CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 24 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
Il procedimento nel quale debbo oggi prendere posizione riguarda pretese in materia previdenziale di dipendenti delle Comunità europee inizialmente assunti dalla Commissione Euratom come agenti di stabilimento o agenti locali del Centro comune di ricerca di Ispra (Italia). Come tali, essi non erano iscritti al regime previdenziale delle Comunità, bensì assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Il 21 ottobre 1976 veniva adottato il regolamento n. 2615/76 recante modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU 1976, L 299, pag. 1 e seguenti); esso entrava in vigore il 30 ottobre 1976.
A norma di questo regolamento sono agenti temporanei ai sensi di detto regime anche i dipendenti assunti « per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici ». Tali dipendenti venivano ammessi al regime previdenziale delle Comunità in seguito ad una modifica dell'art. 39, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti. Detto regolamento stabilisce inoltre, all'art. 2, che gli agenti di stabilimento e gli agenti locali retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, in servizio al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, devono essere invitati a concludere un contratto di lavoro alle condizioni stabilite al titolo II del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (relativo agli agenti temporanei) e che tali contratti hanno effetto a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento. L'art. 2, n. 4, recita inoltre:
« Per quanto riguarda l'agente di stabilimento e l'agente locale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata di servizio prevista all'art. 77, 1o comma, dello statuto [presupposto del diritto alla pensione] è calcolata tenendo conto degli anni di servizio che l'agente assunto ai sensi del paragrafo 1 ha compiuto in qualità di agente di stabilimento o di agente locale.
Tuttavia, per il calcolo delle annualità ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VIII dello statuto, si tiene conto soltanto degli anni di servizio compiuti dall'agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, leu. d) ».
I ricorrenti nel presente procedimento hanno beneficiato — a decorrere dal 30 ottobre 1976 — delle disposizioni di tale regolamento.
Per quanto riguarda il regime pensionistico comunitario, l'allegato VIII dello statuto del personale contiene, all'art. 11, una disposizione secondo cui il funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, « di far versare alle Comunità:
—
sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa a cui apparteneva,
—
sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla Cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all'atto della cessazione dal servizio ».
« In tal caso — continua detto articolo — l'istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado d'inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto ».
La Commissione applicava tale normativa ai ricorrenti in via analogica con il loro consenso di massima (il che, secondo la sentenza nelle cause da 118 a 123/82 ( 1 ), non può essere censurato: Race. 1983, pag. 3013, punto 26 della motivazione). Ciò era divenuto possibile dopo che la Commissione aveva concluso con l'INPS, il 2 marzo 1978, uno specifico accordo (che è stato prodotto in giudizio come allegato I del controricorso). Tale accordo stabilisce, in riferimento all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale, che l'INPS calcola l'equivalente attuariale dei diritti acquisiti nei suoi confronti fino al momento dell'entrata in servizio dell'interessato presso le Comunità, con riferimento alla data di presentazione della domanda di trasferimento, e che il trasferimento è effettuato qualora gli interessati abbiano dichiarato il loro assenso entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla comunicazione del capitale ad opera dell'INPS.
Sono inoltre rilevanti, ai fini dell'applicazione di tale normativa, le disposizioni generali di attuazione nella versione del 16 marzo 1977 (allegato II al controricorso). Esse contengono, tra l'altro, taluni particolari concernenti il calcolo dell'anzianità pensionabile in funzione del trasferimento dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto.
Nell'ottobre del 1983 la Commissione comunicava ai ricorrenti, a norma di tali disposizioni, quale parte degli anni di servizio compiuti nel regime previdenziale italiano, anteriormente alla loro nomina ad agenti temporanei, sarebbe stata presa in considerazione cóme anzianità pensionabile. Veniva loro inoltre reso noto che la data prevista del trasferimento era il 30 ottobre 1983.
