CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 6 giugno 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il signor Calvin E. Williams, funzionario della Corte dei conti delle Comunità europee e ricorrente in questa controversia, non ha bisogno di essere presentato. Abbiamo appreso a conoscere il suo nome man mano che le cause di cui è stato protagonista venivano introdotte davanti alla nostra Corte. Tra le pronunce che lo riguardano la prima risale al 6 ottobre 1982 (causa 9/81, Williams/Corte dei conti, Race. 1982, pag. 3301); in quell'occasione decideste che la Corte dei conti doveva « procedere alla rettifica dell'inquadramento di scatto [del Williams], valutando, in conformità alla decisione del febbraio 1980, la [sua] esperienza professionale ( ... ) ed eventualmente i suoi titoli, onde abolire (con effetto dal 12 maggio 1980, data del reclamo), la differenza di inquadramento esistente rispetto ai dipendenti provenienti dall'esterno della Comunità e ai quali sono stati applicati i criteri di inquadramento della [detta] decisione ».
La battaglia condotta dal Williams in nome del principio che sancisce la parità di trattamento era dunque vinta; e nessuno avrebbe immaginato che, quasi tre anni dopo, ci saremmo trovati a discutere di una causa il cui oggetto è l'esatta determinazione dell'inquadramento al quale il ricorrente aveva diritto in virtù di quella sentenza.
Vediamo allora che cosa è accaduto nel corso di questi tre anni. All'atto di eseguire la decisione della Corte, l'istituzione soccombente si accorse di non comprenderne l'esatta portata; tanto che il 24 novembre 1982 vi chiese di interpretarla. I suoi dubbi, tuttavia, riguardavano essenzialmente le modalità con cui procedere alla rettifica da voi imposta; onde, com'era facile prevedere, dichiaraste la domanda irricevibile (ordinanza 29 settembre 1983). Posta così di fronte alle proprie responsabilità amministrative, la Corte dei conti si conformò alla vostra prescrizione con decisione 10 novembre 1983. L'inquadramento del Williams — che al 12 maggio 1980 (data del reclamo) aveva il grado A6, secondo scatto — fu modificato come segue: A6, terzo scatto, con anzianità al 12 maggio 1980, e, a partire dal 12 maggio 1982, A6, quarto scatto.
Non era però questa la giustizia che il Williams si attendeva dalla sua amministrazione. Contro l'atto menzionato egli propose dunque un reclamo che fu respinto il 16 marzo 1984. In tali circostanze, il funzionario ritenne di non aver altra scelta che risalire la collina del Kirchberg.
2.
Con ricorso depositato il 18 maggio 1984, il Williams vi chiede: a) di annullare la decisione 10 novembre 1983, relativa al suo reinquadramento, e quella del 16 marzo 1984 che rigettò il suo reclamo; b) di dichiarare che la Corte dei conti è tenuta a rispettare tutti i criteri della decisione 21 febbraio 1980 e particolarmente l'articolo 4.
Il motivo che il ricorrente invoca a sostegno della sua domanda è « unico » : la Corte dei conti, cioè, non avrebbe « lealmente eseguito la sentenza del 6 ottobre 1982». Dico subito che io lo trovo generico e che non meno vaghi mi paiono gli argomenti con cui la difesa del Williams ha cercato di puntellarlo. In realtà, dalle pagine del ricorso emerge la convinzione che quella vostra pronuncia legittimi il ricorrente a ottenere una vera e propria ricostruzione della propria carriera. Egli chiede infatti che « la Corte dei conti faccia venir meno la discriminazione fra gli agenti temporanei ripresi dalla Commissione di controllo (com'era appunto lui stesso) e gli agenti recentemente nominati funzionari ». Osservo però che, così ragionando, il Williams dimentica di avere proposto un ricorso diretto all'annullamento di una decisione presa dalla sua amministrazione e che, nell'esercizio della relativa competenza, la Corte non può invadere la sfera dei poteri attribuiti all'AIPN o a questa sostituirsi.
Il ricorso va dunque ricondotto nel suo alveo naturale: esso apparirà allora inteso a far constatare che la Corte dei conti ha violato gli obblighi postile dalla sentenza 6 ottobre 1982 e pertanto a ottenere l'annullamento dell'atto che reinquadrò il funzionario. In tale ottica, il motivo avanzato da quest'ultimo finisce per specificarsi: l'istituzione — così potremo intenderlo — ha disatteso l'articolo 4 della decisione generale 21 febbraio 1980. Ebbene, doveva la Corte dei conti tener conto di tale norma? E se lo doveva, è vero che la norma non fu correttamente applicata al caso di specie?
