CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 15 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In questa causa, promossa in base all'art. 169 del trattato CEE, la Commissione mira a far dichiarare che « la Repubblica italiana, imponendo restrizioni al transito su strada attraverso il territorio italiano di animali vivi originari di uno Stato membro e destinati ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, è venuta meno agli obblighi a lei incombenti in virtù del trattato CEE [principio della libertà del transito comunitario, artt. da 30 a 34 del trattato CEE, nonché art. 20, n. 2, del regolamento n. 805/68 e disposizioni corrispondenti di altre organizzazioni comuni di mercato relative ad animali vivi] ».
La Commissione è stata indotta ad agire dalle lagnanze presentatele in particolare dalle autorità belghe a proposito delle difficoltà frapposte al trasporto su strada di animali vivi attraverso l'Italia a destinazione, tra l'altro, della Grecia e della Iugoslavia. Dopo un primo scambio di osservazioni, il 16 marzo 1982 la Commissione notificava alle autorità italiane un parere motivato in base all'art. 169, primo comma. Detto parere motivato così recita nel n. 1 :
« La legislazione italiana in vigore, e in particolare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, prevede che il trasporto di animali vivi su strada è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti.
Nel caso di importazioni di animali la cui destinazione finale è l'Italia, l'autorizzazione viene normalmente concessa.
Nel caso di spedizioni di animali vivi originari di uno Stato membro e che arrivano alla frontiera italiana su trasporti stradali, tale autorizzazione viene di solito rifiutata, se si tratta di animali a destinazione di paesi terzi (ad esempio la Iugoslavia) o di un altro Stato membro (ad esempio la Grecia). In tal caso, viene vietato l'attraversamento del territorio italiano agli autocarri che trasportano gli animali. Il transito è quindi permesso soltanto se gli animali sono trasbordati dai loro autocarri e caricati su vagoni ferroviari per il percorso di transito. Successivamente vengono ricaricati sui loro autocarri per lasciare l'Italia per la loro destinazione finale.
Ne consegue che, nel caso di importazioni destinate al mercato italiano, gli operatori possono scegliere normalmente tra il trasporto su strada e il trasporto per ferrovia. Tuttavia, in caso di transito verso un altro Stato membro o un paese terzo, sono ammessi sul territorio italiano soltanto i trasporti per ferrovia ».
Nel n. 2 del parere motivato la Commissione dichiara di ritenere che « la prassi italiana concernente il trasporto di animali vivi » costituisca infrazione di varie norme di diritto comunitario, che vengono enumerate.
Occorre notare che non viene contestato il decreto del presidente della Repubblica in sé e per sé; la Commissione critica soltanto la prassi italiana descritta.
Non convinta dalla risposta fornita dalla Repubblica italiana al parere motivato, la Commissione, con atto introduttivo 8 maggio 1984, ha promosso il presente procedimento dinanzi alla Corte. Nel n. 2 del suddetto atto introduttivo si fa menzione di « difficoltà frapposte dalle autorità italiane all'importazione e al transito internazionale di animali vivi trasportati su strada » e si descrivono tali difficoltà come segue:
« Le autorità italiane non si oppongono all'importazione di animali trasportati su strada, destinati al mercato italiano. Allorché invece si tratta di animali originari di uno Stato membro che transitano per l'Italia con destinazione verso un altro Stato membro (caso tipico : la Grecia) o un paese terzo (caso tipico: la Iugoslavia), esse impongono normalmente che il transito avvenga per ferrovia. Ciò comporta lo scarico degli animali dagli autocarri e il loro trasbordo su vagoni ferroviari, nonché eventualmente il viaggio a vuoto degli autocarri fino all'uscita dall'Italia per poter riprendere il trasporto su strada ».
Nell'atto introduttivo non sono forniti altri particolari delle asserite restrizioni al trasporto su strada di animali vivi. Ci si limita ad affermare, nel punto 3, che dette restrizioni sono praticate nell'esercizio del potere discrezionale conferito dall'art. 61 del summenzionato regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Come nel parere motivato, nell'atto introduttivo non si contesta l'art. 61 in sé e per sé, ma ci si limita a criticare le asserite prassi su di esso basate. L'unica di siffatte prassi ad essere menzionata nel parere motivato e nell'atto introduttivo è l'asserito requisito che il transito di animali vivi in Italia avvenga per ferrovia.
