CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 13 marzo 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella causa 160/84 la Corte deve statuire su un ricorso proposto da imprese private contro una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1).
Quest'articolo, emendato dal regolamento del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1672 (GU L 186, pag. 1) dispone che:
« 1)
Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti d'importazione in situazioni diverse da quelle considerate nelle sezioni A e D, derivanti da circostanze particolari che non implichino alcuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato ».
Nella sentenza 15 dicembre 1983 per la causa 283/82 ( 1 ) la Corte aveva deciso che l'art. 13 « appare come una clausola generale d'equità destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al momento dell'adozione del regolamento, non potevano dar luogo ad una normativa particolare ».
Quali sono le circostanze che hanno portato al presente ricorso?
I — I dati fondamentali
1.
Onde importare da paesi terzi due partite di riso, rispettivamente di 600 e 400 tonnellate, le ricorrenti, che hanno sede in Cavala, città situata ad est di Salonicco, il 26 agosto 1981 si rivolgevano per telefono al competente ufficio del ministero dell'Agricoltura per informarsi dell'entità del prelievo per il riso, come pure dei documenti prescritti per l'importazione.
Veniva loro indicato che il prelievo era di 381 dracme la tonnellata e che, per l'importazione, si doveva farne domanda e depositare una lettera di garanzia bancaria per il rilascio del certificato d'importazione.
2.
Il 27 agosto 1981 le ricorrenti presentavano allo stesso ufficio domande di certificati. Esse depositavano nel contempo le lettere di garanzia bancaria prescritte.
Le ricorrenti deducono di non aver riempito la casella 15 del certificato che reca la dicitura « prefissazione richiesta : sì [] no [] », in quanto non ne avevano compreso il significato. L'impiegato del ministero dell'Agricoltura al quale esse avevano chiesto spiegazioni non avrebbe nemmeno lui compreso il significato della dicitura ed avrebbe infine riempito il modulo lui stesso, facendo una X sul « no » in vece delle ricorrenti.
3.
Il 28 settembre 1981, data di arrivo delle partite di riso, l'ufficio doganale informava le ricorrenti che il prelievo all'importazione non era di 3.81 dracme la tonnellata, bensì di 3811 dracme la tonnellata, dato che esse avevano presentato un certificato d'importazione e non di prefissazione. Le ricorrenti chiedevano allora che la merce fosse posta in deposito doganale, in attesa che il ministero dell'Agricoltura chiarisse la questione.
4.
Alla scadenza del termine legale di deposito, cioè due anni dopo, vale a dire il 27 settembre 1983, le ricorrenti procedevano allo sdoganamento di 997 tonnellate di riso, mentre il prelievo ammontava in tale data a 11487,54 dracme la tonnellata.
5.
Le ricorrenti chiedevano allora la remissione della parte del prelievo eccedente le 381 dracme la tonnellata, che era il prelievo in vigore il 26 agosto 1981 (cioè 11452296 — 379832 = 11072464 dracme).
6.
Con lettera inviata alla Commissione il 30 novembre 1983, il ministero delle Finanze della Repubblica ellenica chiedeva lo sgravio dei diritti all'importazione a norma dell'art. 13, del regolamento (CEE) n. 1430/79. In questa domanda il ministero delle Finanze dichiarava che il modo di procedere delle imprese non implicava alcuna negligenza o sotterfugio, che gli « addetti all'ufficio competente non avevano manifestamente compreso la differenza fra il certificato semplice ed il certificato con prefissazione » e che « l'ufficio competente del ministero dell'Agricoltura non aveva informato le imprese della differenza fra il certificato d'importazione semplice e quello con prefissazione ».
7.
