può avvenire nel senso che esso stesso dichiara: i procedimenti secondo lo schema F hanno la mia approvazione. Esso può del pari controllare il procedimento seguito dal riempitore ed autorizzarlo, qualora si riveli idoneo al conseguimento degli scopi della direttiva.
Mi sembra quindi che, nonostante le cose molto interessanti che le parti hanno allegato, non vi sia qui alcuna difficoltà per risolvere la questione che ci è stata sottoposta.
Le soluzioni proposte nella fase scritta non sono poi così diverse fra loro. In sostanza esse differiscono solo a proposito del punto 4 dell'allegato I. Questo figura nella soluzione proposta dalla Commissione, ma non nella proposta del patrono della convenuta.
Credo che non possiamo fare a meno di dichiarare qui che l'art. 3, n. 1 della direttiva riguarda l'intero allegato I e non solo parti di esso.
Propongo quindi che la soluzione della prima questione sottopostaci dal giudice tedesco — analogamente a quanto la Commissione ha proposto — sia:
« la direttiva del Consiglio n. 76/211/CEE va interpretata nel senso che essa attribuisce al riempitore il diritto di apporre il contrassegno « e », qualora la quantità contenuta nell'imballaggio preconfezionato, la quale è denominata contenuto effettivo, venga misurata in peso o in volume sotto la responsabilità del riempitore. Non è necessaria la concessione del contrassegno CEE da parte delle autorità nazionali. »
Per amor di chiarezza, è opportuno aggiungere :
« Qualora il riempitore opti per il controllo mediante campione, questo dev'essere effettuato secondo un procedimento autorizzato dal competente ufficio dello Stato membro. »
Infine vi è la questione della efficacia diretta della direttiva.
Qui proporrei di servirci della formula della Commissione. Essa corrisponde allo stadio della nostra giurisprudenza più esattamente delle altre formule proposte.
Questa formula recita:
« Il riempitore il quale effettui il controllo in modo tale che il contenuto effettivo corrisponde alla quantità dichiarata, ed al quale cionondimeno l'ufficio competente neghi l'autorizzazione del procedimento di controllo, può far valere dinanzi al giudice nazionale, nei confronti di questo ufficio, le pertinenti disposizioni della direttiva e dell'allegato I di questa. »
Ci si può chiedere se sia assolutamente necessario occuparsi qui di tale questione. Dato però che il giudice proponente ce l'ha sottoposta, penso che dobbiamo risolverla.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
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