CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 28 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
l.
Gli antefatti della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Liegi nell'ambito di un procedimento penale dinanzi ad essa pendente e della quale mi occupo oggi sono i seguenti:
Il 27 agosto 1981 un abitante di un comune di lingua tedesca situato nella parte orientale del Belgio, dopo essersi soffermato in varie mescite, aveva con alcuni membri della gendarmeria belga un diverbio che trascendeva in vie di fatto. Gli interrogatori condotti successivamente dalla gendarmeria belga del distretto di Eupen, brigata di Saint-Vith, si svolgevano in lingua tedesca poiché l'interessato (futuro imputato) desiderava deporre nella suddetta lingua. Anche gli atti ed i moduli della gendarmeria venivano redatti in tedesco. Solo i dati relativi ai « precedenti giudiziari e gli atti del casellario giudiziario centrale » sono in lingua francese, incollati su di un modulo in tedesco. La citazione a giudizio veniva notificata all'imputato in francese, accompagnata, tuttavia, da una traduzione in tedesco.
Con sentenza 2 novembre 1982, il tribunal de première instance di Verviers condannava l'imputato, non comparso, ad un'ammenda. L'imputato proponeva opposizione avverso la suddetta sentenza contumaciale chiedendo contemporaneamente che il procedimento penale si svolgesse in tedesco. Con sentenza 23 novembre 1982 il predetto tribunale, « jugeant correctionnellement » decideva quanto segue:
« L'opposizione è accolta. Il procedimento proseguirà in tedesco. Le spese sono riservate ».
Il Pubblico ministero interponeva appello dinanzi alla Cour d'Appel di Liegi. A suo avviso, la decisione di continuare il procedimento in lingua tedesca era illegittima poiché l'imputato non era cittadino belga e quindi non poteva esigere che il processo nei suoi confronti si svolgesse in tedesco.
A questo punto mi sembra opportuno fornire taluni ragguagli sull' imputato e sulla normativa belga relativa all'uso delle lingue in materia giudiziaria.
L'imputato è nato nel 1957 a Thommen, frazione del comune di Burg Reuland, vale a dire nella regione germanofona del Belgio orientale. Secondo un certificato rilasciato il 28 gennaio 1981 dal comune di Burg Reuland, egli risiede ivi sin dalla nascita e comunque vi risiedeva fino al 1981. L'imputato è lavoratore subordinato (conciatetti).
L'art. 17 della legge belga 15 giugno 1935 relativa all'uso delle lingue in materia giudiziaria recita:
« Dinanzi ai tribunaux de police di Eupen e di Saint-Vith il procedimento si svolge in tedesco, a meno che l'imputato chieda, nelle forme prescritte dall'art. 16, che il procedimento si svolga in francese.
Dinanzi ai tribunaux de police di Malmédy, Aubel e Limburg il procedimento si svolge in francese, a meno che l'imputato di cittadinanza belga non chieda, nelle forme prescritte dall'art. 16, che il procedimento si svolga in tedesco.
Qualora l'imputato di cittadinanza belga risieda in un comune di lingua tedesca ubicato nel circondario del tribunal correctionnel di Verviers e ne faccia domanda nelle forme prescritte dall'art. 16, il procedimento dinanzi al predetto organo giudiziale ( ... ) si svolge in tedesco ».
Come emerge dalla sentenza 23 novembre 1982 del tribunal de première instance di Verviers, è assodato che l'imputato è cittadino lussemburghese e risiede attualmente in Saint-Vith, comune germanofono situato nel circondario del suddetto tribunale. L'imputato, poiché, a suo dire, padroneggia solo il tedesco o quanto meno si esprime con maggiore facilità in questa lingua, ha chiesto a norma agli artt. 16, 2o comma e 17, 3o comma, della legge 15 giugno 1935 che il processo si svolga in tedesco. Orbene, secondo la lettera di queste disposizioni, soltanto i cittadini belgi hanno il diritto di chiedere che il giudizio dinanzi al predetto tribunale si svolga in tedesco.