Con la decisione 25 aprile 1984 la Commissione respingeva la domanda di sgravio dei diritti per i seguenti motivi:
« considerando che non è possibile trattare le due ditte interessate come se avessero chiesto ed ottenuto dei certificati di prefissazione; che il prelievo all'importazione per il riso ha oscillato notevolmente nel periodo 26 agosto 1981 — 27 settembre 1983; che non spetta alla Comunità assumersi il rischio commerciale derivante dall'andamento del prelievo all'importazione durante la permanenza del riso nel deposito doganale; »
« considerando inoltre che le ditte hanno dimostrato negligenza iniziando un'operazione riguardante un quantitativo di riso piuttosto rilevante senza informarsi in modo adeguato della normativa in vigore circa i certificati d'importazione, d'esportazione e di prefissazione per i prodotti agricoli; che la differenza fra i certificati d'importazione e certificati di prefissazione emerge chiaramente dalla semplice lettura dei regolamenti comunitari in vigore in proposito ».
8.
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 25 giugno 1984, le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 25 aprile 1984. Con atto separato, registrato lo stesso giorno nella cancelleria della Corte, esse hanno proposto, a norma dell'art. 185 del trattato CEE, domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Questa è stata loro concessa da due successive ordinanze del presidente della Corte fino alla pronunzia della sentenza.
9.
Con ordinanza 14 febbraio 1985 la Corte ha disposto una rogatoria affinché la competente autorità giudiziaria ellenica procedesse all'audizione di quattro testimoni, il che è stato fatto.
II — Esame in diritto
1.
La convenuta, cioè la Commissione, non eccepisce l'irricevibilità del ricorso. Dalle circostanze della causa emerge effettivamente che la decisione impugnata, benché destinata alla Repubblica ellenica, riguarda le ricorrenti direttamente ed individualmente. Non è quindi necessario dilungarsi sul problema della ricevibilità.
2.
Nel merito, il problema che sorge in diritto è se le ricorrenti, per fruire dell'art. 13, del regolamento n. 1430/79, abbiano dimostrato l'esistenza di circostanze particolari, l'assenza di negligenza e l'assenza di sotterfugi da parte loro.
Dato che ci troviamo di fronte ad una domanda diretta all'annullamento della decisione 25 aprile 1984 con cui la Commissione ha dichiarato che nel caso in esame la remissione dei diritti all'importazione era ingiustificata, si deve anzitutto accertare se la Commissione abbia correttamente applicato l'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
La decisione della Commissione non dichiara che le ricorrenti abbiano commesso sotterfugi.
Non è quindi necessario esaminare quest'ipotesi.
Come si desume dal secondo « considerando » sopra citato, la decisione parla invece di negligenza. È questa la prima questione da esaminare.
3.
È difficile contestare che la differenza fra il certificato d'importazione puro e semplice ed il certificato di prefissazione emerge con sufficiente chiarezza dai regolamenti che si dovevano applicare nel caso in esame e in particolare dall'art. 13, del regolamento del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, recante organizzazione comune del mercato del riso (GU L 166 del 25.6.1976, pag. 1) e dall'art. 8, del regolamento della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei certificati d'importazione, d'esportazione e di prefissazione per i prodotti agricoli (GU L 338 del 13.12.1980, pag. 1).
Sembra tuttavia che nel momento in cui le domande di. certificati sono state presentate tutti i regolamenti di cui trattasi non fossero disponibili in lingua greca.
Esiste certo un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale in lingua greca i cui quaranta volumi recano tutti la data di pubblicazione del 31 dicembre 1980.
Tuttavia le testimonianze raccolte in occasione della rogatoria indicano che gli uffici del ministero greco dell'Agricoltura hanno ricevuto questa edizione della Gazzetta ufficiale solo gradualmente a partire dal marzo o dall'aprile del 1981 e che la collezione è stata completata verso la fine dell'estate dello stesso anno. Nel frattempo gli uffici usavano dei testi in lingue straniere e delle traduzioni private in greco. Talune traduzioni erano dattilografate, altre manoscritte (deposizioni del sig. Blanas e della sig. ra Gheorgopulu).
