CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARI OTTO LENZ
del 15 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
La ricorrente nella causa che viene discussa oggi partecipava con successo al concorso generale COM/A/301 organizzato dalla Commissione e veniva perciò iscritta, nell'agosto 1980, nell'elenco degli idonei stabilito dalla commissione giudicatrice. Essa partecipava poi — e ugualmente con successo — al concorso generale COM/LA/331, anch'esso organizzato dalla Commissione e, nell'ottobre 1981, veniva quindi iscritta dalla commissione giudicatrice nell'elenco degli idonei. A quell'epoca (e più precisamente dal settembre al dicembre 1981) essa prestava servizio come tirocinante presso la Direzione generale XI della Commissione.
Poiché a quel tempo le si presentava la possibilità di essere assunta nel servizio traduzione della Commissione, la ricorrente ne approfittava, come poteva fare in ragione della sua partecipazione con esito favorevole al secondo concorso sopra menzionato. Con decisione 25 gennaio 1982 essa veniva nominata traduttrice in prova con effetto dal 14 dicembre 1981 e inquadrata nel grado LA 7, 2o scatto. Successivamente, con decisione 22 settembre 1982, essa veniva nominata in ruolo con tale qualifica con effetto dal 14 settembre 1982.
Poco tempo prima veniva pubblicato l'avviso di posto vacante COM/1207/82, relativo ad un posto di amministratore di grado A7/A6 presso la Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo. La ricorrente, che, data la sua precedente esperienza, era interessata più alle funzioni inerenti a tale posto che non all'attività di traduzione, presentava la propria candidatura e, con decisione 13 dicembre 1982 (notificatale, a quanto pare, solo il 6 gennaio 1983), veniva nominata al suddetto posto — il che era reso possibile dalla sua partecipazione al primo dei due concorsi sopra menzionati — con effetto dal 1o dicembre 1982. Il suo inquadramento (A7, 2o scatto) rimaneva invariato; l'anzianità nel grado A7, 2o scatto, veniva fatta decorrere dal 1o dicembre 1981.
Secondo la ricorrente, in tale occasione si sarebbe dovuto tener conto, in base alla decisione della Commissione 6 giugno 1973, « relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione », emanata tra l'altro a norma degli artt. 31 e 32 dello statuto del personale, della sua esperienza specifica in campo amministrativo, maturata durante un periodo di più di nove anni e risultata irrilevante all'atto dell'assunzione come traduttrice. Perciò, in data 1o marzo 1983, essa presentava domanda in tal senso all'autorità che ha il potere di nomina, in considerazione dell'esperienza da lei acquisita in campo amministrativo a decorrere dal 1973 (esperienza che veniva dettagliatamente illustrata), chiedeva l'inquadramento nel grado A6.
Non avendo ricevuto alcuna risposta (il che è da considerare come silenzio-rifiuto), la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina, in data 29 settembre 1983, un reclamo nel quale sosteneva di nuovo che, data la sua esperienza specifica, essa avrebbe dovuto essere inquadrata nel grado A6, 1o scatto, con anzianità di un anno in tale grado.
Questo reclamo veniva respinto espressamente, con provvedimento notificato alla ricorrente in data 23 febbraio 1984 e nel quale si sosteneva che la decisione 13 dicembre 1982 — poiché la ricorrente era già stata nominata in ruolo con una precedente decisione — non doveva essere considerata come una nomina ai sensi degli artt. 31 e 32 dello statuto del personale (perciò la ricorrente non aveva neanche effettuato il periodo di prova). Per tale motivo non era stato possibile, al momento indicato, applicare gli artt. 31 e 32 dello statuto del personale e la decisione adottata dalla Commissione nel 1973 per la loro attuazione.
Contro tale provvedimento l'interessata proponeva alla Corte di giustizia, in data 23 maggio 1984, un ricorso con il quale chiedeva l'annullamento della decisione 13 dicembre 1982, nella parte relativa all'inquadramento in A7, 2o scatto, e — per quanto necessario — l'annullamento dell'espresso rigetto del suo reclamo.
