CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 15 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento
1.1.
Non ritengo possibile esporre i punti essenziali del voluminoso fascicolo della causa de Compte più succintamente di quanto non avvenga nella relazione d'udienza. Di conseguenza, inizio le mie conclusioni nella presente controversia riportando l'esposizione degli antefatti e dello svolgimento del procedimento dalla relazione d'udienza con cui infatti posso pienamente concordare.
1.2. Gli antefatti
Il 14 gennaio 1983, il presidente del Parlamento europeo informava il sig. de Compte, a quell'epoca dipendente di grado A3 con mansioni di contabile del Parlamento europeo, dell'esistenza di taluni fatti in grado di provocare l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
Il 28 gennaio 1983, l'interessato veniva preliminarmente sentito, conformemente all'art. 87 dello statuto, dal direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo.
Il 13 aprile 1983, il presidente del Parlamento, in conformità all'art. 87, 2o comma, dello statuto, sottoponeva al presidente della commissione di disciplina un rapporto sugli addebiti formulati nei confronti del sig. de Compte, capodivisione con le funzioni di contabile del Parlamento europeo.
La commissione di disciplina si riuniva più volte fra il 2 giugno 1983 e il 10 febbraio 1984.
In tale ultima data, esso proponeva, con tre voti contro due, di infliggere al sig. de Compte la sanzione della censura. I due membri della commissione di disciplina contrari a tale sanzione si dichiaravano per il puro e semplice proscioglimento del dipendente incolpato.
In conformità all'art. 7, ultimo comma, dell'allegato IX dello statuto, l'8 marzo 1984 il sig. de Compte veniva sentito dal presidente del Parlamento europeo nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina.
Il 16 marzo 1984, il presidente del Parlamento europeo decideva di infliggere al sig. de Compte, con decisione dettagliatamente motivata, la sanzione della destituzione senza riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità.
Il 21 marzo 1984, il sig. de Compte, in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto, presentava al presidente del Parlamento un reclamo avverso la sanzione della destituzione inflitta il 16 marzo 1984. Tale reclamo veniva integrato, I'11 aprile 1984, da un secondo reclamo.
Il 10 aprile 1984, il Parlamento europeo, a stragrande maggioranza, concedeva al sig. de Compte lo scarico per l'esercizio 1981 (di cui è causa).
Il 24 maggio 1984, il presidente del Parlamento europeo, in risposta al reclamo e al reclamo integrativo ad esso presentati, decideva di trasformare la sanzione della destituzione nella diversa sanzione della retrocessione al grado A7, 6o scatto. Tale decisione veniva motivata rinviando alla motivazione su cui si fondava la sanzione iniziale della destituzione.
1.3. Lo svolgimento del procedimento e le conclusioni delle parti
a)
Il 4 giugno 1984, il sig. de Compte ha presentato nel contempo:
—
un reclamo presso il presidente del Parlamento europeo, sostenendo che il puro e semplice rinvio all'originario provvedimento di destituzione non poteva più costituire un'adeguata motivazione, in quanto il Parlamento europeo gli aveva nel frattempo concesso lo scarico per l'esercizio finanziario litigioso e aveva quindi riconosciuto che la sua gestione contabile era corretta e irreprensibile;
—
il presente ricorso, diretto all'annullamento della precitata decisione di retrocessione di grado in data 24 maggio 1984;
—
una domanda di provvedimenti urgenti, diretta alla sospensione dell' esecuzione di detta decisione sino alla pronuncia della sentenza della Corte nel procedimento principale.
b)
Con ordinanza 3 luglio 1984, il presidente della terza sezione, delegato dal presidente della Corte, ha disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione 24 maggio 1984 sino alla pronuncia della sentenza della Corte.
c)
Con decisione 4 luglio 1984, il presidente del Parlamento europeo ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 4 giugno 1984.
