CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 14 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa è stata rinviata alla Corte, in via pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, il 26 luglio 1984 dal tribunal de grande instance di Avignon, in occasione di un processo penale pendente dinanzi ad esso.
In questo procedimento Bernard Girault, direttore del supermarket « Auchan », nonché la società Samu Auchan, sono imputati di trasgressione della normativa francese che fissa prezzi minimi per la vendita al minuto della benzina, in particolare del decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A. Il Girault a sua difesa ha sostenuto che detto decreto è incompatibile col diritto comunitario. Onde risolvere questo punto, il tribunal ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
Se la fissazione di un prezzo di vendita al minuto per i carburanti sul mercato interno francese, alla luce del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 30 del trattato di Roma, possa essere considerata una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni.
2)
Se, ai sensi dell'art. 36 del trattato di Roma, gli argomenti svolti dall'ufficio per la concorrenza e per il consumo alle pagg. 13, 14 e 15 della sua memoria, in particolare l'intento di difendere sul piano nazionale gli interessi dei consumatori conservando una sana concorrenza nel territorio nazionale onde garantire la sopravvivenza dei piccoli rivenditori di fronte ai gruppi, costituiscano dei motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ».
I fatti da cui trae origine la presente causa sono analoghi a quelli da cui è sorta la causa 231/83, Cullet/Centre Ledere, sulla quale la Corte si è pronunciata il 29 gennaio 1985. Tuttavia, i fatti su cui verte la presente causa risalgono al dicembre del 1983 e quindi sono disciplinati dal decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A e non dal decreto ministeriale 82-13/A che è stato abrogato e sostituito dal primo con effetto dal 15 novembre 1983. Si deve quindi stabilire se e fino a che punto ciò modifichi i problemi di diritto comunitario in questione.
A norma della disciplina francese vigente al tempo tanto dei fatti della causa Cullet, quanto dei fatti della presente causa, il prezzo minimo di vendita al minuto era determinato semplicemente sottraendo un certo numero di franchi il litro dal prezzo massimo di vendita per litro, il quale era stabilito mediante una complicata serie di calcoli descritti nelle conclusioni e nella sentenza per la causa Cullet. A norma del decreto n. 82-13/A, sul quale verteva la causa Cullet, l'importo detraibile era di 9 centesimi il litro per la benzina normale e di 10 centesimi il litro per la super. Dal 15 novembre 1983 gli sconti erano portati a 16 centesimi e 17 centesimi, rispettivamente, in forza del decreto ministeriale n. 83-58/A, sul quale verte la presente causa. Eccettuata questa modifica, il sistema per determinare il prezzo minimo di vendita al minuto della benzina in Francia è rimasto immutato sotto tutti gli altri aspetti rilevanti. Ne consegue che la presente causa solleva essenzialmente gli stessi problemi di diritto comunitario della causa Cullet.
Le questioni sollevate dal giudice nazionale nella presente causa riguardano alcuni di detti problemi.
Le osservazioni presentate dal convenuto, dal governo francese e dalla Commissione non aggiungono nulla di sostanziale agli argomenti svolti dinanzi alla Corte nella causa Cullet. La pronuncia della Corte in questa causa riguardava tutti i punti controversi. In particolare, nei nn. 30 e 31 della sentenza, la Corte respingeva la tesi, che riemerge nella seconda questione del giudice nazionale nella presente causa, secondo la quale la tutela del consumatore potrebbe servire come giustificazione per la disciplina francese. A parte ciò, nella presente causa non è stato dimostrato, come non lo è stato nella causa Cullet (nn. 32 e 33), che alcune delle disposizioni dell'art. 36 trovino applicazione, in modo da giustificare le restrizioni delle importazioni e quindi rendere inoperante il divieto di misure d'effetto equivalente di cui all'art. 30.
A mio parere, per i motivi esposti nella sentenza 29 gennaio 1985, Cullet, la soluzione delle questioni sollevate dal tribunal dovrebbe essere la seguente:
« 1)
L'art. 30 del trattato CEE vieta norme nazionali che prescrivano un prezzo minimo, da fissarsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto di carburanti, qualora detto prezzo minimo sia stabilito in base unicamente ai prezzi alla raffineria praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato unicamente in base ai costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre 1' 8 %in più o in meno.
2)
Non è stato dimostrato che dette norme siano giustificate da motivi di tutela degli interessi dei consumatori.
3)
Non è stato dimostrato che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 del trattato CEE vada applicata, in modo da rendere inoperante, nei confronti di dette norme, il divieto di cui all'art. 30 del trattato stesso ».
Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nulla va disposto per quanto riguarda le spese sostenute dalla Repubblica francese e dalla Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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