CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 28 novembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Il procedimento sul quale oggi prendo posizione ha ad oggetto la decisione 30 settembre 1983 ( 1 ) con cui la Corte dei conti delle Comunità europee (la convenuta) ha rifiutato di ammettere la sig.ra Androniki Vlachou (la ricorrente) al concorso interistituzionale n. CC/LA/4/83.
1.
Terminati gli studi universitari nel 1971 e dopo aver lavorato, fra l'altro, dal gennaio del 1975 al dicembre del 1980 presso una casa editrice giuridica di Atene, nel 1981, in esito ad un concorso, la ricorrente veniva assunta dal Parlamento europeo. Con effetto dal 1o marzo 1981, veniva nominata traduttrice in prova col grado LA7, 3o scatto ( 2 ).
Con contratto dell'8 dicembre 1981, la ricorrente veniva assunta con effetto dal 1o dicembre 1981, dapprima per un biennio come agente temporaneo nel grado LA5, 2o scatto (revisore).
Alla scadenza di tale contratto, la ricorrente continuava per un altro anno a lavorare come traduttrice di grado LA6, 3o scatto, in forza di un contratto del 25 novembre 1983.
Dopo aver superato il concorso interno n. CC/LA/14/83, ella veniva nominata in prova con effetto dal 1o marzo 1984. In considerazione della preparazione e dell'esperienza professionale, ella veniva inquadrata a norma dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 81/5 della Corte dei conti 3 dicembre 1981 ( 3 ), relativa all'inquadramento dei dipendenti, nel grado LA6, 3o scatto. Il 1o dicembre 1984 ella veniva nominata in ruolo.
2.
Onde coprire uno dei posti della carriera LA5/4 che erano previsti per il gruppo greco del servizio della traduzione, il 26 aprile 1983 la convenuta pubblicava il bando di concorso interno all'istituzione n. CC/LA/20/82 (revisore/traduttore principale) ( 4 )
Secondo il punto V.2, dello stesso bando, uno dei requisiti per l'ammissione al concorso era « un'esperienza professionale di almeno 6 anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ».
La ricorrente partecipava a tale concorso, ma non veniva nominata in quanto si era classificata solo al secondo posto nell'elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice. La legittimità di tale concorso costituisce oggetto della causa 143/84.
Il 2 giugno 1983, la convenuta pubblicava il bando di concorso interistituzionale n. CC/LA/4/83 inteso a coprire un posto di capogruppo/revisore della carriera LA5/4 ( 5 ). Al punto V.2, di tale bando si parlava come requisito per l'ammissione di una « esperienza professionale di almeno dieci anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ». Il bando conteneva — allo stesso modo del bando relativo al concorso n. CC/LA/20/82 — l'indicazione secondo la quale il posto è coperto, in linea di principio, nel grado di base, cioè LA5.
La natura dei compiti inerenti al posto era descritta come segue:
«—
Dirigere la sezione di traduzione greca.
—
Effettuare la revisione di traduzioni o, all'occorrenza, la traduzione di testi senza revisione.
—
Controllare lavori di terminologia, di documentazione o altri lavori specializzati nel settore linguistico.
—
Partecipare al perfezionamento professionale dei traduttori ».
Nella relazione finale del 16 settembre 1983 ( 6 ) destinata all'autorità che ha il potere di nomina, la commissione giudicatrice del concorso n. CC/LA/4/83 dichiarava che nessuno dei candidati era in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e in particolare del requisito di cui al punto V.2 del bando di concorso, cioè una « esperienza professionale di almeno dieci anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ». La commissione giudicatrice non si riteneva in grado di compilare l'elenco degli idonei.
Con lettera 30 settembre 1983 ( 7 ), la convenuta informava la ricorrente del fatto che la commissione giudicatrice non l'aveva ammessa al concorso in quanto non era in possesso dell'esperienza professionale di almeno dieci anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire.
Il 24 novembre 1983 ( 8 ) la ricorrente chiedeva alla convenuta, fra l'altro, di porre termine al concorso n. CC/LA/4/83 onde consentire di coprire il posto di cui trattasi mediante concorso interno. Con reclamo presentato il 22 dicembre 1983 ( 9 ), la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di non ammetterla al concorso interistituzionale n. CC/LA/4/83, nonché che fosse indetto un concorso interno all'istituzione per coprire il posto di cui trattasi.
