CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
23 gennaio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorrente, il sig. Giorgio Bernardi, è nato nel 1937. Dal 10 ottobre 1966 egli lavorava come traduttore presso la divisione della traduzione italiana del Parlamento europeo e veniva promosso al grado LA 5 il 1 aprile 1975.
Con decisione del presidente del Parlamento europeo 5 marzo 1982, il Bernardi veniva collocato in pensione dal Io marzo 1982, avendo ritenuto la commissione d'invalidità di cui all'art. 59, n. 1, 4o comma, dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: « lo statuto ») che egli soddisfacesse i requisiti contemplati dall'art. 78 dello statuto stesso. All'interessato veniva quindi riconosciuta una pensione di invalidità corrispondente al 70% del suo stipendio.
Il 2o e il 3o comma dell'art. 78 dello statuto recitano :
« Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero di malattia professionale (...), la pensione d'invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario.
Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione di invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio sino a tale età. »
Secondo il Parlamento europeo, la pensione è stau attribuita al Bernardi in base a quest'ultimo comma.
2.
Tuttavia, prima che venisse adita la commissione d'invalidità, il Bernardi, con lettera 27 marzo 1979, recante in allegato due certificati medici redatti dai dottori Castrica (Roma) e Conraux (Strasburgo), aveva chiesto che gli venisse applicata la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo : « la regolamentazione ») adottata in applicazione dell'art. 73, n. 1, dello statuto. Egli dichiarava a tal fine di essere affetto da una « laringo-faringite cronica unita ad una atrofia rino-faringica evidente, non suscettibile di guarigione, e a frequenti episodi di disfonia ». Tale infermità, secondo il certificato medico della dottoressa Castrica, sarebbe stata provocata dall'ambiente e dalle condizioni di lavoro dell'interessato.
Se tale domanda avesse dato luogo alla constatazione di un'invalidità permanente, totale o parziale, determinata da una malattia professionale, il Bernardi, in forza dell'art. 73, n. 2, lettere b) e e) dello statuto, avrebbe potuto pretendere il versamento di un capitale oltre a quello della pensione già concessagli.
La procedura contemplata dalla regolamentazione veniva avviata in seguito alla domanda del Bernardi. Tale procedura comprende due fasi:
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una fase di indagine medica esperita dall'amministrazione, che dà luogo ad un progetto di decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: « APN ») in ordine al riconoscimento dell'origine professionale della malattia, notificato all'interessato contemporaneamente alle conclusioni del medico o dei medici designati dall'istituzione (articoli 17, n. 2, 19 e 21 della regolamentazione) ;
—
una seconda fase che viene avviata solo se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data della notifica del progetto di decisione, il dipendente interessato, dissentendo da questo progetto, chiede la costituzione di una commissione medica composta da tre medici, il primo designato dall'APN, il secondo dal dipendente e il terzo di comune accordo da questi due medici. In mancanza di tale domanda presentata in tempo utile, l'APN « adotta una decisione identica al progetto notificato » (articoli 21, Io e 3o comma, e 23, n. 1, della regolamentazione).
Dall'esame degli allegati al ricorso, al controricorso e alla controreplica risulta quanto segue.
Il 10 giugno 1980 il sig. J. M. Mutter, capo della divisione « Affari sociali » del Parlamento europeo, inviava al Bernardi una lettera con cui gli comunicava che, dopo averlo esaminato in data 22 febbraio 1980, il dott. de Meersman, incaricato dall'istituzione, aveva ritenuto che i disturbi del ricorrente non erano dovuti alle sue condizioni di lavoro. « Di conseguenza », veniva precisato, « la sua infermità non può essere riconosciuta come malattia professionale ». Il Mutter chiedeva al Bernardi di fargli sapere se fosse d'accordo con questa decisione, rendendogli noto che in caso di contestazione egli aveva la facoltà di ricorrere alla commissione medica di cui all'art. 23 della regolamentazione e precisando che se il parere della commissione fosse risultato conforme a quello del medico di fiducia, una parte delle spese sarebbe stata posta a carico del Bernardi.
