Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il ricorso proposto dalla CdF Chimie azote et fertilisants SA e dalla Société chimique de la Grande Paroisse, azote et produits chimiques SA ha per oggetto l' annullamento della decisione 17 aprile 1984 con cui la Commissione ha concluso il procedimento instaurato nell' ottobre 1983, a norma dell' art . 93, n . 2, del Trattato, nei confronti del governo olandese, a seguito di una denuncia del Syndicat professionnel de l' industrie ( française ) des engrais azotés ( in prosieguo : la "SPIEA "), organizzazione della quale le ricorrenti fanno parte . La decisione è stata portata a conoscenza delle ricorrenti con lettera inviata dalla Commissione alla SPIEA in data 24 aprile 1984 . la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile con pronuncia interlocutoria 28 gennaio 1986 ( Racc . pag . 391 ).
2 . Il regime di aiuto inizialmente contestato nell' ambito di questo procedimento consisteva, secondo la Commissione, in un sistema mediante il quale il governo olandese, tramite l' impresa Gasunie, controllata al 50% direttamente o indirettamente dallo Stato olandese, avrebbe concesso riduzioni speciali ai produttori olandesi di ammoniaca grazie ad un sistema tariffario articolato su due livelli di prezzo che avrebbe consentito di ridurre il costo del metano usato come materia prima dai produttori . Ritenendo che detto sistema tariffario integrasse gli estremi dell' aiuto statale ai sensi dell' art . 92, n . 1, del Trattato CEE e che non potesse fruire di nessuna delle deroghe previste al n . 3 dello stesso articolo, la Commissione aveva emesso, in data 13 marzo 1984, un parere motivato nei confronti del governo olandese .
3 . Il 14 aprile successivo, il governo olandese comunicava alla Commissione che la Gasunie aveva soppresso dal 1° novembre 1983 la tariffa contestata ed aveva affiancato al sistema tariffario industriale una nuova tariffa ( detta "tariffa F ") ad uso dei grandi consumatori industriali stabiliti nei Paesi Bassi e non operanti nel settore dell' energia .
4 . A tale tariffa possono accedere tutti i consumatori che soddisfano le seguenti condizioni :
a ) consumare almeno 600 milioni di metri cubi di metano
l' anno;
b ) presentare un fattore di carico del 90% o superiore ( vale a dire una grande regolarità nel consumo );
c ) accettare l' interruzione totale o parziale delle forniture a discrezione della Gasunie;
d ) accettare forniture di metano avente valori termici differenti .
5 . La tariffa F viene fatturata a livello della tariffa cosiddetta "E", che si applica agli utenti il cui consumo annuo è compreso tra 50 e 600 milioni di metri cubi, ridotta di 5 centesimi al metro cubo . Nel corso del procedimento è tuttavia emerso che a decorrere da una certa data il livello di consumo minimo richiesto ai clienti della tariffa F è stato ridotto a 500 milioni di metri cubi .
6 . Con lettera 24 aprile 1984, la Commissione ha comunicato alle ricorrenti quanto segue :
"In seguito ad un' approfondita valutazione tecnica della composizione della nuova tariffa, la Commissione è giunta alla conclusione che quest' ultima, essendo parte integrante del sistema generale delle tariffe nazionali olandesi e non discriminatoria a livello settoriale, non costituisce sotto nessun profilo un aiuto statale ".
7 . Circa quest' ultimo punto, la lettera precisa inoltre quanto segue :
"- notevoli risparmi nelle forniture derivano per la Gasunie dall' incidenza del fattore di carico e delle condizioni di somministrazione riservate ai grandi consumatori industriali . Nell' attuale livello di prezzo della tariffa F non è compreso il valore complessivo dei risparmi nelle forniture che detti contratti procurano alla Gasunie;
- la nuova tariffa (...) si giustifica sotto il profilo economico e commerciale se confrontata con i prezzi praticati ad altri grandi consumatori;
- la differenza di prezzo di 5 centesimi al metro cubo tra le tariffe E ed F è compatibile con la differenza di costo della prestazione effettuata ".
8 . Sulla base di tutte queste considerazioni la Commissione conclude che
"le tariffe ormai in vigore non costituiscono sotto nessun profilo un aiuto statale, sono peraltro conformi ai criteri comunitari per quanto attiene le tariffe energetiche e quindi compatibili con il mercato comune ".
