CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 24 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La società olandese Vonk's Kaas Inkoop en Produktie Holland BV (in prosieguo: «Vonk») trasforma, in particolare per l'esportazione, scarti di formaggio in formaggio fuso o in polvere. Per lo svolgimento di detta attività essa si procura gli scarti di formaggio principalmente in Francia e nella Repubblica federale di Germania. Una parte degli scarti importati viene riesportata tale e quale, in particolare in Danimarca.
In occasione di dette operazioni venivano di regola applicati importi compensativi monetari (in prosieguo: « ICM »). Orbene, relativamente alle operazioni effettuate all'inizio del 1984, alla Vonk venivano imposti ICM maggiorati per l'importazione di scarti di formaggio e veniva rifiutata la concessione di ICM per la riesportazione in Danimarca di scarti dello stesso tipo.
Questi due provvedimenti erano basati sul regolamento della Commissione 18 novembre 1983, n. 3281, che modifica la precedente normativa in materia (GU L 322, pag. 36). Ritenendosi sfavorita dall'applicazione data al predetto regolamento dalle autorità olandesi, la Vonk chiedeva al College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: « College van Beroep ») di annullare i due menzionati provvedimenti, deducendo l'invalidità delle disposizioni di modifica contenute nel suddetto regolamento.
Il giudice olandese, constatando inoltre che con regolamento della Commissione 1° febbraio 1984, n. 270 (GU L 31, pag. 1) la normativa in materia era stata ulteriormente modificata, vi ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
« Se il regolamento (CEE) n. 1245/83 (in quanto la nota 5 della parte 5 dell'allegato I, come successivamente modificata dai regolamenti (CEE) nn. 3281/83 e 270/84, implichi che per il formaggio di modesto valore ivi menzionato non viene attribuito all'esportazione alcun importo compensativo monetario e che, quando l'importo compensativo monetario dev'essere riscosso, per una partita consistente in un miscuglio di vari tipi di formaggio di modesto valore si applica l'importo compensativo definito nella suddetta nota 5) sia invalido:
a)
perché contrastante con il combinato disposto degli artt. 12 e da 38 a 46 del trattato, o
b)
perché contrastante con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71, o
c)
per insufficienza o difetto di motivazione dei regolamenti (CEE) nn. 3281/83 e 270/84 che modificano la nota 5, o
d)
perché contrastante con il principio di proporzionalità, o
e)
perché contrastante col divieto di discriminazione.
2.
Gli ICM sono stati istituiti con il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1). Come si dichiara nell'ultimo punto della motivazione di questo regolamento,
« gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento », con la precisazione che « è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà ».
Fino al 1977 gli ICM relativi ai vari tipi di formaggio venivano applicati agli scarti degli stessi. Considerando che l'ICM in tal modo applicato alle « croste » e ai « cascami di formaggi ( ... ) non si rapportava correttamente al valore dei prodotti » (quinto punto della motivazione), la Commissione, con regolamento 4 agosto 1977, n. 1824, che modifica gli importi compensativi monetari da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 203, pag. 7), istituiva per « le croste e i cascami di formaggi » un ICM forfettario meno elevato, cioè quello valevole per i prodotti indicati nella sottovoce 04.04. Eie) della tariffa doganale comune (TDC). Nello stesso regolamento gli scarti di formaggio erano definiti « prodotti impropri al consumo umano tali e quali ».
Questa modifica veniva riprodotta nel regolamento della Commissione 20 maggio 1983, n. 1245, che fissa gli importi compensativi monetari, sotto forma di una nota 5 figurante nella parte 5 dell'allegato I (GU L 135, pag. 3).
La Commissione col primo dei regolamenti criticati (n. 3281/83, entrato in vigore il 2 gennaio 1984) modificava la nota 5 nel seguente modo:
—
innanzitutto, le croste e gli scarti di formaggio venivano ormai definiti formaggi « di scarso valore », cioè quelli « il cui prezzo franco frontiera (...) è inferiore a 140 ECU/100 kg. » (in prosieguo, mi riferirò ai formaggi di scarso valore col termine di « scarti ») ;
—
in secondo luogo, non sarebbe stato « concesso nessun importo compensativo monetario » all'esportazione di detti scarti (art. 1), mentre veniva deciso «di applicare l'importo integrale in caso di riscossione » (secondo punto della motivazione del regolamento).
