CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 23 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 1970, L 94, pag. 13) dispone: a) all'art. 1, che la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (« FEAOG ») finanzi le restituzioni all'esportazione nei i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, e b) all'art. 3, che la sezione garanzia finanzi gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, « intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ». Ai sensi degli artt. 4 e 5, la Commissione deve mettere a disposizione dei servizi e degli organismi nazionali designati i fondi necessari e procedere alla liquidazione del conti presentati da questi servizi e organismi.
Norme particolareggiate per l'applicazione degli artt. 4 e 5 di quel regolamento venivano adottate nel regolamento della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il FEAOG, sezione garanzia (GU 1972, L 186, pag. 1). Ai sensi dell'art. 8 di quest'ultimo la decisione della Commissione relativa alla liquidazione dei conti comporta, inter alia, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'anno in questione, riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia.
La decisione 84/202/CEE della Commissione, dell'8 febbraio 1984, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Italia per le spese dell'esercizio 1978 finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (GU 1984, L 110, pag. 13) escludeva dal rimborso, fra l'altro, tre voci:
1)
l'importo di LIT 12374446850 concernenti i pagamenti a quattro organizzazioni italiane di produttori di ortofrutticoli;
2)
l'importo di LIT 305825498 per spese di finanziamento di vendite di burro d'intervento a prezzo ridotto in base ad un'errata conversione in moneta nazionale dei prezzi di vendita in ECU di tale burro;
3)
gli importi di LIT 227433782 relative all'esercizio 1976 e di LIT 570058890 relative all'esercizio 1977 per quel che riguarda pagamenti per latte perso o considerato perso nella trasformazione di latte scremato in polvere in mangimi.
Con la decisione 84/203/CEE della Commissione, dell'8 febbraio 1984, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Italia per le spese dell'esercizio 1979 finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (GU 1984, L 110, pag. 15) la Commissione escludeva, inter alia, la somma di LIT 1621239160 concernenti pagamenti a quattro organizzazioni italiane di produttori di ortofrutticoli.
In ambedue i casi l'esclusione veniva disposta dopo che all'Italia era stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni e per i motivi esposti nella relazione di sintesi 1978-1979 elaborata dalla Commissione.
Nelle cause 129/84 e 130/84 l'Italia chiede alla Corte di annullare rispettivamente le decisioni 84/202 e 84/203 in. quanto la Commissione ha rifiutato di porre queste voci particolari a carico del FEAOG, sezione garanzia, o, in subordine, di rifondere le spese escluse dal rimborso con le minori somme ritenute di giustizia, e di condannare la Commissione alle spese. Per quel che riguarda ognuna di queste questioni, la Repubblica italiana fa valere un preteso errore della Commissione. Essa fa valere altresì l'eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 1, 3 e 5 del regolamento n. 729/70 e dell'art. 8 del regolamento n. 1723/72. La Commissione sostiene che questi ultimi mezzi, non vertenti sulle questioni specifiche summenzionate, debbano considerarsi irricevibili in quanto consistono in una mera affermazione non suffragata da alcun argomento e pertanto non rispondono ai requisiti dell'istanza stabiliti dall'art. 38, § 1, del regolamento di procedura.
A mio parere il governo italiano ha senz'altro diritto di corroborare le sue argomentazioni relative alle voci specificate sostenendo che anche gli articoli dei due regolamenti sono stati trasgrediti. Tali norme stabiliscono la procedura che dev'essere seguita dalla sezione garanzia e dalla Commissione. Inoltre, i mezzi relativi all'eccesso di potere ed al difetto di motivazione sono così strettamente connessi a quelli relativi ad un presunto errore della Commissione da dover essere anch'essi considerati ricevibili.
Non mi pare che siano stati avanzati validi argomenti a sostegno dell'irricevibilità dei mezzi dedotti dalla Repubblica italiana.
Passo quindi alle questioni di merito sollevate.
1. Sui pagamenti ad associazioni di produttori di ortofrutticoli
Il regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), dispone, inter alia, che:
«Articolo 13
Ai sensi del presente regolamento si intende per “ organizzazione di produttori ” ogni organizzazione di produttori di ortofrutticoli costituita per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scopo:
—
di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase dalla produzione per uno o più prodotti di cui all'art. 1,
—
di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in causa,
e che implica per i produttori associati l'obbligo:
—
di vendere, per il tramite dell'organizzazione dei produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito, tenendo presente che l'organizzazione può tuttavia esentare i produttori da tale obbligo per determinate quantità,
—
di applicare, in materia di produzione e commercializzazione, le norme adottate dall'organizzazione di produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato. »
Ai sensi dell'art. 14, n. 1, gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, sino ad un determinato importo e nei tre anni successivi alla data della loro costituzione, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento, purché tali organizzazioni offrano una garanzia sufficiente quanto alla durata e all'efficacia della loro azione.
L'art. 15 dispone che le organizzazioni di produttori adottino provvedimenti per il ritiro dal mercato dei prodotti dei loro aderenti, ed impone loro di costituire un fondo di intervento destinato al finanziamento di tali provvedimenti. Ai sensi dell'art. 18, n. 1, gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che procedono ad interventi nel quadro delle disposizioni dell'art. 15, entro i limiti imposti. L'art. 18, n. 2, dispone che il valore della compensazione finanziaria pagata dagli Stati membri è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori, diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dal mercato.
Pertanto gli artt. 15 e 18 provvedono all'intervento sul mercato delle organizzazioni di produttori, mentre l'art. 14 contempla gli aiuti all'avviamento di tali organizzazioni.
La legge italiana 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche e il relativo regolamento di esecuzione del 1968 e successive modifiche contengono disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori da parte dal ministro italiano dell'agricoltura e delle foreste e per la loro iscrizione su di un elenco nazionale.
Conformemente a queste disposizioni, l'Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli delle province di Matera e Potenza (« Assozona-Matera »), l'Associazione di zona fra produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (« Assozona-Cosenza »), l'Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli « AIPAO » con sede in Catania (« AIPAO-Catania ») e l'Associazione consorzio provinciale cooperative agricole « ETNA » con sede in Catania (« ETNA-Catania ») venivano rispettivamente iscritte sull'elenco nazionale con i decreti ministeriali 21 luglio 1970, 18 marzo 1972, 2 dicembre 1974 e 12 gennaio 1977.