Con decisione 30 marzo 1984 ( 10 ), la convenuta respingeva il reclamo, motivando in particolare che, secondo le norme dello statuto e la giurisprudenza imperativa della Corte, non spetta all'autorità che ha il potere di nomina valutare i lavori di una commissione giudicatrice, in particolare per quanto riguarda i motivi che l'avevano indotta ad ammettere o a respingere una candidatura.
La convenuta dichiarava irricevibile e in subordine respingeva la domanda diretta all'annullamento del concorso interistituzionale e a che fosse indetto un concorso interno. In primo luogo, la domanda era tardiva; inoltre, la convenuta aveva esaminato le varie possibilità contemplate dall'art. 29 dello statuto per coprire i posti vacanti. Essa non era cionondimeno tenuta a valersi delle possibilità di promozione, di trasferimento o di concorso interno, qualora avesse acquistato la convinzione che il concorso interistituzionale era il più consono alle esigenze del servizio relative al posto vacante.
Il presente ricorso è anzitutto diretto contro le due decisioni di non ammettere la ricorrente al concorso n. CC/LA/4/83 e di non annullare nel suo complesso il concorso. Nella replica, la ricorrente non ha cionondimeno più trattato se non in subordine della domanda di annullamento del concorso e vi ha infine rinunciato all'udienza.
3.
Le conclusioni delle parti alla fine della fase orale possono riassumersi come segue:
a)
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare che la commissione giudicatrice ha negato a torto l'ammissione della ricorrente al concorso;
—
statuire pertanto che detta commissione deve riprendere i suoi lavori;
—
in ogni caso, condannare la Corte dei conti alle spese del giudizio.
b)
La convenuta conclude che la Cone voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente a tutte le spese del giudizio.
4.
Con lettera 11 marzo 1985, la Corte invitava la convenuta a
a)
comunicarle i criteri d'interpretazione dei requisiti per l'ammissione al concorso seguiti dalla commissione giudicatrice e
b)
produrre il verbale della riunione della commissione giudicatrice nella quale tali criteri sono stati applicati.
In risposta a tale lettera della Corte, la convenuta ha di nuovo prodotto il verbale della riunione della commissione giudicatrice 16 settembre 1983, ch'essa aveva già versato agli atti come allegato 2 del controricorso.
5.
Interrogata all'udienza sui criteri per interpretare i requisiti di ammissione al concorso seguiti dalla commissione giudicatrice, la convenuta ha precisato quanto segue:
« Per poter essere nominato capo sezione, il candidato doveva essere stato revisore. Dato che nessuno dei candidati disponeva di un'esperienza professionale di dieci anni come revisore, tutte le candidature erano state respinte. Detti criteri di decisione erano stati comunicati a uno dei candidati, il quale ne era rimasto soddisfatto ».
B.
Nel trattare la presente causa, illustrerò il mio punto di vista subito dopo aver richiamato la censura della ricorrente e le difese della convenuta.
1.
a)
La ricorrente sostiene che è stato leso il legittimo affidamento da essa fatto su promesse della convenuta. Prima che entrasse in servizio presso la convenuta, un membro di questa nonché dei funzionari responsabili le avrebbero dato assicurazioni sulla sua futura carriera. Le sarebbe stato detto, in particolare, che per la convenuta la sua nomina in ruolo era una pura formalità.
La convenuta ribatte che al momento dell'assunzione della ricorrente non le era stata fatta alcuna promessa circa la nomina in ruolo. Del resto, non si capirebbe quali conseguenze potrebbe avere nella presente causa l'asserita trasgressione del principio del legittimo affidamento.
b)
Non è necessario accertare se qualsivoglia assicurazione sia stata data alla ricorrente al momento dell'entrata in servizio presso la convenuta. La questione è irrilevante giacché lo statuto del personale subordina l'assunzione, in particolare nell'art. 29, ad una precisa procedura, di guisa che eventuali promesse in senso contrario sarebbero state illegittime e quindi non vincolanti.
2.
a)
Con un'altra censura, la ricorrente lamenta che le commissioni giudicatrici dei concorsi nn. CC/LA/20/82 e CC/LA/4/83 — composte dalle stesse persone — abbiano in un breve lasso di tempo interpretato diversamente dei requisiti di ammissione formulati negli stessi termini. Il requisito dell' « esperienza professionale ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire » sarebbe stato interpretato nel primo caso in modo notevolmente meno rigoroso che nel secondo.
Giacché i requisiti di ammissione sono di natura obiettiva, sarebbe possibile controllare se siano stati soddisfatti. La commissione giudicatrice non disporrebbe di alcun potere discrezionale nella determinazione di criteri obiettivi.
La convenuta ribatte che, in quanto autorità che ha il potere di nomina, essa non è competente a valutare i lavori di una commissione giudicatrice, né, in particolare, i motivi che l'hanno indotta ad ammettere o respingere una candidatura. Non le spetta quindi discostarsi dall'interpretazione che la commissione giudicatrice ha dato dei termini « livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ».
A parte ciò, la commissione giudicatrice sarebbe legittimamente pervenuta, nel caso di specie, alla conclusione della non ammissibilità della candidatura. Se si considera che il posto vacante era di capo sezione, la natura stessa di tale posto avrebbe richiesto che la commissione giudicatrice esigesse dal candidato un'esperienza di un certo rilievo almeno come revisore. Non sarebbe quindi stato sufficiente possedere un periodo minimo di esperienza professionale prescritta, ma detta esperienza avrebbe pure dovuto corrispondere, in tutto o in parte — secondo la valutazione della commissione giudicatrice — ad un livello qualitativo elevato.
Non si potrebbe fare un paragone coi requisiti per l'ammissione al concorso n. CC/LA/20/82, giacché questi due concorsi servivano a coprire posti diversi. Dato che l'oggetto dei due concorsi era diverso, le commissioni giudicatrici avrebbero avuto facoltà di valutare diversamente l'esperienza professionale dei candidati.
b)
A questo punto va anzitutto chiarito se il succitato requisito per l'ammissione costituisca un criterio obiettivo, atto ad essere sottoposto al controllo giurisdizionale, ovvero si tratti di un criterio che richiede la valutazione della commissione giudicatrice. In questo secondo caso, le decisioni della commissione non possono essere controllate quanto al loro contenuto, giacché essa dispone di un potere discrezionale; in tale ipotesi resterebbe solo da chiarire se il concorso si sia svolto ritualmente.
Il bando di concorso richiede una « esperienza professionale di almeno dieci anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ». Se trattava, come risulta dal bando di concorso, di un posto di capo sezione o revisore.
Il bando non contiene però alcuna indicazione su ciò che si deve intendere per esperienza professionale « ad un livello di responsabilità ». I requisiti per l'ammissione non sono quindi tali che il loro sussistere possa essere accertato semplicemente valendosi di criteri obiettivi.
Era perciò necessario che la commissione giudicatrice stabilisse, già prima dell'ammissione dei candidati al concorso, i principi per l'ammissione stessa, onde poter decidere in base ad essi. Questo obbligo deriva dalla formulazione, che è necessario completare, del bando di concorso, in relazione all'art. 5 dell'allegato III dello statuto. Secondo l'art. 5, 1o comma, dell'allegato III dello statuto, la commissione giudicatrice deve anzitutto prendere solo conoscenza dei fascicoli dei candidati e stendere l'elenco di quelli che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso. Tuttavia, se queste condizioni non si possono applicare direttamente, ma richiedono di essere interpretate dalla commissione giudicatrice, questa deve determinare, prima di esaminare l'ammissibilità, i criteri per l'interpretazione dei requisiti d'ammissione. La commissione, infatti, se non stabilisse tali criteri, non sarebbe poi in grado di compilare correttamente l'elenco degli idonei di cui all'art. 5, 6o comma, dell'allegato III dello statuto, che dev'essere accompagnato da una relazione motivata.
In questo contesto occorre, a mio parere, applicare per analogia l'art. 5, 3o comma, dell'allegato III qualora un criterio di ammissione, che è necessario completare, esiga una valutazione da parte della commissione giudicatrice.