Con lettera in data 19 giugno 1980, l'interessato rispondeva contestando le conclusioni del dott. de Meersman, chiedendo « formalmente » di adire la commissione medica e designando come proprio medico di fiducia il dott. Fidotti di Roma.
Il Mutter accusava ricevuta di questa lettera il 28 luglio 1980 precisando che la commissione medica avrebbe potuto riunirsi solo dopo aver ottenuto la relazione definitiva del dott. de Meersman, subordinata ai risultati dell'esame a cui doveva procedere il dott. Stumper, medico specialista con cui il Bernardi veniva invitato a prendere un appuntamento « quanto prima ». « Naturalmente », così proseguiva il Mutter, « qualora la commissione medica dovesse riunirsi, ci metteremo in contatto con il dott. Fidotti ».
Il 22 maggio 1981, il capo della divisione « Affari sociali » scriveva nuovamente al Bernardi quanto segue:
« Egregio Signore,
Mi pregio di comunicarLe che il dott. de Meersman, dopo aver letto la relazione del dott. Stumper, conferma la Sua prima conclusione e ritiene che la Sua malattia non possa essere considerata come una malattia professionale.. Possiamo quindi avviare la procedura della commissione medica, richiesta nella Sua lettera in data 19 giugno 1980.
Peraltro, così come da Lei richiesto, trasmetto oggi stesso al dott. Fidotti copia delle due relazioni del dott. de Meersman.
(...) ».
La commissione medica, composta dal dott. Fidotti, dal dott. de Meersman, designato dal Parlamento europeo, e dal prof. Van Den Eeckhaut, scelto di comune accordo dai primi due, procedeva ad esaminare il Bernardi il 15 dicembre 1981 a Bruxelles. Incaricato dai due colleghi di stilare la relazione, il prof. Van Den Eeckhaut comunicava il 3 giugno 1983 al servizio medico del Parlamento europeo le conclusioni della commissione medica, sottoscritte dal medesimo e dal dott. de Meersman, ma non dal dott. Fidotti. Quest'ultimo infatti, dopo aver comunicato il 13 ottobre 1982 al prof. Van Den Eeckhaut un controprogetto di relazione, gli aveva inviato, il 21 aprile 1983, un telegramma con cui chiedeva di soprassedere al deposito di qualsivoglia documento. Contemporaneamente egli preannunciava una lettera motivata la quale, pur essendo datata 23 maggio 1983, perveniva al prof. Van Den Eeckhaut solo dopo il 3 giugno. Ciononostante il prof. Van Den Eeckhaut e il dott. de Meersman confermavano le conclusioni contenute nella relazione della commissione medica.
Da questa relazione risulta tra l'altro che « la disfonia e gli altri disturbi accusati dal Bernardi non sono dovuti ad una malattia e (...) possono guarire anche nell'ambito della sua professione di traduttore (...) ».
Va precisato che la lettera del dott. Fidotti veniva comunicata immediatamente al servizio medico del Parlamento europeo e che detto medico veniva avvisato che i suoi colleghi confermavano la relazione del 3 giugno 1983.
Con lettera 4 ottobre 1983, il capo della divisione « Affari sociali » del Parlamento europeo
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comunicava al Bernardi la relazione della commissione medica che confermava le conclusioni del dott. de Meersman;
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informava l'interessato che, in applicazione dell'art. 23, n. 2, 3o comma, della regolamentazione, essendo le conclusioni della commissione medica conformi al progetto di decisione dell'APN notificato in forza dell'art. 21, le spese e gli onorari del medico da lui designato a rappresentarlo nell'ambito della commissione nonché la metà degli onorari e delle spese del terzo medico erano a suo carico e gli chiedeva, di conseguenza, di rifondere al Parlamento europeo la somma di BFR 43050 a titolo di rimborso degli onorari e delle spese del prof. Van Den Eeckhaut.
Con lettera 19 ottobre 1983, l'interessato contestava le conclusioni della commissione medica. Mettendo in dubbio la regolarità della procedura seguita dalla commissione, egli rifiutava di pagare le spese e gli onorari richiesti. Egli richiedeva inoltre il rimborso delle spese di trasferta sostenute per la consultazione di tre medici, i dottori Cis, Vigan e Lieschke, i cui certificati, emessi nell'ambito della procedura esperita dinanzi alla commissione d'invalidità, erano stati tradotti e sottoposti dal Bernardi all'esame della commissione medica. Egli chiedeva infine il rimborso delle spese di traduzione di questi attestati.
