CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 13 marzo 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
I ricorrenti, tutti dipendenti della Commissione, sostengono che l'inquadramento del loro posto nella categoria D non corrisponde alle mansioni da essi effettivamente svolte e che rientrerebbero nella categoria C, in conformità alla « tabella delle descrizioni degli impieghi tipo previsti nell'art. 5 dello statuto », pubblicata nel n. 373 delle Informazioni amministrative della Commissione in data 9 luglio 1982.
Di conseguenza, essi si erano rivolti alla Commissione in base all'art. 90, n. 1, dello statuto, per chiedere
« di procedere, per quanto li riguarda, al reinquadramento (...) del posto da essi occupato presso la Commissione »,
precisando che
« l'atto di nomina, che (li) inquadra nella categoria D, è in contrasto con la tabella delle descrizioni degli impieghi tipo »
resa nota dalla Commissione il 9 luglio 1982 ed alla quale essa è vincolata.
Secondo questa tabella, gli impieghi della categoria D corrispondono a
«mansioni manuali o a servizi che richiedono cognizioni di livello elementare, eventualmente completate da nozioni tecniche »,
mentre i ricorrenti sarebbero di fatto incaricati dell'esecuzione di lavori
« a carattere tecnico che necessitano di una formazione ed una qualificazione professionali sanzionate, di massima, da un certificato di idoneità professionale o acquisite a seguito di pratica del mestiere ».
Mansioni di questo tipo rientrerebbero, secondo la descrizione della suddetta tabella, nella categoria C.
Dopo la decisione con cui l'AIPN respingeva espressamente questa pretesa, i ricorrenti proponevano un « reclamo » avente lo stesso oggetto della domanda — reinquadramento degli interessati nella categoria C — e basato sugli stessi motivi, cioè sul contrasto fra l'atto di nomina che inquadrava gli interessati nella categoria D e la tabella del 9 luglio 1982, per concludere che
« essi devono pertanto essere inquadrati nella categoria C e non nella categoria D ».
La Commissione non dava seguito a tale «reclamo». Basandosi sull'art. 91, n. 3, secondo trattino, gli interessati hanno perciò proposto il presente ricorso, chiedendo che la Corte voglia:
—
annullare la decisione negativa espressa in merito alla loro « domanda », come pure il silenzio rifiuto opposto al loro « reclamo »;
—
« statuire » che, a norma dell'art. 7 dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina deve « assegnare il dipendente ad un posto effettivamente corrispondente, nel complesso, alla sua categoria (o al suo ruolo) ed al suo grado, come definito nelle Informazioni amministrative n. 373 del 9 luglio 1982»;
—
condannare la Commissione alle spese.
2.
Prima di prendere in considerazione l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel controricorso, è necessario delimitare l'oggetto della controversia. Questo esame preliminare s'impone in quanto, nella replica, i ricorrenti hanno precisato che il ricorso mirava, in realtà, a far « dichiarare » dalla Corte « che essi hanno il diritto di rifiutarsi, senza che nei loro confronti possano essere adottate sanzioni disciplinari, di svolgere mansioni non corrispondenti al loro grado ».
In altri termini, i ricorrenti non contesterebbero più l'inquadramento del loro posto nella categoria D, ma vorrebbero far riconoscere il loro diritto di rifiutarsi di svolgere mansioni che, a loro avviso, corrispondono a posti della categoria C.
Senza entrare nel merito di questa pretesa, che la Commissione vi chiede di respingere, basta rilevare che essa trasforma l'oggetto iniziale dell'atto introduttivo del ricorso, o quanto meno viene ad aggiungervisi, senza che alcun elemento nuovo, di fatto o di diritto, possa giustificare una siffatta modifica, incompatibile con quanto disposto sia dall'art. 38, § 1, leu. e), del regolamento di procedura, sia dall'art. 91, n. 2, dello statuto del personale.
