CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 14 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La sig.ra Claudia Bautz in De Angelis sottopone al sindacato di codesta Corte la decisione 9 agosto 1983 con cui la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di fissare a Ischia (Italia) il suo luogo d'origine ai sensi degli artt. 7, n. 3, dell'allegato VII dello statuto e 2, n. 2, della decisione 15 luglio 1980 adottata per l'applicazione della prima disposizione.
L'art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello statuto dispone che
« il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi ... ».
L'art. 2, n. 2, della decisione 15 luglio 1980 adottata per l'applicazione di tale disposizione stabilisce che
« ... si intende:
—
per luogo di assunzione, il luogo in cui il funzionario risiedeva abitualmente al momento dell'assunzione ...
—
per centro d'interessi, il luogo in cui il funzionario mantiene:
a)
i principali legami di natura familiare;
...
b)
legami patrimoniali rappresentati da beni immobili edificati;
c)
gli interessi essenziali di natura civica sia attivi che passivi.
Qualora i tre criteri di cui alle lettere a), b) e e) non siano riuniti nello stesso luogo, il centro d'interessi del funzionario si considera stabilito nel luogo in cui sono riuniti almeno due dei tre criteri ... ».
2.
La sig.ra Claudia Bautz sposava nel 1969 il sig. Francesco De Angelis. I coniugi risiedevano all'epoca a Ischia. Il 1o aprile 1970 il sig. De Angelis veniva nominato dipendente del Consiglio delle Comunità europee con sede di lavoro a Bruxelles ove i coniugi fissavano la loro nuova residenza. Il 1o dicembre 1982 la sig.ra De Angelis veniva nominata dipendente della Commissione delle Comunità europee con sede di lavoro a Bruxelles.
Ľ11 aprile 1983, facendo valere i legami patrimoniali e gli interessi essenziali di natura civica che la vincolavano a Ischia, la sig.ra De Angelis chiedeva alla Commissione di fissare ivi il suo luogo d'origine.
Per respingere tale domanda, la Commissione, che non contesta gli « interessi civici » della sig.ra De Angelis, opponeva a quest'ultima il fatto che essa non avrebbe potuto provare l'esistenza di « legami patrimoniali rappresentati da beni immobili edificati ».
Per decidere il presente ricorso, voi dovrete quindi interpretare la disposizione di cui all'art. 2, n. 2, secondo trattino, lett. b), della precitata decisione 15 luglio 1980.
3.
A sostegno del suo ricorso, la sig.ra De Angelis fa valere:
—
che, prima del matrimonio, il marito aveva acquistato a Ischia un terreno sul quale egli aveva fatto costruire un immobile;
—
che gli sposi, per trascorrervi le vacanze coi loro tre figli, hanno ampliato e trasformato questo immobile grazie, in primo luogo, ai risparmi realizzati durante la vita comune, e, in secondo luogo, ad un mutuo da essi congiuntamente sottoscritto;
—
che essa è pertanto titolare, su detto immobile, di diritti quantificabili in danaro;
—
che essa fornisce quindi la prova di mantenere effettivamente a Ischia legami patrimoniali rappresentati da beni immobili edificati.
Chiedendo il rigetto di tale domanda, la Commissione sostiene:
—
che per soddisfare la condizione di cui alla leu. b) il dipendente dev'essere titolare in un diritto reale — diritto di proprietà o usufrutto — sul bene immobile di cui trattasi e non di un semplice diritto personale;
—
che difatti la finalità della disposizione presuppone l'esistenza di legami patrimoniali « permanenti » tra il dipendente e il bene immobile e non può essere soddisfatta da un diritto di credito che il dipendente potrebbe stabilire a sua discrezione, attraverso una semplice locazione, in un paese di sua scelta al fine di obbligare la Commissione a fissare ivi il suo luogo d'origine;
—
che, per motivi di certezza del diritto, il criterio inteso a determinare il luogo d'origine dev'essere obiettivo e non soggettivo.
A tali affermazioni la ricorrente replica sostenendo:
—
che tale interpretazione, troppo restrittiva, amplia la portata della disposizione la cui formulazione generica ne dimostra la finalità: quella di consentire al dipendente di invocare, a sostegno della propria domanda, qualsiasi nesso con un immobile tale da provare il carattere effettivo dei legami con il « luogo d'origine »;
—
che tale disposizione va pertanto interpretata esaminando, caso per caso, se il dipendente interessato abbia o meno inteso stabilire col « luogo » designato dei legami permanenti.
4.
Il riconoscimento di un luogo d'origine diverso dal luogo d'assunzione offre all'interessato il beneficio delle spese di viaggio, calcolate forfettariamente, dalla sede di servizio al luogo d'origne, dovute nel caso di specie due volte per anno civile in base alla distanza ( 1 ) nonché, per il congedo ordinario usufruito nel luogo d'origine, quello di un supplemento che nella fattispecie sarebbe di cinque giorni per il viaggio ( 2 ). Si comprende di conseguenza che venga esercitato un controllo al fine di accertare il carattere effettivo del luogo d'origine, quindi che criteri per quanto possibile precisi siano diretti a determinarlo.
Non si può non constatare che la norma, contemplando a mo' di criterio, « legami patrimoniali rappresentati da beni immobili edificati », non precisa che i legami stessi debbano consistere in un diritto reale del dipendente interessato sul bene di cui trattasi.
Si è pertanto indotti a non escludere a priori dal beneficio delle disposizioni di cui č causa chi possa vantare legami patrimoniali in essere sotto forma di un diritto personale. Legami del genere, anche in questa forma, possono rivelare l'esistenza di un nesso permanente che sarà valutato caso per caso. Al riguardo, non si può condividere l'argomento della Commissione secondo cui si rischierebbe così di sfociare in una situazione, « incontrollabile e pertanto inaccettabile », in cui il dipendente, attraverso una semplice locazione, obbligherebbe la Commissione a fissare il suo luogo d'origine in una località di sua scelta. A parte la regola « fraus omnia corrumpit» che consentirebbe di neutralizzare tali artifici, occorre ricordare che il legame immobiliare non può, da solo, determinare il luogo d'origine e che, a questo fine, dev'essere soddisfatta almeno una seconda condizione, di carattere familiare o civico.
Il rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta dell'interessata non mi appare pertanto giustificato.
5.
Di conseguenza, concludo nel senso che
—
venga annullata la decisione di rigetto 9 agosto 1983 opposta alla richiesta presentata dalla ricorrente l'11 aprile 1983,
—
vengano poste a carico della Commissione tutte le spese del presente giudizio.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Art. 7 c 8 dell'allegato VII dello statuto.
( 2 ) Art. 7, 1o e 3o comma, dell'allegato V dello statuto.
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