Con lettera 10 novembre 1983, il capo della divisione « Affari sociali » respingeva questa richiesta e rinnovava la richiesta di versamento della somma di BFR 43050 nel termine di un mese.
Il 19 novembre 1983 il Bernardi presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto che subiva un rigetto implicito il 19 marzo 1984.
Sulla pensione del Bernardi veniva successivamente applicata una trattenuta mensile di BFR 4 305.
3.
Quest'ultimo ha pertanto proposto il presente ricorso onde sottoporre al vostro esame la decisione 10 novembre 1983, nonché « ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale », in particolare la precitata decisione 10 novembre 1983 che conferma quella del 4 ottobre 1983.
Non riporterò nei particolari la domanda del ricorrente che è riassunta nella relazione d'udienza.
Avrete notato che vi viene chiesto di richiamare il Parlamento europeo al rispetto di talune norme dello statuto, di rivolgere ingiunzioni nei suoi confronti e, « in via ancor più subordinata (...), (di) ritenere l'irregolarità » delle conclusioni della commissione medica.
In sostanza, la domanda del Bernardi è rivolta ad ottenere:
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l'annullamento della procedura precedente all'intervento della commissione medica, di quella che si è svolta dinanzi a questo organismo, ed infine delle decisioni adottate alla luce del parere di quest'ultimo da parte del Parlamento europeo e, di conseguenza, il rinnovo della procedura di cui è causa a partire da un nuovo « progetto di decisione » regolarmente redatto e notificato dall'autorità competente;
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la condanna del Parlamento europeo a versargli un'indennità provvisoria e, al termine di questa nuova procedura, il capitale di cui all'art. 73, n. 2, leu. b), o, in via subordinata, lett. c), dello statuto, spettante in caso di invalidità permanente totale o, nell'ipotesi subordinata, parziale, conseguente ad una malattia professionale, e, se del caso, « a stabilire l'indennizzo direttamente secondo equità »;
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l'ingiunzione a rimborsargli le spese sostenute per sottoporsi alle consultazioni mediche richieste dal Parlamento europeo e per la traduzione dei referti medici rilasciati a seguito di queste consultazioni.
Le conclusioni in tal senso del Bernardi si basano sui mezzi seguenti:
a)
La costituzione della commissione medica sarebbe viziata sia dalla circostanza che il capo della divisione « Affari sociali » non avrebbe potuto agire in qualità di APN all'epoca dei fatti, in mancanza di una delega di competenza a questo scopo, sia in quanto, nella sua lettera 10 giugno 1980, con cui comunicava le conclusioni provvisorie del 14 marzo 1980 del dott. de Meersman nella fase dell'indagine, il Parlamento europeo non avrebbe preso in considerazione anche i certificati medici dei dottori Cis (in data 5 dicembre 1979) e Lieschke (in data 23 aprile 1981). Inoltre, dalle conclusioni degli stessi dottori de Meersman e Stumper sarebbe stato possibile constatare che l'attività professionale era una « causa concomitante » dell'infermità cronica del ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe chiesto la costituzione della commissione medica « per errore », in modo intempestivo, tanto più in quanto i certificati dei dottori Cis e Lieschke non gli sarebbero stati notificati con il progetto di decisione. Questo progetto non potrebbe, a piacimento dell'APN, divergere dalle conclusioni mediche né basarsi su conclusioni provvisorie, in quanto la prima relazione del dott. de Meersman è stata seguita dall'esame effettuato dal dott. Stumper e da una relazione definitiva del 24 febbraio 1981.
Inoltre, concedendogli il 70% dello stipendio base, l'APN avrebbe implicitamente ma necessariamente ammesso l'origine professionale della malattia e dell'invalidità, conformemente all'art. 78, 2o comma, dello statuto.
Orbene, anche se le procedure di collocamento a riposo contemplate dall'art. 78 dello statuto e di determinazione della copertura dei rischi da malattia professionale di cui all'art. 73 dello statuto sono distinte, dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 15 gennaio 1981, causa 731/79, B./Parlamento, Race. pag. 107, e sentenza 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio, Race. pag. 1) risulterebbe che esse seguono un « corso parallelo » e che le decisioni che le concludono non possono essere in flagrante contraddizione.
b)
La procedura seguita dalla Commissione medica sarebbe altresì stata viziata dal fatto che il prof. Van Den Eeckhaut e il dott. de Meersman non avrebbero tenuto conto delle loro stesse constatazioni precedenti a favore della tesi del ricorrente. Soprattutto, la relazione della commissione non avrebbe citato le osservazioni del dott. Fidotti, il che equivarrebbe ad una carenza di motivazione. La sottoscrizione di questo medico, che rappresentava gli interessi del ricorrente, non sarebbe stata considerata necessaria e non gli sarebbe stata comunicata la « pretesa relazione definitiva ».
4.
Il Parlamento europeo conclude per il rigetto del ricorso da esso considerato parzialmente irricevibile e per il resto infondato.
Quanto alla ricevibilità, il convenuto sostiene che la Corte non sarebbe competente a pronunziare sentenze puramente declaratorie né ad impartire ordini ad una amministrazione. Tanto meno essa, ponendosi in contrasto con le conclusioni della commissione medica, potrebbe ordinare direttamente il versamento di un capitale o di un'indennità provvisoria ovvero stabilire essa stessa tale indennità in via equitativa.
Il Parlamento ritiene inoltre che le conclusioni formulate in via principale siano prive di oggetto. La procedura contemplata dagli articoli da 19 a 21 della regolamentazione sarebbe stata rispettata integralmente e il capo della divisione degli affari sociali avrebbe ricevuto, il 1o marzo 1982, una delega « per l'applicazione ai funzionari di tutti i gradi delle disposizioni degli articoli (...) 72 e 73 dello statuto », che copriva così la decisione finale adottata dall'APN. Allo stesso modo, le conclusioni volte ad ottenere una decisione sul reclamo sarebbero irricevibili tenuto conto della decisione di rigetto implicito già intervenuta il 19 marzo 1984.
Per quel che riguarda le domande di rimborso delle spese di trasferta relative alle visite di controllo effettuate dai dottori Cis, Vigan e Lieschke, e di traduzione dei certificati rilasciati da questi ultimi, esse non avrebbero nessun rapporto con la procedura di riconoscimento dell'origine professionale della malattia. Inoltre, essendo state presentate per la prima volta nella lettera e nel reclamo del ricorrente in data 19 ottobre e 19 novembre 1983, senza esito favorevole entro il termine di cui all'art. 90 dello statuto, esse non potrebbero, in mancanza di reclamo preliminare, formare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (art. 90, n. 2, dello statuto).
Infine, sempre per quanto riguarda la ricevibilità, il Parlamento europeo afferma che le conclusioni della commissione medica costituirebbero un atto preparatorio, non impugnabile separatamente. Orbene, il ricorrente non chiederebbe l'annullamento della decisione comunicata dall'APN il 4 ottobre 1983. Le domande formulate in via subordinata o ulteriormente subordinata sarebbero pertanto irricevibili.
Nel merito, esso rileva che l'identità dei medici designati in forza dell'art. 17 della regolamentazione, cioè i dottori de Meersman e Stumper, era stata comunicata al ricorrente con lettera 14 novembre 1980. Richiedendo, in seguito al primo esame del dott. de Meersman, l'intervento della commissione medica e sottoponendosi all'esame di quest'ultima, il ricorrente avrebbe riconosciuto che lo svolgimento della procedura contestata era regolare.
Non esisterebbe alcuna contraddizione fra le conclusioni della commissione d'invalidità e della commissione medica, in quanto il documento di calcolo dei diritti a pensione d'invalidità dimostra, secondo il convenuto, che la disposizione applicata nel caso di specie è l'art. 78, 3o comma, dello statuto.