Infine, si deve sottolineare che la nota ha costituito oggetto di due ulteriori modifiche.
Con effetto dal 6 febbraio 1984, il regolamento n. 270/84, anch'esso criticato, stabiliva che sui miscugli di diversi tipi di formaggio venissero percepiti gli importi compensativi relativi ai prodotti rientranti nella sottovoce 04.04. E I b) 2 della TDC (GU L 31, pag. 15). In pratica, gli importi così riscossi erano meno elevati perché forfettari (quinto punto della motivazione). Questo regolamento riproduceva inoltre la disposizione relativa all'abolizione della concessione degli ICM per gli scarti.
Il regolamento della Commissione 12 marzo 1984, n. 635, ha reistituito la concessione degli ICM all'esportazione di taluni tipi di formaggi compresi nella sottovoce 04.04 Eie) della TDC, anche se il loro valore è inferiore ai 140 ECU il quintale (GU L 70, pag. 6).
3.
L'abolizione della concessione e il ripristino della riscossione all'aliquota integrale degli ICM sono le modifiche di cui l'attrice nella causa principale mette in discussione la validità con riguardo al diritto comunitario. A questo proposito essa deduce, in sostanza, quattro mezzi.
In primo luogo, contesta la conformità del dispositivo istituito dal regolamento n. 3281/83 alle condizioni fissate dal regolamento base n. 974/71. La Commissione, infatti, avrebbe posto in non cale sia il sistema degli importi compensativi sia le modalità di applicazione dello stesso.
L'attrice ricorda che l'instaurazione degli ICM ha lo scopo di correggere gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio sugli scambi e sui prezzi dei prodotti agricoli. Orbene, il dispositivo criticato sarebbe in contrasto con tali scopi poiché perturba gli scambi. Equivalendo pertanto a un dazio doganale, esso violerebbe gli artt. 12 e da 38 a 46 del trattato.
La Vonk sostiene poi che la Commissione ha fissato arbitrariamente gli ICM relativi ai vari tipi di formaggio, violando il principio stabilito dal regolamento n. 974/71, secondo il quale gli ICM sui prodotti derivati debbono corrispondere all'incidenza, sul loro prezzo, dell'applicazione degli ICM ai prodotti base. L'aumento degli ICM riscossi sugli scarti sarebbe in contrasto con un altro principio posto dallo stesso regolamento, secondo il quale gli ICM debbono essere funzione del prezzo, rappresentativo del valore di mercato, dei prodotti interessati. Orbene, questo principio non sarebbe stato rispettato, perché gli stessi ICM si applicano sia ai formaggi sia ai loro scarti.
In secondo luogo, la Vonk rimprovera alla Commissione di non aver motivato sufficientemente le modifiche apportate col regolamento n. 3281/83. La sola giustificazione si riferirebbe all'esistenza di correnti commerciali artificiali. La Commissione, tuttavia, non preciserebbe perché i provvedimenti criticati si sarebbero resi necessari. In realtà, solo la riscossione di ICM potrebbe servire allo scopo professato, mentre l'abolizione della loro concessione sarebbe inefficace sotto questo profilo. L'attrice nella causa principale osserva che anche il regolamento n. 270/84 sarebbe insufficientemente motivato, poiché la Commissione non fornisce alcuna spiegazione circa la scelta della sottovoce doganale da applicare ai miscugli.
In terzo luogo la Vonk assume che, con il dispositivo criticato, la Commissione ha infranto il principio di proporzionalità per due motivi.
