CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 16 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I — Introduzione
La presente causa pone per la prima volta la vostra Corte di fronte all'interessante problema, dibattuto tanto nella dottrina quanto nella presente lite, relativo ai casi in cui un « interessato », ai sensi dell'art. 93, 2o comma, del trattato CEE, può impugnare la decisione della Commissione per por fine ad un procedimento del genere contemplato da detta norma, in quanto, a suo giudizio, si è tenuto sufficiente conto degli addebiti che essa aveva inizialmente mosso nei confronti del provvedimento di aiuto in questione. Così formulata, la questione ha naturalmente una portata relativamente generale. La sua soluzione, sotto questo aspetto, potrà avere conseguenze importanti anche per il sindacato dell'osservanza dell'art. 92 del trattato CEE, conseguenze che vanno oltre l'interesse per il caso concreto. La questione ha tuttavia anche aspetti specifici, che possono variare a seconda dei casi. Le complicazioni, che nella fattispecie rendono più difficile la soluzione del problema della ricevibilità del ricorso, richiedono in ogni caso l'esatta conoscenza dei fatti più importanti.
Nelle mie conclusioni esporrò quindi, per cominciare, un compendio dei fatti più importanti e dello svolgimento del procedimento, traendolo dalla relazione d'udienza (parte II delle mie conclusioni). Per la trattazione separata dei dubbi sulla ricevibilità del ricorso, formulati dalla Commissione, che hanno indotto codesta Corte a decidere d'ufficio di trattare separatamente il problema della ricevibilità, anche a me pare sufficiente questo riassunto dei fatti più importanti.
Di conseguenza, in base agli argomenti esposti dalle parti nella fase scritta e nella fase orale, in primo luogo darò un giudizio sul problema in generale (parte III delle presenti conclusioni). Quindi (nella IV parte delle conclusioni), esaminerò alcuni aspetti specifici della causa rilevati dalla Commissione.
Infine (nella V parte delle conclusioni), riassumerò i risultati della mia indagine e formulerò le conclusioni finali.
II — Gli antefatti e il procedimento
1.
Il 1o giugno 1983, il Syndicat professionnel de l'industrie des engrais azotés, di Parigi (in prosieguo: « SPIEA« ), incaricato di studiare e difendere gli interessi generali dei produttori francesi di concimi azotati — in nome fra l'altro — delle imprese Cofaz e SCGP, presentava un reclamo alla Commissione circa la tariffa preferenziale per la fornitura di metano destinato alla produzione di ammoniaca, tariffa applicata nei Paesi Bassi ai produttori locali di concimi azotati.
Inoltre, anche i governi belga e francese e un'impresa tedesca hanno presentato reclami contro la tariffa preferenziale olandese.
2.
Esaminati detti reclami e preso atto delle osservazioni presentate dal governo olandese, il 25 ottobre 1983 la Commissione decideva di instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato CEE. Questa decisione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1o dicembre 1983 (GU 1982, C 327, pag. 3) e nel contempo gli altri interessati diversi dagli Stati membri venivano invitati a presentare le loro osservazioni entro tre settimane. In questa comunicazione la Commissione rende noto inoltre che la disciplina di aiuti in questione è un sistema con il quale il governo olandese, tramite la Gasunie, concede speciali sconti applicando un duplice sistema di prezzi, grazie al quale vengono diminuiti i costi del metano come materia prima per i produttori olandesi di ammoniaca. La Commissione considera questo sistema tariffario un provvedimento di aiuto dello Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato CEE, che non può fruire dell'applicazione di una delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3.
Dopo di che, la SPIEA, valendosi della possibilità offertale dalla comunicazione di cui sopra, con lettera 6 gennaio 1984 si rivolgeva nuovamente alla Commissione ribadendo gli argomenti già svolti nel reclamo del 1o giugno 1983, ed illustrandoli con altri particolari.
3.
Contemporaneamente la Commissione, dopo che il governo francese aveva presentato un reclamo l'11 luglio 1983, instaurava il procedimento di cui all'art. 170 del trattato CEE e, con lettera 4 novembre 1983, invitava il governo olandese a presentare le sue osservazioni.
4.
Il 13 marzo 1984 la Commissione, in forza dell'art. 170 del trattato CEE, adottava un parere motivato indirizzato al governo francese e al governo olandese relativo alle tariffe preferenziali per la fornitura di metano ai produttori olandesi di concimi azotati. In detto parere, la Commissione dichiarava che il Regno dei Paesi Bassi, avendo autorizzato una tariffa preferenziale per le forniture di metano effettuate tramite la Gasunie ai produttori olandesi di ammoniaca e di concimi azotati, era venuta meno agli obblighi impostigli dall'art. 93 del trattato CEE. Inoltre, essa stava riflettendo sulla posizione da assumere nella fattispecie nell'ambito del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato CEE.
5.
In previsione della decisione definitiva della Commissione nel procedimento di cui all'art. 93, il 28 marzo 1984, la SPIEA inviava una nota ai gabinetti dei membri francesi della Commissione. Essa vi esprimeva critiche nei confronti della disciplina delle tariffe del gas metano, nel frattempo modificata dalla Gasunie. In particolare, essa sosteneva che questa seconda disciplina in realtà era un tentativo di mantenere in vita, sotto altra forma, la tariffa preferenziale contro la quale era stato proposto il reclamo del 1o giugno 1983.
6.
Con telex 14 aprile 1984, il governo olandese comunicava alla Commissione che la Gasunie, dal 1o novembre 1983, aveva abolito la tariffa preferenziale concessa, mediante il sistema della duplice tariffa, ai produttori di ammoniaca e di concimi azotati (in altre parole la disciplina contro la quale aveva proposto reclamo la SPIEA, nonché la seconda disciplina contro la quale la SPIEA aveva protestato con nota del 28 marzo 1984), e, con effetto retroattivo al 1o novembre 1983, aveva aggiunto una nuova tariffa alla disciplina delle tariffe industriali, la cosiddetta tariffa « F », a vantaggio dei grandi consumatori industriali ubicati nei Paesi Bassi — eccettuati quelli del settore dell'energia — della quale potevano fruire tutti i consumatori i quali:
—
consumassero annualmente almeno 600 milioni di metri cubi di metano, con un periodo di erogazione del 90% o superiore;
—
accettassero l'interruzione delle forniture, totale o parziale, a discrezione della Gasunie, con breve termine di preavviso;
—
accettassero la fornitura di metano con diversi valori termici.
La nuova tariffa applicata ai consumatori che accettano queste condizioni, corrisponde alla cosiddetta tariffa « E », con una riduzione di 5 centesimi per metro cubo.
7.
