CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 4 luglio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Le due cause su cui oggi esprimerò il mio parere vertono sull'interpretazione della voce doganale 99.05 della tariffa doganale comune, relativa a « collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico ».
Pur non essendo state formalmente riunite dalla Corte tali cause sono state discusse in un'udienza comune. Nelle mie conclusioni le esaminerò quindi congiuntamente.
1.
Alla base della causa principale del procedimento 200/84 (Erika Daiber contro Hauptzollamt di Reutlingen) stanno i seguenti fatti.
Nel maggio del 1980 la ricorrente importava dagli Stati Uniti nella Repubblica federale di Germania un'autovettura Daimler-Benz, modello 300 SL — Coupé, costruita nel 1955. Essa chiedeva che il veicolo venisse sdoganato per la messa in libera pratica come oggetto da collezione di interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05 della tariffa doganale comune (TDC). L'ufficio doganale accoglieva tale domanda e classificava l'autovettura importata nella voce 99.05 della TDC.
In seguito ad un mutato orientamento amministrativo, l'ufficio doganale considerava l'autovettura importata non più come oggetto da collezione d'interesse storico bensì come autoveicolo per il trasporto di persone ai sensi della sottovoce 87.02 A I b della TDC. Indipendentemente dal limitato numero di esemplari prodotti e dalle innovazioni tecnico-costruttive che essi presentano, gli autoveicoli costruiti in serie dal 1950 non rivestirebbero a suo avviso un interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05, essendo di produzione recente. Né rileverebbe il fatto che tali veicoli vengano acquistati e poi esposti in musei specializzati come testimonianze dell'evoluzione tecnica nel settore della costruzione degli autoveicoli. Con avviso di rettifica 4 novembre 1981, l'ufficio doganale modificava la sua precedente decisione del 14 maggio 1980 e riscuoteva dalla ricorrente un dazio di DM 6388,60 calcolato all'aliquota del 10,9% su un importo di DM65 000.
Tale decisione veniva impugnata dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg (sezioni distaccate di Friburgo) il quale, con ordinanza 25 luglio 1984, proponeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee le due seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
Se un oggetto sia un oggetto da collezione solo qualora presenti un carattere particolarmente eccezionale — costituisca quindi una rarità — ovvero sia sufficiente che l'oggetto sia idoneo ad essere incluso in una collezione formata secondo criteri scientifici, in particolare di un museo pubblico (oggetto da museo).
2)
Se un oggetto da collezione originale rivesta un “ interesse storico ” ovvero “ etnografico ” ove segni un capitolo dell'evoluzione storica generale di uno o più popoli e sotto questo profilo presenti un valore rappresentativo oppure se sia sufficiente che esso sia semplicemente idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia in un settore storico specifico (ad esempio quello dell'automobile) ».
Dalla domanda di pronunzia pregiudiziale emerge che il giudice a quo propende a classificare l'autovettura importata nella voce doganale 99.05 della TDC ma non ha potuto giungere ad una soluzione univoca. Non esisterebbero note esplicative comunitarie per il capitolo 99 della TDC; le note esplicative della NCCD (nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale) indicherebbero soltanto e senza differenziare che gli oggetti da collezione e di antiquariato sono « spesso dei pezzi unici », e che i pezzi da collezione sono « spesso » di limitato valore materiale ma presentano un interesse per la loro rarità, la loro composizione o la loro presentazione. In base alle disposizioni nazionali tedesche, fra gli oggetti da collezione ai sensi della voce doganale 99.05 della TDC rientrerebbero soltanto le « rarità », « gli esemplari unici » e gli oggetti di « riconosciuto valore rappresentativo », ma non anche gli oggetti semplicemente idonei a far parte di un museo. Secondo il giudice a quo, tali direttive amministrative non possono però limitare il campo d'applicazione della voce doganale 99.05 della TDC ove quest'ultimo risultasse più ampio.
Anche riguardo alla seconda questione pregiudiziale il Finanzgericht del Baden-Württemberg fa richiamo alle note esplicative concernenti la voce 99.05 della TDC; secondo tali note, tra i pezzi da collezione d'interesse storico od etnografico rientrerebbero i seguenti articoli : « oggetti che permettono lo studio di tutte le manifestazioni dell'attività umana, come gli usi, i costumi e le particolari caratteristiche di popoli contemporanei o del passato; fra questi oggetti vanno citati: mummie, sarcofagi, armi, oggetti di culto, di abbigliamento, ecc., oggetti di popoli primitivi ed oggetti appartenenti a uomini famosi ». Le note esplicative ammetterebbero quindi la possibilità di attribuire un interesse storico anche agli oggetti che siano rilevanti soltanto per determinati settori della storia, come per esempio il settore della costruzione dell'automobile.
2.
