CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 7 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig. Esly risultava vincitore del concorso generale n. PE/6/B organizzato dal Parlamento. In data 10 dicembre 1979 egli veniva visitato dal medico della Commissione, che lo dichiarava idoneo ad esercitare le funzioni di « assistente aggiunto ». Con lettera 14 gennaio 1980 il capo della divisione « assunzioni » della Commissione chiedeva al direttore del personale del Parlamento di procedere alla nomina del sig. Esly come dipendente in prova del Parlamento, ai fini di un simultaneo trasferimento presso gli uffici della Commissione. Nella stessa lettera si faceva presente che, in base ai criteri applicati dalla Commissione, egli avrebbe potuto essere inquadrato nel grado B5, 2o scatto, e che sarebbe stato opportuno trasferirlo dal 1o febbraio 1980. Con decisione 5 febbraio 1980 egli veniva nominato in prova dal Parlamento con effetto dal 1o marzo 1980; questa decisione veniva tuttavia revocata con decisione 28 luglio 1980 (notificata al sig. Esly con lettera 14 ottobre 1980) che confermava la sua nomina come dipendente in prova del Parlamento, nel grado B5, 2o scatto, con effetto dal 1o maggio 1980. Con decisione 11 luglio 1980 (che il sig. Esly ha dichiarato di aver ricevuto il 1o ottobre 1980) egli veniva trasferito alla Commissione, presso la quale gli venivano assegnate le mansioni di ispettore nell'ambito dell'ufficio « unione doganale », che ha sede a Bruxelles, con decorrenza dal 1o maggio 1980.
Il sig. Esly cominciava a lavorare presso la Commissione il 2 maggio 1980, poiché la data del 1o marzo precedentemente stabilita era stata modificata in quanto egli non era disponibile. Egli non ha mai prestato servizio presso il Parlamento. Ciò è stato spiegato col fatto che, pur avendo l'interessato superato il concorso indetto dal Parlamento e non un concorso che si era svolto quasi contemporaneamente presso la Commissione, non c'era alcun posto vacante al Parlamento, mentre era vacante un posto presso la Commissione. La sua nomina era completamente basata sul fatto che, una volta nominato presso il Parlamento, egli sarebbe stato immediatamente trasferito alla Commissione. Questo era nelle intenzioni e questo è accaduto. Egli veniva nominato in ruolo presso la Commissione con effetto dal 1o dicembre 1980, alla fine del suo periodo di prova.
In data 30 maggio 1983 egli chiedeva che fosse rettificata la sua nomina « effettuata dal Parlamento ». Basandosi su una decisione della Commissione relativa ai criteri applicabili all'inquadramento nel grado e nello scatto all'atto dell'assunzione, egli sosteneva che tanto la sua esperienza professionale quanto il suo servizio militare avrebbero dovuto essere presi in considerazione all'atto della determinazione del grado e dello scatto. Con lettera 20 giugno 1983 gli veniva risposto che, essendo stato nominato dal Parlamento, egli poteva essere inquadrato solo in base alle condizioni applicate da quella istituzione, che escludevano fra l'altro la nomina in un grado superiore al grado base della carriera. All'atto del trasferimento, egli aveva conservato il suo inquadramento.
In data 22 giugno 1983 il ricorrente chiedeva quali periodi fossero stati presi in considerazione a titolo di esperienza professionale e servizio militare, nel determinare il suo grado. Il 30 giugno la Commissione gli rispondeva che, essendo stato nominato dal Parlamento, egli non poteva fruire dei criteri adottati dalla Commissione. Con reclamo in data 11 agosto 1983, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, il sig. Esly sosteneva di aver prestato servizio solo per la Commissione e di essere stato discriminato in quanto altri dipendenti con analoga esperienza professionale avevano beneficiato di un reinquadramento. Egli chiedeva di essere inquadrato, in ragione della sua esperienza, nel grado B4. Questo reclamo veniva respinto in data 24 febbraio 1984 e il ricorrente riceveva la comunicazione del rigetto in data 28 febbraio 1984. Il rigetto era basato sul fatto che tutti i candidati assunti dal Parlamento in seguito alla stesso concorso vinto dall'interessato erano stati trattati allo stesso modo e non spettava alla Commissione di cambiare un inquadramento regolarmente effettuato dal Parlamento.
Con ricorso in data 10 maggio 1984 egli ha chiesto alla Corte di dichiarare che nel suo caso devono essere applicati gli stessi criteri che si applicano ai dipendenti della Commissione assunti in seguito a concorsi organizzati da quest'ultima, che egli dev'essere inquadrato nel grado B4 con effetto retroattivo al 2 maggio 1980, data in cui aveva cominciato a prestare servizio, o al 30 maggio 1983, data in cui per la prima volta aveva chiesto il reinquadramento, e di annullare la decisione 24 febbraio 1984 con la quale era stato respinto il reclamo. Egli ha chiesto anche che gli sia pagata la relativa differenza di retribuzione per il corrispondente periodo, con gli interessi, e che la convenuta sia condannata alle spese.
