CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 26 settembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Verso la fine del 1978 un ufficio doganale tedesco (Zollamt) procedeva alla classificazione doganale di merci importate dal Giappone dalla società Telefunken. Trattavasi di complessi radio/fono/cassette presentati ciascuno con due altoparlanti in un'unica scatola di cartone e così descritti nelle fatture dei fornitori giapponesi:
«Telefunken Music Center 3022 BF, (...) completo di due altoparlanti (...) ».
Negli opuscoli per la vendita al dettaglio si precisava che ciascun complesso veniva offerto con « due casse acustiche ottimalmente adeguate » ad esso.
L'ufficio doganale classificava l'insieme di queste merci, inclusi gli altoparlanti, nella sottovoce 85.15 A III della tariffa doganale comune (in prosieguo: TDC), che riguarda
« A)
Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:
(...).
III.
Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:
(...) » ;
le merci comprese in questa voce sono soggette ad un dazio autonomo del 22% e ad un dazio convenzionale del 14%.
La Telefunken contestava detta classificazione doganale in quanto concerneva anche gli altoparlanti e chiedeva che questi venissero classificati sotto la voce 85.14 della TDC, che è così redatta:
« 85.14
Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza »;
Il relativo dazio autonomo è del 18% e quello convenzionale del 7%.
Il Finanzgericht di Amburgo accoglieva il ricorso della Telefunken. Di conseguenza, l'amministrazione tedesca delle dogane, sostenuta dal ministero federale delle finanze, ricorreva per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof. Detto giudice si chiedeva se nella fattispecie si potesse applicare la nozione di « unità funzionale » che figura nelle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: NCCD) e se la questione avesse già trovato soluzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa a detta nozione.
Considerando tuttavia che la Corte non aveva mai avuto modo di esaminare la nozione di unità funzionale in relazione immediata con il contenuto normativo della TDC, e non solamente con le note esplicative della NCCD, le quali debbono derivare dalla TDC, il Bundesfinanzhof ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
« Se la tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che un complesso radio/fono/cassette, il quale venga presentato unitamente a due altoparlanti destinati ad essere usati insieme ad esso, rientri nella voce 85.15 della stessa. »
1.
Oltre alla società Telefunken e alla Commissione, hanno presentato osservazioni nel presente procedimento anche i governi italiano e francese.
Sembra pacifico che, come rilevato dal giudice di rinvio, le merci di cui trattasi non debbono ricevere la stessa classificazione per il solo fatto di essere state presentate insieme per lo sdoganamento. Una classificazione separata sarebbe esclusa solo se dalla TDC risultasse che, dal punto di vista doganale, il complesso e gli altoparlanti debbono essere considerati insieme come un'unica merce e possono quindi rientrare in una sola voce doganale.
Sono state proposte tre soluzioni differenti.
Secondo la Telefunken ed il governo italiano, le merci debbono essere classificate separatamente: i complessi RFC sotto la voce 85.15 e gli altoparlanti sotto la voce 85.14 della TDC.
La società Telefunken ha sottolineato i progressi compiuti nel settore dell'elettronica moderna. In particolare, si sarebbe verificato un notevole sviluppo della tecnica modulare, che consente l'acquisto graduale dei vari moduli, i quali sono così divenuti merci autonome ai sensi della TDC. Se non sono incorporati, gli altoparlanti non dovrebbero poter essere considerati parti di un complesso RFC, giacché non svolgono una funzione unica, ma possono essere usati con altri apparecchi.
Il governo italiano ha più specificamente sostenuto che gli altoparlanti non costituiscono parti del complesso RFC e possono essere usati con apparecchi di tipi diversi. Ciò escluderebbe l'applicazione della nozione di « unità funzionale ».
Per contro, il governo francese ha sostenuto che le merci devono essere considerate come un assortimento e che, di conseguenza, è inutile richiamarsi alla nozione di unità funzionale menzionata dal giudice di rinvio. Detto governo ha fatto riferimento alla regola generale A 3 b) per l'interpretazione della TDC, relativa alla classificazione doganale delle merci presentate in assortimento. Secondo detta regola,
« i prodotti misti, i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. ».