9 . Il ricorso è stato proposto avverso questa decisione . Secondo le ricorrenti
"- la conclusione cui la Commissione giunge nella lettera 24 aprile 1984 (...) si fonda su un' erronea valutazione dei fatti;
- la tariffa F costituisce un aiuto statale in favore dei produttori olandesi di ammoniaca, nella misura della differenza tra la riduzione di prezzo rispetto alla tariffa E che è oggettivamente giustificata, ossia 1,60 centesimi al metro cubo, e la riduzione di prezzo a torto considerata oggettivamente giustificata dalla Commissione, ossia 5 centesimi al metro cubo, di guisa che l' aiuto statale è pari a 3,4 centesimi al metro cubo;
- la decisione della Commissione, basata sull' erronea convinzione della compatibilità della tariffa F con il mercato comune in quanto non sono ravvisati gli estremi dell' aiuto statale, integra una violazione degli artt . 92 e 93, n . 2, del Trattato CEE ".
10 . Ritengo preliminarmente necessaria la seguente premessa in ordine alla portata del presente ricorso . Risulta dal testo dell' art . 92 che un aiuto è incompatibile con il mercato comune, ai sensi dello stesso articolo, solo se soddisfi alle cinque condizioni poste da questo articolo . Deve trattarsi di un aiuto concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che incida sugli scambi tra Stati membri, che falsi o minacci di falsare la concorrenza e favorisca talune imprese o talune produzioni . Inoltre, non deve poter fruire di una deroga ai sensi dell' art . 92, n . 3 .
11 . Ne consegue che anche se le censure mosse dalle ricorrenti nei confronti della decisione della Commissione fossero fondate e cioè ricorressero effettivamente gli estremi dell' aiuto, ciò non comporterebbe ipso facto il sussistere di un "aiuto incompatibile con il mercato comune ". A tal punto spetterebbe infatti alla Commissione accertare se ricorrano gli altri requisiti di cui all' art . 92 e se l' aiuto non possa fruire di una deroga ai sensi dell' art . 92, n . 3 . Il Trattato infatti non riconosce ai singoli il diritto di far dichiarare che gli aiuti "concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune, spettando tale prerogativa esclusivamente alla Commissione .
12 . Quanto sopra non toglie che la Corte, qualora dovesse accertare che la decisione della Commissione, con cui si esclude che la tariffa contestata contenga elementi di un aiuto statale, era viziata da errore manifesto, deve necessariamente dichiarare che la Commissione ha commesso un' erronea applicazione dell' art . 92, ed ha pertanto trasgredito quest' ultima disposizione .
13 . Fatta questa premessa, procedo quindi all' esame dei mezzi che le ricorrenti deducono in relazione ai vari elementi della decisione della Commissione .
I - 14 . Le ricorrenti assumono anzitutto che la tariffa non può ritenersi parte integrante del sistema generale delle tariffe nazionali olandesi a causa di due significative differenze tra la stessa tariffa e il restante sistema tariffario della Gasunie .
15 . E' pacifico che la tariffa F, contrariamente alle tariffe da A ad E, caratterizzate da un' applicazione successiva dei diversi scaglioni, si applica sin dal primo metro cubo consumato .
16 . Le ricorrenti sostengono inoltre che il limite d' applicazione della tariffa F si considera raggiunto allorché il consumo totale di un cliente, ossia quello relativo a tutti gli stabilimenti indistintamente, superi 500 milioni di tonnellate l' anno, mentre le altre tariffe vengono applicate non per cliente ma per stabilimento, il che a differenza della tariffa F non consente alle imprese interessate di sommare i consumi di più stabilimenti per raggiungere il limite di applicazione di una tariffa più conveniente .
17 . Senonché deve rilevarsi che la Gasunie ha dichiarato ai periti nominati dalla Corte che anche la tariffa F, contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, viene applicata per stabilimento .
18 . Quanto alla prima differenza, è indubbio che è tale da causare rilevanti ripercussioni economiche per i clienti della Gasunie . Tuttavia è pacifico che la tariffa F, come le altre tariffe, è conosciuta da tutti i potenziali utenti ed è caratterizzata da condizioni di accesso tutt' altro che segrete a differenza del sistema tariffario su cui vertevano le prime denunce, la cui fonte erano i contratti direttamente stipulati tra la Gasunie e i produttori olandesi di ammoniaca . Così come le tariffe A-E, la tariffa F è accessibile a tutti coloro che sono in grado di dimostrare l' osservanza delle condizioni per la sua applicazione . Ne consegue che essa può, a mio parere, essere considerata come facente parte integrante del sistema tariffario generale della Gasunie .