A sostegno delle sue pretese per dimostrare che nel suo caso deve essere applicato l'art. 3 della decisione della Commissione 6 giugno 1973 (secondo cui si può procedere ad un inquadramento in A6 quando sussiste un'esperienza professionale di almeno otto anni), la ricorrente ha fatto presente che « nomina » ai sensi dell'art. 31 dello statuto del personale indica non solo la prima assunzione, ma anche l'assegnazione ad un posto che comporti l'inizio di una nuova carriera (se a tal fine sono necessarie esperienze specifiche, che non sono state considerate all'atto della prima nomina). Al riguardo, essa ha fatto anche riferimento all'art. 4 dello statuto del personale, dal quale si desumerebbe che la copertura di un posto può avvenire solo a seguito di nomina o promozione. Quando non può essere considerata una promozione — il che si verifica nel caso della ricorrente (in quanto non si trattava del passaggio ad un grado superiore nell'ambito della stessa carriera a seguito di uno scrutinio per merito comparativo di più candidati, ma era invece necessario un concorso a causa del passaggio dal quadro LA alla categoria A), l'assegnazione ad un nuovo posto deve quindi essere considerato una nomina. Inoltre, la ricorrente fa riferimento al principio della parità di trattamento stabilito dall'art. 5, n. 3, dello statuto del personale (secondo cui i funzionari appartenenti a una stessa categoria o a uno stesso grado sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera). Tale principio impone che la ricorrente venga trattata allo stesso modo di altri partecipanti al concorso menzionato per primo, in particolare come i candidati esterni. Se per questi sono decisivi i criteri della decisione del 1973, i quali devono garantire « identiche condizioni d'assunzione e di sviluppo di carriera », ciò deve valere anche per la ricorrente, per la quale, all'atto della sua nomina in ruolo, non aveva potuto essere presa in considerazione l'esperienza specifica da lei maturata e importante per il posto di amministratore.
La Commissione non ritiene ineluttabile questa conclusione. A suo parere, la nomina in data 13 dicembre 1982 non può essere considerata una « assunzione » ai sensi dell'art. 27 dello statuto del personale, poiché in quel momento la ricorrente era già dipendente delle Comunità. In realtà gli artt. 31 e 32 dello statuto del personale, nonché la decisione emanata dalla Commissione per la loro attuazione potrebbero essere applicati una sola volta, cioè all'atto della prima assunzione. Non sussiste, pertanto, neanche una violazione del principio della parità di trattamento. Né si può paragonare infatti, la situazione della ricorrente con quella dei candidati esterni, in quanto si deve ravvisare una differenza sostanziale nella circostanza che la ricorrente era già in servizio, il che si manifestava anche nel fatto ch'essa non doveva svolgere un ulteriore periodo di prova.
B.
Su tale controversia vanno fatte a mio parere le seguenti osservazioni.
a)
Non è la prima volta che — come sapete — il problema prospettato viene portato in sede giurisdizionale, anche se — ma ciò non costituisce una differenza decisiva — in precedenti procedimenti si trattava dell'applicazione dell'art. 32 dello statuto del personale, il quale, come è noto, consente un abbuono di anzianità di scatto in considerazione di un'esperienza professionale specifica.
Al riguardo, la seconda sezione della Corte, nella sentenza emessa il 12 luglio 1984 nella causa 17/83 ( 1 ) (alla quale soprattutto si chiama la Commissione), ha dichiarato che lo scopo dell'art. 32 dello statuto del personale consiste « nel disciplinare la posizione del dipendente ammesso per la prima volta a far parte del personale statutario della Comunità a seguito di una procedura di assunzione che normalmente è quella del concorso » (punto 12, della motivazione) il che porterebbe a concludere che questo articolo, come anche l'art. 31 dello statuto del personale e la decisione adottata dalla Commissione, per la sua attuazione, non si possono applicare a dipendenti che vengano nominati ad un altro posto a seguito della partecipazione ad un concorso.
