CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 23 gennaio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente domanda di pronunzia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71 (GU L 149, pag. 1), secondo cui:
« il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli artt. 73 o 74 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari. »
Si tratta in sostanza, come nella causa Salzano in cui la Corte si è pronunziata il 13 novembre 1984, di precisare le condizioni per l'applicazione di questa clausola comunitaria anticumulo e, più precisamente, di stabilire se — e in qual misura — lo Stato membro di occupazione debba corrispondere assegni familiari ad un lavoratore cittadino di un altro Stato membro, per i figli che vivono nello Stato membro d'origine, qualora la moglie dell'interessato eserciti quivi un'attività professionale.
2.
Antonio Ferraioli, cittadino italiano, lavora dal 1961 alle dipendenze della Deutsche Bundespost. Questa gli versava, in conformità al combinato disposto della legge federale relativa agli assegni familiari (« Bundeskindergeldgesetz ») e dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, assegni familiari per i suoi tre figli che vivono con la madre in Italia.
Avendo appreso che la moglie del Ferraioli esercitava in Italia, dal 1971, un'attività lavorativa, la Deutsche Bundespost cessava il versamento degli assegni dal 1° maggio 1979. In seguito, essa modificava in parte la propria decisione: considerando che il diritto agli assegni familiari italiani viene meno quando i figli compiono l'età di 16 anni, essa riprendeva il versamento degli assegni familiari tedeschi per i due figli del Ferraioli che avevano raggiunto questo limite di età. Tuttavia, per uno di essi, che al momento dei fatti aveva 15 anni, le prestazioni non venivano corrisposte per il periodo dal 1o maggio al 30 settembre 1979 e, per il figlio minore, in età di 10 anni, il versamento restava sospeso.
Dopo aver inutilmente proposto opposizione, Antonio Ferraioli adiva il Sozialgericht di Monaco chiedendo che venisse ripreso il versamento degli assegni familiari interrotto o soppresso dal 1° maggio 1979 per i suoi due figli più giovani, per un importo pari alla differenza tra gli assegni familiari tedeschi e quelli italiani.
Alla fine, dopo l'appello inutilmente interposto dalla Deutsche Bundespost dinanzi al Bayerische Landessozialgericht contro la sentenza di primo grado che accoglieva pienamente la domanda, la causa principale giungeva dinanzi al Bundessozialgericht, il quale vi ha sottoposto le tre seguenti questioni:
« 1)
Se l'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si riferisca anche ai casi in cui nello Stato membro nel quale risiedono i familiari le prestazioni o gli assegni familiari subordinati all'esercizio di un'attività lavorativa non vengano erogati, in base alle norme giuridiche di questo Stato, solo perché il genitore che vi ha diritto non li ha chiesti.
2)
Se a norma dell'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 le prestazioni familiari dovute ad uno dei genitori nello Stato di occupazione in base all'art. 73 dello stesso regolamento siano sospese per intero o soltanto nella misura in cui nello Stato nel quale risiede il resto della famiglia sono dovute prestazioni familiari in ragione dell'attività lavorativa dell'altro genitore.
3)
Se l'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere applicato nel senso della sospensione integrale anche quando in base alla normativa nazionale (nella fattispecie, Bundeskindergeldgesetz) al genitore avente diritto spetti, in caso di concorrenza con un'analoga prestazione familiare straniera, la differenza fra le due prestazioni. »
3.
Non sarà necessario dilungarsi sulla prima questione, poiché il problema ivi sollevato è stato risolto dalla Corte nella sentenza Salzano.
Dovendosi stabilire a quali condizioni gli assegni familiari versati dallo Stato membro di residenza debbano essere considerati, per giustificare la sospensione delle prestazioni della stessa natura corrisposte nello Stato membro di occupazione, come « dovuti » ai sensi dell'art. 76 del suddetto regolamento n. 1408/71, avete infatti dichiarato, seguendo su questo punto le mie conclusioni, che:
« il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nel paese in cui è occupato uno dei genitori non è sospeso qualora l'altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro e svolga ivi un'attività lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva fruizione dei suddetti assegni » (punto 11 della motivazione; il corsivo è mio).