d)
Il presente ricorso, proposto alla Corte il 4 giugno 1984, mira ad ottenere che la Corte voglia:
« in via principale:
—
dichiarare che il procedimento disciplinare avviato contro il sig. de Compte era irricevibile in base al principio del “ non bis in idem ” e, di conseguenza, annullare il provvedimento disciplinare;
in via subordinata:
—
dichiarare che la commissione di disciplina, nel corso del procedimento disciplinare, ha ripetutamente violato in maniera palese il diritto alla difesa e, in maniera altrettanto palese, le norme imperative dell'allegato IX dello statuto; di conseguenza, annullare il procedimento disciplinare nonché la sanzione disciplinare che vi ha fatto seguito;
in via del tutto subordinata e nel merito:
—
constatare che il Parlamento europeo ha concesso senza riserve, in data 10 aprile 1984, lo scarico al contabile dell'istituzione;
—
constatare che i fatti su cui si fondano gli addebiti mossi dall'autorità che ha il potere di nomina coincidono con i problemi e le questioni su cui si incentrava il dibattito sfociato nella decisione di scarico;
—
in ogni caso, dichiarare che ciò vale per i primi due fatti addebitati;
—
dichiarare che è irragionevole irrogare una sanzione disciplinare ad un contabile per gli stessi motivi per i quali gli è concesso lo scarico;
—
dichiarare che, alla luce dello scarico concesso il 10 aprile 1984, il provvedimento disciplinare adottato dall'autorità che ha il potere di nomina è divenuto, in fatto e in diritto, privo di fondamento;
—
di conseguenza, annullare la decisione di cui trattasi;
in via ulteriormente subordinata:
—
constatare che il provvedimento disciplinare adottato è diametralmente opposto al parere della commissione disciplinare;
—
constatare che tale provvedimento disciplinare non tiene in nessun conto lo scarico ottenuto il 10 aprile 1984;
—
constatare infine che l'autorità che ha il potere di nomina non ha tenuto in nessun conto, nel suo provvedimento disciplinare, quello che il presidente della commissione di disciplina chiama « l'ambiente umano e di lavoro » che fa parte della specifica posizione di un contabile del Parlamento europeo;
—
constatare che l'autorità che ha il potere di nomina, malgrado l'energica contestazione della difesa, ha mosso addebiti di cui essa non ha mai potuto dimostrare la fondatezza;
—
dichiarare infine che l'autorità che ha il potere di nomina non ha tenuto in nessun conto i precedenti estremamente positivi del sig. de Compte;
—
di conseguenza, dichiarare che il provvedimento disciplinare è viziato da eccesso di potere, o, quanto meno, che esso è in flagrante contrasto con l'effettiva responsabilità del contabile;
—
di conseguenza, annullare il provvedimento disciplinare e ordinare che il sig. de Compte venga reintegrato retroattivamente nella pienezza dei suoi diritti alla data in cui il provvedimento disciplinare ha preso effetto;
risarcimento danni:
—
dare atto al sig. de Compte che egli si riserva il diritto di rivendicare, a tempo e luogo debiti, il risarcimento dei danni spettantegli a seguito delle calunnie diffamatorie di cui è stato oggetto sulla stampa nazionale e internazionale;
—
condannare il Parlamento europeo alle spese del giudizio.
e)
Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia :
—
rigettare il ricorso;
—
statuire in ordine alle spese in conformità alle norme dello statuto che regolano la materia.
f)
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (terza sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
La Corte (terza sezione) ha tuttavia, deciso, nel corso della sua riunione amministrativa del 17 gennaio 1985, di rendere noto alle parti che, alla luce della complessità della controversia, essa riteneva preferibile, almeno in un primo momento, esaminare nel corso dell'udienza pubblica del 7 marzo 1985, solo i mezzi del ricorso riguardanti la regolarità della procedura seguita dinanzi alla commissione di disciplina. Di conseguenza, essa ha chiesto alle parti di attenersi strettamente a tali mezzi nelle loro difese nel corso di tale udienza.
La Corte ha inoltre informato le parti che l'avvocato generale avrebbe presentato le sue conclusioni in ordine a tali mezzi in un'udienza successiva in data da comunicarsi a tempo debito alle parti e che la Corte (terza sezione) avrebbe deciso, in base ad un esame di detti mezzi, se si rendesse o meno necessaria una seconda udienza pubblica al fine di trattare i rimanenti mezzi del ricorso.