Vediamo. Per quanto riguarda l'attribuzione di scatti ai funzionari di prima nomina, la citata decisione generale prevedeva due situazioni distinte: quella dei candidati esterni alla Comunità e quella dei soggetti che, all'atto della nomina, erano già agenti temporanei. Rispetto ai primi, l'articolo 3 dispone con formula in gran parte mutuata dall'articolo 32 dello statuto dei funzionari che « per tener conto dell'esperienza professionale di un candidato ( ... ) superiore a quella [considerata] ai fini della determinazione del grado di nomina, l'AIPN concede un abbuono di anzianità di scatto ». Per i gradi da A7 ad A5, tale abbuono può essere al massimo di 48 mesi e quindi pari a due scatti. L'articolo 4, invece, stabilisce che « l'agente temporaneo, nominato funzionario in prova ad un impiego della stessa carriera con inquadramento nello stesso grado, beneficia, alla data della sua nomina come funzionario in prova, dell'anzianità di scatto [maturata] a seguito della sua assunzione come agente temporaneo ».
Nell'eseguire la vostra sentenza, la Corte dei conti decise che « trattandosi di ( ... ) discriminazione tra un funzionario trasferito e un nuovo funzionario », la rettifica a vantaggio del Williams dovesse, in base all'articolo 3 della decisione e all'articolo 32 dello statuto, « portare alla concessione di un abbuono limitato a 48 mesi ». Il ricorrente, invece, ritiene che la sua anzianità di scatto vada calcolata, secondo l'articolo 4, dal giorno in cui fu assunto come agente temporaneo presso la Commissione di controllo. Ne viene — egli afferma — che al 12 maggio 1980 il suo giusto inquadramento è grado A6, quinto scatto; e che solo riconoscendo questo fatto la discriminazione di cui fu vittima potrà dirsi completamente eliminata.
3.
Nella sentenza 6 ottobre 1982, premesso che l'inquadramento del ricorrente non era più contestabile, affermaste che bisognava comunque valutare se i titoli e l'esperienza professionale del Williams giustificassero la di lui pretesa a ottenere uno scatto superiore « nell'ambito del suo grado » (A6), alla luce delle circostanze determinate dall'emanazione della decisione generale. Si trattava in altri termini di rettificare eventualmente, ma unicamente,« l'attuale scatto » del Williams. Ed è quanto ordinaste alla Corte dei conti di fare per sopprimere « la differenza ( ... ) esistente rispetto ai dipendenti provenienti dall'esterno della Comunità ».
Ora, rispetto agli articoli 3 e 4 della citata decisione, la situazione del Williams ha di particolare che al momento di entrare in servizio presso la Corte dei conti egli era non un dipendente venuto dall'esterno e neppure un agente temporaneo, ma già da tempo un funzionario in ruolo di grado A7, terzo scatto. Assunto come agente temporaneo A7/2 dalla Commissione di controllo il 1o ottobre 1974, il Williams fu infatti nominato due anni più tardi funzionario in prova col grado A7/3 e nel 1978, dopo essere stato immesso in ruolo, venne trasferito alla sua attuale istituzione. È ceno che, alla prima di queste date, gli fu concesso il secondo scatto in considerazione della sua esperienza professionale, mentre quando venne nominato funzionario in prova egli fruì dell'abbuono di un terzo scatto a causa della sua anzianità come agente temporaneo.
Se dunque è vero: a) che, procedendo al riesame dello scatto impostole dalla vostra sentenza, la Corte dei conti non poteva rivedere gli inquadramenti suddetti (perché ormai definitivi) mentre era obbligata a tener conto delle specifiche circostanze in cui i medesimi furono disposti; b) che, al momento di venire da essa assunto come funzionario, il Williams aveva già beneficiato di uno scatto corrispondente agli anni trascorsi in qualità di agente temporaneo; se tutto questo è vero — ripeto — all'istituzione non restava che riesaminare, sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione del 1980, l'esperienza professionale e i titoli del ricorrente. E proprio ciò essa fece concedendogli un ulteriore scatto pari al massimo di abbuono previsto per questi casi dall'articolo 3 della stessa decisione.
Applicargli anche il disposto dell'articolo 4 — che comunque non disciplina la situazione di chi entra alla Corte dei conti già in veste di funzionario — non era invece possibile; se lo si fosse fatto, il ricorrente si sarebbe visto necessariamente riconoscere, per la seconda volta nell'ambito della stessa carriera, l'anzianità maturata come agente temporaneo. Ora, non è certo questo il risultato che aveva di mira la sentenza del 1982. La decisione di reinquadramento adottata dalla Corte dei conti il 10 novembre 1983 è quindi conforme a ciò che in essa decideste.
4.
Sulla base di queste considerazioni, propongo alla Corte di respingere il ricorso presentato il 18 maggio 1984 dal signor Calvin E. Williams e, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti.
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