Nella causa principale del procedimento 252/84 (Collector Guns GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt di Coblenza) la ricorrente chiedeva lo sdoganamento di pistole e fondine importate dagli Stati Uniti come oggetti da collezione d'interesse storico ai sensi della voce 99.05 della TDC. L'ufficio doganale non considerava tali merci come oggetti da collezione e le classificava invece, rispettivamente come armi e come lavori in cuoio o in pelle, nelle voci doganali 93.02 e 43.02 della TDC riscuotendo un dazio di DM 441,30.
Dopo aver inutilmente proposto reclamo la ricorrente adiva il Finanzgericht del Land Renania-Palatinato il quale, con decisione 10 ottobre 1984, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
« Quali caratteristiche minime debba presentare un oggetto (nella fattispecie: pistole e fondine di pistole) per poter essere classificato come “ oggetto da collezione avente interesse storico ” ai sensi della voce 99.05 della TDC ».
Anche tale Finanzgericht ha preso in considerazione le summenzionate note esplicative della NCCD, ritenendole tuttavia troppo poco specifiche per consentire la soluzione della controversia. Le note esplicative non darebbero indicazioni sufficienti in merito ai requisiti minimi che un oggetto deve possedere per poter essere classificato come oggetto da collezione di interesse storico. Esse lascerebbero irrisolta la questione relativa al se gli oggetti semplicemente idonei a far parte di un museo siano esclusi dal campo d'applicazione della voce doganale 99.05 della TDC.
3.
a)
Sull'esempio della domanda pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, la ricorrente nella causa principale 200/84 ha esaminato in modo distinto le nozioni « oggetto da collezione » e « avente interesse storico ».
A suo avviso, fra i pezzi da collezione rientrano tutti gli oggetti che non si possono procurare o riprodurre a piacimento. Tali oggetti non verrebbero impiegati, consumati o utilizzati secondo la loro destinazione funzionale, ma destinati in modo durevole ad essere inseriti o esposti in una collezione di oggetti dello stesso tipo o simili. I pezzi da collezione avrebbero poi sempre un valore più elevato rispetto agli oggetti non destinati ad una collezione. Non sarebbe il carattere particolarmente eccezionale, ovvero la caratteristica d'essere un rarità, a fare di un determinato articolo un pezzo da collezione, ma la rarità relativa che conferisce allo stesso un valore superiore a quello derivantegli dalle sue caratteristiche materiali. Inteso in questo senso, il termine « oggetto da collezione » implicherebbe l'idoneità all'inserimento in un museo.
La nozione « avente interesse storico » andrebbe interpretata nel senso che l'oggetto deve essere idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia in un settore specifico, come quello della costruzione dell'automobile. Non sarebbe necessario che l'oggetto segni un passo importante nell'evoluzione storica generale di uno o più popoli. La varietà di manifestazioni dell'attività umana non consentirebbe di valutare l'interesse storico di un oggetto in base alla sua rilevanza ai fini dell'evoluzione generale dell'umanità, ossia della storia generale. Una siffatta interpretazione restrittiva limiterebbe il concetto di storia ad un ambito pressoché insignificante.
La ricorrente espone inoltre le ragioni per le quali essa ritiene che l'autovettura importata costituisca un « monumento della tecnica ». Non riporterò qui tale esposizione senza dubbio molto interessante, dal momento che in questa causa la Corte di giustizia è unicamente chiamata ad interpretare la voce doganale 99.05 della TDC. La questione relativa al se l'autovettura interessata rientri nella voce doganale riguarda il momento in cui verrà applicata l'interpretazione della voce doganale 99.05 della TDC accolta dalla Corte, tale applicazione concreta compete al giudice a quo.
In conclusione, la ricorrente nella causa 200/84 propone di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sollevata dal Finanzgericht del Baden-Württemberg:
« 1)
Ai fini della definizione di oggetto da collezione è irrilevante il carattere particolarmente eccezionale dell'oggetto ossia la caratteristica d'essere una rarità; è invece decisivo il fatto che esso non sia impiegato, consumato o utilizzato secondo la sua destinazione funzionale ma sia destinato in modo durevole ad essere inserito o esposto in una collezione di oggetti dello stesso tipo o simili, vale a dire che sia idoneo ad essere incluso in una collezione formata secondo criteri scientifici e segnatamente in un museo.