La difesa del governo italiano è semplice e chiara: la Repubblica italiana non impone alcuna restrizione al transito di cui trattasi. Nella controreplica si ripete che: «l'Italia non pone alcuna restrizione al transito su strada attraverso il proprio territorio di animali vivi originari di un qualsiasi Stato membro e destinati ad un qualsiasi altro Stato membro o un qualsiasi paese terzo. ». La stessa affermazione è stata ribadita all'udienza.
Il fatto di imporre agli esportatori l'obbligo che gli animali in transito in Italia siano trasportati per ferrovia, mentre quelli destinati all'Italia possono essere trasportati su strada, può, secondo me, costituire una restrizione contrastante con le disposizioni del trattato.
Il governo italiano ammette che, una volta, in un limitato numero di casi, veniva imposto ai commercianti di trasportare gli animali attraverso l'Italia per ferrovia in ragione dell'inadeguatezza delle strutture di controllo e di assistenza sulla rete stradale e per evitare ritardi inutili o sofferenze agli animali. Questa prassi, tuttavia, sarebbe stata abbandonata; la Commissione lo avrebbe ammesso in occasione di un precedente procedimento contro l'Italia, relativo ad esportazioni dalla Repubblica federale di Germania (causa 194/81).
All'udienza la Commissione sembra aver ammesso che l'obbligo di trasportare gli animali per ferrovia non vige più. Comunque non vi è alcuna prova che esso vigesse all'epoca considerata. Le ragioni addotte nel parere motivato e nell'atto introduttivo non sono state, secondo me, approfondite dalla Commissione, cui incombe l'onere della prova.
Nel corso del procedimento, tuttavia, la Commissione ha menzionato talune altre prassi in relazione al transito di animali vivi in Italia: in primo luogo si è asserito, che in mancanza di accordi bilaterali, è richiesta una previa autorizzazione per il transito di bestiame in Italia. Questa esigenza va oltre quanto è necessario in base alle norme comunitarie, che si limitano a prescrivere la produzione dei debiti certificati alla frontiera. In secondo luogo si è detto che le autorità italiane non permettono il transito a meno che non venga prodotto un certificato con cui il paese di destinazione garantisca che gli animali in transito in Italia non saranno respinti. Questi punti sono stati sollevati per la prima volta dalla Commissione nella replica e dalla stessa ulteriormente messi in evidenza dinanzi alla Corte all'udienza. Essi non sono menzionati né nell'atto introduttivo né nel parere motivato che lo ha preceduto.
L'oggetto di questa causa è stabilito dal parere motivato notificato il 16 marzo 1982 (si vedano le cause 45/64, Commissione/Italia, Race. 1965, pag. 1057, in particolare pag. 1068, e 211/81, Commissione/Danimarca, Race. 1982, pag. 4547, in particolare pag. 4558). La Commissione non può ampliare l'oggetto dell'azione in corso di causa, come ha cercato di fare nel caso presente (si veda la causa 193/80, Commissione/Italia, Race. 1981, pag. 3019, in particolare pag. 3032). Indipendentemente dal se gli argomenti della Commissione relativi agli accordi bilaterali e al requisito della produzione di un certificato di accettazione rilasciato dal paese di destinazione siano fondati oppure no, questi punti non possono essere sollevati nel presente procedimento.
Pertanto, non è necessario pronunziarsi sugli argomenti del governo italiano secondo cui sono stati stipulati accordi con il Belgio su tutte le domande relative al trasporto di animali, cosicché non è più richiesta ai singoli operatori una specifica autorizzazione previa, e secondo cui, se ci sono stati problemi creati dal rifiuto del paese di destinazione (nella fattispecie, la Grecia) di rilasciare il necessario certificato, ciò non è colpa dell'Italia, la quale, prima di permettere il transito del bestiame nel suo territorio, esige ragionevolmente la garanzia che esso sarà accettato. Comunque, le prove fornite dalla Commissione su questi punti sono insufficienti.
Di conseguenza, ritengo che il ricorso debba essere respinto e che la Commissione debba rifondere le spese sostenute dal governo italiano.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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