CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 6 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Col presente rinvio pregiudiziale, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sollevato una questione del tutto identica a quella che costituisce oggetto del ricorso d'annullamento proposto da Heinrich Maag e sul quale ho appena concluso (causa 43/84).
La questione sottopostavi è infatti la seguente:
« Se gli ant. 1 e 3 del “ Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ” si applichino, per la durata del rapporto di lavoro, agli interpreti assunti dalla Commissione delle Comunità europee, qualora a questo rapporto di lavoro, che si protrae per uno o più giorni, venga applicato il regolamento della Commissione 8 ottobre 1974, concernente gli interpreti da conferenza autonomi (freelance) e le somme pagate a questi interpreti siano chiaramente “ retribuzioni, indennità o spese da pagarsi agli interpreti da conferenza freelance ”. »
Come il giudice belga ha giustamente ricordato, la vostra Corte è la sola competente, a norma dell'art. 179 del trattato CEE, per determinare, come avete precisato a proposito dell'art. 152 CEEA del tutto identico al precedente, « l'origine del rapporto di lavoro fra la Comunità ed i dipendenti o agenti diversi da quelli locali » o fra la Comunità e qualsiasi ricorrente che pretenda tali qualità (sentenza 65/74, Porrini, Race. 1975, pag. 319, punti 13 e 15 della motivazione).
Per l'appunto, il sig. N. Cantisani, che dal novembre del 1975 ha ripetutamente lavorato per la Commissione in qualità di interprete autonomo da conferenza, si è avvalso davanti al giudice belga del RAA per invertire la presunzione fiscale secondo la quale, nel diritto belga, chiunque eserciti un'attività professionale, atta a produrre dei redditi ai sensi degli artt. 20, 1o, 2o, lett. b) o c), o 30 del code belge des impôts sur les revenues, deve, salvo prova contraria, considerarsi un lavoratore autonomo.
2.
A sostegno della sua tesi, il Cantisani ha presentato osservazioni che ripetono in sostanza i mezzi che ho già ritenuto di dover respingere esaminando il ricorso d'annullamento del sig. H. Maag. In considerazione dell'identità delle norme da applicarsi tanto nella presente istanza quanto nella causa 43/84 (normativa della Commissione dell'8 ottobre 1974 e Accordo fra l'AIIC e la Commissione del 26 aprile 1979), mi limiterò a rilevare gli argomenti svolti dall'attore nella causa principale che sono peculiari del presente caso.
L'attore invoca gli artt. 14 e 15 della normativa del 1974, in quanto essi confermerebbero il carattere di regolamento delle condizioni generali imposte dalla Commissione agli interpreti autonomi. Infatti, vi si parla di « interesse del servizio », che imporrebbe ai « freelance » taluni obblighi quanto alla trasferta dal domicilio professionale alla loro sede di servizio. Egli ha poi creduto di poter trarre dalle conclusioni dall'avvocato generale G. Reischl per la causa 17/78, Deshormes (Race. 1979, pag. 189), la conferma implicita del carattere esauriente del RAA in quanto, dovendo in particolare definire alla luce di tale regime l'esatta natura di un contratto di perito, il Reischl non ha considerato altre possibilità se non quelle offerte dal RAA. Infine, egli ha ritenuto di poter dedurre dal combinato disposto degli ara. 3 e 52 del RAA che il limite di un anno non vale per tutti i contratti di ausiliari, ma unicamente al caso degli agenti ausiliari assunti in via provvisoria (art. 3, lett. b), del RAA).
3.
Questi argomenti non m'inducono a modificare la mia opinione circa la natura del rapporto contrattuale fra la Commissione e gli interpreti autonomi, opinione che ho esposto nelle conclusioni che ho appena pronunciato.
Le disposizioni relative all'« interesse del servizio » vanno in verità attribuite alla necessaria identità delle condizioni di lavoro che deve caratterizzare le prestazioni dei « freelance » e quelle degli interpreti permanenti della Comunità.
L'argomento tratto dal ricorrente dalle conclusioni per la causa Deshormes mi sembra tanto meno pertinente in quanto, date le circostanze concrete, la sig.ra Deshormes aveva svolto de facto dei « compiti permanenti, ben definiti, inerenti al pubblico impiego presso la Comunità » (punto 46 della motivazione) e ciò a partire dalla stipulazione del contratto di perito. Per un verso o per l'altro, l'interessata entrava quindi necessariamente nell'ambito del RAA.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di derogare al termine stabilito dall'art. 52 del RAA, va rilevato che il caso contemplato dall'art. 3, lett. b), del RAA si riferisce ad una situazione che non è quella del caso in esame e che offre una possibilità di natura eccezionale. Non si può quindi ricavarne una norma generale consistente nell'applicare ai « freelance », oltre il termine massimo di un anno, le disposizioni del RAA relative agli agenti ausiliari.
4.
Tenuto conto di queste considerazioni e di quelle svolte nelle conclusioni per la causa H. Maag, vi propongo, per risolvere la questione rinviata dal Tribunal du travail di Bruxelles, di dichiarare che
« I contratti stipulati dalla Commissione al fine di assumere interpreti autonomi di conferenza (freelance) non hanno come fonte le norme per la stipulazione dei contratti di agente temporaneo o ausiliario del “ Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ”».
( *1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy