CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 2 luglio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente procedimento verte su tre questioni sollevate dalla corte suprema di cassazione italiana relativamente all'interpretazione dell'art. 39 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Gli antefatti della causa si possono riassumere brevemente.
Nel 1979 il sig. Pelkmans otteneva dal tribunale di Breda (Paesi Bassi), nei confronti dei sigg. Capelloni ed Aquilini, una sentenza di condanna al pagamento di 127400 HFL oltre agli interessi e alle spese. Il sig. Pelkmans otteneva poi dalla corte d'appello di Brescia il provvedimento di exequatur in Italia. I debitori proponevano opposizione ai sensi dell'art. 36 della convenzione.
Successivamente il sig. Pelkmans otteneva, in forza dell'art. 39, un'ordinanza di sequestro conservativo sui beni immobili del Capelloni e dell'Aquilini. Il sequestro aveva luogo. Egli chiedeva poi la convalida di questo provvedimento secondo il procedimento prescritto dalla legge italiana e il rigetto dell'opposizione proposta dal Capelloni e dall'Aquilini. Questi si opponevano alla domanda di convalida del sequestro e chiedevano la revoca dell'ordinanza di sequestro. La corte d'appello dichiarava inammissibile la domanda di convalida del Pelkmans, ma respingeva le domande del Capelloni e dell'Aquilini senza pronunziarsi sull'opposizione proposta contro l'exequatur. I convenuti ricorrevano per cassazione contro questa decisione e il Pelkmans controricorreva.
Le questioni sollevate dalla corte suprema di cassazione sono le seguenti:
« 1)
Se le misure conservative sui beni del debitore, cui si può procedere nel caso di opposizione di questo al provvedimento che concede la formula esecutiva alle decisioni pronunciate in un altro stato aderente alla Comunità economica europea, siano soggette alle norme processuali del diritto interno quanto alle modalità di attuazione, alle condizioni di validità e all'efficacia del vincolo cautelare, ovvero se gli stati aderenti alla convenzione di Bruxelles abbiano inteso adottare uno strumento giuridico unico, uniforme in tutti gli stati contraenti, rivolto ad assicurare medio tempore l'indisponibilità dei beni da parte dell'obbligato, finalità che si soddisfa con l'inizio dell'esecuzione forzata dopo l'esito negativo dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 37 della convenzione di Bruxelles, senza necessità, in particolare, di un giudizio di convalida del provvedimento conservativo.
2)
Se, malgrado sia stata già dichiarata esecutiva in uno stato contraente la sentenza emessa in altro stato, sia necessario un provvedimento autorizzativo della stessa autorità giurisdizionale per poter procedere ad atti conservativi su beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, ovvero se il richiedente possa dare corso direttamente ad atti conservativi senza necessità di autorizzazione specifica.
3)
Se siano applicabili anche ai casi regolati dall'art. 39 della convenzione di Bruxelles le norme processuali dello Stato ove si procede a provvedimenti conservativi le quali prevedono un termine perentorio entro cui debbono essere iniziati o conclusi gli atti conservativi con decorrenza dalla data nella quale il richiedente ha la possibilità di procedere a quegli atti, ovvero lo stesso possa procedervi, senza limitazioni di tempo, fino a quando l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso l'opposizione di cui all'art. 37 della convenzione. »
L'art. 39 recita:
« In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti. »
L'art. 36 contempla l'opposizione contro il provvedimento che accorda l'esecuzione e stabilisce i termini entro i quali tale opposizione può essere proposta.
Con la prima questione il giudice a quo chiede innanzitutto, in generale, se l'art. 39 abbia creato un unico procedimento comunitario per l'adozione dei provvedimenti cautelari o se i provvedimenti cautelari contemplati da tale norma vadano presi in base alle norme nazionali di procedura civile.
Il Regno Unito sostiene che il procedimento di cui trattasi è interamente disciplinato dalla normativa nazionale. A suo parere, questo principio ha valore assoluto. Anche la Commissione ritiene che in linea di principio si applichi la normativa nazionale. A sostegno di questo punto di vista cita i seguenti esempi di materie per le quali la convenzione non fornisce criteri direttivi e che devono perciò essere regolate dal diritto nazionale: il genere di provvedimenti cautelari da adottare, i beni da assoggettare a tali provvedimenti ed il loro valore, la questione se il creditore possa procedere personalmente agli atti conservativi o debba agire con l'ausilio di un ufficiale giudiziario o di altro pubblico ufficiale, e così via. Cionondimeno, la Commissione sostiene che vi sono eccezioni a questo principio: oltre alle eccezioni da lei indicate nelle osservazioni sulla seconda e sulla terza questione, essa rileva che ci possono essere ulteriori aspetti con riguardo ai quali il testo della convenzione esige che venga seguito un unico procedimento in tutti gli stati contraenti.
L'opinione che in linea di principio il procedimento di cui trattasi sia disciplinato dalla normativa nazionale è inoltre espressa nella relazione Jenard (GU 1979, C 59, a pag. 52).
Mi sembra che come principio generale ciò sia esatto, poiché vi sono manifestamente varie questioni relative ai provvedimenti cautelari che non sono disciplinate dalla convenzione e che pertanto, secondo me, possono esserlo soltanto dal diritto nazionale.
D'altro lato, vi sono altrettanto manifestamente eccezioni a questo principio generale. Così, ad esempio, il creditore che abbia ottenuto una sentenza favorevole in un altro Stato membro e chieda provvedimenti cautelari non è tenuto a provare e nemmeno a postulare l'esistenza del fumus boni juris della causa, anche se in altre circostanze potrebbe esservi tenuto in base al diritto nazionale, indipendentemente dalla convenzione. Siffatto requisito contrasterebbe con l'intero scopo della convenzione che, tranne alcune specifiche eccezioni, tende a garantire che le decisioni giurisdizionali che rientrano nella sua sfera d'applicazione siano riconosciute ed eseguite nel territorio degli altri Stati contraenti con formalità minime e nei termini più brevi. Né può il giudice adito con domanda di provvedimenti cautelari esaminare punti rilevanti ai fini della decisione di exequatur. Tali punti rientrano nella competenza del giudice che deve pronunziarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 36. Ci possono essere altre eccezioni a cui non si è accennato in questa causa.
Ad eccezione di siffatte questioni, il procedimento relativo alla domanda di provvedimenti cautelari e gli elementi da prendere in considerazione (ad esempio, l'urgenza e il rischio che i beni del debitore siano sottratti alla potestà del giudice) vanno decisi dal giudice nazionale in base al diritto e alla prassi nazionale.
Più specificamente, il giudice a quo chiede inoltre con la prima questione se le norme nazionali che prescrivano la convalida del provvedimento cautelare con una successiva decisione giudiziale possano applicarsi a provvedimenti adottati in base all'art. 39. Questo problema viene sollevato poiché, in base al codice di procedura civile italiano, i provvedimenti cautelari vengono adottati nell'ambito di due fasi processuali. All'inizio viene emesso un provvedimento provvisorio previa sommaria valutazione dei fatti e degli argomenti. Questo provvedimento, che può essere emesso anche inaudita altera parte, autorizza il creditore a prendere le misure di cui trattasi entro trenta giorni. Ha quindi luogo, in contraddittorio, un secondo giudizio. In taluni casi il debitore è citato dal creditore, mentre in altri il giudice procede d'ufficio. In ambedue le ipotesi il giudice deve decidere nel secondo giudizio se convalidare o revocare il provvedimento iniziale. Deciderà in quest'ultimo senso se riterrà che faccia difetto il presupposto dell'urgenza.
Tale giudizio di convalida non è una caratteristica del solo ordinamento italiano. Un analogo procedimento, a quanto pare, dev'essere seguito in ogni caso in Danimarca. I diritti olandese, francese e lussemburghese contemplano un procedimento del genere in molti casi.
La Commissione e il governo del Regno Unito concordano nel ritenere che siffatto procedimento non sia escluso dalla convenzione. Di conseguenza, a loro parere, si applicano in materia le norme ordinarie del diritto nazionale.
Anch'io credo che il testo della convenzione non escluda, né espressamente né implicitamente, le norme nazionali in materia. Condivido pertanto il punto di vista della Commissione e del Regno Unito. Tuttavia, per le ragioni che ho già indicato, durante il procedimento di convalida il giudice non può esigere che il creditore dimostri l'esistenza del fumus boni juris della causa, né può prendere in considerazione questioni che potrebbero ostare a che la sentenza di un altro stato contraente sia eseguita in base alla convenzione.
Sulla seconda questione la Commissione e il Regno Unito non esprimono un parere concorde.
La Commissione sostiene che, in base al 2° comma dell'art. 39, la decisione che concede l'esecuzione è l'ordinanza che accorda provvedimenti conservativi. In questa prospettiva, detta decisione conferisce automaticamente al creditore la facoltà di procedere ad atti conservativi. Non è più necessaria alcuna ulteriore ordinanza o decisione del giudice. La Commissione assume che questa interpretazione trova conferma nella relazione Jenard (pag. 52) e nella relazione Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 134-135).
Coerentemente con le sue osservazioni sulla prima questione, il Regno Unito ritiene, invece, che questa materia sia disciplinata per intero dal diritto processuale nazionale. Esso interpreta la disposizione di cui trattasi nel senso che, successivamente alla decisione che accorda l'esecuzione, il giudice competente può autorizzare provvedimenti conservativi in base alle norme di procedura nazionali. Pertanto, un'ordinanza a parte che riguardi specificamente provvedimenti cautelari è necessaria in quegli stati in cui le norme di procedura civile lo richiedano. Cionondimeno, il Regno Unito ammette che, se vi sono stati contraenti in cui la decisione che accorda l'esecuzione di una sentenza autorizza automaticamente il creditore a procedere ad atti conservativi, in quegli stati non sarà necessaria un'ordinanza a parte che autorizzi provvedimenti cautelari.