I ricorrenti ritenevano inaccettabili tali provvedimenti con cui sono stati computati i loro diritti a pensione e, di conseguenza, presentavano, nel dicembre 1983, reclami formali. In essi si lamenta, fra l'altro, che l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale non riguarda il caso dei ricorrenti, il quale sarebbe invece contemplato dall'art. 3, lett. c), di tale allegato (secondo cui, per il calcolo delle annualità pensionabili, va presa in considerazione la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità). Con detti reclami si lamenta inoltre la violazione del divieto di discriminazione e del principio della continuità delle funzioni. Vengono inoltre censurati taluni particolari del calcolo, e per tutti questi motivi viene chiesto l'annullamento dei provvedimenti adottati.
Tali reclami venivano espressamente respinti con decisioni del marzo 1984, segnatamente in considerazione del fatto che reclami del genere erano già stati presi in esame nelle suddette cause da 118 a 123/82 ( 2 ) senza che fosse stata data ragione ai ricorrenti (avremo, più avanti, occasione di esaminare in modo particolareggiato questo aspetto).
II 23 luglio 1984 i ricorrenti proponevano ricorso contro tali decisioni, chiedendo alla Corte di giustizia di:
1)
annullare il provvedimento con cui la Commissione ha computato — ai fini della pensione comunitaria di anzianità — i diritti a pensione maturati anteriormente alla nomina ad agente temporaneo;
2)
stabilire la maggiore anzianità dovuta nella fattispecie, per i motivi e gli argomenti fatti valere nel ricorso, nell'ipotesi di trasferimento dell'equivalente attuariale; e di
3)
dichiarare che la Commissione è tenuta a garantire l'opzione tra il trasferimento dell'equivalente attuariale e quello del forfait di riscatto mediante l'elaborazione dei calcoli relativi ad entrambi.
B —
A tal riguardo, ritengo opportuna la seguente presa di posizione.
1.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto, a sostegno delle loro pretese, due argomenti.
Da un lato i ricorrenti lamentano che nel calcolo delle loro spettanze pensionistiche a norma del diritto comunitario l'anzianità di servizio maturata in qualità di dipendenti della Commissione prima della loro nomina ad agenti temporanei è stata presa in considerazione soltanto parzialmente (ossia nella misura di un terzo circa); essi sono dunque manifestamente dell'avviso che si sarebbe dovuto computare l'intera anzianità di servizio. Dall'altro essi fanno valere che, prima di poter esercitare i diritti loro spettanti in forza dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale, avevano ricevuto dalla Commissione soltanto una comunicazione incompleta degli elementi a tal fine rilevanti. L'art. 11 parla infatti di scelta tra due possibilità: il trasferimento dell'equivalente attuariale ed il trasferimento del forfait di riscatto. La Commissione avrebbe illegittimamente omesso di comunicare loro come si sarebbe presentato, nella seconda ipotesi, il calcolo dell'anzianità da prendere in considerazione, per cui non sarebbe stato loro permesso il pieno esercizio dei loro diritti.
a)
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha dedotto quanto segue: la tesi dei ricorrenti è viziata da un errore fondamentale. Lo scopo del regolamento n. 2615/76 non consiste nella ricostruzione retroattiva delle carriere dei dipendenti interessati, vale a dire nel porli nella situazione in cui si sarebbero trovati se fossero da sempre stati agenti temporanei. Tale regolamento aveva invece lo scopo di modificare la loro situazione giuridica con effetto ex nunc. Per quanto riguarda i loro diritti a pensione sussisteva dunque soltanto la possibilità di trasferire al regime comunitario, in base ai criteri di valutazione propri di tale regime, i diritti maturati nell'ambito del regime pensionistico italiano, ai sensi dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale. Date le peculiarità del regime nazionale — meno favorevole — e tenuto conto dei dati personali degli interessati, poteva senz'altro verificarsi il caso che soltanto una parte degli anni di servizio maturati in precedenza nell'ambito del regime pensionistico nazionale venisse presa in considerazione ai fini del regime previdenziale comunitario.