Come viene precisato in questa sentenza, i presupposti di cui trattasi sono quelli, tanto sostanziali quanto formali, stabiliti dalla normativa dello Stato membro di residenza (causa 191/83, Salzano, punti da 7 a 10 della motivazione). In altri termini, se la signora Ferraioli non aveva presentato la prescritta domanda, ipotesi sulla quale il Bundessozialgericht si basa nella sua prima questione pregiudiziale, non risultano soddisfatte le condizioni di applicazione della clausola anticumulo dell'art. 76.
È esatto che questa interpretazione porta necessariamente a riconoscere al coniuge una facoltà di scelta quanto alla legislazione applicabile per la concessione degli assegni. Come ho già rilevato nelle conclusioni da me presentate nella causa Salzano, questa soluzione non deve sorprendere. Alle considerazioni fatte allora vorrei aggiungere che l'art. 76, come risulta in modo univoco dalla vostra giurisprudenza, lungi dall'essere una norma che trasferisce esclusivamente sullo Stato membro di residenza l'onere degli assegni familiari, è inteso soltanto ad evitare, come ricorderò fra poco, qualsiasi ingiustificato arricchimento reso eventualmente possibile dalla dispersione geografica della famiglia del lavoratore migrante. Rileverò, d'altra parte, che sarebbe quantomeno paradossale il fatto che questa norma comunitaria privasse i coniugi della parità di trattamento ad essi garantita in materia dal diritto interno degli Stati membri interessati, per il solo fatto che uno dei coniugi, tornato nel suo paese d'origine con i figli, vi eserciti un'attività professionale.
4.
Il problema sollevato dalla seconda questione del Bundessozialgericht non è stato trattato nella sentenza Salzano, poiché il giudice a quo l'aveva prospettato soltanto in subordine.
Ricorderò tuttavia che, come ho sostenuto — anch'io in via subordinata — nelle conclusioni relative a detta causa, secondo la vostra costante giurisprudenza, i diritti acquisiti dal lavoratore nello Stato di occupazione non vengono meno integralmente quando nello Stato membro di residenza siano effettivamente erogate prestazioni analoghe.
La Corte ha in effetti ritenuto che:
« I principi cui s'ispira (il regolamento n. 1408/71) esigono infatti che, qualora l'importo delle prestazioni erogate dallo Stato in cui l'interessato risiede sia inferiore a quello delle prestazioni concesse dall'altro Stato debitore, il lavoratore o il suo avente causa conservi il vantaggio dell'importo più alto e percepisca, a carico dell'ente previdenziale competente di quest'ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi » (causa 320/82, D'Amario, Race. 1983, pag. 3821, punto 7 della motivazione).
In proposito avete considerato necessario ricordare, nella sentenza Patteri, che all'interpretazione della normativa suddetta presiede il principio della libera circolazione dei lavoratori, scopo fondamentale dell'art. 51 del trattato CEE (sentenza 12 luglio 1984, causa 242/83, punti 8 e 9 della motivazione).
5.
La soluzione così data alla seconda questione del Bundessozialgericht rende superfluo l'esame dell'ultima questione pregiudiziale. Questa è basata infatti, come risulta chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, sull'ipotesi che ho testé escluso, e cioè quella della sospensione integrale degli assegni familiari erogati nello Stato membro di occupazione.
6.
In base alle precedenti considerazioni, vi propongo di risolvere le questioni pregiudiziali del Bundessozialgericht nel seguente modo:
a)
L'art. 76 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 dello stesso regolamento nello Stato membro in cui è occupato uno dei genitori non è sospeso, qualora l'altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro ed ivi eserciti un'attività lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva corresponsione di detti assegni.
b)
Il diritto agli assegni familiari dovuti dallo Stato membro di occupazione, in base all'art. 73 del regolamento n. 1408/71 è sospeso — a norma dell'art. 76 dello stesso regolamento — soltanto fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni della stessa natura effettivamente corrisposte nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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