2)
Un oggetto da collezione riveste un interesse storico ovvero etnografico quando sia idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia in un settore specifico, ad esempio quello della costruzione dell'automobile; non è necessario che l'oggetto segni un capitolo dell'evoluzione storica generale di uno o più popoli e rivesta al riguardo un valore rappresentativo. Non è rilevante la produzione in serie dell'oggetto tecnico né il numero degli esemplari ancora esistenti, bensì unicamente il suo valore tecnico-storico ».
b)
Secondo la ricorrente nella causa 252/84, la ditta Collector Guns GmbH & Co. KG, il concetto di « storia » non è circoscritto alla storia delle guerre e del potere. Nel senso attuale, sarebbe « storia » tutto quanto attiene allo studio delle manifestazioni dell'attività umana. Nella nozione di storia rientrerebbero segnatamente i singoli settori della storia, e segnatamente la storia della cultura, la storia dell'industria, la storia dell'evoluzione delle tecniche di produzione e la storia generale della tecnica. La ricorrente stima troppo restrittivo considerare come oggetti da collezione d'interesse storico soltanto quelli connessi in modo immediato ad un determinato evento o personaggio storico.
In conclusione, la ricorrente nella causa 252/84 propone di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato:
« Vanno considerati come oggetti da collezione aventi interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05 le pistole e le fondine che soddisfino le seguenti condizioni:
1)
non devono più essere fabbricate in serie;
2)
devono essere dei prodotti originari del periodo in questione e non riproduzioni;
3)
devono esistere in pochi esemplari che si possono procurare solo con una certa difficoltà nell'ambito di un commercio particolare ed avere un prezzo notevolmente superiore rispetto al loro valore materiale e funzionale;
4)
devono essere idonee ad illustrare l'evoluzione della storia generale, della storia della cultura, della storia dell'industria, della tecnica come anche delle tecniche di produzione nel senso più ampio, fornendo delle cognizioni in merito;
5)
rientrano in tale categoria, anche quando non soddisfino i requisiti indicati ai nn. 1-4, i pezzi unici direttamente connessi ad un determinato evento o personaggio storico ».
e)
Nella causa 200/84, la Commissione sostiene che nell'interpretare la voce doganale 99.05 della TDC si deve partire dal presupposto che tutti gli oggetti di cui si chiede la classificazione come pezzi da collezione aventi valore storico rientrerebbero « di per sé », in base alle loro caratteristiche materiali, oggettive o funzionali, in altre voci doganali pertinenti nell'ipotesi dell'« uso normale », « regolare », o « comune ». Per motivi attinenti alla sistematica ed alla chiarezza del diritto doganale, la classificazione nella voce 99.05 della TDC verrebbe in considerazione soltanto quando l'oggetto non sia importato o usato conformemente alle sue caratteristiche materiali, oggettive o funzionali ma come oggetto da collezione. Tale ipotesi si verifica, secondo la Commissione, quando un oggetto non venga impiegato, consumato o utilizzato secondo la sua destinazione funzionale bensì destinato in modo durevole ad essere inserito in una collezione di oggetti dello stesso tipo o simili. La questione relativa alle caratteristiche che distinguono un pezzo da collezione da un oggetto destinato all'impiego, al consumo o all'utilizzazione contemplata dalle voci doganali specifiche, non può essere risolta in modo categorico. Criteri oggettivi come l'età, la rarità o l'origine potrebbero costituire degli importanti indizi dell'idoneità all'inserimento in una collezione; alla fine sarebbero tuttavia determinanti taluni elementi soggettivi: il fatto che un oggetto costituisca o possa costituire un pezzo da collezione dipenderebbe unicamente dalla circostanza che esso sia degno d'essere collezionato; questa circostanza deriverebbe a sua volta dall'interesse del collezionista o dei collezionisti.
Fra tutti i possibili interessi dei collezionisti la voce 99.05 della TDC prenderebbe in considerazione soltanto quelli concernenti oggetti per collezioni zoologiche, botaniche, mineralogiche o anatomiche od oggetti aventi un valore storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico. I pezzi da collezione aventi un interesse per la tecnica, la fisica o la chimica non beneficierebbero in quanto tali di un trattamento preferenziale. Perciò essi potrebbero fruire della franchigia doganale soltanto qualora presentino un valore storico o possano essere considerati come antichità ai sensi della voce 99.06 della TDC.
La Commissione indica poi taluni gruppi di oggetti che possono essere addotti come esempi di oggetti d'interesse storico. In primo luogo essa menziona gli oggetti in cui si è materializzata la storia come i documenti storicamente importanti, i protocolli, le lettere, e simili, in secondo luogo quelli provenienti dall'ambiente di personaggi storici, come gli oggetti d'uso o d'interesse personale o gli oggetti caratteristici posseduti da personaggi storici, in terzo luogo quelli che documentano in modo esemplare fasi dello sviluppo storico e segnatamente storico-culturale nonché le correnti culturali e le idee che caratterizzano i periodi storici.
Gli oggetti di natura tecnica come le autovetture potrebbero rientrare nella terza categoria qualora il valore tecnico-storico, che eventualmente potrà essere loro attribuito anche in una fase iniziale, si sia trasformato in un valore storico-culturale. Tuttavia gli oggetti di natura tecnica che sono stati prodotti in serie non potrebbero avere valore storico finché il numero degli esemplari esistenti rimanga considerevole.