A tale proposito la Commissione si richiama, verosimilmente a ragione, alla già menzionata sentenza nelle cause da 118 a 123/82 ( 3 ). In tale sentenza — avente ad oggetto una fattispecie analoga — il problema da risolvere è stato formulato come segue: applicando l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale, possono le annualità di servizio maturate in precedenza essere ridotte ad un periodo più breve ai fini della determinazione della pensione comunitaria anche qualora si tratti di un'attività prestata presso la Comunità (punto 16 della motivazione)? Secondo detta sentenza, dal regolamento n. 2615/76 risulta che il periodo di servizio antecedente (vale a dire il periodo anteriore alla nomina a dipendente temporaneo) non va preso in considerazione per il calcolo dell'anzianità di servizio pensionabile (punto 25 della motivazione); gli interessati non possono quindi pretendere di ottenere, retroattivamente e senza alcuna contropartita da parte loro, il pieno godimento del regime pensionistico comunitario mentre l'unica via possibile consiste nell'applicazione dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto (punto 27 della motivazione). Poiché però la determinazione dell'equivalente attuariale da parte dell'ente previdenziale inizialmente competente e la sua nuova valutazione in funzione delle norme vigenti per il sistema pensionistico della Comunità — continua la sentenza — si basano su dati e su fattori di valutazione differenti per quanto riguarda gli antecedenti degli interessati, le loro prospettive future, il livello dei contributi, la natura e l'importo delle prestazioni, non risulta anormale che il calcolo delle annualità da prendere in considerazione ai fini della pensione comunitaria abbia come risultato una cifra diversa da quella delle annualità computate dall'ente nazionale.
Ciò considerando, non si può ravvisare una violazione di norme giuridiche nel fatto che nell'applicazione dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale non vengano prese in considerazione, ai fini del regime previdenziale comunitario, tutte le annualità di servizio maturate in precedenza. Del resto, nemmeno nel presente procedimento sono stati dedotti argomenti atti a suffragare un diverso orientamento (il quale — data la suddetta giurisprudenza della seconda sezione — dovrebbe essere adottato dalla Corte di giustizia in seduta plenaria). Non si possono trarre in particolare argomenti del genere dalla sentenza nelle cause 225 e 241/81 ( 4 ) (Race. 1983, pag. 347 e seguenti), richiamata dai ricorrenti nella fase orale del procedimento e nella quale, come è noto, è stato affermato che il periodo di servizio che un dipendente ha compiuto in qualità di agente ausiliario prima della nomina va riguardato, ai fini della presa ih considerazione per il regime di pensione comunitario, come un periodo di servizio compiuto in qualità di agente temporaneo (in senso analogo, sentenza nella causa 17/78 ( 5 ), Race. 1979, pag. 189 e seguenti). Non ci troviamo, infatti, di fronte a situazioni comparabili. È del resto significativo che i ricorrenti, durante l'intero periodo del servizio svolto in qualità di agenti locali (risalente agli anni '60) non abbiano mai fatto valere che lo status loro attribuito a quel tempo fosse contrario al diritto del pubblico impiego comunitario e che avrebbero necessariamente dovuto essere assunti fin dall'inizio come agenti temporanei. A mio avviso, nemmeno nel presente procedimento essi hanno dedotto motivi atti a corroborare una tesi del genere. A tal fine non è comunque sufficiente la circostanza, dedotta dai ricorrenti, che essi hanno occupato fin dall'inizio posti di ruolo.
Ritengo quindi che l'annullamento dei provvedimenti con cui sono stati computati i diritti a pensione non possa essere ottenuto in base a tale punto del primo motivo d'impugnazione.
b)
Per quanto riguarda il secondo punto di questo motivo, non vi è ragione di entrare nel merito delle questioni preliminari sollevate dalla Commissione, questioni relative al se la censura dei ricorrenti sia inammissibile poiché nella loro dichiarazione di assenso al trasferimento dell'equivalente attuariale dei loro diritti a pensione maturati nell'ambito del regime italiano i ricorrenti non hanno espresso una riserva corrispondente, nonché al se i ricorrenti abbiano manifestato il loro interesse a che venga esaminato questo punto (in quanto nella fase scritta del procedimento essi non avrebbero dimostrato che il forfait di riscatto porti ad un risultato più favorevole, mentre nella fase orale del procedimento avrebbero fornito soltanto dati generici, non comprovati nei particolari).
In realtà, è piuttosto chiaro che l'assunto dei ricorrenti non risulta convincente nemmeno per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale.