La Commissione sostiene in primo luogo che il ricorso è tardivo. Il solo atto che avrebbe potuto arrecare pregiudizio al sig. Esly è la sua nomina dell' 11 luglio 1980. Ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, per presentare un reclamo egli aveva tre mesi dalla data in cui ne era stato informato, cioè dal 1o ottobre 1980, cosicché il termine era scaduto da quasi tre anni.
Non ritengo che quest'argomento possa essere accolto.
In primo luogo, il ricorrente sostiene di essere stato discriminato rispetto ad almeno un collega di analoga esperienza, nominato nel 1978 dalla Commissione a seguito di un concorso organizzato da quest'ultima. Questo dipendente era stato nominato nel grado B5 e reinquadrato, il 27 maggio 1983, nel grado B4, 1o scatto, con effetto retroattivo al 16 ottobre 1978. Il sig. Esly sostiene di aver presentato la propria domanda subito dopo aver appreso questo fatto. Le date da lui indicate non corrispondono, poiché egli afferma di aver presentato la domanda in data 30 maggio, e al tempo stesso di aver appreso il reinquadramento dell'altro dipendente solo all'inizio di giugno. Ritengo probabile, tuttavia, che egli si sia confuso circa le date e terrei per vero ch'egli sia stato indotto a chiedere un reinquadramento da quanto era accaduto al suo collega e gli era stato riferito per telefono, anche se il reinquadramento del collega non è menzionato in nessuna delle sue due lettere precedenti al reclamo.
Ciò premesso, egli sostiene di essere stato discriminato per il fatto che al suo collega veniva concesso un reinquadramento retroattivo che a lui veniva rifiutato. Questo è un fatto diverso dalla sua nomina nel 1980 e, a mio parere, il rifiuto di prendere in considerazione il suo reinquadramento, contenuto nella lettera 20 giugno 1983, o il suo mancato reinquadramento allorché gli altri due dipendenti venivano reinquadrati, possono essere considerati atti recanti pregiudizio al ricorrente. Su tale base, il suo reclamo dell'11 agosto 1983 era nei termini.
Sotto un altro profilo, e a prescindere dal mezzo basato sulla discriminazione, mi sembra che il fatto di essere venuto a conoscenza del reinquadramento di altri dipendenti costituisse per il ricorrente un fatto nuovo che lo legittimava a presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda per invitarla ad adottare « a suo riguardo una decisione » ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto del personale. Lo statuto non contempla alcun limite di tempo per presentare tale domanda, benché ovviamente la presentazione debba avvenire entro un termine ragionevole. Nella fattispecie essa è intervenuta entro un termine ragionevole e il rigetto della domanda di prendere in considerazione il reinquadramento del ricorrente può, a mio parere, essere qualificato come un atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale.
Pertanto, ritengo che il ricorso sia ricevibile. Respingerei, tuttavia, per i motivi esposti nella causa 227/83, Moussu I Commissione (Racc. 1984, pag. 3133), l'argomento del ricorrente secondo cui la Commissione non può sollevare in questa sede la questione dei termini in quanto non l'ha fatto rispondendo al reclamo.
Il ricorrente sostiene che vi è stata violazione dell'art. 5, n. 3, dello statuto del personale, secondo cui « i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente ad identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera ». Sarebbe stato inoltre violato l'art. 32 per il fatto che la sua particolare esperienza non è stata presa in considerazione al fine di determinare l'anzianità di scatto nel suo grado. La decisione, per di più, sarebbe in contrasto con i criteri adottati dalla Commissione stessa il 6 giugno 1973, nonché coi principi della parità di trattamento, della tutela del legittimo affidamento e della sana amministrazione.
La Commissione risponde evasivamente su tutti questi punti. Essa sostiene che il ricorrente, essendo stato assunto dal Parlamento e trasferito alla Commissione, deve accettare le condizioni applicabili e applicate a coloro che vengono assunti dal Parlamento e quelle applicabili e applicate ai dipendenti che vengono trasferiti alla Commissione, dopo essere stati assunti altrove. Su tale base, non è stata commessa alcuna ingiustizia o discriminazione e il ricorrente non poteva mai aspettarsi di essere trattato differentemente dai dipendenti nominati dal Parlamento. Egli è stato trattato nello stesso modo. I criteri vigenti per coloro che vengono assunti dalla Commissione stessa non sono applicabili nei suoi confronti.
Condivido la tesi della Commissione secondo cui « assunzione » e « trasferimento » sono procedimenti diversi e sotto taluni aspetti devono essere tenuti distinti. Su tale base, ammetto che, dal punto di vista formale, l'art. 32 non è applicabile al caso di una persona trasferita.
Quello in esame, tuttavia, è un caso, se non unico, quantomeno insolito. Benché tecnicamente il ricorrente fosse stato assunto dal Parlamento e trasferito alla Commissione, si era sempre considerato, una volta che la sua nomina era stata accettata, che egli lavorasse per la Commissione. Egli non ha mai fatto parte, realmente del personale del Parlamento, né si era mai inteso che ne facesse parte.