Da ciò si è discostata la prima sezione nella sentenza emessa il 15 gennaio 1985 nella causa 266/83 ( 2 ), relativa ad una dipendente di grado C5, la quale, dopo aver partecipato ad un concorso generale, otteneva un posto di grado C3. Nella motivazione di tale sentenza è stato dichiarato — in merito al diritto all'attribuzione di un grado superiore in considerazione dell'esperienza professionale maturata prima dell'entrata in servizio, ai sensi dell'art. 32 dello statuto, e contro l'applicazione della disciplina delle promozioni di cui all'art. 46 dello stesso — che lo statuto non contiene disposizioni che disciplinino l'inquadramento del dipendente nominato ad un altro posto a seguito di un concorso generale (punto 13). Si dovrebbe tuttavia applicare per analogia l'art. 32 dello statuto, quando una siffatta nomina, in considerazione delle differenze tra le funzioni, non può essere considerata parte del normale sviluppo di carriera (punto 15). Si dovrebbe inoltre riconoscere che, in un caso del genere, in cui un dipendente entra in diretta competizione con candidati venuti dall'esterno piuttosto che con colleghi aspiranti ad una promozione, deve prevalere il principio secondo cui i partecipanti ad un concorso generale devono essere trattati nello stesso modo, giungendo anche per questa via all'applicazione dell'art. 32 dello statuto (punto 15).
Va infine menzionata la sentenza 29 gennaio 1985, emanata poco tempo dopo dalla seconda sezione nella causa 273/83 ( 3 ) ed in cui si trattava del passaggio di un dipendente della categoria B nella categoria A. In tale sentenza si ribadiva, in merito a una domanda di inquadramento in uno scatto superiore ai sensi dell'art. 32 e in deroga all'art. 46 dello statuto, che l'applicazione dell'art. 32 era stata giustamente rifiutata, tenuto conto in particolare dello scopo di tale norma, consistente nella presa in considerazione dell'esperienza professionale prima dell'entrata in servizio presso le Comunità (va ricordato al riguardo che, in quel caso, il ricorrente aveva potuto perfezionarsi e conseguire un diploma durante il suo servizio presso le Comunità, il che gli aveva consentito l'accesso alla categoria A). In questa sentenza veniva anche messo in rilievo che, in tal modo, non si aveva alcuna discriminazione rispetto ai candidati esterni, considerati in particolare i vantaggi (dispensa dal limite di età e dal periodo di prova) attribuiti ai dipendenti, che determinano la loro particolare situazione.
b)
Se ora, tenuto conto di quanto precede, ci si chiede quale debba essere la soluzione nel presente caso, in cui — come già detto — si pone il problema del se l'esperienza professionale specifica della ricorrente in campo amministrativo, che non era stata presa in considerazione all'atto della sua assunzione come traduttrice (in tale settore la ricorrente non aveva alcuna esperienza), dovesse esser presa in considerazione, ai sensi dell'art. 31 dello statuto e della decisione adottata dalla Commissione nel 1973 per l'attuazione di quest'articolo, al momento del trasferimento presso i servizi amministrativi, eventualmente — il che rientra nella competenza della Commissione — con l'effetto di un inquadramento della ricorrente nel grado A6, è per me evidente, dopo le conclusioni che ho presentato nella causa 273/83 ( 4 ), quale deve essere la soluzione da suggerire.
È vero che nella suddetta causa ho sostenuto la tesi — accolta dalla sezione (che si è basata sull'art. 46 dello statuto) — secondo cui l'esperienza professionale dev'essere presa in considerazione una sola volta, all'atto dell'entrata in servizio presso le Comunità, e che, in generale il tenerne conto ancora una volta, in particolare quando essa è stata acquistata parzialmente al servizio delle Comunità, in seguito alla partecipazione ad un consorso generale, non sarebbe rispondente ai fini dell'art. 5 dello statuto. Tuttavia ho anche aggiunto: «Una diversa valutazione sarebbe al massimo concepibile qualora una determinata esperienza professionale, di cui non si era potuto tener conto per un determinato tipo di attività (ad esempio ruolo linguistico) sia del tutto pertinente ad un altro tipo di attività (ad esempio amministrazione) e se ne debba quindi tener conto ».