Nella seduta del 17 aprile 1984, la Commissione decideva di chiudere il procedimento instaurato a norma dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE contro il governo olandese e vertente sulla tariffa del metano per i produttori olandesi di ammoniaca e di concimi azotati, in quanto la nuova tariffa « F » era compatibile con il diritto comunitario. Con lettera 18 maggio 1984 essa ne dava comunicazione al governo olandese. Con lettera 24 aprile 1984 comunicava inoltre la sua decisione alla SPIEA. In detta lettera essa dichiara di esser giunta alla conclusione che la nuova tariffa, che a giudizio della Commissione fa parte della struttura tariffaria generale olandese per i consumatori nazionali e non è discriminatoria sul piano settoriale, sotto nessun profilo può considerarsi un aiuto statale. Il lungo periodo di erogazione e le condizioni alle quali si potevano effettuare le forniture ai grandi consumatori industriali consentivano alla Gasunie di realizzare grandi risparmi. Poiché nell'odierno livello dei prezzi della tariffa « F » non è compreso l'intero valore dei riasparmi effettuati dalla Gasunie grazie a detti contratti, la tariffa F è giustificata economicamente e commercialmente, se raffrontata ai prezzi praticati agli altri grandi consumatori.
8.
Ricevuta la lettera di cui sopra, la SPIEA, con lettera 22 maggio 1984, comunicava alla Commissione le sue obiezioni circa le conclusioni di cui sopra e chiedeva ulteriori chiarimenti. Con lettere 26 e 27 giugno 1984, la Commissione forniva detti chiarimenti e ribatteva alle obiezioni.
9.
Il procedimento
Il 2 luglio 1984 le ricorrenti hanno proposto ricorso concludendo che la Corte voglia:
—
annullare la decisione della Commissione delle Comunità Europee comunicata alle ricorrenti con lettera del 24 aprile 1984, in quanto costituisce violazione degli artt. 92 e 93, n. 2, del trattato CEE;
—
porre tutte le spese a carico della Commissione delle Comunità europee, spese che saranno giustificate mediante ulteriore produzione di pezze giustificative.
Nel controricorso, depositato in cancelleria il 9 agosto 1984, la Commissione conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare irricevibile il ricorso;
—
in subordine, respingerlo;
—
porre le spese a carico delle ricorrenti.
La Commissione sostiene che la decisione di porre termine al procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato CEE, non riguarda le ricorrenti direttamente ed individualmente, cosicché non sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 173, 2o comma, del trattato CEE, perché una persona fisica o giuridica possa proporre ricorso d'annullamento.
Le ricorrenti invece assumono che la decisione impugnata le riguarda direttamente ed individualmente.
A norma dell'art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può rilevare d'ufficio l'improcedibilità per motivi d'ordine pubblico in qualsiasi momento.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale — senza procedere ad istruttoria — onde esaminare l'eccezione di irricevibilità.
III — Il problema della ricevibilità di ricorsi promossi dagli interessati contro la decisione di porre termine ad un procedimento ex art. 93, n. 2, del trattato CEE in generale
1. Il punto di vista della Commissione
1.1. Contestazione dell'assunto delle ricorrenti di essere riguardate individualmente
La Commissione, la quale non contesta che l'atto impugnato sia una decisione impugnabile a norma dell'art. 173 del trattato CEE, quanto alla ricevibilità del ricorso sostiene, per cominciare, che — alla luce dell'art. 189 — la decisione in linea di principio riguardava solo i destinatari espressamente indicati e che nessuno, oltre detti destinatari, era legittimato ad impugnarla. La possibilità d'impugnazione offerta ai terzi dall'art. 173, 2o comma, non costituisce quindi tanto una deroga a favore di chi non sia destinatario della decisione, quanto un'equiparazione di determinati terzi ai destinatari nominativamente indicati. Detta equiparazione va intesa in senso restrittivo. Il solo fatto che l'interessato sia « danneggiato » dalla decisione non è sufficiente sotto questo profilo.
a)
Secondo la Commissione è giurisprudenza costante della Corte (sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann, Race. 1963, pag. 205) che coloro che non sono destinatari di una decisione devono dimostrare di possedere determinate caratteristiche particolari che li distinguano da qualsiasi altro e quindi li individualizzino alla stessa stregua dei destinatari. Per quanto riguarda le ricorrenti, ciò non consegue affatto dalla circostanza che esse siano state discriminate dalla Gasunie mediante la tariffa che vigeva prima del regime tariffario impugnato con il presente ricorso. Nemmeno la qualità di produttore di ammoniaca è idonea a distinguerle da ogni altro produttore, dato che la tariffa F non vale più esclusivamente per i produttori di ammoniaca.
b)
In ogni caso, la Commissione è del parere che, anche se si è verificata un'effettiva e palese discriminazione, le imprese che possono essersi venute a trovare in una posizione sfavorevole per effetto della concessione di aiuti a terzi non sono danneggiate nella loro posizione giuridica nei confronti della Commissione, se questa erroneamente dichiara che non si tratta di un provvedimento di aiuto. Gli artt. 92 e 93 non attribuiscono ai singoli il diritto di chiedere alla Commissione d'intervenire. Nell'ambito dell'applicazione degli artt. 92 e 93 i singoli dispongono di un semplice diritto processuale, vale a dire quello di essere invitati a presentare le loro osservazioni prima che la Commissione adotti un provvedimento negativo. Se, invece, la Commissione si pronuncia in senso positivo e dichiara che non si tratta di provvedimenti di aiuto o che i provvedimenti di aiuto di cui trattasi sono compatibili con il mercato comune, ciò lascia impregiudicata la posizione giuridica dei singoli, indipendentemente dal fatto che essi stessi fruiscano dell'aiuto oppure siano concorrenti degli operatori favoriti.
e)
La Commissione è del parere che la partecipazione delle ricorrenti alla promozione e allo svolgimento del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, non le individualizza fino al punto che si possano equiparare ad un « destinatario » come è detto nella sentenza Plaumann. La situazione obiettiva dell'essere riguardato individualmente da una decisione, non può scaturire per le ricorrenti senz'altro dal fatto che esse, motu proprio e per motivi che riguardavano esse sole, siano intervenute in una fase del procedimento amministrativo. Il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, è promosso dalla Commissione, mentre i contatti con le ricorrenti non servivano ad altro che a fornire lumi alla Commissione. Nella stessa prospettiva deve vedersi anche il fatto che la decisione litigiosa è stata comunicata alle ricorrenti.