È quindi impossibile determinare con certezza in quale momento i regolamenti che hanno rilevanza nella presente causa fossero, nella versione ufficiale, a disposizione dei dipendenti del ministero dell'Agricoltura.
La sig.ra Gheorgopulu ha del pari deposto che a quell'epoca i regolamenti comunitari non erano stati inviati agli uffici periferici dei ministeri greci, nemmeno in traduzione provvisoria.
Dalle informazioni disponibili presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee emerge infine che l'edizione della Gazzetta ufficiale in lingua greca nella quale si trova il regolamento n. 3183/80 è stata pubblicata solo il 15 ottobre 1981.
4.
Le ricorrenti nella presente causa si rivolgevano all'ufficio competente per informarsi delle norme in vigore e delle formalità da espletare.
Anche dopo l'escussione dei testimoni ignoriamo il contenuto esatto delle conversazioni che si sono svolte in tale occasione presso il ministero dell'Agricoltura.
È certo che il mandatario delle ricorrenti ha dovuto compilare un modulo di domanda.
Il titolo del modulo è il seguente:
« Certificato d'importazione o di prefissazione ».
Esso contiene del pari un punto 15 del seguente tenore:
« Prefissazione richiesta: SÌ D NO D ».
Le ricorrenti hanno dichiarato che la differenza fra i certificati con prefissazione e i certificati d'importazione non emerge dal testo oscuro e mal tradotto della domanda.
L'espressione « prefissazione richiesta » è stata tradotta in greco con « προκαθορισμός ζητηθείς» mentre, secondo le ricorrenti, si sarebbe dovuto dire « προκαθορισμός αϊτού; μένος ».
Secondo i linguisti che ho consultato, l'use del termine « αιτούμενος » sarebbe stato preferibile, benché « ζητηθείς » non sia affatto scorretto.
La parola più importante, però, cioè « prefissazione », è certo stata correttamente tradotta con « προκαθορισμός ».
Ora, il vero problema mi sembra essere se la parola « prefissazione », in greco come in qualunque altra lingua della Comunità, consenta a chi l'incontra per la prima volta di farsi un'idea abbastanza chiara di cosa si tratti.
Secondo me, no. Certo, leggendo il certificato il singolo deve capire di trovarsi di fronte ad una scelta, forse importante, ma quale scelta?
La prefissazione riguarda la quantità di merce che si vuole importare oppure il prelievo? Se si tratta del prelievo, si deve forse scegliere una volta per tutte quello del giorno della domanda oppure quello in vigore in una data futura? Se è il prelievo del giorno della domanda, per quanto tempo rimane valido?
Di fronte a questo modulo, è possibile che le ricorrenti si siano dette: « Quello che vogliamo non è prefissare, ma importare » e non si siano più. occupate del problema.
E pure possibile che esse abbiano chiesto all'incaricato delle spiegazioni sul significato della parola « prefissazione ».
A partire di qui, sono possibili due ipotesi.
O l'impiegato ha spiegato loro la differenza fra i due sistemi, segnalando del pari che, in caso di prefissazione, la cauzione era cinque volte superiore a quella da depositarsi in caso d'importazione semplice.
È possibile che in una situazione del genere le ricorrenti abbiano deciso di non immobilizzare questa somma e di fare in un certo senso una scommessa sulla persistenza del prelievo allo stesso livello fino all'arrivo della merce. Se quest'ipotesi fosse vera, esse avrebbero assunto un rischio commerciale e dovrebbero sopportare le conseguenze. Quest'ipotesi sembra tuttavia poco probabile, tenuto conto del fatto che l'importo della cauzione, anche in questo caso, era di sole 223000 dracme e che sarebbe stata restituita una volta effettuata l'importazione.
Oppure, ed è questa la tesi delle ricorrenti e dell'amministrazione greca, l'impiegato di servizio non era in grado di rispondere alla loro domanda.