Dal 30 gennaio al 6 febbraio 1978 alcuni funzionari della Commissione si recavano in Italia per una missione d'informazione allo scopo di studiare il funzionamento di alcune organizzazioni italiane di produttori di ortofrutticoli. Da tale visita la Commissione ricavava l'impressione che le norme comunitarie relative a quelle organizzazioni non fossero sempre correttamente applicate in Italia e, con lettera 3 luglio 1978, essa chiedeva al governo italiano, ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 729/70, di procedere ad una indagine sul funzionamento di tutte le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute a norma della legge n. 622 e di trasmetterle una relazione sugli accertamenti effettuati presso ciascuna delle organizzazioni figuranti nell'elenco nazionale. La Commissione elencava i punti specifici su cui avrebbe dovuto concentrarsi la verifica e invitava le autorità italiane a compilare, a seguito delle verifiche richieste, un elenco delle organizzazioni di produttori che non risultavano conformi alla normativa comunitaria ed alle quali si dovesse ritirare il riconoscimento. La Commissione concludeva tale lettera come segue: « La Commissione desidera inoltre ricordare che qualsiasi aiuto all'avviamento o compensazione finanziaria per i ritiri, concessa ad un'organizzazione di produttori non conforme alle condizioni sopra menzionate, è contraria alla legislazione comunitaria ».
Sembra che nel 1979 funzionari della Commissione, accompagnati da funzionari italiani, abbiano ispezionato, fra le altre, due delle quattro organizzazioni di cui è causa. Da tali verifiche risultava, per l'Assozona-Matera, che il funzionamento e l'organizzazione amministrativa erano quasi nulli, che non vi era alcuna concentrazione dell'offerta e che solo una piccola parte dei prodotti veniva venduta tramite l'organizzazione. Per quel che riguarda l'AIPAO-Catania, risultava che la concentrazione dell'offerta era appena iniziata e che la maggior parte degli aderenti commercializzavano per conto proprio i loro prodotti.
Con lettera 27 maggio 1980, il ministro italiano dell'agricoltura e delle foreste trasmetteva alla Commissione i risultati dell'indagine. Esso aveva riscontrato che la maggior parte delle organizzazioni presentava difetti di impostazione attinenti alla razionalizzazione delle attività di commercializzazione, ma riteneva che la maggior parte delle associazioni avesse iniziato a conformarsi alle finalità della regolamentazione comunitaria e che ci si potesse attendere che in tempi brevi si sarebbero pienamente conformate a detta regolamentazione. Tuttavia, esso avanzava dubbi in ordine alla possibilità di adattamento alla regolamentazione comunitaria da parte di cinque associazioni. Tali cinque associazioni erano le quattro testé menzionate e l'Associazione di produttori ortofrutticoli, Brindisi. « Per dette associazioni », continuava la lettera, « sono state, infatti, riscontrate disfunzioni che attengono a carenze funzionali relative alla razionalizzazione della commercializzazione; in particolare, è da osservare che le organizzazioni medesime non sono in grado di dimostrare il controllo di tutta la produzione commercializzata dai soci aderenti ». Il governo italiano proponeva di non revocare immediatamente il riconoscimento a queste associazioni ma di tenerle sotto controllo sino all'adozione di una decisione definitiva. Il 29 maggio 1980 il ministro scriveva ad ognuna delle quattro associazioni di cui è causa invitandole a regolarizzare le loro attività in conformità alla normativa in vigore. A quanto sembra, tali lettere sono rimaste inevase.
Con lettera 15 settembre 1980 il ministro italiano dell'agricoltura trasmetteva alla Commissione la sua relazione finale sull'indagine circa il funzionamento delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli in Italia. In base a quella lettera e a quella relazione nonché alle informazioni raccolte dai propri funzionari in occasione della loro visita in Italia, con lettera 11 novembre 1980, la Commissione suddivideva le 82 organizzazioni di produttori dell'elenco nazionale in tre categorie e definiva i provvedimenti da adottare per ciascuna di esse. Cinquantanove venivano ritenute conformi alla normativa comunitaria. Sedici presentavano carenze strutturali e di funzionamento che potevano essere eliminate in breve tempo; questa categoria avrebbe dovuto essere sottoposta ad un periodo di osservazione che avrebbe dovuto terminare entro il 31 dicembre 1981.
Infine, sette organizzazioni venivano ritenute non conformi alla normativa comunitaria. Fra di esse vi erano le quattro organizzazioni di cui è causa. Per quel che riguarda questa categoria, la Commissione riteneva che « le autorità responsabili debbano prendere tutti i provvedimenti che derivano dal mancato rispetto da parte di queste organizzazioni degli obblighi statuiti dal regolamento (CEE) n. 1035/72. In particolare non possono essere versati gli aiuti all'avviamento o le compensazioni finanziarie previsti dal regolamento di cui sopra. Le compensazioni finanziarie corrisposte dal 1973 e gli aiuti di avviamento versati a decorrere dal 1976 non potranno essere posti a carico del FEAOG. » Tuttavia nell'ultimo paragrafo della lettera si dichiarava che queste misure avrebbero potuto essere riesaminate dalla Commissione alla luce di ulteriori elementi di giudizio che le autorità italiane ritenessero opportuno trasmettere alla Commissione.
Il 16 giugno 1981 il ministro italiano dell'agricoltura inviava alla Commissione un telex informandola della decisione del governo italiano di ritirare il riconoscimento alle associazioni ETNA-Catania, Assozona-Matera e Assozona-Cosenza. « In conseguenza », continuava il telex, « sono state iniziate le relative procedure ». Il telex proseguiva come segue: « Quanto at AIPAO-Catania, accertamenti effettuati habent evidenziato funzionamento conforme at regolamentazione comunitaria suddetta associazione. Ritienesi pertanto opportuno ulteriore sopralluogo congiunto ». Va notato che con questo telex l'Italia informava semplicemente la Commissione che il riconoscimento andava ritirato alle prime tre organizzazioni: essa non chiedeva alcuna ulteriore verifica della loro situazione. L'Italia richiedeva un'ulteriore verifica solamente per quel che riguarda l'AIPAO-Catania. All'udienza, l'agente della Commissione ha reso noto che la Commissione aveva risposto con telex 29 giugno 1981 replicando che, poiché la posizione dell'AIPAO era ben conosciuta, non vi era alcuna necessità di un nuovo sopralluogo. In altre parole i servizi della Commissione riaffermavano il loro giudizio negativo sull'AIPAO.
