CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 31 gennaio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con ricorso 19 aprile 1984 il sig. De Santis, dipendente della Corte dei conti, chiede alla Corte di giustizia di annullare:
a)
la decisione con cui una commissione giudicatrice si è rifiutata di ammetterlo agli esami scritti e orali del concorso interistituzionale CC/A/5/83 per l'assunzione presso la Corte dei conti di amministratori principali da inquadrare nei gradi 5 e 4 della categoria A;
b)
la decisione 23 gennaio 1984 con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha respinto il reclamo da lui presentato contro il rifiuto della Commissione giudicatrice di ammetterlo agli esami e
c)
le nomine effettuate in esito al concorso.
Il ricorrente veniva assunto per tre volte consecutive dalla Corte dei conti come dipendente temporaneo, dal giugno 1978 col grado A4, 2o scatto, dal giugno 1980 col grado A4, 3o scatto, e dal gennaio 1981 col grado A6, 3o scatto. L'8 febbraio 1982 il presidente della Corte dei conti gli comunicava che il contratto di dipendente temporaneo non sarebbe stato rinnovato. Il ricorrente tentava quindi più volte di ottenere un posto di ruolo. Tra il 1979 e il 1983 egli faceva domanda di partecipazione a due concorsi di grado A3, a sette concorsi di grado A5/A4 e a cinque di grado A7/A6; uno di detti concorsi era un concorso generale, gli altri erano interni o interistituzionali. Egli veniva ammesso a ciascuno di tali concorsi e, come è stato ammesso all'udienza, veniva ritenuto idoneo a sostenere gli esami.
Tuttavia, il ricorrente riusciva a superare solo un concorso (CC/A/4/83 per posti di grado A7/A6), in esito al quale veniva iscritto al terzo posto nell'elenco degli idonei, ma in definitiva non veniva nominato. In occasione di un ulteriore concorso interno (CC/A/17/82 per posti di grado A5/A4) non veniva ammesso a concorrere. Infine egli superava il concorso interno CC/B/6/82 e veniva nominato dal 1o gennaio 1983 dipendente in prova di grado B3, 3o scatto, ottenendo la nomina in ruolo il 1o ottobre 1983.
Con bando 6 maggio 1983, la Corte dei conti indiceva il concorso interistituzionale CC/A/5/83 di cui trattasi in questo procedimento. La commissione giudicatrice doveva innanzitutto decidere sulla ammissibilità dei candidati al concorso. L'ammissione era subordinata a tre presupposti. In primo luogo, il candidato doveva possedere un diploma universitario riconosciuto in uno dei settori specificati dal bando di concorso, oppure un'esperienza professionale equivalente, maturata svolgendo a tempo pieno un'attività in un settore pertinente, e per un periodo almeno uguale a quello necessario per terminare gli studi per detto diploma; in secondo luogo, doveva avere un'ulteriore esperienza professionale di 6 anni maturata in posti di responsabilità in un settore pertinente; in terzo luogo, doveva possedere un determinato grado di conoscenza di due lingue delle Comunità.
Il concorso, per i candidati ammessi, si doveva svolgere sia per titoli che per esami. Nella seconda fase, la commissione giudicatrice doveva stabilire i criteri da adottare per la valutazione dei titoli e quindi valutare, con una votazione espressa in 45mi, il diploma o l'esperienza professionale equivalente, e l'esperienza professionale successiva, che doveva essere tale da attestare l'idoneità a dirigere, organizzare e coordinare il lavoro di un gruppo di controllo e la conoscenza approfondita dei principi, delle modalità e delle tecniche di controllo.
Sarebbero stati ammessi alle prove scritte e orali solamente i candidati che avessero ottenuto 45 o più punti su 90.
Con lettera 19 agosto 1983, il presidente della commissione giudicatrice comunicava al De Santis che « il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice conformemente al punto IV A 2 del bando di concorso è insufficiente per l'ammissione alle prove ». Nella lettera non erano forniti ulteriori dettagli, ma era ovviamente implicito che il De Santis aveva superato la prima selezione ed era stato ammesso al concorso.
Con lettera 17 novembre 1983, il De Santis proponeva al presidente della Corte dei conti, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, un reclamo contro il rifiuto di ammetterlo alle prove. Egli sosteneva che la sua ventennale esperienza in materia di revisione dei conti (« comme contrôleur ») era incontestabile e che era impossibile che egli non avesse potuto ottenere 45 punti. Il De Santis chiedeva chiarimenti sui criteri in base ai quali erano stati giudicati i titoli ed inoltre chiedeva al presidente di informare (« saisir ») la commissione giudicatrice del reclamo e di annullare il rigetto dello stesso. Il presidente respingeva il reclamo il 23 gennaio 1984, motivando che la commissione giudicatrice era indipendente e imparziale e che l'autorità che ha il potere di nomina non poteva interferire nel suo operato. Inoltre, i lavori della commissione giudicatrice erano segreti. L'interessato doveva rivolgersi alla commissione giudicatrice e alla Corte di giustizia esperendo i rimedi contemplati dallo statuto del personale.
