Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con sentenza 26 febbraio 1986 avete dichiarato ricevibile il ricorso ex articoli 178 e 215, secondo comma, trattato CEE che la società Krohn di Amburgo ha proposto contro la Commissione delle Comunità europee . A causare il pregiudizio di cui la ricorrente si duole sarebbe stato il rifiuto di concedere i titoli d' importazione richiesti per una partita di radici o tuberi di manioca provenienti da Bangkok ( Thailandia ) che, su istruzioni della Commissione, le fu opposto dalla Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung ( Ufficio federale per l' organizzazione dei mercati agricoli : di séguito : "BALM ").
Nelle conclusioni che sul punto della ricevibilità pronunciai il 19 novembre 1985, i primi tre paragrafi erano dedicati al quadro normativo, alla genesi e allo svolgimento della causa : li riproduco di séguito con le modifiche e le integrazioni rese necessarie dal diverso profilo sotto il quale il ricorso va oggi esaminato .
2 . Cominciamo con la disciplina comunitaria vigente all' epoca dei fatti . Essa è contenuta : a)*nell' accordo, approvato mediante decisione del Consiglio 19 luglio 1982, n . 82/495 ( GU 1982 L 219, pag . 52 ), con cui la Comunità e il Regno di Thailandia s' impegnarono a cooperare in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca; b)*nel regolamento della Commissione 22 luglio 1982, n . 2029/82 ( GU L 218, pag . 8 ) che prevede le relative modalità di applicazione . Come afferma il preambolo, l' accordo si fonda sul riconoscimento di una duplice realtà : l' economia thailandese dipende dalla produzione di manioca ( fra l' altro, concentrata nelle regioni più povere e politicamente nevralgiche del paese ); le sempre più elevate esportazioni di questo prodotto verso la Comunità creano problemi per il mercato comune .
Alla luce di queste esigenze, la Thailandia si impegnò a gestire le esportazioni ( sottovoce 07.06 A della TDC ) in modo da evitare che esse superino i quantitativi concordati in oltre 5 milioni di tonnellate annue per gli anni 1983 e 1984 e in oltre 4,5 milioni per i due anni successivi ( articolo 1 ). In cambio, la Comunità si obbligò a contenere il prelievo applicabile alle importazioni nei limiti del 6% ad valorem e a riservare alla Thailandia il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l' aliquota del prelievo ( articolo 3 ). Le modalità di gestione prevedono : a)*che la Thailandia vigili affinché i titoli di esportazione non siano rilasciati per quantitativi superiori ai previsti; b)*che la Comunità adotti le misure necessarie a concedere titoli d' importazione per la manioca, dietro esibizione di un titolo di esportazione concesso dalle autorità di Bangkok . Il titolo d' importazione è accordato entro i sette giorni successivi alla presentazione del certificato thailandese . La data del rilascio di quest' ultimo determina l' anno per cui sono conteggiati i quantitativi ( articolo 5 ).
Veniamo al regolamento n . 2029/82 . Ai nostri fini, rivestono un' importanza particolare i paragrafi 1 e 2 dell' articolo 7 e gli articoli da 9 a 11 . Le prime due norme dispongono : "1 . Il titolo d' importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, a meno che la Commissione, mediante telescritto, non abbia informato le autorità competenti dello Stato membro (...) che le condizioni stabilite dall' accordo di cooperazione non sono state rispettate . In caso d' inosservanza delle condizioni (( a )) cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può adottare le misure (...) necessarie, dopo aver consultato le autorità thailandesi . 2 . Su richiesta dell' interessato e previo accordo della Commissione notificato con telescritto, il titolo d' importazione può essere rilasciato entro un termine più breve ". A stregua dell' articolo 9, "per ogni domanda di titolo, gli Stati membri trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telescritto, le informazioni seguenti : il quantitativo per (( cui )) è richiesto il titolo d' importazione; il numero del titolo d' esportazione presentato (...); la data (( del )) rilascio (( di quest' ultimo )); il quantitativo totale per (( cui esso )) è stato rilasciato (...); il nome dell' esportatore indicato((vi )) (...)". L' articolo 10 dispone poi che le dette modalità si applicano unicamente ai certificati emessi dalle autorità thailandesi tra il 28 luglio e il 31 dicembre 1982 . Infine, ai sensi dell' articolo 11, l' importatore di prodotti esportati dalla Thailandia prima del 28 luglio, che possieda un titolo d' importazione non comportante la fissazione anticipata del prelievo, beneficia dell' aliquota preferenziale ( 6% ad valorem ) solo se mette quei prodotti in libera pratica entro 30 giorni dalla detta data e se prova che essi sono stati trasportati nella Comunità conformemente ai dati di cui al certificato thailandese .