Tuttavia la Cour d'appel di Liegi, dubitando della compatibilità della limitazione di tale diritto ai cittadini belgi con il diritto comunitario, ha sottoposto alla Corte di giustizia, con sentenza 26 aprile 1984, la seguente questione pregiudiziale:
« Se l'art. 17, 3o comma, della legge 15 giugno 1935 relativa all'impiego delle lingue in materia giudiziaria, che autorizza l'imputato cittadino belga, residente in un comune di lingua tedesca ubicato nella circoscrizione di competenza del tribunal correctionnel di Verviers, a chiedere che il procedimento venga continuato in tedesco, sia conforme ai principi sanciti dall'art. 220 del trattato, che mira a garantire la tutela delle persone nonché il godimento e la protezione dei diritti nelle condizioni concesse da ciascuno Stato membro ai suoi cittadini, cioè nella fattispecie: in materia penale, se si debba o meno concedere ad una persona che si esprime in lingua tedesca, cittadino della CEE e, in particolare, come nella fattispecie, cittadino lussemburghese residente in Saint-Vith, comune di lingua tedesca, la facoltà di chiedere che il procedimento si svolga in tedesco ».
2.
A proposito di questa questione hanno presentato osservazioni il governo italiano, la Commissione delle Comunità europee e l'imputato nella causa principale.
Il governo italiano ha rilevato che le norme nazionali dettate a tutela delle minoranze linguistiche si riferiscono, di regola, solo agli appartenenti alla minoranza ed al territorio in cui questa è stabilita. Di conseguenza, l'appartenente alla minoranza linguistica riconosciuta non potrebbe esigere che la sua lingua materna venga usata in un procedimento giudiziario che si celebri fuori del territorio della minoranza. Né sarebbe lecito al cittadino di un altro Stato membro pretendere che venga usata la lingua della minoranza motivando che egli parla questa lingua — che non è la lingua nazionale dello stato nel quale risiede — ed abita nel territorio della minoranza. In casi del genere gli interessati dovrebbero servirsi di un interprete.
Questo atteggiamento sarebbe compatibile con la convenzione europea sui diritti dell'uomo, poiché garantirebbe adeguatamente la parità di trattamento e le prerogative della difesa. Esso sarebbe conforme all'art. 220 del trattato CEE, poiché agli stranieri sarebbero attribuiti gli stessi diritti spettanti ai cittadini che non appartengono alla minoranza linguistica e che quindi non possono esigere che il procedimento giudiziario si svolga nella lingua della minoranza.
Il governo italiano propone quindi che la questione sollevata dalla Cour d'appel di Liegi venga risolta in senso negativo.
La Commissione osserva innanzitutto che la questione, così com'è formulata, può essere risolta solo nel senso che uno Stato membro non è obbligato a riconoscere ai cittadini degli altri Stati membri i diritti di cui all'art. 220 del trattato CEE fintantoché gli Stati membri non abbiano stipulato una convenzione ai sensi dello stesso articolo.
Poiché, tuttavia, il giudice a quo desidera essere messo in grado di valutare la compatibilità dell'art. 17 della legge del 1935 con il diritto comunitario in generale, la questione dovrebbe essere impostata diversamente. Si dovrebbe cioè stabilire se esistano disposizioni di diritto comunitario di cui si debba tener conto nell'interpretare l'art. 17. Entrerebbero in considerazione al riguardo le norme in materia di libera circolazione dei lavoratori o di libertà di stabilimento. Entrambe le materie sono disciplinate dagli stessi principi.
Dopo aver esaminato approfonditamente la giurisprudenza della Corte riguardante la libera circolazione dei lavoratori, e in particolare la nozione di « vantaggio sociale » di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione giunge alla conclusione che il diritto dell'imputato nella causa principale di esigere che il procedimento penale nei propri confronti si svolga in tedesco scaturisce dal suo status di lavoratore cittadino di un altro Stato membro.
L'imputato nella causa principale si è espresso nello stesso senso.
B.