È vero che la detta disposizione conferisce ai dipendenti determinate facoltà — o, se si preferisce, determinati diritti — e che, di conseguenza, gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare misure adeguate che permettano l'attuazione di tale normativa (com'è stato affermato nella sentenza relativa alla causa 137/80 ( 6 ), Racc. 1981, pag. 2408); si evince tuttavia dalla lettera dell'art. 11 che deve essere assicurato in linea di principio soltanto il passaggio dal regime assicurativo nazionale al regime comunitario, segnatamente nella forma del versamento dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti oppure nella forma del versamento del forfait di riscatto dovuto da una cassa pensioni nazionale. Non è affatto stabilito in modo imperativo che devono essere previste entrambe le possibilità. La Commissione ha inoltre potuto far valere che in riferimento alla seconda possibilità detto articolo parla soltanto di forfait di riscatto dovuto, vale a dire dell'importo che può essere senz'altro preteso in base alla normativa nazionale.
Non si può giungere ad una conclusione diversa nemmeno in base alla giurisprudenza richiamata nel presente procedimento. Ciò vale per la pronunzia pregiudiziale 212/81 ( 7 ), Race. 1982, pag. 1027, la quale si limita a chiarire determinate nozioni (secondo tale sentenza il calcolo dell'equivalente attuariale ha la funzione di capitalizzare il valore di prestazioni future, tenendo conto del carattere anticipato del versamento nonché del rischio di morte del beneficiario prima della data di scadenza, mentre il forfait di riscatto può essere determinato sommando i contributi versati cui possono essere aggiunti degli interessi). Lo stesso dicasi per la suddetta sentenza ( 8 ) nella causa 137/80 pronunziata in un procedimento a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, nella quale — di fronte alla totale inerzia del Belgio relativamente all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale — è stato soltanto precisato, in linea di principio, che il trasferimento ai sensi di detta disposizione va regolato per consentire al dipendente di trasferire i diritti acquisiti al sistema previdenziale della Comunità. Se è vero che qui si parla di una scelta offerta dallo statuto del personale, è anche del tutto chiaro, in base ai fatti e in base alle circostanze della controversia nonché al contesto generale in cui si inserisce il relativo passo della sentenza (punto 3 della motivazione), che tale sentenza intende far riferimento alla scelta tra la permanenza nel regime assicurativo nazionale ed il trasferimento dei diritti acquisiti al regime previdenziale della Comunità. Nulla invece fa supporre che la Corte abbia voluto affermare che gli Stati membri debbano in ogni caso assicurare l'opzione fra le due possibilità menzionate nell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale.
Ciò posto, non si può censurare il fatto che nel summenzionato accordo concluso fra la Commissione e l'INPS si faccia riferimento, sub B 1, soltanto al calcolo del valore attuariale dei diritti a pensione acquisiti, e che i ricorrenti abbiano ricevuto solo una comunicazione relativa a tale calcolo. Ciò corrispondeva — come è stato dedotto dalla Commissione — alla situazione giuridica esistente al momento della conclusione dell'accordo, in base alla quale il riscatto ai sensi della sentenza nella causa 212/81 ( 7 ) non aveva luogo né quando — dopo la maturazione di un determinato periodo minimo di lavoro — fossero sorti diritti, né quando l'assicurazione avesse avuto termine prima del compimento di detto periodo. Per questo motivo non è rilevante accertare quale sia la portata della legge 7 febbraio 1979, n. 29, richiamata nella fase orale del procedimento, ossia se tale legge abbia veramente introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una sorta di possibilità di riscatto o se non si possa in tal caso parlare di riscatto ai sensi dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale, poiché tale legge contempla soltanto il trasferimento di contributi (e dei relativi interessi) da un ente assicuratore italiano ad un altro ente assicuratore italiano, vale a dire il coordinamento di regimi previdenziali nazionali.
Gli avvisi relativi al trasferimento non vanno dunque annullati nemmeno in base all'argomento secondo cui sarebbero stati emessi nell'ambito di un procedimento incompleto in quanto in essi non è stata menzionata la possibilità del riscatto di contributi assicurativi.
2.