Per quanto riguarda l'asserita incompetenza del capo della divisione « Affari sociali », il Parlamento europeo osserva che, con decisione Ie marzo 1982, questo responsabile amministrativo avrebbe ricevuto delega dal segretario generale « per l'applicazione ai funzionari di tutti i gradi delle disposizioni degli articoli 59 (n. 4, ultimo comma), 72 e 73 dello statuto ».
Quanto alla censura relativa al fatto che il « progetto di decisione » doveva essere conforme alle conclusioni dei medici designati dall'amministrazione per l'indagine, l'istituzione convenuta rinvia alla sentenza Suss (29 novembre 1984, causa 265/83, Race. 1984, pag. 4029), in cui codesta Corte ha dichiarato che « l'amministrazione non è vincolata dalle conclusioni presentate dal medico da essa designato » e che essa « definisce il punto di vista che ritiene obiettivamente giustificato » (punto 18 della motivazione).
Quanto alle censure relative alla procedura seguita dinanzi alla commissione medica, il ricorrente potrebbe ancor meno sostenere che le osservazioni dei medici incaricati di rappresentarlo non sono state sufficientemente prese in considerazione in quanto, oltre il dott. Fidotti, la dott.ssa Castrica è stata ammessa dalla commissione a partecipare, il 15 dicembre 1981, all'esame del Bernardi. Le osservazioni del dott. Fidotti e della dott.ssa Castrica sarebbero state attentamente esaminate, senza tuttavia determinare il convincimento degli altri due membri della commissione.
La mancanza della sottoscrizione della relazione della commissione medica da parte del dott. Fidotti sarebbe la prova del disaccordo persistente fra quest'ultimo e la maggioranza della commissione e, poiché la relazione riflette l'opinione della maggioranza, essa dovrebbe, conformemente alla giurisprudenza della Corte (in particolare sentenza 21 maggio 1981, causa 156/80, Mor-belli/Commissione, Race. pag. 1357), «essere considerata valida ai sensi dello statuto con tutte le conseguenze di diritto ».
Infine, dalla sentenza Suss (causa 265/83, precitata) risulterebbe che la commissione medica, istanza del tutto indipendente, non sarebbe in alcun modo vincolata da conclusioni mediche precedenti. La Corte, secondo la sentenza Morbelli (causa 156/80, precitata), non potrebbe sindacare le valutazioni mediche definitive effettuate in condizioni regolari. La sua competenza si limiterebbe al solo controllo delle « questioni relative alla regolarità della costituzione e del funzionamento delle commissioni di cui agli articoli19 e 23 della “regolamentazione”» (punto20 della motivazione, Race. 1981, pag. 1374).
5.
Non mi soffermerò a lungo sulla questione della ricevibilità. Come giustamente ricordato dal Parlamento europeo, la vostra competenza in materia di controversie tra un'istituzione comunitaria ed un suo dipendente verte « sulla legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona » per riprendere il dettato dell'art. 91, n. 1, dello statuto, il quale precisa che « nelle controversie di carattere pecuniario, la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito ». Se del caso dunque spetta a voi ordinare il risarcimento del danno subito da un dipendente a seguito di un atto o di un'omissione lesivi dei suoi diritti, che presentino un carattere illecito e siano imputabili all'istituzione di cui egli fa parte.
La vostra competenza non va oltre e non comporta alcun potere di ingiunzione.
Così, per riprendere l'esempio dell'obbligo posto a carico dell'amministrazione dall'art. 21 della regolamentazione, voi potete pervenire a condannare l'eventuale carenza dell'istituzione in materia, ma non potreste imporre a quest'ultima di procedere alla notifica che le incombe in forza di questa norma. Su questo punto, va pertanto accolta l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento europeo.
Va altresì accolta, per i motivi esposti dall'istituzione convenuta, quella relativa alla richiesta di rimborso delle spese di trasferta e di traduzione relative alle consultazioni dei dottori Vigan, Cis e Lieschke.
Quanto alla classica distinzione fra sentenze di accertamento — chiamate anche dichiarative — e sentenze costitutive, essa vi è nota. Le prime si limitano a dichiarare l'esistenza di uno stato di diritto preesistente. Le seconde creano una nuova situazione giuridica.