2. I mezzi e gli argomenti delle parti
2.1. Osservazioni preliminari
Conformemente alle decisioni procedurali summenzionate, mi limiterò, nell'ambito delle presenti conclusioni, ad un esame dei sei mezzi del ricorrente che riguardano la regolarità del procedimento disciplinare. Tratterò in successione tali mezzi e, per economia di tempo, non li farò precedere da un breve sommario. Non tratterò né menzionerò neppure i quattro mezzi del ricorrente che riguardano la motivazione e la fondatezza della decisione impugnata. A mio parere, essi non presentano neppure una rilevanza indiretta per la valutazione dei primi sei mezzi. Invece, ritengo che in questa sede abbia una certa importanza riportare dalla relazione d'udienza, con qualche integrazione, le seguenti osservazioni preliminari. Tali osservazioni (con cui posso concordare integralmente) riguardano il modo col quale il Parlamento europeo ha reagito all'insieme dei mezzi dedotti dal ricorrente durante la fase scritta del procedimento. Ne deduco che, durante la fase scritta del procedimento, il Parlamento europeo ha soprattutto inteso contribuire alla chiarificazione della complessa situazione di fatto che forma lo sfondo della controversia. Onde valutare la fondatezza delle censure fatte valere dal ricorrente, il Parlamento, secondo le osservazioni preliminari in seguito citate, si è rimesso nel suo controricorso, in particolare per quanto riguarda le censure di merito, al giudizio della Corte. Anche per quanto concerne i sei mezzi riguardanti la forma, che vanno ora esaminati, il Parlamento europeo ha tuttavia limitato in gran parte la sua vera e propria difesa ad una difesa orale in udienza.
Le osservazioni preliminari che riporto sono le seguenti:
—
Mentre nelle osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti il Parlamento europeo aveva dichiarato che avrebbe risposto ai vari mezzi fatti valere dal ricorrente nel giudizio di merito, esso ha tuttavia infine omesso in realtà di farlo nel corso della fase scritta del procedimento. Infatti, il Parlamento europeo, dichiarando con enfasi di tenere particolarmente a garantire sia « il rispetto pieno e integrale di tutti i diritti dei dipendenti ( ... ) che l'osservanza degli obblighi che ad esso incombono in quanto autorità responsabile del bilancio », ha reso nota, nell'introduzione del suo controricorso, la sua intenzione di limitarsi a « comunicare alla Corte tutti gli elementi di fatto della presente controversia rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente ».
—
Il Parlamento europeo ha quindi proceduto ad un'esposizione dettagliata dei fatti di causa, sia in ordine al merito che al procedimento disciplinare, a partire dal luglio 1981, quando la Corte dei conti ha avviato l'indagine sulla cassa dei deputati del Parlamento europeo, fino alla presentazione del presente ricorso (tale esposizione è corredata da 53 allegati).
—
Secondo il Parlamento europeo, risulta da tale esposizione che tutte le istanze del Parlamento europeo investite della controversia « hanno ritenuto che il ricorrente poteva essere considerato colpevole in una certa misura », e che il puro e semplice annullamento della decisione impugnata avrebbe la conseguenza di sottrarre il ricorrente ad ogni sanzione.
2.2. Il primo mezzo
Col primo mezzo, il ricorrente fa valere l'« irricevibilità del procedimento disciplinare per violazione del principio “ non bis in idem”«, sancito dall'art. 86 dello statuto. La disposizione di cui al n. 3 di tale articolo, secondo la quale « una stessa mancanza disciplinare non può dar luogo che ad una sola sanzione disciplinare » vieterebbe altresì di intentare due procedimenti disciplinari in base ad una stessa fattispecie. Il ricorrente ritiene in particolare che il suo trasferimento avvenuto nel maggio 1982 per i fatti attualmente addebitatigli debba essere già considerato come un provvedimento disciplinare.
Tale mezzo va a mio parere respinto. In primo luogo, il Parlamento europeo ha giustamente rilevato che il trasferimento (a parità di grado) non figura fra le sanzioni disciplinari elencate all'art. 86 dello statuto. Il fatto che un trasferimento non possa essere considerato, in linea di principio, come una sanzione disciplinare discende già, a mio parere, dall'art. 7 dello statuto. Ne deriva, in particolare, che il trasferimento di un dipendente nell'interesse del servizio e in conformità al suo inquadramento è sempre in linea di principio possibile in presenza o meno di una domanda del dipendente interessato. Infine, il ricorrente non ha contestato, in udienza, il fatto che il trasferimento di cui trattasi fosse avvenuto col suo assenso.
2.3. Il secondo mezzo
Col secondo mezzo, il ricorrente sostiene che in occasione dell'audizione preliminare, che costituisce la fase iniziale del procedimento disciplinare e che è contemplata dall'art. 87 dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina non può farsi sostituire, com'è avvenuto nel caso di specie, da un dipendente anche se a ciò delegato.