In proposito, come avete recentemente ribadito, si deve rilevare che l'art. 91 ha lo scopo di favorire la composizione amichevole delle controversie ed esige, a tal fine, che l'AIPN « sia in grado di conoscere le lagnanze o i desideri dell'interessato ». Ne avete dedotto che quest'articolo
« non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l'eventuale fase contenziosa, purché le pretese fatte valere in tale fase non modifichino la causa né l'oggetto del reclamo » (sentenza 23 gennaio 1986, causa 173/84, Rasmussen, Race. 1986, pag. 197, punto 12 della motivazione; il corsivo è mio).
La nuova domanda formulata nella replica deve quindi essere dichiarata irricevibile, poiché la controversia ha ad oggetto, come risulta dal tenore letterale della « domanda » e del « reclamo », il reinquadramento nella categoria superiore dei posti occupati dai ricorrenti.
3.
La Commissione eccepisce, per motivi di decadenza, la ricevibilità del ricorso così delimitato.
A sostegno di tale eccezione, essa osserva che l'azione dei ricorrenti, avente ad oggetto il loro reinquadramento, è necessariamente diretta contro una decisione di inquadramento, nella fattispecie quella risultante dai rispettivi atti di nomina. Lungi dall'essere destinata, in conformità, all'art. 90, n. 1, dello statuto, a provocare una decisione della Commissione, la « domanda » dei ricorrenti sarebbe in realtà intesa a contestare una decisione preesistente e dovrebbe perciò essere considerata come un reclamo. Ora, nessuno di questi reclami dei ricorrenti sarebbe stato proposto nel termine di 3 mesi — stabilito dall'art. 90, n. 2, dello statuto — a decorrere dalla loro nomina come dipendenti in prova.
D'altra parte, né la pubblicazione, in data 9 luglio 1982, della suddetta tabella degli impieghi tipo, né la promozione di taluni ricorrenti al grado superiore, intervenuta successivamente, avrebbero potuto prorogare i termini statutari d'impugazione, in quanto la promozione non farebbe altro che confermare l'inquadramento dei ricorrenti interessati nella categoria D e la pubblicazione della tabella si limiterebbe a stabilire espressamente la natura della mansioni da essi svolte fin dall'inizio. Nell'uno e nell'altro caso, il ricorso sarebbe comunque tardivo.
I ricorrenti fanno valere che, per dieci di loro, che avevano presentato la « domanda » entro i tre mesi successivi alla loro nomina in ruolo, il ricorso è ricevibile. Quanto agli altri, essi avrebbero agito entro un termine ragionevole, tenuto conto del tempo che era stato necessario per consentire loro di constatare l'allegata mancanza di corrispondenza tra il posto e le mansioni. Il fatto che i ricorrenti avevano solo una preparazione scolastica di livello elementare spiegherebbe anche il ritardo di vari mesi col quale alcuni di loro hanno proposto il ricorso.
4.
L'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione deve, a mio avviso, essere accolta.
Come ho già rilevato, le « domande » presentate dai ricorrenti hanno espressamente ad oggetto il reinquadramento del loro posto nella categoria C. Essi mettono chiaramente in discussione il loro inquadramento iniziale nella categoria D, quale risulta dall'atto di nomina. Quest'ultimo deve perciò essere considerato come l'atto che reca pregiudizio ai ricorrenti, dalla cui emanazione decorre il termine per il ricorso giurisdizionale, con le riserve che indicherò qui di seguito, ma che non mi sembrano pertinenti nella fattispecie.
In effetti, la preesistenza di un atto recante pregiudizio non basta di per sé per consentire di qualificare il ricorso amministrativo come reclamo invece che come domanda.
Tuttavia, in proposito, la vostra concezione è rigorosa. In una giurisprudenza costante avete ritenuto, certamente, che ogni dipendente può chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti, ma che tale facoltà non consente tuttavia al dipendente di
« eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini ».
Infatti,
« solo l'esistenza di fatti nuovi rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda volta al riesame di una siffatta decisione » (sentenza 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini, Race. 1985, pag. 3027, punto 14 della motivazione).