Il regolamento n . 2029 restò in vigore fino al termine del 1982 . La Commissione lo sostituì col regolamento n . 3383/82 ( GU 1982 L 356, pag . 8 ), che fu poi soggetto a numerose modifiche .
3 . Il 16 novembre 1982 la società Krohn, che importa e commercializza cereali e mangimi, chiese alla BALM il rilascio di 5 titoli d' importazione per complessivi 54 895 472 kg di radici o tuberi di manioca provenienti dalla Thailandia . Adeguandosi alla disciplina che ho or ora richiamato, la società allegò alla domanda vari certificati di esportazione concessi dalle autorità thailandesi il 18 agosto 1982, per una partita di 380 tonnellate, e il successivo 7 settembre, per la merce residua . I certificati indicavano che la manioca avrebbe viaggiato verso l' Europa su navi i cui nomi ( Assimina, Valdivia e Daiko Maru ) furono notificati dalla BALM alla Commissione lo stesso giorno della richiesta, conformemente all' articolo 9 del regolamento n . 2029/82 .
Ora, si osserverà che, mentre i trasporti marittimi dalla Thailandia all' Europa richiedono in media da quattro a sei settimane, tra le date del rilascio di detti documenti e quella della domanda ( 18 agosto, 7 settembre e rispettivamente 16 novembre ) erano trascorsi tre mesi e due mesi e mezzo . D' altra parte, alla Commissione era giunta notizia che nell' autunno del 1982 una società tedesca avrebbe cercato d' importare nella Comunità circa 60 000 tonnellate di manioca senz' esser in possesso del certificato thailandese . Messi in sospetto da questi dati, i servizi di Bruxelles informarono la BALM con telex 23 novembre che, sulla base dell' articolo 7 regolamento n . 2029/82, era necessario accertare se Krohn avesse adempiuto le condizioni per il rilascio e, in particolare, se avesse comunicato la data del carico in Thailandia, il nome delle navi impiegate per il trasporto, il luogo e la data delle formalità doganali all' importazione nella Comunità .
Con telex 23 novembre e 7 dicembre, la BALM avvisò allora la ricorrente che le avrebbe concesso i titoli all' importazione solo dopo aver conosciuto il nome della nave o delle navi e il luogo di sdoganamento della manioca nella Comunità . L' impresa rispose con telex 24 novembre, fornendo i dati relativi a una partita di 500 tonnellate menzionata nel certificato d' esportazione n . 3840/1982, chiedendo per essa il rilascio di un titolo all' importazione e riservandosi di comunicare successivamente le ulteriori notizie . Il 10 dicembre 1982, tuttavia, Krohn dichiarò di non poter fornire queste ultime in quanto tra la partita indicata nel titolo thailandese e quella che sarebbe stata importata non c' era coincidenza . D' altronde, aggiunse, essa non era tenuta a farlo, perché le norme vigenti non subordinano il rilascio delle licenze d' importazione alla loro notifica .
Conosciuta tale risposta, la Commissione inviò alla BALM un nuovo telex ( 21 dicembre 1982 ) in cui rilevò che l' esibizione del certificato n . 3840/1982 non abilitava l' impresa ad ottenere il titolo richiesto . Il nome della nave da essa menzionata, infatti, non corrispondeva a quello che figurava nel certificato thailandese; per di più, tra la concessione di quest' ultimo e la domanda rivolta da Krohn alle autorità tedesche era trascorso un tempo troppo lungo . In conformità a dette istruzioni, con nota 23 dicembre la BALM respinse sia la richiesta globale del 16 novembre ( 55 000 tonnellate ), sia quella supplementare del 24 successivo ( 500 tonnellate ). Contro tale provvedimento, la società si oppose per telex il 24 gennaio 1983 . Il reclamo fu poi motivato con lettera del 7 marzo .
