CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 4 luglio 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Le questioni che, con ordinanza 6 giugno 1984 e ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, il Finanzgericht dell'Assia sottopone al vostro esame riguardano l'interpretazione di alcune norme del regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608/74, contenente « disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari » (GU L 170, pag. 38). Ricordo che tali misure furono introdotte per garantire il buon funzionamento della politica agricola comune in un momento nel quale le frequenti variazioni a cui erano soggette alcune monete europee ostacolavano gli scambi dei prodotti agricoli. Come risulta dal terzo considerando, scopo principale del regolamento era introdurre nella normativa comunitaria « una certa duttilità », attribuendo agli Stati membri la facoltà di applicare una clausola equitativa che consentisse di « esaminare ogni singolo caso alla luce del pregiudizio subito » dall'operatore commerciale.
L'articolo 1 determina il contenuto della clausola: in caso di aumenti degli ICM dovuti a una modifica del tasso centrale della moneta di uno Stato membro, quest'ultimo può « rinunciare discrezionalmente ed alle condizioni [stabilite per] la riscossione dell'importo (...) o della parte di (...) importo corrispondente all'aumento ». Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, la clausola opera solo « su domanda dell'[operatore] interessato e se questi, al momento del deposito della domanda, provi:
a)
che nel caso specifico la riscossione dell'importo (...) instaurato o maggiorato non è necessaria per compensare l'incidenza della misura monetaria (...) sul prezzo del prodotto;
b)
che la riscossione gli causerebbe un onere supplementare eccessivo che non avrebbe potuto evitare neppure dando prova di tutta la diligenza necessaria e normale ».
L'articolo 6 del regolamento stabilisce infine che le suddette disposizioni si applicano alle importazioni o alle esportazioni effettuate a decorrere dal 4 giugno 1973.
2.
Ciò detto, vengo ai fatti della causa principale. La modifica apportata il 29 giugno 1973 al tasso centrale del marco tedesco determinò un aumento degli ICM. Con comunicazione del 3 luglio 1974, il governo di Bonn decise di avvalersi delle disposizioni previste dal regolamento 1608/74 e a tal fine fissò un termine per la presentazione delle domande. Una domanda fu depositata dall'impresa Söhnlein Rheingold. Essa dichiarò di avere, sulla base di contratti conclusi tra il novembre 1972 e il marzo 1973, importato nel periodo luglio-ottobre 1973 una notevole quantità di vino da tavola prodotto in Francia e in Italia; sostenne quindi che l'aumento degli ICM provocato dalla misura monetaria nazionale le aveva imposto un onere ulteriore e di tale onere, sussistendo le condizioni previste dal regolamento comunitario, chiese la compensazione in via equitativa.
Lo Hauptzollamt di Wiesbaden respinse la domanda. Rivendicando il potere di valutare discrezionalmente la sussistenza dei presupposti a cui sono subordinati i provvedimenti d'equità, esso affermò che la Rheingold non si era sforzata di evitare l'onere di cui chiedeva la compensazione con la « necessaria e normale diligenza ». Contro questa decisione, confermata dall'Oberfinanzdirektion di Francoforte, l'impresa propose ricorso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia; dal canto suo, l'amministrazione convenuta ribadì le ragioni già esposte in sede di reclamo e aggiunse che il provvedimento equitativo non poteva essere concesso anche perché i contratti d'importazione erano stati stipulati dalla Rheingold prima del 3 giugno 1973 ed erano quindi sottratti ratione temporis alla normativa comunitaria.
È proprio in rapporto agli argomenti avanzati dallo Hauptzollamt che il giudice tedesco ha ritenuto utile sottoporvi i seguenti quesiti :
1)
Se il regolamento 1608/74 vada interpretato nel senso che l'esenzione o il rimborso per motivi di equità degli importi compensativi monetari riscossi all'atto dell'importazione può aver luogo solo se i contratti in base a cui l'importazione fu effettuata siano stati conclusi dopo il 3 giugno 1973;
2)
Se il medesimo regolamento vada interpretato nel senso che, qualora ne ricorrano i presupposti, si ha diritto all'esenzione o al rimborso degli importi compensativi monetari; o nel senso che la decisione relativa non solo all'applicazione del regolamento, ma anche all'esenzione o al rimborso nel caso singolo, è rimessa alla discrezione dello Stato membro.