Nella relazione finale 16 settembre 1983 ( 11 ) ella commissione giudicatrice del summenzionato concorso non vi è cenno del fatto che la commissione giudicatrice abbia stabilito i succitati criteri per l'interpretazione dei requisiti d'ammissione. Essa si limita a dichiarare che nessuno dei candidati era in possesso dei requisiti per l'ammissione, in particolare di quello di cui al punto V.2 del bando di concorso, cioè una « esperienza professionale di almeno dieci anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ».
Stando a detta relazione, la commissione giudicatrice non ha quindi stabilito i succitati criteri.
La convenuta ha certo sostenuto in via generale di aver richiesto, per tutte le altre sezioni linguistiche nelle quali si doveva coprire il posto di capo sezione, una lunga esperienza professionale (dieci anni) in relazione col posto da coprire; essa avrebbe inteso con ciò un'esperienza professionale maturata almeno in parte come revisore.
In risposta ad un quesito scritto della Corte sulla determinazione dei succitati criteri, la convenuta si è limitata a produrre di nuovo la relazione finale. All'udienza essa ha poi dichiarato di aver escluso dai successivi concorsi tutti i candidati che non possedessero un'esperienza professionale di dieci anni in qualità di revisori.
Questo modo di procedere della commissione giudicatrice non è conforme con l'allegato III dello statuto. Dato che, a mio parere, l'art. 5, 3o comma, dell'allegato IH, va applicato per analogia nel caso di requisiti per l'ammissione che è necessario completare, cioè, come per la valutazione dei titoli, si devono stabilire dei principi ai fini della valutazione stessa, mi richiamo alla sentenza della Corte 14 dicembre 1965 per la causa 21/65 ( 12 ), nella quale la Corte ha affermato:
« Quindi, non avendo la commissione giudicatrice enunciato i criteri applicati nella valutazione dei titoli, la relazione è priva di un elemento essenziale a sostegno delle proposte ivi contenute.
La commissione giudicatrice ha pertanto violato il sesto comma dell'art. 5 dell'allegato III dello statuto ».
Queste considerazioni della Corte possono essere interamente trasferite nel presente procedimento. Questo vale pure per il passo seguente della sentenza 14 dicembre 1965:
« Le formalità imposte da dette disposizioni devono essere considerate di carattere sostanziale. Infatti, la determinazione preventiva dei criteri di valutazione ha lo scopo di garantire che l'esame dei titoli avvenga in modo oggettivo e scevro di arbitrio.
D'altro canto, il requisito della relazione “ motivata ” deve consentire all'autorità che ha il potere di nomina di far prudente impiego della sua libertà di scelta, il che presuppone ch'essa sia informata sia dei criteri generali adottati dalla commissione giudicatrice, sia dell'applicazione fattane nei confronti dei candidati inclusi nell'elenco degli idonei.
Le formalità di cui sopra sono previste altresì nell'interesse dei candidati; quindi un'eventuale violazione costituisce una lesione nel senso dell'articolo 91 dello statuto del personale anche nei confronti dei candidati non prescelti ».
Emerge chiaramente tanto dalla relazione finale della commissione giudicatrice, quanto dalle dichiarazioni fatte dalla convenuta all'udienza, che i succitati criteri non erano stati stabiliti dalla commissione stessa. Di conseguenza, si deve annullare in quanto viziata la decisione della convenuta di non ammettere la ricorrente al concorso n. CC/LA/4/83.
La conclusione sarebbe la stessa anche se la commissione giudicatrice avesse effettivamente definito i succitati requisiti per l'ammissione nel senso che era richiesta un'esperienza professionale di dieci anni come revisore, giacché nella relazione non si parla di tale criterio.
Del resto è per lo meno dubbio che detto criterio, se fosse stato stabilito, dovesse considerarsi adeguato. La stessa convenuta ha infatti dichiarato che in altri concorsi diretti a coprire posti analoghi di altre sezioni linguistiche era stata richiesta un'esperienza professionale di almeno dieci anni che doveva essere stata maturata solo in parte come revisore. Era tanto più opportuno stabilire i criteri in base ai quali valutare l'esperienza professionale. La commissione giudicatrice, se voleva discostarsi dalla prassi corrente, avrebbe dovuto per lo meno dirlo.