Con il secondo motivo sì lamenta la violazione del divieto di discriminazione. I ricorrenti confrontano i contributi versati da loro e per loro all'istituto previdenziale italiano, e che hanno portato ad un accumulo di capitali presso tale istituto, con i contributi che sarebbero affluiti alle Comunità a norma del regime applicabile agli altri agenti della Comunità se essi fossero stati agenti temporanei, e sostengono quanto segue. Se si considerano le aliquote dei contributi di quell'epoca (che i ricorrenti hanno riportato in modo particolareggiato, da un lato per quanto riguarda l'Italia e, dall'altro, per quanto riguarda la Comunità) e se si tiene conto degli interessi sul capitale accumulato nonché del fatto che i ricorrenti avevano fruito, in quanto agenti di stabilimento o agenti locali dell'Euratom, di una tredicesima mensilità, si deve ritenere che i ricorrenti avevano accumulato presso l'istituto previdenziale italiano un credito maggiore di quello che si sarebbe potuto formare presso le Comunità o, quanto meno, che il credito nazionale non sia di molto inferiore ad un corrispondente credito comunitario. Per questo motivo è insostenibile la tesi secondo cui il trasferimento dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti implica che venga preso in considerazione, ai fini dei diritti a pensione ai sensi del diritto comunitario, soltanto un terzo del periodo di servizio prestato e che non si tenga affatto conto della rimanente anzianità di servizio.
A tal riguardo la Commissione ha fatto valere che i ricorrenti partono da un presupposto errato. Nel passaggio dall'assicurazione sociale italiana al regime comunitario non si tratta, infatti, di sommare i contributi assicurativi e aggiungere degli interessi al capitale così calcolato (tale procedimento potrebbe essere definito come una sorta di riscatto); si tratta invece di capitalizzare le spettanze di pensione maturate nel regime italiano (tenendo conto — come è stato rilevato nella sentenza in causa 212/81 ( 9 ) — del carattere anticipato del versamento e del rischio di morte dell'avente diritto). Trasformando le spettanze pensionistiche capitalizzate in anni di servizio ai sensi del diritto comunitario in base a determinate formule matematiche le quali non sono state censurate dalla seconda sezione nella sentenza emessa nelle cause 118-123/82 ( 10 ) (punto 28 della motivazione), può senz'altro verificarsi una riduzione del numero degli anni di servizio rilevanti, data la diversità dei regimi (per esempio, sotto il profilo dei rischi coperti, del sistema di contribuzione, della commisurazione delle pensioni e dell'età pensionabile). L'equivalenza dei contributi (versati da un lato nell'ambito del regime italiano e dall'altro nell'ambito del regime — manifestamente più favorevole — della Comunità) non implica necessariamente che, dopo il passaggio dal regime nazionale al regime comunitario, la pensione venga commisurata in base allo stesso numero di annualità pensionabili.
D'altra parte, benché (partendo dal presupposto che durante un determinato periodo di tempo sono stati versati all'incirca gli stessi contributi nell'ambito dell'assicurazione sociale italiana e nell'ambito del regime comunitario) il fatto che agli agenti temporanei vengano riconosciuti, ai fini della commisurazione della pensione, tutti gli anni di servizio possa essere considerato come un vantaggio ad essi attribuito rispetto agli agenti locali che hanno acquistato lo status di agente temporaneo soltanto in epoca posteriore, non è lecito parlare, a tal riguardo, di discriminazione, perché tali situazioni giuridiche non sono comparabili. Ciò è stato espressamente chiarito nella sentenza delle cause da 118 a 123/82 ( 10 ) (cfr. punto 22 della motivazione) dalla seconda sezione, la quale ha inoltre affermato — come ho già messo in evidenza — che non si può far carico al legislatore comunitario di non aver attribuito, nel 1976, agli agenti di stabilimento lo status di agente temporaneo con effetto retroattivo, oppure di non aver equiparato, almeno ai fini della previdenza sociale, le loro carriere alle carriere dei dipendenti temporanei che hanno posseduto tale status fin dall'inizio (punto 27 della motivazione).
Stando così le cose, nemmeno l'addebito di discriminazione permette di impugnare efficacemente la determinazione delle annualità pensionabili dei ricorrenti.
3.
Nella formula di conversione in base alla quale va determinata l'anzianità pensionabile (contenuta nelle già menzionate disposizioni di attuazione) è preso in considerazione anche lo stipendio base annuo all'atto della nomina a dipendente temporaneo (esso figura nel denominatore della frazione contemplata dall'art. 3). A tal riguardo, i ricorrenti lamentano che non si è tenuto conto solo dello stipendio base annuo dell'ottobre 1976, stabilito in base alla tabella dell'art. 20 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, bensì anche del coefficiente correttore, che allora era del 157,8%, il che avrebbe notevolmente ridotto le annualità pensionabili. Anche questo costituirebbe una discriminazione rispetto ai dipendenti temporanei che già possedevano tale status, poiché per questi i contributi assicurativi erano stati commisurati soltanto al relativo stipendio base.
Su questo punto, che i ricorrenti non hanno approfondito nella replica ma sul quale sono ritornati, con una motivazione leggermente diversa, nella fase orale del procedimento, potrò essere relativamente breve.
La Commissione ha dichiarato, anzitutto, che il suddetto coefficiente correttore è quello di cui all'ori. 65 dello statuto del personale, ossia il coefficiente avente la funzione di adeguare il livello delle retribuzioni, il quale è stato integrato nella tabella delle retribuzioni soltanto dopo il periodo in questione. Nei casi in cui a quell'epoca si doveva tener conto dell'ammontare dello stipendio, come per esempio nella conversione di spettanze previdenziali maturate nel regime nazionale in annualità pensionabili, era ovvio nonché necessario per evitare risultati distorti considerare come « stipendio » la retribuzione calcolata in base al coefficiente correttore del periodo in questione. Ciò risulta dalla sentenza 194/80 ( 11 ) anch'essa relativa all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale. Dopo aver sottolineato che il coefficiente correttore di cui all'art. 65 dello statuto del personale è uno strumento per adeguare le retribuzioni di tutti i dipendenti ed agenti delle Comunità (mentre quello indicato all'art. 64 dello statuto ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti una retribuzione che comporti il medesimo potere d'acquisto, qualunque sia la sede di servizio) la sentenza afferma che tale coefficiente è destinato ad essere parte integrante dello stipendio base; ai fini della determinazione dell'anzianità pensionabile in funzione dell'equivalente attuariale, la nozione di stipendio base non andrebbe quindi interpretata nel senso che essa comprende anche il coefficiente correttore di cui all'art. 65 dello statuto.
Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale vantaggio attribuito agli agenti temporanei che hanno posseduto tale status fin dall'inizio, ritengo che sia sufficiente richiamare l'attenzione sulle differenze di status esistenti fra i dipendenti temporanei ed i ricorrenti nel presente procedimento. Come risulta dalla sentenza nelle cause da 118 a 123/82 ( 12 ) non si può comparare chi è sempre stato dipendente temporaneo con chi ha ottenuto tale status solo nel 1976 e, di conseguenza, non si può parlare di discriminazione quando le annualità pensionabili, nel secondo caso, vengano determinate in funzione dello stipendio base annuo comprensivo del coefficiente correttore.
4.
Nella parte del ricorso intitolata «Violazione del dovere di tutela e d'informazione» si lamenta che non è stata fornita alcuna spiegazione del fatto che il suddetto coefficiente correttore pari al 157,8% è stato preso in considerazione nella sua totalità sebbene tale coefficiente abbia, tra l'altro, anche la funzione di garantire la parità di potere d'acquisto nelle varie sedi di servizio. Si è inoltre dedotto che resta oscuro il motivo per cui sono stati detratti interessi nella misura del 3,5% annuo dal capitale trasferito dall'istituto previdenziale italiano. I ricorrenti non avrebbero dunque potuto prendere la decisione di cui all'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale con piena cognizione di causa.