Per questi motivi, la Commissione propone di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali proposte dal Finanzgericht del Baden-Württemberg :
« 1)
La rarità di un oggetto o la sua idoneità ad essere inserito in una collezione formata secondo criteri scientifici (oggetto da museo) possono costituire importanti indizi del fatto che si tratti di un oggetto da collezione avente interesse storico o etnografico ai sensi della voce 99.05 della TDC; tali caratteristiche non sono tuttavia sufficienti per conferire allo stesso in ogni caso la qualità di oggetto da collezione. Il problema relativo al se un oggetto costituisca un pezzo da collezione d'interesse storico o etnografico va risolto in base al se la collettività rivolga allo stesso un interesse storico o etnografico, conferentegli un valore storico generale oppure etnografico.
2)
Un oggetto tecnico prodotto in serie, ad esempio un'automobile, può essere considerato come pezzo da collezione d'interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05 della TDC soltanto qualora l'interesse che esso riveste per la storia della tecnica si sia trasformato in un interesse storico-generale. In nessun caso un articolo prodotto in serie può essere considerato come un oggetto da collezione di interesse storico quando sussistano ancora centinaia di esemplari identici ovvero quasi un terzo dell'intera serie. »
d)
Per quanto riguarda la causa 252/84, la Commissione osserva che in base al sistema ed alla lettera della TDC le armi andrebbero classificate, alla luce delle loro caratteristiche materiali, nella voce doganale 93.02 (rivoltelle e pistole). Tale classificazione sarebbe indipendente dal se la pistola di cui trattasi sia ancora utilizzabile, né rileverebbe da chi, e per quale scopo essa sia stata importata nel caso singolo. Secondo la Commissione, la voce 99.05 della TDC non è una voce residuale per armi usate ed oggetti di ricordo di qualsiasi tipo, ma esige un'ulteriore caratterizzazione dell'oggetto. Il fatto che le relative importazioni vengano effettuate da commercianti specializzati costituisce un indizio dell'idoneità dell'arma a costituire un pezzo da collezione, ma non può essere considerato sufficiente per conferire all'oggetto una qualità individuale atta a distinguerlo da ogni altro oggetto dello stesso tipo. Ciò sarebbe vero soprattutto per la nozione di « idoneità all'inserimento in una collezione formata secondo criteri scientifici ed in particolare di un museo ». Per la classificazione della pistola nella voce 99.05 della TDC sarebbe invece decisiva la circostanza che alla stessa venga riconosciuto un valore storico individuale, di modo che non possa essere sostituita con un altro oggetto dello stesso tipo. Al riguardo si possono citare, secondo la Commissione, gli oggetti strettamente connessi ad eventi, persone, luoghi storici, come l'arma usata in un attentato famoso o quella posseduta da un personaggio storico. Ai fini di cui trattasi non sarebbe quindi sufficiente che le pistole prodotte in grande serie costituiscano testimonianze tipiche (ma anonime ed interscambiabili) di una determinata epoca o marca.
Dal regolamento n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 1 ), risulterebbe peraltro che ai musei pubblici possono essere concesse franchigie doganali per l'importazione di oggetti destinati all'inserimento nelle loro collezioni. La ragion d'essere di tale normativa non si spiegherebbe qualora l'idoneità all'inserimento in un museo, posta in rilievo dalla finalità dell'importazione, fosse sufficiente ai fini della classificazione dell'oggetto nella voce 99.05 della tariffa doganale comune (esente dai dazi).
La Commissione propone quindi di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato :
« Le pistole e fondine sono “ oggetti da collezione aventi interesse storico ” ai sensi della voce 99.05 della TDC qualora fra esse e determinati avvenimenti o personaggi storici sussista un nesso verificabile in base a caratteristiche obiettive ed in virtù del quale non siano interscambiabili con nessun esemplare dello stesso tipo ».
B.
Sull'esempio della domanda pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, nella mia presa di posizione esaminerò prima il concetto di « oggetto da collezione » e poi il concetto « avente interesse storico o etnografico ». Una volta chiarito il significato di tali due espressioni sarà possibile risolvere anche la domanda pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato, relativa alle caratteristiche minime che un oggetto deve possedere per poter essere classificato nella voce 99.05 della TDC come pezzo da collezione avente interesse storico.
Va constatato che nell'interpretare la voce 99.05 della TDC ci troviamo in un campo ancora inesplorato poiché riguardo a tale voce doganale non sussistono né decisioni della Corte di giustizia né pareri comunitari in materia tariffaria né note esplicative comunitarie.
Il significato di tale voce doganale è quindi da determinarsi in base ai principi interpretativi generali. In proposito ritengo che un'interpretazione meramente linguistica non consenta di giungere ad un risultato univoco, poiché le varie versioni linguistiche della voce doganale sono leggermente differenti ( 2 ).