A mio parere, l'equità, come elemento di una sana amministrazione, richiede, in base alle circostanze del caso di specie, che il sig. Esly debba essere trattato nello stesso modo degli altri due dipendenti il cui inquadramento è stato rettificato, anche se egli era stato trasferito alla Commissione e questi erano stati assunti direttamente. La distinzione tra l'assunzione e il trasferimento, sulla quale si basa la Commissione, non ha rilevanza nella fattispecie, in quanto il ricorrente era stato trasferito all'atto stesso dell'assunzione. In tal caso deve esservi parità di trattamento.
A mio parere, il ricorrente ha diritto ad un riesame della sua situazione. Ovviamente, ciò non significa che egli debba ottenere lo stesso risultato dei suoi colleghi; la Corte non ha infatti proceduto ad un esame dettagliato dei tre casi. Tuttavia, la Commissione non ha sostenuto che, qualora egli avesse diritto ad un riesame come gli altri, potrebbe non essergli attribuito lo stesso inquadramento degli altri, cioè il grado B4, 1o scatto.
Per motivi analoghi ritengo che il ricorrente potesse aspettarsi di essere trattato nello stesso modo di altri che si trovavano in una situazione analoga, dal momento che tanto lui quanto gli altri lavoravano effettivamente per la Commissione.
Non condivido l'argomento secondo cui l'art. 5, n. 3, non avrebbe rilevanza, e non sarebbe possibile fare un valido rapporto tra il sig. Esly e il dipendente cui si fa riferimento nel fascicolo in quanto per il ricorrente aveva avuto luogo un trasferimento. È troppo semplicistico affermare che persone assunte direttamente, da un lato, e dipendenti trasferiti che si trovino in una situazione analoga a quella del sig. Esly, dall'altro, rientrano in categorie completamente differenti. A mio parere, il sig. Esly e il dipendente assunto direttamente erano nella stessa situazione, con la conseguenza che, in base alla lettera dell'art. 5, n. 3 (come io ritengo), o per analogia, a lui e agli altri devono essere applicate le stesse condizioni d'impiego.
Tenuto conto di quanto precede, il sig. Esly non ha bisogno dell'art. 32, ma se fosse stato necessario far valere questa norma avrei ritenuto giustificata, in questo caso, l'applicazione per analogia, come per l'art. 70 del regolamento di procedura della Corte, che viene applicato non solo ai dipendenti che propongono un ricorso ai sensi dell'art. 95, § 3, ma anche ai partecipanti ad un concorso esterno, che agiscano dinanzi alla Corte.
Gli effetti della decisione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, nella nuova versione del 1983, hanno dato luogo ad un ampio dibattito. Nella nota di accompagnamento di tale decisione, sottoscritta dal direttore generale del personale dell'amministrazione, si legge quanto segue: «A titolo eccezionale, i funzionari che sono stati inquadrati in applicazione [della vecchia decisione] e che considerassero tale inquadramento non conforme ai criteri in essa previsti hanno facoltà di presentare, entro tre mesi a decorrere dalla data della presente pubblicazione della nuova decisione, una domanda di reinquadramento ».
La Commissione sostiene che anche questa decisione si applica solo alle assunzioni in senso stretto. La risposta è la stessa: l'equità richiede che tale decisione venga applicata direttamente o per analogia a chi si trovi, come il sig. Esly, nella stessa situazione di una persona assunta direttamente dalla Commissione.
È stato poi sostenuto che il suddetto documento non può far decorrere nuovi termini ai fini dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale. Anche se così fosse, ciò non priva il sig. Esly del diritto di essere trattato come altri che si trovino nella stessa situazione. È chiaro che questa nota è successiva al reclamo del sig. Esly e che questi non poteva, pertanto, basarsi su di essa nel suo reclamo; né d'altra parte essa avrebbe potuto sanare l'eventuale tardività del reclamo, benché debba ammettersi ch'egli avrebbe potuto presentare un successivo reclamo basato sulla nuova decisione. Mi sembra tuttavia che, se persone assunte direttamente o trovantisi in una situazione analoga avevano la facoltà o il diritto di richiamarsi a tale nota, ciò deve valere anche per il ricorrente.
In caso di annullamento della decisione impugnata, la Commissione dovrà esaminare la domanda di reinquadramento del ricorrente.
Se, come sembra probabile, si considera che il ricorrente si trova nella stessa situazione degli altri due dipendenti che hanno ottenuto il reinquadramento, egli sarà inquadrato al grado B4, 1o scatto. Qualsiasi reinquadramento dovrebbe a mio parere avere efficacia retroattiva al 1o maggio 1980, se gli altri sono stati reinquadrati con effetto retroattivo alla data della loro prima nomina. Al ricorrente dovrebbero essere pagati gli arretrati di retribuzione e gli interessi, se ciò è avvenuto, in via di principio, per gli altri dipendenti.
Di conseguenza, a mio parere, la decisione della Commissione in data 24 febbraio 1984, con cui viene respinto il reclamo del ricorrente contro il rigetto della sua domanda di essere reinquadrato, dev'essere annullata. Le spese dovrebbero essere poste a carico della Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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