Nel frattempo, Krohn aveva noleggiato la nave Equinox che, imbarcati i tuberi di manioca nel periodo gennaio-marzo 1983, giunse il 15 aprile a Rotterdam dove la merce venne sdoganata e messa in libera pratica nella Comunità . Fu a questo punto che si produsse il danno di cui la ricorrente si lamenta . In effetti, non avendole le autorità thailandesi rilasciato certificati d' esportazione per il primo trimestre del 1983 ( le quote disponibili si erano esaurite ) ed essendosi la BALM pronunciata negativamente sulle sue richieste, l' impresa non fu ammessa all' aliquota preferenziale del prelievo . Essa tentò di limitare il pregiudizio acquistando dalla società Peter Cremer di Amburgo certificati d' importazione per complessive 33 000 tonnellate al prezzo di 85 DM a tonnellata; ma per la quantità residua ( 21 895 tonnellate ), non poté produrre alcun titolo e dovette pertanto corrispondere il prelievo a tasso intero .
Il 27 aprile 1983, la BALM respinse il reclamo di Krohn . L' Ufficio fondò tale decisione sull' articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n . 2029/82; al rilascio dei certificati - dichiarò peraltro - si era opposta la Commissione che, in difetto delle informazioni richieste, non aveva ritenuto certa l' esistenza di validi titoli d' esportazione .
A questo punto ( 25 maggio 1983 ), Krohn adì il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno chiedendogli : a)*di annullare entrambe le decisioni ( rifiuto della domanda e rigetto del reclamo ) adottate dalla BALM; b)*di obbligare la BALM a rilasciarle i titoli richiesti all' aliquota del 6 %. Costituendosi in giudizio ( 17 gennaio 1984 ), l' Ufficio allegò un parere della Commissione . Quest' ultima vi motiva la propria linea di condotta affermando di aver saputo che Krohn aveva cercato d' introdurre nella Comunità 60 000 tonnellate di manioca e che a tal fine si era valsa di certificati thailandesi concessi per partite diverse e importabili solo in base al cosiddetto regime dell' "anticipata fissazione dei prelievi ". D' altro canto, aggiunge la Commissione, alla manioca controversa l' accordo tra Comunità e Thailandia non poteva applicarsi : essa era stata infatti trasportata a bordo di una nave diversa da quella che indicava il certificato d' esportazione e per gran parte ( 5O 000 tonnellate ) imbarcata senza un titolo valido . La BALM, infine, domandò al tribunale di ordinare l' intervento della Commissione come autrice delle istruzioni che esso aveva seguìto nel prendere la decisione impugnata .
Oltre a ricorrere dinanzi al giudice nazionale, il 6 giugno 1983 Krohn chiese alla Commissione di risarcirle il danno derivante dalle, a suo dire illegittime, pressioni che l' istituzione aveva esercitato sulla BALM per indurla a rifiutare i titoli d' importazione . Tale richiesta fu respinta con lettera del 28 luglio 1983 .
Circa un anno più tardi ( 4 luglio 1984 ), l' impresa introdusse davanti alla nostra Corte il presente ricorso per responsabilità extracontrattuale . La Corte decise di statuire d' ufficio sulla sua ricevibilità e, avendolo dichiarato ricevibile il 26 febbraio 1986, stabilì di proseguire il procedimento per l' esame del merito .
4 . Al centro della controversia sono le notizie, riguardanti il nome della nave impiegata per il trasporto e il luogo di sdoganamento del suo carico che, su istruzioni della Commissione, la BALM chiese alla ricorrente di comunicarle . Come sappiamo, infatti, fu per il rifiuto opposto da Krohn a tale richiesta che la Commissione ingiunse alla BALM di non rilasciarle i titoli d' importazione della merce nella Comunità .
Krohn afferma che questo comportamento della Commissione deve considerarsi illecito e, a sostegno della propria tesi, invoca due argomenti : a)*la richiesta rivoltale non era legittimata né dalla lettera, né dalle finalità, né dalla prassi applicativa della disciplina comunitaria relativa all' importazione di manioca thailandese; b)*la mancata concessione dei titoli pregiudicò diritti da essa acquisiti prima che l' accordo tra CEE e Thailandia entrasse in vigore .
Innanzitutto la lettera del regolamento n . 2029/82 . Rileva Krohn che nessuna norma di quest' ultimo subordina il rilascio del titolo alla comunicazione delle notizie pretese dalla Commissione . A imporre tali dati fu invece il regolamento 2 marzo 1983, n . 499/83 ( GU L 56, pag . 12 ), ossia una fonte che, per essere stata applicata a partire dal 21 marzo 1983, è successiva ai fatti di causa . Si aggiunga che, come risulta dalle sue motivazioni, detta fonte ha inteso rendere più rigorosi e sistematici i controlli demandati alle autorità comunitaria
e nazionale; e se ne dovrà dedurre che, prima della sua entrata in vigore, le informazioni de quibus, il cui scopo sta appunto nel rafforzare quei controlli, non costituivano requisiti per la concessione del titolo .
Passiamo alle finalità della nostra normativa . Com' è noto - rileva Krohn - l' accordo tra CEE e Thailandia mira a stabilizzare i rispettivi mercati della manioca fissando contingenti all' importazione del prodotto nella Comunità . Ora, le notizie richieste dalla Commissione non sono affatto indispensabili al rispetto di tali scopi e del mezzo con cui li si persegue . Lo provano almeno due disposti . Secondo l' articolo 1 del regolamento, il titolo d' importazione è rilasciato dietro presentazione di "un" ( e s' intende "generico" o quanto meno non puntuale ) certificato d' esportazione : se ne desume che per il controllo del contingente determinanti sono i dati relativi alla quantità della merce importata e non certo la nave che ne ha effettuato il trasporto o il luogo in cui essa è stata sbarcata . Dal canto suo, l' articolo 4 regolamento n . 2029/82 autorizza l' uso parziale dei titoli d' esportazione; e una simile facoltà implica che solo il quantitativo di merci a cui si riferisce la prima domanda dei titoli d' importazione sia stato sicuramente imbarcato sulla nave indicata nel certificato thailandese, mentre è possibile che, pur essendo previsti da quest' ultimo, i quantitativi importati più tardi abbiano viaggiato su una nave diversa . La menzione "shipped per" ( imbarcato su ), che compare nella colonna 3 del titolo d' esportazione, è quindi irrilevante per il funzionamento del sistema .
Infine, la prassi . Sul punto Krohn si limita ad osservare che, dopo l' entrata in vigore dell' accordo citato, i casi in cui la BALM non ha condizionato il rilascio dei titoli d' importazione alla comunicazione delle notizie controverse sono molto numerosi .
Il secondo argomento svolto da Krohn fa leva, come ho messo in rilievo, sul rispetto che si deve ai diritti quesiti . Il 10 gennaio 1984 - afferma l' impresa - la Commissione dichiarò in un telex inviato alla BALM di aver saputo nell' autunno del 1982 che alcuni operatori avrebbero tentato d' importare quantitativi di manioca impiegando licenze d' importazione concesse, con fissazione anticipata dei prelievi, prima che l' accordo CEE-Thailandia fosse approvato . Ora, è vero che tra l' estate e l' autunno del 1982 Krohn ottenne alcuni titoli d' esportazione ed è vero che essa non ne fece uso appunto perché le importazioni di manioca potevano essere effettuate valendosi di licenze concesse prima dell' accordo . Soggette com' erano al regime istituito dal regolamento della Commissione 3 dicembre 1980, n . 3183/80 ( GU L 338, pag . 1 ), tali importazioni devono peraltro ritenersi del tutto regolari . V' è di più . Come sappiamo, l' articolo 11 del regolamento n . 2029/82 garantisce per i trenta giorni successivi alla sua entrata in vigore il beneficio dell' aliquota preferenziale ai titolari dei vecchi certificati d' importazione non comportanti la fissazione anticipata del prelievo; a fortiori, dunque, i titolari di vecchi certificati che comportano la detta fissazione dovranno vedersi riconoscere lo stesso beneficio per l' intero periodo in cui quei titoli sono validi .
5 . Analizzerò tra breve gli argomenti così riassunti . Al loro esame, tuttavia, è opportuno premettere che il comportamento della Commissione va apprezzato sulla base della pertinente disciplina comunitaria e dei poteri che le norme relative le conferiscono ai fini del controllo sui contingenti prefissati . Per "disciplina pertinente" intendo soprattutto l' accordo CEE-Thailandia . Il regolamento n . 2029/82, infatti, non fa che dettare misure intese a rendere possibile l' applicazione della fonte convenzionale; esso persegue dunque gli obiettivi propri di questa e va interpretato alla sua luce .