Avendo il Parlamento europeo segnalato che questa Corte, nella sentenza 8 luglio 1965 (cause riunite 27 e 30/64, Fonzi, Race. 1965, pag. 554) ha espressamente dichiarato tale procedura conforme all'art. 87 dello statuto, il ricorrente non ha più insistito su questo mezzo. A mio parere questo dovrà in effetti essere respinto in base alla summenzionata sentenza.
2.4. Il terzo, il quarto e il quinto mezzo
Esaminerò insieme i tre seguenti mezzi, in quanto essi sono tutti fondati sulla violazione del diritto alla difesa.
a)
Col terzo mezzo, il ricorrente sostiene che il principio dell'« inchiesta in contraddittorio », contenuto all'art. 6 dell'allegato IX dello statuto, è stato violato in quanto i documenti da esso consegnati al funzionario interessato, nel corso dell'audizione preliminare, non sono mai stati trasmessi alla commissione di disciplina. In ordine alla fondatezza in fatto di tale mezzo si è inizialmente verificata una certa confusione a seguito del controricorso del Parlamento europeo. Alla fine è però risultato, nel corso dell'udienza, che il Parlamento europeo non aveva effettivamente comunicato tutti i documenti presentati ma solo quelli che esso riteneva rilevanti per chiarire il suo rapporto ai sensi dell'art. 1, dell'allegato IX, dello statuto. D'altro canto, all'udienza è emerso che il ricorrente non ha fatto uso della possibilità che esso aveva durante il procedimento disciplinare, vuoi di comunicare esso stesso i documenti ancora mancanti o loro copie, vuoi di farli comunicare dalla controparte alla commissione di disciplina. Rinvio al riguardo agli am. 1, 2 e 4 dell'allegato IX, dello statuto. Tale mezzo va quindi anch'esso respinto.
b)
Col quarto mezzo, il ricorrente fa valere che il principio del contraddittorio e del rispetto del diritto alla difesa è stato violato in quanto l'audizione dei tre testi convocati dalla commissione di disciplina è avvenuta in sua assenza e senza che gli fosse comunicata per iscritto o verbalmente la data in cui essa avrebbe avuto luogo. Il ricorrente ritiene che ciò sia, in particolare, contrario all'art. 6 dell'allegato IX, ma anche ad un principio generale comune agli ordinamenti giuridici di vari Stati membri.
Il Parlamento europeo ha messo in rilievo, a proposito dello svolgimento effettivo dei fatti per quanto concerne l'audizione dei testi citati dall'istituzione, che le tre audizioni sono state oggetto di registrazioni e verbali il cui contenuto è stato approvato dai testi e che, previa l'eventuale traduzione, sono stati trasmessi al ricorrente e al suo difensore ( 1 ). Così il ricorrente sarebbe stato in grado, prima che terminassero i lavori della commissione di disciplina, di formulare le sue osservazioni sulle audizioni dei testi. Per il Parlamento europeo ciò sarebbe sufficiente per il rispetto del diritto al contraddittorio. Esso si basa a tal fine, sulla vostra sentenza 11 luglio 1968 nella prima causa A. J. van Eick (causa 35/67, Race. 1968, pag. 435, cfr. in particolare pag. 453, motivazione nel merito, 1o cpv.). Tuttavia osservo al riguardo che né il punto suddetto né alcun altro punto della sentenza si riferisce al modo in cui si deve procedere ad un'audizione di testi in contraddittorio. Il punto di cui trattasi si riferisce esclusivamente all'esame dei documenti prodotti dall'istituzione interessata.
Anche prescindendo dal fatto che l'ultima dichiarazione testimoniale, nella fattispecie molto importante, è stata in ogni caso comunicata al ricorrente così tardi che la commissione di disciplina non gli ha lasciato un termine ragionevole per formulare le sue osservazioni al riguardo, ritengo che il punto di vista del Parlamento europeo debba essere respinto. A questo proposito lascio impregiudicato il problema di stabilire se tale conclusione debba desumersi già dal testo dell'art. 6, dell'allegato IX, dello statuto. Sotto questo profilo ritengo possibile nutrire dei dubbi. In primo luogo, è già emerso in udienza, dal raffronto fra le diverse versioni linguistiche di tale norma, che almeno alcune di tali versioni sono suscettibili di una diversa interpretazione. In secondo luogo, non è a mio parere certo che il modo di procedere all'audizione dei testi di cui agli artt. 4 e 5 dell'allegato sia esclusivamente disciplinato dal precitato art. 6. Comunque, l'art. 6 non si riferisce in nessun caso esclusivamente a tali audizioni di testi. L'espressione « inchiesta in contraddittorio » che compare in tale norma richiederà quindi un'interpretazione adeguata caso per caso in relazione alla natura dell'inchiesta di cui trattasi.
