CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 2 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'art. 73, n. 1, dello statuto dispone: «alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio ».
Le norme in materia di assicurazione dei dipendenti delle Comunità europee contro i rischi di infortunio e di malattia professionale (« le norme assicurative ») stabiliscono, a norma dell'art. 73, le condizioni alle quali i dipendenti sono assicurati in tutto il mondo contro i rischi d'infortunio e di malattia professionale. L'art. 3 delle norme stabilisce :
«1)
Sono considerate malattie professionali le malattie indicate nella lista europea delle malattie professionali allegata alla raccomandazione della Commissione 23 luglio 1962 (GU 80 del 31 agosto 1968, pag. 2188/62) e nei suoi eventuali aggiornamenti, nella misura in cui il funzionario sia stato esposto, nella sua attività professionale presso le Comunità europee, al rischio di contrarre le predette malattie.
2)
Si considera parimenti malattia professionale qualsiasi malattia o aggravamento di malattia preesistente, che non figuri nella lista di cui all'art. 1, quando sia sufficientemente provato che la malattia ha avuto origine nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle funzioni per conto delle Comunità ».
L'autorità che ha il potere di nomina decide se una malattia sia di natura professionale in base al rapporto redatto dal sanitario di fiducia dell'istituzione, ma soltanto previa notifica all'interessato del risultato della perizia medica e del progetto di decisione. Il dipendente ha facoltà di chiedere la costituzione di una commissione medica di tre medici, uno dei quali di sua scelta (artt. 19, 21 e 23 delle norme).
Con contratto stipulato il 28 gennaio 1977 tra le istituzioni della Comunità, da un lato, e la Royale belge SA ed altre compagnie assicuratrici, che essa rappresenta nel presente procedimento, dall'altro, si conveniva che le compagnie assicuratrici si sarebbero accollate le conseguenze finanziarie delle obbligazioni incombenti alla Comunità a seguito degli incidenti e delle malattie professionali dei dipendenti cui si applicano l'art. 73 dello statuto e le norme emanate in forza dello stesso. Nell'art. 3, n. 3, del contratto si conviene che il progetto di decisione che può implicare il pagamento di una somma dev'essere comunicato agli assicuratori prima di essere inviato ai destinatari secondo determinate modalità. L'art. 5 del contratto stabilisce che qualsiasi controversia tra le parti può venire sottoposta alla Corte (cioè a norma dell'art. 181 del trattato CEE). Gli assicuratori s'impegnano però a non seguire questa via per le questioni di natura sanitaria qualora la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina relativa alle spettanze pecuniarie dell'interessato sia conforme al parere del sanitario scelto dagli assicuratori o dalla commissione medica costituita a norma dell'art. 23 delle norme. Né le norme, né il contratto stabiliscono espressamente che gli assicuratori possano pretendere di far visitare l'interessato dal loro medico, oppure di far sottoporre il caso alla commissione medica prima che l'autorità che ha il potere di nomina adotti la propria decisione.
La controversia trae origine dalla malattia di un dipendente della Commissione che chiamerò il signor X. Egli entrava alle dipendenze dell'Euratom nel 1962 e della CEE nel 1964, come agente ausiliario. Nel 1968 il suo grado veniva bruscamente ridotto da ausiliario Al a temporaneo Bl. Dal gennaio al dicembre del 1972 egli tornava ad essere ausiliario Al. Nel gennaio del 1973 gli veniva offerto un contratto temporaneo nel grado A6, 3o scatto. Sempre nel 1973 era nominato dipendente in prova in quel grado e scatto e, con effetto dal 1o aprile 1974, veniva finalmente nominato in ruolo in quel grado e scatto. Dal luglio del 1981 in poi pare che l'istituzione non gli abbia più affidato lavoro e non sono più stati redatti rapporti informativi sul suo conto.
