CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 3 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1. Oggetto delle due controversie
In entrambe le cause 106/84 e 243/84, che tratterò oggi, si pone nuovamente il problema di stabilire a quali condizioni delle bevande alcoliche debbano considerarsi similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma, e a quali condizioni esse debbano considerarsi soltanto indirettamente concorrenti ai sensi dell'art. 95, 2o comma.
Nel suo ricorso diretto di cui alla càusa 106/84, la Commissione trae dalla vostra giurisprudenza relativa alle bevande alcoliche, da essa citata, la conclusione, un po' sorprendente per quanti, fra i membri di questa Corte, sono conoscitori di vino, che i vini di frutta danesi sono da considerarsi similari ai vini da tavola, ottenuti da uva. Il ricorso riguarda però anche i vini liquorosi di uva o di frutta. Dalle affermazioni della Commissione si deve dedurre che il suo punto di vista è di fatto basato anche sulle sue proposte di armonizzazione relative alle accise sulle bevande alcoliche. Il riferimento a tali proposte di armonizzazione viene altresì in rilievo nella sua discussione col governo danese circa il momento in cui è stato avviato il presente procedimento, ossia alcuni anni dopo la comunicazione nei suoi confronti della legge danese attualmente contestata. Infine nella presente controversia viene anche in rilievo la questione se il governo danese possa richiamarsi con ragione, a sua difesa, alle vostre sentenze nelle cause Chemial Farmaceutici (causa 140/79, Race. 1981, pag. 1) e Vinai (causa 46/80, Race. 1981, pag. 77).
Nel procedimento pregiudiziale 243/84, sembra a prima vista conseguire automaticamente dalla vostra sentenza in causa 171/78 (Commissione/Danimarca, Race. 1980, pag. 447) che il whisky debba essere considerato similare ad altri superalcolici (nella fattispecie, in particolare, l'aquavit). L'assoggettamento del whisky ad un'imposizione fiscale più elevata nei confronti dell'aquavit era infatti, in base ai fatti da voi esposti in tale sentenza, la causa principale, se non l'unica, della proposizione del ricorso. Il whisky non potrebbe allora essere considerato nei contempo similare rispetto ai vini liquorosi come sostiene la John Walker nella causa attualmente pendente. Dal punto 12 della motivazione della sentenza considerata risulta comunque che la Corte ha lasciato in sospeso il problema della classificazione del whisky nella categoria dei vini liquorosi o in quello delle acquaviti. In tale sede, la Corte ha dichiarato infatti, in primo luogo, che « fra le acquaviti, intese come un'unica categoria, vi è un numero imprecisato di bevande che vanno qualificate come “ prodotti similari ” ai sensi dell'art. 95, 1o comma». In secondo luogo, aggiunge la Corte nello stesso punto della motivazione, « a causa della natura degli elementi da prendere in considerazione alla stregua di criteri distintivi quali il gusto e le abitudini dei consumatori » può « essere difficile, in casi particolari, accertare l'esistenza del carattere della similarità ». Poiché fra i principali altri prodotti che venivano in rilievo nella causa 171/78 rientravano la vodka, il cognac, il gin e il rum, sembra plausibile, anche alla luce dei più particolareggiati punti da 9 a 13 della motivazione della sentenza in pari data nella causa 168/78, che la Corte abbia tenuto presente anche il whisky aggiungendo tale ultima frase. Infatti, per quanto riguarda le abitudini dei consumatori, tale bevanda viene anche abitualmente servita in occasione di ricevimenti, una volta diminuita la gradazione alcolica con aggiunta di acqua, soda o ghiaccio, come bevanda similare a vini da aperitivo o liquorosi e ad altre bevande miscelate, quali il Campari soda, il gin tonic o altre bevande alcoliche chiaramente affini, allungate con soda o acqua tonica. Tuttavia, si pone la questione se la classificazione del whisky fra le acquaviti o i vini da aperitivo o liquorosi possa essere lasciata in sospeso anche nel presente procedimento. L'ampiezza delle difese scritte e orali svolte dalla John Walker a sostegno della similarità tra il whisky e i vini liquorosi sottolinea, oltre alle conseguenze fiscali ed economiche della decisione della Corte, l'importanza di tale questione.
1.2. L'andamento della posizione sul mercato dei prodotti interessati in Danimarca
Ai fini di una buona comprensione dello sfondo economico delle due controversie, ritengo innanzitutto utile riportare le statistiche prodotte dal governo danese come allegati II e IV alle risposte a quesiti rivoltigli dalla Corte. I dati statistici di cui all'allegato II presentano al riguardo il duplice vantaggio di facilitare un raffronto con il sistema di armonizzazione della Commissione e di chiarire la relativa posizione sul mercato dei diversi tipi di bevande alcoliche nonché il rapporto tra la produzione nazionale e le importazioni da altri paesi. L'allegato IV illustra più dettagliatamente l'andamento delle importazioni di whisky in generale e del whisky « Johnnie Walker » in particolare.
Tabella riassuntiva riguardante il consumo di taluni prodotti alcolici sottoposti a tassazione (1971-1984)
Anni
Vino di uva di tipo da tavola
Vino di frutta di tipo da tavola
Vino di uva di tipo liquoroso
Vino di frutta di tipo liquoroso
Acquaviti
totale
importazioni
totale
importazioni
totale
impor-tazioni
totale
importazioni
totale
importazioni
1 000 l
in %
1 000 l
1 000 l
in %
1 000 l
in %
1 000 l
1 000 l
in %
1 000 l
10 001
in %
1971
21 803
100
415
0
0
7 976
100
2 917
23
0,8
16 484
4 000
26,7
1972
24 803
100
742
2
0,3
8 513
100
3 297
5
0,2
18 141
4 847
26,7
1973
37 745
100
875
14
1,6
11 185
100
4 156
5
0,1
18 205
4 607
25,3
1974
34 893
100
1 132
12
1,1
9 294
100
3 357
19
0,6
19 075
4 645
24,4
1975
42 841
100
1 149
19
1,7
9 855
100
4 234
33
0,8
21 414
5 657
26,4
1976
47 195
100
921
6
0,7
11 063
100
4 374
35
0,8
23 524
6 557
27,9
1977
44 081
100
846
19
2,3
10 425
100
4 040
24
0,6
22 312
6 120
27,4
1978
47 434
100
1 012
94
9,3
10 127
100
3 852
35
0,9
16 856
3 682
21,8
1979
53 973
100
1 393
239
17,2
11 127
100
4 527
42
0,9
18 356
4 268
23,3
1980
55 260
100
1 649
335
20,3
10 048
100
4 822
29
0,6
19 244
5 215
27,1
1981
64 486
100
1 899
562
29,6
10 328
100
5 678
25
0,4
20 003
5 702
28,5
1982
70 645
100
1 943
541
27,8
10 336
100
5 880
34
0,6
20 614
6 016
29,2
1983
78 554
100
2 282
758
33,2
8 957
100
6 670
30
0,5
19 566
5 423
27,7
1984
79 991
100
1 783
739
41,5
8 225
100
6 416
67
1,0
19 100
5 506
28,8
Commenterò come segue la prima statistica.
In primo luogo, appare che l'aumento del consumo di vino di frutta non liquoroso ha favorito anzitutto, dopo il 1977, le importazioni di vini di frutta da altri paesi e non ha pregiudicato le importazioni di vini di uva di tipo da tavola, quantitativamente aumentate in misura molto maggiore e percentualmente quasi nella stessa misura.
In secondo luogo, questi dati statistici non confermano neppure l'impressione di una protezione diretta o indiretta di tali vini di frutta che potrebbe essere provocata dall'aliquota fiscale per litro incontestabilmente più bassa a cui sono assoggettati i vini di frutta. Infatti, la quota di mercato di tali vini di frutta (compresi i vini di frutta importati) ammonta sempre, anche dopo il 1977, a meno del 3% della quota di mercato dei vini di uva di tipo da tavola. Al riguardo, nella causa 106/84, si tratta di una controversia di oggetto esiguo a cui la Commissione attribuisce forse importanza soprattutto per l'effetto perturbatore che può avere sulle sue proposte di armonizzazione la differenza di tassazione fra vini da tavola e vini di frutta. Tuttavia alle precedenti osservazioni relative ai vini da tavola aggiungo che il consumo di vini di frutta di tipo liquoroso è regolarmente aumentato (del 70% circa) dal 1978, che le importazioni di vini di uva di tipo liquoroso (dopo un aumento nel 1979) sono regolarmente diminuite (complessivamente del 20% circa) e che le importazioni di vini di frutta di tipo liquoroso sono rimaste sempre al disotto dell'I % del consumo totale. Ciò dimostra in realtà un effetto protezionistico della differenza di tassazione fra vini di frutta di tipo liquoroso e vini di uva di tipo liquoroso. Così non è forse casuale il fatto che la Commissione, in udienza, si sia limitata a menzionare i vini liquorosi come oggetto della controversia.
In terzo luogo, va rilevato che le acquaviti, gravate da imposta in misura maggiore dei vini liquorosi, hanno però sempre mantenuto, dal 1978, malgrado tale elevata imposizione fiscale, una quota di mercato nettamente più elevata (dal 20 al 30%). Tale constatazione è a mio parere già di per sé importante ai fini della valutazione della questione se il whisky sia direttamente o indirettamente discriminato a seguito della sua classificazione nella categoria delle acquaviti e non in quella dei vini di tipo liquoroso.
In quarto luogo, risulta che, dopo il punto più basso, raggiunto nel 1978 (anno in cui veniva intentata la precitata causa 171/78 contro la Danimarca), le importazioni di acquaviti sono aumentate in misura notevolmente superiore (ossia del 50% circa) rispetto al consumo totale di acquaviti (che è aumentato solo del 20% circa).
Per quanto concerne le importazioni di whisky in particolare, assume uno speciale rilievo l'allegato IV alla risposta fornita dal governo danese:
Importazioni ed esportazioni danesi di whisky negli anni 1975-1984
Anni
Importazioni di whisky
per 1 000 litri 1
Esportazioni di whisky
per 1 000 litri 2
Importazioni di «Johnnie Walker»
per 1 000 litri 2
1975
3 983
466
453
1976
4 654
529
533
1977
3 970
566
509
1978
3 509
495
343
1979
2 722
85
328
1980
2 786
84
314
1981
3 232
95
268
1982
3 320
151
245
1983
3 374
311
219
1984
3 848
103
...
Da questa seconda statistica risulta che tra il 1o gennaio 1980 (anno della vostra sentenza 27 febbraio 1980 nella causa 171/78) e il 1o gennaio 1985 le importazioni di whisky sono aumentate di oltre il 30% benché le importazioni di whisky « Johnnie Walker » siano diminuite nella stessa misura (ed in misura ancora più elevata su un periodo più esteso). Voi ricorderete che all'udienza i difensori della John Walker hanno spiegato tale andamento in senso contrario con l'incidenza dell'elevata aliquota « ad valorem » nell'accisa danese sulle acquaviti. Infatti è evidente che essa colpisce in misura più elevata i prodotti più cari che non quelli più a buon mercato.
1.3. Suddivisione delle presenti conclusioni
Dopo quest'introduzione generale sulle due controversie terrò conto come segue del fatto che esse presentano sia analogie che diversità. Nella seconda e nella terza parte delle presenti conclusioni riporterò i fatti, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti relativi, rispettivamente, alla causa 106/84 e alla causa 243/84, quali esposti nella relazione d'udienza, con alcune precisazioni da parte mia. Nella quarta parte esaminerò brevemente le dodici sentenze che vengono in rilievo per una delle due cause (cinque sentenze) o per entrambe (sette sentenze). Al riguardo esaminerò naturalmente, in particolare, l'insegnamento che si può trarre per le due cause di cui trattasi. Nella quinta parte formulerò infine le mie conclusioni prima nella causa 106/84 e poi nella causa 243/84. Sia nella quarta che nella quinta parte delle mie conclusioni prenderò altresì in considerazione i nuovi punti di vista emersi durante l'udienza.
2. Gli antefatti, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti nella causa 106/84
2.1. Gli antefatti
2.1.1.
La legislazione danese in materia di accise sulle bevande alcoliche contempla tre categorie: i superalcolici, i vini e vini di frutta, la birra.
2.1.2.
Il testo unico del 1o luglio 1982, n. 371 (Lovtidende, A, 1982), emendato dalla legge 11 aprile 1984, n. 149, in materia di accise sui vini e vini di frutta, stabilisce all'art. 1, n. 1, i prodotti soggetti ad imposta:
—
i prodotti inclusi nelle voci da 22.04 a 22.06 della tariffa doganale comune (in prosieguo: « TDC »), cioè i mosti di uva parzialmente fermentati, anche trasformati con sostanze diverse dall'alcool, i vini di uve fresche, i mosti di uve fresche con aggiunta di alcool, i vermut e altri vini di uve fresche preparati mediante piante o sostanze aromatiche, con una gradazione alcolica non superiore a 23o voi. ed un peso specifico non superiore ad 1,07 a 20o C;
—
i prodotti inclusi nella voce 22.07 della TDC, vini di frutta e prodotti similari, con una gradazione alcolica non superiore a 20o voi. ed un peso specifico non superiore a 1,06 a 20o C;
—
le altre bevande con gradazione alcolica non superiore a 23o voi. e peso specifico non superiore ad 1,07 a 20o C, ottenute da vini o da vini di frutta inclusi nelle voci da 22.04 a 22.07 della TDC.
I vini di uva con gradazione superiore ai 23o voi. ed í vini di frutta con gradazione superiore ai 20o voi. sono considerati all'art. 1, n. 1, punti 2 e 3, del testo unico 1o luglio 1982, n. 370 {Lovtidende, A, 1982), relativo all'accisa sui superalcolici.
