CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 14 novembre 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La normativa comunitaria relativa alla sorveglianza e alla disciplina della produzione siderurgica vi è troppo nota perché sia necessario che io la ricordi in questa sede. Passo dunque a riassumere i fatti dell'odierna causa.
Con decisione 3 luglio 1984, la Commissione delle Comunità europee comunicò alla Sideradria SpA, impresa italiana operante nel settore del ferro tondo per cemento armato, le quote di esercizio valide per il terzo trimestre del 1984: si trattava di 9304 tonnellate riservate alla produzione, di cui 4733 potevano essere vendute nel mercato comune. Alla società destinataria questo trattamento parve subito inaccettabile : esso le imponeva infatti di vendere nell'area comunitaria un quantitativo di laminati non proporzionato all'entità della sua produzione. Da qui il ricorso, inteso ad annullare la detta decisione, che Sideradria ha presentato il 13 agosto 1984.
I motivi su cui esso si fonda sono due: ingiustizia manifesta della quota di consegna e omessa valutazione di circostanze determinanti. Prima di esaminarli, tuttavia, devo segnalare che alcuni argomenti addotti dalla ricorrente corrispondono ad altri da essa già sostenuti, nell'impugnare una decisione d'ammenda per superamento di quota, in causa 67/84. V'è di più. Nell'ambito di quel procedimento, in cui funsi da avvocato generale, la Corte dispose varie misure istruttorie intese a chiarire la portata e l'esattezza di affermazioni che Sideradria ripropone oggi. I due ricorsi hanno quindi aspetti comuni per i quali rinvio alle conclusioni che pronunciai il 21 maggio 1985.
2.
Col primo motivo la ricorrente rimprovera alla Commissione di averle attribuito una quota di consegna ingiustamente esigua. II torto dell'istituzione sarebbe duplice: da un lato, permettendo a Sideradria di consegnare solo la metà della merce prodotta, essa la condannerebbe a utilizzare la sua capacità di lavoro nella misura del 25%; dall'altro, imponendole tale « abnorme limitazione », essa la discriminerebbe rispetto a gran parte delle imprese europee, che possono consegnare la quasi totalità della loro produzione.
Ora, se quest'ultimo rilievo non è suffragato da alcuna prova (cifre alla mano, la Commissione ha dimostrato che, per quanto riguarda il rapporto produzione-consegne, la condizione della ricorrente è almeno eguale a quella di molte altre imprese), il primo non basta certo a fondare l'illegittimità della decisione impugnata. Sideradria, per la verità, non contesta che, nel fissare la quota controversa, l'organo di controllo si sia scrupolosamente attenuto alle regole da cui la materia è governata; sostiene tuttavia che « contro la manifesta ingiustizia della situazione in cui [essa] si trova (...) la Commissione non [può] trincerarsi dietro l'applicazione pura e semplice della normativa (...) in vigore ».
L'argomento non regge, essendo ovvio che, a meno d'incorrere in uno sviamento di potere a favore di Sideradria, la Commissione era obbligata a quantificare le quote applicando il diritto vigente. Né le cose cambiano, se nel mezzo avanzato da Sideradria si legga la volontà di mettere in causa non tanto la misura della quota di consegna, quanto i modi di calcolarla e, ancora più a monte, i criteri che servono a determinare i dati di riferimento in base a cui si determinano entrambi i tipi di quote. Quei modi e quei criteri, infatti, figurano in decisioni generali da tempo definitive e perciò sottratte a un'impugnazione diretta di legittimità.
Per concludere, il primo motivo di Sideradria non concerne la decisione impugnata e in ogni caso non è corroborato da un'idonea argomentazione. Esso va dunque respinto.
3.
Col secondo motivo l'impresa accusa la convenuta: a) di non aver tenuto conto della sua grave situazione applicandole i dovuti correttivi o di averli applicati in modo erroneo (l'addebito si riferisce in particolare agli articoli 8, n. 2, della decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, GU L 180, pag. 1 — come modificata dalla decisione 23 settembre 1981, n. 2804/81/CECA, GU L 278, pag. 1 —, e 14 della decisione generale 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, GU L 29, pag. 1); b) di aver ignorato gli errori di contabilità che essa commise e che alterarono a suo danno i dati di riferimento per la determinazione delle quote.
Ora, i correttivi a cui si allude riguardano provvedimenti che la Commissione adottò in passato su domanda della stessa ricorrente: essi non sono mai stati contestati e devono quindi considerarsi definitivi. Per quanto poi riguarda gli errori di contabilità, ripeto ciò che affermai concludendo in causa 67/84: Sideradria non è mai riuscita a documentarli e a giustificarli. Entrambe le censure sono comunque estranee alla decisione impugnata e perciò inconferenti ai fini della domanda rivolta ad annullarla.
4.
Sulla base di queste considerazioni vi propongo di respingere il ricorso introdotto il 13 agosto 1984 dalla Sideradria SpA e, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di condannare la ricorrente alle spese.
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