CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
21 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
La domanda di pronunzia pregiudiziale sulla quale oggi esprimo la mia opinione, ha tratto origine dai seguenti fatti:
Il 1o settembre 1982 l'attore nella causa principale faceva sdoganare a Berlino, per l'importazione, un rilievo murale dell'artista statunitense Claes Oldenburg. L'opera misura 61 x 87,5 x 31,5 cm e porta il titolo « Modi. Motor Section Giant Soft Fan ».
Essa è costituita di cartapesta incollata su polistirolo espanso ed è cosparsa di vernice nera ed olio e fissata con fil di ferro e resina sintetica su un pannello di legno, si tratta di una estraneazione figurativa di oggetti della vita quotidiana, tipica di detto artista.
Mentre l'attore dichiarava l'oggetto quale opera originale dell'arte statuaria, rientrante nella voce 99.03 della tariffa doganale comune, il convenuto intende classificarla in base al materiale di cui è costituito, nella voce doganale 39.07. Nel primo caso si ha franchigia doganale, nel secondo è dovuto un dazio nella misura del 14,2% del valore in dogana di 7500 DM, ossia 1065 DM.
Confortato da un parere della Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt, il convenuto non contesta che si tratti di un'opera d'arte, ma ritiene che tale circostanza non sia decisiva, poiché l'oggetto in questione non costituirebbe un'opera dell'arte statuaria; esso potrebbe infatti essere definito come tale soltanto se fosse stato prodotto, in base a tecniche tradizionali, con materiali duri. L'attore ritiene per contro decisiva, ai fini della classificazione doganale, la qualità di opera d'arte.
Il Finanzgericht di Berlino è incerto sulla classificazione perché ritiene possibile che nell'interpretazione della tariffa doganale comune si debba eventualmente tener conto dei recenti sviluppi dell'arte. In seguito a tali sviluppi, la nozione di arte statuaria si sarebbe molto allargata e comprenderebbe anche materiali nuovi come rottami metallici e sostanze sintetiche. Verrebbero anche utilizzate nuove tecniche per la lavorazione dei materiali. Esso ha perciò sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione d'interpretazione :
« Se un lavoro riconosciuto dalle autorità doganali come opera d'arte, cioè un rilievo murale di cartapesta, polistirolo espanso, cosparso di vernice nera ed olio e fissato mediante fil di ferro e resina sintetica su un pannello di legno vada classificato, in quanto “ opera originale dell'arte statuaria e dell'arte scultorea, di qualsiasi materia“ nella voce 99.03 (numero di codice 99.03.00.00) della tariffa doganale comune ovvero, in considerazione del materiale di cui è fatta, nella voce 39.07 (numero di codice 39.07.99.00) ».
La Commissione deduce quanto segue. La merce su cui verte il procedimento principale è senza dubbio un'opera d'arte; due disposizioni contenute nella stessa tariffa doganale comune militano a favore della sua classificazione nella voce 99.03.
Tale voce parla espressamente di « opere originali dell'arte statuaria di qualsiasi materia», il che sta ad indicare una certa apertura per quanto riguarda i materiali usati.
A norma della nota n. 4, lett. a), del capitolo 99, gli oggetti che potrebbero rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa vanno classificati nel capitolo 99. Ne risulta che in caso di dubbio — salve le menzionate eccezioni — la tassazione dovrebbe avvenire in base al capitolo 99. La suddetta norma e la considerazione che attraverso la tariffa doganale non è comunque possibile proteggere o promuovere l'autentica creazione artistica, inducono nella fattispecie a preferire il capitolo 99.
Non sarebbe giusto classificare detta merce — il cui valore considerevole deriva dalla lavorazione artistica — in base al materiale usato, poiché il valore di tale materiale appare estremamente ridotto.