2.1.3.
A norma dell'art. 2, n. 1, sub 1, del testo unico n. 371, l'aliquota dell'accisa per litro per i vini di uva ammonta a 10,725 corone per i vini da tavola, a 19,93 corone per i vini spumanti e a 19,93 corone per gli altri prodotti e, a norma del punto 2, le aliquote dell'accisa per litro per i vini di frutta sono di 6,92 corone per i vini di tipo da tavola con gradazione alcolica non superiore a 14o voi. e di 11,02 corone per gli altri prodotti.
2.1.4.
La legge n. 371 non contiene alcuna definizione dei vini di frutta. Secondo una circolare della direzione generale danese delle dogane del 1978, i vini di frutta sono prodotti ottenuti mediante fermentazione dei succhi di frutta ecc. oppure del miele, ma senza distillazione successiva alla fermentazione; essi devono contenere almeno un litro d'alcool ottenuto per fermentazione, puro e non distillato, per 100 litri, nel limite dei massimi fissati dalla legge ai fini della classificazione, la loro gradazione alcolica può venire aumentata mediante aggiunta di alcool distillato.
2.1.5.
In una lettera del 21 settembre 1982 al governo danese, la Commissione ha osservato che il testo unico n. 371 è in contrasto con l'art. 95 del trattato CEE, in quanto faceva fruire i vini di frutta nazionali di un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai vini di uva importati, prodotti similari o, quanto meno, concorrenti.
2.1.6.
Nella sua risposta del 25 novembre 1982, il governo danese negava qualsiasi rapporto di similarità o di concorrenza tra detti prodotti ed insisteva sulla carenza di armonizzazione, sul piano comunitario, in materia di tassazione.
2.1.7.
Il 9 settembre 1983 la Commissione inviava al governo danese un parere motivato facendogli carico di aver trasgredito l'art. 95 del trattato e invitandolo a conformarsi al parere stesso nel termine di un mese.
2.1.8.
Nella sua risposta del 17 novembre 1983, il governo danese contestava di aver trasgredito l'art. 95 del trattato CEE.
2.2. Le conclusioni delle parti
2.2.1.
La Commissione conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare che il Regno di Danimarca, omettendo di imporre accise uniformi sui vini di uva e sui vini di frutta, è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 95, 1o comma, o, in subordine, 2o comma, del trattato CEE;
—
porre le spese a carico del Regno di Danimarca.
2.2.2.
Il Regno di Danimarca conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare infondato il ricorso;
—
porre le spese a carico della Commissione.
2.3. I mezzi e gli argomenti delle parti
2.3.1.
La Commissione sostiene che la normativa danese è incompatibile con l'art. 95 del trattato CEE.
a)
L'art. 95 va visto nell'ambito delle norme del trattato relative alla concorrenza e alla libera circolazione delle merci. Esso è inequivocabilmente diretto a vietare, dopo l'eliminazione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente, gli altri ostacoli agli scambi in forma di discriminazioni fiscali a danno dei prodotti importati identici, similari o concorrenti rispetto'ai prodotti nazionali. La Corte ha dichiarato, nelle sue sentenze 27 febbraio 1980 (cause 168/78, Commissione/Francia, Race. 1980, pag. 347; 169/78, Commissione/Italia, Race. 1980, pag. 385; 171/78, Commissione/Danimarca, Race. 1980, pag. 447), che l'art. 95 va applicato in base a criteri obiettivi, non autorizza nessuna deroga e prevale su eventuali considerazioni politiche. In quanto principio fondamentale dell'unione doganale, esso non consente né un'applicazione subordinata a condizioni né un'interpretazione incompatibile con le norme del trattato. Un regime fiscale nazionale non potrebbe produrre, nei confronti degli operatori economici degli altri Stati membri, effetti secondari incompatibili con la realizzazione del mercato comune. L'art. 95 limita quindi notevolmente la libertà degli Stati membri in materia fiscale.
b)
La similarità tra due prodotti va valutata caso per caso. Alla luce dei criteri elaborati nelle sentenze 4 aprile 1968 (causa 27/67, Fink-Frucht, Race. 1968, pag. 328), 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, Race. 1976, pag. 181), 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Hansen, Race. 1978, pag. 1787), 27 febbraio 1980 (cause 168, 169 e 171/78 già citate) e 15 marzo 1983 (causa 319/81, Commissione/Repubblica italiana, Race. 1983, pag. 601), i vini di uva e i vini di frutta rappresentano prodotti similari; essi presentano caratteristiche analoghe, rispondono alle stesse esigenze, sono ottenuti mediante fermentazione, hanno una gradazione alcolica analoga e sono consumati nelle stesse quantità. La differenza di materia prima non può escludere tassativamente l'analogia. Secondo la Corte, una classificazione nella stessa voce doganale rappresenta una presunzione di similarità, ma una classificazione in voci diverse non la esclude necessariamente. Fondata sulla (precedente) nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, la classificazione della TDC non presenta necessariamente un rapporto stretto con la struttura del trattato CEE. Prodotti manifestamente similari sono inclusi talora in voci diverse, mentre sotto la stessa voce possono essere accomunati prodotti non similari. Il sistema fiscale danese presenta innegabili caratteristiche discriminatorie e protezionistiche, dato che la maggior parte della produzione nazionale di vini, cioè i vini di frutta, rientra nella categoria fiscale avvantaggiata, mentre quasi tutti i prodotti importati, cioè i vini di uva, sono pesantemente tassati.
Per replicare all'argomento del Regno di Danimarca, secondo il quale la Commissione non avrebbe osservato che la legislazione danese è pure in contrasto con l'accordo di libero scambio con il Portogallo, l'istituzione osserva che l'art. 21 di questo accordo, che si ispira d'altronde al principio della reciprocità, vieta la discriminazione fiscale di prodotti similari. Il Portogallo non ha sollevato la questione dell'accisa danese sui vini di frutta nel corso delle riunioni del comitato misto incaricato della gestione e dell'esecuzione dell'accordo. Il presente ricorso verte solo sull'art. 95 del trattato e la Commissione non ha preso posizione sul problema del se anche l'art. 21 debba essere preso in considerazione.
L'argomento secondo cui la Commissione non ha a suo tempo contestato la normativa attualmente vigente, emanata successivamente all'adesione della Danimarca alla Comunità, non è pertinente. La Comunità non ha mai rinunciato al suo diritto di vegliare alla conformità dei regimi fiscali nazionali con il diritto comunitario.
e)
Anche nell'ipotesi in cui i vini di uva e quelli di frutta fossero soltanto prodotti concorrenti, la legislazione danese avrebbe comunque un carattere discriminatorio e protezionistico. L'art. 95 va applicato come norma unitaria; esso vieta qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci mediante una distorsione delle condizioni di concorrenza. Un'analisi della'normativa danese alla luce dei criteri definiti nella sentenza 12 luglio 1983 (causa 170/78, Commissione/Regno Unito, Race. 1983, pag. 2265) mette in evidenza il carattere discriminatorio della tassazione sui vini di uva importati in funzione della gradazione alcolica e in funzione del volume. Un'accisa, espressa in percentuale sul prezzo al dettaglio e identica per i prodotti nazionali e per quelli importati, non esclude distorsioni a detrimento dei prodotti importati.
d)
Il regime fiscale danese non è neutro, dato che la maggior parte della produzione nazionale rientra nella categoria fiscale avvantaggiata. Una tassazione differenziata in funzione di criteri oggettivi, come la materia prima utilizzata o il processo di fabbricazione applicato, sarebbe legittima nell'attuale stadio del diritto comunitario. Essa deve tuttavia perseguire finalità di politica economica, anch'esse compatibili con il diritto comunitario, e non discriminare direttamente o indirettamente gli importatori o proteggere i prodotti nazionali concorrenti. Nelle sentenze del 14 gennaio 1981 (cause 140/79, Che'mial, Race. 1981, pag. 1, e 46/80, Vinai, Race. 1981, pag. 77), la Corte ha dichiarato che una tassazione differenziata dell'alcool denaturato sintetico e dell'alcool di fermentazione denaturato rispondeva ad una legittima finalità di politica industriale, essendo destinata a favorire la distillazione dei prodotti agricoli. Un trattamento preferenziale dei produttori di frutta danesi rispetto ai produttori di vini degli altri Stati membri non può tuttavia venir considerato legittimo.
Le proposte iniziali di armonizzazione si riferivano alle seguenti quattro categorie: alcool, birra, vino e bevande miscelate. Ai sensi della proposta iniziale, i vini di frutta compresi nella voce 22.07 e con gradazione superiore a 15o voi. verrebbero assoggettati all'aliquota piena. L'assenza di disposizioni, nelle proposte iniziali e in quelle successive, sui vini di frutta con gradazione inferiore ai 15o non costituisce un'autorizzazione a discriminare i prodotti importati similari o concorrenti. La realizzazione dell'armonizzazione non rappresenta un presupposto per l'osservanza dell'art. 95. Negli Stati che fabbricano quantitativi notevoli di bevande di diverse categorie, come il vino e la birra, una tassazione differenziata non può risolversi in una discriminazione fiscale delle importazioni; in questa ipotesi, il rapporto tra le accise sulle varie categorie dovrebbe venir stabilito mediante l'armonizzazione.
2.4.
Il governo del Regno di Danimarca contesta che possa essergli addebitata qualsiasi infrazione all'art. 95 del trattato CEE.
a)
La legislazione adottata al momento dell'adesione della Danimarca alle Comunità europee ha soppresso la discriminazione tradizionale dei vini importati; in seguito, essa non ha subito modifiche fondamentali. La Commissione, alla quale questa nuova normativa era stata notificata, non ha mai contestato la tassazione differenziata e si è limitata a promuovere l'armonizzazione.
Le importazioni di vini di frutta del tipo da tavola, praticamente nulle sotto la vecchia normativa, hanno costituito, nel 1983, il 33% del consumo totale. Le importazioni di vini di frutta fortemente tassati sono rimaste modeste, il che è dovuto alla qualità dei prodotti danesi e al successo commerciale dei fabbricanti. Nel 1983 un terzo della produzione dei vini di frutta non da tavola è stata esportata. Questi dati dimostrano l'apertura del mercato danese dei vini di frutta, d'altro canto assai più modesto rispetto a quello dei vini di uva.
La vecchia legislazione mirava infatti a garantire un aiuto ai produttori di frutta danesi. Le statistiche relative agli anni dal 1972 al 1982 dimostrano che la raccolta di frutta varia in modo sensibile da un anno all'altro e che la superficie delle colture di meli è regolarmente diminuita, per effetto in particolare della concorrenza straniera e di una sistematica estirpazione. Non vi è una sovrapproduzione di mele in Danimarca; le importazioni servono principalmente al consumo diretto o alla fabbricazione di succhi di mela, mentre una parte notevole della produzione nazionale è utilizzata per la fabbricazione di vini di frutta. Per limitare la produzione casalinga di vini di frutta, i succhi impiegati a questo scopo sono tassati.
La normativa attuale non implica alcuna discriminazione formale in base all'origine dei prodotti; essa è conforme all'art. 39 del trattato CEE in quanto mira soltanto a garantire un livello di vita ragionevole alla popolazione agricola, senza provocare sovrapproduzione.
b)
I commi 1 e 2 dell'art. 95 si completano e contribuiscono unitamente a garantire la libera circolazione delle merci; essi non costituiscono tuttavia un'unica disposizione, ma ciascuno di essi ha una propria sfera d'applicazione. Risulta dalle sentenze Fink-Frucht, Rewe e Commissione/Regno Unito (già menzionate) che il 1o comma riguarda la tassazione dei prodotti prescindendo dalla sua incidenza sul prezzo finale, mentre per il 2o comma questa incidenza è determinante. Se un regime fiscale è manifestamente protezionista, mentre è meno sicuro che i prodotti siano similari o concorrenti, la Corte potrebbe limitarsi, come ha fatto nella precitata sentenza 171/78, a constatare questo effetto protezionistico. Nella fattispecie, il carattere discriminatorio o protezionistico della legislazione danese va dimostrato con precisione.
e)
I vini di uva e i vini di frutta non sono similari. Una disciplina del procedimento di fabbricazione esiste solo per i vini di uva. I vini di frutta costituiscono prodotti di fabbricazione industriale e casalinga. A norma di una circolare ministeriale si tratta, nel caso di specie, di prodotti, ottenuti dalla fermentazione di succhi di frutta o di miele, contenenti almeno un litro d'alcool di fermentazione non distillato misurato come alcool etilico puro al 100% per 100 litri. Normalmente, il succo di mele è fermentato fino a raggiungere il tenore alcolico di 6-8o; il prodotto finito è ottenuto mediante aggiunta di succo di ciliegie non fermentato e di alcool etilico. Contrariamente ai vini di uva, i vini di frutta presentano tutti gli anni le stesse caratteristiche. Nelle summenzionate sentenze Fink-Frucht e Rewe, la Corte ha riconosciuto l'importanza della classificazione dei prodotti nella TDC per stabilirne la similarità. Questa posizione è stata sfumata, senza però venir mutata, nelle precitate sentenze del 27 febbraio 1980. Contrariamente ai vini di uva, i vini di frutta non sono disciplinati da un'organizzazione comune di mercato. Qualora si trattasse al riguardo di prodotti similari, una siffatta differenza di trattamento sarebbe incompatibile col divieto di discriminazioni nell'ambito della politica agricola comune, sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato CEE.