Innanzitutto, l'abolizione della concessione degli ICM di cui essa ha sottolineato il carattere inadeguato per contrastare le correnti commerciali artificiali avrebbe l'effetto di ostacolare gli scambi, in particolare per quanto riguarda imprese che, come l'attrice nella causa principale, debbono approvvigionarsi su altri mercati. La stessa Commissione lo avrebbe riconosciuto ripristinando, col regolamento n. 635/84, la concessione degli ICM per taluni tipi di scarti.
In secondo luogo, la riscossione, sugli scarti, degli ICM valevole per i formaggi dai quali essi derivano, cioè il fatto di non prendere più in considerazione il loro ridotto valore, sarebbe sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.
Avrebbero potuto essere presi in considerazione provvedimenti meno drastici: regime fondato sul valore del formaggio o introduzione, nei documenti doganali, della dichiarazione obbligatoria della destinazione degli scarti importati.
Da ultimo, la Vonk rimprovera alla Commissione di non aver rispettato il principio di non discriminazione enunciato nel n. 3 dell'art. 40 del trattato.
Essa ricorda che lo scopo degli ICM è quello di compensare le fluttuazioni delle parità monetarie onde evitare distorsioni nella concorrenza. Orbene, queste distorsioni si sarebbero per l'appunto riprodotte a seguito dell'abolizione della concessione degli ICM, che sfavorirebbe gli operatori che esportano scarti da Stati membri la cui moneta abbia un tasso di cambio più elevato del tasso verde. Essa rileva poi che la riscossione, sugli scarti di formaggio, di ICM maggiorati, equivalenti a quelli gravanti sui formaggi da cui gli scarti derivano, costituisce altresì infrazione del principio di non discriminazione, giacché si risolve nell'applicare gli stessi ICM ai prodotti il cui valore non è comparabile.
4.
Il governo olandese e la Commissione sottolineano, dal canto loro, che il regime istituito nel 1977 — applicazione di un ICM ridotto agli scarti di formaggi — aveva dato vita a scambi commerciali artificiali. Taluni operatori, approfittando sia dell'interpretazione, divergente a seconda degli Stati membri, della nozione di « scarti », sia della differenza di livello tra gli ICM valevoli per quest'ultimi e, rispettivamente, per i formaggi, avrebbero operato nel seguente modo:
—
il formaggio sarebbe stato esportato da uno Stato membro a ICM positivi (per esempio i Paesi Bassi) verso uno Stato membro a ICM negativi (per esempio la Francia). Questa prima operazione avrebbe dato luogo alla concessione degli ICM elevati relativi al formaggio;
—
quest'ultimo sarebbe stato poi frantumato per essere riesportato nello Stato membro di origine sotto la forma di scarti. Questa seconda operazione avrebbe comportato la riscossione degli ICM ridotti relativi agli scarti di formaggio;
—
gli scarti avrebbero potuto essere poi trasformati in formaggio (mediante fusione o grattugiamento), il che avrebbe potuto dare luogo a una nuova esportazione e a una nuova concessione di ICM.
Questi scambi a circuito chiuso, qualificati « traffici-carosello », non solo sarebbero stati fonte di perturbazioni nella produzione del formaggio e negli scambi, ma avrebbero inoltre comportato esborsi da parte della Comunità senza una giustificazione economica. La normativa messa in discussione avrebbe avuto, per l'appunto, lo scopo di porre fine a questo tipo di circuiti commerciali artificiali.
a)
Il governo olandese ritiene, in effetti, che la Commissione sia competente ad adottare gli ICM da essa istituiti quando essi comportino a loro volta perturbazioni negli scambi commerciali. Quanto al dispositivo posto in essere, esso sarebbe giustificato perché la concessione, per gli scarti, di ICM nel frattempo maggiorati, avrebbe provocato, se fosse stata conservata, la comparsa di altre correnti artificiali.
b)
Da parte sua, la Commissione fa presente che, prima del 1977, l'identicità degli ICM relativi ai formaggi e, rispettivamente, ai loro scarti avevano falsato la concorrenza tra i due tipi di prodotti, richiedendo l'applicazione di un ICM ridotto per i secondi. Tale modifica avrebbe avuto, a sua volta, gli effetti sopra descritti, rendendo necessario l'emendamento contestato davanti al College van Beroep.