Il testo della voce 99.05 della TDC va quindi interpretato in base allo spirito ed al sistema della tariffa doganale comune; le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono uno strumento importante, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti ( 3 ).
1.
Procederò in primo luogo all'interpretazione del termine « oggetto da collezione ». Il Finanzgericht del Baden-Württemberg vuole sapere se, per venir così definito, un oggetto debba essere particolarmente eccezionale, vale a dire una rarità, oppure semplicemente idoneo all'inserimento in una collezione formata secondo criteri scientifici (oggetto da museo).
È innanzitutto necessario mettere a confronto le diverse versioni linguistiche riportate in allegato. In base ad una traduzione letterale, la locuzione figurante nel testo francese, italiano ed olandese può essere resa con « oggetto da collezione », quella figurante nel testo greco con « oggetti di collezioni », quella contenuta nel testo inglese e danese infine con « oggetti da collezionisti ». Il confronto di tali locuzioni ci consente di concludere che non è richiesta in modo imperativo una particolare destinazione e segnatamente che l'oggetto sia destinato all'inserimento in una raccolta, ma che è sufficiente l'idoneità all'inserimento in una collezione. Siffatta interpretazione risponde inoltre alle esigenze dell'amministrazione doganale, che deve essere in condizione di classificare le merci importate in base alle loro caratteristiche obiettive e non già alla luce di una destinazione soggettiva stabilita dall'importatore e soggetta a modifiche.
Per risolvere la questione relativa al se si richieda che un oggetto sia particolarmente eccezionale, vale a dire una rarità, o addirittura un pezzo unico, è opportuno prendere in considerazione le note esplicative della NCCD. Riguardo al capitolo 99, esse contengono le seguenti indicazioni:
« La maggior parte degli oggetti di questo capitolo sono sovente costituiti da esemplari unici — o al massimo molto poco numerosi — di opere o di oggetti che si possono difficilmente procurare in ogni tempo.
Non formano, nella maggior parte dei casi, oggetto di transazioni regolari o formano oggetto di un commercio particolare. (...). Hanno sovente dei valori elevati senza alcun rapporto col valore proprio degli elementi che li compongono ».
Nelle note esplicative della NCCD non si richiede quindi la rarità assoluta dell'oggetto, ma soltanto la rarità relativa. Tale interpretazione viene corroborata dall'esame delle denominazioni dei prodotti contemplati nelle voci 99.01-99.06 della TDC. I quadri, le pitture, i disegni ai sensi della voce 99.01 della TDC e forse anche le opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea sono probabilmente dei pezzi unici, ma non sono necessariamente pezzi unici le incisioni, le stampe e le litografie originali ai sensi della voce 99.02 della TDC e gli oggetti di antichità ai sensi della voce 99.06 della TDC; salve talune eccezioni, nemmeno i francobolli della voce 99.04 della TDC devono essere caratterizzati dalla rarità assoluta. Dal sistema del capitolo 99 della TDC non si può quindi desumere il requisito della rarità assoluta, cosicché si possono senz'altro classificare in questo capitolo della tariffa doganale comune gli oggetti esistenti in più esemplari, ma non eccessivamente numerosi.
Per la classificazione di un articolo come pezzo da collezione, è tuttavia determinante a mio avviso che lo stesso non formi oggetto di transazioni regolari bensì di un commercio speciale. Si tratta di oggetti che non vengono continuamente offerti sul mercato ma che sono solo sporadicamente reperibili. Proprio la limitata disponibilità di tali oggetti ed una domanda che supera tale disponibilità spiega il notevole valore o prezzo che spesso li caratterizza e che è senza alcun rapporto con il mero valore materiale. È quanto dimostra il prezzo pagato per l'automobile importata nella causa 200/84. Di solito gli autoveicoli usati vengono contrattati ad un prezzo inferiore rispetto a quelli nuovi; per un autoveicolo avente già tren-t'anni il prezzo dovrebbe essere notevolmente inferiore al prezzo da nuovo. La circostanza che un siffatto oggetto venga acquistato per un multiplo del prezzo da nuovo indica che il suo valore non viene fissato in base alla sua destinazione iniziale bensì in base ad altri criteri. Questi criteri saranno in genere costituiti dagli interessi dei collezionisti.
Per il resto mi permetto di richiamare le mie conclusioni nella causa 155/84, vertente sulla classificazione di un'opera d'arte nella tariffa doganale comune ( 4 ). In tale occasione non era certamente decisivo l'argomento tratto dal rapporto fra il prezzo dell'oggetto ed il suo valore materiale, e tuttavia esso rientrava anche in tale causa fra quelli militanti a favore dell'applicazione del capitolo 99. Anche la Corte di giustizia vi ha fatto espresso riferimento al punto 11 della motivazione.