Ora, nel contesto dell' accordo ( per cui vedasi supra, n . 2 ), garantire il rispetto del contingente annuo, ossia evitare che le partite di manioca importabili al tasso preferenziale superino i quantitativi concordati, è un compito affidato in primo luogo alla Thailandia . E' pertanto indiscutibile che il sistema ha il suo perno nel titolo d' esportazione concesso dalle autorità di Bangkok e che il rilascio di quest' ultimo equivale a conferma che un' operazione d' esportazione imputabile al contingente è stata realizzata . Del resto, per tale configurazione del titolo militano : a)*il fatto che esso non descrive le merci in modo solo astratto ( cioè con indicazioni relative alla natura e al peso ), ma le individua specificamente ( vale a dire menzionando sia la ragione sociale dell' esportatore e dell' importatore, sia il nome della nave impiegata per il trasporto della merce nella Comunità ); b)*la cautela che le autorità thailandesi usano nel concederlo, se è vero, come riferisce la Commissione, che il rilascio ha luogo non quando la merce è stata imbarcata, ma addirittura quando la nave su cui essa viaggia ha lasciato le acque territoriali .
Il ruolo centrale così riconosciuto al titolo d' esportazione sarebbe d' altra parte vanificato se non se ne traessero le debite conseguenze nell' interpretazione della disciplina relativa ai titoli d' importazione . Come sappiamo, questi ultimi vanno concessi in base ai certificati emessi dalla Thailandia ( articolo 5 dell' accordo ). Le autorità degli Stati membri e della Comunità potranno dunque rilasciarli solo in quanto abbiano accertato che le modalità dell' importazione per cui sono richiesti corrispondono esattamente alle notizie contenute nei detti certificati; e poiché tra tali notizie figura anche il nome della nave, sostenere che esso non ha rilievo ai fini di una corretta esecuzione dell' accordo - in concreto, che l' impiego della nave indicata nel titolo thailandese non dev' essere oggetto di verifica da parte della Commissione e degli enti nazionali - è ovviamente privo di base .
Queste considerazioni sarebbero già per sé sufficienti a provare l' infondatezza della tesi sviluppata da Krohn . Esaminiamo comunque più da vicino gli argomenti in cui essa si articola . Quello tratto dalla lettera del regolamento n . 2029/82 contiene un elemento di verità : è innegabile, in altri termini, che la notifica del nome della nave e del luogo di sbarco fu esplicitamente prevista da una fonte ( il regolamento n . 499/83 ) successiva ai fatti di causa . Ciò ammesso, peraltro, va precisato che, lungi dal puntare a una modifica radicale del precedente sistema di controlli, la nuova disciplina intese solo rafforzarlo ( cfr . considerando 4 ); e questo implica che verifiche sui dati controversi potessero effettuarsi - non certo metodicamente, ma almeno quando se ne presentasse la necessità - anche sotto l' impero del regolamento n . 2029/82 . In tale ottica cade pure l' argomento che fa leva sulla prassi applicativa di tale atto : rilevare che gli interventi simili a quello di cui è causa furono scarsi conta ben poco una volta stabilito che, a stregua delle norme allora vigenti, essi potevano aver luogo solo in presenza di situazioni dubbie .
Non più forte è l' argomento, relativo alle finalità della disciplina, che Krohn fonda sugli articoli 1 e 4 del regolamento n . 2029/82 . L' articolo 1 va letto assieme a tutte le altre norme di questa fonte . Ci si accorgerà così che se in esso si parla di "un" titolo d' esportazione, la domanda di cui all' articolo 4 va corredata dall' originale "del" titolo d' esportazione; e tanto basta, mi sembra, per considerare fantasiose le conseguenze che la ricorrente desume dall' avere il legislatore usato nella prima norma l' articolo indeterminativo anziché il determinativo . Il richiamo dell' articolo 4 è poi inconferente . Il disposto, infatti, mira solo ad agevolare lo sdoganamento delle merci immesse in libera pratica ( vedasi per un esempio analogo l' articolo 3, paragrafo 2, regolamento della Commissione n . 19/82, GU L 3, pag . 18 ). E' noto che, ai sensi dell' articolo 5 regolamento n . 2029/82, gli importatori devono costituire una cauzione pari a 3 ECU per tonnellata di manioca nel momento in cui chiedono il titolo d' importazione; ora, al fine di evitare che essi paghino subito la somma corrispondente alla quantità totale indicata nel certificato thailandese, la norma in esame li autorizza a chiedere un titolo d' importazione per quantità parziali . In tal modo, quelli di loro che ne abbiano l' interesse potranno lasciare la manioca nei depositi doganali e immetterla progressivamente in libera pratica .