Ora, qualora metta in dubbio che sia stato rispettato il principio (posto dagli artt. 5 e 7 dello statuto del personale) della corrispondenza tra le mansioni svolte e il grado attribuito, il dipendente delle Comunità può utilmente far valere che una discordanza si è rivelata successivamente alla decisione di nomina che lo riguarda. Ad esempio, avete considerato « legittimo » che un dipendente, in ragione di un ampiamento delle sue mansioni dovuto ad una riorganizzazione degli uffici, chieda all'istituzione
« di riesaminare la sua situazione amministrativa, alla luce dei mutamenti intervenuti nella struttura dell'ufficio al quale apparteneva » (sentenza 16 luglio 1973, causa 28/72, Tontodonati, Race. 1973, pag. 779, punto 4 della motivazione).
Così pure l'enunciazione, da parte dell'istituzione, in un momento posteriore a quello della decisione originaria, di nuovi criteri d'inquadramento può costituire un fatto nuovo atto a giustificare detto riesame. In proposito avete ritenuto che, pur essendo, in linea di principio, inammissibile
« che un dipendente rimetta in discussione le condizioni del rapporto di lavoro dopo che questo è divenuto stabile »,
l'interessato può tuttavia far valere la decisione dell'AIPN che modifica i criteri d'inquadramento esistenti al momento dell'assunzione, e portata a sua conoscenza molto tempo dopo la nomina, per proporre una domanda di revisione del suo inquadramento (sentenza 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield, Race. 1983, pag. 3981, punto 10 della motivazione).
Tuttavia, così nell'una come nell'altra ipotesi, è l'esistenza di un fatto nuovo che consente la presentazione di una domanda intesa al riesame di una decisione anteriore.
Nella fattispecie, invano si cercherebbe un fatto del genere. È stata vostra cura accertarvene, e i ricorrenti, in risposta ad uno dei quesiti che avete loro rivolti in udienza, hanno ammesso che le proprie mansioni erano rimaste le stesse dal momento dell'assunzione. Quanto alla tabella del 9 luglio 1982 contenente la descrizione degli impieghi tipo, essa non può costituire un fatto nuovo atto a giustificare una domanda. Benché i ricorrenti si siano richiamati a questo documento per dimostrare la differenza esistente fra il loro inquadramento statutario e le loro mansioni reali, detta tabella, che aggiorna l'altra precedentemente fissata dalla Commissione, tiene conto delle modifiche intervenute durante il 1981 per le categorie A e B, nonché per taluni impieghi « attinenti al settore dell'informatica« della categoria C. È inevitabile constatare che nessuna di tali modifiche riguarda la descrizione degli impieghi dei ricorrenti, la quale risulta, invariata, dalla tabella pubblicata nel n. 272 delle Informazioni amministrative in data 4 settembre 1973.
Mi sembra perciò che le « domande » presentate dai ricorrenti debbano essere correttamente qualificate, ai sensi dell'art. 90, nn. 1 e 2, dello statuto, come « reclami ». Ora, secondo l'art. 90, n. 2, secondo trattino, dello statuto, il reclamo dev'essere presentato all'autorità avente il potere di nomina entro i tre mesi successivi alla notifica dell'atto che rechi pregiudizio al suo destinatario. In proposito, non si può, come hanno fatto i ricorrenti, scegliere come dies a quo del termine d'impugnazione la decisione con cui 1ΆΙΡΝ ha nominato in ruolo ciascuno di essi. Come ho già osservato, dallo stesso tenore letterale delle domande risulta che viene messo in discussione l'inquadramento risultante dall'atto di nomina. Del resto, la decisione di nomina in ruolo non fa che confermare l'inquadramento originario dei ricorrenti nella categoria D e, nella vostra giurisprudenza, avete costantemente ritenuto che un atto confermativo non può recare pregiudizio, né, conseguentemente, ripristinare un diritto d'impugnazione che sia ormai estinto.