Ai sensi della sentenza 28 ottobre 1982 (causa 104/81, Kupferberg, Race. 1982, pag. 3641), l'art. 21, n. 1, dell'accordo di libero scambio con il Portogallo equivale all'art. 95, 1o comma, del trattato CEE. La Commissione non ha tenuto conto dei prodotti portoghesi, che rappresentano una parte notevole del mercato. Essa non può contemporaneamente sostenere che l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE è stato violato e ammettere tacitamente che non è stata commessa alcuna infrazione all'art. 21 n. 1, dell'accordo di libero scambio.
d)
La concorrenza fra i vini di uva e i vini di frutta non consente di concludere che la differenza di tassazione rappresenta una protezione della produzione nazionale.
Un'analisi della tassazione litigiosa alla luce dei criteri elencati nella summenzionata sentenza 12 luglio 1983, Commissione/Regno Unito mette in luce che la normativa danese non ha alcun effetto protezionistico. Misurando l'onere fiscale rispetto alla quantità di vino, la maggior tassazione dei vini di uva è del 55% per i vini da tavola e dell'80% per i vini liquorosi. Per i prodotti che rientrano nella fascia di gradazione tra 20o e 23o, i vini di frutta, tassati come superalcolici, sono assoggettati ad un maggiore onere fiscale del 170% circa. Sotto il profilo dell'imposizione fiscale in funzione della gradazione alcolica, i vini di uva sono gravati da un maggior onere variante dal 66% al 135%. L'incidenza dell'accisa sul prezzo al minuto è quasi la stessa per le due categorie di prodotti (in base al controricorso, essa è del 23-38% per i vini di frutta e dell'I I-40% per i vini da tavola di uva; le modalità di calcolo sono state precisate nella controreplica). La Corte non ha preso posizione sull'importanza rispettiva di detti criteri. L'incidenza della tassa sul prezzo è tuttavia decisiva per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 95, 2o comma. I margini di utile nella fase del commercio all'ingrosso o al minuto non hanno importanza per il calcolo di questa incidenza. Il raffronto dovrebbe vertere sui vini di uva delle categorie meno care, per le quali l'incidenza dell'imposta sul prezzo è maggiore e per le quali non si può escludere a priori un rapporto di concorrenza con i vini di frutta. Per i vini da tavola, l'incidenza della tassazione si colloca, per questo tipo di vino di uva, che rappresenta il 90% delle vendite totali dei vini da tavola di uva, a meno del 30%, contro il 26-29% per i vini di frutta. Per i vini liquorosi più a buon mercato, l'incidenza dell'onere fiscale si colloca tra il 25 e il 38% del prezzo per i vini di uva, mentre è del 27-38% per i vini di frutta. Questi dati dimostrano che la normativa danese non ha alcun effetto protezionistico ai sensi dell'art. 95, 2o comma, del trattato.
e)
Nella precitata sentenza Hansen e nelle precitate sentenze 27 febbraio 1980, la Corte ha riconosciuto la libertà degli Stati di mantenere regimi fiscali di favore giustificati da motivi economici e sociali legittimi, come l'impiego di determinate materie prime o la salvaguardia di alcune categorie di produttori; questi regimi devono tuttavia venire applicati senza discriminazione ai prodotti importati che si trovano nelle stesse condizioni. La legislazione danese mira a garantire ai produttori di frutta che lavorano in condizioni climatiche difficili un reddito sufficiente e a sostenere questa forma particolare di produzione. Nelle summenzionate sentenze Chemial Farmaceutici e Vinai, la Corte ha ammesso una tassazione differenziata tra l'alcool agricolo e quello sintetico, senza del resto far menzione di una decisione comunitaria a vantaggio dell'alcool agricolo. In Danimarca, i prodotti importati fruiscono del regime di favore senza che vengano prese in considerazione le condizioni specifiche di produzione.
Un trattamento di favore dei prodotti che possono venir fabbricati nello Stato d'importazione può costituire un indizio di un effetto protezionistico dissimulato della legislazione fiscale senza poter costituire la prova di un'infrazione dell'art. 95. La tesi della Commissione sfocia in una discriminazione inammissibile fra eli Stati membri. Mentre la legislazione vigente in Danimarca, ove, per motivi climatici, si producono solo vini di frutta, è valutata alla luce dell'art. 95, le differenze di tassazione esistenti in Francia e in Lussemburgo, paesi produttori delle due categorie di vino, dovrebbero venir soppresse mediante armonizzazione.
3. Gli antefatti, le questioni sollevate, le osservazioni scritte presentate e le risposte ai quesiti rivolti dalla Corte nella causa 243/84
3.1. Gli antefatti e la fase scritta
3.1.1.
La normativa danese in materia di accise sulle bevande alcoliche contempla tre categorie: superalcolici, vini e vini di frutta e birra.
3.1.2.
Il testo unico del 1o luglio 1982, n. 370 {Lovtidende, A, 1982) come emendato dalla legge 11 aprile 1984, n. 149, in materia di accise sui superalcolici, all'art. 1, n. 1, definisce i prodotti imponibili ed in particolare:
—
i superalcolici, compresi l'alcool etilico, i prodotti inclusi nella voce 22.09 della tariffa doganale comune (in prosieguo: « TDC ») cioè l'alcool etilico non denaturato, le acquaviti, i liquori e le altre bevande alcoliche, le preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande;
—
i prodotti di cui alle voci 22.05 e 22.06 della TDC, cioè i vini di uve fresche, i mosti di uve fresche con aggiunta di alcool, i vermut ed altri vini di uve fresche preparati con erbe o sostanze aromatiche e con tenore alcolico superiore a 23o vol.;
—
i prodotti di cui alla voce 22.07 della TDC, cioè sidro, sidro di pere, idromele e altre bevande fermentate, con gradazione alcolica superiore ai 20o vol.;
—
i prodotti di cui alle voci da 22.04 a 22.07 della TDC aventi le caratteristiche dei superalcolici in relazione al loro contenuto di sostanze amare o aromatiche, di zucchero, ecc.
Ai sensi dell'art. 2, l'accisa si compone di un'aliquota specifica stabilita per litro di alcool etilico e di un'aliquota ad valorem. Il valore imponibile del prodotto corrisponde, in linea di massima, al prezzo di vendita più alto praticato dai grossisti, compresi i diritti d'accisa gravanti sui superalcolici (aliquota specifica per litro di alcool etilico e aliquota ad valorem), però al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Questo sistema d'imposta è stato istituito a seguito delle sentenze 27 febbraio 1980 (causa 171/78, Commissione/Danimarca, Race. 1980, pag. 447, e causa 68/79, Hans Just, Race. 1986, pag. 501), nelle quali la Corte ha dichiarato che la differenza di tassazione tra l'aquavit e gli altri superalcolici era incompatibile con l'art. 95 del trattato CEE.
3.1.3.
Il testo unico del 1o luglio 1982, n. 371 (Lovtidende, A, 1982), relativo all'accisa sui vini e vini di frutta, nella versione emendata dalla legge 11 aprile 1984, n. 149, elenca all'art. 1, n. 1, i prodotti imponibili:
—
i prodotti di cui alle voci da 22.04 a 22.06 della TDC, cioè i mosti di uva parzialmente fermentati, anche trasformati con sostanze diverse dall'alcool, vini di uve fresche, mosti di uva con aggiunta di alcool, vermut ed altri vini di uve fresche preparati con erbe o sostanze aromatiche, con gradazione alcolica non superiore a 23o voi. e un peso specifico non superiore a 1,07 a 20o C;
—
i prodotti di cui alla voce 22.07 della TDC (vini di frutta e prodotti analoghi), con gradazione alcolica non superiore ai 20o voi. e peso specifico non superiore a 1,06 a 20o C;
—
le altre bevande con gradazione alcolica non superiore ai 23o voi. e peso specifico non superiore a 1,07 a 20o C ottenuti da vini o vini di frutta compresi nelle voci da 22.04 a 22.07 della TDC.
Ai sensi dell'art. 2, detti prodotti vengono gravati da un diritto specifico calcolato per litro di prodotto, indipendentemente dal valore della merce. Si opera una distinzione tra il vino prodotto con uve e quello prodotto con frutta. Per i vini di uva, la legge fissa aliquote diverse per il vino da tavola non spumante, il vino spumante e gli altri prodotti, tra i quali, in particolare, i vini liquorosi. Tra i vini di frutta si opera una distinzione tra i vini di tipo da tavola, con gradazione alcolica massima di 14o vol., e i vini di frutta di tipo liquoroso, con gradazione alcolica variante tra i 14o vol. e 20o vol.; oltre questo limite il prodotto viene tassato come superalcolico.
3.1.4.
La legge n. 371 non contiene alcuna definizione dei vini di frutta. Secondo una circolare della direzione generale delle dogane danesi del 1978, i vini di frutta sono prodotti ottenuti mediante fermentazione dei succhi di frutta, ecc., oppure del miele, ma senza distillazione successiva alla fermentazione; essi devono contenere almeno un litro d'alcool di fermentazione non distillato, puro, ogni 100 litri; nel limite dei massimi stabiliti dalla legge per la classificazione, la loro gradazione alcolica può venir aumentata mediante aggiunta di alcool distillato, ma non aggiungendo alcool avente un particolare sapore, come ad esempio cognac, rum o whisky.
3.1.5.
Ai sensi degli artt. 33 della legge n. 370 e 25 della legge n. 371, una commissione speciale istituita in virtù della legge sull'IVA è competente per l'assoggettamento dei prodotti all'accisa di cui è causa.
3.1.6.
La società John Walker & Sons Ltd produce e vende con la marca « Johnny Walker », un whisky scozzese con tenore alcolico di 40o voi. Nel 1982, essa citava in giudizio il ministero danese delle Finanze dinanzi all'Østre Landsret onde far eliminare la differenza di tassazione tra il whisky Johnny Walker e i prodotti danesi similari o concorrenti, vale a dire determinati vini di frutta di tipo liquoroso, giudicandola incompatibile con l'art. 95 del trattato CEE.
3.1.7.
Con ordinanza 27 settembre 1984, l'Øestre Landsret ha sospeso il procedimento finché la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
1)
Se l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE debba interpretarsi nel senso che il whisky scozzese e, rispettivamente, il vino di frutta di tipo liquoroso, quali sono definiti nella legge e nel fascicolo debbano considerarsi « prodotti similari » e che le due merci debbano considerarsi importate e, rispettivamente, di produzione nazionale, con la conseguenza che è incompatibile con detta disposizione l'istituire un sistema fiscale a norma del quale il whisky è tassato, come gli altri superalcolici distillati, secondo un'aliquota composta riferita in parte alla gradazione della merce e in parte al prezzo della stessa, mentre per il vino di frutta, come pure per il vino d'uva, vige un sistema di tassazione a norma del quale si tiene conto unicamente della quantità, dal momento che i sistemi di tassazione implicano un'imposta inferiore per il vino di frutta (ed uva) che per il whisky, dal momento che Ie norme fiscali distinguono a seconda del paese d'origine della merce, dal momento che nello Stato membro di cui trattasi non si produce whisky e tuttavia i prodotti consumati soggetti all'imposta più elevata sui superalcolici sono per circa 3/4 di produzione nazionale, e dal momento che i vini di frutta di tipo liquoroso consumati sono, per oltre il 99%, di produzione nazionale.
2)
Se l'art. 95, 2o comma, del trattato CEE si debba interpretare nel senso che, nelle circostanze indicate nella questione sub 1, si deve effettuare il confronto fra le imposte gravanti sul whisky scozzese e quelle gravanti sul vino di frutta di tipo liquoroso e, in caso affermativo, se le imposte riferite al prezzo della merce, alla quantità e alla gradazione alcolica, quali sono descritte nel fascicolo, siano in contrasto con detta disposizione.
3)
Se abbia rilievo per la soluzione delle questioni 1 e 2 il fatto che l'origine storica della tassazione del vino di frutta consiste nel desiderio di dare ai frutticoitori, i quali operano in una difficile situazione climatica, migliori possibilità di sfruttamento per la loro produzione.
3.1.8.
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, la società John Walker & Sons Ltd, attrice nella causa principale, il governo della Repubblica italiana e il governo danese.
3.1.9.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia essa ha invitato la Commissione ed il governo danese a rispondere per iscritto a determinati quesiti. A tale richiesta è stato dato seguito entro i termini prefissati.
3.2. Osservazioni scritte presentate alla Corte
3.2.1.
La John Walker fi- Sons Ltd, attrice nella causa principale, espone alcune considerazioni generali prima di esaminare le questioni.
a)
La normativa danese assoggetta i superalcolici ad un'accisa elevata, comprendente un'aliquota specifica per litro di alcool etilico e ad un'aliquota ad valorem. L'aliquota ad valorem ammonta al 60% del prezzo d'acquisto all'ingrosso mentre l'aliquota specifica è del 12% di tale importo. I vini di frutta di tipo liquoroso, rientranti nella voce doganale 22.07 e con tenore alcolico non superiore a 20o vol., sono soggetti solo a un'aliquota specifica di ammontare inferiore. La legislazione vigente in Danimarca prima dell'adesione di questo paese alla Comunità proteggeva apertamente la produzione nazionale di vini di frutta. Con la nuova normativa, la disparità di trattamento tra i vini di frutta nazionali e quelli importati è stata eliminata, mentre è rimasta quella tra i vini di frutta e quelli di uva, nonché quella tra i superalcolici importati e i prodotti danesi concorrenti. La normativa attuale è stata introdotta dopo le precitate sentènze 27 febbraio 1980 con cui è stata censurata la discriminazione fiscale tra i superalcolici importati e quelli nazionali. Il sistema fiscale danese, conservato nella sua struttura tradizionale, viene attualmente utilizzato per proteggere i vini di frutta danesi nei confronti dei prodotti importati similari o concorrenti.
La gamma dei vini di frutta comprende, oltre al tradizionale liquore di ciliegie, prodotti nuovi che, come il whisky scozzese, sono serviti come aperitivi.