Il De Santis basa il ricorso su cinque mezzi. In primo luogo, egli sostiene che la commissione giudicatrice non ha sufficientemente motivato la sua esclusione dalle prove e si richiama, a questo proposito, all'art. 25 dello statuto del personale ed alla sentenza della Cone 9 giugno 1983 (causa 225/82, Verzyck/Commissione, Race. 1983, pag. 1991, in particolare, pagg. 2004-2005). In secondo luogo deduce che l'istituzione, avendolo ammesso ad altri quattordici concorsi per posti di categoria A, non può ora cambiare il suo atteggiamento, a meno che non fornisca ragioni che giustifichino la differenza di giudizio; a questo proposito egli si richiama alla sentenza della Corte 5 aprile 1979 (causa 112/78, Kobor/Commissione, Race. 1979, pag. 1573, in particolare pag. 1579). In terzo luogo, ravvisa uno sviamento di potere nel modo con cui la commissione giudicatrice ha svolto i suoi lavori. In quarto luogo, assume che la decisione della commissione giudicatrice viola il legittimo affidamento su un trattamento imparziale, come candidato di un concorso. Infine, egli sostiene che è stato trasgredito il principio della parità di trattamento di tutti i candidati per il motivo che i titoli e l'esperienza di molti degli iscritti nell'elenco dei candidati idonei erano inferiori ai suoi.
La Corte dei conti, sebbene inizialmente abbia rilevato un ritardo nella proposizione del ricorso, non nega — né può negare — la ricevibilità dello stesso. Essa chiede che questa Corte confermi la decisione della commissione giudicatrice, il rigetto del reclamo del ricorrente e le nomine effettuate in esito al concorso di cui trattasi; chiede inoltre che il ricorrente sia condannato alle spese. La Corte dei conti sostiene in primo luogo che l'autorità che ha il potere di nomina non poteva pronunziarsi sul se la decisione della commissione giudicatrice di escludere il ricorrente fosse giusta. Essa sottolinea comunque l'insufficienza dei titoli del De Santis : il suo diploma di « ragioniere » non è di livello universitario e sebbene sia stato iscritto per due anni all'Università di Roma egli non ha ottenuto un diploma universitario; non è sicuro che il suo lavoro nel settore privato fosse equivalente alle mansioni di categoria A nell'ambito del pubblico impiego comunitario; la costante retrocessione nel grado ed il fatto che le prestazioni da lui fornite in un posto di grado B3 siano state giudicate meramente « soddisfacenti » dimostrano che dette prestazioni erano inferiori a quelle che ci si può attendere da un dipendente di grado A. La convenuta conclude che la commissione giudicatrice aveva quindi validi motivi di dubitare dell'ammissibilità del ricorrente al concorso e che l'autorità che ha il potere di nomina non aveva alcuna ragione di dubitare della fondatezza della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente.
La convenuta ribatte specificamente come segue alle cinque censure dedotte dal ricorrente. In primo luogo la motivazione fornita dalla commissione giudicatrice è sufficiente. Comunque, il sindacato giurisdizionale non è impedito poiché il fascicolo della commissione giudicatrice, allegato alla controreplica, è a disposizione della Corte. Inoltre il ricorrente ha omesso di chiedere chiarimenti individuali alla commissione giudicatrice, nonostante ne avesse il diritto in base al punto 16 della motivazione della sentenza Verzyck. In secondo luogo, il principio sancito nella sentenza Kobor si applica solo qualora il candidato possieda requisiti obiettivi che incontestabilmente lo rendono ammissibile al concorso, ma non quando, come nella fattispecie, il candidato sia privo del diploma universitario richiesto e la commissione giudicatrice debba valutare discrezionalmente se l'esperienza possa compensare la mancanza di detto diploma. In quest'ultimo caso si tratta di una decisione soggettiva che può variare da concorso a concorso; pertanto è del tutto legittimo che la commissione giudicatrice non sia vincolata dai giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici di precedenti concorsi che perseguivano scopi diversi. La Corte dei conti sostiene che il terzo, il quarto e il quinto mezzo sono privi di fondamento e quindi non meritano alcuna replica.
