Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Queste conclusioni si riferiscono al ricorso 18 luglio 1984 proposto da "Les Verts, parti écologiste" ( in seguito : i "Verdi ") nei confronti del Parlamento europeo per ottenere l' annullamento di "tutte le decisioni di esecuzione del bilancio CEE 1984 relative all' applicazione del capitolo 3708 ".
Com' è noto, gli stanziamenti iscritti in tale voce servirono a finanziare la campagna d' informazione per le seconde elezioni europee a suffragio universale diretto e furono al centro di altri cinque ricorsi egualmente promossi dai Verdi . Quattro di essi - quelli rivolti contro gli atti nei quali si articolò il procedimento di approvazione del bilancio 1984 ( cause 216/83, 295/83, 296/83, 297/83 ) - vennero dichiarati irricevibili d' ufficio per difetto della condizione prevista dall' articolo 173, 2° comma, del trattato CEE . Nelle relative ordinanze ( 26 settembre 1984 ), la Corte statuì infatti che, essendo il bilancio definito dal regolamento finanziario come l' atto che prevede e autorizza preventivamente le entrate e le spese della Comunità, la procedura mediante cui lo si approva consiste in una semplice autorizzazione a impegni di spesa . I provvedimenti che di essa fanno parte non possono dunque direttamente riguardare persone fisiche o giuridiche; mentre è concepibile che una persona sia pregiudicata dalle decisioni assunte in esecuzione del bilancio ( Racc . 1984, rispettivamente pag . 3325, 3331, 3335, 3339 ).
Per contro, con sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/83 ( Racc . 1986, pag.1339 ), la Corte accolse il ricorso 28 dicembre 1983 . Le decisioni con cui l' ufficio di presidenza ( 12 ottobre 1982 ) e l' ufficio di presidenza ampliato del Parlamento ( 29 ottobre 1983 ) avevano regolato la ripartizione e l' impiego dei fondi iscritti alla voce 3708 furono annullate per incompetenza .
2 . La causa attuale è in rapporto di diretta continuità con quella che mise capo alla pronuncia appena citata . Allora, i Verdi impugnarono le delibere con cui gli organi dell' Assemblea avevano dettato la disciplina di base del capitolo 3708; oggi, essi agiscono contro i vari provvedimenti che l' amministrazione del Parlamento ha emanato per eseguire tale disciplina .
A sostegno della loro domanda i Verdi invocano i mezzi che già dedussero nelle cinque cause di cui ho detto :
a ) incompetenza;
b ) violazione dei trattati e segnatamente dell' articolo 138 del trattato CEE e degli articoli 7, n . 2 e 13 dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto;
c ) violazione del principio che sancisce l' eguaglianza dei cittadini sul piano elettorale;
d ) violazione degli articoli 85 e seguenti del trattato CEE;
e ) violazione del principio d' eguaglianza davanti alla legge nella costituzione francese;
f ) illegittimità, in quanto il voto espresso dal ministro francese nel Consiglio delle Comunità in occasione delle deliberazioni sul bilancio sarebbe stato affetto da eccesso di potere, così viziando le decisioni del Consiglio e tutti gli atti su di esse fondati;
g ) sviamento di potere, in quanto l' ufficio di presidenza del Parlamento avrebbe usato i fondi di cui alla voce 3708 per assicurare la rielezione di deputati eletti nel 1979 .
Tra questi mezzi la sentenza 23 aprile 1986 accolse i primi due e in particolare quello che fa leva sulla violazione dell' articolo 7, n . 2 dell' atto 20 settembre 1976 . La Corte affermò infatti che "il problema del rimborso delle spese per la campagna elettorale non rientra nei pochi punti che sono stati disciplinati nell' atto del 1976 . Ne deriva che, allo stato attuale del diritto comunitario, l' istituzione di un sistema di rimborso delle spese per la campagna elettorale e la determinazione delle relative modalità continua a rientrare nella sfera di competenza degli Stati membri" ( punto 54 ).
