CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 15 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nell'ottobre e nel dicembre del 1978, la ditta Driinert importava dall'Ecuador nella Repubblica federale di Germania 449 fasci di legno di balsa.
Previa ispezione, l'ufficio doganale di Brema classificava 381 di tali fasci nella voce 44.13 della tariffa doganale comune (in prosieguo: « TDC »), che corrisponde al
« legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite »,
in quanto i lati opposti del legno ispezionato erano stati spianati mediante piallatura in modo da cancellare ogni originaria traccia della segatura.
Veniva quindi applicato il dazio doganale del 5% sul valore della merce.
Tuttavia, la Driinert aveva dichiarato il legno importato come segue:
« legno di balsa da segatura, legno segato per il lungo, ma non altrimenti lavorato, legno fronzuto di 52 mm e oltre ».
Essa aveva chiesto la classificazione nella voce 44.05 della TDC, che contempla il
« legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm ».
Una classificazione del genere consente l'esonero dal dazio.
La Driinert impugnava la decisione delle autorità doganali avanti il Finanzgericht di Brema, il quale le dava ragione.
Il Bundesfinanzhof, adito in « cassazione » dall'ufficio doganale, constatava che la voce 44.05 non era ancora stata da voi interpretata, ma che la sua esatta applicazione non era talmente evidente da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio. Ritenendo che le note esplicative della TDC siano incompatibili con la lettera della voce 44.05, il Bundesfinanzhof ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
« Se la voce 44.05 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende il legno di balsa segato per il lungo, dello spessore di più di 5 mm, che sia stato spianato sui due lati opposti in modo da cancellare le tracce della sega. In caso negativo: se una merce del genere rientri nella voce 44.13 della tariffa doganale comune ».
2.
Una rettifica è necessaria in primissimo luogo: dalla memoria non contestata della Commissione delle Comunità europee e dalla discussione orale si desume che, contrariamente a quanto è detto nella sentenza del Finanzgericht di Brema e nell'ordinanza di rinvio del Bundesfinanzhof, il legno di balsa, che ha la forma di un parallelepipedo dello spessore di più di 5 mm, non era stato spianato sui lati corti, ma sui due lati opposti più larghi i quali, per quanto riguarda i 381 fasci di cui è causa, non recherebbero più tracce della sega.
Dagli antefatti esposti dal giudice a quo emerge che, per conseguire tale risultato, il legno di balsa è stato anzitutto squadrato con grossolane seghe circolari. Esso è stato poi essiccato in forni speciali, indi passato nella rettificatrice, per la ragione, a quanto pare non contestata davanti al giudice nazionale, che era necessario controllare in tal modo la qualità del legno. Infine è stato segato per il lungo e « spianato » su due lati per mezzo di una sega circolare relativamente fine. Dopo quest'operazione, il legno è stato classificato per qualità e ripartito in fasci, in funzione degli ordinativi.
Queste precisazioni sono necessarie per la buona comprensione della causa. Tuttavia, va ricordato che la Corte, pronunciandosi nell'ambito dell'art. 177, « non può applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta », ma che « essa può tuttavia fornire ai giudici nazionali i criteri d'interpretazione desumibili dal diritto comunitario che potrebbero essere loro utili nell'applicazione della sudddetta norma » (causa 35/75, Matisa/Hauptzollamt Berlin, sentenza 23 ottobre 1975, Race. 1975, pag. 1205).
3.
Secondo la Driinert è pacifico che il legno di balsa è stato acquistato e rivenduto come legno corrente da segatura. Essa precisa che sul complesso dei fasci, in seguito ispezionati dall'ufficio doganale, l'I 1,77% dei tavoloni importati, sebbene trattati in modo identico agli altri, avevano un aspetto più liscio.
Essa sostiene che, secondo le note esplicative relative alla voce 44.05, un'operazione accessoria a quella della segatura non esclude la classificazione in questa voce.
Nel terzo comma della nota esplicativa di tale voce si parla infatti della possibilità di classificarvi del legno che abbia subito una piallatura sommaria, ma che lasci sussistere tracce della sega.