d)
Secondo la Commissione, la posizione delle ricorrenti al momento del procedimento amministrativo non può essere paragonata a quella che è riconosciuta nell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (GU 1962, L 13, pag. 204). Anche se le ricorrenti avessero avuto il diritto di pretendere che la Commissione ponesse termine all'illecito costituito da un duplice sistema tariffario preferenziale a favore dei produttori di ammoniaca olandesi, illecito che per altro non è affatto accertato, ciò non implicherebbe automaticamente che esse abbiano interesse ad impugnare una decisione della Commissione, la quale ritiene che il livello della tariffa F non presenta alcuna caratteristica di aiuto di uno Stato.
e)
Secondo la Commissione, le ricorrenti confondono due nozioni: da un lato, la compatibilità o l'incompatibilità di un provvedimento di aiuti con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, sul quale può pronunciarsi solo la Commissione, sotto il controllo della Corte, e d'altro lato, l'illegittimità di un provvedimento di aiuti non comunicato, che scaturisce dall'inosservanza dell'art. 93, n. 3. Poiché la Corte ha riconosciuto efficacia diretta all'art. 93, n. 3, nel senso che questa disposizione contiene criteri fondamentali che possono essere applicati dal giudice nazionale (sentenze 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo, Racc. 1973, pag. 611, e 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Race. 1973, pag. 1471) e attribuisce ai singoli diritti che il giudice nazionale deve tutelare, non si può sostenere che in queste circostanze un'impresa danneggiata non abbia alcuna possibilità d'agire in giudizio.
f)
Infine, la Commissione si richiama alla sentenza della Corte 17 settembre 1980 (causa 730/79, Philip Morris, Race. 1980, pag. 2671) dalla quale essa, per quel che riguarda la presente causa, desume che la decisione impugnata non riguarda le ricorrenti individualmente. Benché la decisione indirizzata ad uno Stato membro, nella quale sia stata dichiarata incompatibile una sovvenzione destinata ad una impresa ben precisa, riguardi individualmente detta impresa senza ombra di dubbio, la situazione delle ricorrenti nella presente causa non può essere equiparata a quella dell'impresa interessata nella causa summenzionata.
g)
All'udienza la Commissione ha in particolare sviluppato la tesi esposta nella controreplica, secondo cui il fatto che le ricorrenti hanno presentato un reclamo contro la sovvenzione olandese nella sua forma iniziale non le individualizza a sufficienza. Nemmeno il fatto che questo reclamo abbia indotto la Commissione ad instaurare un procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, non sarebbe sufficiente sotto questo profilo. A differenza di quanto si verifica per le norme di applicazione relative agli artt. 85 e 86 e per i regolamenti di esecuzione dei codici del GATT in fatto di dumping e di sovvenzioni straniere, né gli artt. da 92 a 94, né le norme destinate alla loro esecuzione attribuirebbero alle ricorrenti alcuna posizione specifica. Le vostre sentenze nelle cause Metro (causa 26/76, Race. 1977, pag. 1875, in particolare n. 13), Demo-Studio Schmidt (causa 210/81, Race. 1983, pag. 3045), Fediol (causa 191/82, Race. 1983, pag. 2913), Philip Morris (causa 730/79, Race. 1980, pag. 2671) e Timex (causa 264/82, Race. 1985, pag. 849, n. 11 della sentenza) renderebbero manifesto che codesta Corte ha sempre risolto la questione dell'essere riguardato individualmente (e direttamente), quando si tratta del ricorrente in una causa di alterazione della concorrenza, riferendosi alla specifica posizione processuale, che viene attribuita ai ricorrenti nelle norme di esecuzione di cui trattasi. In mancanza di siffatte norme di esecuzione, dovrebbero valere sempre i criteri di ricevibilità fissati nella vostra sentenza Plaumann. Dal punto 17 della vostra sentenza 14 novembre 1984 nella causa 323/82 (Intermills, Race. 1984, pag. 3809) e dal punto 16 della vostra sentenza 30 gennaio 1985, nella causa 290/83 (Commissione/Francia, Race. 1985, pag. 439) si desumerebbe che codesta Corte, nell'art. 93, n. 2, del trattato CEE ravvisa soltanto una garanzia, per gli altri Stati membri e per tutti gli altri interessati, di poter presentare le loro osservazioni e porre quindi la Commissione in grado di essere informata di tutti i dati della pratica prima di adottare la propria decisione. La garanzia processuale di essere sentiti nella fase istruttoria, di cui all'art. 93, n. 2, o di esporre i propri argomenti sarebbe qualcosa di completamente diverso dalla posizione individuale specifica che codesta Corte ha riconosciuto, ad esempio, al punto 15 della sentenza Timex al ricorrente in una causa antidumping, in base a norme specifiche del relativo regolamento antidumping. La tesi svolta dalle ricorrenti nella replica, secondo cui l'insussistenza di siffatte norme specifiche nel settore delle sovvenzioni nazionali non osterebbe alla ricevibilità del loro ricorso, alla luce della vostra citata giurisprudenza sarebbe quanto meno sorprendente. Dal punto n. 15 della vostra sentenza 23 marzo 1977 nella causa 78/76 (Steinike & Weinlig, Race. 1977, pag. 595) la Commissione desume infine che l'insussistenza di norme di esecuzione fondate sull'art. 94 del trattato, anche secondo codesta Corte ha conseguenze giuridiche. Quest'ultima sentenza, come la vostra sentenza di pari data nella causa 74/76 (Ianelli & Volpi/Meroni, Race. 1977, pag. 557) avrebbe pure sottolineato il potere discrezionale della Commissione nell'applicazione dell'art. 92, dal quale la vostra Corte in dette sentenze ha desunto la natura non direttamente efficace di detto articolo. Questo potere discrezionale della Commissione implicherebbe anche che essa è l'unica competente a instaurare un procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE e che le ricorrenti non possono rivendicare alcun diritto sotto questo profilo.
La dichiarazione contenuta nella controreplica, e ribadita quattro volte all'udienza, secondo cui la Commissione non escludeva affatto i ricorsi degli interessati che possedessero i requisiti di cui all'art. 173 del trattato, come è stato interpretato da codesta Corte, non ha potuto esser corroborata, in risposta ad una domanda che io stesso ho posto all'udienza, con esempi concreti o ipotetici. È vero che la Commissione all'udienza ha precisato, rispondendo ad un'altra domanda rivoltale da codesta Corte, che essa, in un caso come quello in esame, riteneva possibile la tutela giurisdizionale alternativa ad opera del giudice nazionale. Oltre alla possibilità, già menzionata nelle memorie, di tutela giurisdizionale nazionale in caso di trasgressione dell'obbligo di comunicazione sancito dall'art. 93, la Commissione ha ricordato all'udienza a questo proposito la possibilità di un'azione di risarcimento contro lo Stato membro in questione. Nella causa dinanzi ad esso pendente, il giudice nazionale potrebbe sottoporre a codesta Corte questioni circa l'interpretazione o la legittimità della decisione della Commissione.