Il mio parere, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto avere la possibilità di assistere alle audizioni di testi, è basato piuttosto sulla natura del procedimento disciplinare e sul principio del contraddittorio che può desumersi non solo da tale natura del procedimento disciplinare, ma anche dal complesso delle disposizioni dell'allegato IX dello statuto.
Per quanto riguarda la natura del procedimento disciplinare, mi associo, come il ricorrente, a quanto osservato al riguardo dall'avvocato generale Roemer nelle conclusioni per la precitata causa 35/67 (Race. 1968, pag. 462). In base alla sua analisi relativa alla posizione della commissione di disciplina nell'ambito della normativa comunitaria in materia disciplinare, tuttora degna di lettura, egli conclude che « in questo sistema spicca l'analogia di funzioni della commissione di disciplina e del giudice istruttore » ed inoltre che « il procedimento disciplinare deve avvicinarsi il più possibile al procedimento giurisdizionale ».
Per quanto concerne la formulazione dell'allegato dello statuto di cui trattasi, il principio del contraddittorio, a mio parere, risulta sancito dall'art. 1, 2o comma, dall'art. 2, dall' art. 4, dall'art. 6, 1o comma e dall'art. 7.
La portata del principio del contraddittorio dipende a mio parere in concreto dal modo con cui sono addotti gli argomenti o le prove nei confronti dei quali deve poter essere esercitato il diritto alla difesa. Nel caso in cui si tratti di argomenti presentati per iscritto o di prove documentali (come nella causa 35/67) la parte incolpata non può naturalmente chiedere di essere presente all'atto della redazione dei documenti di cui trattasi. Essa potrà reagire al riguardo solo successivamente, per iscritto o oralmente. Per quanto riguarda l'audizione di testi, ritengo invece evidente, con il ricorrente, che dal principio del contraddittorio consegua che la parte incolpata deve avere la possibilità di rivolgere ulteriori domande durante l'audizione dei testi. È pacifico che il ricorrente non ha avuto tale opportunità nel caso di specie.
Ritengo che il quarto mezzo del ricorrente sia quindi fondato ed anche che tale vizio di procedura sia così essenziale da comportare già di per sé l'annullamento della decisione impugnata in quanto è emerso che il parere della commissione di disciplina è stato emanato a seguito di un procedimento inficiato da tale violazione di forme sostanziali.
Questa conclusione non può essere modificata dal riferimento, operato dal Parlamento europeo nel corso dell'udienza, ad una sentenza del Consiglio di stato belga. L'interpretazione dell'allegato IX dello statuto non può naturalmente basarsi sull'interpretazione di una normativa nazionale in materia disciplinare che del resto non è stata comunicata.
Tale conclusione non può neppure essere modificata dal riferimento, operato dal convenuto, alla vostra recente sentenza 29 gennaio 1985 in causa F. (causa 228/83, Race. 1985, pag. 290). Al contrario, dal punto 21 della motivazione di tale sentenza risulta che in tale controversia il ricorrente aveva ottenuto appunto l'opportunità di assistere all'audizione di tutti i testi, di rivolgere altresì a sua volta domande a questi ultimi e di far conoscere immediatamente a tutti i membri della commissione di disciplina il suo punto di vista sulle dichiarazioni dei testi stessi.
c)
Col quinto mezzo, il ricorrente fa valere anche la violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 4, dell'allegato IX, dello statuto, in quanto la commissione di disciplina avrebbe rifiutato di sentire i testi indicati dall'interessato o dal suo difensore.