Con lettera 22 luglio 1981 (che non faceva nessun riferimento a questo scambio di telex) la Commissione informava le autorità italiane di essere pervenuta alle seguenti conclusioni: sull'insieme delle 82 organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, 61 risultavano conformi alle disposizioni comunitarie e pertanto le loro spese erano eligibili al finanziamento comunitario disposto dalla normativa comunitaria; 17 organizzazioni sarebbero state sottoposte ad un controllo particolare da parte delle autorità italiane sino al 31 dicembre 1981, quando una decisione definitiva sarebbe stata adottata in merito alla loro conformità o meno con il diritto comunitario; e le attività di quattro organizzazioni di produttori non erano conformi alle disposizioni comunitarie e pertanto le somme pagate a loro favore non potevano essere prese in considerazione per un finanziamento comunitario.
Con decreto ministeriale 25 luglio 1981 il ministro italiano dell'agricoltura e delle foreste radiava l'ETNA-Catania dall'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute. Con decreti ministeriali 10 settembre 1982 il ministro radiava dall'elenco le altre tre organizzazioni di produttori di cui è causa.
La situazione finale è riassunta nella relazione di sintesi della Commissione 1978-1979 nel modo seguente:
« Nella liquidazione dei conti degli esercizi dal 1973 al 1977, la Commissione ha formulato delle riserve sull'imputabilità di determinate spese effettuate in occasione del ritiro di ortofrutticoli in Francia ed in Italia, e ciò in attesa del risultato dell'indagine in corso sul funzionamento delle organizzazioni di produttori in questi due Stati membri e sulla loro conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72. Attualmente l'esame dei risultati dell'indagine effettuata in Italia è concluso (...).
Si ricordi che le compensazioni finanziarie per i ritiri dal mercato, finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, possono essere concesse, a norma dell'articolo 18, soltanto alle organizzazioni operanti nel quadro degli articoli 13 e seguenti e a condizione che i ritiri siano stati effettuati conformemente al regime stabilito dal regolamento.
(...)
Sulla base di quanto precede è stato concluso che in Italia, sulle 82 organizzazioni di produttori oggetto dell'indagine, il funzionamento di quattro delle medesime non è stato conforme alla regolamentazione comunitaria e l'amministrazione italiana ha deciso il ritiro del loro riconoscimento. Le compensazioni finanziarie concesse a queste quattro organizzazioni non possono quindi essere assunte in carico dal FEAOG.
Per le spese effettuate nel periodo dal 1973 al 1978, trattasi di un importo di LIT 12374446850 che deve essere escluso dal finanziamento comunitario nel quadro della liquidazione dei conti del 1978 (in esame nella causa 129/84).
Per le spese effettuate nel corso del 1979 trattasi di un importo di LIT 1621239160 che deve essere escluso dal finanziamento comunitario nel quadro della liquidazione dei conti del 1979 (in esame nella causa 130/84).
Gli importi versati dopo il 1979 a queste quattro organizzazioni saranno esclusi dal finanziamento comunitario al momento della liquidazione dei conti degli esercizi durante i quali sono state versate le compensazioni finanziarie.
Le autorità italiane ritengono che, fino al momento in cui non è stata definitivamente stabilita la non conformità del funzionamento delle quattro organizzazioni (luglio 1981), esse possono essere considerate autorizzate a svolgere i loro compiti statutari nell'attesa della decisione definitiva di revoca del riconoscimento.
Secondo le autorità italiane, non si può negare a posteriori la legittimità delle operazioni effettuate né l'imputazione al FEAOG delle spese relative alle compensazioni finanziarie previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
I servizi della Commissione non condividono questo punto di vista. Infatti, gli Stati membri hanno l'obbligo, ogniqualvolta è versato un aiuto comunitario, di verificare anzitutto se il beneficiario soddisfa alle condizioni di pagamento. L'indagine ha stabilito che le quattro organizzazioni in causa non hanno mai avuto diritto all'aiuto. »
Nel caso di specie la controversia non verte sugli aiuti all'avviamento bensì sul problema di stabilire se le quattro associazioni di cui è causa abbiano osservato l'art. 13 del regolamento n. 1035/72 in modo da aver diritto a ricevere i versamenti di cui all'art. 18 per i ritiri effettuati.
L'Italia sostiene che queste spese sostenute dalle quattro associazioni dovrebbero essere poste a carico del FEAOG per il periodo dal 1973 sino all'epoca della revoca del riconoscimento o perlomeno sino alla decisione finale della Commissione del 22 luglio 1981. A questo proposito l'Italia deduce tre mezzi principali.
Innanzitutto la Repubblica italiana sostiene che per le quattro associazioni di cui trattasi ricorrevano le condizioni di cui all'art. 13 del regolamento n. 1035/72.
Questa va considerata senz'altro una questione di fatto per la Commissione a meno che sia provato che si configuri uno dei motivi di cui all'art. 173 del trattato CEE.
Il governo italiano sostiene che i primi accertamenti della Commissione si basavano sulla presunzione, in seguito abbandonata, che le associazioni avrebbero dovuto concentrare l'offerta dei prodotti dei loro aderenti e commercializzare tali prodotti a nome e per conto proprio. Una volta accolta la tesi italiana secondo cui le vendite potevano essere effettuate dai produttori attenendosi alle condizioni stabilite dall'associazione, anche le quattro associazioni di cui trattasi avrebbero dovuto essere considerate, come tutte le altre, conformi alle disposizioni dell'art. 13. La Commissione sostiene invece che ciò significa travisare la sua posizione: essa ha sempre ritenuto che la concentrazione dell'offerta da parte delle associazioni fosse solo uno degli elementi che permettono di constatare se le associazioni controllano la produzione dei loro aderenti; la sua affermazione secondo cui l'attività delle quattro associazioni di cui è causa non era conforme al regime comunitario si basa su motivi più globali.
Io ritengo accettabile la descrizione che fa la Commissione del suo punto di vista e non penso che vi sia stato alcun indirizzo errato in proposito.