Non è certo che la soluzione della presente controversia scaturisca dall'oscura chiarezza di questa distinzione la cui portata è incerta ed il cui principio è contestato in dottrina.
In realtà, non dovrete certo ricordare al Parlamento europeo, che del resto non l'ha mai negato, che esso è strettamente tenuto ad osservare le norme comunitarie da applicare al caso di specie, dato che in proposito l'unico problema è quello di stabilire se tali norme siano state rispettate.
Rimangono da esaminare due eccezioni d'irricevibilità che vi chiedo di respingere. La prima perché, contrariamente alle affermazioni del Parlamento europeo, il Bernardi chiede esplicitamente l'annullamento della decisione 4 ottobre 1983. La seconda perché l'asserita irricevibilità per « mancanza d'oggetto », invocata in base al motivo che nel caso di specie la procedura sarebbe stata perfettamente regolare, va in realtà considerata come un'eccezione di merito.
6.
Passo quindi all'esame del merito.
Rilevo innanzitutto che non vi è alcuna contraddizione fra la decisione adottata dalla commissione medica e l'attribuzione di una pensione d'invalidità al tasso del 70%. Infatti, non è affatto possibile contestare in modo serio l'affermazione del Parlamento europeo, suffragata dalla relativa documentazione, secondo cui questo tasso sarebbe stato attribuito in applicazione dell'art. 78, n. 3, in relazione all'anzianità di servizio del Bernardi e non ricollegando l'invalidità ad una pretesa origine professionale.
Una volta assodato questo punto, è opportuno esaminare innanzitutto se la procedura seguita nel corso della fase dell'indagine medica sia viziata o meno da illegittimità. Ci si debbono porre quindi le seguenti questioni :
—
se l'indagine medica di cui all'art. 17, n. 2, della regolamentazione sia stata effettuata in modo regolare;
—
se il progetto di decisione, di cui all'art. 21, Io comma, della stessa normativa, sia stato regolarmente adottato e notificato.
L'indagine medica è stata affidata al dott. de Meersman che l'ha effettuata, assistito dal collega dott. Stumper, con modalità che non sembrano dover incorrere nella vostra censura.
Per quel che riguarda il progetto di decisione, le cose sono meno semplici. Quest'ultimo ha curiosamente la forma di un trittico.
Prima parte: la precitata lettera del 10 giugno 1980 con cui il ricorrente viene invitato a comunicare il suo accordo o meno con la conclusione negativa del dott. de Meersman e col progetto di decisione conforme predisposto dall'APN, ricordandosi la facoltà del Bernardi, in caso di contestazione, di adire la commissione medica. Le condizioni sostanziali, richieste dall'art. 21, Io comma, potrebbero sembrare esistenti a partire da questo momento se non risultasse in seguito che le conclusioni mediche presentano un carattere semplicemente provvisorio.
Tale carattere risulterà soltanto nella seconda parte, costituita dalla lettera del 28 luglio 1980. Comunque sia, prima di ricevere quest'ultima e con lettera 19 giugno 1980, il Bernardi chiede di adire la commissione medica.
Terza parte: la lettera del 22 maggio 1981 di cui ricordo i punti salienti. Le conclusioni definitive, che confermano le conclusioni provvisorie, vengono notificate al Bernardi cui viene reso noto che, in base alla sua domanda del 19 giugno, verrà fatto ricorso al parere della commissione medica.
Diciamolo chiaramente: questo modo di procedere non mi sembra un modello di gestione amministrativa. Un progetto di decisione non deve basarsi su conclusioni provvisorie. Certo, queste ultime sono divenute definitive e la lettera del 22 maggio 1981 è venuta a confermare quella del 10 giugno 1980. Ma sarebbe stato preferibile che il progetto di decisione venisse adottato soltanto a tale ultima data. In quel momento il Bernardi avrebbe dovuto essere posto dinanzi alla scelta, contemplata dallo statuto, fra l'accettazione delle conclusioni dell'indagine e la loro contestazione con intervento della commissione medica.