A proposito di questa domanda di pronunzia pregiudiziale osserverò quanto segue:
La Cour d'appel di Liegi chiede se in base all'art. 220 del trattato CEE l'imputato abbia il diritto di esigere che il procedimento penale si svolga in tedesco.
L'art. 220 del trattato CEE recita:
« Gli Stati membri awieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini
—
la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno stato ai propri cittadini ( ...)».
Questa disposizione del trattato è intesa, per quanto occorra, a garantire che ciascuno Stato membro riservi ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento applicato ai propri cittadini. Pertanto il diritto, attribuito da uno Stato membro ai propri cittadini, di usare in giudizio una determinata lingua potrebbe senz'altro rientrare nella sfera d'applicazione della citata disposizione del trattato CEE.
La Commissione ha sostenuto che uno Stato membro non è tenuto a concedere i diritti cui si riferisce l'art. 220 del trattato CEE fintantoché gli Stati membri non abbiano stipulato una convenzione in materia.
Non ritengo necessario approfondire il punto in questa sede. Infatti la questione della « necessità » di trattative intese alla stipulazione di convenzioni del genere può restare in sospeso nel caso presente, dato che la soluzione della questione proposta dalla Cour d'appel di Liegi può ricavarsi da altre disposizioni di diritto comunitario.
A questo proposito occorre però riformulare adeguatamente la questione, come ha suggerito la Commissione. Non si tratta invero di un'operazione insolita per la Corte, la quale, già nella sentenza 11 aprile 1973 ( 1 ), ha rilevato che, sebbene non le sia lecito, nell'ambito di un procedimento ex art. 177 del trattato CEE, applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie e quindi non sia competente a qualificare una disposizione di diritto nazionale con riguardo a detta norma, essa può tuttavia fornire al giudice nazionale i criteri per l'interpretazione del diritto comunitario idonei a guidarlo nella valutazione degli effetti della suddetta disposizione. Nella medesima sentenza la Corte ha quindi esaminato talune norme di diritto comunitario non menzionate nella domanda di pronunzia pregiudiziale, ma importanti per la soluzione del problema sollevato. Lo stesso ha fatto nella sentenza pronunziata il 21 marzo 1985 nella causa Celestri ( 2 ), nella quale ha indicato al giudice di rinvio la norma giuridica effettivamente pertinente. La scorsa settimana, nelle conclusioni per la causa Frascogna ( 3 ), ho suggerito alla Corte di comportarsi analogamente.
Anche nel caso presente sarebbe opportuno procedere nello stesso modo ed accertare se il diritto dell'imputato a che il procedimento penale si svolga in tedesco possa ricavarsi da altre norme comunitarie. E lecito pensare che il predetto diritto scaturisca, in base all'art. 48 del trattato CEE ed al regolamento n. 1612/68, dal suo status di lavoratore.
Il trattato CEE annovera la libera circolazione dei lavoratori fra i principi della Comunità. Nel sistema comunitario essa fa parte — assieme alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, garantite dagli artt. 3, leu. e), 48, 52 e 59 del trattato CEE — delle libertà fondamentali ( 4 ). L'art. 3, lett. c), indica poi come uno degli scopi della Comunità l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone. L'art. 48 definisce particolareggiatamente la libera circolazione dei lavoratori. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
La Corte non ha mai dato alla suddetta disposizione del trattato un'interpretazione restrittiva ( 5 ). Ha invece interpretato in senso restrittivo la limitazione posta alla libertà di circolazione dall'art. 48, n. 4, del trattato CEE relativamente agli impieghi nella pubblica amministrazione. Essa ha ammesso detta limitazione solo per quanto riguarda i posti che implicano una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio di pubblici poteri intesi alla tutela degli interessi generali dello stato ( 6 ). « Posti del genere », ha rilevato la Corte, « presuppongono infatti ( ... ) l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello stato nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza ».
Questa considerazione può valere anche per il caso presente. Esiste un ristretto gruppo di diritti e di doveri che possono essere riservati ai cittadini nazionali poiché presuppongono il suddetto « rapporto particolare di solidarietà ». Detto gruppo si contrappone alla categoria dei diritti « sociali » che devono essere garantiti senza discriminazioni ai lavoratori.