La Repubblica italiana fa riferimento ad una relazione in data 16 dicembre 1980 del ministero italiano dell'agricoltura e foreste. È importante tener presente che quest'ultima non è stata presentata all'epoca alla Commissione, né vi si è fatto cenno nella lettera del ministro alla Commissione in data 27 dicembre 1980, né è stata in effetti prodotta sino al momento in cui è stata allegata alla replica nel presente procedimento. Non la si può pertanto considerare parte della documentazione che la Commissione avrebbe dovuto tener presente per l'adozione della sua decisione e da essa a torto trascurata.
Ad ogni modo mi sembra che la conclusione della relazione (« si ritiene che le associazioni in questione operino tutte e quattro nel rispetto della regolamentazione comunitaria e quindi la visita CEE potrà sciogliere le riserve fino ad oggi formulate ») appare difficilmente sostenibile in base al contenuto.
Vi si affermava che sia l'ETNA-Catania sia l'AIPAO-Catania avevano un gran numero di aderenti (incluse, per l'ATNA, 376 e, per l'AIPAO, 4200 persone fisiche). La lettera della Commissione del 3 luglio 1978 aveva già sottolineato che il gran numero di aderenti singoli sparsi su vaste regioni, rendeva probabile che le organizzazioni cui essi aderivano non sarebbero state in grado di osservare l'art. 13 del regolamento n. 1035/72. Persino alla data della relazione del dicembre 1980, l'ETNA-Catania stava solamente progettando di ridurre radicalmente il numero dei propri aderenti e l'AIPAO progettava soltanto di dimezzarlo. Cosa che a tut-t'oggi non è ancora avvenuta.
In base alla relazione, l'ETNA-Catania ammetteva le proprie carenze amministrative e organizzative affermando tuttavia che il suo consiglio d'amministrazione aveva discusso una ristrutturazione dell'organizzazione onde renderla conforme alla normativa nazionale e comunitaria. Come primo passo in questo senso si era proceduto all'elezione di un nuovo presidente, ma non era stato preso nessun altro provvedimento.
Nella relazione si osserva che l'AIPAO-Catania era stata estremamente attiva nella fase della produzione tramite consulenze tecniche ed aiuti all'acquisto di concimi e di prodotti fitosanitari a prezzo agevolato, nonché l'organizzazione e la partecipazione a mostre allo scopo di valorizzare i prodotti degli aderenti. L'organizzazione vendeva i prodotti sia direttamente sia tramite gli aderenti, benché la relazione non dica in quali proporzioni. Per quel che riguarda le vendite tramite gli aderenti dell'AIPAO, pur continuando a dare le disposizioni di vendita in prima istanza in via orale e successivamente per iscritto, l'organizzazione acquisiva e registrava le fatture delle vendite dei soci controllandone la rispondenza alle disposizioni impartite. La relazione così continua: « Soltanto a fine campagna di commercializzazione potrà essere verificato se tutta la produzione è stata o meno trattata; tuttavia, avendo osservato l'attività dell'Associazione in fase operativa si può ritenere che eventuali carenze potranno riguardare soltanto la parte documentale ma non certamente l'attività che si presenta conforme alla normativa. » La relazione non spiega se, con un numero di oltre 4000 soci, le istruzioni, impartite oralmente agli aderenti su come disporre dei loro prodotti, fossero in grado di garantire un idoneo controllo.
L'Assozona-Matera e l'Assozona-Cosenza venivano trattate congiuntamente nella relazione. Esse continuavano ancora ad utilizzare prevalentemente il sistema di vendita « per il tramite », cioè vendite effettuate dagli aderenti stessi. Per il controllo di quelle vendite venivano impartite istruzioni orali e non veniva conservata alcuna documentazione scritta relativa a tali istruzioni. I funzionari dell'associazione controllavano se le istruzioni erano state seguite verificando presso le sedi dei soci le fatture di vendita. La relazione continua precisando che era in corso l'approntamento di un sistema che potesse documentare cartaceamente la data d'emissione delle disposizioni di vendita, nonché l'acquisizione delle copie delle fatture di vendita e la loro registrazione.
Tutto ciò cui fa riferimento la relazione è provvisorio ancora a questo momento e va tenuto presente che le due serie di conti riguardavano gli esercizi 1978 e 1979.
Non mi sembra che alla Commissione siano state contemporaneamente presentate altre prove che potessero ragionevolmente far ritenere che le quattro associazioni fossero conformi all'art. 13 per gli anni di cui trattasi. Al contrario, vi erano molte prove da cui la Commissione poteva desumere che così non fosse. Infatti la verifica del 1979 aveva dimostrato che la concentrazione dell'offerta era inesistente o appena all'inizio. La relazione del governo italiano in data 27 maggio 1980 esaminava separatamente queste quattro associazioni e concludeva che era dubbio che esse potessero adattarsi onde conformarsi alla normativa comunitaria. Esse funzionavano male a causa di carenze funzionali e le organizzazioni apparivano incapaci di controllare la produzione commercializzata dagli aderenti. La lettera che le associazioni avevano ricevuto dalle autorità italiane il 29 maggio 1980 era rimasta inevasa, il che sarebbe sorprendente se fossero stati adottati provvedimenti. Nel telex del governo italiano del 16 giugno 1981 non si sostiene che le tre associazioni diverse dall'AIPAO-Catania soddisfacessero alle condizioni poste dal diritto comunitario. Vi si afferma semplicemente che il loro riconoscimento andava revocato. D'altro canto nel telex viene sottolineato che l'AIPAO-Catania funzionava in conformità alla normativa comunitaria anche se non vengono fornite prove di cambiamenti, neppure di quelli di cui fa menzione la relazione del 16 dicembre 1980, la quale non era stata ovviamente inviata alla Commissione.
Non mi convince la tesi secondo cui vi sarebbero fondati motivi perché la Commissione esaminasse di nuovo le tre associazioni diverse dall'AIPAO-Catania alla luce delle risultanze iniziali. Il fatto che sia stato dato tempo ad altre associazioni ritenute in grado di porre rimedio alla loro situazione non implica la medesima concessione ad organizzazioni che si dimostravano completamente incapaci di farlo.
