CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 7 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti
Il sig. Steffen Klein, nato a Berlino nel 1905, otteneva nel 1948 l'abilitazione ad esercitare in Belgio la professione medica. È assodato che dal 1958 il ricorrente svolgeva per conto della Commissione attività di medico, che a partire dal 1966 avevano luogo nei locali di questa istituzione. Il 17 luglio 1974 il ricorrente concludeva con la Commissione il contratto versato agli atti. Sotto la denominazione « contrat de prestation de services » tale contratto contemplava lo svolgimento per 16 ore settimanali di attività mediche aventi espressamente ad oggetto consultazioni per il personale della Commissione, visite mediche preventive come pure il compito di medico di servizio. Per queste prestazioni era convenuta una tariffa oraria di BFR 900 la quale, con successive modifiche del contratto, sotto la denominazione « avenant au contrat de prestation de servi ces », veniva adeguata.
Con lettera 21 dicembre 1982, il Direttore generale competente comunicava al ricorrente che la Commissione, a causa della sua età avanzata, non intendeva più avvalersi dei suoi servizi di consulente e ciò a decorrere al più tardi dal 13 giugno 1983. Con lettera 11 maggio 1983, il ricorrente faceva sapere che la sua posizione nei riguardi della Commissione era retta dal diritto comunitario, il che gli dava diritto alla pensione. In subordine, per il caso in cui si dovesse applicare il diritto belga, riteneva che il licenziamento a causa dell'età era illecito. Con lettera 29 giugno 1983 il competente Direttore generale accordava al ricorrente un ulteriore periodo di preavviso di 6 mesi a far data dal 4 luglio 1983. Il 21 novembre 1983 seguiva un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, in cui il ricorrente faceva di nuovo valere il diritto alla pensione. Dopo il rigetto di tale reclamo (2 aprile 1984), I'11 maggio 1984 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
2. Lo scopo del ricorso e la ricevibilità dello stesso
Con il presente ricorso il Klein chiede alla Corte di dichiarare che la sua attività si è svolta nel contesto di un rapporto di lavoro retto dal diritto comunitario e quindi di condannare la Commissione alle relative conseguenze pecuniarie, in particolare liquidandogli una pensione di anzianità od analoga prestazione a far data dal 1o febbraio 1984, entrambe con gli interessi del 12%. La Commissione conclude per l'irrice-vibilità del ricorso in quanto proposto a norma dell'art. 91 dello statuto e inoltre per il rigetto dello stesso.
U contratto stipulato dalla Commissione con il ricorrente contempla all'art. 3 la competenza esclusiva di questa Corte. Dato che il ricorso principale non è espressamente fondato sulla relativa disposizione dello statuto, è a mio parere possibile partire dal presupposto che esso è fondato su tale clausola contrattuale. In questo caso, come anche la Commissione ha rilevato a pag. 7 del controricorso, il problema della ricevibilità non sussiste. Questo perciò si pone tutt'al più per la domanda subordinata di annullamento del rigetto del reclamo ex art. 90, n. 2, dello statuto. Dal momento che la portata di questa domanda subordinata è in tutto determinata dalla domanda principale del ricorrente, che non è fondata o non è fondata esclusivamente sullo statuto, non ritengo tuttavia necessario soffermarmi su questo punto.
3. Le questioni di diritto
Come emerge dal ricorso e come è stato ancora riepilogato all'udienza, la pretesa del ricorrente alla pensione o ad analoga prestazione a carico della Commissione è fondata su tre separate ipotesi, ciascuna delle quali implica una questione di diritto. In primo luogo il ricorrente assume di avere svolto la propria attività nell'ambito di un rapporto di lavoro con la Commissione, in cui l'aspetto della subordinazione avrebbe un peso determinante. Inoltre, e questo costituisce il secondo punto dell'argomentazione, a tale rapporto di lavoro dovrebbe applicarsi il diritto comunitario, benché nel contratto del 17 luglio 1974 si dichiari che esso è retto dal diritto belga. Considerato infine che anche nel diritto comunitario il diritto alla pensione richiede un fondamento, il ricorrente sostiene che nel suo caso possono trovare applicazione le norme che valgono per il personale delle Comunità europee. A prescindere dai problemi giuridici che ciascuna di queste ipotesi comporta, la tesi del ricorrente solleva tuttavia su un punto una questione particolare. A ragione il giudice relatore ha posto all'udienza la questione se non fosse incongruente qualificare il rapporto contrattuale tra la Commissione e il ricorrente come un rapporto di lavoro secondo il diritto belga, per poi dichiarare che ad esso si applica solo il diritto comunitario. Se il rapporto tra il ricorrente e la Commissione deve essere considerato come un rapporto di lavoro ai sensi del diritto belga, sorge in effetti la questione se non si debbano giudicare secondo questo diritto anche le spettanze di pensione, specialmente per quanto riguarda le assicurazioni sociali obbligatorie ed i relativi contributi. Il diritto alla pensione comunitaria presuppone un rapporto di lavoro di diritto comunitario, la cui sussistenza può essere determinata solo applicando i criteri di questo diritto. Il ricorrente all'udienza ha cercato di risolvere questo quarto problema, assumendo che il contratto era illegittimo nella parte contrastante con lo statuto del personale. Sarebbe necessario esaminare questo quarto problema solo se effettivamente, dallo statuto del personale o dal « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee », il quale su importanti punti rinvia allo statuto, emergesse che nel nostro caso si tratta di un rapporto di lavoro ai sensi di queste normative.