Con lettera del 19 maggio 1982, il sig. X. presentava domanda di pensione ai sensi dell'art. 73 dello statuto e delle norme assicurative, allegando una malattia professionale. La Commissione lo faceva esaminare, prima da un dottore da essa designato, il quale accertava, fra l'altro, che l'interessato soffriva di stato depressivo e d'instabilità. L'incertezza circa la carriera aveva indubbiamente inciso sulla sua vita. Egli consigliava di consultare uno psichiatra. Con lettera del 15 luglio 1982 la Commissione chiedeva al prof. Duret-Cosyns, specialista in malattie psicosomatiche, di esaminare l'interessato. Lo specialista diagnosticava quanto segue: il sig. X. soffriva di depressione dal 1968. Le sue condizioni erano state espressamente attribuite dai vari medici curanti all'incertezza circa il posto di lavoro, che obiettivamente era oltremodo logorante e scoraggiante. La nomina in ruolo nel 1974 avrebbe potuto far cessare le sue apprensioni, malgrado il disappunto di non ottenere un posto del livello al quale egli aspirava, se il provvedimento fosse stato adottato in tempi « più normali », ma sfortunatamente la depressione reattiva ansiosa si era apparentemente cristallizzata nel frattempo. Il medico dichiarava che, al momento della stesura della relazione, le condizioni del sig. X. erano oltremodo serie: oltre che di uno stato depressivo generale, in parte palliato mediante i medicinali somministrati al sig. X., cioè prodotti contro la depressione e medicine contro lo stato ansioso, egli soffriva anche di diarrea cronica. Inoltre, si erano manifestati disturbi di carattere ossessivo (atti ripetitivi, idee ossessive, gesti complicati per compiere atti normali) che lo rendevano assolutamente inabile al lavoro. Questo tipo di aggravamento neurótico, secondo il medico, era dovuto alla forzata inattività del sig. X., risalente al luglio del 1981. La conclusione del sanitario era che la malattia del sig. X., consistente in una depressione cronica reattiva, complicata da diversi disturbi funzionali e aggravata da neurosi ossessiva doveva considerarsi una malattia di origine professionale. Il sanitario si pronunciava per l'invalidità totale del sig. X., cioè pari al 100%.
La domanda della Commissione di ulteriori chiarimenti su punti specifici elencati in una lettera del sig. Reynier in data 9 dicembre 1982 riceveva dal dott. Duret-Cosyns la seguente risposta, datata 18 dicembre 1982:
«1)
L'invalidità totale del 100% corrisponde a mio parere alla malattia mentale incurabile del sig. X. derivante dalla prolungata, logorante e scoraggiante mancanza di sicurezza professionale di cui è stato oggetto e dall'inattività forzata totale che ha causato un processo di aggravamento neurótico estremamente preoccupante in un uomo della sua età.
2)
Nell'invalidità totale del 100%, non credo che possano intervenire fattori esterni o personali concomitanti. Nessun elemento di questo tipo emerge dal fascicolo medico, come è stato chiaramente detto a pag. 2 della relazione, né dall'esame estremamente approfondito cui ho sottoposto l'interessato.
3)
L'invalidità è totale. La prognosi è completamente infausta, giacché si tratta di malattia mentale incurabile, come ho detto sopra al punto 1. A questo proposito, tengo a ripetere che si tratta di una malattia che si protrae da quattordici anni e che si è notevolmente aggravata dal 1981. Per di più, dato il tipo di patologia e trattandosi di malattia incurabile, non mi pare che possano ottenersi miglioramenti qualora il sig. X. venga allontanato dal suo attuale ambiente di lavoro ».
Pur se l'agente degli assicuratori, dopo aver letto la relazione del dott. Duret-Cosyns, comunicava alla Commissione il 22 dicembre 1982 che i suoi mandanti non concordavano sul fatto che la malattia del sig. X. avesse natura professionale, non pare che essi abbiano chiesto che il sig. X. fosse visitato da un medico di loro fiducia.
Il 1o luglio 1983, la Commissione trasmetteva al sig. X. un progetto di decisione ai sensi dell'art. 21 delle norme assicurative, nel quale si dichiarava ch'egli poteva fruire dell'art. 73 e delle norme assicurative e che a questo scopo il suo stato di salute veniva riconosciuto come malattia professionale. Il progetto di decisione fissava al 100% l'entità dell'invalidità permanente a decorrere dalla data del verificarsi dell'incapacità lavorativa, vale a dire dal 21 giugno 1973. A norma dell'art. 73 (2) (b) dello statuto, il progetto di decisione stabiliva che gli sarebbe spettata la somma forfettaria di BFR 4352040. Questa somma veniva versata al sig. X. il 23 agosto 1983. Con lettera del 30 novembre 1983, la Commissione chiedeva alla compagnia d'assicurazioni Royale Belge di rifonderle questa somma a norma del contratto d'assicurazione stipulato tra di loro il 28 gennaio 1977. Con lettera del 13 dicembre 1983, la Royale Belge respingeva la richiesta.