All'udienza, la Commissione ha negato che le ricorrenti fossero riguardate individualmente dalla decisione impugnata, in particolare in quanto esse non sono gli unici produttori di concimi azotati nella Comunità. La tariffa del metano impugnata, inoltre non verrebbe applicata solo ai produttori di concimi azotati, ma a tutti i grandi consumatori che accettano le condizioni per l'applicazione di detta tariffa. Né la loro posizione di ricorrenti, né la loro posizione di concorrenti del produttore olandese assertivamente favorito individualizzerebbe le ricorrenti in modo sufficiente, alla luce della vostra giurisprudenza, per rendere ricevibile il ricorso.
1.2. Confutazione dell'assunto delle ricorrenti di essere riguardate direttamente
a)
La questione se le ricorrenti siano riguardate direttamente dalla decisione impugnata appare alla Commissione del tutto accessoria, dato che, a suo parere, esse non sono riguardate individualmente. In subordine, la Commissione assume che il solo fatto che le imprese interessate siano in concorrenza con l'impresa che ha ricevuto la sovvenzione statale non implica automaticamente che il provvedimento con cui questo aiuto è stato concesso le riguardi direttamente. A sostegno la Commissione si richiama alla sentenza 10 dicembre 1969 (cause riunite 10 e 18/68, Eridania, Racc. 1969, pag. 459), con la quale la Corte ha dichiarato che devono sussistere circostanze specifiche perché l'amministrato, il quale sostenga che la decisione pregiudica la sua posizione sul mercato, possa valersi dell'art. 173. Secondo la Commissione le ricorrenti, nella fattispecie, non possono invocare alcuna valida « circostanza specifica ».
b)
La Commissione ricorda poi che la posizione concorrenziale dei produttori francesi di concimi azotati non dipende direttamente dalle tariffe del metano per i produttori olandesi, ma dipende anche da diversi altri fattori, fra l'altro dal prezzo praticato dal loro fornitore di metano, Gaz de France. Queste tariffe sono connesse anche alla politica generale seguita dal governo francese in questo settore, ad esempio per quel che riguarda le fonti di approvvigionamento. Il fatto che in un caso l'approvvigionamento in metano sia eventualmente più caro che nell'altro, è quindi connesso alla circostanza che la Gasunie e la Gaz de France applicano tariffe diverse, non già da differenze di trattamento praticate dal governo olandese tramite la Gasunie. L'eventuale danno non è diretta conseguenza delle tariffe che, secondo l'opinione della Commissione nella decisione impugnata, sotto nessun aspetto possono considerarsi una sovvenzione statale. Di conseguenza, detta decisione non riguarda direttamente le ricorrenti.
e)
La Commissione contrasta ancora una volta l'assunto secondo cui, per definizione, sussisterebbero i presupposti dell'art. 173, 2o comma, non appena viene sporto un reclamo. Non solo le ricorrenti non hanno dimostrato un interesse legittimo all'annullamento della decisione impugnata, ma inoltre gli artt. 92 e 93 non attribuiscono loro il diritto di chiedere alla Commissione di accertare la trasgressione dell'art. 92.
All'udienza la Commissione, su questo punto, ha ulteriormente chiarito che, per l'essere direttamente riguardati da una decisione, non è sufficiente un nesso causale fra la decisione e gli svantaggi che da essa scaturiscono, poiché il nesso causale può anche essere indiretto. Nella fattispecie gli svantaggi allegati, secondo la Commissione, non sono conseguenza della tariffa del metano praticata dalla Gasunie e nemmeno della decisione adottata in merito dalla Commissione, bensì della tariffa del metano francese.
2. La tesi delle ricorrenti
a)
Le ricorrenti sostengono anzitutto che la Commissione non può tener separata la tariffa che era in vigore anteriormente al 1o novembre 1983, e contro la quale era stato presentato reclamo il 1o giugno 1983, da quella comunicata il 14 aprile 1984 alla Commissione e che aveva effetto retroattivo al 1o novembre 1983. Dall'inizio del procedimento fino alla decisione impugnata, il punto importante per le ricorrenti era sempre lo stesso, vale a dire l'esame, alla luce dell'art. 92, di uno sconto concesso a determinate categorie di consumatori di metano nei Paesi Bassi, quindi sempre di un provvedimento d'aiuto statale. Il sistema tariffario sul quale si discute ora non è altro che una variante della tariffa contro la quale era diretto il reclamo iniziale. Stando alle comunicazioni della Commissione alle ricorrenti, la decisione impugnata è chiaramente la conseguenza del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, instaurato in seguito al reclamo delle ricorrenti.
b)
Per quanto riguarda più precisamente la questione se esse siano riguardate individualmente, le ricorrenti sostengono in primo luogo che la posizione concorrenziale vantaggiosa nella quale vengono a trovarsi i loro concorrenti olandesi, reca loro un notevole svantaggio. Tuttavia quello che inoltre caratterizza le ricorrenti rispetto a qualsiasi altro e quindi le individualizza ai sensi dell'art. 173, è la parte che esse hanno avuto nella promozione e nello svolgimento della procedura di cui all'art. 93, n. 2. Il fatto più importante è il comportamento della stessa Commissione, che ha esaminato il reclamo delle ricorrenti e le ha fatte partecipare all'istruttoria, ha comunicato loro la decisione con cui ha concluso l'istruttoria stessa ancor prima di notificarla al destinatario — il governo olandese — e per di più ha accolto la loro richiesta di chiarimenti.
e)
Le ricorrenti non condividono l'assunto della Commissione, secondo il quale le imprese danneggiate non possono chiedere alla Commissione di pronunciarsi sulla legittimità delle sovvenzioni per loro pregiudizievoli, e secondo cui le imprese non sono altro che informatori che denunciano un'infrazione. Dette imprese esercitano un diritto analogo a quello riconosciuto dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 del Consiglio. Questo diritto scaturisce dai principi del trattato e dai regolamenti comunitari in fatto di concorrenza, che a norma dell'art. 3, leu. f) del trattato CEE, devono venir applicati uniformemente. Privare di questo diritto l'impresa che sia stata colpita dalle conseguenze pregiudizievoli di una sovvenzione statale, mentre lo stesso diritto viene riconosciuto all'impresa che sia stata lesa dalla condotta di altre imprese che hanno trasgredito le norme sulla concorrenza, sarebbe una discriminazione inammissibile.
d)
Infine, le ricorrenti su questo punto ricordano ancora che nella citata causa Philip Morris, che verteva del pari sulla domanda di annullamento, proposta da un'impresa, di una decisione della Commissione concernente delle sovvenzioni, la Commissione non ha contestato la ricevibilità del ricorso. A giudizio delle ricorrenti, l'accurato raffronto delle situazioni che stavano alla base dei due ricorsi non giustifica la conclusione che ora possa negarsi alle ricorrenti la possibilità di adire codesta Corte a tutela dei loro diritti, mentre in proposito non vi è stata alcuna contestazione nella causa testé ricordata.