Va inoltre esaminata in questo contesto la problematica relativa agli oggetti prodotti in serie nel passato. Non ritengo escluso che tali oggetti possano essere considerati come pezzi da collezione. Ciò presuppone tuttavia che attualmente essi non vengano più prodotti in serie, che non possano essere procurati a piacimento e che il loro numero sia limitato.
Va infine esaminata la questione relativa al se l'idoneità all'uso di un oggetto escluda la possibilità di considerarlo come pezzo da collezione. Nelle cause principali sorgono in concreto le questioni, se con le pistole importate si possa ancora sparare, se con l'automobile importata si possa ancora circolare e se ciò imponga di classificare tali oggetti nella tariffa doganale comune in base alle loro caratteristiche materiali.
Non ritengo che l'idoneità all'uso dell'oggetto sia da considerarsi come una specie di requisito negativo della fattispecie contemplata dalla voce 99.05 della TDC. Anche un oggetto da collezione molto antico e molto raro può aver conservata intatta l'originaria idoneità al funzionamento. Ritengo invece determinante, ai fini suindicati, il modo in cui un osservatore medio ed oggettivo userebbe l'oggetto, considerato il valore che gli viene generalmente attribuito. Non intendo riferirmi alla destinazione soggettiva, criterio che ho già messo da parte come non idoneo, bensì all'uso normale dell'oggetto ritenuto adeguato da un osservatore medio ed oggettivo. Senza voler anticipare il giudizio dei giudici a quibus, ritengo assai improbabile che un proprietario medio si serva per l'uso quotidiano di un'automobile avente trent'anni — le cui prestazioni tecniche non corrispondono agli attuali livelli qualitativi e che è molto costosa e relativamente rara — come vettura per l'uso quotidiano. Si possono fare considerazioni analoghe per le armi antiche o antiquate che ancora fossero idonee all'uso.
2.
Prenderò ora in esame la seconda espressione della voce doganale 99.05 il cui significato è controverso fra le parti, ossia i termini « di interesse storico o etnografico ».
Tra le varie versioni linguistiche della tariffa doganale comune sussistono sfumature anche in questo caso. Nella versione tedesca figurano i termini « valore storico o etnografico », nella versione greca, francese e italiana le parole « interesse storico o etnografico », in quella olandese la locuzione « significato storico o etnografico » mentre quella danese parla semplicemente di « oggetti storici o etnografici da collezionisti ».
Le divergenze fra le parti vertono in primo luogo sul se la storia della tecnica rientri nella nozione di storia ai sensi della voce 99.05 della TDC. Tratterò in modo unitario la questione relativa al se i « monumenti tecnici » rientrino nella nozione di storia o in quella di etnografia, in quanto, come illustrerò in prosieguo, la storia della tecnica potrebbe essere compresa in entrambe le nozioni.
Nelle sue osservazioni scritte ed orali la Commissione ha caldeggiato un'interpretazione restrittiva della nozione di storia, circoscrivendola in sostanza alla cosiddetta storia politica. I ricorrenti nella causa principale ritengono invece che la nozione di storia ai sensi della voce doganale 99.05 includa anche la storia della tecnica.
Le note esplicative della NCCD — mi permetto di citarle nuovamente — recano le seguenti precisazioni:
« Collezioni ed esemplari da collezioni aventi interesse storico, etnografico, paleontologico ed archeologico che comprendono specialmente:
gli oggetti che consentono lo studio di tutte le manifestazioni materiali dell'attività umana, nonché degli usi, costumi, caratteri particolari delle popolazioni presenti e passate; fra questi oggetti si possono menzionare le mummie, i sarcofagi, le armi, gli oggetti religiosi, gli oggetti per l'abbigliamento, ecc.; gli oggetti provenienti da popolazioni primitive, gli oggetti che sono stati in proprietà o possesso di uomini celebri ».
Vediamo che nemmeno le note esplicative della NCCD differenziano in modo rigoroso fra i singoli termini della voce doganale 99.05, il che mi pare corretto in quanto i significati di tali termini possono senz'altro parzialmente corrispondere.
Non mi è possibile condividere l'interpretazione restrittiva della Commissione che circoscrive sostanzialmente il concetto di storia alla storia generale o politica e considera in modo soltanto marginale la nozione di etnografia (nella causa 252/84 tale approccio può esser stato suggerito dalla domanda pregiudiziale).
Perlomeno secondo le concezioni attuali, sulle quali si fondano anche le note esplicative della NCCD, la nozione di storia non può essere limitata alla storia politica ossia alla storia del potere e delle guerre; ne abbiamo conferma consultando un recente lessico in lingua tedesca che per la voce « storia » reca le seguenti specificazioni :
« In senso lato la storia rappresenta un'evoluzione che si manifesta attraverso una serie di eventi; in questo senso anche la natura, la terra, le piante e gli animali hanno la loro storia. In senso più stretto il termine storia indica l'evoluzione dell'umanità e delle sue realizzazioni culturali (costituzione, diritto, economia, religione, tecnica, ecc.) Nell'accezione più stretta detto termine indica la scienza della storia che presuppone lo scemare della coscienza storica immediata ed il confronto critico con il passato e con l'attendibilità ed il valore delle fonti storiche. » ( 5 ).