3.
Il problema posto dal primo quesito è semplice. Come ho già detto, l'articolo 6 del regolamento 1608/74 anticipa l'applicabilità dei provvedimenti equitativi al 4 giugno 1973. La ragione di tale termine sta nel fatto che a quella data entrò in vigore il regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463/73, recante modalità d'applicazione degli ICM (GU L 146, pag. 1). Questa fonte, infatti, modificò incisivamente il regime degli imponi; ma, fino all'emanazione del nostro regolamento, non fu seguita da norme intese ad alleviare le situazioni degli operatori che avessero subito un pregiudizio a causa di misure monetarie nazionali.
Da qui l'efficacia retroattiva del regolamento 1608/74. Si noterà, peraltro, che il termine da cui quest'ultimo vien fatto operare è riferito esplicitamente alle « importazioni o esportazioni ». Ora, come osserva la Commissione, le importazioni e le esportazioni effettuate il 4 giugno 1973 o nei giorni immediatamente successivi presuppongono di necessità contratti conclusi prima di tale data. La risposta che vi chiede il giudice a quo non può dunque non essere negativa.
4.
Per quanto riguarda la domanda n. 2, ricordo che, secondo una vostra consolidata giurisprudenza, il regolamento 1608/74 « ha attribuito agli Stati membri un margine di discrezionalità che permette loro di pronunciarsi in merito all'applicazione della clausola equitativa in ciascun caso concreto, nonché di valutare le circostanze che possono giustificare la concessione e il rifiuto dell'esonero » dagli importi compensativi (cfr. in particolare sentenze 2 marzo 1978, cause riunite 12, 18 e 21/77, Debayser/Commissione, Raccolta 1978, pag. 553; 10 maggio 1978, causa 132/77, Société pour l'exportation des sucres/Commissione, Raccolta 1978, pag. 1061).
Il perché del principio così sancito è ovvio. Ispirato com'è a considerazioni d'equità, l'esonero totale o parziale dall'importo non può essere deciso in base a presunzioni astratte o precostituite, ma solo alla luce degli elementi che qualificano la concreta situazione del richiedente e in vista del danno da lui effettivamente subito. L'equità, come tutti sanno, è per definizione la giustizia del caso singolo. Ed è appunto per realizzare questa giustizia che il legislatore comunitario ritenne opportuno attribuire agli Stati membri la gestione della clausola che prevede il beneficio. Solo le autorità nazionali, infatti, sono « in grado di giudicare le circostanze e di verificare la materialità dei fatti » (cfr. considerando n. 5).
La Rheingold non è d'accordo. A suo avviso, la clausola non può non essere applicata uniformemente in tutti gli Stati membri e ciò implica che la concessione della misura equitativa abbia carattere automatico. Oltre ai rilievi che ho già fatto, tuttavia, contro tale tesi milita il terzo considerando del regolamento per cui, lungi dal garantire agli operatori una tutela di natura generale e dunque un diritto, il legislatore si è limitato a introdurre nella normativa comunitaria una « certa duttilità ». Ora, « duttile » può essere solo una procedura che consenta alle autorità nazionali di valutare la sussistenza dei presupposti da cui dipende la concessione del beneficio e specialmente il grado di diligenza con cui l'operatore ha cercato di evitare o di ridurre l'onere eccessivo del quale si lamenta.
5.
Sulla base delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere come segue alle domande pregiudiziali rivoltele dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 6 giugno 1984:
1)
il regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608/74 va interpretato nel senso che l'esenzione o il rimborso per motivi di equità degli importi compensativi monetari riscossi all'atto dell'importazione può essere disposta anche se i contratti in base a cui l'importazione fu effettuata siano stati conclusi prima del 4 giugno 1973;
2)
ai sensi del citato regolamento, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale non solo rispetto all'applicazione della clausola equitativa, ma anche per quanto riguarda la decisione di accordare, in base alle circostanze di ciascun caso concreto, l'esonero o il rimborso degli importi compensativi monetari.
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