Una bottiglia di Johnny Walker a 40o voi. viene assoggettata, in base ad un prezzo all'ingrosso, al netto di IVA, di 117,69 DKR, ad un diritto d'accisa misto di 79,56 DKR, mentre un vino liquoroso di 19,5o voi. viene gravato, in base ad un prezzo al minuto di 27,95 DKR, soltanto da un'accisa di 7,71 DKR. Dal 1977 al 1983 le esportazioni di whisky Johnny Walker red label in Danimarca sono costantemente diminuite, mentre le esportazioni negli altri Stati membri sono aumentate. Parallelamente, il consumo danese di vini di frutta di tipo liquoroso è aumentato e il 99% di questo consumo è costituito da prodotti nazionali. La produzione di whisky in Danimarca è inesistente; il consumo di vini di frutta di tipo liquoroso è di 6,6 milioni di litri per anno, di cui 3,9 milioni di litri di vini diversi dal liquore di ciliegie; su un consumo globale di 14,5 milioni di litri di superalcolici, 5,5 milioni vengono importati.
Le diversità tra i regimi nazionali delle accise incidono sulla libera scelta del consumatore e fanno ostacolo alla libera circolazione delle merci. L'art. 95 del trattato non realizza, in carenza di armonizzazione, un mercato comune delle bevande alcoliche. Esso consente tuttavia di intervenire contro le legislazioni discriminatorie, come il regime danese. La produzione di vini liquorosi ha potuto svilupparsi in Danimarca solo grazie ad un regime fiscale protezionistico; d'altro canto non si può parlare di un'esportazione né di un'importazione di una certa entità di questo prodotto.
b)
La prima questione riguarda la compatibilità di una tassazione differenziata con il diritto comunitario. I vini liquorosi sono tassati come prodotti di fermentazione, nonostante il fatto che la loro gradazione alcolica è costituita per il 95% di alcool etilico aggiunto e che il loro gusto e il loro colore sono modificati mediante aggiunta di sostanze aromatiche. La tassazione dei vini d'uva è fuori questione nel caso di specie.
Nelle sentenze 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, Race. 1976, pag. 181) e 15 luglio 1982 (causa 216/81, Cogis, Race. 1982, pag. 2701), la Corte ha considerato similari i prodotti che hanno caratteristiche analoghe e rispondono alle stesse esigenze. Il criterio decisivo è il grado di sostituibilità e non già la materia prima utilizzata, la natura, industriale o agricola, del prodotto, oppure il suo processo di fabbricazione, mediante fermentazione o distillazione. La Corte ha dichiarato, nella precitata sentenza Rewe e nella sentenza 27 febbraio 1980 (causa 168/78, Commissione/Repubblica francese, Race. 1980, pag. 347) che la TDC può fornire elementi di valutazione, ma non costituisce un criterio decisivo per la similarità dei prodotti.
Nella realizzazione della libera circolazione delle merci in condizioni di concorrenza riormali, l'art. 95 rappresenta il complemento della soppressione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente; esso elimina le imposizioni interne a carattere discriminatorio e garantisce la loro perfetta neutralità concorrenziale. Nella sentenza 27 febbraio 1980 (causa 170/78, Commissione/Regno Unito, Race. 1980, pag. 417), la Corte ha tenuto conto non solo delle condizioni attuali del mercato, ma anche dell'andamento potenziale e delle nuove possibilità di sostituzione di prodotti nel contesto dello sviluppo della libera circolazione. La politica fiscale di uno Stato membro non può cristallizzare le abitudini di consumo per garantire un vantaggio acquisito all'industria nazionale. L'esame della similarità e del rapporto di concorrenza tra prodotti dovrebbe quindi estendersi alle abitudini di consumo esistenti nei vari Stati membri. Anche
se non sono identici, il whisky scozzese e i vini liquorosi in questione sono complementari e fungibili; essi sono venduti negli stessi locali, consumati nelle stesse occasioni e presentano caratteristiche analoghe. Come riconosciuto dalla Corte, il whisky può essere consumato in modi molto diversi che lo fanno entrare in concorrenza con altre bevande di gradazione alcolica inferiore e di consumo più limitato. Nella valutazione del rapporto di similarità e di concorrenza, la Corte non attribuisce alcuna importanza particolare alla gradazione alcolica. La gradazione alcolica massima che determina il regime di tassazione non è più una caratteristica del prodotto, ma è divenuta un criterio di fabbricazione. La legislazione danese ha istituito un regime fiscale differenziato per l'alcool distillato: quello presente nel whisky è soggetto ad una forte tassazione, quello contenuto nel vino liquoroso, ad una tassazione modesta.
Il rapporto di similarità o di concorrenza esistente tra tutti i superalcolici o tra vini liquorosi e altre bevande non esclude un tale rapporto tra superalcolici e vini liquorosi. La politica fiscale nazionale non deve influire sulla domanda di prodotti qualificando come prodotto di lusso un prodotto corrente nello Stato d'origine.
Se il volume di importazioni è scarso, la mancanza di distinzione espressa tra i vini liquorosi importati e quelli nazionali è irrilevante. Non rileva neppure il fatto che il 75% delle bevande tassate come superalcolici e consumate in Danimarca siano di origine nazionale; questa percentuale è solo una conseguenza della protezione fiscale dell'aquavit gravata, dato il suo prezzo piuttosto basso, solo da un'esigua imposizione ad valorem. L'argomento secondo cui i vini di frutta di tipo liquoroso si avvicinano più a quelli del tipo d'uva che non ai superalcolici non è pertinente, dato che i vini di frutta diversi dal liquore di ciliegie sono offerti come prodotti sostitutivi del whisky scozzese. Per la tutela della salute pubblica è rilevante solo la quantità di alcool e non la forma in cui detto alcool viene consumato.
La questione proposta va quindi risolta nel senso che i vini liquorosi e il whisky sono prodotti similari e che la diversità di tassazione è incompatibile con l'art. 95, 1o comma.
e)
La seconda questione verte più particolarmente sul rapporto di concorrenza tra le bevande di cui trattasi ai sensi dell'art. 95, 2o comma. Nella sentenza 4 aprile 1968 (causa 27/67, Fink-Frucht, Race. 1968, pag. 327), la Corte ha dichiarato che il 2o comma dell'art. 95 integra gli effetti del 1o comma, in quanto vieta tributi interni che discriminano il prodotto importato nei confronti del prodotto nazionale concorrente o tendono a proteggere determinate attività, anche distinte da quelle strettamente inerenti alla fabbricazione del prodotto importato. Nell'analisi del rapporto di concorrenza, come pure in quella del rapporto di similarità, si deve tener conto delle possibilità di sviluppò del mercato e delle virtuali possibilità di sostituzione tra i prodotti. Dalla sentenza 12 luglio 1983 (causa 170/78, Commissione/Regno Unito, Race. 1983, pag. 2265) risulta che prodotti, a prima vista molto diversi, come vino o birra, possono essere sostituibili, dato che possono soddisfare esigenze identiche presso gruppi di consumatori simili che non devono necessariamente trovarsi in uno Stato o in una regione determinata. Il whisky rappresenta per il consumatore medio inglese o scozzese quello che il vino di frutta costituisce per il consumatore medio danese. Quest'ultimo consuma d'altronde il vino liquoroso alla stessa stregua del whisky. Sotto il profilo dell'onere fiscale commisurato alla quantità, alla gradazione alcolica e al prezzo, assunti come criteri di raffronto dalla Corte, il whisky è gravato da una tassazione considerevolmente più elevata rispetto ai prodotti danesi concorrenti. Indipendentemente dall'importanza attribuita dalla Corte ad un raffronto fra le accise, tale raffronto dimostra in concreto che l'art. 95, 2o comma, non è stato rispettato.
d)
Nella sentenza 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Hansen e Balle, Race. 1978, pag. 1787), la Corte ha riconosciuto che, allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri possono favorire fiscalmente determinate categorie di prodotti per legittimi fini economici e sociali, a condizione di non discriminare le importazioni né di proteggere la produzione nazionale. Nella fattispecie, l'alcool etilico è tassato in maniera uniforme, sia esso importato o di produzione nazionale; la differenza emerge allorché esso viene aggiunto ai vini di frutta. La notevole produzione di vini di frutta di tipo liquoroso in Danimarca si può spiegare solo con il regime fiscale protezionistico.
La situazione dei frutticoitori non è più sfavorevole in Danimarca che negli altri Stati membri dell'Europa del nord. Sarebbe contrario ai principi del mercato comune il fatto che gli Stati gravassero di tributi speciali prodotti provenienti da altre zone climatiche. La frutticoltura costituisce un'attività secondaria degli agricoltori. I produttori di frutta danesi hanno costantemente adattato la loro produzione alle condizioni locali. Il ministero non ha mai invocato questo argomento dinanzi al giudice a quo. Se un aiuto è necessario, esso deve conformarsi ai criteri e alle procedure di cui agli artt. 92 e 93 del trattato. Discriminazioni fiscali a motivo delle condizioni climatiche esistenti negli Stati membri si risolverebbero in una suddivisione del mercato incompatibile con i principi fondamentali degli artt. 2 e 3 del trattato.
La terza questione va risolta in senso negativo.
3.2.2.
Il governo danese e, più in particolare, il ministero delle Finanze, esamina le questioni nel loro contesto legale ed economico.
a)
La Commissione ha promosso nei confronti della Danimarca un ricorso per inadempimento di uno Stato a motivo di una discriminazione fiscale del vino di uva rispetto al vino di frutta; essa non ha contestato il tributo sui superalcolici e sui vini di frutta di tipo liquoroso. La conformità con il trattato CEE del sistema di tassazione mista, istituito a seguito della sentenza nella precitata causa 171/80, non è mai stata messa in dubbio. Rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, la Commissione ha riconosciuto la legittimità di un siffatto sistema e ha dichiarato che la legislazione danese non aveva effetti protezionistici. La leggera differenza di trattamento tra i vini di frutta ed i vini di uva si spiega con l'intento di aiutare i frutticoitori e va a vantaggio dei vini di frutta tanto nazionali quanto importati. Analogamente, la tassazione dei superalcolici non varia a seconda del loro luogo di produzione.
La produzione danese di superalcolici comprende lo schnaps, il bitter e determinati liquori e altre bevande alcoliche; la concorrenza straniera ha fatto scomparire la produzione di whisky. Una parte notevole dei superalcolici consumati viene importata, e il whisky da solo costituisce circa il 50% delle importazioni. Il crollo delle vendite dell'attrice nella causa principale non è dovuto ad una discriminazione fiscale, bensì alla concorrenza di whisky meno caro. Per quel che riguarda i vini liquorosi con gradazione alcolica superiore, le importazioni di vini di uva costituiscono quasi il doppio del consumo dei vini di frutta. I prodotti nazionali costituiscono la parte preponderante del consumo di vini di frutta, grazie alla loro buona qualità. La maggior parte dei prodotti tassati come superalcolici è di origine nazionale, mentre la maggior parte dei prodotti soggetti ad una minor imposizione è di origine straniera, il che dimostra che la legislazione danese non è discriminatoria o protezionistica.
La classificazione delle bevande nelle varie categorie fiscali non è basata sulla sola gradazione alcolica, ma sulla loro classificazione nella TDC. La classificazione della TDC, che serve di riferimento nell'ambito della còoperazione doganale su scala mondiale, si fonda sul processo di fabbricazione, sulle materie prime e sul gusto tipico delle bevande. I vini di frutta di tipo liquoroso sono prodotti di fermentazione; analogamente a quanto avviene per determinati vini di uva, la loro gradazione alcolica viene aumentata mediante aggiunta di alcool etilico puro; se superano i 20o essi vengono tassati come superalcolici. L'attrice nella causa principale ha potuto sostenere dinanzi ad un comitato speciale che alcuni di questi vini, a seguito di tale aggiunta, presentano le caratteristiche di superalcolici. Per il whisky « Johnny Walker red label » l'onere fiscale ammonta al 50% del prezzo al minuto; per i prodotti danesi tipici, l'incidenza della tassazione è superiore; per litro di prodotto e per litro di alcool puro, l'onere fiscale sul vino liquoroso è inferiore a quello gravante sul whisky Johnny Walker, ma superiore a quello cui sono assoggettate le marche di whisky meno care. Per litro di prodotto e per litro di alcool puro, l'accisa è un po' meno elevata per i vini di frutta che per i vini di uva; in termini di percentuale sul prezzo al minuto essa è tuttavia praticamente identica. Nelle sue proposte di armonizzazione, la Commissione ha suggerito come limiti minimo e massimo il 20 e il 65% per il rapporto di tassazione, per litro di alcool puro, tra i superalcolici e i vini liquorosi. Calcolata in base alla percentuale di alcool etilico, un'accisa sui superalcolici cinque volte maggiore rispetto a quella gravante sui vini liquorosi è quindi legittima. Le proposte della Commissione consentono alla Danimarca di conservare, durante un certo periodo, il sistema di tassazione mista. Una tassazione più onerosa dei superalcolici è giustificata ed è l'unica che consenta di garantire gli attuali introiti fiscali.
b)
I due commi dell'art. 95 sono complementari, ma hanno due sfere d'applicazione distinte.
La prima questione riguarda il rapporto di similarità ai sensi del 1o comma. Sono diversi le materie prime, i processi di fabbricazione (la distillazione per il whisky e la fermentazione naturale per il vino di frutta) e le caratteristiche. Per questo motivo i prodotti sono classificati in voci diverse della TDC. L'aggiunta di alcool neutro per aumentare la gradazione alcolica non trasforma il vino di frutta in superalcolico. Un'interpretazione estensiva dell'art. 95, 1o comma, in base alla quale questi prodotti fossero considerati similari, porterebbe ad un'interpretazione altrettanto vasta della nozione di prodotti nazionali ed importati. L'aliquota ad valorem nell'accisa sui superalcolici è giustificata, dato che questo criterio di calcolo è contemplato nel sistema comune dell'IVA.
e)
Quanto alla seconda questione, relativa all'art. 95, 2o comma, si deve sottolineare che gli Stati membri hanno la facoltà di tassare i superalcolici più onerosamente dei vini liquorosi e che la legislazione danese non ha né per oggetto né per effetto di proteggere una determinata categoria di bevande.