A parte ciò, due schede di classificazione del 18 maggio 1972 relative a questa stessa voce consentono pure di classificarvi del legno
—
avente la forma di parallelepipedi, ottenuti da tronchi d'albero mediante fenditrici-profilatrici, che « è, in generale, un po' più liscio di quello ottenuto mediante segatura, ma che lasciano cionondimeno ancora sussistere tracce di arnesi » (numero di riferimento 076),
—
« spianato su un solo lato o due lati contigui mediante una macchina speciale (detta “ Sizer “) al fine di correggere le inesattezze di dimensioni provocate dalla grande velocità di segatura onde ottenere prodotti di dimensioni uniformi, il che ne facilita l'imballaggio, il trasporto e la successiva lavorazione » (numero di riferimento 075).
L'attrice nella causa principale si richiama soprattutto alla seconda scheda di classificazione, sostenendo che la sola differenza rispetto al caso in esame è che due lati contigui possono essere spianati mediante il « Sizer », mentre la rettificatrice, lavorando su alberi contrapposti, polisce il legno su due superfici opposte. Essa aggiunge che, mentre il « Sizer » corregge differenze di misura, la rettificatrice non ha altro scopo se non quello di consentire l'esame e la classificazione del prodotto. L'incidenza sarebbe la stessa, giacché in entrambi i casi non si tratterebbe di « lavorazioni intensive e che hanno portato ad un prodotto finito o perlomeno semifinito », condizione necessaria per consentire la classificazione nella voce 44.13 e in mancanza della quale la merce resterebbe di pertinenza della voce 44.05.
La Commissione, la quale ammette che ci si trova di fronte ad un « caso limite » di classificazione del legno, sostiene dal canto suo che il legno di balsa, dato che non reca più alcuna traccia della sega, va cionondimeno classificato nella voce 44.13. Mettendo in dubbio che il passaggio del balsa nella rettificatrice sia necessario per controllarne la qualità, dato che una siffatta verifica è, a suo parere possibile senza spianatura delle superfici, la Commissione rileva che secondo le note esplicative della voce 44.05, la piallatura sommaria, che consente di continuare ad applicare questa voce, lascia sussistere tracce della sega. Essa pone in rilievo inoltre che, secondo le note esplicative della voce 44.13, la piallatura di una sola faccia è sufficiente per la classificazione in questa voce.
La scheda di classificazione n. 075 del 18 maggio 1972 avrebbe scarso significato nel caso di specie, giacché in essa si parla della spianatura di due lati contigui e della necessità di ovviare ad inesattezze di dimensioni, mentre il balsa, legno tenero, può essere immediatamente segato in dimensioni opportune sin dalla prima segatura. Inoltre, le dimensioni non sarebbero determinanti per il successivo uso del balsa. Lo stesso non varrebbe per la spianatura delle superfici: usato il più delle volte per il modellismo (modelli ridotti), il legno viene tagliato in strisce, o in stecche, la cui regolarità sarebbe rilevante. La spianatura delle superfici sarebbe quindi decisiva, giacché, dopo lo spianamento, il balsa acquisterebbe un valore economico maggiore.
Quanto alla seconda parte della questione pregiudiziale, la Driinert assume che il legno rientra nella voce 44.05 tutte le volte che non può classificarsi nella voce 44.13, dato che questa si applica solo al legno che, previo trattamento intensivo, abbia dato luogo ad un prodotto finito o, perlomeno, semifinito.
La Commissione deduce che, in mancanza di disposizioni più specifiche, l'esclusione dalla voce 44.05 implica la classificazione nella voce 44.13, senza che sia possibile asserirlo in via generale, giacché altre voci possono eventualmente entrare in linea di conto.
4.
Secondo la vostra costante giurisprudenza, « per garantire la certezza del diritto e semplificare l'attività amministrativa », « il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle caratteristiche e nelle proprietà obiettive dei prodotti » (causa 128/73, Past/Hauptzollamt Freiburg) sentenza 22 novembre 1973, Race. 1973, pag. 1277; causa 36/71, sentenza 23 marzo 1972, Henck/Hauptzollamt Emden, Race. 1972, pag. 198, punto 4).
