CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 6 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con decisione del 1o marzo 1974, il ricorrente nella presente causa veniva nominato come dipendente in prova nel grado A5, terzo scatto, presso la direzione generale della Commissione per gli affari economici e finanziari, con effetto dall'11 febbraio 1974. Con un'ulteriore decisione del 31 ottobre 1974, egli veniva nominato in ruolo nello stesso grado, con effetto dall'11 novembre 1974.
Prima dell'assunzione vi era stato uno scambio di corrispondenza fra il ricorrente e gli uffici della Commissione relativamente al grado. Con lettera 2 novembre 1973, il Powell aveva protestato presso il sig. Baxter, direttore del personale della Commissione, contro la proposta di nominarlo al grado A5. Data la sua esperienza professionale, egli riteneva di dover essere assunto nel grado A4 o ad un grado superiore. Il Baxter rispondeva, il 21 novembre 1973, che il comitato competente per il grado e lo scatto dei nuovi assunti aveva raccomandato espressamente che il grado del ricorrente venisse riesaminato alla fine del periodo di prova. Nella stessa lettera il direttore del personale si impegnava a far osservare detta raccomandazione dal suo ufficio. Il ricorrente scriveva una seconda lettera, in data 26 novembre 1973, al Baxter con la quale accettava il posto offertogli, a condizione che il suo inquadramento iniziale fosse riesaminato alla fine del periodo di prova per l'eventuale reinquadramento nel grado A4.
Nonostante queste assicurazioni, risulterebbe da una lettera inviata al ricorrente il 27 maggio 1982 dalla direzione del personale, che la sua posizione specifica (definita « caso marginale ») non era stata riesaminata, nonostante vi fosse stato un riesame generale dell'inquadramento dei dipendenti britannici, danesi ed irlandesi assunti nei gradi A4 e A5. Comunque, gli si comunicava che egli era stato proposto per la promozione al grado A4.
Quest'ultima lettera induceva il ricorrente a proporre una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto del personale, onde ottenere il reinquadramento retroattivo nel grado A4, con effetto dal 31 dicembre 1974. Detta domanda, in data 1o settembre 1982, veniva respinta il 5 gennaio 1983 con lettera del sig. Burke, commissario responsabile. In seguito a detta reiezione, il 28 marzo 1983 il Powell proponeva un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, che pure veniva respinto dal Burke con lettera 8 luglio 1983, fra l'altro perché era scaduto il termine per impugnare la decisione di nomina al grado A5. L'interessato però non tentava di impugnare questa decisione negativa dinanzi alla Corte di giustizia.
Veniva quindi pubblicata la nota di servizio n. 420 del 21 ottobre 1983. Essa conteneva una « decisione relativa ai criteri da applicarsi per l'inquadramento nel grado e nello scatto in occasione dell'assunzione ». Per quanto ci interessa nella presente causa, essa era così redatta:
« Si comunica al personale che il sig. Burke, membro della Commissione, responsabile per il personale e l'amministrazione, ha adottato una nuova decisione relativa ai criteri da applicarsi all'inquadramento nel grado e nello scatto in occasione dell'assunzione, che è entrata in vigore il 1o settembre 1983. Essa annulla e sostituisce la decisione finora vigente, che risale al 6 giugno 1973.
In via eccezionale, qualsiasi dipendente inquadrato a norma della vecchia decisione, che ritenga che il suo inquadramento non corrisponde ai criteri stabiliti con la nuova decisione, ha un'ultima occasione di reinquadramento, chiedendola entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
J. C. Morel
Direttore generale
del personale
e dell'amministrazione »
Il 22 novembre 1983 il ricorrente presentava domanda di reinquadramento, richiamandosi a detta nota di servizio. La detta domanda era respinta con nota 6 gennaio 1984 del Morel. Il 2 febbraio 1984, il ricorrente proponeva reclamo a norma dell'art. 90, n. 2 dello statuto del personale nei confronti di detta decisione, senza ottenere risposta. Nel ricorso proposto dinanzi alla Corte il 28 agosto 1984, il ricorrente chiede alla Corte di annullare le decisioni di nomina in data 1° marzo 1974 e 31 ottobre 1974, nella parte in cui si riferiscono al grado; di annullare la decisione comunicatagli con nota del 6 gennaio 1984 e il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 2 febbraio 1984; nonché di dichiarare che egli è stato, o avrebbe dovuto essere assunto col grado A4 a decorrere dall'11 febbraio 1974.
La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura in quanto la domanda sarebbe tardiva. A suo parere il procedimento impugnato è la decisione 1o marzo 1974, che è giunta a conoscenza del ricorrente il 19 marzo 1975 al più tardi, poiché in questo giorno egli ha firmato la ricevuta della decisione del 31 ottobre 1974. Essa deduce che la nota di servizio del 21 ottobre 1983 non ha fatto, né avrebbe potuto farlo, decorrere un nuovo termine.