Se da un lato appare inopportuno includere nella nozione di storia ai sensi della voce 99.05 della TDC anche la storia naturale — in quanto tale settore risulta già ampiamente coperto con il riferimento alla paleontologia, all'archeologia e all'etnografia — dall'altra tale voce doganale non indica che la nozione di storia coincida con la storia meramente politica. In conformità alle note esplicative della NCCD, ritengo quindi che il concetto di storia ai sensi della voce 99.05 della TDC comprenda lo studio di tutte le manifestazioni dell'attività umana. Rientrano in tale concetto, oltre alla storia politica, anche la storia culturale e la storia della tecnica.
Alla nozione di storia dovremmo poi accostare la nozione di etnografia in quanto figura nella voce doganale 99.05 della TDC. Il lessico summenzionato contiene, alla voce « etnografia », le seguenti illustrazioni :
« Scienza dell'uomo quale ente portatore di cultura e condizionato dalla cultura. (...). La documentazione sempre più ampia ha determinato una notevole specializzazione non soltanto sotto il profilo delle materie (analisi dell'economia, della tecnica, dell'insediamento, della parentela, del diritto, degli usi, dei costumi, della religione), ma anche sotto il profilo geografico (...). » ( 6 ).
Dato che l'evoluzione ovvero la storia della tecnica può essere compresa quindi anche nel concetto di etnografia, ritengo che la storia della tecnica sia comunque contemplata dalla voce 99.05 della TDC e che non sia necessario stabilire se essa rientri nell'ambito della storia o in quello dell'etnografia.
3.
La conclusione alla quale sono così giunto e secondo cui anche gli oggetti rilevanti per la storia della tecnica possono rientrare fra gli « oggetti da collezione aventi interesse storico o etnografico », risponde inoltre al sistema della tariffa doganale comune. Non ritengo che si possa condividere la tesi della Commissione secondo cui si dovrebbero mettere a confronto, in un caso di classificazione così incerta, le due voci doganali interessate per determinare in quale voce rientri l'oggetto di cui trattasi. Tale approccio non appare corretto per lo meno in quanto la questione relativa al se un oggetto sia da classificarsi nel capitolo 99 o in un altro capitolo della tariffa doganale comune non costituisce un normale problema di classificazione. Non si tratta di stabilire se un oggetto sia contemplato dal capitolo 99 o da un altro capitolo: ci troviamo infatti di fronte alla particolarità che gli oggetti contemplati dal capitolo 99 rientrano generalmente anche in altri capitoli della tariffa doganale comune. La nota n. 4, leu. a), disciplina proprio tale conflitto di norme :
« Con riserva delle note 1, 2 e 3 gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa debbono essere classificati in questo capitolo ».
La tariffa doganale dà quindi chiaramente la preferenza alla classificazione degli oggetti nel capitolo 99. Non avrei esitazioni ad applicare tale preferenza persino nel caso in cui alla fine rimanessero taluni dubbi, il che peraltro non si verifica nel caso di specie.
4.
A favore di un'interpretazione estensiva della voce doganale 99.05 della TDC milita infine anche lo scopo della tariffa doganale.
Nella fase orale del procedimento tutti hanno convenuto che lo scopo della tariffa doganale consiste nella tutela della produzione comunitaria. Nemmeno la Commissione ha sostenuto che i dazi riscossi dalla Comunità sono da considerarsi come dazi fiscali, e ciò sebbene i dazi costituiscano entrate proprie delle Comunità a termine dell'art. 2, leu. b), della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, e sebbene tali dazi abbiano per esempio nell'anno finanziario 1984 rappresentato il 30% delle entrate.
Se dunque la funzione della tariffa doganale comune va individuata nella tutela della produzione comunitaria, sorge la questione relativa ai prodotti che devono essere protetti contro l'importazione di oggetti usati come quelli in esame. A mio avviso non è riscontrabile un rapporto concorrenziale fra i suddetti oggetti antichi e le merci attualmente prodotte nella Comunità.
