Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con il ricorso per inadempimento che fa seguito al parere motivato 31 gennaio 1984, la Commissione fa carico allo Stato convenuto di non aver autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1981 e nelle ipotesi contemplate dall' art . 52 dell' atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ( in prosieguo : "l' art . 52 "), il trasferimento in altri Stati membri dei "fondi bloccati" in Grecia appartenenti a non residenti comunitari . La decisione della presente lite dipende dall' interpretazione di detta norma, dai rapporti della stessa con le norme comunitarie che disciplinano i "fondi bloccati" ai sensi delle due direttive adottate per l' applicazione dell' art . 67 del trattato CEE ( in prosieguo : "l' art . 67 "), dalla compatibilità infine della criticata normativa greca e dell' applicazione che ne è stata fatta a partire dall' adesione con le disposizioni comunitarie che disciplinano la materia .
2 . L' art . 52 è collocato nella parte del trattato di adesione riguardante "la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali" e, più precisamente, nel capitolo II intitolato "Movimenti di capitali e transazioni invisibili ".
3 . L' art . 49 del trattato di adesione ( in prosieguo : l' "art . 49 ") ne annuncia le disposizioni precisando che "la Repubblica ellenica può differire, alle condizioni e nei termini di cui agli artt . da 50 a 53, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell' 11 maggio 1960 per l' applicazione dell' art . 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l' applicazione dell' art . 67 del trattato CEE ". L' art . 52 stabilisce quindi determinate modalità del regime transitorio di applicazione dell' art . 67 e delle due direttive adottate per l' attuazione di questa norma .
4 . L' art . 52 contiene un programma di graduale liberalizzazione progressiva dei fondi bloccati in Grecia appartenenti ai residenti degli altri Stati membri . La Commissione e la Repubblica ellenica contrastano tanto sulla nozione di "liberalizzazione" quanto su quella di "fondi bloccati ".
5 . Secondo la Grecia la liberalizzazione va intesa come la facoltà, per il proprietario dei fondi, di recuperarne la disponibilità, ma esclusivamente nel territorio ellenico . La Commissione sostiene che i fondi liberalizzati devono potere, inoltre e soprattutto, esser trasferiti in qualsiasi altro Stato membro della Comunità . Con la Commissione si deve ritenere che questa interpretazione si desume dalla lettera dell' art . 51, n . 2, del trattato di adesione, il quale dispone che "il rimpatrio del prodotto della liquidazione degli investimenti mobiliari situati in Grecia ed acquisiti prima dell' adesione dai residenti negli Stati membri attuali è oggetto di una progressiva liberalizzazione mediante l' inclusione delle operazioni in questione nel sistema di liberalizzazione per i fondi bloccati in Grecia quale definito all' art . 52" ( 1 ). Non si potrebbe affermare più chiaramente che il "sistema di liberalizzazione" di cui all' art . 52 comprende la possibilità di trasferimento, senza la quale non sarebbe possibile il rimpatrio .
6 . Quanto alla nozione di fondi bloccati, è possibile definirla solo sul piano comunitario e non su quello nazionale, come suggerisce la Repubblica ellenica . Infatti, l' art . 52 che stabilisce le modalità per la liberalizzazione di questi fondi è stato adottato nel contesto dell' art . 49 che si riferisce alle due direttive adottate per l' applicazione dell' art . 67 . Orbene, quella del 1960 impone agli Stati membri l' obbligo di concedere "ogni autorizzazione di cambio necessaria per la conclusione o l' esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti fra residenti degli Stati membri aventi per oggetto i movimenti di capitali specificati nell' elenco A dell' allegato I alla presente direttiva" ( 2 ). Questo elenco, nella versione modificata dalla direttiva del 1962, comprende tra i movimenti che fruiscono della liberalizzazione incondizionata, alla voce XL, i "trasferimenti annui di fondi bloccati verso un altro Stato membro da parte di un non residente titolare del conto, fino a concorrenza di un importo o di una percentuale del totale degli averi, uniforme per tutti i richiedenti e fissato dallo Stato membro interessato ".