In questo caso ci troveremmo di fronte ad una deficienza dell'amministrazione.
Nel memorandum inviato dal ministero greco delle Finanze alla Commissione, il 30 novembre 1983, leggiamo che « gli impiegati dell'ufficio competente non hanno manifestamente visto la differenza fra il certificato semplice ed il certificato con prefissazione » e che « l'ufficio competente del ministero dell'Agricoltura non ha informato le imprese della differenza fra i certificati d'importazione semplici e quelli con prefissazione ».
Emerge poi dalla dichiarazione giurata del sig. Blånas il quale, nel periodo di cui trattasi, era capo dell'ufficio certificati della direzione mercato estero del ministero dell'Agricoltura, che l'impiegato che ha trattato con le ricorrenti era nuovo e senza esperienza. Il capo ufficio era assente.
La stessa deposizione, come quella della sig. ra Gheorgopulu, ha mostrato che agli impiegati del ministero dell'Agricoltura non era stata distribuita alcuna circolare né alcun altro documento che spiegasse il significato della parola « prefissazione ».
Infine, è assodato che il competente ufficio del ministero dell'Agricoltura non aveva ancora rilasciato certificati d'importazione con prefissazione, benché vi fossero già state delle esportazioni con prefissazione della restituzione.
Sembra quindi che si possa concludere che i rappresentanti delle due ditte, quando si sono presentati al competente ufficio, non si sono trovati di fronte ad un impiegato in grado di informarli circa la differenza fra il certificato semplice ed il certificato con prefissazione.
Ora, le ricorrenti effettuavano la prima importazione dopo l'adesione della Grecia alla Comunità.
Secondo le loro dichiarazioni, i rappresentanti delle due ditte non hanno segnato, sotto la rubrica « prefissazione richiesta », né la casella « sì » né quella « no ».
Sarebbe stato in definitiva lo stesso impiegato che avrebbe segnato la casella « no ».
L'escussione dei testimoni non ha permesso di ottenere chiarimenti su questo punto.
Bisogna dunque prescindere da quest'aspetto e chiedersi se le ricorrenti non abbiano commesso una negligenza non rinunziando alla progettata importazione fino al momento in cui, con un mezzo o con un altro, avrebbero potuto ottenere spiegazioni circa la nozione di « prefissazione ».
Si poteva però ragionevolmente esigere tanto da operatori economici che avevano dovuto recarsi appositamente da Cavala ad Atene per espletare queste formalità? (Solo in seguito l'amministrazione greca ha reso possibile la presentazione di domande di licenza anche a Cavala).
Nel commento al regolamento n. 1430/79 il sig. Manfred Müller esprime l'opinione che « per giungere a risultati concreti, sarebbe certo preferibile considerare come ” negligenza ” ai sensi dell'art. 13 unicamente il comportamento gravemente negligente (das grob fahrlässige Verhalten) dell'interessato » ( 2 ).
Nel caso in esame mi pare che il fatto che le ricorrenti si siano rivolte unicamente all'ufficio competente e non abbiano compiuto, di fronte alla mancata risposta alla loro domanda, indagini approfondite per ottenere informazioni da altre fonti, non abbia costituito, tenuto conto di tutte le circostanze sopra descritte, una negligenza ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, così interpretato.
Dopo tutto le ricorrenti avrebbero dovuto ottenere dall'amministrazione una risposta immediata alla domanda che avevano fatto.
Quello di cui si tratta.qui non è tanto l'ignoranza delle ricorrenti, quanto l'ignoranza dell'amministrazione che vi si è aggiunta.
Se l'informazione relativa all'incapacità dell'impiegato di dare una risposta valida provenisse solo dalle ricorrenti, non sarebbe evidentemente possibile prenderla in considerazione.
In questo caso però abbiamo davanti a noi una dichiarazione scritta di un ministero dello Stato membro di cui trattasi, come pure delle dichiarazioni rese sotto giuramento da dei pubblici impiegati.