Il fatto che tali testi non siano stati sentiti non viene contestato dal Parlamento europeo. Nel corso della fase scritta del procedimento esso ha tuttavia sostenuto che tale richiesta sarebbe stata fatta solo il 13 gennaio 1984 e che la commissione di disciplina, nell'ambito del suo potere di valutazione sulla necessità dell'audizione richiesta dalla difesa, poteva decidere di non dar seguito alla richiesta stessa. Durante l'udienza, la discussione si è concentrata sul problema se il ricorrente avesse ben precisato in maniera sufficiente i punti su cui dovevano essere sentiti i testi interessati. Dai passi delle memorie del ricorrente alla commissione di disciplina del 28 gennaio e del 10 novembre 1983 citati per iscritto su richiesta della Corte dopo l'udienza, risulta, a mio parere, che ciò era in effetti avvenuto, quanto meno per quanto riguarda un certo numero di testi. Inoltre, a mio parere, tali precisazioni non giustificano effettivamente un rigetto « in blocco » dell'audizione di tutti i testi indicati. Il potere di valutazione della commissione di disciplina non è così esteso da poter svuotare di fatto di ogni contenuto l'art. 4, 2o comma, riguardo alla possibilità di citare testimoni, senza dimostrare l'irrilevanza dell'oggetto di tali audizioni di testi.
Neppure la circostanza che la commissione di disciplina ha appunto sentito, su proposta del Parlamento europeo, uno dei testi a discarico indicati dal ricorrente può porre rimedio a tale violazione di forme sostanziali in quanto il teste di cui trattasi è stato sentito in assenza del ricorrente ed inoltre le sue dichiarazioni non hanno riguardato tutti i punti che il ricorrente stesso desiderava veder chiariti dai testi.
Considero pertanto fondato anche il quinto mezzo del ricorrente.
2.5. Il sesto mezzo
Col sesto mezzo, il ricorrente fa valere che la commissione di disciplina ha ingiustamente rifiutato di sospendere i lavori in attesa dei risultati dell'inchiesta amministrativa a quell'epoca contemporaneamente condotta dalla commissione parlamentare per il controllo del bilancio. Quest'ultima, contrariamente alla commissione di disciplina, avrebbe proceduto ad un'inchiesta approfondita che avrebbe fornito la prova della mancanza di responsabilità del contabile (ricorrente nella presente controversia).
Il Parlamento europeo fa riferimento, nelle sue difese scritte, all'ordinanza in procedimento sommario 3 luglio 1984 del presidente della terza sezione della Corte da cui risulterebbe che la procedura di scarico, diretta a valutare la regolarità e l'esattezza dei conti e a cui si riferiva l'indagine della commissione per il controllo del bilancio, è distinta dal procedimento disciplinare che riguarda la responsabilità del contabile.
A mio parere, dal punto 11, sub 2), della motivazione della suddetta ordinanza non può dedursi alcuna chiara conclusione in ordine al problema se la commissione di disciplina avrebbe dovuto o meno sospendere i lavori in attesa delle conclusioni della commissione parlamentare di cui trattasi.
Poiché il ricorrente non ha più insistito in udienza su questo mezzo, vi propongo tuttavia di non basare la vostra decisione anche su questo mezzo.
3. Conclusione
In sintesi, ritengo in particolare fondati il quarto e il quinto mezzo del ricorrente relativi alla regolarità del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina. Ritengo inoltre che i vizi di forma di cui trattasi siano così essenziali, da rendere necessario l'annullamento della decisione impugnata, in conformità alla prima domanda proposta dal ricorrente in via subordinata, sulla base dei mezzi suddetti.
Le domande e gli argomenti del ricorrente riguardanti il merito della controversia, compresa la domanda di « dargli atto che egli si riserva il diritto di rivendicare, a tempo e luogo debiti, il risarcimento dei danni spettantegli a seguito delle calunnie diffamatorie di cui è stato oggetto sulla stampa nazionale e internazionale » non andranno naturalmente presi in considerazione in questa fase del procedimento.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
( 1 ) In base alla risposta scritta del Parlamento europeo ad un quesito ad esso rivolto da codesta Corte durante l'udienza, il veroale dell'ultima audizione di testi è suto però trasmesso al ricorrente solo il 6 febbraio 1984, per corriere interno. Secondo quanto dichiarato dal suo difensore in udienza, l'interessato ha ricevuto tale verbale solo dopo il 10 febbraio 1984, quindi successivamente alla dau in cui la commissione di disciplina ha espresso il proprio parere.
Full & Egal Universal Law Academy