L' esattezza di queste osservazioni è confermata dalle difficoltà in cui la ricorrente si imbatte quando deve dar ragione delle parole "shipped per" che figurano alla colonna 3 del titolo d' esportazione ( cfr . articolo 3, paragrafo 1, 2° comma, e articolo 4, 2° comma, regolamento n . 2029/82 ). Krohn è infatti costretta ad affermare che tale formula è priva di rilievo . Il suo rilievo - io credo - apparirà invece palese a chi vi scorga una prova ulteriore del parallelismo che deve sussistere tra la quantità di merce individuata specificamente ( quindi con riferimento alla nave sulla quale viaggia ) nel certificato d' esportazione e quella per cui si chiede il titolo d' importazione .
6 . Poche parole sul discorso che Krohn tiene a proposito dei diritti quesiti . Il tema, infatti, mi sembra del tutto estraneo alla nostra controversia che non ha certo per oggetto il rifiuto di titoli all' importazione basati su licenze concesse, con fissazione anticipata del tasso preferenziale, prima che l' accordo CEE-Thailandia entrasse in vigore . Al contrario, è pacifico che alla domanda del 16 novembre 1982 Krohn accluse titoli d' esportazione emessi dalle autorità thailandesi il 18 agosto e il 7 settembre 1982, cioè successivi all' approvazione dell' accordo e conformi al modello che figura in allegato al regolamento n . 2029/82 .
7 . Da quanto precede emerge con chiarezza che la linea di condotta seguìta dalla Commissione è rispettosa della normativa applicabile ai fatti di causa . Volgiamoci ora ai poteri d' intervento che, nel quadro dei controlli sui contingenti annui, l' istituzione si vede conferiti dall' articolo 7, paragrafo 1, regolamento n . 2029/82 . Ricordo al riguardo che, come afferma la vostra sentenza 26 febbraio 1986, tale disposto "ha attribuito alla Commissione non la mera facoltà di esprimere il proprio parere sulla decisione da emanare nell' ambito di una cooperazione interna con gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria, ma appunto il potere di imporre a questi stessi organi il rifiuto dei titoli d' importazione richiesti qualora non siano rispettate le condizioni stabilite dall' accordo di cooperazione" ( punto 21 ).
Ora, io ho già sottolineato ( supra, n . 5 ) quale rilievo assuma per il rispetto del nostro accordo l' identificazione fisica delle partite di merce importate e quanto cruciale sia il ruolo che deve riconoscersi alla menzione della nave impiegata per il loro trasporto nel certificato thailandese . Ho anche sostenuto che, già nel vigore del regolamento n . 2029/82, la Commissione poteva chiedere agli enti nazionali di subordinare il rilascio dei titoli d' importazione alla notifica dei dati concernenti il nome della nave e il luogo di sdoganamento .
Dagli atti di causa risulta d' altra parte che : a)*l' impresa ricorrente non è riuscita a dimostrare l' irrilevanza o l' irragionevolezza dei motivi su cui la Commissione ha fondato i suoi interventi ( così la lunghezza del tempo trascorso fra il rilascio del titolo d' esportazione e la richiesta del titolo d' importazione, così le notizie avute dalle autorità thailandesi su esportazioni di manioca non coperte dagli appositi titoli ); b)*nella lettera inviata il 10 dicembre 1982 alla BALM, la stessa Krohn riconobbe la non coincidenza della merce per cui erano stati richiesti i titoli d' importazione con quella risultante dai certificati thailandesi del 7 settembre 1982; c)*in risposta a un quesito posto dalla Corte, la difesa della Krohn ha ammesso che nei primi mesi dell' accordo CEE-Thailandia la contemporanea operatività del sistema anteriore ( certificati con fissazione anticipata del tasso preferenziale ) e del regime istituito dal regolamento n . 2029/82 poteva dar àdito a manovre fraudolente .
Alla luce di questi elementi, le misure prese dalla Commissione appaiono pienamente adeguate al compito che essa è chiamata a svolgere per garantire il rispetto dell' accordo CEE-Thailandia e della sua normativa d' esecuzione . Ora, tale conclusione implica l' insussistenza di un danno per il quale la ricorrente possa essere indennizzata . Non esporrò quindi gli argomenti svolti al riguardo dalle parti rinviando chi sia ad essi interessato al riassunto che se ne fa nella relazione d' udienza .
8 . Per tutte le considerazioni che precedono vi suggerisco di respingere il ricorso introdotto il 4 luglio 1984 dalla società Krohn contro la Commissione delle Comunità europee .
Le spese di giudizio, comprese quelle riservate dalla sentenza 26 febbraio 1986, vanno poste a carico della parte soccombente .
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