7 . Indubbiamente nessuna norma comunitaria definisce i fondi bloccati . Tuttavia, d' accordo con la Commissione, è inevitabile richiamarsi a questo proposito alla terminologia usata nel codice per la liberalizzazione dei movimenti di capitali dell' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( OCSE ) ( 3 ), di cui l' art . 21 precisa che "si intende per :
i ) 'fondi bloccati' , i fondi appartenenti a residenti di altri Stati membri, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato membro nel quale essi sono detenuti e bloccati per motivi di bilancia dei pagamenti ".
Quello che caratterizza siffatti fondi è quindi il fatto che una disciplina nazionale, per motivi economici e/o monetari, vieta il libero trasferimento all' estero di fondi che appartengono a non residenti, indipendentemente dalla loro composizione - moneta nazionale o divise estere - o dall' origine . A questo proposito la generalità della lettera della voce XL obbliga a disattendere l' argomento del governo convenuto il quale sostiene che la liberalizzazione riguarda solo i fondi provenienti da donazioni o dotazioni di qualsiasi natura, doti e successioni, le quali sono contemplate da voci distinte dell' elenco A delle due direttive e costituiscono quindi altri movimenti di capitali di natura personale .
8 . Lo spirito, lo scopo e la struttura delle direttive per l' applicazione dell' art . 67 obbligano ad interpretare la nozione di liberalizzazione dei fondi bloccati nel senso che essa implica la facoltà di trasferirli fuori dal territorio nazionale, in ipotesi da determinarsi, salve restando, naturalmente, le misure di protezione e di salvaguardia contemplate dal trattato CEE, in particolare dall' art . 73 .
9 . Qualora siano aperti in nome di cittadini comunitari non residenti in Grecia, i fondi bloccati disciplinati dalla criticata legge ellenica rientrano certo nella nozione comunitaria che ritengo debba essere accolta . Vincolato dall' obbligo summenzionato delle direttive lo Stato convenuto, mediante l' art . 52, ne ha pattuito le modalità di attuazione in occasione dei negoziati che hanno portato all' atto di adesione . E' quindi alle date e nelle proporzioni definite da questo articolo che la liberalizzazione, la quale comprende la facoltà di trasferire i fondi bloccati, doveva avvenire .
10 . Aggiungo che il risultato perseguito dall' art . 52, la graduale liberalizzazione dei fondi bloccati in Grecia che deve portare alla loro soppressione, è perfettamente compatibile con la situazione di diritto opponibile a tutti gli altri Stati membri . Le due direttive, adottate per l' attuazione dell' art . 67 il quale contempla la graduale soppressione delle "restrizioni dei movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri", facendo salva la condizione della gradualità, hanno liberalizzato incondizionatamente i trasferimenti dei fondi bloccati appartenenti a non residenti . Orbene, secondo la Commissione, non contraddetta sotto questo aspetto, nessuna legislazione degli altri Stati membri contiene più disposizioni su questo punto . Grazie all' art . 52, si è giunti quindi al graduale allineamento della situazione della Grecia a quella di tutti gli altri Stati membri .
11 . Ritengo quindi che, limitandosi a consentire il libero uso in Grecia dei fondi bloccati senza autorizzarne il trasferimento nelle ipotesi contemplate dall' art . 52 dell' accordo relativo alla sua adesione alle Comunità europee, la Repubblica ellenica, durante il periodo cui si riferisce la presente causa, è venuta meno agli obblighi impostile da questa norma . Concludo quindi a che venga accertato l' inadempimento e propongo che vengano poste a carico dello Stato convenuto le spese processuali .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Il corsivo è mio .
( 2 ) Art . 1, il corsivo è mio .
( 3 ) Allegato A, elenco A, di detto codice :
n . XV, A : "Sarà libero il trasferimento annuale di fondi liberati da parte del proprietario fino a concorrenza di un importo o di una percentuale del totale stabiliti dagli Stati membri interessati . Questo importo o questa percentuale saranno uniformi in tutti i casi ".
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