A questo proposito, la Commissione ricorda che la propria competenza in materia di ICM dev'essere valutata nel contesto del regolamento base n. 974/71, da cui emerge in particolare che l'istituzione di ICM non è automatica, ma è funzione delle perturbazioni negli scambi provocati dalla fluttuazione delle parità monetarie. In questa materia la Commissione sarebbe tenuta non solo a correggere l'eventuale effetto delle oscillazioni sugli scambi intercomunitari, ma anche ad evitare che gli stessi ICM perturbino gli scambi. Questo sarebbe stato, per l'appunto, lo scopo delle norme criticate.
In effetti, la definizione degli scarti di formaggio, benché più obiettiva, in quanto basata sul valore, non avrebbe, di per sé, impedito la nascita di correnti commerciali artificiali. Per questi motivi la Commissione avrebbe istituito il dispositivo contestato.
L'allineamento, sugli ICM relativi ai formaggi, degli ICM da riscuotere sugli scarti avrebbe lo scopo di privare gli operatori di un vantaggio indebito. Ci si sarebbe dunque limitati, per gli scambi di cui sopra, a tornare al sistema vigente fino al 1977.
Per quanto concerne l'abolizione della concessione degli ICM, questo provvedimento è inteso — come la Commissione ha da ultimo precisato, rispondendo ad un quesito della Corte — ad impedire un'altra pratica. Infatti, oltre agli scarti idonei ad essere trasformati, esisterebbero scarti inutilizzabili la cui trasformazione non è redditizia e che di norma dovrebbero essere distrutti. La Commissione avrebbe optato sic et simpliciter per l'abolizione degli ICM proprio per evitare l'esportazione artificiale dei predetti scarti da uno Stato membro ad ICM positivi in uno Stato membro a ICM negativi, intesa unicamente a fruire degli ICM ridotti fino ad allora concessi.
Tenuto conto delle perturbazioni provocate dagli scambi fittizi, la Commissione avrebbe scelto di tutelare l'interesse delle finanze della Comunità evitando il pagamento ingiustificato degli ICM. Essa sostiene, in base alle considerazioni che precedono, che il regolamento contestato è conforme al regolamento base n. 974/71 ed agli ant. 12 e da 38 a 46 del trattato.
Per quanto concerne la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, la Commissione aggiunge che, anche se meno allettanti dal punto di vista economico, gli scambi restano possibili. Inoltre nessuna delle soluzioni alternative indicate avrebbe potuto essere adottata. Per quanto riguarda la violazione del principio di non discriminazione, la Commissione precisa che la nuova normativa ha privato solo in parte la Vonk del vantaggio economico di cui essa fruiva prima del 1984.
5.
Il giudizio che siete chiamati ad esprimere concerne la legittimità di una normativa mediante la quale la Commissione ha deciso l'abolizione degli importi compensativi monetari fino ad allora concessi in caso di esportazione di scarti e l'aumento degli importi compensativi riscossi su quest'ultimi al livello degli ICM relativi ai formaggi da cui gli scarti derivano. In siffatta materia la portata del vostro sindacato è limitata dal margine di valutazione discrezionale che voi avete riconosciuto alle istituzioni e in particolare alla Commissione.
Il regolamento base n. 974/71, come precisa l'art. 1, ultimo comma, dello stesso, subordina la concessione e la riscossione di importi compensativi al presupposto che le variazioni dei cambi risultanti dalla fluttuazione delle parità monetarie provochino « perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli ». Il verificarsi di questo presupposto deve essere valutato dalla Commissione, alla quale, « a norma dell'art. 6 del regolamento n. 974/71, spetta ( ... ) stabilire se vi sia un rischio di perturbazioni » (causa55/75, Balkan, Race. 1976, pag. 19, punto 7, e causa 136/77, Racke, Race. 1978, pag. 1245, punto 3).