La questione della lingua in cui si deve svolgere un procedimento penale attiene senza dubbio a questa seconda categoria. Infatti, il procedimento penale non è caratterizzato da un « rapporto particolare di solidarietà » e quindi la salvaguardia di talune prerogative della difesa — tra le quali figura anche la scelta della lingua processuale — non può essere subordinata alla cittadinanza.
La Comunità ha adottato i provvedimenti di attuazione contemplati dall'art. 49 del trattato CEE con il regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità. Come emerge dalla motivazione del regolamento, la libera circolazione implica innanzitutto « l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulle nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro ».
Inoltre, il quinto punto della motivazione del regolamento recita:
« ( ... ) il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante ».
L'art. 7, n. 2, del regolamento, compreso nel titolo II (« Esercizio dell'impiego e parità di trattamento ») così dispone :
« Egli [il lavoratore] gode [nel territorio degli altri Stati membri] degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali ».
Per stabilire se il diritto di un lavoratore di lingua tedesca a che un procedimento penale instaurato nei suoi confronti nel Belgio orientale si svolga in lingua tedesca possa derivare dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 esaminerò brevemente, innanzitutto, la giurisprudenza della Corte relativa alla predetta disposizione.
Nella causa 15/69 ( 7 ), Ugliola, la Cone doveva pronunziarsi sul se la citata disposizione conferisca « al lavoratore, cittadino di uno Stato membro e occupato nel territorio di un altro Stato membro, il diritto di far includere nel calcolo dell'anzianità aziendale — a norma delle leggi del paese in cui lavora — il periodo durante il quale ha dovuto interrompere la propria attività onde adempiere gli obblighi militari nel paese d'origine ».
Essa ha innanzitutto rilevato che la normativa comunitaria in materia sociale è basata sul principio secondo cui le leggi di ciascuno Stato membro devono garantire ai cittadini degli altri Stati membri, occupati nel territorio dello Stato membro interessato, tutti i vantaggi ch'esse attribuiscono ai cittadini nazionali. Ha poi affermato che la legge nazionale intesa ad evitare al lavoratore che riprende l'attività nella stessa impresa gli svantaggi che potrebbero derivare dall'assenza dovuta al servizio militare rientra nell'ambito delle condizioni di occupazione e di lavoro. Una legge del genere non si può quindi considerare sottratta, in ragione dei suoi rapporti indiretti con la difesa nazionale, alla sfera d'applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68.
Nella causa 9/74 ( 8 ), Casagrande, si trattava del se il fatto che, a norma della legge bavarese sui sussidi scolastici individuali, tali prestazioni erano riservate ai cittadini tedeschi, agli apolidi e ai profughi politici fosse incompatibile con il diritto comunitario. Nella sentenza 3 luglio 1974 la Corte ha considerato, fra l'altro, che, sebbene, a norma del trattato, il settore dell'istruzione e della preparazione professionale non rientri, di per sé stesso, nella competenza delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l'esercizio dei poteri conferiti alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa avere ripercussioni sui provvedimenti adottati per l'attuazione, ad esempio, della politica dell'istruzione. Di conseguenza, benché spetti alle autorità competenti in base al diritto nazionale stabilire le condizioni menzionate nell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (frequenza delle scuole da parte dei figli dei lavoratori di altri Stati membri), dette condizioni devono tuttavia essere applicate indiscriminatamente nei confronti dei figli dei lavoratori cittadini del paese ospitante e di quello dei lavoratori provenienti da altri Stati membri.
Nella sentenza pronunziata il 30 settembre 1975 nella causa 32/75 ( 9 ), Cristini, la Corte ha svolto considerazioni di larghissima portata a proposito dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68. La causa principale verteva sul se a buon diritto le ferrovie francesi potessero negare il tesserino di riduzione per le famiglie numerose ad una cittadina italiana residente in Francia, il cui coniuge, anch' egli cittadino italiano, aveva lavorato in Francia ed era ivi deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro.