Per questi motivi la Commissione propone di risolvere la questione sollevata dal Finanzgericht di Berlino come segue :
Un rilievo murale riconosciuto come opera d'arte, in cartapesta incollata su polistirolo espanso, cosparso di olio e di vernice e fissato su un pannello di legno, rientra, in quanto opera originale dell'arte statuaria di qualsiasi materia, nella voce 99.03 della tariffa doganale comune.
B.
Prima di prendere posizione su tale domanda di pronunzia pregiudiziale, vorrei citare, anzitutto, le voci doganali suddette nella versione allora vigente ( 1 ):
99.03:
Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea, di qualsiasi materia
39.07:
Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:
A.
Tubi, muniti di accessori, per la conduttura di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
B.
Altri:
I.
di cellulosa rigenerata
II.
di fibra vulcanizzata
III.
di sostanze albuminoidi indurite
IV.
di derivati chimici della gomma
V.
di altre sostanze:
a)
bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
b)
ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature
c)
stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti e simili
d)
altri.
Non cito singolarmente le sostanze delle voci 39.01 — 39.06, ma mi limito ad indicare che si tratta di materie plastiche, etere ed estere di cellulosa, e merci prodotte con tali sostanze.
Poiché è pacifico tra le parti che la merce importata costituisce un'opera d'arte, il presente procedimento verte unicamente sulla questione se tale merce costituisca un'opera dell'arte statuaria e scultorea.
Basandosi sul parere della Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt della Oberfinanzdirektion di Berlino, l'ufficio doganale principale, convenuto nella causa principale, ha interpretato in senso restrittivo la nozione di arte statuaria e scultorea. Andrebbero considerati come opere originali dell'arte statuaria e scultorea soltanto gli oggetti artistici tridimensionali ottenuti scolpendo materie dure o modellando materie tenere, tra cui le sculture. Altri oggetti d'arte, soprattutto d'arte contemporanea, per esempio pannelli tessili, collages, montaggi, ecc., non andrebbero classificati (a causa delle tecniche e/o dei mezzi d'espressione adoperati) nel capitolo 99, bensì nel capitolo relativo alla materia usata. La classificazione della scultura ottenuta con pezzi di cartone, tela e plastica, nella voce doganale 39.07 non rappresenterebbe né una soluzione arbitraria né una soluzione di ripiego: in base alla tecnica con cui è stata prodotta e ai materiali atipici usati, detta scultura esulerebbe infatti dalla cerchia delle merci della voce 99.03.
A mio avviso, tale interpretazione restrittiva della nozione « arte statuaria e scultorea » va disattesa.
Già nella domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Berlino troviamo un richiamo alla voce « arte statuaria e scultorea » del Meyers Enziklopädisches Lexikon del 1972. Vi si legge che:
« I termini arte scultorea, scultura e plastica sono per lo più usati con lo stesso senso, mentre in senso stretto la plastica comprende solo le opere di materia tenera (terracotta, céra, gesso; anche fuse), l'arte scultorea e la scultura solo opere ottenute da materia dura (pietra, legno). L'arte scultorea si serviva soprattutto di pietra, legno, metalli, avorio, terracotta e cera. ... Recentemente la nozione di arte scultorea è stata molto ampliata, vengono usate nuove materie (rottame, materie plastiche) e nuove tecniche (saldatura di parti di ferro, lavori ottenuti con seghe elettriche, pietra fusa ecc.) ... ».
Nel Neues Fischer Lexikon del 1981, l'arte scultorea (plastica, scultura) viene definita come :
«L'arte della creazione di un'opera tridimensionale, ricavata da legno, avorio, pietra (marmo, alabastro, porfido, granito), o modellata in materia tenera, successivamente indurita (argilla, cera, gesso), o fusa in metallo (fucinata, sbalzata, ecc.) ... Forme: tutto tondo (soggetto rappresentato liberamente nello spazio e lavorato da tutti i lati), figura di tutto rilievo, altorilievo, bassorilievo ... ».