Nella replica i ricorrenti sostengono inoltre — ampliando il motivo dedotto nell'atto introduttivo — che la detrazione del suddetto interesse dalle spettanze di pensione capitalizzate, relativa al periodo dalla nomina a dipendente temporaneo al trasferimento effettivo del capitale, è ingiusta. La Commissione avrebbe potuto e dovuto adoperarsi affinché il detto trasferimento avvenisse subito dopo la conclusione dell'accordo con l'ente previdenziale italiano nel 1978; si sarebbe così evitato di dover detrarre interessi negativi per molti anni, i quali, secondo i ricorrenti, avrebbero decurtato il capitale rilevante per la determinazione delle annualità pensionabili.
a)
Nella sua versione originale, questo motivo non solleva particolari difficoltà.
In primo luogo : la ragion d'essere del primo dei due suddetti elementi è chiara quanto meno a partire dalla risposta della Commissione alle censure mosse dai ricorrenti. E stato espressamente precisato che è stato applicato il coefficiente correttore di cui all'ari. 65 dello statuto del personale e che, avendo tale coefficiente la funzione di adeguare le retribuzioni, non si può, alla luce della giurisprudenza della Corte, censurare il fatto che se ne sia tenuto conto nell'applicare l'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale. Quanto alla detrazione dell'interesse pari al 3,5% annuo dal capitale da trasferire, dall'art. 3, n. 2, delle più volte citate disposizioni di attuazione dell'art. 11 risulta chiaramente che essa viene effettuata per il periodo dalla nomina a dipendente temporaneo (a partire dalla quale si applica il regime previdenziale comunitario) sino al trasferimento effettivo delle somme alla Comunità, che ne dovrebbe disporre a decorrere dal momento della nomina, mentre tali somme vengono spesso versate solo dopo vari anni.
È poi da notare che la Commissione ha dichiarato, senza essere stata contraddetta, di aver inviato ad Ispra funzionari competenti, cui gli interessati avevano potuto rivolgersi per le necessarie informazioni quando era giunto il momento dell'applicazione dell'art. 11. I ricorrenti hanno dunque avuto la possibilità di farsi illustrare gli elementi che apparivano loro oscuri, e perciò non possono far valere, dopo aver utilizzato senza riserve ai fini della loro decisione i calcoli effettuati dalla Commissione, di aver preso tale decisione senza conoscere a sufficienza tutti i dati del problema.
È inoltre rilevante, a tale riguardo, che i ricorrenti non hanno dimostrato che avrebbero preso una decisione diversa se avessero avuto piena cognizione di tutti i fattori e delle loro funzioni, ossia che avrebbero rinunziato al trasferimento delle loro spettanze capitalizzate al regime previdenziale della Comunità. Stando così le cose — i ricorrenti, infatti, in realtà non contestano l'applicazione dell'art. 11 in quanto tale, ma mirano ad ottenere un risultato migliore — è difficilmente comprensibile come possano ottenere l'annullamento dei provvedimenti di calcolo facendo valere l'insufficienza delle informazioni relative alla portata di tali provvedimenti.
b)
Entrando nel merito degli argomenti dedotti nella replica (per il caso che vengano giudicati strettamente connessi al motivo formulato inizialmente) ritengo opportuno, dopo tutto quello che abbiamo sentito, osservare quanto segue.
È decisivo il fatto che non soltanto venga effettuata, a norma delle summenzionate disposizioni di attuazione, una detrazione di interessi nella misura del 3,5% annuo dal capitale da trasferire (per il periodo dalla nomina a dipendenti temporanei — con la quale avviene l'affiliamento al sistema previdenziale comunitario — alla data prevista del trasferimento, che — come ci è stato detto — è di norma anteriore alla data effettiva. In base all'accordo concluso con l'istituto previdenziale italiano — in tale accordo acquista rilievo decisivo la data della presentazione della domanda all'assicurazione sociale italiana — si procede anche ad un bonifico degli interessi (a quanto risulta, nella misura del 4,5% annuo) sul capitale da calcolare all'atto della nomina, e precisamente fino al giorno della presentazione della domanda. Resta a carico dell'interessato soltanto la detrazione di interessi durante il periodo di novanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ente assicuratore italiano (periodo entro il quale gli interessati devono dichiarare il loro consenso) e fino alla data prevista per il trasferimento, la quale, con ogni probabilità, è immediatamente consecutiva a tale periodo.