Orbene, la Cone ha costantemente affermato che « trattandosi della valutazione di una situazione economica complessa », la Commissione dispone, « in proposito, di un ampio potere discrezionale » (causa 29/77, Roquette, Race. 1977, pag. 1835, punto 19), quanto alla necessità di stabilire gli importi compensativi monetari, tenendo conto della situazione di mercato, come pure dei fattori monetari (causa 29/77, sopracitata, punto 24).
La portata di questo margine discrezionale, come la Corte ha precisato, ha la conseguenza che
« il sindacato giurisdizionale sull'esercizio di detto potere deve perciò limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere e palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale » (causa 55/75, Balkan, sopracitata, punto 8; causa 29/77, Roquette, sopracitata, punto 20; causa 136/77, Racke, sopracitata, punto 4; causa 98/78, Racke, Race. 1979, pag. 69, punto 5).
Come rilevava l'avvocato generale Capotorti, la Corte è anche «; chiamata ad esaminare se non siano stati superati i limiti che le regole del trattato, o principi generali, abbiano posti all'esercizio dei poteri discrezionali conferiti a quelle istituzioni comunitarie«(causa 114/76, Bela-Mühle, Race. 1977, pag. 1226).
Queste constatazioni di principio portano a ritenere che alla Commissione, nell'ambito dei poteri attribuitile dal regolamento base n. 974/71 e alle condizioni che questo regolamento stabilisce, deve essere riconosciuta non soltanto la facoltà di istituire importi compensativi monetari, ma anche la facoltà di adattarli, o addirittura di abolirli, in funzione dell'evoluzione sia dei fattori monetari che perturbano gli scambi, sia delle condizioni del mercato (vedansi in particolare l'art. 3 del regolamento n. 974/71 nonché la causa 74/74, CNTA, Race. 1975, pag. 583, punti 17 e segg. e le cause da 67 a 85/75, Lesieur, Race. 1976, pag. 391, punti da 24 a 28).
Pertanto, la Commissione, alla quale è stato affidato il compito di gestire il sistema degli importi compensativi, deve necessariamente prendere in considerazione anche l'effetto degli stessi ICM sulle condizioni del mercato. In effetti gli ICM mirano a preservare l'unità del mercato garantendo la libera circolazione dei prodotti agricoli, nonostante la variazione dei tassi di cambio (causa 80 e 81/77, Ramel, Race. 1978, pag. 927, punti da 35 a 37; causa 4/79, Providence agricole, Race. 1980, pag. 2823, punto 20; causa 281/82, Unifrex, Race. 1984, pag. 1969, punto 22). Orbene, degli importi compensativi la cui istituzione perturbasse gli scambi intracomunitari fallirebbero nel loro scopo. In un caso del genere, toccherebbe alla Commissione correggere gli effetti perversi degli ICM da essa istituiti o addirittura prevenire quelli degli ICM che essa intende istituire.
Il diritto della Commissione di intervenire sugli ICM relativi agli scarti, tenuto conto delle correnti commerciali artificiali che la loro conservazione comportava, non può essere quindi contestato.
Nella presente causa, per dimostrare l'invalidità dei regolamenti n. 3281/83 e 270/84, sono stati dedotti tre mezzi riguardanti rispettivamente l'insufficienza della motivazione di detti regolamenti, l'inosservanza di talune disposizioni del regolamento base n. 974/71 e la violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Esaminerò dapprima il mezzo relativo all'insufficienza della motivazione. Gli altri mezzi mirano a fare stabilire se, sulla base del « bilancio » vantaggi-svantaggi che ha effettuato, la Commissione potesse, senza eccedere i limiti del proprio potere discrezionale, decidere l'abolizione degli ICM fino ad allora concessi, pur conservando la riscossione degli ICM maggiorati. Si tratterà quindi di stabilire se, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione.