Il rapporto di continuità a cui ho alluso c' impone anzitutto di accertare se la nostra causa possieda ancora un oggetto; in altri termini, se la sentenza 23 aprile 1986 abbia travolto o lasciato in vita gli atti di esecuzione della voce 3708 intervenuti tra l' adozione e l' annullamento dei provvedimenti che disciplinarono tale voce . Il problema non trova risposta né nella legislazione comunitaria né nella vostra giurisprudenza . I sistemi nazionali di giustizia amministrativa non sembrano peraltro orientati nel senso della caducazione automatica degli atti conseguenziali emanati anteriormente all' annullamento dell' atto presupposto; al contrario, nella misura in cui sono suscettibili di impugnativa e purché il ricorso sia stata presentato entro il termine prescritto, essi vanno annullati mediante apposite pronunce ( 1 ).
Sono dunque propenso a ritenere che l' odierna controversia conservi una ragion d' essere . Nel merito, tuttavia, non credo che essa si presti a discussioni : gli atti esecutivi delle delibere riguardanti la voce 3708 sono stati privati della loro base giuridica dalla sentenza 23 aprile 1986 e, in quanto siano impugnabili, devono venire annullati . Detto questo, io non vi proporrò di annullarli . A mio avviso, infatti, il ricorso in esame non è ricevibile .
3 . Ricordo che un' eccezione d' irricevibilità del ricorso fu sollevata dal Parlamento europeo con domanda incidentale del 2 ottobre 1984 . L' istituzione vi chiese altresì di pronunciarvi su tale istanza senza procedere alla valutazione del merito; ma, con ordinanza 28 novembre 1984, voi decideste di esaminare congiuntamente entrambi i profili .
Il Parlamento adduce due ordini di argomenti : l' incapacità di star in giudizio dei Verdi nel momento in cui proposero il ricorso e l' insussistenza delle condizioni da cui dipende la legittimazione dei privati ad agire ex articolo 173 . I fatti su cui fa leva il primo argomento sono incontestati . L' associazione "Les Verts, parti écologiste" si sciolse il 29 marzo 1984 e comunicò tale decisione alla prefettura di Parigi il successivo 19 giugno . Lo stesso giorno si sciolse anche l' associazione "Les Verts ". All' atto della dissoluzione, peraltro, i due gruppi si fusero costituendo un nuovo organismo politico che fu denominato "Les Verts, confédération écologiste - Parti écologiste" e che dichiarò la propria esistenza alla prefettura della capitale il 20 giugno 1984 ( Journal officiel del 25.7.1984, pag . 6604 e 6608; rettifica del 9.11.1984, pag . 10241 ).
Alla luce di questi dati, l' istituzione convenuta sviluppa una tesi assai lineare . Secondo la giurisprudenza della Corte - essa afferma - la capacità d' agire del ricorrente va accertata con riferimento alla legge nazionale dell' interessato ( vedasi da ultimo sentenza 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider, Racc . 1984, pag . 3991 ); dunque, in un caso come il nostro, a stregua della legge francese sulle associazioni del 1° luglio 1901 . Ora, nel silenzio di detta fonte, è da ritenere che le associazioni si sciolgano per effetto di una manifestazione di volontà da parte degli associati : e nella specie una volontà siffatta si manifestò appunto con la stipulazione del protocollo di fusione in data 29 marzo 1984 e con la dichiarazione del successivo 19 giugno . Il ricorso del 18 luglio 1984 fu pertanto proposto da un organismo che aveva perso, al più tardi il 19 giugno, la propria capacità di agire . D' altra parte, poiché il ricorso non fu promosso da un soggetto capace, non è neppure concepibile che si ammetta una riassunzione del giudizio da parte della nuova associazione .
A questa argomentazione i Verdi oppongono una linea difensiva articolata su due livelli . Essi richiamano in primo luogo la pronuncia 18 marzo 1981 del tribunal de grande instance di Troyes secondo cui "il résulte de l' article 5 de la loi 1er juillet 1901, modifiée par la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, que (...) (( une )) association n' acquiert ( et donc ne perd ) la personnalité morale qu' après publication au Journal officiel" ( il corsivo è mio ); e da essa deducono che nell' ordinamento francese l' acquisto e la perdita della personalità sono governati dal principio del parallelismo delle forme . Se è vero quindi che la personalità viene meno solo a far tempo dalla pubblicazione dello scioglimento sul Journal officiel e che nel caso di specie a tale formalità si provvide il 25 luglio 1984, è egualmente vero che il 18 luglio precedente - giorno in cui il ricorso fu iscritto a ruolo - l' associazione era capace di stare in giudizio .