Forse, accogliendo la tesi sopra suggerita, la Corte creerebbe un precedente pericoloso? Non credo.
Sarebbe certo assolutamente inammissibile consentire in via generale agli Stati membri di evitare il pagamento dei prelievi ai loro cittadini, ammettendo di non averli correttamente informati. Ciò si risolverebbe nell'applicazione non uniforme delle norme comunitarie in questo campo e, di conseguenza, nella discriminazione fra imprese.
Tuttavia, le amministrazioni sono in generale estremamente restie ad ammettere, e ancor più ad attestare, l'ignoranza dei loro impiegati. Tanto più che in questo caso esse rischiano delle cause di danni. (Le due ditte di Cavala hanno già intentato una causa del genere dinanzi al giudice greco competente).
Mi pare che le amministrazioni dei nuovi Stati aderenti, quando la loro attenzione sarà stata attirata sulla presente causa, saranno incoraggiate ad impartire ai loro dipendenti istruzioni chiare e particolareggiate, anziché riservarsi la possibilità di eccepire la scarsa preparazione degli stessi.
Resta da accertare se non si debba far carico alle ricorrenti di non aver messo in libera pratica il riso sin dal suo arrivo, chiedendo immediatamente il rimborso di una parte del prelievo.
Esse avrebbero potuto in tal caso vendere un riso ancora di buona qualità, pagare un prelievo tre volte minore di quello corrisposto in definitiva nel 1983 al momento dell'uscita del riso' dal deposito e, secondo me, non subire alcuna perdita.
Le ricorrenti sostengono di non aver scelto questa via perché erano persuase di poter trovare rapidamente un accomodamento con l'amministrazione, in modo da pagare solo il prelievo del giorno del deposito della domanda di licenza.
Si deve ammettere che esse non potevano avere alcun interesse a cercare di guadagnar tempo: la tendenza dei prelievi era chiaramente all'aumento, gli interessi sul denaro preso a prestito per acquistare la merce (480000 dollari) si accumulavano e la qualità del riso peggiorava.
Dobbiamo dar prova di comprensione per la loro inesperienza di fronte ai congegni comunitari, ovvero ritenere che esse non hanno agito come dei commercianti avveduti?
La Corte, dal canto suo, è piuttosto esigente per quanto riguarda la diligenza che gli operatori professionali devono spiegare.
Ad esempio, nella sentenza 13 novembre 1984 nelle cause riunite 98/83 e 230/83 (rispettivamente Van Gend en Loos e Bos-man/Commissione, Race. 1984, pag. 3763), la Corte ha affermato che il fatto che un agente doganale si lasci ingannare da certificati d'origine invalidi, sia pure rilasciati dalle autorità doganali dei paesi su essi indicati, non costituiva una « circostanza particolare » ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, giacché questo fatto rientra nella categoria dei rischi professionali ai quali l'operatore è esposto.
Se la Corte dovesse decidere di annullare la decisione della Commissione, spetterebbe a questa l'accertare se sia il caso di far carico alle ricorrenti di una certa mancanza di diligenza e di rimettere loro solo la differenza fra il prelievo di 381 dracme la tonnellata, in vigore il giorno della domanda di licenza, e quello di 3811 dracme la tonnellata, in vigore il giorno dell'arrivo della merce. Ciò non mi parrebbe tuttavia equo nel presente caso giacché la Commissione potrà verificare presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, che dipende da essa, che nel momento in cui le ricorrenti hanno rinunziato a mettere in libera pratica il riso (il 27 settembre 1981), il complesso dei regolamenti afferenti al caso in esame non era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale in lingua greca.
Resta infine da stabilire se si trattasse di « circostanze particolari ».
Circa l'esistenza di « circostanze particolari »
Nella sentenza 85/78 (BALM/Hirsch, Race. 1978, pag. 2517), la Corte ha deciso che « date le continue variazioni del tasso del prelievo, il tener conto di errori addotti dagli operatori economici consentirebbe l'annullamento unilaterale, in funzione della variazione di cui sopra, degli impegni assunti dagli importatori (...); (...) l'errore soggettivo addotto dall'importatore, per quanto riguarda la possibilità di scelta fra il tasso del prelievo vigente nel giorno della domanda e quello vigente il giorno dell'importazione, non può venir preso in considerazione nell'ambito del regime di mercato istituito dai regolamenti nn. 19 e 130 ».
Si renderebbero infatti possibili qualsiasi eccesso e qualsiasi speculazione se gli importatori potessero far valere la dimenticanza o l'errore commesso quando hanno compilato la domanda di licenza.
Con ragione, quindi, nel nostro caso, le autorità greche hanno respinto la domanda delle ricorrenti diretta alla « rettifica » della licenza d'importazione, onde farne una licenza con prefissazione. Sarebbe stata un'applicazione scorretta del procedimento per la rettifica delle licenze.
Non si può del pari ammettere che l'ignoranza del diritto comunitario, di per sé, possa costituire una « circostanza particolare ».
Infine, non si può ammettere in via generale il principio di una specie di « periodo di grazia » a favore dei nuovi Stati membri, durante il quale l'ignoranza del diritto vigente e gli errori di procedura sarebbero quasi automaticamente perdonati, tanto alle amministrazioni quanto agli operatori economici.
Mi sembra cionondimeno che nel caso in esame sussistano numerosi fattori i quali, considerati nel loro complesso, sono atti a costituire delle « circostanze particolari ».
Vorrei esporre ancora una volta questi fattori:
—
le ricorrenti sono ditte di dimensioni medie, la cui sede dista varie centinaia di chilometri da Atene;
—
esse erano alla prima importazione successiva all'adesione della Grecia alla Comunità, che era avvenuta solo qualche mese prima;
—
i loro mandatari hanno dovuto recarsi appositamente ad Atene per espletarvi le formalità di importazione;
—
l'ufficio competente non aveva mai prima di allora rilasciato licenze d'importazione con prefissazione del prelievo;
—
nessuna circolare o istruzione di servizio aveva chiarito agli impiegati i principi fondamentali delle normative comunitarie;
—
dalle informazioni disponibili presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità emerge che, al momento dei fatti, il complesso dei provvedimenti di cui trattasi nella presente causa non era stato pubblicato nell'edizione greca della Gazzetta ufficiale;
—
il ministero delle Finanze ha fornito assicurazioni scritte secondo le quali « gli impiegati dell'ufficio competente non hanno manifestamente visto la differenza fra il certificato semplice ed il certificato con prefissazione » e che « l'ufficio competente del ministero dell'Agricoltura non ha informato le imprese della differenza fra i certificati d'importazione semplici e quelli con prefissazione »;
—
un testimone ha dichiarato sotto giuramento che l'impiegato che ha trattato con le ricorrenti era nuovo e senza esperienza.
Gli ultimi tre aspetti, secondo me, sono quelli più importanti.
Si deve rilevare inoltre che, nel controricorso, la Commissione non esclude che l'illecito dell'amministrazione possa costituire una « circostanza particolare » ai sensi dell'art. 13. La Commissione nega semplicemente che, nel caso in esame, si possano fare degli addebiti ai pubblici uffici greci. Orbene, la stessa amministrazione greca ha ammesso quanto ho ricordato sopra.
In talune sue decisioni, la Commissione si è riferita ad una deficienza dell'amministrazione per giustificare il rimborso o la mancata riscossione di dazi doganali.
Ad esempio, una decisione del 27 luglio 1981 (REM 7/81), basata sull'art. 13 del regolamento n. 1430/79, ha disposto la remissione dei diritti doganali in quanto l'ufficio doganale presso il quale erano state espletate le formalità di esportazione avrebbe dovuto esigere che il dichiarante compilasse la domanda di autorizzazione al perfezionamento passivo, giacché le indicazioni contenute nella dichiarazione di esportazione manifestavano chiaramente l'intenzione del dichiarante di reimportare l'oggetto dopo che fosse stato riparato all'estero.
È significativo che in questo caso la Commissione abbia fatto carico all'amministrazione di non aver attirato, attivamente, l'attenzione del singolo su una precauzione amministrativa da prendersi.
In due altri casi (decisione 25 ottobre 1982, REM 12/82, e decisione 14 settembre 1984, REM 23/84) la Commissione ha considerato « circostanza particolare » il fatto che un'informazione errata fornita da un ufficio doganale abbia indotto il singolo a non compiere una formalità che avrebbe potuto facilmente espletare se fosse stato correttamente informato.
Infine, nel contesto del regolamento n. 1697/79 sulla riscossione « a posteriori » dei dazi all'importazione o all'esportazione, la Commissione ha deciso che il cattivo funzionamento del calcolatore di un pubblico ufficio, usato per controllare fino a che punto fosse stato utilizzato un contingente doganale, poteva essere considerato una « circostanza particolare » e giustificare la mancata riscossione « a posteriori » di dazi doganali normalmente dovuti (decisione 3 dicembre 1984, rif. REC 3/84).
È vero che nei due casi sopra citati la merce è stata riesportata dalla Comunità. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento n. 1430/79, l'art. 13 non esige tuttavia che sia soddisfatta questa condizione.
Gli esempi citati tendono quindi anch'essi a dimostrare che un complesso di fattori come quelli che sussistono nella presente causa, fra cui in particolare una deficienza della pubblica amministrazione, può certo essere considerato « circostanza particolare » ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
Non si deve infatti dimenticare che la Corte ha chiamato l'art. 13 «clausola d'equità». (vedi sopra pag. 1634).
I presupposti più rigidi richiesti dalla Corte perché si possa ammettere il caso di forza maggiore non si possono quindi applicare qui.
Mi resta infine da dire una parola circa l'altro motivo di reiezione esposto dalla Commissione nella decisione 25 aprile 1984, secondo il quale « non è possibile trattare le due ditte interessate come se avessero chiesto ed ottenuto dei certificati di prefissazione ». Questo ragionamento non è convincente, giacché il problema è appunto se ci troviamo di fronte a « circostanze particolari » oppure no. In caso affermativo, è perfettamente possibile trattare le due ditte come se avessero chiesto ed ottenuto dei certificati di prefissazione.
Quanto all'argomento secondo il quale « non spetta alla Comunità assumersi il rischio commerciale derivante dall'andamento del prelievo all'importazione durante la permanenza del riso nel deposito doganale », ciò dipende dal se le ricorrenti abbiano effettivamente assunto un rischio commerciale e speculato al ribasso sul prelievo, cosa che non penso per i motivi sopra indicati, ovvero abbiano lasciato la merce in deposito solo perché si aspettavano da un momento all'altro che il problema fosse risolto in modo soddisfacente.
Concludendo, ritengo che nel caso in esame ci troviamo certo di fronte a « circostanze particolari », ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, e che a torto la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti siano state negligenti non informandosi adeguatamente della normativa in vigore.
Vi propongo quindi di annullare la decisione della Commissione 25 aprile 1984 in quanto essa ha applicato in modo inesatto l'art. 13 di cui sopra, e di porre le spese a carico della Commissione.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Papierfabrik Schoellershammer, Racc. 1983, pag. 4219.
( 2 ) Manfred Müller: Erstattung und Erlaß von Eingangs- und Ausfuhrabgaben, in Rudolf Regul (Herausgeber): Gemeinschaftszollrecht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1982, pag. 1341, punto 3.
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