CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
dell'11 luglio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa è stata rinviata alla Corte in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Gerechtshof di Arnhem il 18 giugno 1984, nella causa penale dinanzi ad esso pendente a carico della società Miro BV.
Il decreto olandese in fatto di denominazione del gin (« Verordening Benaming van Jenever») stabilisce all'art. 1, n. 4 che per « ginepro » si intende una bevanda alcolica incolore o lievemente gialla composta da determinati ingredienti, « con una gradazione alcolica minima del 35% ». L'art. 2 n. 1 di detto decreto stabilisce: «È vietato usare, per distillati non ricompresi nella definizione di cui all'art. 1, n. 4, la denominazione “ jenever ” oppure “ genever ”, “ Schiedamse jenever ” (genever), “ Schiedam ”, Schiedammer ”, Holland gin “, Friesche jenever ” (genever), “ graanjenever ” (genever), “ Hollandse jenever ” (genever), “ Oude Klare ” o qualsiasi altra denominazione simile che possa ragionevolmente indurre l'acquirente a credere che il distillato sia gin ». L'art. 3 della disciplina stabilisce che l'inosservanza dell'art. 2, n. 1, costituisce reato. Il decreto è stato adottato il 22 agosto 1979 ed è entrato in vigore il 12 febbraio 1980.
Nel maggio del 1983 la Miro BV (in prosieguo: «Miro») società che gestisce diversi supermercati e negozi nei Paesi Bassi, cominciava ad importare nei Paesi Bassi gin prodotto nel Belgio, con una gradazione del 30%. Il gin importato dalla Miro era prodotto da una società belga, la « Gist en Spiritusfabrieken Bruggeman NV» di Gand. Il prodotto era contrassegnato dal marchio « Nolens », che corrisponde ad una distilleria belga anonima, con sede in Hasselt, i cui marchi e procedimenti di fabbricazione attualmente sono di proprietà della Bruggemans. Le etichette sulle bottiglie di questo gin recavano la chiara dicitura « Nolens — Supra Hasselt — Jonge Jenever — Genièvre ». In caratteri più piccoli, si indicava inoltre « 30% voi. », « Inh./Cont. 1 1 », « NV GSF Bruggeman SA, B—9000 Gent, Grauwpoort 1 », « Verre gratuit/Geen statiegeld ». L'etichetta indica con diciture e cifre che non possono lasciare alcun dubbio, che la bevanda è prodotta nel Belgio ed ha una gradazione del 30%. All'udienza la Miro ha prodotto una copia di un manifesto che, ha sostenuto, era_ usato dalla Miro per reclamizzare il prodotto. Il manifesto, che è bianco e rosso, riproduce l'etichetta della bottiglia di gin e la dicitura « import uit België! » (importato dal Belgio) « Nolens Jonge Jenever, 30% di alcool, 1 litro » ed indica inoltre il prezzo di vendita praticato dalla Miro. Anche in questo caso la dicitura è perfettamente chiara.
Il 17 ottobre 1983 la Miro BV veniva imputata di essersi servita, il 16 maggio 1983 o in quel periodo, nel comune di Nimega, della denominazione di « Nolens Jonge Jenever (30% vol.) » per una bevanda distillata, ai sensi dell'art. 1, n. 1 del decreto sulla denominazione del gin che non corrispondeva alla definizione di gin di cui all'art. 1, n. 4 di detto decreto, dato che tale denominazione è una denominazione analoga ai sensi dell'art. 2, n. 1 del decreto, la quale poteva facilmente indurre gli acquirenti a credere che la bevanda distillata fosse gin, di aver detenuto detta bevanda, la cui gradazione alcolica era inferiore al 35%, allo scopo di venderla o comunque di offrirla in vendita nel negozio sito al 61, St. Jacobslaan, in Nimega.