Nelle precedenti sentenze della Corte, è fuori dubbio, come l'avvocato generale Mancini ha recentemente rilevato nelle conclusioni per la causa 231/84, Valentini/Commissione (Race. 1985) che i termini prescritti dagli artt. 90 e 91 dello statuto del personale devono considerarsi di ordine pubblico. Le parti non possono rinunziarvi né modificarli (causa 227/83, Moussis/Commissione, Race. 1984, pag. 3133). Per di più, in varie cause che egli del pari cita, la Corte ha costantemente deciso che l'atto puramente confermativo di una decisione precedente non fa decorrere un nuovo termine.
Cionondimeno la Corte ha ammesso che può determinarsi un importante fatto nuovo il quale consenta di chiedere alla Commissione di riesaminare una decisione che altrimenti non sarebbe stata più impugnabile (cause 109/63 e 13/64 Muller/Commissione, Race. 1964, pag. 1275). Il rifiuto di riesame o la reiezione della domanda di riesame può così essere impugnata giurisdizionalmente poiché il termine ricomincia a decorrere.
Nella sentenza 190/82 (Blomefield/Commissione, Race. 1983, pag. 3981) la Corte ha infatti deciso che la comunicazione ai membri del personale della Commissione della decisione 6 giugno 1973 mediante nota di servizio datata 1o marzo 1981, costituiva un fatto nuovo che faceva decorrere un nuovo termine, soprattutto perché il ricorrente non sapeva dell'esistenza o, almeno, non conosceva il contenuto della decisione in questione.
Nella causa 231/84 l'avvocato generale ha sostenuto che il termine aveva cominciato a decorrere a danno del Valentini il 12 maggio 1982, dopoché egli aveva ricevuto la risposta alla domanda, presentata il 4 giugno 1981, di riesame del suo inquadramento, cosicché egli non poteva fare assegnamento sulla sentenza Blomefield, ove si trattava di un ricorso proposto entro il termine, poiché questo aveva ricominciato a decorrere.
Il Powell non ha presentato alcuna domanda fondata sulla pubblicazione nel 1981 dei criteri adottati nel 1973, cosicché su questo punto la sua situazione è diversa da quella del Valentini. Tuttavia l'avvocato generale Mancini ha pure sostenuto che il provvedimento 21 ottobre 1983 non faceva altro che indicare che la Commissione era disposta a seguire un procedimento di revisione non ufficiale, atipico e per nulla vincolante e che questo non era un fatto nuovo che si potesse far valere.
Concordo che vi è una differenza fra la pubblicazione nel 1981 di criteri fino a quel momento rimasti segreti e che quindi, per questo motivo, non potevano venir criticati prima di questa data, e la pubblicazione, nel 1983, di nuovi criteri, corredati dalla comunicazione che « eccezionalmente » il dipendente che ritenesse di non essere stato inquadrato secondo i criteri stabiliti dalla decisione precedente aveva un' ultima possibilità di chiedere il reinquadramento entro tre mesi dalla data della pubblicazione.
Questa nota, anche se diramata ufficiosamente e pur se costituiva un'offerta eccezionale, era comunque firmata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, che si deve presumere autorizzato dalla Commissione ad emanarla. Forse non si trattava di un'offerta che la Commissione fosse tenuta a fare. Tuttavia è stata fatta e si deve ritenere che fosse un'offerta seria e dettata da validi motivi. A prima vista a mio parere ciò significa che la Commissione ammette che un dipendente — che non poteva in altro modo chiederle di modificare il suo inquadramento —, se riteneva di meritare un inquadramento diverso secondo i criteri prima vigenti, poteva presentare domanda entro tre mesi e la Commissione avrebbe riesaminato la questione del suo inquadramento. Il dipendente che presentava tempestivamente la domanda (eventualità naturalmente ormai da tempo impossibile) aveva diritto ad una decisione. Se questa decisione lo colpiva negativamente, a mio parere egli poteva avvalersi della procedura di cui agli artt. 90, n. 2, e 91, n. 2, dello statuto del personale.
Se la Commissione inizia questa procedura e adotta una decisione in esito ad essa, non vedo perché la Corte, non sarebbe competente a sindacare la legittimità di detta decisione, sempreché il ricorso sia proposto entro il termine.
Il caso in cui il ricorrente, di propria iniziativa, si rivolge alla Commissione e questa ritiene sia troppo tardi per proporre reclamo contro una decisione di inquadramento oppure conferma il suo punto di vista in proposito, mi pare diverso. Nulla di quanto è stato detto finora contrasta con l'insegnamento della Corte, secondo cui il ricorrente non può cercare di sua iniziativa di far riesaminare, mediante una nuova domanda, una decisione che non è stata impugnata tempestivamente. Nella fattispecie comunque, un invito pubblico fatto seriamente e seriamente accettato, a mio parere, porta ad un provvedimento che può esser sindacato giurisdizionalmente. Il termine che decorre dalla decisione iniziale non viene prorogato dalle parti. È stata adottata una nuova decisione.