A proposito dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 la Corte ha affermato quanto segue:
« Benché sia vero che talune disposizioni di tale articolo fanno riferimento a relazioni scaturite dal contratto di lavoro, ve ne sono altre che esulano da tali relazioni, in quanto presuppongono persino, come ad esempio la reintegrazione professionale ed il reimpiego in caso di disoccupazione, la cessazione di un precedente rapporto di lavoro ».
Di conseguenza, il riferimento ai « vantaggi sociali » di cui all'art. 7, n. 2, non può essere interpretato in senso restrittivo.
Nella causa 65/81 ( 10 ), Reina, la Corte doveva stabilire, fra l'altro, se la nozione di « vantaggi sociali » comprenda mutui senza interessi concessi ai coniugi a basso reddito, in occasione della nascita di un figlio, da un istituto di credito di diritto pubblico in base a direttive statali e con l'aiuto finanziario dello stato allo scopo di favorire la natalità. Pronunziandosi con sentenza 14 gennaio 1982, essa si è innanzitutto richiamata alla propria giurisprudenza (causa 207/78 ( 11 )), secondo cui dalle disposizioni di cui trattasi e dallo scopo perseguito emerge « che i vantaggi che il regolamento estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell'ambito della Comunità » ( 12 ).
La Corte ha poi affermato che, in linea di principio, gli Stati membri, in mancanza di attribuzioni della Comunità in fatto di politica demografica come tale, possono perseguire gli scopi di questa politica, sia pure mediante provvedimenti sociali. Ciò non implica tuttavia che la Comunità ecceda dai limiti dei propri poteri per la sola ragione che l'esercizio di questi pregiudica i provvedimenti adottati in ossequio a detta politica. I mutui di natalità non possono quindi essere considerati sottratti all'applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone né, in particolare, dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, per il solo fatto di essere concessi per considerazioni di politica demografica.
Quali conclusioni devono trarsi dalla giurisprudenza citata per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n.1612/68?
In armonia con la motivazione del regolamento n. 1612/68 la Corte ha interpretato estensivamente il principio secondo cui ai lavoratori provenienti da altri Stati membri spetta lo stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali, sancito dall'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento. Il principio della parità di trattamento, anche se indiscutibilmente connesso allo status di lavoratore dell'interessato, non è però limitato all'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro. Esso si estende pertanto ai vantaggi « attribuiti a causa ( ... ) del semplice fatto della ( ... ) residenza nel territorio nazionale » e si riferisce a disposizioni « che esulano » dalle relazioni scaturenti dal contratto di lavoro. La logica della citata giurisprudenza non consente di ritenere che i vantaggi (nel caso di specie, l'uso delle lingue dinanzi all'autorità giudiziaria) non si debbano concedere per il solo motivo che essi sono contemplati nell'ambito del diritto delle minoranze. Il principio della parità di trattamento vale per tutti « gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori ». L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 dev'essere perciò interpretato in senso estensivo. Il principio della parità di trattamento da esso stabilito vale anche nei settori non direttamente disciplinati dal diritto comunitario, ma sui quali questo può indirettamente avere ripercussioni.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata si può quindi constatare innanzitutto che l'applicazione dell'art. 7, n. 2, non può comunque essere esclusa facendo valere che i problemi relativi all'ordinamento giudiziario o alla disciplina dell'uso delle lingue nel procedimento penale esulano dalla sfera disciplinata dal diritto comunitario. Norme del genere, in quanto possono incidere sulla situazione giuridica dei lavoratori provenienti da altri Stati membri, devono essere valutate in base al parametro dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
La Commissione ha giustamente fatto notare in questo contesto come non sia escluso che i lavoratori di lingua tedesca si stabiliscano nella regione germanofona del Belgio orientale proprio perchè ivi possono usare il tedesco nella vita quotidiana. Ciò vale innanzitutto per la vita lavorativa vera e propria, ma anche per i rapporti con la popolazione locale e con l'amministrazione (per l'appunto, nella fattispecie le discussioni tra l'imputato e la gerdarmeria belga si sono svolte in tedesco). In effetti, sarebbe illogico e in contrasto con il principio dell'equiparazione del lavoratore proveniente da un altro Stato membro ai lavoratori nazionali negargli improvvisamente, nel procedimento penale, il diritto di continuare ad esprimersi nella lingua ch'egli usa nella vita di ogni giorno e che il lavoratore nazionale può usare in giudizio.