In secondo luogo, i Verdi rilevano che, anche ad ammettere la fondatezza della tesi secondo cui l' estinzione dell' associazione e dunque la perdita della personalità si producono per il solo effetto della volontà dei membri, il ricorso fu proposto da un soggetto capace . Invero, secondo il punto III del protocollo 29 marzo 1984, lo scioglimento dell' associazione ricorrente doveva aver luogo "sous réserve" di fusione col gruppo "Les Verts ". Ora, in base all' articolo 5 della legge 1° luglio 1901, l' organismo risultante da tale fusione acquisì la personalità nel momento in cui il Journal officiel dette notizia della sua nascita . Se ne desume che la volontà di sciogliersi dell' associazione ricorrente divenne effettiva solo a questa data ( 25 luglio 1984 ) e, pertanto, che sette giorni prima la stessa associazione era capace d' agire .
Dei detti argomenti il più persuasivo mi sembra l' ultimo . In Francia la tesi del tribunale di Troyes ha sollevato una serie di critiche o quanto meno di dubbi ( vedasi Sousi : Les associations, Paris, 1985, pag . 446, e, ancor prima, Brichet : Associations et syndicats, Paris, 1972, pag . 256 ), onde resta prevalente l' opinione secondo cui quell' ordinamento non conosce disposti che assoggettino la perdita della personalità giuridica a particolari requisiti di forma . Ora, in difetto di una specifica norma - e, beninteso, salvi i casi in cui l' estinzione sia imposta dall' autorità giudiziaria o amministrativa -, mi pare ovvio che la materia sia retta integralmente dall' autonomia privata . In altre parole, a stabilire i tempi e i modi dello scioglimento non può essere che la volontà degli associati .
Ma come si manifestò nella specie tale volontà? Il protocollo di fusione - osservano giustamente i Verdi - dimostra a tutte lettere che gli associati intesero subordinare l' efficacia dell' accordo estintivo alla costituzione di un nuovo raggruppamento evitando qualsiasi cesura tra la fine del primo organismo e la nascita dell' altro . Sappiamo inoltre che, secondo l' articolo 5 della legge 1° luglio 1901, "toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l' article 6 devra être rendue publique" e che "l' association n' est rendue publique que par une insertion au Journal officiel ". Perché la volontà dei membri dell' associazione "Les Verts, parti écologiste" sia rispettata, è dunque necessario ammettere che tale gruppo cessò di esistere nell' istante in cui la formazione "Les Verts, confédération écologiste - Parti écologiste" ottenne la personalità giuridica, cioè - per dirla con Sousi ( op . cit ., pag . 447 ) - con la "survenance de l' événement ayant pour effet d' entraîner automatiquement la dissolution de l' association"; e, dal momento che tale "survenance" ebbe luogo il 25 luglio 1984, non vi son dubbi che il 18 luglio il gruppo "Les Verts Parti écologiste" esisteva ancora ed era abilitato a star in giudizio .
A identiche conclusioni, del resto, la Corte giunse nell' esaminare un' analoga eccezione d' irricevibilità sollevata dal Parlamento nella causa 294/83 . L' istituzione convenuta aveva sostenuto che, essendosi sciolta dopo aver promosso il ricorso del 28 dicembre 1983, l' associazione "Les Verts, parti écologiste" aveva perso la capacità di agire . Voi osservaste tuttavia : "dal protocollo 29 marzo 1984 risulta che lo scioglimento delle due associazioni, compreso quello della (...) ricorrente, è avvenuto con riserva della loro fusione ai fini della costituzione di una nuova associazione . Scioglimento, fusione e creazione della nuova associazione hanno pertanto avuto luogo con il medesimo atto, cosicché vi è continuità temporale e giuridica tra l' associazione ricorrente e la nuova associazione" ( sentenza 23 aprile 1986, punto 15 ).
Quanto al rilievo dell' Assemblea riguardante la riassunzione del procedimento da parte del nuovo ente, mi limiterò a constatare che, secondo una dichiarazione del Consiglio interregionale di quest' ultimo ( 16 e 17 febbraio 1985 ), l' organo competente per statuto ad agire in giudizio ha espressamente deciso di riassumere la causa promossa dall' associazione "Les Verts, parti écologiste ".