La convenuta non contesta il calcolo dell'importo versato al sig. X., ma sostiene che, a norma dell'art. 1, n. 1, del contratto d'assicurazione, essa non ha alcun obbligo di rifondere la somma alla Commissione, giacché questa non era tenuta a versarla al sig. X. in forza dello statuto, in quanto la malattia del sig. X. non doveva considerarsi « professionale » ai sensi dello stesso.
Le convenute hanno svolto due tesi relative alla definizione di « malattia professionale ». In primo luogo essi sostengono che sussiste malattia professionale ai sensi dell'art. 3, n. 2, delle norme assicurative allorché è adeguatamente comprovato che (1) la malattia o l'aggravamento di una malattia è stato causato dall'attività professionale del dipendente o, in altre parole, che vi è una relazione tra la malattia e l'attività lavorativa e (2) che vi è un rapporto sufficientemente immediato tra la malattia e il rischio specifico e normale di contrarla svolgendo un'attività come quella del dipendente. Sotto questo aspetto i convenuti si richiamano alle pronunzie della Corte nelle cause 257/81, K. I Consiglio (Race. 1983, pag. 1, particolarmente n. 20 della sentenza e conclusioni pagg. 17 e 18), 189/82, Seiler I Consiglio, Race. 1984, pag. 229, in particolare nn. 16 e 17, e alle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 29/71, Vellozzi I Commissione, Race. 1972, pag. 523. Le convenute riassumono questa giurisprudenza nella massima che vi è « malattia professionale » solo se il genere di lavoro, o le mansioni svolte implicano il rischio di contrarre la malattia dalla quale è colpito il dipendente, rischio decisamente maggiore di quello che corre la popolazione in generale.
In secondo luogo, le convenute sostengono che l'art. 3, n. 2, delle norme assicurative non dovrebbe venire esteso eccessivamente. Esse deducono che l'art. 3, n. 1, il quale si richiama all' « elenco europeo delle malattie professionali« allegato alla raccomandazione della Commissione 23 luglio 1962, è la disposizione fondamentale e l'art. 3, n. 2, serve soltanto a mitigare il rigore con cui potrebbe applicarsi un elenco inevitabilmente lacunoso, in quanto consente agli interessati di dimostrare che ha origine professionale una malattia non compresa nell' elenco. Tuttavia l'art. 3, n. 2, dovrebbe venir interpretato nello stesso modo dell'art. 3, n. 1, il quale costituisce la norma fondamentale, e dovrebbe venire applicato solo nei casi assolutamente eccezionali. Nonostante il chiaro tenore dell'art. 3, n. 2, le convenute sostengono dunque che non è sufficiente dimostrare che la malattia è sopraggiunta o si è aggravata durante o in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni da parte del dipendente. Si deve inoltre indagare: 1) se dette mansioni inevitabilmente implicano di per sé o a motivo dell'ambiente malsano in cui devono venire svolte il rischio di contrarre una determinata malattia, 2) se detto rischio si sia realizzato. Questo secondo assunto si fonda sul tenore della raccomandazione della Commissione 23 luglio 1962 e sulla successiva raccomandazione della Commissione 20 luglio 1966 (n. 66/462; GU 1966, pag. 2696; non esistono versioni inglesi).
Infine, le convenute esaminano la particolare situazione del sig. X. e sostengono che la malattia di cui egli soffre non può venire considerata una « malattia professionale » ai sensi dell'art. 3, n. 2, delle norme assicurative, poiché non è dovuta alla sua attività lavorativa. A giudizio dei convenuti, il rischio della malattia di cui soffre l'interessato non è insito nell'attività specifica svolta dal sig. X.; in realtà si tratta di una malattia provocata dall'incapacità del sig. X. di adattarsi alla sua situazione.
Quanto al primo di questi assunti, la Commissione sostiene che le sentenze K./Consiglio e Vellozzi I Commissione sono precedenti privi di rilevanza e che la sentenza Seiler I Consiglio, in particolare i nn. 18 e 22, implicitamente disattendono l'argomento delle convenute secondo cui il rischio di malattia dev'essere insito nel lavoro stesso oppure nell'ambiente in cui esso si svolge. La Commissione si richiama al tenore dell'art. 3, n. 2 (« qualsiasi malattia grave o aggravamento ») per sostenere che qualunque malattia, di qualsiasi genere, può definirsi professionale se è dimostrato il nesso causale con le mansioni svolte. La Commissione sostiene che ciò è dovuto al fatto che l'allegato alle norme assicurative menziona espressamente le malattie mentali incurabili, mentre non vi sono attività specifiche, nell'ambito della Comunità, che siano di per sé tali da provocare squilibri psichici a motivo della natura anormalmente patogena dell'ambiente. Per di più, la Commissione sostiene che il primo assunto delle convenute porterebbe al risultato che i dipendenti che svolgono mansioni amministrative, i quali costituiscono la grande maggioranza degli assicurati, non potrebbero mai essere colpiti da malattie professionali.
