CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 14 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa è stata rinviata alla Corte, in via pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, con sentenza 13 giugno 1974 della Corte d'appello di Rennes, in una causa d'appello dinanzi ad essa pendente nei confronti di una sentenza pronunciata il 6 dicembre 1983 dal tribunal correctionnel di Saint-Nazaire.
In questa causa, Jacques Binet e due altre persone, tutti direttori della rete di distributori Leclerc, erano imputati di aver trasgredito la normativa francese che fissa i prezzi minimi per la vendita al minuto della benzina, in particolare il decreto ministeriale 29 aprile 1982, n. 82-13/A. Gli imputati chiedevano di essere assolti, in quanto le norme nazionali ch'essi erano accusati di non aver rispettato erano incompatibili con le disposizioni del trattato CEE. Al fine di risolvere la questione, la Corte d'appello di Rennes ha sottoposto alla Corte di giustizia in via pregiudiziale le seguenti questioni:
« 1)
Se gli artt. 3, 5 e 30 del trattato che istituisce la Comunità economica europea siano compatibili con l'adozione, da parte di uno degli Stati membri, di una normativa che prescrive degli sconti massimi per la vendita dei carburanti ai consumatori.
2)
Se l'art. 36 di detto trattato consenta ad uno Stato membro di adottare una siffatta normativa per quanto riguarda la produzione, la distribuzione e il consumo di carburanti, per motivi di ordine pubblico ».
Sulla stessa normativa nazionale verteva la causa 231/83, Cullet/Centre Ledere, sulla quale la Corte si è pronunciata il 29 gennaio 1985; A parte il fatto che la causa Cullet ha tratto origine da un procedimento civile mirante a far disporre la cessazione della turbativa costituita dall'inosservanza di dette norme, mentre la presente si riferisce ad un processo penale per trasgressione della stessa, le cause vertono essenzialmente sugli stessi problemi di diritto comunitario. Pur se le questioni sollevate dal giudice nazionale nella presente causa non menzionano gli artt. 85 e 86 del trattato CEE, i nn. 15-18 della sentenza della Corte nella causa Cullet hanno già stabilito che detti articoli non si applicano di per sé a casi come quello in esame.
Le osservazioni presentate dalla Commissione nulla aggiungono di sostanziale agli argomenti svolti dinanzi alla Corte nella causa Cullet. Nella sentenza, la Corte ha in quell'occasione esaminato tutti i problemi relativi agli artt. 3, 5 e 30. Nella presente fattispecie non è stato dimostrato, come non lo era stato nella causa Cullet (nn. 32 e 33), che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 trovi applicazione in modo da giustificare le restrizioni delle importazioni e quindi rendere inoperante il divieto di misure d'effetto equivalente di cui all'art. 30.
A mio parere, per i motivi esposti nella sentenza 29 gennaio 1985, Cullet, la soluzione delle questioni sollevate dalla Corte d'appello di Rennes dovrebbe essere la seguente:
« 1)
Gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato CEE non vietano norme nazionali che prescrivano un prezzo minimo, da fissarsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto di carburante.
2)
L'art. 30 del trattato CEE vieta siffatte norme, qualora il prezzo minimo sia determinato in base soltanto ai prezzi alla raffineria praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato in base unicamente ai costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8% in più o in meno.
3)
Non è stato dimostrato che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 del trattato CEE vada applicata in modo da rendere inoperante, nei confronti di dette norme, il divieto di cui all'art. 30 del trattato stesso ».
Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nessun provvedimento va preso quanto alle spese della Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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