Tuttavia mi sembra che queste tre parti, anche se mal collegate, possano essere considerate un tutto sostanzialmente conforme alle disposizioni degli articoli 17, n. 2, e 21, Io comma, della regolamentazione.
Inoltre è necessario che il progetto di decisione sia stato adottato e notificato dall'autorità competente, e cioè, ai sensi dell'art. 21 della regolamentazione, dall'autorità che ha il potere di nomina.
Ora, qual è la situazione nel caso di specie? L'art. 2 dello statuto dispone, al Ie comma, che:
« Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati (...) all'autorità che ha il potere di nomina ».
Questo articolo, che riproduce sostanzialmente i precedenti articoli 2 dello statuto del personale della CECA, della CEE e della CEEA (regolamenti del Consiglio 18 dicembre 1961, nn. 31 (CEE) e 11 (CEEA), GU 45 del 14.6.1962), autorizza le istituzioni a predisporre in proposito un sistema di ripartizione e di delega della competenza.
Dalla decisione 12 dicembre 1962, n. 175/62, adottata e prodotta dal Parlamento europeo, risulta che, per i dipendenti appartenenti alla categoria del Bernardi, i poteri conferiti all'APN dall'art. 73 dello statuto e dalla regolamentazione adottata per la sua applicazione, vengono esercitati dal « segretario generale che è autorizzato a delegare i suoi poteri di esecuzione di ordine amministrativo al direttore generale dell'amministrazione » (punto d), sub i), della decisione). Questa delega è stata resa più elastica con decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 16 febbraio 1982, secondo cui il segretario generale è « autorizzato a delegare i suoi poteri » senza indicazione del delegatario.
Ora, la delega conferita dal segretario generale al capo della divisione « Affari sociali » è intervenuta solo il Io marzo 1982, cioè dopo le precitate tre lettere di cui l'ultima porta la data del 22 maggio 1981. Essa non aveva — né poteva d'altronde avere — alcun effetto retroattivo.
Quali sono le conseguenze che ne derivano circa la legittimità del progetto stesso e della sua notifica?
A questo proposito vanno citate due vostre decisioni.
Con la prima, la più recente in ordine cronologico (sentenza 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione, Race. pag. 543), avete ritenuto che una decisione adottata in applicazione dell'art. 2 dello statuto — si trattava della designazione dell'autorità incaricata di procedere ad un'audizione in materia disciplinare — andasse interpretata come una « ripartizione del lavoro tra i vari uffici della Commissione » anziché come « una rigida attribuzione di poteri la cui inosservanza possa dar luogo alla nullità degli atti compiuti » (punto 18 della motivazione, pag. 552).
Ma voi avete definito subito i limiti di questa elasticità precisando che una subdelegazionę o una deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dalla Commissione « potrebbe rendere nullo l'atto compiuto dall'amministrazione solo se menomasse una delle garanzie offerte ai dipendenti dallo statuto o violasse le norme di una sana amministrazione del personale » (punto 21 della motivazione, pag. 552).
Probabilmente avevate presente una sentenza precedente cui l'avvocato generale Trabucchi aveva fatto riferimento nelle sue conclusioni. Si tratta della seconda decisione cui avevo accennato, in una causa che vedeva opposte le parti del presente procedimento (sentenza 16 marzo 1971, causa 48/70, Bernardi/Parlamento europeo, Race, pag. 175). In questa causa, il segretario generale del Parlamento europeo aveva chiamato un traduttore aggiunto ad occupare ad interim un posto di traduttore. Il Bernardi aveva chiesto ed ottenuto l'annullamento di questa designazione in quanto la precitata decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 dicembre 1962 conferiva la competenza in questa materia non al Segretario generale bensì, su proposta di quest'ultimo, al presidente.
In effetti, da queste due sentenze si ricava un criterio basato sulla distinzione, che vi era proposta dall'avvocato generale Trabucchi, fra gli atti preparatori e di esecuzione in primo luogo e, in secondo luogo, le decisioni derivanti dal « potere discrezionale » dell'istituzione ed aventi l'effetto di « vincolare » quest'ultima (conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi nella causa 46/72, Race. 1973, pag. 559).
7.
Resta da esaminare il « progetto di decisione » di cui all'art. 21 della regolamentazione.