Il 7 novembre 1983 l'Economische Politierechter (giudice competente per i reati commerciali) presso il tribunale di Arnhem, condannava la Miro per detta imputazione. Il 16 novembre 1983, la Miro impugnava la sentenza dinanzi al Gerechtshof (corte d'appello) di Arnhem, allegando che l'applicazione dell'art. 2 del decreto olandese alla bevanda in questione costituiva una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, misura vietata dall'art. 30 del trattato CEE. Il procuratore generale del Gerechtshof ammetteva che l'applicazione del decreto al prodotto in questione aveva effetto equivalente ad una restrizione quantitativa sull'importazione, ma sosteneva che la sua applicazione era giustificata da perentorie esigenze di tutela dei consumatori e di lealtà dei negozi commerciali. Nel provvedimento di rinvio, il Gerechtshof dichiarava che l'etichetta forniva sufficienti indicazioni circa l'origine belga del prodotto e la sua gradazione del 30%. Esso constatava che non era provato che i consumatori fossero stati confusi o indotti in errore in misura rilevante. Tenuto conto dell'etichetta in questione e del prezzo del prodotto, il Gerechtshof riteneva improbabile che ci fossero rischi che i consumatori confondessero facilmente il « Nolens Jonge Jenever » del Belgio, avente una gradazione del 30% con il gin olandese di 35 o più gradi e di prezzo superiore, e che, così stando le cose, non risultava che nell'immediato vi fosse un'esigenza impellente di tutelare i consumatori, la quale dovesse ritenersi prevalente rispetto alle esigenze della libera circolazione delle merci, che è uno dei fondamenti del trattato CEE. Prendendo in esame la giustificazione invocata in subordine, cioè le esigenze della lealtà dei negozi commerciali, il giudice riazionale ammetteva che i distillatori in Olanda, che non possono vendere gin sul mercato olandese se di gradazione inferiore al 35%, si sarebbero trovati in posizione concorrenziale meno favorevole rispetto ai distillatori stabiliti nel Belgio, se questi potevano vendere in Olanda gin di gradazione alcolica inferiore e di conseguenza colpito da imposte indirette inferiori. Si osserva che le sentenze di questa Corte non corroboravano direttamente la tesi secondo cui siffatta situazione era in contrasto con il principio di lealtà commerciale in modo così grave da giustificare il divieto in questione. Poiché d'altra parte questa Corte non si è ancora pronunciata sul problema, il Gerechtshof ci ha sottoposto la seguente questione relativa all'interpretazione dell'art. 30 del trattato:
« Supposto che :
1)
nello Stato membro A siano in vigore norme le quali prescrivono una gradazione alcolica minima del 35% per un determinato tipo di bevanda alcolica — in prosieguo designata ginepro — e impongano il divieto, sanzionato penalmente, di usare la denominazione ginepro per il ginepro avente gradazione inferiore;
2)
nello Stato membro A, nel 1982 le véndite di ginepro costituissero circa il 45% delle vendite complessive di bevande distillate;
3)
nello Stato membro A, per la vendita al consumo la differenza di imposte indirette per litro fra la gradazione del 30% e quella del 35% fosse complessivamente di fiorini 1,62 (e dal 1o febbraio 1984 di fiorini 1,89);
4)
nello Stato membro B, non esista alcuna norma la quale prescriva una gradazione alcolica minima per il ginepro;
5)
nella CEE manchi ancora una normativa comune riguardante la produzione e lo smercio del ginepro:
se l'estensione del divieto dello Stato membro A al ginepro avente una gradazione del 30% regolarmente prodotto e posto in commercio nello Stato B — con la conseguenza che il commercio di quella bevanda nello Stato membro A viene ostacolato e impedito — vada considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del trattato CEE ».
Quanto al presupposto n. 4 della questione, si dovrebbe forse ricordare che, successivamente ai fatti che ci interessano, il Belgio ha istituito una disciplina che prescrive il 30% come gradazione alcolica minima del gin: RD 6 giugno 1984, «Moniteur belge»15 agosto 1984, pag. 11519. È evidente che questo decreto attribuisce semplicemente forza di legge ad una consuetudine consolidata. Nella presente causa questa normativa è irrilevante, poiché è pacifico che in Belgio era legittimo produrre e vendere ginepro con una gradazione del 30% sotto il nome di « genever », prima che fosse emanato questo Regio Decreto.