II - 19 . Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel ritenere che la tariffa F abbia eliminato il carattere settoriale della vecchia tariffa . Deve ricordarsi che l' art . 92 si applica solo agli aiuti che favoriscono "talune imprese o talune produzioni ".
20 . Ora, sostengono le ricorrenti, le condizioni di applicazione della tariffa F sono state intenzionalmente prescelte in modo che a soddisfarle potessero essere soltanto le imprese olandesi produttrici di ammoniaca . In particolare, le condizioni relative al fattore di carico ed al consumo annuo minimo si risolverebbero in pratica nel consentire l' accesso alla tariffa F unicamente ai produttori olandesi di ammoniaca .
21 . Tuttavia risulta dalla perizia disposta dalla Corte che esiste almeno un' impresa non rientrante nel settore della produzione dell' ammoniaca e che fruisce della tariffa F .
22 . Ci si chiede se ciò sia sufficiente ad escludere la configurabilità di un aiuto in favore di "talune imprese o talune produzioni ".
23 . E' certo che il settore della produzione dell' ammoniaca, che con il vecchio sistema godeva specificamente e direttamente di un regime tariffario di favore, continua complessivamente a fruire di uno sconto pari a 5 centesimi . Nella perizia disposta dalla Corte si è peraltro accertato che quattro stabilimenti di produzione dell' ammoniaca consumano meno di 500 milioni di metri cubi di metano l' anno . Questi dati sono stati espressamente confermati dalla Gasunie ( v . pag . 29 del testo francese della relazione dei periti ). Non risultando tuttavia agli atti che per quegli stabilimenti sia venuto meno l' accesso alla tariffa F, ciò induce a pensare che questa tariffa, come quella che l' ha preceduta, abbia lo scopo di favorire il settore dell' ammoniaca, benché di tale tariffa fruisca del pari un grosso fabbricante di un altro prodotto . A pag . 78 della relazione dei tre periti si legge peraltro che la Gasunie, in una lettera inviata al produttore olandese di ammoniaca NSM, si è impegnata a rivedere l' entità dello sconto della tariffa F qualora il nuovo prezzo del metano rischi di compromettere la sua competitività .
24 . Ciò che emerge da tali dati di fatto, a mio parere, è che la tariffa F è stata concepita prima di tutto allo scopo di venire incontro agli interessi del settore della produzione dell' ammoniaca e che in ogni caso giova a "talune imprese", vale a dire ai grandi consumatori industriali di metano stabiliti nei Paesi Bassi e non operanti nel settore dell' energia .
III - 25 . In terzo luogo, occorre esaminare se lo sconto di 5 centesimi al metro cubo rispetto alla tariffa E, concesso dalla Gasunie, sia giustificato dai risparmi che alla stessa procurano le condizioni speciali della tariffa F .
26 . Deve ricordarsi che, nella decisione impugnata, la Commissione si limita ad affermare, senza null' altro precisare, che
"L' attuale livello di prezzo della tariffa F non giustifica il valore complessivo delle economie nelle forniture che detti contratti procurano alla Gasunie . La nuova tariffa (...) si giustifica sotto il profilo economico e commerciale se confrontata ai prezzi praticati ad altri grandi consumatori . La Commissione ritiene che la differenza di prezzo di 5 centesimi al metro cubo tra le tariffe E ed F sia compatibile con la differenza di costo della prestazione fornita ".
27 . La Commissione non precisa dunque, nella decisione impugnata dalle ricorrenti, quale sia l' ordine di grandezze delle economie nelle forniture che la tariffa F consente alla Gasunie .
28 . Nella risposta ai quesiti rivoltile dalla Corte, la Commissione espone i motivi per cui a suo parere nella differenza tra le tariffe E e F non è compreso il valore totale dei risparmi nelle forniture che detti contratti procurano alla Gasunie e precisa che il valore totale delle economie va da 5,5 a 7 centesimi al metro cubo, come di seguito indicato :
Condizioni oggettive Risparmio ( centesimi/metro cubo )
Volume dei consumi e
regolarità delle erogazioni 3
Interruzione delle forniture 1-2
Variazione della qualità del metano 1,5-2
Totale 5,5-7
Quanto alle ricorrenti, queste producono una perizia dalla quale risulta che questi risparmi non possono essere superiori a 1,6 centesimi al metro cubo .