Mi sia consentito, a questo proposito, fare due esempi per illustrare meglio la situazione linguistica.
Consideriamo innanzitutto il caso di un lavoratore francofono rinviato a giudizio dinanzi al tribunal de police di Eupen o di Saint-Vith. Sebbene in quella sede la lingua processuale sia, di regola, il tedesco, egli può — indipendentemente dalla sua cittadinanza — esigere, in base all'art. 17, 1o comma, della legge belga, che il procedimento si svolga in francese.
Il secondo esempio si differenzia solo leggermente dal caso di specie. Supponiamo che un cittadino italiano sia nato nella regione germanofona del Belgio e sia bilingue: in famiglia usa l'italiano, mentre nella vita quotidiana, a scuola, con i conoscenti e nell'ambito della preparazione professionale parla tedesco. Nella malaugurata ipotesi che detto cittadino italiano si trovi a doversi difendere dinanzi al tribunal correctionnel di Verviers gli si dovrà negare d'esprimersi in una lingua ch'egli ha usato sin dall'infanzia e il cui uso sarebbe consentito ai cittadini belgi che si trovassero nella stessa situazione? Difficilmente si può immaginare un caso più manifesto di discriminazione in base alla cittadinanza.
Tale risultato mi sembra illogico e non sarebbe compatibile con la creazione di una « Europa dei cittadini », come la Commissione ha rilevato a chiusura delle sue osservazioni orali. Né esso contribuirebbe all'integrazione del lavoratore nel paese ospitante, e in particolare nella zona linguistica in cui risiede.
Quello che più conta, però, è che un risultato del genere sarebbe in contrasto anche con il diritto comunitario, come emerge dalla ratio del trattato, dal regolamento n. 1612/68 e dalla giurisprudenza della Corte.
Consentitemi di soffermarmi ancora, brevemente, per concludere queste considerazioni, sulla legge belga 15 giugno 1935. In essa sono menzionate tre lingue e cioè l'olandese, il francese e il tedesco, ma sono assenti espressioni come lingua nazionale, lingua materna, minoranze linguistiche e simili. Pertanto, non ritengo giusto richiamarsi, nel risolvere la questione sollevata in concreto dalla Cour d'appel di Liegi, ai principi giuridici generali intesi a tutelare le minoranze linguistiche, come ha fatto un governo che ha partecipato al presente procedimento.
Nemmeno posso aderire alla tesi secondo cui è sufficiente mettere a disposizione dell'imputato un interprete, come prescrive la convenzione europea sui diritti dell'uomo. La Corte ha, certo, tenuto conto, nel contesto dei diritti fondamentali, della convenzione suddetta, ma l'ha considerata come un complesso di norme modello minime. ( 13 )
Se il diritto comunitario conferisce ai singoli situazioni giuridiche più ampie, la convenzione europea sui diritti dell'uomo non vi osta. La Corte ha del pari riconosciuto la preminenza del diritto comunitario su altre convenzioni stipulate nell'ambito del Consiglio d'Europa quando esso risultava più favorevole ai singoli ( 14 ).
Per definire con la massima chiarezza gli obblighi che, a mio modo di vedere, incombono allo Stato membro interessato osserverò ancora quanto segue. Non si tratta di obbligare lo Stato membro ad ammettere l'uso di altre lingue oltre a quelle già consentite. Nella fattispecie si tratta del se un lavoratore proveniente da un altro Stato membro possa avvalersi di una normativa sull'uso delle lingue che è in vigore nello Stato membro interessato ed è stata predisposta per i cittadini di questo stato. Non vedo in definitiva alcun valido motivo per cui dinanzi al tribunal de première instance di Verviers — che era già disposto a consentire l'uso della lingua tedesca — il procedimento si debba svolgere in francese con l'ausilio di un interprete. In tal modo non si farebbe altro che rendere il procedimento più complicato e più costoso e si negherebbero all'imputato diritti spettantigli in forza del diritto comunitario.