La Miro, il Belgio e la Commissione sostengono che la questione dovrebbe venir risolta in senso affermativo. La Repubblica federale di Germania, l'Italia e i Paesi Bassi sono invece per la soluzione negativa.
I partecipanti che caldeggiano la soluzione affermativa sottolineano che ginepro con gradazione del 30% è prodotto e venduto legittimamente nel Belgio come « jenever » già da secoli. Di conseguenza ha rilievo la sentenza della Corte 120/78 Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), (Race. 1979, pag. 649). Per di più nessuno Stato membro può avere un monopolio in fatto di denominazione descrittiva di un prodotto (sentenza 193/80, Commissione/Italia, Race. 1981, pag. 3019). Gli interessi dei consumatori sono sufficientemente tutelati sotto il profilo del diritto comunitario dalle dichiarazioni sull'etichetta del prodotto. Quanto alla lealtà dei negozi commerciali si osserva che il fatto che le imposte indirette olandesi gravino sul prezzo dei prodotti non si risolve in una concorrenza sleale, ma fa semplicemente parte delle condizioni oggettive di mercato nel quale le merci sono vendute. La concorrenza sleale può solo derivare dal comportamento degli importatori o dei distributori.
I fautori della soluzione negativa si richiamano alla necessità di tutelare il consumatore. L'etichetta sulle bottiglie non può garantire la tutela del consumatore nei ristoranti e nei bar. Se si consentisse la messa in commercio nei Paesi Bassi di ginepro con una gradazione del 30%, si distruggerebbero le basi della politica di qualità dei distillatori olandesi e si danneggerebbe la buona reputazione del ginepro olandese che per secoli ha avuto una gradazione del 35%. Quanto alle esigenze tassative di lealtà commerciale, è stato sostenuto che il ginepro belga e quello olandese sono intercambiabili. La gradazione inferiore consentita per il ginepro nel Belgio gli attribuisce un vantaggio concorrenziale in quanto, oltre al minor costo di produzione, esso è soggetto pure a minori imposte indirette. L'unico modo per garantire la lealtà dei negozi commerciali è quello di vietare l'uso della denominazione, come prescrive il decreto.
Va rilevato che la Comunità non ha ancora adottato norme comunitarie circa la produzione e la vendita del gin. Una proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che fissi le norme generali relative alla definizione, alla descrizione e alla presentazione delle bevande alcoliche e dei vermouth e degli altri vini di uva fresca aromatizzati con piante ed altre sostanze aromatiche è stata sottoposta al Consiglio il 22 giugno 1982 (GU 1982, C 189, pag. 7) ma finora non è stata adottata dal Consiglio. In assenza di norme comuni, spetta agli Stati membri disciplinare tutti i problemi relativi alla produzione e alla vendita del gin nel loro territorio (n. 8 della sentenza Cassis de Dijon). Essi possono tuttavia farlo solo attenendosi alle norme del trattato.
A differenza delle norme tedesche nella causa Cassis de Dijon, il decreto nazionale, nella presente fattispecie, non si risolve nel divieto assoluto d'importazione. Esso vieta solo l'uso di determinate denominazioni per il gin di gradazione inferiore a quella prescritta. A mio parere, ciò tuttavia costituisce una restrizione delle importazioni in atto o in potenza, diretta o indiretta che, se non trova valida giustificazione, rappresenta una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30.
Non è stato invocato né, a mio parere, può essere invocato — stando al fascicolo della causa — l'art. 36 del trattato.
Il problema è quindi se questo ostacolo per la libera circolazione delle merci, « risultante da disparità tra le leggi nazionali che disciplinano la vendita dei prodotti in questione », deve venir accettato in quanto è necessario « per rispondere ad esigenze imperative attinenti in particolare ( ... ) alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori» (Cassis de Dijon, n. 8). Sotto questo aspetto non mi pare abbia importanza il fatto che la percentuale di yendita di ginepro nei Paesi Bassi in relazione allo smercio complessivo di bevande distillate sia quella indicata nel presupposto n. 2 della questione, punto apparentemente controverso fra le parti.