Ora, manifestamente, abbiamo a che fare con un caso del genere. Perciò ritengo giusto orientare la sua soluzione secondo i principi stabiliti nella sentenza relativa alla causa 266/83 ( 5 ). Ciò può avvenire senza che si debba parlare di un nuovo indirizzo giurisprudenziale (il che renderebbe necessario un rinvio alla Corte in seduta plenaria); non si deve infatti, dimenticare che per la giurisprudenza posteriore era essenziale la circostanza che non si trattava di esperienza professionale acquisita prima dell'entrata in servizio presso le Comunità. Inoltre, a tale soluzione si può accedere tanto più facilmente in quanto nella fattispecie non si tratta di un inquadramento superiore cui l'interessato aspiri in ragione di una precedente esperienza professionale molto tempo dopo l'entrata in servizio, e in quanto nel caso della ricorrente è del tutto chiaro che non si può parlare di un normale sviluppo della carriera, poiché — dopo aver compiuto studi di ingegneria ed aver svolto una corrispondente attività — essa ha in un primo momento, quasi per precauzione, iniziato nelle Comunità una carriera di traduttrice e appena, poco tempo dopo, le si è presentata l'occasione di poter lavorare nel proprio campo, è passata ad una carriera diversa.
e)
Senza che sia necessario, dopo quanto ho detto, approfondire gli ulteriori argomenti della ricorrente (come è noto, essa ha sostenuto anche che la Commissione, in base al dovere di assistenza, avrebbe dovuto richiamare la sua attenzione sulle conseguenze che, a parere della Commissione avrebbero potuto derivare dall'accettazione di un posto di traduttrice, sotto il profilo dell'art. 31 dello statuto, all'atto del passaggio ad un altro servizio), si può ritenere che la decisione relativa alla nomina della ricorrente come amministratore nella Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo è stata adottata in modo irregolare per quanto riguarda l'inquadramento, poiché non è stata presa in considerazione l'applicazione della decisione 6 giugno 1973, che avrebbe forse consentito un inquadramento in A6 in ragione dell'esperienza professionale specifica della ricorrente.
Il ricorso dovrebbe quindi essere accolto; la Commissione dovrebbe essere condannata alle spese.
Per il momento, comunque, non è necessario — lo dico a causa della dettagliata domanda della ricorrente sulle spese — statuire in particolare che la Commissione debba sopportare le spese di viaggio e di soggiorno, nonché gli onorari di avvocato che la ricorrente ha sostenuto per la causa. Una siffatta precisazione, con riguardo all'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura (in cui si tratta delle spese ripetibili), può essere opportuna al massimo in un procedimento di determinazione delle spese ai sensi dell'art. 74 del regolamento di procedura, allorché sorge contestazione sull'entità delle spese ripetibili.
C.
In conclusione, riassumendo, propongo di accogliere la domanda della ricorrente e di annullare, quindi, la decisione 13 dicembre 1982, nella parte relativa all'inquadramento nel grado A7, 2o scatto, nonché di porre le spese di causa a carico della Commissione.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 12 luglio 1984, causa 17/83, Angel Angelicas/Commissione, Race. 1984, pag. 2907.
( 2 ) Sentenza 15 gennaio 1985, causa 266/83, Euridiki Samara/Commissione, Race. 1985, pag. 196.
( 3 ) Sentenza 29 gennaio 1985, causa 273/83, Bernard Michel/Commissione, Race. 1985, pag. 354.
( 4 ) Sentenza 29 gennaio 1985, causa 273/83, Bernard Michel/ Commissione, Race. 1985, pag. 354.
( 5 ) Sentenza 15 gennaio 1985, causa 266/83, Euridiki Samara/ Commissione, Race. 1985, pag. 196.
Full & Egal Universal Law Academy