C.
Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere la questione sottopostale dalla Cour d'appel di Liegi come segue:
Il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 48 del trattato CEE e dettagliatamente precisato, in particolare, dal regolamento n. 1612/68, esige che il lavoratore di lingua tedesca che sia cittadino di un altro Stato membro e risieda in un comune germanofono del Belgio abbia diritto, al pari di un cittadino belga che si trovi nella stessa situazione, a che il procedimento penale instaurato nei suoi confronti si svolga in lingua tedesca.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 11 aprile 1973 nella causa 76/72, Michel S./Fonds national de reclassement social des handicapés, Race. 1973, pag. 457.
( 2 ) Sentenza 21 marzo 1985 nella causa 172/84, Celestri & Co. SpA/Amministrazione delle finanze dello stato, Race. 1985, pag. 966.
( 3 ) Conclusioni presentate il 21 marzo 1985 per la causa 157/84, Maria Frascogna/Caisse des depots et consignations, Race. 1985, pag. 1740.
( 4 ) Sentenza 7 febbraio 1979 nella causa 115/78, Knoors/Segretario di suto per gli affari economici, Race. 1979, pag. 399, 409.
( 5 ) Sentenza 4 aprile 1974 nella causa 167/73, Commissione/Repubblica francese, Race. 1974, pag. 359; sentenza 13 luglio 1983 nella causa 152/82, Sandro Forcheri e Marisa Marino in Forcheri/Stato belga Asbl Institut supérieur des sciences humaines appliquées: ecole ouvrière supérieure, Race. 1983, pag. 2323.
( 6 ) Sentenza 17 dicembre 1980 nella causa 149/79, Commissione/Regno del Belgio, Race. 1980, pag. 3881.
( 7 ) Sentenza 15 ottobre 1969 nella causa 15/69, Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG/Salvatore Ugliola, Race. 1969, pag. 363.
( 8 ) Sentenza 3 luglio 1974 nella causa 9/74, Donato Casa-grande/Landeshauptstadt München, Race. 1974, pag. 773.
( 9 ) Sentenza 30 settembre 1975 nella causa 32/75, Anita Cristi-ni/Sociéte nationale des chemins de fer français, Race. 1975, pag. 1085.
( 10 ) Sentenza 14 gennaio 1982 nella causa 65/81, Francesco Reina e Letizia Reina/Landeskreditbank Baden-Württemberg, Race. 1982, pag. 33.
( 11 ) Sentenza 31 maggio 1979 nella causa 207/78, Pubblio ministero/Gilbert Even e Office national des pensions pour travailleurs salariés, Race. 1979, pag. 2019.
( 12 ) Nella sentenza emessa il 12 luglio 1984 nella causa 261/83, Carmela Catelli/ONTPS (Race. 1984, pag. 3199), la Corte ha qualificato un rilievo analogo come « giurisprudenza costante ».
( 13 ) Sentenza 14 maggio 1974 nella causa 4/73, J. Nold/Com-. missione, Race. 1974, pag. 491; sentenza 17 ottobre 1976 nella causa 130/75, Vivian Prais/Consiglio, Race. 1976, pag. 1589; sentenza 13 dicembre 1979 nella causa 44/79, Liselotte Hauer/Land Renania-Palatinato, Race. 1979, pag. 3727.
( 14 ) Sentenza 28 maggio 1974 nella causa 187/73, Odette Callemeyn/Stato belga, Race. 1974, pag. 553. Si vedano anche le conclusioni dell'avvocato generale C. O. Lenz per la causa 157/84, Frascogna/Caisse des dépôts et consignations, Race. 1985, pag. 1740.
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