4 . Passiamo al secondo gruppo di argomenti, escludendone quelli ( così l' impossibilità di impugnare gli atti del Parlamento a stregua dell' articolo 173, 1° comma ) che sono stati superati dalla giurisprudenza formatasi dopo l' introduzione del ricorso . A sostegno dell' irricevibilità l' Assemblea deduce :
a ) l' imprecisa indicazione degli atti sottoposti a censura;
b ) il carattere prematuro del ricorso che è rivolto contro atti non ancora emanati nel momento dell' iscrizione a ruolo;
c ) la non impugnabilità da parte della ricorrente degli atti con cui si provvide ad eseguire la voce 3708;
d ) il difetto d' interesse dell' associazione succeduta alla ricorrente ad agire nei confronti degli atti esecutivi della stessa voce che riguardano altre formazioni politiche;
e ) l' omessa impugnazione da parte del medesimo soggetto del solo atto ad esso destinato;
f ) il difetto d' interesse di questa formazione a coltivare comunque il ricorso .
Procediamo con ordine . Con l' argomento sub a ) l' istituzione convenuta addebita ai Verdi di non avere specificato nell' atto introduttivo le decisioni di cui chiedono l' annullamento così mettendo la Corte nell' impossibilità di accertare rispetto ad ognuna di esse la sussistenza dei presupposti stabiliti dall' articolo 173, 2° comma . I Verdi ribattono che le imprecisioni di cui sono imputati dipendono dalla mancata pubblicazione delle misure controverse .
L' eccezione non può esser accolta . Il ricorso, è vero, si riferisce a tutte le decisioni rivolte all' esecuzione della voce 3708 e non le identifica che indicando le fasi del procedimento di spesa ( impegno, ordinazione, liquidazione, controllo finanziario, pagamento ). Altrettanto incontestabile, tuttavia, è che quelle decisioni non furono oggetto di alcuna pubblicità, onde i loro estremi ( autore, destinatari, data ) non potevano essere conosciuti dalla ricorrente . Far colpa a quest' ultima di averle specificate solo per relationem non è dunque lecito . Aggiungo che la sommaria identificazione degli atti impugnati non ha in alcun modo pregiudicato il contraddittorio tra le parti .
Il secondo rilievo attiene alla prematurità del ricorso . Anche qui è pacifico che, quando l' atto introduttivo fu registrato, misure prese in esecuzione della voce 3708 e destinate ai Verdi non erano ancora intervenute . Il problema così posto, peraltro, si confonde con quelli che il Parlamento solleva, da un lato, accusando i Verdi di aver impugnato atti a loro non diretti (( argomenti sub c ) e d ) )), dall' altro, e per quanto riguarda la decisione di cui furono destinatari, sostenendo il loro difetto d' interesse a coltivare il ricorso (( argomento sub f ) )).
5 . Le successive quattro eccezioni si fondano sull' inesistenza dei presupposti a cui è subordinata la ricevibilità di un ricorso ex articolo 173 da parte di privati . Ricordo che, secondo il 1° capoverso di tale disposto, le persone fisiche o giuridiche possono proporre un ricorso per annullamento solo "contro le decisioni prese nei (( loro )) confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, (( le )) riguardano direttamente e individualmente ".
Nel controricorso e nella controreplica il Parlamento ha affermato che l' associazione ricorrente non partecipò alla campagna per le seconde elezioni a suffragio universale e non può quindi considerarsi "direttamente e individualmente" pregiudicata dalle decisioni controverse . D' altro canto, anche ad ammettere che abbia validamente riassunto la causa, la nuova associazione "Les Verts, confédération écologiste - Parti écologiste" non ha impugnato il solo atto di cui sia stata destinataria e cioè la decisione 4 ottobre 1984 con cui il segretario generale del Parlamento le attribuì un rimborso pari a 82 058 ecu . In realtà, il fatto che essa abbia fornito i documenti necessari all' effettuazione di tale pagamento e abbia incassato la somma implica il suo assenso alla decisione 29 ottobre 1983 dell' ufficio di presidenza ampliato e le vieta oggi di contestare gli atti con cui quella misura fu eseguita .