Dai ritardi nell'avviamento della procedura relativa al trasferimento delle spettanze di pensione capitalizzate non può derivare, quindi, alcuno svantaggio agli interessati; data la differenza tra i tassi d'interesse, nel caso di ritardi considerevoli si potrà addirittura riscontrare un certo vantaggio (di guisa che si può lasciare in sospeso la questione relativa al se i ritardi lamentati dai ricorrenti siano giustificati in base alla complessità delle operazioni e al numero delle pratiche da svolgere). Se si considera inoltre, da un lato, che la suddetta detrazione effettiva di interessi ha scarsissimo peso nel calcolo dell'anzianità pensionabile e che dunque può essere in linea di principio trascurata, e, dall'altro, che secondo le dette disposizioni di attuazione dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto (art. 3, n. 2, 2o comma) gli interessati hanno facoltà di ricostruire l'importo integrale, si deve necessariamente concludere che tale regime degli interessi non costituisce un motivo valido per annullare il computo dell'anzianità pensionabile dei ricorrenti.
5.
Si può dunque affermare, riassumendo quanto è stato detto, che le censure dedotte dai ricorrenti nella fase scritta del procedimento non permettono di accogliere le loro richieste.
Quanto agli ulteriori motivi dedotti nella fase orale del procedimento, motivi in parte alquanto autonomi (come per esempio le osservazioni relative agli importi delle retribuzioni inseriti nella formula di conversione, alla funzione reale dei coefficienti correttori fino al 1979 o all'incidenza dell'età — considerata al momento dell'esame delle domande di trasferimento — sul calcolo delle spettanze previdenziali capitalizzate) si deve constatare che, in base ai principi del nostro diritto processuale, essi non vanno presi in considerazione, in quanto sono stati dedotti tardivamente. Nei limiti in cui i ricorrenti in tali motivi lamentano che i calcoli effettuati dall'assicurazione sociale italiana non sono sufficientemente trasparenti o addirittura inficiati da errori materiali, si deve loro opporre che ciò avrebbe dovuto essere fatto oggetto di un procedimento dinanzi al giudice nazionale, essendo un tale procedimento senz'altro possibile contro provvedimenti di accertamento dell'ente previdenziale come quelli adottati a norma dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto del personale.
C —
In base a quanto precede, propongo che vengano respinti i ricorsi presentati dal sig. Soma e dai suoi colleghi e che venga dichiarato — a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura — che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 6 ottobre 1983, cause riunite da 118 a 123/82, Maria Grazia Celant e altri Commissione, Race. 1983, pag. 2995.
( 2 ) Sentenza 6 ottobre 1983, cause riunite da 118 a 123/82, Maria Grazia Celant e altri Commissione, Race. 1983, pag. 2995.
( 3 ) Semenza 6 ottobre 1983, cause riunite da 118 a 123/82, Maria Grazia Celant e altri Commissione, Race. 1983, pag. 2995.
( 4 ) Sentenza 23 febbraio 1983, cause riunite 225 e 241/81, Armando Toledano Laredo e Mario Gariili/Commissione, Racc. 1983, pag. 347.
( 5 ) Sentenza 1o febbraio 1979, causa 17/78, Fausta Deshormes, nata La Valle/Commissione, Race. 1979, pag. 189.
( 6 ) Sentenza 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Regno del Belgio, Racc. 1981, pag. 2393.
( 7 ) Sentenza 18 marzo 1982, causa 212/81, Caisse de pension des employés privés/Léon Bodson, Race. 1982, pag. 1019.
( 8 ) Sentenza 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Regno del Belgio, Racc. 1981, pag. 2393.
( 9 ) Sentenza 18 marzo 1982, causa 212/81, Caisse de pension des employés privés/Léon Bodson, Racc. 1982, pag. 1019.
( 10 ) Sentenza 6 ottobre 1983, cause riunite da 118 a 123/82, Maria Grazia Celant e altri/Commissione, Racc. 1983, pag. 2995.
( 11 ) Sentenza 19 novembre 1981, causa 194/80, Paolo Benassi/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1981, pag. 2824 e segg.
( 12 ) Sentenza 6 ottobre 1983, cause riunite da 118 a 123/82, Maria Grazia Celant e altri/Commissione, Racc. 1983, pag. 2995.
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