CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 30 aprile 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti
Il sig. Peter Steinhauser, cittadino tedesco residente in Biarritz, esercita la professione di pittore. Il 12 febbraio 1983 egli presentava alle autorità comunali di quella città domanda di partecipazione alla gara indetta per la locazione di una « crampotte ». Le « crampones » sono vecchie capanne un tempo usate dai pescatori del luogo. Esse appartengono al comune di Biarritz e sono attualmente utilizzate per l'esposizione e la vendita di opere artigianali.
Il 1o marzo dello stesso anno il sindaco di Biarritz comunicava allo Steinhauser che la sua domanda non poteva essere presa in considerazione poiché egli non era cittadino francese. A norma dell'art. 3, 2o comma, del capitolato d'oneri, infatti, la cittadinanza francese costituiva uno dei requisiti cui era subordinata la possibilità di ottenere in locazione una « crampotte«. Avverso detto provvedimento di rigetto lo Steinhauser proponeva ricorso d'annullamento dinanzi al tribunal administratif di Pau, deducendo la violazione dell'art. 52 del trattato CEE. Il tribunale, pur considerando l'art. 52 direttamente efficace, non è sicuro che esso ri guardi anche le disposizioni che non disciplinino direttamente l'accesso ad una determinata professione, ma si limitino a stabilire le condizioni per la locazione di locali facenti parte del demanio di un ente territoriale locale, fra le quali figuri, come nella fattispecie, il requisito della cittadinanza. Esso ha pertanto sottoposto a questa Corte la seguente questione: « se l'art. 52 del trattato 25 marzo 1957 riguardi le disposizioni adottate dal comune di Biarritz con l'art. 3 del capitolato d'oneri 25 gennaio 1983, il quale non mira direttamente a disciplinare l'accesso ad un'attività lavorativa autonoma e definisce le modalità di attribuzione, mediante gara, di locali facenti parte del demanio comunale offerti in locazione, e infine subordina l'ammissione delle candidature al requisito della cittadinanza ».
2. La soluzione della questione
Nell'esaminare la questione, osservo innanzitutto che il rifiuto del sindaco di Biarritz di prendere in considerazione la domanda di partecipazione alla gara presentata dallo Steinhauser è basato su una discriminazione in ragione della cittadinanza. Lo Steinhauser è trattato diversamente, e pertanto è svantaggiato, rispetto ai pittori francesi. Tale comportamento è quindi in contrasto con l'art. 7 del trattato CEE, che vieta, come principio generale, le discriminazioni in ragione della cittadinanza e rispetto al quale l'art. 52 dev'essere considerato come una disposizione specifica. A questo proposito mi richiamo alla vostra sentenza nella causa 2/74 (Reyners/Stato belga, Race. 1974, pag. 631), nella quale è stata anche affermata l'efficacia diretta della predetta disposizione.
Non v'è dubbio che anche la professione di pittore, qualità nella quale lo Steinhauser si è visto opporre il rifiuto, rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 52, tenuto conto della portata del diritto di libero stabilimento definito nel 2o comma di detto articolo. Nello stesso comma è poi espressamente stabilito che la libertà di stabilimento comporta, oltre all'accesso alle attività considerate, anche l'esercizio delle stesse alle condizioni prescritte dal paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. La discriminazione in ragione della cittadinanza è pertanto vietata anche con riferimento alle norme relative all'esercizio di una professione. Riguardo alle condizioni relative alla locazione dei locali utili per lo svolgimento di un'attività professionale, come quello di cui trattasi nella fattispecie, anche il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU 1962, pag. 36) è redatto in termini chiari. Nel titolo III, « Restrizioni », sub A, punto a), esso fa espresso riferimento alle disparità di trattamento relative a « ( ... ) contratti e soprattutto contratti d'impresa e di locazione, quali locazione di servizi o locazione commerciale o rurale ( ... ) ». Vi ricordo che nella sentenza nella causa 71/77 (Thieffry, Race. 1977, pag. 765) avete sottolineato che il suddetto programma generale fornisce utili indicazioni per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del trattato.
Pertanto è chiaro, secondo me, che l'art. 52 osta al rifiuto di prendere in considerazione la candidatura dello Steinhauser. Per completezza ricordo inoltre il punto di vista della Commissione, da me condiviso, secondo cui non si applicano nella fattispecie le deroghe al diritto di stabilimento contemplate dal trattato nell'art. 55 (pubblici poteri) e nell'art. 56 (ordine pubblico), mentre le pertinenti disposizioni del trattato valgono anche per le autorità locali. È quindi irrilevante per l'applicabilità dell'art. 52 il fatto che nel caso di specie si tratti di locali facenti parte di un demanio comunale.
3. Conclusione
In base alle considerazioni che precedono, vi suggerisco di risolvere la questione pregiudiziale del tribunal administratif di Pau come proposto dalla Commissione nelle sue osservazioni:
« 1)
L'art. 5.2 del trattato CEE, relativo alla libertà di stabilimento, riguarda non solo le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative che concernono specificamente l'accesso alle attività lavorative autonome, ma anche qualsiasi altra disposizione o prassi, come quella di cui trattasi nella fattispecie, anche qualora promani da autorità locali, che ostacoli l'esercizio delle suddette attività.
2)
Per quanto riguarda le modalità di concessione in locazione, mediante gara, di locali facenti parte del demanio di un comune, il diritto di stabilimento garantito dai trattato impone che i cittadini di altri Stati membri non vengano discriminati in ragione della cittadinanza ».
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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