Nel corso dell' udienza l' Assemblea ha sviluppato la tesi così riassunta distinguendo le misure impugnate in due categorie : quelle dirette all' associazione ricorrente e quelle di cui furono destinatarie le altre formazioni politiche . Nell' ambito di queste ultime vanno poi distinti gli atti riguardanti la ripartizione del 69% dei fondi previsti alla voce 3708 tra i gruppi rappresentati in Parlamento prima del 1984 e i provvedimenti relativi alla distribuzione delle somme residue ( 31 %) tra i partiti che si presentarono alle elezioni . Ora, le decisioni della seconda categoria non riguardano i Verdi né direttamente né individualmente . Lo dimostra per implicito il punto 36 della sentenza 23 aprile 1986 in cui statuiste che, se non potessero impugnare le delibere dell' ufficio di presidenza relative al capitolo 3708, le formazioni non rappresentate prima del 1984 sarebbero abilitate a "far valere l' illegittimità della decisione base solo nell' àmbito del ricorso contro le decisioni individuali che negassero loro il rimborso di somme superiori a quelle previste ".
Impugnabili, in definitiva, sono le sole decisioni dirette ai Verdi e, anch' esse, solo in quanto il ricorrente abbia un interesse ad ottenerne l' annullamento . Ma tale interesse - che, come afferma il brano appena citato, consiste nella possibilità di farsi rimborsare una cifra più elevata di quella percepita - non esiste più dopo l' annullamento della decisione di base . Per i Verdi, dunque, l' accoglimento dell' attuale ricorso non potrebbe importare che la restituzione delle somme ottenute .
A questi argomenti i Verdi, che non si sono presentati in udienza, hanno risposto richiamando le vostre ordinanze del 26 settembre 1984 . Come ho ricordato in apertura, la Corte vi dichiarò che una persona fisica o giuridica può essere direttamente pregiudicata dagli atti di esecuzione del bilancio . Ora, l' associazione "Les Verts, confédération écologiste - Parti écologiste", che ha riassunto la presente causa, partecipò alla competizione elettorale : ne viene che le decisioni impugnate la riguardano direttamente e, nella misura in cui servirono a sovvenzionare formazioni concorrenti, anche individualmente .
6 . Un' osservazione preliminare all' esame delle vedute che ho appena riepilogato . Insieme ad alcune misure individuali i Verdi hanno impugnato vari atti contabili di esecuzione del bilancio e a me sembra opportuno verificare se questi ultimi siano suscettibili di ricorso . Nella specie, ritenendo che essi furono emanati in esecuzione della decisione presa dal segretario generale in data 4 ottobre 1984 e che tale provvedimento è divenuto definitivo e irrevocabile, il Parlamento si è pronunciato per l' inammissibilità delle relative domande . In astratto, tuttavia, esso ha sostenuto che, potendo una decisione amministrativa essere violata dalla sua esecuzione contabile, sottrarre quest' ultima al controllo giurisdizionale è irragionevole .
Tale opinione mi lascia profondamente perplesso . Nelle ordinanze or ora citate - è vero - la Corte affermò che gli "atti adottati in esecuzione del bilancio" possono recare un pregiudizio al singolo . Io credo, peraltro, che la detta formula alluda alle decisioni individuali con cui si accordano somme e non anche agli atti di mera esecuzione finanziaria . Tra questi ultimi, infatti, ve ne sono alcuni - così, nel nostro caso, quelli intervenuti tra la disciplina annullata e il provvedimento riguardante i Verdi - che vanno ritenuti preparatori ( e contro l' impugnabilità di atti del genere vedasi la sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM / Commissione, Racc . 1981, pag . 2639, punto 10 ). Altri, come i concreti pagamenti delle somme, hanno natura puramente materiale . Entrambe le categorie di misure sono poi interne all' istituzione e pertanto prive di effetti giuridici nei confronti dei terzi .
Esclusa dunque l' impugnabilità degli atti contabili di esecuzione del bilancio ( conformemente, del resto, alla regola prevalente nei sistemi degli Stati membri ), restano i provvedimenti individuali : quello del 4 ottobre 1984, riguardante i Verdi, e quelli relativi alle altre formazioni politiche .
Rispetto ai secondi sono fermamente convinto che i Verdi non adempiano le condizioni a cui il diritto comunitario subordina l' ammissibilità di un ricorso per annullamento da parte di privati e, in particolare, quella di essere individualmente pregiudicati dalla misura impugnata . Invocare in senso contrario la sentenza 23 aprile 1986 è impossibile . La soluzione che accoglieste in quel caso - ammettere l' impugnabilità di provvedimenti generali da parte di soggetti non identificabili al momento in cui l' atto controverso vide la luce - fu infatti dettata dall' esigenza di garantire l' eguaglianza di tutti nell' uso dei mezzi di tutela giurisdizionale o, più concretamente, di evitare un diniego di giustizia . Come assai bene si è detto ( Kovar : "Observations sous l' arrêt 23 avril 1986", in Cahiers de droit européen, 1987, pag . 328 ), essa corrisponde pertanto a una situazione non solo inedita, ma eccezionale e non implica alcuna revisione della vostra precedente e costante giurisprudenza .