Va osservato in proposito che i prodotti che vengono importati in base al titolo 99 della TDC godono dall'esenzione dai dazi: siffatto regime era già vigente al momento dell'emanazione della tariffa doganale comune del 1968, vigeva al momento in cui venivano effettuate le importazioni di cui trattasi e vige tuttora. La Commissione ha affermato che nell'interpretare la nomenclatura della tariffa doganale non si deve tener conto dell'aliquota del dazio, poiché questa viene concordata su base convenzionale o stabilita di tanto in tanto in modo autonomo. Ciò può essere esatto per l'ipotesi normale; oggi tuttavia non dobbiamo entrare nel merito di quest'ultima. Ai fini dell'interpretazione del capitolo 99 della TDC, che presenta delle particolarità anche soltanto per il suo rapporto conflittuale con altri capitoli, non si può totalmente prescindere dalla franchigia. Con il capitolo 99 della TDC si è inteso promuovere lo scambio culturale esentando dai dazi gli oggetti d'arte, da collezione e le antichità che abbiano un'età superiore ai cento anni. Viene così messo in atto attraverso il capitolo 99 della TDC l'intento — dichiarato nell'art. 4 dell'accordo 22 novembre 1950 sull'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico e culturale — di promuovere con tutti i mezzi la libera circolazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ( 7 ).
Questa conclusione non è infirmata dal fatto che il regime speciale istituito dal sistema comunitario delle franchigie doganali e dalle norme sull'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ( 8 ) consente di importare in franchigia oggetti da collezione o oggetti d'arte destinati ai musei o ad altre istituzioni. I campi d'applicazione oggettivi del « regime speciale » e del capitolo 99 della TDC sono diversi sebbene in casi particolari possono parzialmente sovrapporsi. Il « regime speciale » consente per esempio l'importazione in franchigia di un prodotto attualmente fabbricato in serie qualora non sia destinato is alla vendita bensì a musei e istituti ricono sciuti ufficialmente. Il capitolo 99 della m TDC non consente invece una tale esenzione dai dazi.
L'esistenza del regime speciale non può quindi fornire spunti per un'interpretazione restrittiva del capitolo 99 della tariffa doganale comune.
C.
In base a quanto precede suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dai Finanzgerichte dei Länder Baden-Württemberg e Renania-Palatinato :
Il termine « oggetti da collezione » di cui alla voce 99.05 della TDC va interpretato come segue:
1)
Un oggetto di età inferiore ai cento anni che sia stato prodotto in serie va considerato come oggetto da collezione qualora
—
non venga più prodotto in serie, non sia più disponibile in modo illimitato, e sia relativamente raro;
—
in base ad un giudizio oggettivo non venga più usato conformemente alla sua destinazione originaria;
—
sia idoneo ad essere inserito in una collezione formata secondo criteri scientifici.
Sono irrilevanti la destinazione soggettiva assegnata dall'importatore, l'idoneità all'uso e la rarità assoluta dell'oggetto.
2)
Un oggetto da collezione riveste un interesse storico o etnografico ove segni un capitolo dell'evoluzione storica generale o fornisca conoscenze sulle varie manifestazioni dell'attività umana nei diversi settori dell'evoluzione dell'umanità. Le testimonianze relative all'evoluzione della tecnica possono quindi presentare un interesse storico o etnografico.
ALLEGATO
Voce 99.05 della tariffa doganale comune
Zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Sammlungsstücke und Sammlungen; Sammlungsstücke von geschichtlichem, archäologischem, paläontologischem, völkerkundlichem oder münzkundlichem Wert
Collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico
Zoologische, botanische, mineralogische en anatomische verzamelingen en voorwerpen voor die verzamelingen; voorwerpen voor verzamelingen van belang uit historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatiek oogpunt
Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske og numismatiske samlinger og samlerobjekter
Collections and collector's pieces of zoological, botanical, mineralogicai, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethnographic or numismatic interest
Συλλογαί ή αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας και ανατομίας. Είδη συλλογών παρουσιάζοντα ενδιαφέρον ιστορικόν, αρχαιολογικόν, παλαιο-ντολογικόν, εθνογραφικόν και νομισματικόν
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) GU L 105 dcl 1983, pag. 1.
( 2 ) Le versioni linguistiche sono riportate in allegato.
( 3 ) Giurisprudenza costante della Cone di giustizia; cfr. ad esempio la sentenza 11 luglio 1980 nella causa 798/79 — Hauptzollamt di Colonia-Rheinau /ditta Chem-Tec — Race. 1980, pagg. 2639, 2646.
( 4 ) Sentenza 15 maggio 1985 e conclusioni 21 marzo 1985 nella causa 155/84 — Reinhard Onnasch /Hauptzollamt di Ber-lino-Packhof — Race. 1985, pag. 1449.
( 5 ) Das neue Fischer-Lexikon, Francoforte 1981, vol. 3, pag. 2176; cfr. anche la voce Histoire in: Ecyclopaedia universalis, Parigi 1968, vol. 7, pagg. 423 e segg.
( 6 ) Loc. cit. pag. 6310.
( 7 ) UNTS, vol. 131, pagg. 25 e segg.
( 8 ) Regolamento n. 1798/75, GU L 184, del 1975, pag. 1.
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