Le ricorrenti considerano un siffatto comportamento discriminatorio iniquo e in contrasto con la corretta applicazione del diritto comunitario.
e)
Per la loro interpretazione della nozione di « essere riguardato direttamente » le ricorrenti citano in primo luogo i commenti dottrinali in materia e si richiamano quindi ai punti da 8 a 11 della sentenza Eridania già ricordata. Fondandosi su queste due fonti, esse giungono alla conclusione che la decisione impugnata la riguarda direttamente, in primo luogo in quanto la tariffa F, considerata come una sovvenzione statale, « favorendo » i produttori olandesi di ammoniaca ai sensi dell'art. 92, altera la concorrenza a danno delle ricorrenti e, d'altro canto, in quanto la ripercussione negativa sulla posizione concorrenziale delle ricorrenti è direttamente percettibile, dato che l'aiuto concesso dalle autorità olandesi trae la sua validità dalla decisione della Commissione. Spetta cioè esclusivamente alla Commissione pronunciarsi circa la compatibilità con l'art. 92 di una sovvenzione disposta o attribuita da uno Stato membro.
f)
Che le ricorrenti abbiano patito un danno effettivo e che vi sia un reale nesso tra questo danno e la sovvenzione olandese, è stato ampiamente dimostrato nei reclami e nelle osservazioni che esse hanno presentato alla Commissione prima e durante il procedimento di cui all'art. 93, n. 2. La stessa Commissione ha ammesso che « la modifica della tariffa della Gasunie ha chiaramente posto termine a qualsiasi discriminazione tra i produttori di ammoniaca della Comunità ». Le ricorrenti considerano ciò come un riconoscimento del fatto che al momento dell'istituzione della tariffa contro la quale esse hanno reclamato sussisteva effettivamente una alterazione delle normali condizioni di concorrenza, e che la situazione non è mutata per determinati aspetti della tariffa « F », considerati come aiuti dello Stato.
g)
All'argomento della Commissione, secondo cui esse si riforniscono di metano presso la Gaz de France, le ricorrenti ribattono che le sovvenzioni a favore di produttori di ammoniaca olandesi incidono di per sé sulla posizione concorrenziale dei produttori concorrenti. Se i produttori di ammoniaca olandesi fruiscono di uno sconto di 5 centesimi per metro cubo, su un consumo complessivo di 3,3 miliardi di metri cubi annui ciò equivale ad un trasferimento annuo di circa 165 milioni di HFL. Quando i loro prodotti vengono posti sul mercato della Comunità, ciò ha notevoli conseguenze sulla posizione concorrenziale delle ricorrenti, anche se si considera che la Gaz de France per il suo approvvigionamento è del tutto indipendente dalla Gasunie, o che le ricorrenti dispongono di proprie fonti d'approvvigionamento di metano.
h)
Per quel che riguarda l'applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia nella sua recente giurisprudenza, le ricorrenti rilevano che la Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri che la Corte ha enunciato 20 anni fa nella sopra menzionata sentenza Plaumann. Nella più recente giurisprudenza in fatto di art. 173, la Corte appare tuttavia propensa ad estendere il diritto di adirla alle persone fisiche e giuridiche che siano lese dalle decisioni adottate dal Consiglio e dalla Commissione nell'ambito del loro potere discrezionale. Questa evoluzione deriva dal fatto che la Corte ha cominciato a tener conto di determinati principi che fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario e costituiscono la base di determinate norme del trattato. Così la Corte, nelle sentenze 25 ottobre 1977 (causa 26/76, Metro, Racc. 1977, pag. 1875) e 11 ottobre 1983 (causa 210/81, Demo-Studio Schmidt, Racc. 1983, pag. 3045), ad esempio, si è riferita all'« interesse di una sana amministrazione della giustizia ». Nella sentenza 4 ottobre 1983 (causa 191/82, Fediol, Racc. 1983, pag. 2913), ciò si desume dallo spirito dei principi su cui si basano gli artt. 164 (secondo il quale il compito della Corte consiste nel garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato) e 173.
i)
Partendo da questi principi, la Corte in primo luogo ha riconosciuto che chi, in forza dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 del Consiglio, può chiedere alla Commissione di accertare la trasgressione degli artt. 85 e 86, qualora la domanda viene totalmente o parzialmente respinta dispone del diritto d'impugnazione per tutelare i suoi legittimi interessi. Da ciò codesta Corte ha tratto la fondamentale conseguenza che chiunque si trovi in questa situazione « dev'essere considerato direttamente e individualmente riguardato dalla decisione a norma dell'art. 173 ».
j)
Quanto alla questione se l'esistenza di regolamenti che garantiscano al reclamante specifici diritti nel corso del procedimento amministrativo sia un motivo determinante per attribuire loro il diritto di chiedere l'annullamento di una decisione della Commissione, le ricorrenti sostengono che l'orientamento assunto dalla Corte di giustizia nelle sentenze Metro, Demo-Studio Schmidt e Fediol in fatto di esercizio del sindacato giurisdizionale e di tutela dei diritti delle imprese danneggiate che hanno presentato reclamo, non scaturisce tanto dalle norme di diritto positivo emanate dal legislatore comunitario, quanto dai principi di rango superiore di cui dette norme di diritto positivo costituiscono l'espressione. Il fatto che non esistano regolamenti di esecuzione degli artt. 92 e 93 è dovuto a circostanze storiche, e non indica che fosse intenzione del legislatore comunitario negare alle persone fisiche e giuridiche gli stessi diritti e la stessa tutela di cui dispongono le imprese in altri settori.
k)
Se un regolamento del genere costituisse un presupposto essenziale della ricevibilità dell'impugnazione esperita da imprese terze, ciò avrebbe la conseguenza che la Corte non ha più la possibilità di esercitare nel debito modo il sindacato sugli atti emanati dalla Commissione nell'esercizio del suo potere discrezionale. Ciò sarebbe in contrasto non solo con il trattato CEE (ed in particolare con l'art. 164), ma anche con la concezione espressa nella sentenza 22 marzo 1977 (causa 74/76, Ianelli & Volpi, Race. 1977, pag. 557), nella quale la Corte ha deciso che « l'eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune » va « accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare ».