Le voci 44.05 e 44.13 della TDC fanno parte di una nomenclatura (capitolo 44) che presenta una certa gradazione nell'entità delle lavorazioni subite dal legno. Essa comincia dal legno per riscaldamento e derivati, per passare al legno grezzo o soltanto scortecciato o sgrossato, indi al legno squadrato (44.04), indi al legno semplicemente segato per il lungo di uno spessore superiore a 5 mm (44.05), indi al legno più particolarmente lavorato (da 44.06 a 44.19). Essa termina con la designazione di un certo numero di lavori composti di pezzi di legno.
Come ha rilevato il rappresentante della Commissione, la « filosofia » della TDC è di prendere in considerazione l'intervento del lavoro umano nello stato del legno, per proteggere l'occupazione nella Comunità assoggettando in linea di principio al pagamento dei dazi qualsiasi prodotto che abbia dato luogo ad un intervento, effettuato nel paese esportatore, che avrebbe potuto essere compiuto dalla manodopera dello Stato membro importatore.
In questo senso, le voci 44.05 e 44.13 rientrano in un processo logico, il che viene d'altronde confermato dall'inizio della nota esplicativa relativa alla seconda, la quale indica che
« questa voce comprende il legno e particolarmente, quello sotto forma di tavole che, dopo essere stato squadrato o segato (il corsivo è mio), sia stato piallato per ottenere una superficie piana i cui orli sono stati generalmente lavorati per facilitare il montaggio »,
restando precisato che
« si considera legno piallato quello lavorato alla pialla o al pialletto su una o su entrambe le facce o su uno o due lati od orli ».
Di primo acchito, tanto la lettera delle due voci doganali, quanto le note esplicative fanno ritenere che la caratteristica obiettiva del legno da tener presente per procedere alla scelta fra le due possibili classificazioni è il suo aspetto: spianato (voce 44.13), o no (voce 44.05).
A corroborare una siffatta opinione vengono il terzo comma della nota esplicativa della voce 44.05 in cui si parla di piallatura sommaria « che lasci sussistere le tracce della sega », e la summenzionata scheda di classificazione n. 076 in cui si parla del pari delle « tracce di arnesi ». Indubbiamente, l'altra scheda di classificazione non si riferisce alla sussistenza di siffatte tracce, ma dalla motivazione si desume che si trattava, in quel caso, di « ovviare a differenze di dimensioni ». Non ve n'è traccia nella presente causa.
L'aspetto del legno è quindi incontestabilmente una caratteristica obiettiva che può servire da criterio distinto fra le due voci doganali di cui trattasi. Tuttavia, voi avete sempre affermato che tale criterio va ricercato « in generale » o « in linea di principio » nelle caratteristiche obiettive (sentenza 128/73, già menzionata, punto 3 e, rispettivamente, sentenza 36/71, già menzionata, punto 4). Avete quindi ammesso che detto criterio può rivelarsi insufficiente. Questo « caso limite », per dirla con la Commissione, sembra appunto illustrare la necessità di valersi a volte di un criterio complementare. Non è stato infatti sostenuto che i fasci di legno di balsa importati abbiano subito un trattamento differenziato. Orbene, solo taluni di essi hanno su due facce opposte un aspetto liscio che ha implicato la criticata classificazione, mentre altri dovevano ancora lasciar apparire tracce di arnesi su tutte le facce. Una diversa classificazione, in funzione del solo aspetto per lo stesso legno che abbia subito il medesimo trattamento, non è logica e non risponde alle esigenze della certezza del diritto.
In questa materia, la vostra giurisprudenza ha sempre cercato di conciliare queste esigenze con l'intento di dare al giudice nazionale i mezzi per risolvere in modo adeguato il caso concreto. Per quanto riguarda i metodi d'interpretazione, avete affermato che
« in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative ed i pareri sulla classificazione contemplati dalla convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali hanno il valore di mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune« (causa 35/75, sentenza 23 ottobre 1975, Matisa/Hauptzollamt Berlin, Race. 1975, pag. 1205, punto 2, pag. 1210).
In proposito, dalle note esplicative relative alle voci controverse risulta che esistono fra la semplice segatura contemplata dal n. 44.05 e le complesse operazioni enumerate nel n. 44.13, situazioni intermedie che implicano un trattamento accessorio — come la piallatura sommaria — il quale non osta alla classificazione nella voce 44.05.