6. Sulla motivazione
A norma dell'art. 190 del trattato, la Commissione ha l'obbligo di motivare i regolamenti che adotta. Questo principio ha lo scopo di consentire il controllo della validità di un regolamento sia da parte degli amministratori interessati, sia da parte della Corte di giustizia, in particolare attraverso il rinvio pregiudiziale per l'accertamento della validità. Tuttavia, dato l'ampio potere discrezionale attribuito alla Commissione, il contenuto dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dei provvedimenti adottati. Così la Corte ha considerato che la Commissione, per l'istituzione degli ICM, può limitarsi a constatare un calo sensibile del tasso di cambio di una moneta, rinviando, per quanto concerne l'effetto perturbativo sugli scambi, alle disposizioni che stabiliscono questo presupposto nel regolamento n. 974/71 (causa 29/77, sopracitata, punti 5 e segg.). Per contro la modifica, e a maggior ragione l'abolizione degli ICM, nonostante che la situazione monetaria che ha determinato la loro adozione resti invariata, debbono necessariamente essere basate su un motivo specifico.
Nel caso di specie la Commissione sembra aver ottemperato a questa esigenza. Dopo aver constatato che
« la differenza tra gli importi compensativi monetari per i formaggi tal quali e quelli per i prodotti in questione (gli scarti) ha determinato correnti commerciali artificiali tra Stati membri »,
ha istituito, col regolamento n. 3281/83, il dispositivo controverso per « evitare tale traffico » (secondo punto della motivazione). Questa motivazione mette in rilievo le circostanze particolari che la Commissione ha dovuto prendere in considerazione per adottare i provvedimenti criticati. L'attrice nella causa principale sostiene che la Commissione avrebbe dovuto fornire spiegazioni sull'adeguatezza degli strumenti prescelti. Questo mezzo, il cui valore può essere sindacato solo nell'ambito dell'esame della fondatezza del provvedimento contestato, non è pertinente alla motivazione.
Per quanto concerne il regolamento n. 270/84, la Commissione ha dichiarato, rispondendo ai quesiti della Corte, che la nuova modifica relativa ai miscugli di scarti è frutto di una concessione fatta agli operatori commerciali. Infatti, invece di riscuotere su detti miscugli, in conformità all'art. 30, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1371/81, l'ICM più elevato relativo al componente che costituisce almeno il 10%, in peso, del miscuglio, si sarebbe deciso di applicare un ICM forfettario, data l'impossibilità di distinguere il peso di ciascuna delle diverse varietà di scarti contenute in un determinato miscuglio. Orbene, non si può contestare che la scelta di una voce doganale unica per gli scarti presentati sotto forma di miscuglio consente per l'appunto di evitare, mediante l' « applicazione di un importo compensativo forfettario » (quinto punto della motivazione), che si riscuotano ICM « troppo elevati » per i prodotti di cui trattasi. Questa motivazione, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalla Commissione, mi sembra soddisfare l'obbligo di cui all'art. 190 del trattato.
7. Sull'errore manifesto
Occorre distinguere in questo contesto ciascuno dei due elementi del sistema che si applica agli scarti dal 1984: la riscossione di ICM ad aliquota intera e la decisione di non concedere più ICM per le esportazioni di scarti.
La riscossione, sugli scarti, degli ICM relativi ai vari tipi di formaggio da cui essi derivano ha lo scopo di mettere fine agli scambi a circuito chiuso precedentemente descritti. È incontestabile, in effetti, che taluni operatori hanno potuto trarre profitto dalla differenza tra gli ICM ridotti percepiti sugli scarti e, dopo la trasformazione degli scarti in formaggio, gli ICM ad aliquota intera concessi all'esportazione di questi ultimi. Siffatta operazione, la cui ragion d'essere è solo speculativa, traeva origine dalla differenza di livello degli ICM. Sopprimendo detta differenza, la Commissione ha adottato un provvedimento adeguato al tipo di scambi considerato, impedendo che in futuro un'operazione di trasformazione fittizia possa dare diritto al versamento di fondi a carico del bilancio comunitario.
Così, decidendo di applicare ICM identici sia agli scarti che ai formaggi, la Commissione non ha, manifestamente, ecceduto i limiti del potere discrezionale riconosciutole in materia.
Come la Commissione ha precisato rispondendo ad un vostro quesito, la decisione di non concedere più IĆM all'esportazione di scarti riguarda non gli scarti trasformati, ma soltanto gli scarti esportati o riesportati tali e quali.
Nel caso di questi ultimi, risulta infranto l'equilibrio abitualmente curato in materia di ICM: la compensazione delle variazioni dei cambi non è più garantita quando gli scarti sono esportati da uno Stato membro a ICM positivi in uno Stato membro a ICM negativi. Siffatta soluzione non può, di per sé, essere esclusa, ma deve restare eccezionale giacché, come ha rilevato la stessa Commissione, si pone in contrasto con la logica monetaria che sottende all'adozione degli ICM.
In effetti, oltre che sui soli fattori monetari, la valutazione della Commissione verte anche, come ho ricordato, sulle condizioni del mercato. Orbene, queste possono giustificare una certa dissimetria tra gli ICM concessi e quelli percepiti. L'equivalenza tra la concessione e la riscossione non può, pertanto, essere assoluta. Resta il fatto che l'abolizione pura e semplice degli ICM concessi fino a un dato momento presuppone, se non è fondata sulla scomparsa dei fattori monetari che hanno giustificato l'istituzione degli stessi, che le condizioni del mercato siano alterate più gravemente dalla conservazione degli ICM che dalla loro abolizione. È questo il confronto che deve di regola determinare la scelta della Commissione.
Inoltre è necessario che lo strumento scelto in via eccezionale sia atto a servire allo scopo perseguito. Quest'ultimo, indicato nel secondo punto della motivazione del regolamento n. 3281/83, è — ve lo ricordo — quello di mettere fine alle « correnti commerciali artificiali » determinate dalla differenza di livello degli ICM. Orbene, si deve constatare che i due elementi del dispositivo istituito da detto regolamento non possono avere, al riguardo, lo stesso effetto. Mentre la maggiorazione degli ICM fino alla scomparsa della differenza è certamente uno strumento adatto allo scopo perseguito, l'abolizione della concessione degli ICM non può, invece, avere alcun effetto sotto questo profilo.
Certo, nel corso del procedimento la Commissione ha giustificato detto provvedimento con l'intento di evitare un altro tipo di scambi artificiali aventi ad oggetto scarti non idonei ad essere trasformati perché deteriorati. Senza rifarsi all'obiezione della Vonk relativa al ripristino parziale della concessione degli ICM col regolamento n. 635/84, basta rilevare che non si può accettare una motivazione a posteriori, destinata, per di più, a giustificare un provvedimento estraneo allo scopo dichiarato dal regolamento contestato.
L'assenza di nesso tra la non concessione di ICM e la scomparsa delle correnti artificiali descritte è sufficiente a mettere in luce l'errore manifesto commesso dalla Commissione e quindi a far concludere che la Corte voglia dichiarare invalido, su questo punto e per questo motivo, il regolamento n. 3281/83.
In mancanza di indicazioni fornite alla Corte nel senso che, in via eccezionale, le conseguenze di siffatta invalidità siano limitate, risulta che questa deve produrre per intero il suo effetto. Se così deciderete, la Commissione dovrà, conformemente all'obbligo sancito dall'art. 176, n. 1, del trattato, trarne le conseguenze per quanto riguarda sia il regolamento precitato che l'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 270/84.
8.
Per questo motivo, e senza che sia necessario accertare la fondatezza degli altri mezzi dedotti dall'attrice nella causa principale, concludo che dichiariate che:
—
il regolamento n. 3281/83 è invalido in quanto abolisce la concessione degli importi compensativi monetari all'esportazione di « formaggi di scarso valore »;
—
tocca alla Commissione adottare, per quanto riguarda i regolamenti nn. 3281/83 e 270/84, i provvedimenti che l'esecuzione della vostra sentenza comporta.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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