Inoltre ciò comporterebbe che, per prevenire ed eliminare le limitazioni della concorrenza esistono due diverse discipline: nella disciplina degli artt. 85 e 86 gli interessati, ricorrenti e convenuti, sono persone fisiche o giuridiche; secondo la disciplina degli artt. 92 e 93 entrano in linea di conto solo gli Stati membri, e ai singoli non resta altro da fare che sottomettersi passivamente al « controllo obiettivo » della Commissione.
1)
All'udienza le ricorrenti hanno specificato che esse non si ritengono riguardate direttamente ed individualmente dalla decisione impugnata solo in quanto avevano presentato un reclamo. Anche gli stretti contatti che la Commissione ha avuto con loro dopo aver accolto il reclamo, la comunicazione della sua decisione alle ricorrenti ancora prima che fosse notificata negli stessi termini al governo olandese, i chiarimenti che sono stati forniti in merito e la circostanza che la decisione è stata indubbiamente emanata in seguito alla presentazione del loro reclamo, individuerebbero chiaramente le ricorrenti. Per corroborare il loro punto di vista, all' udienza si sono richiamate tanto al considerando 31 della vostra sentenza 17 gennaio 1985, nella causa 11/82 (Piraiki-Patraiki, Race. 1985, pag. 207) quanto ai criteri enunciati nella vostra sentenza 23 maggio 1985, nella causa 53/83 (Allied Corporation, Race. 1985, pag. 1621).
Le ricorrenti si ritengono direttamente riguardate dalla decisione in quanto essa è entrata immediatamente in vigore e le sue conseguenze in particolare non dipendevano da un successivo provvedimento d'esecuzione di una istituzione comunitaria o di uno Stato membro. Le ricorrenti sono inoltre colpite dalla decisione direttamente nei loro interessi. Del resto ciò sarebbe stato ammesso dalla Commissione nella lettera della direzione competente in data 27 aprile 1984, nella quale si dichiara che, grazie alla modifica della tariffa del metano, è stata eliminata ogni discriminazione fra produttori di ammoniaca della Comunità.
La tesi della Commissione, secondo la quale dalla giurisprudenza che essa ha citato si desumerebbe che codesta Corte riconosce al reclamante il diritto d'impugnazione solo in forza di norme d'esecuzione in tal senso, è stata contrastata ampiamente all'udienza dalle ricorrenti. Le sentenze citate mirerebbero soprattutto a garantire una sana amministrazione della giustizia.
3. Valutazione della questione della ricevibilità in generale
a)
Prima di risolvere la questione generale formulata all'inizio di queste conclusioni, premetto che l'art. 92, n. 1, del trattato CEE — diversamente dall'art. 85, n. 1, di detto trattato — non contiene alcun divieto direttamente efficace (eccezion fatta per le deroghe di legge e potenziali contemplate ai nn. 2 e 3 dell'art. 92). Alla luce della vostra giurisprudenza si può parlare di un divieto direttamente efficace nei confronti di una sovvenzione che ricada sotto l'art. 92, solo qualora, in forza dell'art. 93, n. 2, venga emanata una decisione che vieta una determinata sovvenzione oppure, a norma dell'art. 94, venga emanato un regolamento che vieta determinati tipi di sovvenzioni, come pure qualora e finché non venga comunicata alla Commissione una nuova misura d'aiuto (vedansi le sentenze nelle cause: 70/72, Commissione/Germania, Race. 1973, pag. 813; 77/72, Capolongo, Race. 1973, pag. 611; 120/73, Lorenz, Racc. 1973, pag. 1471; 74/76, Iannelli & Volpi, Race. 1977, pag. 557; 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. 1977, pag. 595). Ne consegue che il diritto comunitario, salvo in detti casi, non offre alcuna tutela giurisdizionale alternativa, ad opera del giudice nazionale, ai concorrenti delle imprese sovvenzionate che siano danneggiati dalla sovvenzione. La possibilità, menzionata dalla Commissione all'udienza, di esperire un'azione di risarcimento dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato che concede l'aiuto, non mi pare un'alternativa vera e propria, poiché questa possibilità dipende in definitiva dall'orientamento seguito in un determinato Stato in fatto di atti illeciti dell'amministrazione ed inoltre, può portare al massimo indirettamente alla revoca della sovvenzione.
b)
Di conseguenza constato che il primo presupposto per la dichiarazione di incompatibilità di una sovvenzione ai sensi dell'art. 92, n. 1, consiste nel fatto che essa «favorendo talune imprese o talune produzioni falsi o minacci di falsare la concorrenza ». Quando si verifica una siffatta alterazione della concorrenza per definizione le imprese favorite e i loro concorrenti sono riguardati nella stessa misura. Gli svantaggi per i concorrenti corrispondono in questo caso ai vantaggi per le imprese favorite. Sotto questo aspetto non vi è alcun motivo di considerare i concorrenti meno direttamente o meno individualmente riguardati da una decisione della Commissione positiva o negativa delle imprese favorite dalla sovvenzione. Le ricorrenti, quanto alla ricevibilità del loro ricorso, si sono quindi giustamente richiamate alla vostra sentenza nella causa Philip Morris (730/79, Race. 1980, pag. 2671).
c)
Questa conclusione provvisoria è rafforzata dal fatto che determinate sovvenzioni sono in ampia misura l'immagine speculare dei dazi all'importazione e delle tasse d'effetto equivalente negli scambi intracomunitari vietati dagli artt. 12 e segg. Gli Stati membri possono infatti proteggere le imprese, già protette da tributi sulle merci importate, contro i concorrenti degli altri Stati membri, con lo stesso effetto, mediante sovvenzioni alle stesse imprese. La tutela giurisdizionale equivalente di questi concorrenti sembra quindi in linea di massima del tutto giustificata.