Quanto all'AIPAO-Catania, vi è in più il fatto che l'Italia ha manifestato, nel telex, l'opinione secondo cui questa associazione, nel 1981, si era conformata. Se questa associazione fosse stata sin dall'inizio un caso limite, avrei ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminarla nuovamente. Questo tuttavia non era il caso, dato che tutte le risultanze iniziali facevano pensare che essa non fosse conforme, né sarebbe stata in grado di conformarsi all'art. 13 del regolamento e la Commissione aveva sempre messo in chiaro che non vi sarebbero stati versamenti per un'associazione che non ne avesse titolo. A mio parere, anche se sarebbe stato meglio che la Commissione avesse chiesto all'Italia precisazioni circa le mere asserzioni contenute nel telex del 16 giugno 1981, la vera e propria iniziativa di fornire la prova della conformità con l'art. 13 rimaneva a carico dell'associazione e delle autorità italiane. Se fossero state inviate prove ulteriori non ho dubbi che la Commissione le avrebbe prese in considerazione. Tuttavia, alla luce di tutte le circostanze, e in particolare della cronologia degli eventi che si sono succeduti, non ritengo che la Commissione abbia agito in modo irragionevole o illegittimo basandosi sul fatto che né l'AIPAO né la Repubblica italiana avevano dimostrato che l'AIPAO-Catania fosse conforme all'art. 13, e non richiedendo a sua volta ulteriori prove. Era ben noto il rischio che esisteva se non fosse stato dimostrato che l'AIPAO-Catania era conforme all'art. 13 e a mio parere se fossero state disponibili ulteriori prove sarebbe spettato all'Italia raccoglierle e presentarle.
Respingo pertanto l'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe commesso errori di diritto o di procedura escludendo dai pagamenti per gli anni di cui trattasi le quattro associazioni di produttori.
Il secondo mezzo principale del governo italiano consiste nel sostenere che la revoca del riconoscimento ad un'associazione di produttori ha efficacia solo nel futuro e non retroattivamente. Esso afferma che finché permane il riconoscimento di un'associazione e questa svolge operazioni conformi alle finalità comunitarie, all'associazione non possono essere rifiutati i pagamenti delle somme corrispondenti a dette operazioni. La Commissione replica che la Comunità non può essere vincolata dalla decisione di uno Stato membro di riconoscere un'associazione che non ne ha titolo; essa deve solo pagare ciò che è legittimamente dovuto, a meno che l'inesatta applicazione del diritto comunitario possa essere imputata alle istituzioni comunitarie stesse (causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Race. 1979, pag. 245).
Ai sensi degli artt. 15 e 18 del regolamento n. 1035/72, le compensazioni finanziarie per le operazioni di ritiro vanno pagate solamente alle organizzazioni di produttori definite dall'art. 13 del medesimo regolamento. Se la Commissione poteva concludere giustamente, come ritengo, che le quattro associazioni in questione non avevano mai soddisfatto i requisiti dell'art. 13, il loro riconoscimento era nullo sin dall'inizio. Esso dipendeva da un errore dello Stato membro interessato, che deve pertanto sopportarne le conseguenze finaziarie (art. 3 del regolamento n. 729/70 e punto 8, 3a frase, della motivazione della sentenza della Corte in causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Race. pag. 279).
In terzo luogo, il governo italiano sostiene che, comunque, l'esclusione dal finanziamento non può essere fatta decorrere dal 1973, come propone la Commissione, ma solo: 1) dal momento in cui è stata constatata la mancata osservanza delle condizioni da parte delle quattro associazioni in via definitiva (con la lettera della Commissione 22 luglio 1981), ovvero 2) in via provvisoria (con la lettera della Commissione in data 11 novembre 1980), o 3), in via ulteriormente subordinata, dal periodo precedente l'inizio delle indagini (iniziate con la lettera della Commissione 3 luglio 1978).
Ancora, se la Commissione poteva giustamente concludere che le quattro organizzazioni di cui trattasi non hanno mai soddisfatto i requisiti posti dall'art. 13 del regolamento n. 1035/72 per le organizzazioni di produttori, le loro spese non avrebbero potuto legittimamente essere poste a carico del FEAOG in base ad alcun fondamento giuridico (art. 3 del regolamento n. 729/70 e punto 8, 3a frase, della motivazione della precitata sentenza in causa 11/76). Questa posizione non è inficiata dal verificarsi dei tre eventi citati dal governo italiano. Respingo pertanto il terzo mezzo.
Ne consegue, a mio parere, che il ricorso nella causa 130/84 va respinto nella sua globalità, e che il ricorso nella causa 129/84 va respinto nella misura in cui riguarda i versamenti alle quattro organizzatori di produttori di ortofrutticoli interessate.
2. Sulla data per la conversione in moneta nazionale del prezzo del burro d'intervento
Il regolamento della Commissione, 21 giugno 1972, n. 1282, relativo alla vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto (GU L 142, del 22.6.1972, pag. 14), dispone che il burro entrato in ammasso d'intervento venga venduto a prezzo ridotto all'esercito ed ai corpi assimilati degli Stati membri. Il regolamento non pone il requisito del deposito di una cauzione, ma esige che il burro venga preso in consegna entro sei mesi dalla conclusione del contratto.
Il regolamento della Commissione, 8 agosto 1972, n. 1717, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro (GU L 181, del 9.8.1972, pag. 11) dispone che il burro all'ammasso venga venduto a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro per il consumo nella Comunità. L'art. 6 del regolamento dispone la costituzione di un deposito cauzionale qualora il burro venga acquistato da un intermediario, il quantitativo acquistato superi le 5 tonnellate ovvero l'istituzione o la collettività in questione sia situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore. Non vi è alcuna disposizione riguardo al momento in cui il burro debba essere preso in consegna dopo la data del contratto.
Il regolamento della Commissione, 24 settembre 1976, n. 2315, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico (GU 1976, L 261, pag. 12) dispone che il burro detenuto all'ammasso d'intervento per sei mesi o più venga venduto a prezzo ridotto a chiunque desideri acquistarlo. A norma dell'art. 2, il burro è venduto per quantitativi uguali o superiori a cinque tonnellate e deve comunque essere costituita una cauzione al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita; ai sensi dell'art. 3, l'acquirente prende in consegna il burro entro il termine di un mese dal giorno della conclusione del contratto di vendita, in caso contrario il contratto è risolto e la cauzione incamerata. L'art. 3 stabilisce altresì che prima di ogni presa in consegna di una quantità di burro l'acquirente paga all'organismo d'intervento il quantitativo corrispondente.