La Commissione ribatte al secondo argomento delle convenute sostenendo che l'art. 3, n. 2, è perfettamente chiaro e quindi non si può interpretare secondo il tenore delle raccomandazioni della Commissione del 1962 e del 1966. Nemmeno il n. 2 dell'art. 3 va inteso come subordinato all'art. 3, n. 1. I due numeri costituiscono norme distinte. Ai sensi del n. 1 il diritto all'indennizzo è quasi automatico quando il dipendente ha dimostrato di essere colpito da una malattia compresa nell'elenco. Le convenute cercano di aggiungere una condizione supplementare al n. 2, vale a dire che il rischio dovrebbe essere implicito nelle mansioni, ma questa condizione supplementare non è giustificata dal tenore del n. 2. È sufficiente, ai fini del n. 2, dimostrare a) che l'istante è colpito dalla malattia e b) che la malattia è dovuta al lavoro ch'esso svolge. Nella fattispecie le lettere del dott. Duret-Cosyns dimostrano che il sanitario ha accertato che la malattia del sig. X. era conseguenza della sua attività lavorativa e che si trattava quindi di « malattia professionale » ai sensi dell'art. 3, n. 2, delle norme assicurative. Ciò basta.
A mio giudizio è evidente che la domanda non può essere accolta a norma dell'art. 3, n. 1, se la malattia non è compresa nell' elenco cui si fa richiamo e se non è dimostrato che l'interessato era esposto al rischio di contrarre detta malattia nello svolgimento delle proprie mansioni. Il n. 2 dell'articolo si informa ad un principio diverso. Esso comprende « qualsiasi » malattia o aggravamento di una malattia preesistente di cui sia dimostrato in modo attendibile che « ha avuto origine nell'esercizio e in occasione dell'esercizio delle funzioni per conto delle Comunità ». È possibile che, sotto il profilo sanitario, non sia dimostrabile l'origine professionale di determinate malattie. Quindi esse non saranno mai considerate professionali. Altre malattie possono avere un'origine professionale, ma in pratica non sarà mai possibile dimostrare attendibilmente detto nesso causale. In questo caso la domanda sarà respinta. Cionondimeno, contrariamente a quanto sostengono le convenute, l'interessato non è obbligato a priori a dimostrare che vi sia un rischio specifico insito nelle mansioni che esso svolge. L'unico problema è quello dell'origine « nell'esercizio o in occasione dell'esercizio di dette mansioni ». Se questa è dimostrata, la domanda dev'essere accolta. Non mi pare che il chiaro tenore dell'art. 3, n. 2 (che non fa cenno all'effettiva probabilità o possibilità di contrarre la malattia) possa venir scalzato dal richiamo alle raccomandazioni della Commissione sul quale fanno assegnamento le convenute.
Per questa prima tesi non ritengo che le convenute trovino conforto nella giurisprudenza cui si richiamano. Le considerazioni dell'avvocato generale Roemer nella causa Vellozzi (pag. 523) sono anteriori all'adozione delle norme assicurative di cui trattasi. Quanto alla causa 257/81, K.l'Consiglio, in primo luogo è espressamente dichiarato al n. 10 della sentenza che le norme assicurative non si applicano nel caso in esame: la controversia verteva su una domanda di pensione di invalidità a norma dell'art. 78 dello statuto. In secondo luogo, la lite verteva principalmente sulla procedura relativa a detta domanda e, pur se la Corte si richiama alla malattia professionale al n. 20 della sentenza, la definizione di « malattia professionale » esulava allora dalla materia del contendere. Infine, quanto alla sentenza 189/82, Seiler, i nn. 16 e 17, cui si richiamano le convenute, hanno meno importanza per l'argomento che ci riguarda che il n. 22, nel quale la Corte afferma che rientra nella competenza della commissione medica « accertare se l'attacco cardiaco che ha provocato la morte del Seiler costituisse l'aggravamento di una malattia preesistente e, in caso affermativo, se sia adeguatamente provato che tale aggravamento ha avuto origine nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle mansioni del defunto ».