d)
Per corroborare il loro punto di vista le ricorrenti possono inoltre invocare, a mio parere, l'art. 164 del trattato CEE, il quale dichiara incondizionatamente che codesta Corte garantisce l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato. A mio parere, da tutta la vostra giurisprudenza emerge che codesta Corte, ispirandosi a questo articolo, mira a garantire un sistema efficace di tutela giurisdizionale, o dichiarando ricevibili ricorsi diretti oppure mediante il procedimento di cui all'art. 177. Di per sé la Commissione ha giustamente osservato che le vostre sentenze nelle cause Metro, Demo-Studio Schmidt, Fediol e Timex hanno fondato la ricevibilità dei ricorsi promossi da terzi anche, e nelle ultime due cause addirittura specialmente, sulla disciplina della loro posizione nei regolamenti di esecuzione. Da ciò tuttavia, a mio parere, non si può desumere a contrario che, in mancanza di siffatti regolamenti di esecuzione, l'impugnazione sia di per sé irricevibile. La posizione giuridica dei terzi interessati in questi casi, a mio parere, è invece lasciata in sospeso dalla vostra Corte, fermo restando che anche in questa ipotesi si deve salvaguardare in primo luogo l'interesse di una sana amministrazione della giustizia e la corretta applicazione degli articoli del trattato. Baso questa interpretazione, in particolare, sui passi introduttivi della seconda frase del punto 13 della vostra sentenza Metro, nonché sul punto 14 della vostra sentenza Demo-Studio Schmidt. Solo le vostre sentenze Fediol e Timex, che del pari concludono per la ricevibilità del ricorso, sembra fondino le loro conclusioni in realtà unicamente sul relativo regolamento d'esecuzione n. 3017/79. Una conclusione a contrario, fondata solo su queste due sentenze, porterebbe tuttavia ad un risultato secondo me difficilmente conciliabile con la natura della Comunità. Sebbene questa miri a stabilire nel proprio ambito rapporti giuridici più intensi e, secondo la vostra giurisprudenza, anche una maggior tutela giurisdizionale che non nei rapporti con i paesi terzi, le imprese danneggiate da sovvenzioni di paesi terzi godrebbero in tal caso di una tutela giurisdizionale maggiore rispetto alle imprese danneggiate da sovvenzioni di un altro Stato membro. Poiché gli stessi Stati membri, per motivi comprensibili, solo raramente si valgono del diritto di chiedere l'annullamento di una decisione con la quale una sovvenzione di un altro Stato membro viene dichiarata compatibile col trattato, si creerebbe così una grave lacuna nel sistema di tutela giurisdizionale postulata dall'art. 164 del trattato. La necessità — ammessa dalla stessa Commissione nella presente causa — del sindacato giurisdizionale sull'esercizio del suo potere discrezionale nell'applicare l'art. 92, nell'ipotesi di decisioni positive in fatto di sovvenzioni non porterebbe quindi ad una tutela giurisdizionale efficace. Ho infatti già rilevato che non pare possibile nemmeno l'effettiva tutela giurisdizionale delle imprese danneggiate ad opera del giudice nazionale. Sotto questo aspetto vi è una grande differenza ad esempio con la vostra giurisprudenza in fatto di ricevibilità dei ricorsi nel settore agricolo e nel settore doganale, settori nei quali gli interessati, se non sussiste la possibilità d'impugnazione a norma dell'art. 173 del trattato, possono sempre adire il giudice nazionale contro i provvedimenti nazionali di esecuzione, nella quale occasione è possibile anche controllare la legittimità dei provvedimenti comunitari.
e)
Nella sentenza 10 dicembre 1969, nelle cause Eridania (10 e 18/68, Race. 1969, pag. 459), alla quale si richiama anche la Commissione, codesta Corte in particolare ha dichiarato (punto 7) che « la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato di cui trattasi non è sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico, il quale si trovi in qualche modo in concorrenza col destinatario dell'atto, sia direttamente e individualmente toccato da quest'ultimo. Solo l'esistenza di circostanze specifiche può legittimare ad agire in forza dell'art. 173 chi pretenda che l'atto si ripercuote sulla sua posizione nel mercato ». Tanto da questa massima, quanto dal modo accurato con il quale codesta Corte, in seguito, nei punti da 8 a 14 di detta sentenza ha esposto le ragioni per cui il ricorrente non era riuscito a dimostrare attendibilmente l'esistenza di circostanze particolari come quelle cui si riferiva il punto n. 7, emerge a mio parere che codesta Corte, in linea di principio, non ha voluto escludere la possibilità d'impugnazione di terzi interessati anche per quel che riguarda i provvedimenti d'aiuto della Comunità stessa (come quello su cui verteva la causa).
f)
In definitiva il punto essenziale è trovare presupposti che devono sussistere perché l'impresa danneggiata da una sovvenzione a favore di concorrenti si possa considerare riguardata direttamente ed individualmente da una « decisione positiva » della Commissione in fatto di sovvenzioni.
Nella presente causa vi propongo in primo luogo di limitare la vostra posizione generale ad ipotesi nelle quali la Commissione abbia deciso, in esito al procedimento istruttorio di cui all'art. 93, n. 2, che non si tratta (più) di un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, incompatibile in linea di massima con il mercato comunitario (previe opportune modifiche al provvedimento originario). Per quel che riguarda detta parte dell'articolo la Commissione, a mio giudizio, non deve disporre in effetti di un potere discrezionale maggiore di quello che le spetta per l'applicazione dell'art. 85, n. 1. Mi pare così possibile un vostro controllo di legittimità uguale a quello che riguarda quest'ultima norma. L'obiezione della Commissione, secondo la quale nell'applicare l'art. 92 si effettua un controllo generale sulla politica economica industriale degli Stati membri nell'interesse generale del mercato comunitario mi pare quindi insostenibile per quel che riguarda il n. 1 di detto articolo. Ho già osservato che il miglior criterio per l'applicazione di detto numero dell'articolo è quello dell'alterazione effettiva o potenziale della concorrenza tra imprese. Possiamo quindi lasciar irrisolto il problema del limite di ricevibilità di un'impugnazione dei terzi interessati nei confronti di decisioni con cui si applicano i nn. 2 e soprattuto 3 dell'art. 92 a favore di un aiuto. Per evitare malintesi osservo a questo proposito soltanto che le diversità tra detti numeri dell'articolo e l'art. 85, n. 3, del trattato, a prima vista non mi paiono così essenziali che, diversamente dall'ultima ipotesi, in questo caso qualsiasi tutela giurisdizionale dei terzi debba considerarsi inconciliabile con la discrezionalità spettante alla Commissione. Per la presente causa detta questione è tuttavia irrilevante. Tantomeno nella fattispecie entra in linea di conto la questione, trattata dalla Commissione, dei limiti entro i quali il terzo interessato potrebbe esperire un'azione a norma dell'art. 175 del trattato per carenza della Commissione, se questa non avesse instaurato alcun procedimento a norma dell'art. 93, n. 2.
In secondo luogo, alla luce delle vostre sentenze Metro, Demo-Studio Schmidt, Fediol e Timex, nonché nell'interesse della certezza del diritto per le imprese sovvenzionate, ritengo opportuno limitare provvisoriamente la ricevibilità di ricorsi come quello in esame ai terzi interessati che abbiano presentato alla Commissione un reclamo nei confronti delle sovvenzioni. La questione dei limiti del diritto d'impugnazione di altri interessati i quali, in forza dell'art. 93, n. 2, siano invitati a presentare le loro osservazioni, nella presente causa non sorge e può venir lasciata irrisolta dalla vostra Corte.
In terzo luogo, ricordo che, in base all'importantissimo criterio d'applicazione dell'art. 92, n. 1, a mio giudizio le imprese favorite da una sovvenzione e quelle lese dalla stessa in linea di principio sono riguardate direttamente e individualmente nello stesso modo dalla decisione che riguardi la sovvenzione.
In una certa misura per analogia con la vostra giurisprudenza in fatto di art. 85, n. 1 (il quale limita la sua applicazione alle restrizioni della concorrenza che superano una determinata quota di mercato) ritengo però equo limitare la ricevibilità al ricorso proposto dal concorrente alle imprese che abbiano dimostrato che una parte sostanziale delle loro vendite è in concorrenza diretta con una parte sostanziale delle vendite di imprese che, secondo l'atto introduttivo, sono favorite dalla sovvenzione cui si riferisce l'impugnata decisione della Commissione. Dal reclamo presentato dalle ricorrenti il 1o giugno 1983 (allegato 3 all'atto introduttivo) emerge che la quota di mercato dei loro concorrenti olandesi sul mercato francese dal 1980 al 1982 è aumentata dal 9 al 21,7%, cosicché è chiaro che una parte sostanziale delle vendite delle ricorrenti sul mercato era in concorrenza diretta con una parte sostanziale delle vendite dei loro concorrenti olandesi.
IV — La ricevibilità del ricorso specifico
Alla luce dei criteri che ho proposto, l'azione delle ricorrenti deve in linea di massima ritenersi certo ricevibile.
Esaminerò tuttavia ancora se talune caratteristiche specifiche della causa in esame ricordate dalla Commissione possano inficiarne la ricevibilità.
In primo luogo, all'udienza la Commissione, come argomento specifico a sostegno dell'irricevibilità del ricorso, ha dedotto che il provvedimento olandese cui si riferisce la sua decisione impugnata non era un aiuto ai sensi dell'art. 92. Questo argomento riguarda però chiaramente il merito della causa e come tale non può fare ostacolo alla ricevibilità.
In secondo luogo, la tariffa cui si riferisce la decisione impugnata — diversamente dalla tariffa che essa sostituisce e sulla quale verteva il reclamo — non si applicherebbe più esclusivamente ai produttori di ammoniaca e di concimi azotati. Essa avrebbe invece il carattere di una tariffa per tutti i grandi consumatori di gas, indipendentemente dal settore economico di appartenenza. A detta delle ricorrenti, questa nuova tariffa avrebbe invece per loro praticamente le stesse conseguenze dannose. Ciò sarebbe confermato dal fatto che la Commissione all'udienza ha potuto citare solo un grande consumatore olandese di un settore economico diverso, che fruisse del pari della tariffa. Quale delle due parti, sotto questo aspetto, si trovi nel giusto può ancora una volta venir stabilito solo esaminando il merito. In nessun caso questo aspetto, a mio parere, può incidere sul fatto che le ricorrenti sono riguardate specificamente e individualmente dal provvedimento olandese, che ora ha una sfera d'applicazione più ampia. Nella parte in cui serve a corroborare il primo argomento della Commissione (dimostrando che ora si tratterebbe di un provvedimento generale che non favorisce determinate imprese o determinate produzioni) questo argomento rientra del pari nel merito della causa e non può influire sulla ricevibilità del ricorso.
Infine la Commissione, a sostegno dell'assunto secondo cui le ricorrenti non sono riguardate direttamente dalla decisione, ha ancora dichiarato all'udienza che l'eventuale danno delle ricorrenti non può essere conseguenza diretta della politica tariffaria della Gasunie, bensì di quella della Gaz de France che non si è adeguata alla politica tariffaria della Gasunie. Questo argomento mi pare che non tenga conto del sistema degli artt. 92 e 94. E certo che uno Stato membro può compensare gli effetti delle sovvenzioni di un altro Stato membro che alterano la concorrenza, mediante sovvenzioni di effetto equivalente a favore delle proprie imprese. Il trattato non esclude nemmeno che in determinati settori o per determinati scopi, quali la tutela dell'ambiente o lo sviluppo regionale o la realizzazione di un importante progetto d'interesse comunitario europeo, possa considerarsi auspicabile sopprimere in tutto o in parte gli effetti che alterano la concorrenza di aiuti nazionali armonizzando gli aiuti stessi. La politica di sovvenzioni ai cantieri navali ne è il più vecchio e il più chiaro esempio. Il normale rimedio, per quel che riguarda gli aiuti nazionali incompatibili col mercato comune, alla luce del primo comma dell'art. 93, n. 2, non è però la loro armonizzazione, bensì una decisione che imponga allo Stato interessato di revocare gli aiuti oppure modificarli entro il termine che gli viene impartito. Quest'ultimo argomento della Commissione deve perciò venir disatteso in quanto incompatibile con il sistema del trattato.
V — Riassunto e conclusioni finali
1.
In base all'esame che ho condotto fin qui, in primo luogo giungo alla conclusione che — senza che sia necessario pronunciarsi su altri casi specifici — gli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato possono, in ogni caso, impugnare la decisione della Commissione di porre fine ad un procedimento quale quello contemplato da detta norma, in quanto si è tenuto adeguatamente conto degli addebiti da essa all'inizio formulati circa gli aiuti, qualora detti interessati soddisfino la duplice condizione di aver presentato alla Commissione un reclamo motivato prima dell'inizio dell'istruttoria e di aver dimostrato che una parte sostanziale delle loro vendite è in diretta concorrenza con una parte sostanziale delle vendite delle imprese che, secondo l'atto introduttivo, sarebbero favorite dalla sovvenzione cui si riferisce l'impugnata decisione della Commissione.
2.
In secondo luogo, ritengo che le ricorrenti nella causa attuale soddisfino queste condizioni di ricevibilità del ricorso.
3.
In terzo luogo, ho concluso nel mio esame che gli argomenti generali e specifici sui quali la Commissione ha basato l'eccezione d'irricevibilità devono essere disattesi per i motivi da me esposti.
4.
Dati i risultati che ho così riassunto, data l'importanza generale della questione di ricevibilità in esame e tenuto conto della probabile durata dell'esame del merito, non mi pare infine opportuno proporvi di rinviare al merito.
5.
Vi propongo quindi di dichiarare, con sentenza interlocutoria, ricevibile il ricorso e di riaprire il procedimento nel merito, nello stato in cui si trova. Sulle spese potrete provvedere nella sentenza finale.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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