In tutti e tre i regolamenti il prezzo del burro viene epresso in unità di conto. In nessuno di essi è contenuta una disposizione esplicita in ordine alla data che viene in rilievo per determinare il tasso di cambio da applicare per la conversione del prezzo del burro da unità di conto in moneta nazionale.
La Repubblica italiana operava la conversione in moneta nazionale del prezzo in unità di conto del burro venduto a norma dei regolamenti per l'esercizio 1978 applicando il tasso in vigore alla data in cui il contratto di vendita veniva concluso. La Commissione riteneva invece che il tasso di cambio applicato avrebbe dovuto essere quello in vigore il giorno in cui l'acquirente avrebbe preso in consegna il burro. A causa di variazioni del tasso di cambio durante il 1978, la scelta della data operata dalle autorità italiane provocava spese maggiori di quelle che sarebbero risultate scegliendo la data preferita dalla Commissione. La Commissione rifiutava pertanto di porre a carico del FEAOG il maggior importo risultante dall'applicazione del sistema scelto dalle autorità italiane, e cioè LIT 305825498.
Gli artt. 4, n. 2, e 6 del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, fissano norme di applicazione del regolamento n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU 1968, L 188, pag. 1).
« Articolo 4
2. Per le operazioni realizzate nel quadro delle disposizioni concernenti la politica agraria comune o i regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, le somme dovute a o da uno Stato membro o un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondano ad importi fissati in dette disposizioni in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionaie che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o parte di operazione.
(...)
Articolo 6
Per l'applicazione del presente regolamento è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello stato interessato. »
Pertanto la « data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa » è determinata dalla normativa dello Stato membro interessato qualora e fintanto che non siano state adottate norme comunitarie in proposito. Sorge quindi il problema di stabilire se tali norme comunitarie esistano. La Commissione sembra sostenere che esistono. Essa afferma che i regolamenti nn. 1282/72, 1717/72 e 2315/76 costituiscono un sistema autonomo per i contratti di vendita del burro a prezzo ridotto; in base a tale sistema l'acquirente può risolvere il contratto in qualunque momento fino al pagamento del prezzo, senza perdita della cauzione ai sensi dei regolamenti nn. 1282/72 e 1717/72, o con perdita della cauzione ai sensi del regolamento n. 2315/76. La Commissione sostiene che, poiché il contratto può essere risolto in questo modo, non è possibile che la semplice conclusione del contratto di vendita venga considerata il « fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa » ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1134/68. Secondo la Commissione tale fatto coincide con la presa in consegna del burro da parte dell'acquirente, la quale a sua volta presuppone il pagamento del prezzo, in quanto la vendita diventa definitiva solo a quel momento.
L'adozione della data di presa in consegna del burro fornisce un elemento di certezza. Il primo problema, tuttavia, è quello di stabilire se i regolamenti nn. 1282/72, 1717/72 e 2315/76 contengano disposizioni in merito alla data da prendere in considerazione ai fini della conversione del prezzo del burro dalle ECU nella moneta nazionale. Non trovo che essi contengano una siffatta disposizione, né esplicita, né implicita.
La Commissione osserva anche che nel marzo del 1977, nel comitato di gestione dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione aveva esposto il suo punto di vista secondo cui la data di riferimento nel caso di operazioni d'intervento era la data in cui l'operazione raggiungeva la sua finalità economica, cioè la data in cui il prodotto veniva preso in consegna. Questa dichiarazione della Commissione veniva in seguito confermata con lettere o telex a tutti gli Stati membri. La Commissione sostiene che dal marzo 1977 in poi non rimanevano incertezze su questo punto. Può anche essere che gli Stati membri non avessero dubbi quanto al punto di vista della Commissione, ma resta il fatto che questo è solo un punto di vista. A mio parere, l'esposizione di un punto di vista da parte della Commissione in un comitato di gestione non costituisce una « regolamentazione comunitaria » ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1134/68.
Allo stato attuale della normativa comunitaria mi sembra che non esistano « regolamentazioni comunitarie » che stabiliscano la data rilevante ai fini dell'art. 6. Ne consegue che va fatto rinvio alle « regolamentazioni dello Stato membro interessato » allo scopo di definire la data rilevante ai fini di detto articolo.
Il governo italiano ha sostenuto, nelle sue difese, che l'applicazione del tasso di cambio in vigore alla data della conclusione del contratto è una prassi conforme al diritto italiano. La Commissione non ha negato quest'affermazione. Sembra pertanto che l'Italia abbia applicato la data definita dalla sua normativa nazionale, come è necessario fare allo stato attuale del diritto comunitario ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1134/68. Ne consegue che le sue spese per burro a prezzo ridotto nell'esercizio 1978 sono state effettuate correttamente e che la decisione della Commissione va pertanto annullata nella misura in cui vi si rifiuta di porre tali spese a carico del FEAOG.
Il governo italiano sostiene poi che l'applicazione del tasso di cambio in vigore alla data della conclusione del contratto risponde ad un principio generale espresso in modo specifico nell'art. 8 del regolamento della Commissione 30 settembre 1977, n. 2182, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (GU 1977, L 251, pag. 60), che così recita: «A norma dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore (...) del pagamento del prezzo di vendita si considera verificato alla data di conclusione del contratto di vendita ». La Commissione replica che non vi è alcun motivo per considerare l'art. 8 del regolamento n. 2182/77 come l'espressione di un principio generale e sottolinea una serie di aspetti per i quali le norme relative alla vendita di carne bovina congelata proveniente dalle scorte d'intervento sono diverse dalle norme relative allo smercio di burro proveniente da scorte d'intervento. Una delle differenze sarebbe che, ai sensi del regolamento n. 2182/77, l'operatore deve costituire una cauzione considerevole; ma è possibile osservare che anche ai sensi dei regolamenti nn. 1717/72 e 2315/76, relativi al burro, dev'essere costituita una cauzione.