3.
Non si può più prendere in esame nella presente causa la censura secondo cui la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto nel valutare la durata dell'esperienza professionale della ricorrente, in quanto i criteri per la valutazione dell'esperienza stessa non esistono o non sono stati ritualmente stabiliti.
4.
Non è nemmeno necessario prendere in considerazione la censura della ricorrente secondo cui la convenuta avrebbe commesso uno sviamento di potere, in quanto si dovrebbe presupporre che essa non intendeva affatto che il concorso avesse esito positivo, giacché la decisione della convenuta che reca pregiudizio alla ricorrente deve comunque essere annullata.
5.
Oltre alla domanda d'annullamento, la ricorrente ha pure chiesto che la convenuta sia condannata a far proseguire i lavori della commissione giudicatrice.
Questa domanda non può essere accolta, in quanto in sede di ricorso a norma dell'art. 179 del trattato CEE la Corte può solo annullare un atto che rechi pregiudizio alla ricorrente, ma non decidere quali conseguenze la convenuta debba trarre dalla sentenza ( 13 ). Del resto, l'istituzione da cui proviene l'atto impugnato è comunque tenuta, in forza del principio generale enunciato all'art. 176 del trattato CEE, ad adottare le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
Ritengo quindi tale domanda priva di oggetto.
6.
a)
Per finire, tratterò ancora brevemente della tesi della convenuta secondo cui, stando alla giurisprudenza della Corte, essa non sarebbe stata competente ad annullare o modificare la decisione della commissione giudicatrice. Questa sarebbe sovrana ed autonoma, cosicché l'autorità che ha il potere di nomina non avrebbe né il potere, né il compito, di controllare la legittimità degli atti compiuti dalla commissione stessa.
b)
Espressa in termini così generali, la tesi della convenuta è infondata.
È certamente vero che la commissione giudicatrice è indipendente per quanto riguarda la valutazione obiettiva dei titoli e degli esami. Essa dispone in proposito di un margine di discrezionalità. Ciò risulta dal senso della procedura di concorso e dalla giurisprudenza della Corte, ad esempio, dalle sentenze 9 ottobre 1974 nelle cause riunite 112, 144 e 145/73 ( 14 ), 9 febbraio 1984 nelle cause riunite 316/82 e 40/83 ( 15 ) e 16 marzo 1978 per la causa 7/77 ( 16 ).
Tuttavia, questa indipendenza della commissione giudicatrice verte unicamente sulla valutazione obiettiva dei titoli e degli esami nei termini in cui hanno costituito oggetto delle summenzionate sentenze: controllo dell'idoneità (sentenza 9 ottobre 1974), valutazione della competenza professionale (sentenza 9 febbraio 1984), controllo dell'esperienza corrispondente (sentenza 16 marzo 1978).
Orbene, questa autonomia non dispensa la commissione giudicatrice dall'osservare le norme di legge. È quanto l'avvocato generale Gand ha posto in rilievo nelle conclusioni per la causa 23/64 ( 17 ):
« È certo che la libertà della commissione giudicatrice trova il proprio limite nell'obbligo cui è tenuta, di rispettare le disposizioni di legge relative al concorso: norme generali, regolamento specifico al concorso che ne disciplini tutti gli aspetti fissando, per esempio, in modo preciso la natura delle prove d'esame, col punteggio attribuito a ciascuna di esse. Al contrario essa è pienamente sovrana quando, nei limiti sopra indicati, procede alla valutazione comparativa dei vari candidati, attribuendo loro dei voti o una classifica ».
Questa distinzione fra l'obbligo di attenersi al diritto e il potere discrezionale assume rilevanza per la valutazione dei poteri di cui l'autorità che ha il potere di nomina dispone nei confronti della commissione giudicatrice. Nella succitata sentenza 16 marzo 1978 per la causa 7/77, la Corte ha certo deciso che il reclamo non aveva senso in caso di impugnazione delle decisioni di una commissione giudicatrice, dato che l'autorità che ha il potere di nomina non ha i mezzi per modificare dette decisioni. Tuttavia questa massima vale solo nel caso in cui la commissione giudicatrice esprima ritualmente delle valutazioni nell'ambito dei compiti che le sono affidati. Essa non può più valere quando la commissione giudicatrice trasgredisce le norme di legge, giacché essa non è autorizzata a farlo nonostante la sua sostanziale indipendenza.