Lo stesso linguaggio comune non legittima dunque un'accezione restrittiva dell'arte scultorea, circoscritta alla lavorazione tradizionale di materiali duri. Questa limitazione ai materiali cosiddetti « duri » non è nemmeno conforme al testo della tariffa doganale comune, il quale parla di « qualsiasi materia ». Anche le altre versioni linguistiche di detta tariffa militano a favore di un'interpretazione estensiva del termine « arte scultorea ». Tali versioni, ad eccezione di quella danese, definiscono il termine « arte scultorea » con varie espressioni : il testo francese, per esempio, parla di « productions originales de l'art statuaire et de la sculpture », quello inglese di « original sculptures and statuary ».
Nella voce doganale 99.03, il termine « arte scultorea » non è usato in senso stretto. Va inoltre rilevato che, secondo la nota 4, lett. a), del capitolo 99, in caso di dubbio, dev'essere data la preferenza al capitolo 99: «con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa debbono essere classificati in questo capitolo ».
L'analisi della voce doganale 39.07 B V d) nonché l'esame degli oggetti che vengono di solito classificati in tale voce doganale dovrebbe fornire ulteriori e definitivi chiarimenti. Non intendo riportare tutte le indicazioni particolari contenute nelle note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, né le singole decisioni della CEE in materia di classificazione doganale, ma soltanto menzionare due esempi nei quali la Commissione ha prescritto la classificazione di determinate merci in detta voce doganale.
Nel regolamento 5 aprile 1983, n. 810 ( 2 ), la Commissione ha deciso che si deve classificare nella sottovoce doganale 39.07 B V d): un « salvadanaio di plastica a forma di pinguino, alto 16 cm circa, con sciarpa rossa intorno al collo e una fessura sul dorso per introdurvi le monete ».
L'art. 1 del regolamento della Commissione 30 aprile 1984, n. 218 ( 3 ) dispone che: « i lavandini costituiti per il 30% di materie plastiche artificiali (resina di poliestere del tipo stirene) e per il 70% di materie di cariche essenzialmente silicee, e che presentano sulla superficie utilizzata uno strato di materia plastica artificiale trasparente (poliestere) dello spessore di 0,2 mm, devono essere classificati, nella tariffa doganale comune, nel modo che segue:
39.07:
Lavori delle sostanze comprese nelle voci da 39.01 a 39.06 incluso:
B.
altri:
V.
di altre sostanze:
d)
altri ».
Tali esempi dimostrano che non sarebbe equo classificare l'opera d'arte in questione in base al materiale di cui è costituita. D'altra parte, condivido l'opinione della Commissione secondo cui sarebbe manifestamente ingiusto classificare tale merce, il cui notevole valore è dovuto alla lavorazione artistica, in base al materiale usato, poiché il valore di tale materiale è minimo. Aderisco anche alle considerazioni più generali della Commissione secondo cui attraverso la tariffa doganale non si può ragionevolmente proteggere o promuovere l'autentica creazione artistica nell'ambito della Comunità, e si deve di conseguenza optare nel caso di specie per il capitolo 99.
C.
Propongo quindi alla Corte di risolvere come segue la questione sollevata dal Finanzgericht di Berlino con ordinanza 20 marzo 1984:
Un lavoro riconosciuto dalle autorità doganali come opera d'arte, cioè un rilievo murale di cartapesta, polistirolo espanso, cosparso di vernice nera ed olio e fissato mediante fil di ferro e resina sintetica su un pannello di legno, va classificato, in quanto « opera originale dell'arte statuaria e dell'arte scultorea, di qualsiasi materia », nella voce 99.03 della tariffa doganale comune.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Regolamento del Consiglio 16 novembre 1981, n. 3300, che modifica il regolamento n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, GU 1981, L 335, pag. 1.
( 2 ) GUL 90, pag. 11, dell' 8. 4. 1983.
( 3 ) GU L 117, pag. 16, del 3. 5. 1984:
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