29 . Ritengo che la Corte debba prendere in esame tale punto e statuire su di esso fondandosi sulla perizia che essa stessa ha disposto .
a ) Risparmi nelle forniture che possono derivare dal quantitativo consumato e dal fattore di carico
30 . Orbene, secondo i tre periti, i risparmi che possono derivare per la Gasunie dal volume dei consumi e dalla regolarità delle erogazioni ( fattore di carico ) sono approssimativamente compresi tra i seguenti limiti minimi e massimi, in centesimi/metro cubo :
- per un quantitativo di metano erogato ( almeno 600 milioni di
metri cubi l' anno ): 0,242;
- per la regolarità ( fattore di carico ): 0,273-0,512 .
I periti aggiungono che le economie complessive relative alle quantità ed al fattore di carico devono essere inferiori alla somma dei valori più elevati sopra riportati ( 0,754 ) a causa delle relazioni tra fattore di carico e quantità ( relazione dei periti, pag . 8 ).
31 . Se pertanto si muove dall' ipotesi che i risparmi derivanti da questi due fattori sono verosimilmente pari a circa 0,6 centesimi al metro cubo, mentre la Commissione li ha stimati a 3 centesimi al metro cubo, si perviene alla conclusione che la Commissione li ha valutati ad un livello cinque volte più elevato, il che può spiegarsi soltanto come errore manifesto nella valutazione dei fatti .
b ) Economie nelle forniture che possono derivare dalle clausole relative alla possibilità di interruzioni
32 . I periti fanno anzitutto rilevare che le condizioni generali di contratto relative alla possibilità di interruzioni sono identiche per i clienti della tariffa E e per quelli della tariffa F . Il contratto dei primi contiene tuttavia condizioni speciali che, secondo la Gasunie, consentono alla stessa una maggiore discrezionalità nell' interrompere le forniture di questa categoria di clienti . I periti non hanno compiuto una valutazione giuridica delle differenze esistenti tra le condizioni contrattuali della tariffa E e quelle della tariffa F; a parer loro, qualora una differenza effettiva possa essere accertata sul piano giuridico, il valore dei risparmi potrebbe stimarsi in base all' ammontare dei costi medi fissi .
33 . Per contro, ove da una simile valutazione giuridica non emerga alcuna differenza per quanto riguarda la facoltà della Gasunie di interrompere le forniture ai due gruppi di clienti, è evidente che le clausole speciali della tariffa F non comportano per essa alcun vantaggio economico .
34 . Procedo quindi al raffronto tra le clausole generali e quelle speciali relative alle interruzioni . Le prime prevedono quanto segue :
"Nel caso in cui il somministrante intenda procedere all' interruzione o alla riduzione delle forniture di metano, tali misure saranno operative - salvo il caso di guasti - solo previa consultazione con il cliente circa il momento e la durata dell' interruzione o la riduzione . Nel fissare il momento e la durata di queste ultime il somministrante dovrà tener conto per quanto possibile dell' interesse dei clienti .
Ove risulti necessaria la riduzione o l' interruzione del consumo di metano in seguito a difficoltà nelle forniture, il somministrante sarà autorizzato a impartire istruzioni al riguardo, alle quali il cliente sarà tenuto a conformarsi ".
35 . La clausola speciale della tariffa F così recita :
"Alla prima richiesta della Gasunie, il cliente è tenuto, a seconda dei casi, a ridurre o interrompere i consumi, conformemente alle indicazioni della Gasunie . Qualora la Gasunie si avvalga di tale facoltà, il cliente non può invocare alcuna disparità di trattamento . La Gasunie si impegna nei limiti del possibile a notificare al cliente tali richieste di diminuzione o di sospensione del consumo con almeno dodici ore di anticipo . Tutte le mancate erogazioni dovute all' applicazione del presente articolo saranno considerate come caso di forza maggiore per il cliente ".
36 . A prima vista le condizioni generali appaiono più elastiche, in quanto prevedono una previa consultazione del cliente e la considerazione nei limiti del possibile dei suoi interessi . Tuttavia, se si tiene altresì conto del secondo comma, emerge che nel caso in cui sorgano difficoltà nelle forniture i clienti della tariffa E non sono più avvantaggiati rispetto a quelli della tariffa F .
37 . Per un fornitore di metano è del resto questione più delicata tagliare o ridurre le erogazioni ad un cliente che utilizza il metano come materia prima rispetto a un cliente industriale che ne fa uso soltanto come combustibile per riscaldamento, ed è "tecnicamente più facile interrompere un riscaldamento che un utilizzo del gas come materia prima" ( pag . 74 della relazione dei periti ).
38 . Non stupisce quindi che i periti non abbiano accertato nessun caso di interruzione delle forniture ai clienti della tariffa F, nemmeno durante il rigido inverno del 1985, in cui soltanto l' alimentazione delle centrali termiche è passata alla nafta ( pag . 32 ).
39 . Durante l' udienza, la Commissione ha citato un brano della relazione, a pag . 10, in cui si legge che "la Gasunie è in grado di offrire a qualsiasi consumatore uno sconto di circa 2 centesimi al metro cubo sul proprio rifornimento complessivo annuo allo scopo di acquisire il diritto di interrompere le forniture dello stesso consumatore con l' obiettivo di stornare il metano all' esportazione durante le ore di punta ". In un altro passo della relazione, tuttavia, i periti fanno rilevare che, tenuto conto delle caratteristiche della sua rete di distribuzione, sulle quali tornerò in seguito, può dubitarsi che la Gasunie debba ricorrere, sia pure nelle ore di punta, all' interruzione delle forniture a un grande consumatore industriale .
40 . Da tutte queste considerazioni concludo che la clausola della possibilità di interruzioni contenuta nella tariffa F non è di portata tale da poter giustificare uno sconto compreso tra 1,5 e 2 centesimi al metro cubo, come indicato dalla Commissione . Anche su tale punto può ravvisarsi pertanto un errore manifesto .
c ) Economie nelle forniture che possono derivare dalla clausola di sostituibilità
41 . Neppure su tale punto i periti hanno proceduto ad una valutazione giuridica delle differenze tra le condizioni contrattuali dei clienti della tariffa E e quelli della tariffa F .
42 . Il contratto standard contiene la seguente clausola :
"Qualora la situazione nel settore della somministrazione di metano, come pure le condizioni di esercizio della Gasunie, ne forniscano una sufficiente giustificazione, il somministrante sarà autorizzato a erogare metano che si discosta da quello specificamente stabilito nel contratto . Ricorrendo tale ipotesi, le parti dovranno consultarsi immediatamente allo scopo di concordare una soluzione ragionevole, nella quale vengano contemperati gli interessi di entrambe ".
43 . Nella tariffa F si prevede quanto segue :
"La Gasunie è inoltre autorizzata - senza previa consultazione del cliente - a passare a qualità di metano che si discostano da quanto specificamente stabilito nel contratto di somministrazione . Nel caso in cui la Gasunie passi ad una qualità di metano somministrata anche ad altri suoi clienti nei Paesi Bassi, detta qualità si considera conforme a quanto specificamente stabilito nel contratto di somministrazione . La Gasunie deve impegnarsi il più possibile a informare il cliente con sufficiente anticipo dei cambiamenti di qualità ".
44 . Nel contratto standard sono quindi previste consultazioni allo scopo di concordare una soluzione ragionevole, nella quale vengano contemperati gli interessi di entrambe le parti . I clienti della tariffa E hanno dunque un margine di autonomia negoziale che forse consente loro di influire sul momento e sulla durata della sostituzione ma non, a quanto sembra, sul principio stesso della sostituzione . Il contratto dei clienti che fruiscono della tariffa F è più drastico e prevede solo un obbligo di preavviso .
45 . Nella relazione dei periti si legge tuttavia che un determinato numero di clienti E e F vengono riforniti dallo stesso punto di erogazione e devono perciò subire la sostituzione nello stesso momento e per un' identica durata ( pag . 17 della relazione ).
46 . Per giunta, e soprattutto, i periti segnalano che i clienti F non possono essere tutti riforniti alternativamente con gas G o con gas H, in quanto il tipo di allacciamento non lo consente . In particolare, una determinata industria, che consuma un quantitativo di metano pari a circa il 30% del totale delle forniture dei clienti F, non può essere rifornita con metano H ( relazione, pag . 57 ).
47 . Orbene, nel corso del procedimento è risultato pacifico che tutti i produttori olandesi di ammoniaca fruiscono della tariffa F .
48 . Peraltro, "per i periti non è provato che i clienti della tariffa F dispongano di attrezzature o di riserve di combustibile sostitutivo che permetta loro di esercitare le loro attività valendosi di un duplice rifornimento di combustibile" ( pag . 73 ).