Nemmeno la seconda tesi delle convenute può venire accolta. Alla luce dei termini « qualsiasi malattia ( ... ) che non figuri nella lista » di cui all'art. 3, n. 1, non si può sostenere che l'art. 3, n. 2, deve venire inteso nello stesso modo dell'art. 3, n. 1, o dell'elenco. Al contrario è espressamente disposto che « qualsiasi » malattia è riconosciuta tale se soddisfa le condizioni prescritte. Come ha osservato giustamente la Commissione, l'art. 3, n. 2, è una disposizione separata che apre una diversa sfera di spettanze rispetto all'art. 3, n. 1.
Il problema essenziale nella presente fattispecie è se si riesca a dimostrare che era « provato attendibilmente » che la malattia che ha colpito il sig. X. è insorta nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue mansioni.
La Commissione si è chiaramente basata sulla perizia del dott. Duret-Cosyns, contenuta nelle due relazioni, giacché l'interessato non aveva chiesto, a norma dell'art. 23 delle norme assicurative, la costituzione di una commissione medica e gli assicuratori non avevano domandato che egli fosse sottoposto separatamente a visita medica. Dette relazioni non possono venir fraintese. La malattia era di origine professionale ed era dovuta alla prolungata, logorante e scoraggiante incertezza circa il posto di lavoro in cui egli si era trovato, senza l'intervento di qualsivoglia fattore concomitante esterno o personale.
Non mi pare che si possa sostenere nella fattispecie che al perito non fossero state date indicazioni sufficienti circa il suo compito. Il problema le era stato posto chiaramente e le si era chiesto di illustrare gli aspetti salienti del problema da risolvere.
Nemmeno si può sostenere, rifacendosi alle relazioni, che essa abbia affrontato il problema in modo giuridicamente errato. Vi sono due possibilità. Una è che la malattia o l'aggravamento sia sopraggiunto nell'esercizio delle mansioni; l'altro è che la malattia sia sopraggiunta in occasione dell'esercizio delle mansioni. Le parti concordano sul fatto che la versione francese delle norme « lorsqu'il est suffisamment établi qu'elle trouve son origine (...) à l'occasion de l'exercice des fonctions » ha carattere causale piuttosto che temporale. Il senso è identico a quello della frase « in connection with » nella versione inglese, pur se ritengo che la versione tedesca « anläßlich der Ausübung des Dienstes » possa avere un significato diverso. « In occasione dell'esercizio » ha senso chiaramente più ampio che « nell' esercizio », anche se vi deve essere un nesso causale tra la malattia e l'attività. La prolungata incertezza e la frustrazione che hanno provocato la malattia erano connesse al lavoro e l'aggravamento che si è avuto dal 1981 in poi è dovuto al fatto che all'interessato non veniva più affidato (o quasi) alcun lavoro. Mi pare impossibile sostenere che non si possa attribuire alcun peso ad una malattia o aggravamento di una malattia causato dal fatto che non gli sia stato affidato lavoro, in quanto questa situazione non costituirebbe « l'esercizio delle funzioni » da parte del dipendente. L'impegno professionale del dipendente era quello di essere disponibile per eseguire un lavoro corrispondente alla sua posizione, qualora gli fosse stato affidato. Il dover tenersi a disposizione senza far nulla può costituire espletamento delle mansioni ai sensi dell'art. 3 delle norme.
Secondo me, il parere del medico non è viziato da carenza di direttive circa gli aspetti salienti. La valutazione sanitaria è attendibile quanto all'esistenza della malattia, al nesso causale con lo svolgimento delle mansioni da parte del sig. X. e all'entità dell'invalidità. Ne deriva che le convenute non potevano rifiutare il rimborso alla Commissione della somma versata al sig. X. a norma dell'art. 73 dello statuto.
La Commissione pretende pure gli interessi a decorrere dal 23 agosto 1983, cioè dalla data in cui ha versato al sig. X. la somma forfettaria contemplata dall'art. 73 dello statuto. Non risulta che vi siano clausole relative agli interessi nel contratto di assicurazione. Ad ogni modo, la Commissione ha chiesto il rimborso solo il 30 novembre 1983. Ritengo che gli interessi debbano decorrere dal 30 novembre 1983. Attualmente, la prassi della Corte è di liquidare interessi del 6%, pur se a mio parere questo tasso, nella situazione attuale, dovrebbe essere aumentato all'8%.
Di conseguenza sono del parere che la société anonyme Royale belge, che agisce in nome proprio e per conto di altre società che hanno stipulato il contratto di assicurazione del 28 gennaio 1977, è tenuta a versare alla Commissione la somma di BFR 4352040, più gli interessi del 6% a decorrere dal 30 novembre 1983.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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