Date le differenze di qualità e di consumo, il whisky scozzese e i vini liquorosi non sono prodotti concorrenti; il whisky rimane un superalcolico, anche se bevuto diluito con altri liquidi. La diminuzione delle vendite dell'attrice nella causa principale è dovuta alla concorrenza di altre marche di whisky il cui consumo totale è aumentato. Le differenze di aliquota rientrano nei limiti proposti dalla Commissione e si giustificano con la differenza fondamentale esistente tra i prodotti di cui trattasi. Una sentenza della Corte che imponesse alla Danimarca un trattamento fiscale identico del whisky e dei vini liquorosi, in applicazione dell'art. 95, 2o comma, vincolerebbe il Consiglio, in quanto l'armonizzazione di cui all'art. 99 non può contravvenire all'art. 95.
d)
L'intento di tener conto delle difficili condizioni di lavoro dei frutticoitori danesi, come esposto nella terza questione, è all'origine della tassazione differenziata. La Corte ha riconosciuto la liceità di un sistema obiettivo di preferenze fiscali.
3.2.3.
Secondo il governo italiano, il primo problema è quello di stabilire se, nella fattispecie, esista un rapporto di similarità o di concorrenza tra i prodotti interessati; una soluzione in senso affermativo farebbe insorgere la questione della compatibilità del sistema fiscale danese con il divieto di discriminazione di cui all'art. 95 del trattato CEE.
a)
Ai sensi della succitata sentenza Rewe, due prodotti sono similari se hanno proprietà analoghe e rispondono alle stesse esigenze. Il whisky, come gli altri superalcolici, è un distillato contraddistinto, oltre che dalle sue qualità organolettiche, dalla sua elevata gradazione alcolica. Il vino liquoroso rappresenta un prodotto di fermentazione caratterizzato dalle sue proprietà gustative ed aromatiche specifiche e da un modesto titolo alcolico. Questi prodotti si differenziano per i sistemi di fabbricazione, per la composizione e per le esigenze e i gusti ai quali rispondono. L'aggiunta, peraltro molto limitata, di alcool etilico non priva i vini liquorosi della loro caratteristica essenziale di vino e non li rende similari ai superalcolici. L'elevata gradazione alcolica crea tra tutti i superalcolici un rapporto di concorrenza parziale o potenziale. La Corte ha affermato, nella precitata sentenza 171/78, che una similarità tra diversi superalcolici può far difetto a motivo delle loro caratteristiche specifiche. Dato che presentano proprietà gustative specifiche, le bevande a bassa gradazione alcolica non sono tutte similari; a fortiori, non vi è alcuna similarità tra dette bevande e i superalcolici.
b)
Il semplice fatto che si tratta di bevande alcoliche, non instaura tra il whisky e i vini liquorosi un rapporto di concorrenza, né parziale né potenziale. Data la gradazione alcolica relativamente bassa, i vini liquorosi non rispondono alle esigenze dei consumatori di whisky; data l'assenza di qualità organolettiche specifiche, i superalcolici non rappresentano un'alternativa per il consumatore di vino liquoroso.
La scelta tra un sistema di imposizione differenziato ed uno uniforme non è soggetta all'art. 95, ma rientra nella sovranità degli Stati membri in materia fiscale. Poiché non sussiste un regime comunitario uniforme, gli Stati membri restano liberi di determinare le diversità di tassazione tra prodotti similari o concorrenti.
e)
Pur se per ipotesi vi fosse un rapporto di similarità o di concorrenza, un regime di imposizione differenziata per vari tipi di prodotti, ispirato ad una finalità legittima di politica economica, è — all'attuale stadio di armonizzazione — compatibile con l'art. 95. Un sistema d'imposizione non dev'essere valutato in modo astratto in funzione di categorie di prodotti similari o analoghi, ma caso per caso in funzione del prodotto interessato e della sua classificazione. Un'infrazione all'art. 95 si avrebbe solo se la legge fiscale non si applicasse nello stesso modo ai prodotti nazionali e ai prodotti importati che rispondono agli stessi criteri di classificazione oppure se tali criteri non fossero oggettivi o neutri.
I superalcolici, compreso il whisky scozzese e i vini liquorosi (di uva o di frutta), non possono quindi venir considerati come prodotti similari o concorrenti. In ogni caso, un sistema di tassazione differenziato in base alle caratteristiche obiettive delle bevande non è incompatibile con l'art. 95 se si applica anche ai prodotti importati che soddisfano a tutte le condizioni della legislazione nazionale.
3.2.4.
La Commissione, dopo aver illustrato la legislazione danese e la posizione delle parti, esamina le questioni nel contesto degli sforzi di armonizzazione.
a)
Le sue prime proposte di armonizzazione delle accise sulla birra, sul vino e sull'alcool risalgono al 1972. Dopo la sospensione dei lavori del Consiglio alla fine del 1974, essa ha presentato nuove proposte nel 1977 e nel 1979, rimaste però senza esito.
Le accise sulle bevande alcoliche sono giustificate da motivi sociali e rappresentano notevoli introiti fiscali. Solo l'armonizzazione può garantire la neutralità delle accise sul piano della concorrenza tra tutte le bevande alcoliche.
b)
L'art. 95 vieta gli ostacoli agli scambi rappresentati da discriminazioni fiscali dei prodotti importati identici, similari e/o concorrenti. Questo principio fondamentale dell'unione doganale, corollario della soppressione dei dazi doganali o tasse d'effetto equivalente, non ammette alcuna eccezione, applicazione condizionale o interpretazione non conforme con le norme del trattato.
Nella precitata sentenza Hansen e Balle, la Corte ha dato un'interpretazione estensiva dell'art. 95, 1o comma, includendovi tutte le discipline fiscali che pregiudicano la parità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati. Secondo la sentenza Rewe sono similari i prodotti che rispondono ad esigenze identiche o comparabili.
L'art. 95, 2o comma, vieta qualsiasi protezionismo fiscale indiretto dei prodotti nazionali nei confronti dei prodotti importati, anche soltanto parzialmente, indirettamente o potenzialmente concorrenti. Nella sentenza Fink Frucht, la Corte ha ravvisato un rapporto di concorrenza data l'esistenza di uno o più impieghi economici. Mentre il 1o comma dell'art. 95 si fonda su un raffronto degli oneri fiscali, il 2o comma si ricollega al criterio più ampio del carattere protezionistico di un regime fiscale.
e)
Nelle precitate sentenze 27 febbraio 1980, la Corte ha censurato l'effetto protezionistico di un sistema fiscale che assoggetta una parte sostanziale della produzione nazionale ad una tassazione meno gravosa rispetto a quasi tutti gli altri prodotti importati. Il 99% dei vini liquorosi di cui è causa, consumati in Danimarca, è di origine nazionale; se si ritiene che detti prodotti siano concorrenti del whisky importato, non si può escludere che il regime danese possa avere un carattere protezionistico. La Commissione ha proposto contro la Danimarca un ricorso per inadempimento data la discriminazione fiscale operata tra due tipi di vini liquorosi, i vini di frutta e i vini di uva, prodotti manifestamente similari o quanto meno concorrenti. La valutazione del regime fiscale danese non dovrebbe tuttavia limitarsi all'esame della sua incidenza sul consumo di whisky e dei vini liquorosi di cui trattasi. I superalcolici, fortemente tassati, sono per il 75% di origine nazionale. Nella causa 171/78 la Corte ha dichiarato che vi è una similarità tra l'aquavit danese e il whisky scozzese. La Danimarca è un importante produttore di bevande alcoliche tassate come i superalcolici stranieri e non si può quindi sostenere l'esistenza di una discriminazione fiscale nei confronti delle importazioni.
Nelle sentenze del 14 gennaio 1981 (causa 140/79, Chemial Farmaceutici, Race. 1981, pag. 1; causa 46/80, Vinai, Race. 1981, pag. 77) la Corte ha dichiarato che finché non vi sarà armonizzazione, gli Stati membri possono istituire un sistema di tassazione differenziata fondato su criteri obiettivi quali la materia prima utilizzata o il processo di fabbricazione, a condizione di perseguire finalità di politica economica compatibili col diritto comunitario e di evitare qualsiasi forma di discriminazione.
Le questioni sollevate vanno risolte nel senso che il whisky e i vini di frutta di tipo liquoroso non sono similari; che, allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta un regime fiscale differenziato fondato su criteri obiettivi e non discriminatori; che, se una parte sostanziale della produzione nazionale rientra in ciascuna delle categorie fiscali, un regime che si fondi, per il whisky e i superalcolici nazionali, sulla gradazione alcolica e sul prezzo nonché, per i vini liquorosi nazionali ed importati, sul solo volume è compatibile con l'art. 95, 2o comma e che l'art. 95, garanzia fondamentale della libera circolazione delle merci, non consente alcuna applicazione soggetta a condizioni.
3.3. Risposte alle questioni rivolte dalla Corte
Invitata ad esporre le sue proposte d'armonizzazione e a indicare le categorie di bevande da essa considerate similari, la Commissione ricorda che le sue iniziative non hanno avuto seguito. Una proposta di direttiva presentata al Consiglio il 24 aprile 1985 per stabilire alcune disposizioni in materia di imposte indirette sul consumo di bevande alcoliche (85/C 114/08; GU 1985, C 114, pag. 6) definisce alcune norme minime per i vini e in particolare un'aliquota specifica fondata sul volume per i vini tranquilli. Secondo la precitata sentenza 12 luglio 1983 il rapporto tra l'accisa sul vino e quella sulla birra non può superare, per una determinata quantità, il rapporto tra la gradazione alcolica di un vino da tavola e quella di una birra di tipo determinato. Per evitare che la neutralità fiscale e la parità delle condizioni di concorrenza a cui tende l'armonizzazione delle accise non vengano eluse mediante aliquote IVA differenziate, ogni Stato membro deve inoltre applicare la stessa aliquota IVA per tutte le seguenti categorie: vini e birre; vini e vini di frutta con aggiunta di alcool, e prodotti similari; alcoli. Un regime di statu quo dovrebbe favorire l'armonizzazione a lunga scadenza.
Una proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle accise sul vino al quale è stato aggiunto alcool e sui prodotti affini, presentata lo stesso giorno (85/C 114/09; GU 1985, C 114, pag. 7), mira, in una prima fase, a realizzare condizioni neutre di concorrenza e, in un secondo tempo, ad armonizzare le aliquote delle accise. Le bevande interessate sono prodotti intermedi con una gradazione alcolica dai 15o ai 20o voi. rientranti tra i prodotti di fermentazione, come il vino, e tra i distillati, come le bevande alcoliche; si tratta di bevande naturali fermentate alle quali sono stati aggiunti alcool o altri ingredienti, senza privarle del loro gusto caratteristico. La proposta iniziale riguardava soltanto i prodotti a base di vino di uva, giacché si consideravano bevande alcoliche quelle a base di vino di frutta con gradazione alcolica superiore a 15o voi. Dato che nella fattispecie si tratta di prodotti similari, la nuova proposta comprende pure i prodotti della voce 22.07 della TDC. Poiché l'aggiunta di alcool rende sempre più simile ad un superalcolico una bevanda fermentata, è stato fissato il limite massimo di 22o voi. Per i prodotti a bassa gradazione alcolica, la distinzione tra vino tranquillo e vino liquoroso di cui alla voce 22.05 potrebbe fondarsi sulle definizioni date dai regolamenti comunitari. I prodotti della voce 22.06 (vermut ed altri) sono contemplati dalla direttiva, a condizione di essere conformi alla definizione del vermut contenuta nella proposta di regolamento presentata nel 1982 (GU 1982, C. 189, pag. 7). I prodotti della posizione 22.07 (altre bevande fermentate) con gradazione volumetrica totale inferiore ai 15o o con gradazione effettiva pari o inferiore ai 12o non sono inclusi in tale disciplina. I prodotti di cui trattasi sono gravati da un diritto specifico che si basa sul volume; essi sono gravati da un'aliquota ridotta rispetto a quella che colpisce l'alcool e che può venire fissata in funzione del volume, della gradazione alcolica volumetrica effettiva del prodotto intermedio oppure di una combinazione di questi due criteri. Ad ogni modo l'onere fiscale totale deve essere lo stesso per tutti i prodotti intermedi che hanno la stessa gradazione alcolica effettiva. L'onere totale delle accise gravanti su detti prodotti intermedi, che varia attualmente tra il 7% e oltre il 100% dell'onere totale delle accise sulle bevande alcoliche, verrà ricondotto al 20-65%.
Secondo la Commissione la birra, i vini tranquilli e i vini di frutta tranquilli, i vini spumanti e i vini di frutta spumanti, il vino al quale è stato aggiunto alcool e i vini di frutta cui è stato aggiunto alcool e l'alcool costituiscono categorie di bevande a tal punto omogenee che i prodotti che vi sono compresi possono venir considerati similari. La stessa classificazione tariffaria costituisce solo una presunzione di similarità.
