CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 31 gennaio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Vorrei presentare subito le mie conclusioni.
Il dibattimento ha mostrato che la decisione della causa comporta, per il giudice italiano, difficoltà non trascurabili.
Non mi stupisce affatto che nell'applicazione del diritto vi sia stato un errore e che si sia creduto di dover applicare una determinata disposizione e non un'altra.
Ora che lo abbiamo esaminato esaurientemente con l'aiuto della Commissione, il caso non sembra più tanto complicato.
Al pari del rappresentante dell'attrice nella causa principale ritengo che la soluzione della questione risulti dalla raccomandazione n. 874/83, poiché il preambolo di questo atto menziona tutte le disposizioni che risolvono il problema.
Da detto preambolo risulta quanto segue :
Con la raccomandazione 18. 5. 1978, n. 1006/78/CECA, la Commissione istituiva un dazio antidumping definitivo sulle lamiere d'acciaio zincate con procedimenti non elettrolitici di cui alla voce 73.13 B IV c 2 della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica democratica tedesca.
Con raccomandazione 29. 12. 1978, n. 3140/78, essa modificava la suddetta raccomandazione e fissava in base ad un nuovo criterio l'importo dei dazi antidumping, anche per le merci comprese nella menzionata voce della TDC. Questa raccomandazione entrava in vigore il 15. 1. 1979 e si applicava per oltre 4 anni e 3 mesi, cioè fino al 16. 4. 1983. Solo allora veniva sostituita dalla raccomandazione n. 874/83.
Posso capire perfettamente il rappresentante del governo italiano quando afferma di ritenere questa disciplina insolita. Su un mercato instabile come quello dell'acciaio, in tempi di continui cambiamenti come questi, l'applicazione dello stesso dazio antidumping per un periodo così lungo richiede effettivamente spiegazioni.
Temo però che non sia questa la sede per tali spiegazioni. Non si tratta qui del se il provvedimento di politica economica fosse giusto o sbagliato. Su questo punto si potrebbe probabilmente controvertere aspramente e il rappresentante della Commissione ha, per l'appunto, detto che anche dei dazi antidumping prevedibili, fissi, hanno risvolti positivi.
In questa sede importa soltanto stabilire se la raccomandazione fosse valida o no. Contro la sua validità giuridica non è stato dedotto, secondo me, nessun argomento decisivo.
Le raccomandazioni nn. 1006/78 e 874/83 concernono dazi antidumping su prodotti siderurgici originari della Repubblica democratica tedesca. La raccomandazione n. 3140/78 non menziona la Repubblica democratica tedesca, ma fa riferimento, fra l'altro, alla raccomandazione n. 1006/78, che concerne soltanto la Repubblica democratica tedesca. Abbiamo appena sentito nel corso dell'udienza come non vi sia il minimo dubbio che era la raccomandazione n. 3140/78 a dover essere applicata all'epoca di cui trattasi alle importazioni considerate.
La raccomandazione n. 1006/78, in base alla quale la ricevitoria della dogana di Luino calcolò l'importo dovuto dall'attrice, era allora stata abrogata dalla raccomandazione della Commissione n. 3140/78. Essa non poteva più essere applicata.
È questa, secondo me, la situazione giuridica di fronte alla quale ci troviamo. Sappiamo quali disposizioni non potevano più trovare applicazione. Ciò vale anche per la comunicazione in materia di prezzi 29. 12. 1981, poiché essa si riferisce alla raccomandazione n. 3018/79, che non è pertinente alla fattispecie.
Si tratta adesso di decidere — e il rappresentante del governo italiano vi ha accennato — come dobbiamo comportarci. Come — a mio avviso giustamente — ha osservato l'agente della Commissione, nello spirito della collaborazione con il giudice di rinvio non possiamo trincerarci dietro la non pertinenza della questione pregiudiziale, giacché noi stessi abbiamo constatato come sia difficile anche per gli esperti orientarsi. Dobbiamo invece, se vogliamo essere d'aiuto, fornire una soluzione.
E la soluzione che propongo è la seguente:
1)
La validità della comunicazione della Commissione che modifica i prezzi base di taluni prodotti siderurgici (GU L 372 del 29 dicembre 1981, pag. 1) è irrilevante ai fini della decisione da emettere nella causa principale.
2)
All'epoca considerata si doveva far riferimento ai prezzi effettivi per le merci di cui alla voce 73.13 B IV c 2 della tariffa doganale comune stabiliti nella raccomandazione n. 1006/78/CECA, modificata dalla raccomandazione n. 3140/78 (OU L 372 del 30 dicembre 1978, pagg. 1 e 17).
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
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