Che ambedue queste posizioni siano plausibili emerge dalle norme di attuazione adottate dagli stati contraenti. La maggior pane di questi sembra aver adottato l'interpretazione caldeggiata dal Regno Unito. Tale interpretazione è stata anche seguita da taluni giudici italiani. D'altro lato, in base alle norme tedesche di attuazione della convenzione, la decisione che accorda l'esecuzione implica automaticamente l'autorizzazione al creditore a procedere ad atti conservativi. Anche alcuni giudici italiani hanno adottato lo stesso punto di vista della Commissione.
Secondo me, tuttavia, l'art. 39 dev'essere interpretato nel senso che nella pendenza del termine per proporre opposizione contro una decisione emessa a norma dell'art. 31 non possono essere adottati provvedimenti di esecuzione diversi dalle misure cautelari (su beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione) contemplate dal diritto nazionale. L'attore che abbia ottenuto un provvedimento di exequatur può, in base alla convenzione, procedere a quelle misure per qualunque via contemplata dal diritto nazionale. Se le norme nazionali gli consentono, ad esempio, di procedere al sequestro senza che occorrano ulteriori provvedimenti, lo può fare. Se le norme nazionali prescrivono un ulteriore provvedimento giudiziario, questo dev'essere chiesto al giudice dell'exequatur o ad un altro giudice competente. In taluni Stati membri siffatti provvedimenti cautelari possono essere adottati in termini precisi, con riguardo a determinati beni e subordinatamente a condizioni tassative; essi possono essere diversi a seconda dei casi. Taluni beni non possono costituire oggetto di sequestro in base al diritto nazionale. Non vedo come la convenzione abbia abolito il potere dei giudici nazionali di occuparsi di tali questioni, consentendo che si possa procedere automaticamente a provvedimenti cautelari solo perché è stato adottato un provvedimento di exequatur. Così, nella fattispecie mi sembra che la procedura italiana di convalida non sia resa inapplicabile in un caso cui la convenzione si riferisce con una disposizione generica ed imprecisa come l'art. 39, 2° comma. Ritengo pertanto che debba stabilirsi in base al diritto nazionale se sia necessaria un'ulteriore domanda per procedere a provvedimenti conservativi.
La terza questione nasce dal fatto che, in base all'art. 675 del codice di procedura civile italiano, il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia dopo trenta giorni se non viene eseguito entro quel termine. Il Capelloni e l'Aquilini hanno sostenuto che il sequestro eseguito dal Pelkmans era inefficace perché non conforme alla norma suddetta.
Ancora una volta il Regno Unito sostiene che la soluzione va rinvenuta esclusivamente nel diritto nazionale. La Commissione, dal canto suo, ribadisce che il diritto del creditore di eseguire il provvedimento cautelare sussiste durante l'intero periodo indicato nella parte iniziale dell'art. 39.
Non sono d'accordo con la Commissione. L'art. 39, parte iniziale, mira soprattutto a definire il periodo durante il quale non può procedersi a provvedimenti esecutivi. L'art. 39 dispone poi che durante detto periodo può procedersi a provvedimenti conservativi. Non ne consegue, tuttavia, che il creditore debba avere il diritto di procedere ad atti del genere durante l'intero periodo di cui trattasi.
La Commissione sostiene inoltre che applicare il termine di trenta giorni a provvedimenti cautelari adottati in base all'art. 39 condurrebbe a conseguenze inique, poiché il debitore potrebbe opporsi alla decisione di esecuzione più di trenta giorni dopo che siano stati autorizzati i provvedimenti conservativi. Così — argomenta la Commissione — il creditore potrebbe rendersi conto solo troppo tardi della necessità di provvedimenti cautelari. Ciò può essere esatto. Tuttavia, per evitare di trovarsi in tale situazione, il creditore che abbia ottenuto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari può dar corso ad atti conservativi entro il periodo prescritto dal diritto nazionale, nel nostro caso trenta giorni.
Di conseguenza, ritengo che la materia cui si riferisce la terza questione sia disciplinata unicamente dal diritto nazionale.
Alla luce di queste considerazioni vi suggerisco di risolvere come segue le questioni sollevate dalla corte suprema di cassazione:
1)
I provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sono disciplinati dalle norme processuali del diritto nazionale in quanto la convenzione, espressamente o per necessaria implicazione, non prescriva altrimenti. Pertanto, non si può esigere, in nessuna fase del procedimento concernente i provvedimenti conservativi, che il creditore dimostri l'esistenza del fumus boni juris della causa, né il giudice può prendere in considerazione questioni che possano ostare a che la sentenza di un altro stato contraente sia eseguita in base alla convenzione. Fatto salvo questo essenziale principio, la norma del diritto nazionale in base alla quale i provvedimenti cautelari sono soggetti a convalida giudiziaria può essere applicata a provvedimenti adottati in base all'art. 39.
2)
È in base al diritto nazionale che deve stabilirsi se, dopo aver ottenuto una decisione che accorda l'esecuzione, il creditore necessiti o no di una specifica autorizzazione per procedere ad atti conservativi.
3)
L'art. 39 non esclude che la norma di diritto nazionale che stabilisca un termine inderogabile entro il quale possono essere eseguiti provvedimenti cautelari si applichi ai casi da esso disciplinati.
La Commissione e il governo del Regno Unito dovrebbero sostenere le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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