Ora, nella specie in esame, quest' eccezionalità è del tutto assente . Da un lato, i Verdi non impugnano una misura generale; dall' altro, come si desume dal già citato punto 36 della detta sentenza, essi hanno la possibilità di ricorrere contro la decisione che attribuì loro un rimborso di 82 058 ecu chiedendone l' annullamento per essere tale somma inferiore "a quella prevista ". In una situazione del genere, mi sembra evidente che l' irricevibilità della loro domanda di annullare le decisioni indirizzate agli altri gruppi politici non comporta alcun rifiuto di giustizia o, per dirla ancora con Kovar, non offende alcun "sentiment naturel d' équité" ( op.cit ., pag . 327 ).
I Verdi possono quindi impugnare i soli atti individuali di applicazione della disciplina di base che sono ad essi diretti : e nel nostro caso tali atti si riducono alla decisione or ora menzionata, vale a dire quella con cui il segretario generale del Parlamento determinò l' importo delle somme destinate alle spese di informazione per la campagna elettorale del 1984 . Ora, questo provvedimento ha due particolarità che incidono in modo determinante sulla nostra causa : è successivo alla proposizione del ricorso e si indirizza non all' associazione ricorrente, ma all' organismo che le è giuridicamente succeduto . Rispetto a "Les Verts, Parti écologiste", dunque, l' atto introduttivo è senz' alcun dubbio prematuro; come tutti sanno, infatti, i ricorsi non sono dati a tutela di posizioni giuridiche nondum natae .
In definitiva, il ricorso è irricevibile . Né tale conclusione muterebbe se si ammettesse che nel numero indeterminato degli atti impugnati sia da comprendere quello individuale riguardante i Verdi . La sicura conoscibilità del provvedimento rende infatti questa ipotesi estremamente problematica; e in ogni caso essa trova un ostacolo insuperabile nell' ultimo argomento addotto dall' istituzione convenuta . Come sappiamo, in forza della disciplina da voi annullata, l' associazione "Les Verts, Confédération écologiste - Parti écologiste" percepì una certa somma di denaro e oggi, anziché agire per ottenere una cifra superiore, ha di mira l' annullamento della decisione che le attribuì tale beneficio . Per essa, dunque, la sentenza a cui aspira non potrebbe dispiegare che un effetto : obbligarla a restituire le somme già ottenute . E ciò dimostra la carenza di un suo interesse a coltivare il ricorso .
7 . Vi propongo, in conclusione, di dichiarare irricevibile il ricorso proposto il 18 luglio 1984 dall' associazione "Les Verts, parti écologiste" nei confronti del Parlamento europeo, decidendo sulle spese in base al criterio della soccombenza .
Se però riteneste di non seguire questa indicazione, vi suggerirei di accogliere la domanda formulata a titolo subordinato dal Parlamento nel corso dell' udienza e cioè di applicare in via analogica l' articolo 174, 2° comma, lasciando sopravvivere i rapporti che, alla data della vostra pronuncia, si saranno perfezionati in modo irreversibile . Com' è stato giustamente osservato, a circa quattro anni dalla celebrazione delle seconde elezioni europee a suffragio universale, un' azione di ripetizione dell' indebito nei confronti dei gruppi politici che hanno beneficiato dei fondi previsti dalla voce 3708, bilancio 1984, sarebbe "juridiquement aléatoire et politiquement peu opportune" ( così Constantinesco e Simon, Note in Recueil Dalloz-Sirey, 1987, Jurisprudence, pag . 82 ).
In caso di pronuncia di annullamento, non avendo la ricorrente chiesto la condanna del convenuto alle spese, queste ultime dovrebbero venire compensate tra le parti .
( 1 ) Kopp : Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed ., Moenchen, 1983, § 44, punto 25; Vander Stichele : "De l' exécution des décisions juridictionnelles", in Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d' État, 1975, pag . 10 e seguenti; Weil : Des conséquences de l' annullation d' un acte administratif par excès de pouvoir, Paris, 1952, pag . 198 e seguenti; Sandulli : Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, pag . 1431 e seguenti .
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