L'autorità che ha il potere di nomina, quindi, non solo è competente, ma è altresì obbligata a vigilare sulla legittimità dei lavori delle commissioni giudicatrici e ad annullarne, se del caso, le decisioni illegittime, purché ne rispetti la sostanziale autonomia per quanto riguarda la valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
Ciò risponde pure alle esigenze di tutela giuridica adeguata ed effettiva. Non è opportuno obbligare il dipendente leso, in caso di comportamento manifestamente illegittimo d'una commissione giudicatrice, a valersi del ricorso giurisdizionale, che richiede molto più tempo, qualora l'autorità che ha il potere di nomina abbia già la possibilità di accogliere il reclamo dell'interessato a norma dell'art. 90 dello statuto del personale.
La convenuta non l'ha cionondimeno fatto nel caso di specie.
7.
Di conseguenza, dato che si deve accogliere la domanda principale del ricorso e che va unicamente disattesa la domanda intesa ad accertare i concreti obblighi giuridici che la sentenza impone comunque alla convenuta, mi sembra opportuno condannare questa a tutte le spese, a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura.
A ciò non osta il fatto che la ricorrente abbia in un primo tempo pure chiesto l'annullamento del concorso nel suo complesso. Giacché l'interpretazione letterale del ricorso avrebbe posto tale capo della domanda in contrasto con gli altri, era evidente che esso era stato formulato in subordine o in alternativa. La ricorrente lo ha precisato nella replica prima di rinunciarvi all'udienza. Non appare quindi opportuno porre una parte delle spese a carico della ricorrente, a norma dell'art. 69, § 4, del regolamento di procedura.
C.
Proporrei, quindi, di dichiarare e statuire come segue:
1)
La decisione della convenuta, notificata alla ricorrente il 30 settembre 1983, di non ammetterla al concorso n. CC/LA/4/83 è annullata.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La convenuta è condannata alle spese del giudizio.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Allegato 1 al ricorso.
( 2 ) Decisione del segretario generale del Parlamento europeo 20 luglio 1981, allegato 3, lett. c), della controreplica.
( 3 ) Allegato 2 alla controreplica.
( 4 ) Allegato 1 alla controreplica.
( 5 ) Allegato 1 al ricorso.
( 6 ) Allegato 2 al controricorso.
( 7 ) Allegato 2 al ricorso.
( 8 ) Allegato 3 al ricorso.
( 9 ) Allegato 4 al ricorso.
( 10 ) Allegato 5 al ricorso.
( 11 ) Allegato 2 al controricorso.
( 12 ) Sentenza 14 dicembre 1965 nella causa 21/65, Domenico Morina/Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 1359; questa sentenza, che riguardava ancora lo statuto del personale della CEE e della CEEA (regolamenti nn. 31 CEE e 11 CEEA, GU 1962, pag. 1385) pud applicarsi allo statuto del personale delle Comunità europee giacché i termini dei rispettivi allegati III sono identici.
( 13 ) Sentenza 28 ottobre 1980 nella cause 2/80, Hubert Dautzenberg/Corte di giustizia delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 3107, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Warner, già menzionate, in particolare pag. 3123; sentenza 15 dicembre 1966 nella causa 62/65, Manlio Serio/Commissione della CEEA, Race. 1966, pag. 757.
( 14 ) Sentenza 9 ottobre 1974 nelle cause riunite 112, 144 e 145/73, Anna Maria Campogrande e a./Commissione delle Comunità europee, Racc. 1974, pag. 957.
( 15 ) Sentenza 9 febbraio 1984 nelle cause riunite 316/82 e 40/83, Nelly Kohler/Corte dei conti delle Comunità europee, Racc. 1984, pag. 641.
( 16 ) Sentenza 16 marzo 1978 nella causa 7/77, Bernhard Diether Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1978, pag. 769.
( 17 ) Causa 23/64, Thérèse Vandevyvere/Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 199.
Full & Egal Universal Law Academy