4. La prestazione di servizio come punto di partenza
Prima di soffermarsi sulla prima serie di ipotesi, a mio parere si deve fare un'osservazione preliminare sul punto di partenza da scegliere. Per cominciare noto che il contratto concluso il 17 luglio 1974 reca l'intestazione « contrat de prestation de services ». Questa indicazione che viene ripetuta in ognuno dei 4 commi dell'art. 1 del contratto, si esprime chiaramente nel senso di un rapporto contrattuale tra la Commissione e il ricorrente fondato sulla prestazione di servizi. Non risulta che il ricorrente abbia mai fatto obiezioni in proposito. La circostanza che l'entità dei servizi da prestarsi nell'art. 1, 2o comma, del contratto sia limitata a 16 ore settimanali dimostra che il ricorrente per il resto del tempo lavorava come medico libero professionista. Il fascicolo comprende inoltre una comunicazione dell'allora vicepresidente alla Commissione in merito all'organizzazione dei servizi medici di tale istituzione. Nell'organigramma di questo servizio ivi esposto viene fatta una distinzione tra « médecin-fonctionnaire » e « (deux) médecin payé à la prestation ». Il nome del ricorrente figura nell'ultimo gruppo. Secondo l'allegato estratto dal verbale del 18 dicembre 1968 della Commissione (COM) 68 PV 61 emerge che detto organigramma è stato approvato da tale istituzione. Con ciò l'organizzazione dei servizi medici della Commissione è stata quindi fissata e almeno questo doveva essere noto al ricorrente: che egli in tale organigramma era stato indicato come medico prestatore di servizi. Nemmeno a tale proposito risulta che il ricorrente abbia fatto obiezioni. Il fascicolo contiene poi due note del capo del servizio medico, dott. Semiller, dirette al direttore generale del personale e dell'amministrazione e concernenti gli onorari del « médecin payé à la prestation ». Anche da ciò emerge che il capo dell'ufficio interessato ha considerato il ricorrente come un medico prestatore di servizi. Considerato quanto sopra, si può secondo me ritenere che il ricorrente sapeva, o almeno poteva sapere che, da parte della Commissione, il suo rapporto con questa istituzione era considerato un contratto di prestazione di servizi e non un contratto di lavoro. Come la Commissione ha illustrato all'udienza, essa stipula regolarmente contratti per le prestazioni di servizi anche, fra l'altro, con avvocati, insegnanti di lingue moderne ed artigiani. Una simile prassi mi sembra in linea di massima normale ed anche inevitabile per le istituzioni della Comunità. Nel risolvere le singole questioni, è a mio parere dunque giusto in linea di principiò assumere come punto di partenza la presunzione del sussistere di un contratto di prestazione di servizi.