Esso he ha tratto la conclusione che, poiché il complesso RFC conferisce il carattere essenziale all'insieme, quest'ultimo va integralmente classificato nella sottovoce 85.15 A III.
La Commissione ha, dal canto suo, rilevato che le merci presentate insieme ai fini dello sdoganamento e della messa in commercio costituiscono un'unità funzionale ai sensi delle Note esplicative della NCCD relative alla nota 3 della sezione XVI della TDC.
La nota 3 recita:
« Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. ».
Le relative note applicative precisano che
« (...) questa nota non si applica quando una macchina o un apparecchio è costituito da elementi distinti, costruiti in modo tale da assicurare, in concorso fra loro, una funzione unica ben determinata, prevista in una delle voci del Capitolo 84 o, più frequentemente, del Capitolo 85. Il fatto che, per ragioni di comodità, questi elementi siano separati o semplicemente collegati fra loro da (...) cavi elettrici, non si oppone alla classificazione dell'insieme nella voce corrispondente alla funzione che esso compie. ».
Secondo la Commissione, la nozione di unità funzionale deve poter essere usata per l'interpretazione di una voce dei capitoli 84 e 85. Occorrerebbe però applicarla restrittivamente, perché essa sarebbe definita in modo limitativo nella nota esplicativa sopra citata. Gli altoparlanti sarebbero destinati solo a rendere udibili gli impulsi provenienti da uno dei componenti del complesso RFC e l'insieme avrebbe la finizione unica di riprodurre il suono proveniente da un apparecchio ricevente (radio) combinato con un apparecchio di registrazione (lettore di cassette) o di riproduzione del suono (giradischi). Tutte le merci in oggetto rientrerebbero quindi nella sottovoce 85.15 A III della TDC. Il fatto che delle parti dell'unità possano funzionare anche con un altro apparecchio non avrebbe rilevanza in quanto non possono essere usate per un'altra funzione descritta in un'altra voce tariffaria e sono state presentate insieme.
All'udienza il rappresentante della Commissione ha precisato che, a suo avviso, se gli altoparlanti fossero importati separatamente dal complesso RFC al fini di integrarlo, l'unità funzionale sussisterebbe. Ha aggiunto che, nel caso in cui la Corte giudicasse che non si tratta di un'unità funzionale, la Commissione raccomanderebbe l'applicazione della regola generale A 3 b) per l'interpretazione della TDC, proposta dal governo francese. La nozione di assortimento sarebbe un po' più ampia di quella di unità funzionale e corrisponderebbe alla necessità che più apparecchi siano riuniti per il soddisfacimento di una determinata esigenza o per lo svolgimento di una precisa attività.
3.
La varietà delle soluzioni proposte dimostra la difficoltà della scelta da effettuare. Questa causa vi indurrà soprattutto a precisare il fondamento giuridico e la sfera di applicazione della nozione di unità funzionale.
Il giudice di rinvio ha infatti precisato come sia per lui necessario che sia fatta luce su detta nozione: questa viene, certo, richiamata in talune note esplicative della NCCD, ma occorrerebbe accertare se essa trovi la propria fonte nella TDC, « sola norma giuridica soggetta al sindacato giurisdizionale ».
La vostra sentenza 9 febbraio 1984 (causa 60/83, Metro, Race. pag. 671) mi sembra contenere una risposta a questo primo interrogativo. Per risolvere una questione relativa all'applicazione della nozione di unità funzionale, nel caso di una merce rientrante nel capitolo 84 della TDC (registratori di cassa), avete citato, senza alcuna riserva, le note esplicative della NCCD, ed in particolare quelle relative alla nota 3 della sezione XVI, per affermare che
« (...) le note esplicative hanno lo scopo di consentire la classificazione, in una determinata voce doganale, di macchine e di apparecchi composti di parti diverse comprese in più voci doganali, qualora il complesso di queste parti sia concepito in modo da svolgere il compito unico ben determinato contemplato dalla voce doganale di cui trattasi ».