Considerando la decisione di nomina come l'atto recante pregiudizio, si deve constatare che nessuno dei 28 ricorrenti ha presentato il reclamo entro il termine fissato dallo statuto. Nella migliore delle ipotesi, infatti, dall'esame del fascicolo risulta che il termine trascorso fra la data della decisione di nomina e quella del reclamo è superiore a sette mesi.
Anche ammesso che per i suddetti reclami non fosse intervenuta la decadenza, il ricorso giurisdizionale dovrebbe comunque essere dichiarato irricevibile, perché tardivo. Datato 18 luglio 1984, esso è stato infatti proposto dopo la scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla risposta espressa dall'AIPN, che nell'ipotesi piu' favorevole, ha avuto luogo l'11 gennaio 1984. I «reclami », rispettivamente datati 19 dicembre 1983 e 18 gennaio 1984, come pure le decisioni negative tacite che, secondo i ricorrenti, hanno fatto loro seguito, non possono far decorrere un nuovo termine per il ricorso giurisdizionale, in quanto procedono dall'errore di qualificazione commesso inizialmente dai ricorrenti e la cui responsabilità non può essere imputata alla Commissione.
In definitiva, si deve quindi considerare che i reclami presentati dai ricorrenti all'AIPN tendevano unicamente a rimettere in discussione una decisione amministrativa non più impugnabile. Ora, i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello statuto
« sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche » (sentenza 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis, Race. 1984, pag. 3133, punto 12 della motivazione).
Per i suddetti motivi, il ricorso in esame dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
5.
È quindi in via del tutto subordinata che esaminerò il merito.
I ricorsi proposti alla Corte non possono — lo ricordo — avere ad oggetto la destinazione degli interessati a nuove mansioni più esattamente corrispondenti, secondo quanto questi sostengono, al loro attuale inquadramento nella categoria. Essi sono intesi al re-inquadramento dei ricorrenti in una categoria superiore per il fatto che questa corrisponderebbe alle mansioni effettivamente svolte.
Ora, come è stato rilevato dall'avvocato generale Mayras, nelle conclusioni da lui presentate nella causa van Reenen,
« la circostanza che un dipendente svolga, anche per un lungo periodo di tempo, mansioni proprie di un posto di una categoria superiore non gli attribuisce alcun diritto assoluto ad essere inquadrato in tale categoria »,
in quanto l'art. 45, n. 2, dello statuto
« subordina l'accesso ad una categoria superiore al superamento di un concorso » (sentenza 19 marzo 1975, causa 189/73, van Reenen, Racc. 1975, pag. 445, conclusioni pag. 459).
Perciò secondo la vostra costante giurisprudenza,
« benché a norma dell'art. 7, n. 1, l'amministrazione non possa esigere che il dipendente svolga compiti di livello superiore al suo grado — tranne in caso di interim —, il fatto che questi accetti di svolgerli può costituire una circostanza da tener presente agli effetti di una promozione, ma non attribuisce all'interessato il diritto al reinquadramento » (sentenza summenzionata, causa 189/73, punto 6 della motivazione).
A fortiori, lo stesso principio deve applicarsi in caso di cambiamento di categoria. Questa regola riflette, del resto, la fondamentale necessità di separare l'attività amministrativa dalla funzione giurisdizionale. Essa è stata già seguita nella sentenza Morina, in cui si riteneva che
« l'apprezzamento circa l'opportunità o la necessità di organizzare un concorso è di competenza esclusiva dell'autorità che ha il potere di nomina »
e che, perciò,
« la Corte non può disporre che venga bandito o rinnovato un concorso senza sconfinare nella competenza dell'autorità amministrativa » (sentenza 14 dicembre 1965, causa 11/65, Morina, Racc. 1965, pag. 1219).
6.
Propongo pertanto alla Corte:
—
di dichiarare il ricorso irricevibile;
—
in subordine, di respingerlo;
—
quanto alle spese, di applicare l'art. 70 del regolamento di procedura.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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