49 . E' giocoforza concludere quindi che le possibilità di sostituzione limitata ai soli clienti che fruiscono della tariffa F sono assai ridotte e in determinati casi addirittura inesistenti . Pertanto la concessione di una riduzione da 1,5 a 2 centesimi al metro cubo a tutti questi clienti è ingiustificata . La Commissione ha quindi commesso un errore manifesto anche su tale punto .
d ) Valore complessivo delle economie derivanti dai diversi fattori
50 . Dopo aver rilevato che non poteva "giustificarsi un vantaggio economico dalla possibilità di interruzioni e dalla sostituibilità", i periti affermano in definitiva che
"sembra irragionevole la conclusione secondo cui in base alle informazioni trasmesse dalla Gasunie ai periti sia risultato difficile individuare risparmi complessivi per la Gasunie per un ammontare superiore a 0,5 centesimi al metro cubo, specie ove si considerino altri fattori di cui non si è tenuto conto, come :
- l' elasticità di sfruttamento del giacimento di
Groninga, (...)
- le caratteristiche estremamente vantaggiose della rete olandese, in particolare gli allacciamenti e il notevole diametro delle condutture ( fino a 48 pollici ) nelle quali transita il 45% del flusso all' esportazione, caratteristiche che consentono di disporre di scorte rilevanti .
Queste considerazioni inducono a ritenere che i risparmi sugli oneri della Gasunie derivanti dalle condizioni dei clienti della tariffa F rispetto a quelle dei clienti della tariffa E siano di ammontare molto inferiore alla differenza di prezzo tra queste due categorie di clienti ( 1 ).
La conclusione da trarsi è quindi che gli sconti concessi ai clienti della tariffa F siano motivati in base a diverse considerazioni" ( pagg . 59-60 ).
51 . Infine, nella decisione impugnata, la Commissione ha non solo basato il proprio ragionamento sul presupposto che nella differenza di prezzo di 5 centesimi al metro cubo tra le tariffe E e F non fosse nemmeno compreso il valore totale delle economie nelle forniture che detti contratti procuravano alla Gasunie, ma ha altresì preso atto del fatto che :
"La tariffa E e la nuova tariffa F sono indicizzate sul prezzo dell' olio combustibile pesante; altrettanto dicasi, peraltro, per quanto riguarda la tariffa all' esportazione . Le variazioni di queste tariffe sono connesse allo stesso prezzo di riferimento dell' olio combustibile pesante ed avranno quindi dinamiche parallele . I divari tra le tre tariffe suddette, di conseguenza, resteranno stabili 1 ".
Successivi sviluppi hanno tuttavia smentito tale affermazione, essendo stato ridotto lo sconto concesso ai clienti della tariffa F a 2,5 centesimi al metro cubo, dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1987, e a 0,5 centesimi al metro cubo a decorrere dal 1° gennaio 1988 . Da allora sembra sia stato nuovamente aumentato . Orbene, è inimmaginabile che i risparmi nelle forniture che la tariffa F ha procurato alla Gasunie abbiano potuto fluttuare in tal modo nel corso del tempo tra due estremi situati tra loro in rapporto di 10 a 1 . Gli sconti concessi dovevano necessariamente essere basati su considerazioni diverse .
52 . In ordine alla terza censura delle ricorrenti, sono perciò del parere che occorra dichiarare, insieme ai tre periti, "che le economie di costi della Gasunie derivanti dalle condizioni dei clienti della tariffa F rispetto a quelle dei clienti della tariffa E sono di ammontare assai inferiore alla differenza di prezzo tra queste due categorie di clienti" e che conseguentemente la Commissione, nel ritenere invece che in tale differenza non fosse nemmeno compreso il valore complessivo delle economie, ha commesso un errore manifesto .
Conclusione
53 . Ritenendo che le censure mosse dalle ricorrenti vadano sostanzialmente accolte, vi propongo pertanto di annullare la decisione della Commissione 17 aprile 1984, risultante dalla lettera del 24 aprile 1984 . A quest' ultima incombe pertanto di riaprire il procedimento ex art . 93 del Trattato .
54 . Le spese, comprese quelle relative al procedimento interlocutorio e le spese per la perizia disposta dalla Corte, devono essere poste a carico della Commissione . Sorge tuttavia un problema per quel che riguarda la Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA, che con lettera 29 dicembre 1987, ossia dopo la sentenza interlocutoria ( 28 gennaio 1986 ) e dopo il deposito della relazione dei periti ( 23 dicembre 1987 ), ha rinunciato agli atti . Propongo pertanto che le spese sostenute dalla Cofaz dopo la sentenza interlocutoria rimangano a suo carico .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Il corsivo è mio .
Full & Egal Universal Law Academy