Avete così implicitamente, ma necessariamente, riconosciuto il valore normativo delle note esplicative. Non mi sembra che questa interpretazione, che non è stata oggetto di disputa tra i partecipanti al presente procedimento, debba essere rimessa in discussione. Occorre quindi constatare quanto segue. Non si tratta nel caso di specie di una combinazione di macchine ai sensi della nota 3 della sezione XVI, che presuppone un assemblaggio, né di un montaggio di parti staccate ai sensi della nota 2, lett. b), della medesima sezione. Trattasi di un caso specifico, non contemplato espressamente dalla TDC, che è la norma comunitaria. Di conseguenza, secondo la vostra costante giurisprudenza, le note esplicative sono il valido strumento per l'interpretazione della TDC.
Si può ammettere, con la Commissione, che la nozione di unità fondamentale sta alla base di talune regole generali d'interpretazione della TDC e del contenuto delle note preliminari della sezione XVI. Altrettanto dicasi della regola generale A 2 a) e della nota 3 della sezione XVI. Per di più, avete applicato la nozione di unità funzionale proprio basandovi sulle note esplicative, e quindi attribuendo loro valore di riferimento.
Per quanto riguarda la sfera d'applicazione di detta nozione, la Commissione ha giustamente sottolineato che l'interpretazione della stessa deve essere restrittiva, proprio al fine di evitare l'abusiva estensione di una voce doganale rispetto ad altre. Questo è d'altronde il senso della succitata sentenza Metro, nella quale avete precisato che le note esplicative della NCCD che stanno a base di tale nozione non possono trovare applicazione quando una delle parti distinte che compongono il prodotto da classificare possa « essere usata indipendentemente dalle altre parti e per compiti diversi da quelli che possono essere svolti dalle parti nel loro complesso » (punto 9, pagg. 680 e 681).
Orbene, la Commissione sembra scostarsi da questa regola interpretativa quando sostiene che la funzione precisata nella sottovoce 85.15 A III è quella di un « apparecchio ricevente, anche combinato con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono », per il motivo che, senza gli altoparlanti, il complesso RFC non sarebbe completo.
Invero, se si considera rigorosamente questa specifica voce, non si può non constatare come, anche senza altoparlanti, sia senz'altro possibile, per esempio, captare una determinata trasmissione e registrarla (basta conoscere la frequenza dell'emittente). La funzione contemplata è proprio quella di ricevere una trasmissione. Orbene, gli altoparlanti non concorrono alla ricezione. Essi hanno un compito separato, autonomo, consistente nel rendere udibile la trasmissione, mentre la caratteristica peculiare contemplata dalla sottovoce 85.15 A III è la ricezione, che può effettuarsi indipendentemente dall'audizione.
Da queste considerazioni emerge, secondo me, che la nozione di unità funzionale non sembra applicabile nel caso presente. A mio avviso, la questione sollevata dal Bundesfinanzhof va quindi risolta in senso negativo.
4.
Per quanto concerne l'eventuale applicazione della regola generale A 3 b) per l'interpretazione della TDC, si deve constatare che essa non costituisce oggetto della domanda d'interpretazione proposta dal giudice di rinvio. Si aggiunga tuttavia che, anche ammesso che si tratti di un assortimento di merci, detta regola contiene una soluzione esplicita. La classificazione in base al carattere essenziale conferito all'insieme da uno degli articoli dell'assortimento può avere luogo solo se questi non abbiano potuto essere classificati in base alla regola del capitolo A, n. 3, lett. a), a tenore della quale « la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale ». Orbene, gli altoparlanti sono espressamente contemplati da una voce specifica.
5.
Di conseguenza, vi propongo di risolvere la questione del Bundesfinanzhof come segue:
— L'insieme di merci che, al momento dell'importazione, si componga di più elementi presentati in un unico imballaggio, cioè di un complesso radio/fono/cassette e di due altoparlanti separati, non può essere considerato come un'unità funzionale, né, di conseguenza, come una merce unitaria nel senso di apparecchio ricevente combinato con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, rientrante unicamente nella sottovoce 85.15 A III della TDC.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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