Per quanto grandi o piccole siano le differenze fra i settori delle carni bovine e del burro, resta il fatto che si tratta di settori differenti. Non è necessario stabilire se l'art. 8 del regolamento n. 2182/77 per il settore della carne bovina vada applicato al settore del burro. Il fatto saliente è che non è stata ancora adottata nessuna disposizione comunitaria nel settore del burro, dal che consegue, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1134/68, che va fatto rinvio alla normativa nazionale dello Stato membro interessato, con il risultato sopra delineato, e cioè che va accolta questa parte della domanda della Repubblica italiana.
3. Sulle perdite intervenute nella trasformazione in mangimi di latte scremato in polvere
L'art. 1 del regolamento della Commissione 15 maggio 1972, n. 990, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (GU 1972, L 115, pag. 1) così recita: « Il latte scremato in polvere può beneficiare di aiuti soltanto dopo essere stato (...) utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali » così come definiti dall'art. 4 del regolamento.
Il terzo considerando del regolamento n. 990/72 dispone che, « è necessario assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali ». L'art. 2, n. 5, del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU 1968, L 169, pag. 4), modificato dal regolamento del Consiglio n. 1038/72 (GU 1972, L 118, pag. 21) dispone: « Ogni prodotto di cui al § 1 che beneficia di un aiuto può essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali ». Inter alia, alla luce di queste disposizioni, l'art. 1 del regolamento n. 990/72 va interpretato nel senso che solamente il latte scremato in polvere effettivamente trasformato in mangimi può fruire dell'aiuto comunitario; il quantitativo ulteriore, che, benché destinato a questa produzione e « utilizzato » nel processo di lavorazione, è andato perso, non può essere considerato come trasformato (conclusioni dell'avvocato generale Rozès nelle cause 61/82 e 62/82, Italia/Commissione, Racc. 1983, pagg. 679 e 680; sentenze nelle cause 61/82 (Racc. 1983, pag. 655), punti 11 e 12 della motivazione (cfr. in particolare pag. 671) e 62/82 (Racc. 1983, pag. 687), punti 4 e 5 della motivazione (cfr. in particolare pag. 703).
Pertanto i cali di lavorazione di latte scremato in polvere nella fabbricazione di mangimi non danno titolo all'aiuto comunitario. Se uno Stato membro versa aiuti per queste perdite deve sostenere esso stesso tali spese e non può porle a carico del FEAOG. Quando la Commissione verifica i conti di uno Stato membro deve dedurre gli aiuti concessi per queste perdite dagli importi imputabili al FEAOG.
Per gli esercizi 1974 e 1975 l'ente d'intervento italiano versava aiuti non solo per il latte scremato in polvere effettivamente utilizzato, ma anche per latte scremato in polvere perso nella lavorazione fino ad una percentuale massima del 2% di tali perdite, in quanto tale aumento era stato sempre concesso in Italia. In occasione della liquidazione dei conti, la Commissione riduceva le spese dichiarate dall'Italia a norma del regolamento n. 990/72 di un importo corrispondente al 2%.
Nella causa 61/82, relativa all'esercizio 1974, e nella causa 62/82, relativa all'esercizio 1975, l'Italia contestava quella detrazione, ma la Corte respingeva le sue domande. I cali di lavorazione non sono imputabile al FEAOG. In via subordinata, il governo italiano sosteneva che la Commissione non poteva ridurre le spese in questione dell'aliquota massima del 2% concessa dalle norme italiane, ma solamente dell'importo corrispondente all'aliquota media delle perdite reali per cui erano stati versati gli aiuti, che essa calcolava all'1%. La Corte dichiarava (punti 14 e 15 della motivazione nella sentenza in causa 61/82 e punti 7 e 8 della motivazione nella sentenza in causa 62/82):
« Il governo italiano ha prodotto alla Corte come prova una tabella che riguarda tuttavia solo il 25% del quantitativo totale di polvere di latte trasformato in mangimi in Italia durante gli anni 1974 e 1975. Relativamente a tale quantitativo, il calo medio ammontava alľ1,745% per l'anno 1974 e all'1,464% per l'anno 1975.
Alla luce di quanto sopra, non è provato che, sul totale del quantitativo trasformato, la percentuale delle perdite effettive si scosti sensibilmente dalla misura massima del 2% contemplata dalla legge italiana e sulla quale si è basata la Commissione all'atto della liquidazione ».
A mio modo di vedere questo brano significa che quando la Commissione deduce aiuti nazionali concessi a fronte di perdite, la detrazione dovrebbe, prima facie, corrispondere all'importo effettivo di aiuti concessi dalle autorità nazionali per le perdite stesse, ma se tale importo effettivo non può essere provato la Commissione può allora applicare un'aliquota forfettaria per la detrazione corrispondente alla percentuale forfettaria massima determinata dalla legge nazionale per la concessione dell'aiuto. Per quel che riguarda gli anni 1974 e 1975, la Corte ha ritenuto che non vi fossero differenze sostanziali fra le cifre effettive e provate e l'aliquota forfettaria, e di conseguenza approvava la decisione della Commissione di applicare un'aliquota forfettaria del 2% nel calcolo della detrazione operata sulle spese italiane imputabili a carico del FEAOG per gli anni 1974 e 1975.
Le cause 61/82 e 62/82 erano ancora pendenti dinanzi alla Corte quando si procedeva alla verifica dei conti per gli esercizi 1976 e 1977. Con telex 10 settembre 1979 la Commissione chiedeva alle autorità italiane la produzione di prove sugli effettivi cali di lavorazione in quegli anni. Le autorità italiane non evadevano la richiesta. Poiché le autorità italiane non fornivano prove di cali di lavorazione effettivi in quegli anni, la Commissione operava nuovamente una detrazione nella percentuale forfettaria del 2% dalle spese in questione per gli esercizi 1976 e 1977. Tuttavia, stando alla relazione di sintesi per gli anni 1976 e 1977, « la decisione di escludere i suddetti importi per quel che riguarda l'Italia è provvisoria: la Commissione rivedrà la propria posizione alla luce della sentenza della Corte ». Ciò si rifletteva nei considerandi delle decisioni della Commissione sulla liquidazione dei conti per gli anni 1976 e 1977 (decisione 83/37, GU 1983, L 38, pag. 30, e decisione 83/48, GU 1983, L 40, pag. 55) in cui queste detrazioni venivano unite ad altre « su cui non è possibile prendere una decisione definitiva al momento della presente liquidazione dei conti, poiché sono necessarie delle indagini complementari; (...) detto importo potrebbe essere riconosciuto al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1978 ».
Conformandosi alle sentenze della Corte 15 marzo 1983 nelle cause 61/82 e 62/82, il 26 aprile 1983 le autorità italiane inviavano alla Commissione, mentre si stava procedendo alla verifica dei conti per il 1978 e 1979, una documentazione dettagliata da cui risultava che le perdite effettive erano dell'1,53% per il 1976, dell'1,15% per il 1977, dello 0,58% per il 1978 e dello 0,73% per il 1979. La Commissione considerava queste aliquote applicabili alle spese dichiarate per gli esercizi 1978 e 1979, e basava la riduzione delle spese dichiarate per gli aiuti alla trasformazione del latte scremato in polvere sulla percentuale di perdite effettive dichiarata dal governo italiano.
Tuttavia, per il 1976 e il 1977, la Commissione manteneva la detrazione sulle spese nella percentuale forfettaria del 2%. Come risulta dalla relazione di sintesi per il 1978 e 1979, la Commissione riteneva di non poter andar oltre quanto consentito dalla sentenza della Corte e di non poter ritornare sulle sue precedenti decisioni che avevano formalmente chiuso i conti. La relazione di sintesi aggiungeva che la riserva di un possibile riesame, espressa nelle decisioni per gli anni 1976-1977, era stata avanzata allo scopo di evitare un ulteriore ricorso per quegli esercizi e non per concedere un nuovo termine per la presentazione di prove da parte dell'Italia. Per essere riconosciute nell'ambito della liquidazione dei conti per quegli esercizi, tali prove avrebbero dovuto essere prodotte prima che la decisione di liquidazione dei conti venisse adottata dalla Commissione. La loro presentazione a fine aprile 1983 era tardiva e non poteva dar luogo ad alcuna modifica della decisione adottata dalla Commissione.
Il governo italiano contesta appunto questa decisione. Esso sostiene che solo le perdite effettive possono essere escluse dall'imputabilità al FEAOG. Esso sottolinea che la Commissione aveva accettato questa opinione per quel che riguarda gli anni 1978 e 1979. Esso ritiene che le sentenze della Corte del 15 marzo 1983 militino a favore di questa opinione. Esso afferma che nelle decisioni di liquidazione dei conti per gli anni 1976 e 1977 la Commissione aveva lasciato in sospeso l'intera questione in attesa della sentenza della Corte e sostiene che in tali circostanze la Commissione non può affermare che le precedenti decisioni provvisorie sono definitive nel senso che non consentirebbero più la presentazione di prove relative a quegli anni.
La Commissione resta dell'opinione che dopo l'adozione da parte sua di una decisione di chiusura dei conti per un anno determinato, è troppo tardi perché uno Stato membro possa segnalare perdite per quell'anno. L'Italia ha rifiutato di provare in tempo le perdite effettive, pertanto non può più avanzare pretese al riguardo. La riserva avanzata dalla Commissione al momento della liquidazione dei conti per gli esercizi 1976 e 1977 significava soltanto che essa avrebbe rivisto la sua posizione qualora avesse perso la causa; ma poiché la Corte ha confermato la tesi della Commissione, quest'ultima non aveva alcun obbligo di rivedere le sue decisioni alla luce di nuove prove di perdite effettive.
In linea di principio, uno Stato membro deve fornire le prove delle perdite effettive se vuole che la Commissione le prenda in considerazione; altrimenti, in base alle sentenze della Corte nelle cause 61/82 e 62/82, la Commissione è autorizzata ad applicare un'aliquota forfettaria. La Repubblica italiana avrebbe pertanto dovuto inviare alla Commissione le prove relative alle sue perdite effettive per gli anni 1976 e 1977 quando la Commissione gliene ha fatto richiesta, accompagnandole, se del caso, da una riserva esplicita nel senso che ciò lasciava in pregiudizio i diritti che l'Italia stava facendo valere nelle cause 61/82 e 62/82, allora pendenti.
D'altro canto, la posizione giuridica non era ancora stata chiarita dalle sentenze nelle cause 61/82 e 62/82. Io interpreto la riserva di cui alla relazione di sintesi per il 1976 e il 1977 e ai considerandi delle decisioni 83/37 e 83/48 sulla liquidazione dei conti per il 1976 e il 1977 nel senso che i conti non erano chiusi definitivamente. La Commissione aveva la possibilità di rivedere la materia. A mio parere, ciò avrebbe dovuto essere fatto per dovere di correttezza alla luce delle prove addotte dal governo italiano.
Di conseguenza, a mio parere, la detrazione definitiva di cui alla decisione 84/202 dovrebbe essere annullata per quel che riguarda la differenza tra l'aliquota forfettaria applicata dalla Commissione e le percentuali che dovrebbero rappresentare le perdite effettive per il 1976 e 1977, cioè una differenza di LIT 227433782 per il 1976 e di LIT 570058890 per il 1977. Ciò non significa che tali importi diverrebbero immediatamente liquidabili all'Italia. La Commissione non ha, sinora, accettato né respinto le cifre presentate dall'Italia: non le ha ancora prese in considerazione. Ai sensi dell'art. 176 del trattato CEE, tale annullamento parziale implicherebbe che la Commissione dovrebbe adottare una nuova decisione sulle detrazioni da effettuare.
Di conseguenza, ritengo che nella causa 129/84 la Corte dovrebbe annullare la decisione 84/202 della Commissione nella misura in cui rifiuta di riconoscere come imputabili a carico del FEAOG: 1) la somma di LIT 305825498 per le vendite a prezzo ridotto di burro dagli ammassi d'intervento nell'esercizio 1978 e 2) le somme di LIT 227433782 relative al 1976 e di LIT 570058890 relative al 1977, per i cali di lavorazione nella trasformazione di latte scremato in polvere in mangimi. Per il resto, il ricorso andrebbe respinto. Poiché ciascuna di esse ha visto accolti alcuni capi del ricorso ed è risultata soccombente su altri, le parti dovrebbero sopportare le proprie spese ai sensi dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura.
Per quel che riguarda la causa 130/84, ritengo che, per i motivi su esposti, la Corte dovrebbe respingere il ricorso nella sua globalità e pertanto condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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