Ciò che è necessario per tutelare il consumatore, ogniqualvolta la questione sorga dinanzi al giudice nazionale, a mio parere spetta al giudice nazionale stesso deciderlo alla luce di tutti i fatti, salvo la pronunzia di questa Corte su ciò che, sotto il profilo giuridico, può rientrare in tale menzione.
Nella sentenza 27/80, Procedimento penale a carico di Anton Adriaan Fietje (Race. 1980, pag. 3839) la Corte ha dichiarato che « l'estensione da parte di uno Stato membro di una disposizione che vieti la vendita di determinate bevande alcoliche sotto una denominazione diversa da quella prescritta dalle leggi nazionali alle bevande importate da altri Stati membri in modo da rendere necessaria la modifica dell'etichetta sotto la quale la bevanda importata è legalmente distribuita nello Stato membro esportatore, va considerata come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del trattato, qualora le indicazioni che si trovano sull'etichetta originale abbiano per i consumatori, per quanto riguarda la natura del prodotto, un contenuto informativo equivalente a quello della denominazione legalmente prescritta ».
Nella fattispecie è pacifico che il gin di 30o può venire legittimamente venduto nel Belgio ed esportato dal Belgio col nome di « jenever » e infatti questa bevanda può essere prodotta nei Paesi Bassi per l'esportazione. Dal provvedimento di rinvio mi pare di capire che il Gerechtshof è convinto che l'etichetta dava una chiara indicazione dell'origine e della gradazione alcolica del prodotto. L'etichetta e il prezzo inferiore rendevano improbabile l'errore da parte dell'acquirente. Considerando nel suo complesso quanto dichiarato nel provvedimento di rinvio, mi pare che il Gerechtshof abbia disatteso l'assunto che la tutela del consumatore giustificava la restrizione delle importazioni di gin belga come « jenever » con gradazione alcolica del 30%.
Secondo me, l'orientamento del Gerechtshof è ineccepibile. In base agli accertamenti effettuati dal giudice nazionale, se questa Corte dovesse pronunciarsi su tale punto, giungerei alla stessa conclusione. Di regola un'etichetta adeguata va considerata sufficiente tutela del consumatore qualora merci leggittimamente messe in commercio ed esportate da uno Stato membro siano importate in un altro Stato membro. Possono esservi casi eccezionali nei quali particolari fattori locali fanno sì che anche una chiara etichetta non offra sufficiente tutela al consumatore. Non mi pare che nella fattispecie sussistano circostanze eccezionali del genere.
Non interpreto la sentenza 58/80 Dansk Supermarked/Imerco (Race. 1981, pag. 181) (nella quale la Corte ha ammesso che la vendita di merci può venire vietata se le circostanze in cui esse sono vendute costituiscono trasgressione degli usi commerciali ritenuti corretti e leali nello Stato membro di importazione, a condizione che detti usi si riferiscano « a circostanze o modalità della messa in vendita indipendenti dal fatto stesso dell'importazione ») nel senso che essa infici il principio secondo il quale il consumatore e il venditore possono esser tutelati dall'adeguata etichettatura dei prodotti importati.
È evidente che nella Comunità esistono differenze nella gradazione alcolica di determinate bevande come il gin, il rum e il whisky. Sempreché venga informato di quello che acquista, spetta al consumatore decidere quale gradazione preferisce. Il gin di 30o mi pare rientri chiaramente nella gamma di quello che i consumatori normali considerano gin. Quale sarebbe la situazione se un commerciante cercasse di porre in vendita come « jenever » o come « gin » una bevanda di soli 15o è un problema che non si pone nella fattispecie e non deve venir esaminato. Il rifiuto dei consumatori è una garanzia sufficiente per escludere che esso si ponga un giorno.