Invitato a fornire chiarimenti sulla percentuale notevole di alcool di distillazione consentita nei vini liquorosi, il governo danese ha precisato che le bevande alcoliche non sono automaticamente tassate come vini di frutta se il prodotto finale raggiunge al massimo i 20o vol. compreso 1o vol. di alcool di fermentazione. Le bevande di cui trattasi sono prodotti intermedi della voce 22.07 della TDC, ottenuti mediante fermentazione e aventi titolo alcolico superiore a 20o vol. I prodotti non ottenuti mediante fermentazione di succhi o di miele sono tassati come superalcolici. L'aumento della gradazione alcolica mediante aggiunta di alcool non può modificare la classificazione. Anche la maggior parte dei vini liquorosi a base di vino di uva è arricchita. Per evitare che i superalcolici fruiscano di una tassazione meno gravosa, le bevande alle quali vengono aggiunti prodotti, diversi dall'alcool etilico, assoggettati all'accisa sui superalcolici, e quelle che presentano le caratteristiche di superalcolico in quanto contengono sostanze amare o aromatiche, zucchero, ecc. sono pure escluse. Il requisito di una percentuale minima di alcool di fermentazione di 1o in volume contenuto nella circolare amministrativa rappresenta una condizione minima e non sostituisce affatto le condizioni prescritte dalla legge. La proposta di direttiva 85/C 114/09 consente un trattamento più favorevole per i prodotti intermedi rientranti nella voce 22.07 e aventi una gradazione alcolica superiore a 15o vol., a condizione che l'aggiunta di alcool distillato costituisca meno del 50% della gradazione alcolica effettiva del prodotto finale o che una gradazione alcolica effettiva di almeno 7o voi. nel prodotto finale sia stata ottenuta mediante fermentazione naturale. Per quel che riguarda la gradazione alcolica volumetrica del prodotto finale, è contemplato un massimo di 22o contro i 20o attualmente stabiliti in Danimarca. Per motivi di qualità, l'aggiunta di alcool distillato è preferibile alla fermentazione naturale di succhi di frutta. L'attrice nella causa principale cerca di sviare la discussione dalla vasta gamma di vini di frutta danesi tradizionali considerati nelle questioni pregiudiziali spostandola verso alcuni prodotti marginali.
Invitato poi a fornire una panoramica generale sul consumo delle bevande alcoliche in Danimarca, specificando i prodotti nazionali e quelli importati, il governo danese ha presentato alla Corte un prospetto sinottico sul consumo in Danimarca, per gli anni dal 1971 al 1984, di vini di uva di tipo da tavola, di vini di frutta di tipo da tavola, di vini di uva di tipo liquoroso, di vini di frutta di tipo liquoroso e di superalcolici. Dal 1975 al 1984 il consumo di whisky non è diminuito. La quota di mercato dell'attrice nella causa principale è diminuita per motivi diversi da quelli indicati. I relativi dati statistici sono già riprodotti nell'introduzione delle presenti conclusioni.
4. La giurisprudenza della Corte in materia
4.1. Il criterio della similarità
Dalle 12 sentenze citate in particolare nelle presenti controversie (cause 27/67, 31/67, 148/77, 45/75, 168/78, 169/78, 170/78 — due sentenze — 171/78, 45/79, 46/80, 206/81 e 319/81) debbono dedursi i seguenti principi per il criterio della similarità dei prodotti, decisivo per l'applicazione dell'art. 95, 1o comma.
a)
La Corte, dopo aver inizialmente attribuito importanza decisiva alla classificazione doganale (causa 27/67, Fink-Frucht, Race. 1968, pag. 297, cfr. in particolare pag. 310, 2o cpv.), ha poi in un primo tempo relativizzato tale criterio nelle sentenze del 1980 in materia di alcolici per abbandonarlo infine quasi completamente. Infatti, al punto 8 della motivazione della sentenza in causa 216/81 (Race. 1982, pag. 2701) questa Corte ha dichiarato che nell'applicazione dei criteri distintivi fondamentali si deve « prescindere dalle classificazioni doganali ». Tale affermazione è importante in quanto, nella causa 106/84, la Danimarca ha fatto valere, tra l'altro, la classificazione doganale diversa dei vini di frutta e dei vini di uva.
b)
Nella causa 45/75 (Rewe, Race. 1976, pag. 181), la Corte ha scelto per la prima volta (al punto 12 della motivazione) quale criterio fondamentale ai fini della similarità il fatto che i prodotti da raffrontare — a pari stadio di produzione o di commercializzazione — presentino, dal punto di vista del consumatore, caratteristiche analoghe e rispondano alle stesse esigenze (criterio ripreso nella sentenza in causa 216/81, Cogis, Race. 1982, pag. 2701). Nella sentenza in causa 168/78 (Commissione/Francia, Race. 1980, pag. 347, punto 11 della motivazione), sono stati inoltre ritenuti rilevanti:
1)
connotati comuni generali come la distillazione e l'elevata gradazione alcolica;
2)
eventuali caratteristiche proprie all'interno di tali connotati generali (diversità di materie prime, di processo di fabbricazione e di sostanze aromatiche aggiunte);
3)
la presenza, nel gruppo di prodotti aventi connotati generali, di prodotti aventi caratteristiche meno spiccate, destinati ad usi diversi (prodotti a base di alcool « neutri » e forme diverse di consumo, ad es. allo stato puro o con l'aggiunta di acqua o miscelati con altre bevande). La controversia nelle cause 106 e 243/84 va considerata naturalmente alla luce di tali generici criteri di similarità. Al riguardo, le parti pervengono a conclusioni divergenti. Come osservato in precedenza, la Corte sarà forse costretta quindi a precisare o integrare i suddetti criteri.
4.2. La nozione di protezione indiretta nell'art. 95, 2o comma
Nel terzo capoverso a pag. 310 della summenzionata sentenza in causa 27/67 (Fink-Frucht), la Corte ha dichiarato che si configurerebbe una protezione indiretta se un tributo interno colpisse in maggior misura un prodotto importato che un prodotto nazionale e uno o più eventuali impieghi economici facessero sì che i due prodotti si trovassero in concorrenza senza che esista una similarità ai sensi dell'art. 95, 1o comma.
Nella sentenza in causa 31/67 (Stier, Race. 1968, pag. 313) la Corte ha ancora aggiunto che in mancanza di prodotti nazionali comparabili i prodotti importati non possono essere assoggettati a tributi talmente alti « da compromettere la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune » mentre l'imposizione sui prodotti importati non presenta un carattere protezionistico « se l'aliquota resta entro i limiti generali del complesso nazionale di tributi del quale fa parte la tassa di cui trattasi » (loc. cit. pag. 322, 2o comma). Tali precisazioni hanno eventualmente una qualche importanza per la causa 243/84, dato che il whisky rientra quanto meno nell'ambito del regime fiscale danese sui superalcolici.
4.3. Rapporto tra il 1o e il 2o comma dell'art. 95
Nelle sentenze citate più importanti per le presenti controversie, la Corte non ha dovuto in definitiva pronunciarsi sulla questione se, ed in quale misura, si dovesse applicare il 1o o proprio il 2o comma dell'art. 95. Anche in caso di applicabilità del 2o comma, era infatti chiaro, in tali cause, che la normativa fiscale litigiosa aveva un evidente carattere protezionistico. Così nella sentenza in causa 319/81 (Commissione/Italia, Race. 1983, pag. 601) la Corte ha potuto limitarsi a dichiarare, al punto 17 della motivazione :
« Trattandosi di prodotti sia similari, sia in rapporto di concorrenza, che rientrano quindi nell'ambito d'applicazione dell'art. 95, 2o comma, non si può pertanto ritenere compatibile col divieto di discriminazione posto da detta norma un criterio di tassazione maggiorata, quale quello di denominazione d'origine o di provenienza, che, per definizione, non possa comunque venir applicato ai prodotti nazionali analoghi o che si trovino nel suddetto rapporto di concorrenza coi prodotti importati da altri Stati membri. Un regime del genere ha l'effetto d'escludere a priori i prodotti nazionali dal regime di tassazione più oneroso, in quanto essi non soddisferanno mai le condizioni della tassazione maggiorata e dipende solo dalla volontà del legislatore nazionale — non instaurando un regime generale da applicare a tutte le acquaviti — prolungare indefinitamente tale situazione indipendentemente, peraltro, dalle similitudini o dalle discordanze nelle condizioni di produzione, di qualità, di prezzo e di concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati dagli altri Stati membri ».
L'applicazione esclusiva dell'art. 95, 2o comma, è stata ammessa solo nella causa 170/78 (Commissione/Regno Unito, sentenze 27 febbraio 1980, Race. 1980, pag. 417 e 12 luglio 1983, Race. 1983, pag. 2265). Com'è noto questa causa riguardava le differenze di imposizione fiscale tra il vino e la birra che non sono prodotti manifestamente similari. In tale occasione la Corte ha dedotto un carattere protezionistico dell'imposizione fiscale sul vino dalla notevole maggior tassazione gravante sul vino sia in relazione al volume (400%) che alla gradazione alcolica (almeno il 100%) che al prezzo (fino al 286% del prezzo al minuto al netto degli oneri fiscali). Tale sentenza mette in rilievo che, contrariamente al caso in cui si applica l'art. 95, 1o comma, ove si applichi il 2o comma non può pretendersi una rigorosa identità dell'aliquota fiscale per i prodotti nazionali e per quelli importati.
4.4. Differenziazione consentita
Nella presente controversia, la Danimarca ha fatto altresì valere la giurisprudenza della Corte relativa alla differenziazione consentita delle aliquote fiscali. Al riguardo vengono in rilievo, in particolare, le sentenze nelle cause 148/77 (Hansen, Race. 1978, pag. 1787), 140/79 e 46/80 (Chemial Farmaceutici e Vinai, Race. 1981, pag. 1 e pag. 77) e 319/81 (Commissione/Italia, Race. 1983, pag. 601). Com'è noto, nella causa Hansen un'imposizione fiscale differenziata è stata ritenuta in linea di massima compatibile con il diritto comunitario per il perseguimento di legittimi fini economici e sociali quali l'uso di determinate materie prime, la conservazione della produzione di bevande alcoliche tipiche di alto livello qualitativo o il mantenimento in vita di talune categorie di imprese, come le distillerie agricole (punto 16 della motivazione). Nel punto successivo della motivazione è stato aggiunto solo che tali regimi di favore debbono essere estesi senza discriminazione ai prodotti alcolici originari di altri Stati membri.
Nelle cause Chemial Farmaceutici e Vinai la Corte ha ulteriormente aggiunto a questi criteri, in termini similari, le condizioni secondo cui gli obiettivi di politica economica ivi in esame siano « ( ... ) compatibili, anch'essi, con gli imperativi del trattato e del diritto derivato » e « le loro modalità (modalità delle differenziazioni, n.d.t.), siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti ». Un'imposizione differenziata come quella applicata in Italia all'alcool sintetico denaturato, da una parte, e all'alcool di fermentazione denaturato, dall'altra, è stata tuttavia ritenuto rispondente a tali imperativi.« Risulta infatti che questo regime fiscale persegue un legittimo scopo di politica industriale, in quanto è idoneo ad incentivare la distillazione di prodotti agricoli rispetto alla fabbricazione di alcool a base di derivati del petrolio » (punto 15 della motivazione della prima sentenza). La Corte non ha ritenuto in essere una protezione indiretta della produzione nazionale in quanto la tassazione dell'alcool sintetico rendeva impossibile una produzione redditizia di questo tipo di alcool (per quanto di per sé realizzabile sotto il profilo tecnico ed economico) sul territorio nazionale (punto 18 della motivazione della prima sentenza).
Per l'applicazione analogica delle due ultime sentenze citate alla causa 106/84, mi pare innanzitutto importante stabilire se un regime di favore per taluni prodotti agricoli nazionali (frutta) a scapito di prodotti agricoli importati (uva) possa essere trattato come il regime di favore di un prodotto agricolo a scapito di un prodotto non agricolo. A mio parere tale problema va risolto in senso negativo in base alla politica agricola comune (sovvenzione ottimale di prodotti concorrenti e divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3). In secondo luogo, una differenza evidente tra le cause 140/79 e 46/80, da un lato, e la causa 106/84, dall'altro, risiede nel fatto che è possibile produrre alcool sintetico in Italia ma non vino di uva in Danimarca. Per quanto riguarda la causa 243/84, è assodato che il whisky non viene prodotto quasi per nulla in Danimarca per motivi diversi da quelli fiscali.
È inoltre importante, soprattutto per la causa 243/84, se un'aliquota d'imposta più elevata per le acquaviti che per i vini liquorosi possa essere giustificata per motivi sociali, quali la lotta contro il consumo di una bevanda avente un tenore alcolico due volte più elevato. A mio parere, in base alla giurisprudenza della Corte, tale questione va risolta, in linea di principio, in senso affermativo purché tale imposizione non produca un effetto discriminatorio o protezionistico.
4.5. Le finalità dell'art. 95
Le finalità generali dell'art. 95 sono descritte in vari modi nella giurisprudenza della Corte. Nella causa 27/67, Fink Frucht (Race. 1968, pag. 330) lo scopo di tale norma viene descritto come diretto a garantire il normale gioco della concorrenza e ad eliminare tutti gli ostacoli di natura fiscale in grado di intralciare la libera circolazione delle merci nel mercato comune.
Nella causa 168/78 (punto 4 della motivazione) le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 95 sono state considerate un'integrazione di quelle relative alla soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Esse hanno lo scopo di garantire la libera circolazione tra gli Stati membri in condizioni di concorrenza normali attraverso l'eliminazione di qualsiasi forma di protezionismo eventualmente risultante dall'applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti di prodotti provenienti da altri Stati membri. L'art. 95 è diretto a garantire la piena neutralità delle imposizioni interne nei confronti della concorrenza tra prodotti nazionali e prodotti importati. Formulazioni analoghe sono contenute nella sentenza della Corte nella causa 216/81.
Nella causa 171/78 (punto 20 della motivazione) la Corte ha precisato la differenza di scopi fra l'art. 95 e l'armonizzazione delle legislazioni fiscali in base all'art. 99. Mentre l'art. 95 è rivolto contro ogni discriminazione e protezione risultante da un determinato sistema fiscale nazionale, l'art. 99 mira a contrastare gli ostacoli agli scambi risultanti dalle disparità tra le diverse legislazioni nazionali. Ritengo che tale precisazione sia utile e importante anche per le cause in esame. Diversamente da quanto potrebbe far ritenere la formulazione della sentenza in causa 27/67, non tutti gli ostacoli agli scambi di natura fiscale possono essere di fatto eliminati sulla base dell'art. 95.
Del resto, al punto 20 della motivazione della sentenza in causa 171/78, codesta Corte ha altresì precisato che la realizzazione del programma di armonizzazione contemplato dall'art. 99 non può costituire un presupposto per l'applicazione dell'art. 95. Entrambe le precisazioni sono soprattutto importanti per la valutazione della causa 106/84.
In sintesi, deduco dalla giurisprudenza della Corte che lo scopo dei due primi commi dell'art. 95 è in particolare quello di impedire determinate forme di ostacoli agli scambi di natura fiscale che falsano il gioco della concorrenza, cioè ostacoli agli scambi che risultano da discriminazioni nei confronti di prodotti importati e dalla protezione dei prodotti nazionali. A mio parere tale finalità dell'art. 95 è altresì importante per stabilire se si tratta di prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma, o soltanto di prodotti concorrenti ai sensi dell'art. 95, 2o comma, nonché per risolvere la questione se si possa configurare una discriminazione o solo una protezione ai sensi degli stessi commi dell'art. 95. Le statistiche sulle vendite o altri dati potranno eventualmente mettere in rilievo che una legge fiscale, a prima vista discriminatoria e protezionistica, non ha in concreto effetti del genere.
5. Conclusione
5.1. La causa 106/84
a)
Dalla mia precedente esposizione dei fatti risulta che la tassa gravante per litro sul vino di uva da tavola e su quello liquoroso è superiore di circa 10/7 e rispettivamente di 20/11 rispetto ai prodotti concorrenti a base di frutta. Appare chiaramente quindi che qualora questi vini di uva e di frutta debbano essere considerati inoltre similari esiste- una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 95, 1o comma.
b)
La Commissione deduce dalla giurisprudenza della Corte esaminata (in particolare cause 168/78, 169/78 e 171/78) che sia i vini di frutta di tipo da tavola che quelli di tipo liquoroso sono effettivamente similari ai vini analoghi, ottenuti dall'uva. Secondo la Commissione, essi presentano le stesse proprietà, rispondono alle stesse esigenze, sono sempre ottenuti per fermentazione, hanno una gradazione alcolica analoga e vengono consumati in quantità identiche. Una diversità nella materia prima non escluderebbe ogni similarità, il che, a mio parere, può essere effettivamente desunto anche dalle precitate sentenze della Corte del 27 febbraio 1980 relative alle acquaviti. Inoltre, la Commissione desume correttamente dalla giurisprudenza della Corte che quest'ultima non ritiene più che una diversa classificazione doganale costituisca un ostacolo per riconoscere l'esistenza di una similarità: sull'argomento, rinvio ancora al mio precedente esame di tale giurisprudenza. Infine, da tale esame risulta anche che la Commissione ha correttamente respinto la tesi della Danimarca secondo cui la Commissione, a seguito della sua lunga inazione, avrebbe perduto il suo diritto ad agire contro la normativa di cui è causa. In base a tale esame, l'art. 95 ha una finalità diversa, ma anche più limitata, rispetto all'art. 99. Qualora il più ampio processo di armonizzazione ai sensi dell'art. 99 sia bloccato a livello del Consiglio, la Commissione ha pertanto il pieno diritto di fare ancora valere gli imperativi minimi fondamentali dell'art. 95.
e)
Solo in via subordinata la Commissione sostiene che in caso di applicazione dell'art. 95, 2o comma, la normativa danese presenta comunque un carattere protezionistico a favore dei prodotti danesi. Ciò si ricaverebbe in particolare dalla seconda sentenza della Corte nella causa 170/78. Che la normativa danese non sia neutra risulterebbe in parti- colare dal fatto che la maggior parte della produzione nazionale rientra nella categoria fiscale favorita. La Commissione respinge il ricorso della Danimarca alle precitate sentenze della Corte nelle cause Chemial Farmaceutici e Vinai in quanto queste ultime riguarderebbero l'incentivazione della distillazione di prodotti agricoli. Invece la Commissione non ritiene legittimo un trattamento preferenziale dei produttori di frutta danesi rispetto ai produttori di vino di altri Stati membri. Sono già pervenuto alla stessa conclusione nel mio esame delle precitate sentenze.
d)
A parte i suoi argomenti già considerati inacettabili, il governo danese sostiene, in primo luogo, che la normativa danese adottata all'atto dell'adesione della Danimarca ha eliminato la tradizionale discriminazione dei vini importati. Tale constatazione è a mio parere corretta, almeno per quanto riguarda i vini di frutta di tipo da tavola, relativamente al raffronto tra i vini di frutta danesi e quelli importati. Tuttavia nei confronti dei vini di frutta di tipo liquoroso sorgono qui alcuni problemi su cui tornerò ancora nel corso del mio esame della causa 243/84.
La similarità tra vini di uva e vini di frutta viene negata dal governo danese per i motivi indicati nella seconda parte delle presenti conclusioni. A mio parere l'argomento principale è che, diversamente dai vini di uva, i vini di frutta non rientrano nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato. Se si trattasse in tal caso di prodotti similari, una tale disparità di trattamento sarebbe in contrasto con l'art. 40, n. 3. Secondo il governo danese, non si potrebbe neppure parlare di un carattere protezionistico ai sensi dell'art. 95, 2o comma. La maggior tassazione gravante sui vini da tavola ammonterebbe, per litro, al 55% per i vini da tavola e all'80% per i vini liquorosi. In base allo stesso criterio, la maggior tassazione gravante sui vini di uva di tipo liquoroso con tenore alcolico compreso fra i 20o e i 23o ammonterebbe al 170% circa. Calcolata in base al tenore alcolico, la maggior tassazione varierebbe tra il 60 e il 135%. La parte dell'accisa nel prezzo al dettaglio sarebbe invece all'incirca la stessa per entrambe le categorie di prodotti (meno del 30% per i vini da tavola, 26-29% per i vini di frutta e 25-38% per i vini di uva di tipo liquoroso a buon mercato contro il 27-38% per i vini di frutta di tipo liquoroso). Pertanto il governo danese considera decisivo, per ritenere inesistente un effetto protezionistico, il raffronto sull'onere fiscale, espresso in percentuale, gravante sui prezzi al dettaglio. Infatti gli altri dati da esso forniti evidenziano proprio un carattere protezionistico alla luce delle sentenze della Corte nella causa 170/78. Tuttavia, come ho già esposto nelle mie conclusioni in quest'ultima causa, ritengo anche che, per valutare l'incidenza delle diversità di imposizione fiscale sui rapporti di concorrenza tra i prodotti interessati, il raffronto sull'onere fiscale sui prezzi al dettaglio sia il criterio più importante.
e)
A mio parere, i vini di frutta e i vini di uva hanno effettivamente tante caratteristiche obiettive comuni, rispondendo altresì allo stesso tipo di esigenze, da poter essere considerati, prima facie, in base ai criteri obiettivi menzionati nella giurisprudenza della Corte, come prodotti similari. Poiché le aliquote fiscali per litro sui vini di uva sono tuttavia sensibilmente superiori rispetto a quelle gravanti sui vini di frutta sarebbe quindi evidente il contrasto con l'art. 95, 1o comma. Così, al punto 15 della motivazione della sentenza della Corte in causa 45/75 (Rewe, Race. 1976, pag. 181) è stato dichiarato che si ha violazione dell'art. 95, 1o comma, quando il tributo su prodotti importati e quello gravante su prodotti nazionali similari vengono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che i prodotti importati vengono assoggettati — almeno in determinati casi — ad oneri più gravosi. Tuttavia, come risulta dalle mie considerazioni, la Corte ha sempre evitato di constatare la similarità per prodotti concreti e, in conformità a quanto affermato dal governo danese in udienza, ritengo che il consumatore medio non considererà probabilmente similari il vino di uva di tipo da tavola e il vino di frutta di tipo da tavola. Diverso potrebbe essere il risultato del raffronto tra vini di uva di tipo liquoroso e vini di frutta di tipo liquoroso. Sotto tale profilo ritengo significativo il fatto che nella presente controversia la Commissione, in udienza, abbia esclusivamente parlato di vini liquorosi e il governo danese quasi esclusivamente di vini da tavola.
f)
I dubbi obiettivi in ordine alla similarità fra i vini da tavola di frutta e quelli di uva vengono a mio parere notevolmente rafforzati dalle statistiche riportate nella parte iniziale delle presenti conclusioni. Da tali statistiche risulta in primo luogo che il vino di frutta danese di tipo da tavola si pone in concorrenza soprattutto con i similari vini di frutta importati. L'eliminazione della discriminazione tradizionale sembra avere moltiplicato, dopo l'adesione della Danimarca ed, in particolare, dopo il 1976, le vendite di vini di frutta importati. Invece, dal 1978 e 1979, le vendite di vini di frutta nazionali, in base a tali dati, non sono praticamente più aumentate. Gli stessi dati dimostrano inoltre che l'imposizione minore sui vini di frutta non ha impedito un enorme aumento dell'importazione di vini di uva (che è inoltre sempre più di trenta volte superiore al consumo di vini di frutta). Salvo prova contraria, che la Commissione non ha fornito, tali dati dimostrano, a mio parere, che i vini di uva di tipo da tavola e i vini di frutta di tipo da tavola non sono in realtà similari (così che l'art. 95, 1o comma, non è applicabile) mentre non è neppure configurabile un reale effetto protezionistico a favore dei vini di frutta. Nella valutazione dei rapporti di concorrenza nell'ambito dell'art. 95, 2o comma, così come nella politica della concorrenza in generale, le quote di mercato trascurabili come quelle di cui trattasi non vanno prese in considerazione già a causa di tale loro carattere. Tuttavia, come già detto, dalle statistiche risulta del resto anche che non esiste una elasticità incrociata sostanziale tra la domanda di vini di frutta di tipo da tavola e vini di uva di tipo da tavola.
g)
Tuttavia le mie conclusioni sono diverse in ordine ai vini liquorosi. Nelle mie osservazioni introduttive ho già osservato che le statistiche ivi riportate sembrano appunto indicare chiaramente l'esistenza di un'elasticità incrociata tra la domanda di vini di frutta di tipo liquoroso e quella di vini di uva di tipo liquoroso. Infatti, il forte aumento del consumo di vini di frutta di tipo liquoroso dal 1978 è stata accompagnata, nello stesso periodo, da una diminuzione evidente delle importazioni di vini di uva di tipo liquoroso. La circostanza che il consumo di vini di frutta di tipo liquoroso e di vini di uva di tipo liquoroso (i cui dati rispettivi si differenziano fortemente da quelli relativi ai vini da tavola) sia venuto a porsi sempre più nello stesso ordine di grandezza, Ìndica che esiste una similarità al riguardo.
Oltre a questi argomenti statistici, esistono anche argomenti qualitativi a sostegno di tale similarità. In misura maggiore rispetto a quanto già avviene per i vini da tavola, i vini di frutta di tipo liquoroso e i vini di uva di tipo liquoroso soddisfano al duplice criterio posto dalla giurisprudenza della Corte, ossia che essi abbiano le stesse proprietà e rispondano alle stesse esigenze. Non solo il tenore alcolico è analogo, ma nel corso del procedimento è stato anche accertato che esistono vini di frutta di tipo liquoroso sul genere del vermut e del Cinzano amaro. Secondo il criterio, testé citato, contenuto nel punto 15 della motivazione della sentenza in causa 45/75, tale constatazione è sufficiente a considerare applicabile l'art. 95, 1o comma. Poiché inoltre, in base alla mia esposizione dei fatti, consta che le imposizioni gravanti sui vini di uva di tipo liquoroso e sui vini di frutta di tipo liquoroso sono calcolate in maniera diversa, con un'aliquota diversa e con modalità di esecuzione diverse e che, di conseguenza, i vini di uva di tipo liquoroso importati vengono assoggettati ad una tassazione notevolmente più elevata, ritengo fondato il ricorso della Commissione per quanto riguarda i vini liquorosi. Il fatto che, secondo il governo danese, l'imposizione fiscale espressa in percentuale sul prezzo al dettaglio, si ponga sullo stesso ordine di grandezza è ininfluente in quanto va applicato l'art. 95, 1o comma. Una diversità evidente, in termini assoluti, delle aliquote d'imposta va considerata sufficiente per ritenere esistente una violazione dell'art. 95, 1o comma.
h)
In conclusione, vi propongo:
1)
di dichiarare fondato il ricorso della Commissione per quanto riguarda i vini liquorosi;
2)
per il resto, di respingere il ricorso della Commissione;
3)
di compensare le spese in conformità all'art. 69, § 3, del regolamento di procedura così che le parti debbano sopportare le rispettive spese processuali, in quanto ciascuna parte deve rimanere soccombente su di un capo importante.
5.2. La causa 243/84
a)
Come già detto, nella causa 243/84 lo Østre Landsret ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
Se l'art. 95, 1o comma, del trattato CEE debba interpretarsi nel senso che il whisky scozzese e, rispettivamente, il vino di frutta di tipo liquoroso, quali sono definiti nella legge e nel fascicolo, debbano considerarsi “ prodotti similari ” e che le due merci debbano considerarsi importate e, rispettivamente, di produzione nazionale, con la conseguenza che è incompatibile con detta disposizione l'istituire un sistema fiscale a norma del quale il whisky è tassato, come gli altri superalcolici distillati, secondo un'aliquota composta riferita in parte alla gradazione della merce e in parte al prezzo della stessa, mentre per il vino di frutta, come pure per il vino d'uva, vige un sistema di tassazione a norma del quale si tiene conto unicamente della quantità, dal momento che i sistemi di tassazione implicano un'imposta inferiore per il vino di frutta (e d'uva) che per il whisky, dal momento che le norme fiscali non distinguono a seconda del paese di origine della merce, dal momento che nello Stato membro di cui trattasi non si produce whisky, e tuttavia i prodotti consumati soggetti all'imposta più elevata sui superalcolici sono per circa 3/4 di produzione nazionale, e dal momento che i vini di frutta di tipo liquoroso consumati sono, per oltre il 99%, di produzione nazionale.
2)
Se l'art. 95, 2o comma, del trattato CEE si debba interpretare nel senso che, nelle circostanze indicate nella questione sub 1, si deve effettuare il controllo fra le imposte gravanti sul whisky scozzese e quelle gravanti sul vino di frutta di tipo liquoroso e, in caso affermativo, se le imposte riferite al prezzo della merce, alla quantità e alla gradazione alcolica, quali sono descritte nel fascicolo, siano in contrasto con detta disposizione.
3)
Se abbia rilievo per la soluzione delle questioni 1 e 2 il fatto che l'origine storica della tassazione del vino di frutta consiste nel desiderio di dare ai frutticoitori, i quali operano in una difficile situazione climatica, migliori possibilità di sfruttamento per la loro produzione ».
b)
Per quanto concerne le tesi sostenute nelle osservazioni scritte, rinvio alla terza parte delle presenti conclusioni.
In misura ancora più ampia che nelle sue osservazioni scritte, la John Walker ha precisato, in udienza, che le sue doglianze non riguardavano tanto il rapporto tra il regime fiscale delle acquaviti e quello dei vini di frutta di tipo liquoroso quanto il regime fiscale dei vini di frutta di tipo liquoroso come tale. Essa contesta il fatto che tale normativa sia concepita in maniera tale che vengano considerati liquori di frutta anche bevande il cui tenore alcolico è ottenuto soltanto per il 5% dalla fermentazione di succhi di frutta e per il rimanente 95% da alcool aggiunto. Vini di frutta di tipo liquoroso così composti dovrebbero essere considerati similari ad acquaviti. La John Walker ha pertanto sostenuto, in udienza, la necessità di modificare innanzitutto la definizione di vini di frutta di tipo liquoroso così che prodotti non similari a normali vini liquorosi (ma piuttosto a determinate acquaviti) non possano più beneficiare dell'aliquota molto più bassa applicata ai vini di frutta di tipo liquoroso. La John Walker ha citato come esempi, in particolare, due vini di frutta di tipo liquoroso (il Longo e il Gringo) che per colore, gusto, tenore alcolico e modo di consumo sarebbero chiaramente similari al Campari, che tuttavia è già gravato come un'acquavite a causa del suo tenore alcolico un po' più elevato. Il governo danese sembra avere effettivamente ammesso, in udienza, l'esistenza di un problema per quanto concerne il Campari. Tuttavia, per il whisky di cui è causa, a cui si riferiscono le questioni proposte dal giudice a quo, tale esempio appare privo di importanza decisiva come esporrò in seguito più in dettaglio.
In effetti, la definizione di vini di frutta di tipo liquoroso sembra costituire un punto debole nella normativa danese. Così, non solo per i vini di frutta di tipo liquoroso sul genere del Campari, ma anche per i più importanti vini di ciliegia di tipo liquoroso e forse ancora per altri vini di frutta di tipo liquoroso con elevata percentuale di alcool aggiunto, appare probabilmente altrettanto importante, se non di più, il rapporto di concorrenza con i liquori ottenuti dagli stessi frutti e soggetti all'aliquota fiscale vigente per le acquaviti rispetto al rapporto di concorrenza con i vini di frutta di tipo liquoroso ottenuti da altri frutti. Di certo ciò sembra verificarsi nel caso in cui le bevande interessate siano per lo più consumate diluite con acqua o soda così come viene raccomandato, a quanto risulta agli atti, anche per alcuni vini di frutta di tipo liquoroso.
La tesi della John Walker, secondo cui la quasi totale assenza di importazioni di vini di frutta di tipo liquoroso andrebbe spiegata col fatto che tali vini, aventi un così elevato tenore di alcool aggiunto, in altri Stati membri sono classificati nella categoria delle acquaviti, è a mio parere più credibile della tesi del governo danese secondo cui i vini di frutta di tipo liquoroso danesi sarebbero di qualità migliore. La tesi della John Walker al riguardo viene altresì suffragata dalle proposte di armonizzazione, avanzate dalla Commissione e comunicate nel corso del procedimento, che prescrivono una più elevata percentuale di alcool di fermentazione ai fini della classificazione come vino liquoroso.
Solo un esame comparativo del regime fiscale in essere nei diversi Stati membri in ordine ai vini di frutta di tipo liquoroso potrebbe fornire una risposta definitiva al riguardo. Tuttavia, poiché le questioni sollevate dal giudice a quo non riguardano il regime dei vini di frutta di tipo liquoroso in quanto tale, a mio parere non è comunque importante, in definitiva, ai fini della presente controversia, l'esistenza o meno, in concreto, di un carattere discriminatorio contro i prodotti importati nella normativa sui vini di frutta di tipo liquoroso. Pertanto non è necessario che la Corte si pronunci, nel presente procedimento, su questo aspetto potenziale della controversia. Del resto, qualora la Corte si conformi alle mie conclusioni nella causa 106/84, il regime dei vini liquorosi dovrà comunque essere modificato.
e)
Benché il whisky risponda forse alle stesse esigenze di determinati vini di frutta di tipo liquoroso, esso non soddisfa, a mio parere, all'altro criterio fondamentale, sancito nella giurisprudenza della Corte, in ordine alla nozione di similarità. Ritengo infatti che non si possa sostenere che il whiskypresenti le stesse caratteristiche dei vini liquorosi. Le materie prime (frutta da una parte, cereali dall'altra), i metodi di fabbricazione (fermentazione parziale da una parte, solo distillazione dall'altra) e soprattutto il tenore alcolico all'atto della vendita al minuto (fase di comparazione, nel processo di produzione e distribuzione, scelta della John Waler) divergono troppo al riguardo. Secondo i dati prodotti, il tenore alcolico del whisky è circa il doppio di quello dei vini liquorosi citati dalla John Walker nel corso del procedimento.
d)
Poiché l'aliquota fiscale per le acquaviti, come risulta dalla mia precedente esposizione dei fatti, è notevolmente superiore all'aliquota fiscale gravante sui vini di frutta di tipo liquoroso, sembra a prima vista che l'aliquota fiscale per le acquaviti presenti appunto un carattere protezionistico ai sensi dell'art. 95, 2o comma. Nelle sue osservazioni scritte (in particolare pagg. 14 e 15 e pagg. 49 e 50) la John Walker ha calcolato tale effetto protezionistico al 160% dell'imposizione sul prezzo al minuto al netto da imposte per il whisky contro il 50% dell'imposizione sul prezzo al minuto al netto da imposte per i vini liquorosi. Tuttavia, in ordine a questi calcoli, va osservato che essi includono anche la differenza di TVA sulle acquaviti da un lato e sui vini liquorosi dall'altro. Tuttavia le questioni sollevate dal giudice a quo non fanno alcun riferimento a tale ultimo aspetto. Una volta esclusa l'incidenza dellTVA, la differenza ammonta al 100% contro il 50%. Le acquaviti vengono quindi assoggettate ad un'imposta doppia di quella gravante sui vini di frutta di tipo liquoroso, il che corrisponde alla differenza di gradazione alcolica.
Già per questo motivo, anche alla luce della sentenza della Corte nella causa 170/78, non ritengo provato un carattere protezionistico dell'aliquota fiscale per il whisky. A ciò si aggiungono tuttavia alcuni fattori che però non dimostrano, neppure essi, l'esistenza di tale carattere.
In primo luogo, tale aliquota fiscale colpisce in maniera altrettanto pesante le acquaviti nazionali e quelle importate. Tuttavia, come risulta dalle statistiche in precedenza riportate, la produzione nazionale è molto più rilevante delle importazioni. In secondo luogo, secondo le stesse statistiche, essa è anche molto più importante della produzione nazionale dei vini di frutta di tipo liquoroso, così che in definitiva si potrebbe parlare non di una protezione della produzione interna, ma al massimo di protezione della produzione nazionale di vini di frutta di tipo liquoroso. In casi in cui un'imposizione interna colpisce principalmente e direttamente, oltre alle importazioni e secondo gli stessi criteri, anche una rilevante produzione nazionale, ritengo importante anche questa constatazione ai fini dell'applicazione dell'art. 95, 2o comma. In ŕerzo luogo, dalle statistiche non emerge un rilevante effetto protezionistico a favore della produzione nazionale di vini di frutta di tipo liquoroso. Infatti, come risulta dalle statistiche, l'importazione di acquaviti è notevolmente aumentata a partire dalla sentenza della Corte del 1981. Alla luce dell'allegato IV alla risposta del governo danese ai quesiti posti dalla Corte, ciò vale anche per il whisky. Inoltre l'importazione di acquaviti, in base alle stesse statistiche, si pone allo stesso livello del consumo di vini di frutta di tipo liquoroso e solo i dati relativi al 1983 e al 1984 mostrano, per le acquaviti in generale (ma non per il whisky), un possibile nesso tra la diminuzione delle importazioni di superalcolici e l'aumento delle vendite di vini di frutta di tipo liquoroso. Ai fini della presente controversia, che riguarda esclusivamente il whisky, non appare tuttavia importante un esame più approfondito di tale nesso.
e)
Per quanto riguarda più in particolare il whisky della John Walker, dal suddetto allegato IV risulta che le importazioni sono costantemente diminuite già dal 1975 ed anche dopo la sentenza della Corte del 1980. A mio parere va accolta la tesi, esposta dalla John Walker in udienza, secondo cui ciò sarebbe soprattutto conseguenza dell'elemento « ad valorem » molto elevato della normativa fiscale danese, menzionato nelle prime parti delle mie conclusioni. Tuttavia al riguardo si tratta al massimo di una discriminazione tra diverse qualità di whisky importato il che non mi pare rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 95, 2o comma, e ai fini della soluzione delle questioni proposte dal giudice nazionale. Quest'ultimo non ha sollevato questioni né al riguardo né in ordine alla discriminazione, asserita dalla John Walker, tra il whisky in generale e la meno costosa acquavit in conseguenza del rilevante elemento « ad valorem » nell'imposizione fiscale gravante sulle acquaviti.
f)
Anche se si potesse parlare di un effetto protezionistico dell'imposizione più elevata gravante sulle acquaviti, tale aliquota più elevata potrebbe a mio parere essere giustificata da legittime finalità di ordine sociale come quelle menzionate al punto 16 della motiazione della sentenza della Corte nella causa 148/77 (Hansen). In particolare si deve pensare al riguardo all'argomento addotto dal governo danese in ordine alla limitazione del consumo di bevande a maggior gradazione alcolica. Inoltre, come già detto in precedenza, tale effetto limitativo, considerato globalmente (anche secondo le cifre prodotte dalla John Walker) va ritenuto meramente proporzionale all'elevato tenore alcolico e pertanto non eccessivo al riguardo nei confronti del whisky. Nella fattispecie può quindi prescindersi dalla questione di stabilire entro quali limiti anche un'imposizione più elevata, in misura più che proporzionale, sulle acquaviti (espressa in percentuale sul prezzo al minuto al netto delle imposte) possa essere giustificata da tali finalità sociali.
g)
Per quanto concerne la terza questione sollevata dal giudice nazionale, ritengo che il ricorso del governo danese alle sentenze del 1981 nelle cause Chemial Farmaceutici e Vinai vada respinto già per i motivi addotti nel mio esame di tali sentenze. In base a tali sentenze e in base ai principi della politica agricola comune, una protezione indiretta della produzione agricola interna a danno di prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri non può essere giustificata da una diversa tassazione nei confronti delle bevande alcoliche ottenute da tali prodotti. In ogni caso, tale aspetto mi pare importante, in base ai motivi in precedenza indicati, appunto per la disparità di tassazione tra i vini di frutta di tipo liquoroso e i vini di uva di tipo liquorosa, ma non per la disparità di tassazione tra il whisky e i vini di frutta di tipo liquoroso.
h)
In conclusione, vi propongo di risolvere come segue le questioni proposte dal giudice nazionale:
1)
L'art. 95, 1o comma, del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che il whisky scozzese e i vini di frutta di tipo liquoroso, quali descritti nella legge e nell'allegato, non possono essere considerati similari ai sensi di tale disposizione.
2)
L'art. 95, 2o comma, del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che, nelle condizioni indicate nella questione sub 1), un raffronto tra un'imposta di consumo specifica sul whisky scozzese e quella gravante sul vino di frutta di tipo liquoroso può essere rilevante ma non è in nessun caso contrario alla suddetta disposizione che queste imposte di consumo specifiche presentino, in relazione al prezzo al minuto delle bevande interessate, al netto delle imposte, un rapporto all'incirca uguale al tenore alcolico di tali bevande.
3)
Il desiderio di offrire ai produttori di frutta, che operano in difficili situazioni di mercato, migliori possibilità di vendita dei loro prodotti, non può di per sé giustificare in alcun modo misure discriminatorie o protezionistiche nei confronti di prodotti agricoli concorrenti, fabbricati principalmente o esclusivamente in altri Stati membri, o nei confronti di bevande ottenute dai prodotti stessi. Tuttavia, per la soluzione delle questioni 1 e 2, tale constatazione non può portare ad altre conclusioni.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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