Il De Santis ha sostenuto o insinuato che in realtà la convenuta intendeva escluderlo da posti di grado A, se non addirittura sbarazzarsi completamente di lui, e che l'esito del concorso era stato deciso anticipatamente. A mio parere, nessuno di questi assunti è stato provato e nulla induce a ritenere che siano state commesse scorrettezze.
Nemmeno è stato provato che la commissione giudicatrice non potesse legittimamente considerare i titoli di studio del ricorrente non equivalenti al diploma universitario richiesto. Il ricorrente non ha dimostrato che il suo diploma di « ragioniere e Perito commerciale » rilasciato dall'istituto tecnico statale di Lucera equivalga ad un titolo di studio universitario; inoltre, egli non ha portato a termine gli studi successivamente intrapresi presso l'università di Roma e non ha ottenuto ivi alcun diploma.
Dal processo verbale redatto il 17 agosto 1983 dalla commissione giudicatrice emerge che il De Santis era uno dei 23 candidati, su 57, ammessi al concorso, anche se veniva ammesso con una decisione adottata a maggioranza. Dallo stesso processo verbale risulta inoltre che egli non otteneva il punteggio minimo richiesto. L'elenco dei punteggi versato agli atti mostra che egli otteneva 25 punti per i « diplomi » (che nella fattispecie si devono considerare come esperienza professionale equivalente) e 19 punti per l'esperienza successiva, per un totale di 44 punti. Egli era l'unico candidato ammesso al concorso cui non era stato consentito di sostenere le prove d'esame.
Il De Santis sostiene essenzialmente che nessuna commissione giudicatrice ragionevole, che valutasse correttamente la sua esperienza, poteva correttamente ritenere che egli non avesse maturato 6 anni di esperienza pertinente oltre a quella necessaria per l'equivalenza con un diploma universitario, poiché evidentemente lo stesso periodo di esperienza non può essere preso in considerazione in entrambe le rubriche. Egli era stato analista finanziario per 4 anni presso una ditta privata in Australia, aveva lavorato per un breve periodo in Italia alle dipendenze di una società americana, occupandosi, tra l'altro, della contabilità generale, e successivamente aveva lavorato 14 anni, dal 1964 al 1978, presso la società Avis, prima in Italia, poi in Inghilterra, passando dal posto di direttore della contabilità in Italia a quello di assistente vicepresidente e di assistente controllore di divisione, responsabile dapprima della contabilità nel Regno Unito, in Irlanda e in Scandinavia e poi delle procedure di contabilità in Europa, in Africa e nel Medio Oriente fino alle dimissioni nel 1978. Egli aveva in seguito occupato posti di categoria A per 4 anni presso la Corte dei conti.
Benché si tratti di lunghi periodi di esperienza apparentemente maturata in posti di responsabilità, spetta in definitiva alla commissione giudicatrice giudicare se essi includano 6 anni di esperienza pertinente oltre a quella necessaria per compensare la mancanza del diploma richiesto. Ciò implica una valutazione dei fatti con cognizione di causa da parte dei membri della commissione giudicatrice non già il semplice computo degli anni. La suddetta commissione deve formarsi un'opinione e giudicare se l'esperienza vantata attesti l'idoneità a dirigere, ad organizzare ed a coordinare i lavori di un gruppo di controllo e la conoscenza richiesta dei principi e delle tecniche di controllo specificati. Secondo me, il De Santis non ha dimostrato che la commissione giudicatrice non potesse legittimamente concludere che egli era privo di un'esperienza adeguata della durata richiesta.
Né ritengo che il fatto che egli sia stato ammesso a precedenti concorsi e sia stato considerato in possesso dei titoli necessari per poter sostenere le prove, significhi necessariamente che egli debba automaticamente essere ammesso alla fase degli esami in un concorso successivo, poiché in ciascun caso la commissione sindicatrice deve formulare un giudizio indipendente in base ai criteri che essa stabilisce.
In definitiva, non mi sembra che esistano elementi atti a corroborare le censure di trasgressione del legittimo affidamento o del principio della parità di trattamento o di sviamento di potere commesso dalla commissione giudicatrice nello svolgimento dei lavori.
Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che la sua portata dipende dalle circostanze. È possibile che, come nella causa 86/77, Ditterich /Commissione (Race. 1978, pag. 1855), l'esistenza di note di servizio precedenti nelle quali venivano indicate le ragioni di una decisione di tramutamento, delle quali il ricorrente non poteva non essere informato e che gli comunicavano i fatti essenziali, sia sufficiente per consentirgli di conoscere i motivi della decisione, e quindi di decidere se impugnarla o no, e per consentire alla Corte di sindacare la legittimità della decisione stessa. È pure chiaro che, soprattutto quando i candidati al concorso siano molto numerosi, la commissione giudicatrice può limitarsi ad una motivazione sommaria e non comunicare taluni particolari per ragioni di riservatezza. Tuttavia, il candidato ha diritto di ottenere sufficienti indicazioni quanto ai motivi della decisione in modo da poter constatare se il rifiuto sia fondato oppure sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità. Il semplice richiamo alla condizione considerata non soddisfatta non può rispondere all'esigenza di motivazione (cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno/Commissione, Race. 1978, pag. 2403, a pag. 2416). Detta esigenza non è soddisfatta nemmeno quando la commissione giudicatrice ometta di indicare i criteri generali da essa adottati o di fornire elementi, sia pure sommari, di motivazione (causa 225/83, Verzyck, da pag. 2004 a pag. 2005).
Nella fattispecie, dato che il ricorrente era stato ammesso a concorsi di categoria A dello stesso livello, o di livello superiore (in uno dei quali, il concorso CC/A/1/80, l'esperienza richiesta non era di 6, ma di 15 anni) ed ai relativi esami, e data l'esperienza da lui vantata, a prima vista rilevante, era indispensabile spiegargli perché non gli era stato attribuito un punteggio sufficiente nella seconda rubrica. Né può obiettarsi che farlo senza specifica richiesta sarebbe stato troppo gravoso, poiché egli era l'unico candidato ammesso al concorso che dovesse essere informato di un giudizio negativo sui titoli.
Giungo a tale conclusione in base ad un principio generale ed alla specifica decisione della Corte nella causa 112/78, Kobor, secondo cui (pag. 1579): « il giudizio su di un candidato non può essere meno favorevole di quello espresso su di lui in un precedente concorso, a meno che la motivazione della decisione giustifichi in modo chiaro questa differenza di giudizio ». Secondo me, questa massima non è limitata alle cosiddette decisioni su fatti obiettivi, come l'esistenza di un diploma. Detto principio mi sembra almeno altrettanto valido nel caso in cui si debbano valutare fatti asseriti.
Ammesso che il candidato abbia diritto alla motivazione solo quando ne abbia fatto richiesta (il che, a mio avviso, è inaccettabile, a meno che, ad esempio, l'elevato numero di candidati giustifichi, dal punto di vista amministrativo, tale modo di. procedere), mi sembra che nella fattispecie la motivazione sia stata chiesta con sufficiente chiarezza nella lettera 17 novembre 1983 indirizzata all'autorità che ha il potere di nomina. E secondo me una domanda trasmessa alla commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina era nel caso presente sufficiente e non avrebbe in nessun modo posto in non cale la distinzione fra detta autorità e detta commissione né compromesso l'indipendenza di quest'ultima. Detta domanda avrebbe dovuto essere trasmessa. Ritengo che la decisione con cui questo è stato rifiutato o con cui è stata negata la trasmissione al ricorrente della motivazione della commissione giudicatrice debba essere annullata. Tuttavia, ciò sarebbe superfluo se la decisione della commissione giudicatrice fosse essa stessa annullata, come ritengo debba esserlo.
Non è stato sostenuto che la commissione giudicatrice ignorasse che il ricorrente era stato ammesso agli esami in altri concorsi. Comunque, se lo avesse ignorato, sarebbe stato ancor più necessario che essa fornisse i motivi del rifiuto in risposta alla lettera 17 novembre 1983 del ricorrente.
Resta da esaminare la domanda di annullamento delle nomine effettuate in esito al concorso di cui trattasi. In almeno tre casi la Corte ha respinto domande simili: nella causa 31/75, Costacurta /Commissione (Race. 1975, pag. 1563) e nelle precitate cause Salerno e Kobor. Secondo tale giurisprudenza, l'annullamento dev'essere limitato alla decisione di non ammettere il ricorrente alle prove. Dato che si trattava di un concorso inteso a costituire un elenco di riserva per la futura assunzione di amministratori, l'esclusione del ricorrente non ha impedito l'ammissione alle prove delle persone che, secondo la commissione giudicatrice, possedevano i requisiti necessari. Di conseguenza, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Salerno, i diritti del ricorrente « si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il risultato complessivo del concorso o annullare le nomine effettuate in seguito allo stesso ».
Vi suggerisco pertanto di annullare la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso si è rifiutata di ammettere il ricorrente agli esami del concorso CC/A/5/83 e di condannare la Corte dei conti alle spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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