Nella presente causa, come spesso avviene, quello che si invoca come necessario per la tutela del consumatore è in un certo senso pure invocato come necessario per garantire la correttezza dei negozi commerciali. Se il cliente acquista jenever belga pensando che sia jenever olandese, ne rimane leso il produttore del secondo. Si sostiene che egli perde i vantaggi della reputazione che il suo prodotto tradizionale si è creato nel corso degli anni. L'unico modo per tutelare la sua attività è vietare l'uso della denominazione. A mio parere la soluzione è la stessa. Se l'etichettatura costituisce un'adeguata tutela per il consumatore, non si può giustificare la proibizione di usare la denominazione (legalmente usata nello Stato esportatore) nello Stato importatore onde proteggere il produttore contro i prodotti concorrenti.
Come la Corte ha affermato nella sentenza 16/83, Causa penale a carico di Karl Prantl (Race. 1984, pag. 1328, nn. 26 e 30) uno Stato membro non può invocare i propri usi tradizionali in fatto di produzione di una determinata merce per servirsene come ostacolo per l'importazione di merci analoghe da un altro Stato membro, qualora dette merci siano pure state prodotte secondo una prassi correttamente e tradizionalmente seguita nello Stato membro.
È stato pure sostenuto che la vendita del prodotto belga è incompatibile con la lealtà dei negozi commerciali in quanto esso non solo è meno caro, dato il minor contenuto di alcool, ma è gravato da imposte indirette inferiori e quindi è proporzionalmente ancora meno caro. Ciò pone in una posizione di svantaggio — sotto il profilo prezzo — il prodotto olandese, e quindi il divieto di usare la denominazione prescritta per il prodotto belga.
Non condivido questo assunto. La Corte ha chiarito più volte che le deroghe contemplate nell'art. 36 del trattato « riguardano questioni di natura non economica » (sentenza 95/81, Commissione/Italia, Race. 1982, pag. 2187, ed inoltre sentenza 7/61, Commissione/Italia, Race. 1961, pag. 317). Le esigenze tassative che giustificano ostacoli per il commercio intracomunitário, alle quali si riferiva la sentenza Cassis de Dijon (n. 8) devono essere del pari, direi, di « natura non economica ». Se uno Stato membro potesse imporre restrizioni delle importazioni (o mediante divieto assoluto o prescrivendo denominazioni diverse) sotto pretesto che i prodotti importati sono meno costosi o vengono colpiti da tributi inferiori, la concorrenza e il principio della libera circolazione delle merci verrebbero completamente svuotati. Detti argomenti sono esclusivamente economici. Il solo fatto che le merci importate siano meno care o, per questo motivo, siano soggette ad oneri fiscali inferiori non può costituire un comportamento scorretto o riprovevole (ai sensi della sentenza Dansk Supermarked) oppure giustificare restrizioni o divieti delle importazioni in nome della lealtà dei negozi commerciali ai sensi della sentenza Cassis de Dijon.
Secondo me, la lealtà dei negozi commerciali riguarda provvedimenti come quelli — pur se non necessariamente in senso limitativo — prospettati dalla Commissione, cioè la creazione di confusione, la denigrazione dei concorrenti, pubblicità menzognera, divulgazione di segreti o corruzione di dipendenti. Nessuna di queste ipotesi si è verificata nella fattispecie.
Di conseguenza ritengo che la questione sollevata dal Gerechtshof di Arnhem dovrebbe venir risolta come segue :
L'estensione del divieto di uno Stato membro di usare talune denominazioni per bevande alcoliche che abbiano una gradazione inferiore ad un determinato minimo, alle importazioni di detta bevanda legalmente prodotta e smerciata con la stessa denominazione in un altro Stato membro costituisce una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative vietate dall'art. 30 del trattato CEE.
Sulle spese sostenute dalla Miro deve provvedere il giudice nazionale. Non sono ripetibili le spese incontrate dal Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Italia, dai Paesi Bassi e dalla Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy