CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 10 luglio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
Nella causa in esame, la Commissione chiede a codesta Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla sentenza della Corte 8 giugno 1982 nella causa 91/81, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 171 del trattato CEE. In tale sentenza era stato dichiarato che la Repubblica italiana non aveva adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva 75/129 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1975, L 48, pag. 29).
2. Mezzi difensivi invocati dal governo italiano e loro valutazione
La Repubblica italiana riconosce di non aver adottato nessun provvedimento a seguito della sentenza della Corte. Essa fa valere a sua difesa, in primo luogo, che l'ordinamento giuridico italiano è già di fatto conforme alle finalità perseguite dalla direttiva. Le misure richieste costituirebbero una mera formalità. Tale argomento difensivo è identico a quello già da essa invocato nella causa 91/81 ed espressamente respinto dalla Corte: pertanto non lo tratterò in maniera più approfondita.
In secondo luogo, la Repubblica italiana ritiene che non sia in questo momento politicamente opportuno dare esecuzione alla sentenza della Corte a causa della congiuntura socioeconomica nazionale. Posso valutare in breve anche questo argomento difensivo. A norma della direttiva, i provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati fin dal 19 febbraio 1977 e, anche se può riconoscersi agli Stati membri una certa discrezionalità nella scelta della data più appropriata per conformarsi ad una direttiva, ciò non significa che si possano attendere sette anni senza darvi seguito.
Nessun mezzo difensivo sostanzialmente nuovo è stato invocato in udienza, salvo l'annuncio — evidentemente ben accetto — che un disegno di legge diretto ad ovviare a tale trasgressione sarà probabilmente presentato prossimamente.
Non ritengo che una notizia del genere sia tale da far venir meno l'interesse della Commissione a far constatare dalla Corte che la Repubblica italiana ha omesso di dare tempestivamente il seguito necessario alla sentenza citata.
Nella sentenza in causa 91/81, la Corte ha constatato che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione integrale alla direttiva entro il termine prescritto, era venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal trattato. Orbene, sono trascorsi tre anni senza che sia stato adottato alcun provvedimento di esecuzione della sentenza della Corte, salvo l'annunzio da noi testé appreso. L'art. 171 del trattato CEE non contiene alcuna disposizione relativa al termine di esecuzione di una sentenza, come ha appena ricordato anche la Commissione.
Al riguardo, ritengo che l'esecuzione di una sentenza vada iniziata immediatamente e che la sua attuazione debba avvenire nel termine più breve possibile sotto il profilo tecnico. Tale mi sembra senz'altro il caso qualora, come nella fattispecie, si tratti della mancata esecuzione di una sentenza di accertamento della mancata esecuzione di una direttiva entro il termine fissato da quest'ultima. Le norme del diritto comunitario debbono infine applicarsi incondizionatamente, nello stesso momento e con identica efficacia nell'intero territorio della Comunità (sentenza in causa 48/71, Commissione/Repubblica italiana, Race. 1972, pag. 529). In udienza, la Commissione ha ancora citato altre sentenze che vanno nello stesso senso e persino in maniera ancora più elaborata, in particolare quella in causa 39/72 (Race. 1973, pagg. 114 e 115).
D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare a sua difesa disposizioni, pratiche o situazioni di diritto interno onde giustificare l'inosservanza di obblighi e termini contenuti nelle direttive. A mio parere, ciò vale a fortiori per considerazioni di opportunità politica come quelle addotte dal governo italiano nel caso di specie. Tale principio vale evidentemente anche per la mancata esecuzione delle sentenze della Corte che hanno forza di cosa giudicata.
3. Conclusione
La mancata esecuzione delle sentenze della Corte è un fatto grave. Finora, la Corte è stata chiamata a pronunziarsi al riguardo solo in due occasioni (causa 48/71, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1972, pag. 529, e ordinanza nelle cause riunite 24 e 97/80 R, Commissione/Repubblica francese, Race. 1980, pag. 1319). Come la Corte ha dichiarato nell'ordinanza nelle cause riunite 24 e 97/80 R, spetta alla Commissione, sulla base dell'art. 169 del trattato CEE, sottoporre all'esame della Corte la mancata esecuzione di una sentenza da parte di uno Stato membro. In un caso del genere, la Corte può soltanto constatare la violazione del trattato a norma dell'art. 171.
Concludendo, propongo alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla vostra sentenza in causa 91/81, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 171 del trattato CEE.
Inoltre, propongo alla Corte di condannare la Repubblica italiana alle spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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