Si può essere tentati di vedere in esso un atto derivante dal potere discrezionale e vincolante nei confronti dell'istituzione tanto più in quanto, in mancanza di una contestazione mossa in tempo utile dall'interessato, il 3o comma del precitato articolo dispone che « l'autorità che ha il potere di nomina adotta una decisione identica al progetto notificato » APN è dunque, in questa fase, in una situazione di competenza vincolata.
In questa prospettiva si potrebbe pensare di annullare un atto adottato e notificato da una autorità all'epoca incompetente, il che avrebbe l'effetto di rendere nulli e non avvenuti tutti gli atti successivi, e cioè in sostanza il ricorso alla commissione medica e la decisione impugnata del 4 ottobre 1983.
Ma ciò significherebbe forse dar prova di un eccessivo formalismo. In proposito vanno fatte due osservazioni.
a)
Se il progetto non è contestato, l'APN può solo conformarvisi, a condizione tuttavia che esso sia stato adottato dall'autorità competente. In caso contrario, l'APN non è vincolata da questo atto.
Se il dipendente chiede che la commissione medica esprima il proprio parere, il progetto di decisione non ha influenza sul collegamento dell'infermità ad un'origine professionale, in quanto tale collegamento viene ammesso o respinto dall'APN previo parere della commissione medica.
In un caso come nell'altro la situazione del dipendente è quindi determinata dalla decisione con cui si chiude la procedura che fissa definitivamente la situazione del dipendente e non dal progetto. Quest'ultimo va quindi considerato un atto preparatorio nonostante la sua influenza sull'imputazione delle spese dei lavori della commissione medica conseguenti all'art. 23, n. 2, 3o comma, della regolamentazione. Osservo del resto, a questo proposito, che il comma seguente autorizza l'APN, in casi eccezionali, a lasciare a carico dell'istituzione tutte le spese.
b)
La nullità con cui viene sanzionata l'irregolarità è posta a tutela dei diritti della persona interessata dall'atto che ne è viziato. Si pone quindi il problema di stabilire se il progetto di decisione notificato al Bernardi possa pregiudicare le garanzie derivanti a quest'ultimo dallo statuto.
Se questo progetto non fosse stato contestato e se l'APN, ritenendosi a torto vincolata da un atto adottato da un'autorità incompetente, avesse creduto di dover applicare il disposto del 3o comma dell'art. 21 della regolamentazione, si sarebbe potuta prendere in considerazione una soluzione affermativa. Inoltre, si sarebbe dovuta ritenere lesiva dei diritti dell'interessato la decisione conforme adottata dall'APN, non il progetto.
Comunque sia, ciò non si verifica nel caso di specie. Il Bernardi ha chiesto ed ottenuto la convocazione della commissione medica. La decisione 4 ottobre 1983 è stata adottata in base alla relazione di tale organo e non in base al progetto di decisione.
Ritengo pertanto che il mezzo fondato sull'incompetenza dell'autorità che ha adottato e notificato il progetto di decisione debba essere respinto.
8.
Per quel che riguarda la procedura successiva, essa mi pare ineccepibile. La commissione medica è stata costituita regolarmente ed ha funzionato regolarmente. Il dott. Fidotti, e persino la dott.ssa Castrica che non ne faceva parte, hanno avuto tutte le possibilità di esporvi le loro osservazioni. Quasi diciotto mesi separano la prima relazione provvisoria (29 dicembre 1981) dalla relazione definitiva (3 giugno 1983) della commissione. Questa protrazione, imputabile soprattutto alle iniziative del dott. Fidotti, è stata largamente sfruttata da quest'ultimo per cercare di convincere i suoi colleghi, senza riuscirvi. Il suo rifiuto di sottoscrivere il documento finale non ne inficia la validità. Infine, la decisione 4 ottobre 1983, adottata da un'autorità regolarmente delegata a tal fine, non incorre in alcuna censura.
9.
Vi propongo di conseguenza di respingere il ricorso del Bernardi e, per quel che riguarda le spese, di applicare le disposizioni degli articoli 69, § 2, Io comma, e 70 del regolamento di procedura.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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