5. La presenza di un rapporto di subordinazione
Ora voglio quindi stabilire se il ricorrente abbia svolto argomenti atti a far sorgere fondati dubbi sull'esattezza di questo presupposto. Il ricorrente assume, documentandolo con numerosi richiami al diritto belga, che il sussistere di un contratto di lavoro emerge soprattutto dalla esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti della Commissione. Fra parentesi va detto che la stessa Commissione ha del resto ammesso che un medico potrebbe svolgere la sua attività nell'ambito di un contratto di lavoro. A pag. 15 della replica il ricorrente svolge sette argomenti per dimostrare tale rapporto di subordinazione. In primo luogo egli deduce di essere stato contrattualmente obbligato a svolgere determinati compiti stabiliti dalla Commissione. Tale assunto è esatto, ma non dice nulla sul punto se questi compiti debbano essere considerati come prestazioni di lavoro o di servizi. In secondo luogo il rapporto di subordinazione emergerebbe dal fatto che il capo del servizio medico « pouvait imposer l'accomplissement d'autres prestations ». Questa clausola tuttavia non può essere considerata un indizio di subordinazione nel senso di un rapporto di lavoro, giacché il contratto dice in realtà « peut demander » e stabilisce inoltre che dal ricorrente non può essere preteso alcun servizio per più di 16 ore settimanali. Il terzo argomento è vago giacché riguarda l'orario durante il quale il ricorrente doveva svolgere la sua attività. Il contratto parla a tal proposito di « commun accord ». Dal confronto con l'art. 55 dello statuto emerge che questa formula si riferisce a tutt'altro che un rapporto di subordinazione. Come quarto argomento si menziona il fatto che il ricorrente ha svolto le sue attività contrattuali nei locali della Commissione. Anche questo argomento è infondato, giacché non si vede perché la prestazione di servizi dovrebbe aver luogo solo fuori di questi locali. In quinto luogo la subordinazione dovrebbe emergere dalla possibilità per la Commissione di impartire al ricorrente istruzioni amministrative. Questa possibilità, d'altronde non nominata nel contratto, riguarda piuttosto l'esposizione dei risultati delle prestazioni sanitarie e non costituisce quindi l'oggetto principale del rapporto contrattuale. Il sesto argomento, secondo il quale il ricorrente non poteva farsi dei clienti tra il personale sottoposto al suo controllo — come la Commissione ha giustamente dimostrato — non milita affatto a favore di un rapporto di subordinazione, ma riguarda una conseguenza dell'etica professionale. Esso conferma inoltre che il ricorrente era essenzialmente considerato un medico libero professionista. Anche il settimo argomento del ricorrente incontra analoga sorte. Il fatto che il contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato non è di per sé decisivo per la questione se si tratti di prestazione di servizi o di lavoro.
Si può dunque concludere che il ricorrente non è riuscito a dimostrare la sussistenza di un contratto di lavoro secondo il diritto belga, così che resta fermo il punto di partenza da me sopra esposto, cioè che si tratta di un contratto di prestazione di servizi.
6. L'applicazione del diritto del pubblico impiego comunitario
La questione che rimane ancora da esaminare è se si tratti di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto comunitario, il che in questo caso significa se sussista un rapporto contemplato dal « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità ». Ritengo di poter essere breve in merito. A tale proposito premetto che la ricerca, da parte del ricorrente, della categoria di agenti nella quale egli rientra presuppone come dimostrato quanto egli deve appunto dimostrare, e cioè che egli è un agente ai sensi dell'art. 1 di detto regime. Nessuna delle qualità contemplate dal regime, cioè quelle di agente temporaneo, agente ausiliario, agente locale o consigliere speciale si può inoltre applicare al ricorrente. La qualità di agente temporaneo, ai sensi dell'art. 2 sub a), b), e d) non può trovare applicazione, dato che ad essa fa sempre riscontro nel bilancio una voce all'uopo predisposta. La categoria e) dell'articolo, a differenza di quanto il ricorrente assume, è evidentemente inapplicabile, poiché questa categoria, per quanto concerne la Commissione, riguarda evidentemente solo il personale dei gabinetti dei membri della Commissione. U ricorrente non può neanche essere considerato un agente ausiliario, considerato che un simile rapporto non può durare più di un anno, mentre la qualità di agente locale è esclusa, a causa del tipo di attività svolta. Lo stesso vale infine per la qualità di consigliere speciale. A prescindere dalla questione se sussistano le qualifiche eccezionali all'uopo richieste, riguardo a queste mansioni è anche prescritto che l'interessato sia retribuito a valere sugli appositi stanziamenti complessivi di bilancio. Si aggiunga che detta qualità non implica alcuna previdenza sociale per l'interessato e che essa non può quindi servire allo scopo del ricorrente, che è l'ottenere una pensione. Come già detto, nemmeno il ricorrente del resto sostiene di rientrare in questa categoria.
7. Conclusioni finali
Considerato quanto sopra, il ricorrente a mio parere non è stato in grado di dimostrare o anche solo di rendere plausibile che fra lui e la Commissione vi fosse un rapporto di lavoro ed è stato inoltre accertato che nemmeno il diritto del pubblico impiego comunitario si applica al suo caso. Con ciò è anche venuto meno ogni fondamento di un eventuale diritto del ricorrente alla pensione a carico della Commissione. Di conseguenza concludo per il rigetto del ricorso. Concludo inoltre, conformemente alle conclusioni del controricorso della Commissione, per la condanna del ricorrente a tutte le spese di causa, poiché, in base a quanto da me accertato, l'art. 70 del regolamento di procedura non va applicato nella fattispecie.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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