Queste situazioni intermedie rendono a volte necessario valersi della summenzionata nozione di criterio complementare. Voi non avete esitato a farlo ricercando, al di là dei limiti rigidi delle definizioni, la ragion d'essere dell'operazione che completa il trattamento di base, di cui si trattava di accertare se essa dovesse o no avere incidenza sulla classificazione doganale.
Ad esempio, nella summenzionata causa 128/73, per la quale era necessario determinare il criterio distintivo fra le pelli di ovini « semplicemente conciate », o « non nominate », cioè che abbiano subito un trattamento che consente il loro uso immediato, avete indicato che occorreva ricercare lo scopo del trattamento ulteriore consistente, in quel caso, nell'aggiunta di grassi ai liquidi conciati. Prospettando l'ipotesi nella quale tale aggiunta sia indispensabile per poter procedere alla seconda fase del trattamento nel paese importatore, avete deciso che spetta
« alle autorità nazionali competenti stabilire se tale operazione sia essenziale ai fini della concia, in quanto essa serva a conservare il cuoio senza renderlo direttamente utilizzabile« (punto 6) (il corsivo è mio).
Orbene, tanto dall'intestazione quanto dalle note esplicative e dalle schede di classificazione della voce 44.05 si desume che il legno semplicemente segato deve ancora subire una successiva lavorazione, e che l'operazione di segatura non è se non un'operazione preparatoria (per il trasporto o l'imballaggio, o per agevolare la successiva lavorazione). Per contro, la voce 44.13 contempla operazioni, fra cui la meno elaborata è la piallatura, che hanno lo scopo di dare al pezzo una forma definitiva, almeno per le superfici trattate. Questa forma è necessaria per il successivo uso, il quale, secondo la nota esplicativa, sarà generalmente il montaggio. La voce 44.13 contiene quindi una nozione di uso immediato nella forma ottenuta dopo le operazioni ch'essa enumera.
Si può inferirne che se un'operazione effettuata su un legno ha portato ad un risultato affine a quello della piallatura, senza che il risultato ottenuto consenta di usare direttamente il legno nella sua forma di tavolone liscio su due superifici opposte, non lo si deve necessariamente classificare nella voce 44.13. In altre parole, se il giudice a quo, competente per farlo, può ritenere provato che il legno rettificato, anche parzialmente polito, necessita di un'ulteriore lavorazione prima dell'uso corrispondente alla sua destinazione, l'operazione di rettifica non osta di per sé alla classificazione del legno nella voce 44.05. Qualora dovesse cionondimeno sussistere un dubbio in proposito, il giudice nazionale, rinunciando a qualsiasi riferimento ad un criterio complementare, potrebbe tener presente il solo criterio obiettivo di principio, cioè l'aspetto del legno.
5.
La seconda parte della questione sollevata dal Bundesfinanzhof, cioè se, nel caso in cui non sia possibile la classificazione del legno nella voce 44.05, questa merce rientri necessariamente nella voce 44.13, non può essere risolta categoricamente. Indubbiamente, come è stato posto in rilievo, il nesso fra le due voci è manifesto. Tuttavia, ancora una volta spetta alla competente autorità nazionale determinare questo nesso e dire in tal caso a quale altra voce della TDC corrispondono le caratteristiche del caso concreto.
6.
Quindi, proporrei di risolvere come segue la questione sollevata dal Bundesfinanzhof:
—
Un legno di spessore superiore a cinque millimetri, spianato su due facce opposte in modo da cancellare le tracce della sega può classificarsi nella voce 44.05 della TDC qualora l'operazione, diversa dalla semplice segatura per il lungo, che ha consentito di ottenere lo spianamento non elimini la necessità di un ulteriore trattamento perché il legno possa essere usato in modo corrispondente alla sua destinazione.
—
Qualora non si debba procedere alla classificazione nella voce doganale 44.05, spetta alla competente autorità nazionale determinare, in relazione all'aspetto del legno, se detta merce rientri nella voce 44.13 o in altra voce doganale.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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