A proposito dell'opinione opposta espressa nella causa 231/84, direi quindi che l'offerta della Commissione costituisce un fatto nuovo, che la decisione adottata in esito ad una domanda era una decisione completamente nuova e che la Commissione non può sostenere che, trattandosi di un atto non dovuto, ciò non aveva alcuna conseguenza giuridica.
A mio parere, questo ricorso è stato proposto tempestivamente ed è ricevibile.
Nelle osservazioni scritte sull'eccezione d'ir-ricevibilità della Commissione, il ricorrente ha svolto un argomento fondato sulla nota Morel del 6 gennaio 1984. Oltre a respingere la richiesta di reinquadramento del Powell, questa nota dichiarava che la sua esperienza professionale di 12 anni e 3 mesi presso la Midland Bank, il Department of Economie Affairs e il Greater London Council doveva considerarsi pari a non più di 11 anni e 3 mesi. La nota dichiarava che questa riduzione dell'esperienza professionale del richiedente, ai fini dell'inquadramento, si basava sul n. 2 a) dell'allegato II della nota di servizio del marzo del 1981, nella quale era pubblicata la decisione del 6 giugno 1973. Secondo il ricorrente, prima di ricevere la nota 6 gennaio 1984, egli non sapeva che la sua esperienza professionale precedente all'entrata in servizio presso la Commissione era stata valutata di un anno più breve del reale. Egli perciò sostiene che questa nota costituiva un fatto nuovo, atto a far nuovamente decorrere il termine.
All'udienza, la Commissione non ha fatto alcun cenno a questo punto e non ha ribattuto agli argomenti del ricorrente e alle allegazioni di fatto. Così stando le cose, la ricevibilità dell'azione deve dipendere dal se il tenore dell'allegato II della nota di servizio del marzo del 1981 fosse tale che egli avrebbe dovuto rendersi conto di questo: il fascicolo non contiene altri indizi nel senso che, prima del 6 gennaio 1984, il Powell sapesse o dovesse sapere che la sua esperienza professionale era stata ridotta ai fini dell'inquadramento.
L'art. 3 della decisione 6 giugno 1973 stabiliva che l'autorità che ha il potere di nomina poteva nominare un candidato al grado A4 se aveva 12 anni di esperienza professionale. L'allegato II alla nota del marzo 1981 indicava la prassi seguita dal comitato per l'inquadramento. Il n. 2, che porta il titolo « Carriera A7/A6 » comincia come segue:
« a)
Su raccomandazione del comitato per l'inquadramento, dovuta al fatto che la durata degli studi universitari varia negli Stati membri da tre a otto anni, il che può causare distorsioni in fatto d'inquadramento, sono stati presi provvedimenti per ridurre in pratica, la differenza da cinque a due anni.
Se gli studi universitari sono brevi, l'esperienza pratica viene presa in considerazione solo a partire dal termine del quarto anno dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.
Se gli studi universitari sono lunghi, invece, l'esperienza professionale viene calcolata a partire dal settimo anno. »
Concordo con la tesi del ricorrente secondo cui non si poteva supporre che, leggendo queste disposizioni, egli si rendesse conto della riduzione della sua esperienza professionale.
In primo luogo il n. 2, all'allegato II era intitolato « Carriera A7/A6 » e perciò era quantomeno logico per lui ritenere che non lo riguardasse.
In secondo luogo gli studi universitari del Powell presso il Trinity College di Dublino sono durati quattro anni, come è provato dal certificato allegato alla domanda. Nella causa 25/83 Buick/Commissione è stato deciso (Racc. 1984, pag. 1773) che il periodo di quattro anni cui si riferiva la seconda frase del n. 2, lett. a), decorre dall' inizio degli studi universitari del candidato. Al minimo, mi pare quindi ragionevole desumere da ciò, come ha fatto il ricorrente, che — ai fini dell'inquadramento — la sua esperienza professionale si riteneva iniziasse dalla fine di detti studi e dall'inizio della carriera postuniversitaria. Ciò posto, la sua esperienza professionale teorica, a questi fini, coinciderebbe con l'effettiva durata della sua carriera postuniversitaria.
Ritengo perciò che il tenore della nota di servizio del marzo del 1981 non era tale da consentire al ricorrente di rendersi conto che la sua esperienza professionale era considerata di soli 11 anni e tre mesi. Se la sua interpretazione dell'allegato II sia corretta è una questione di merito, da risolversi in una fase successiva.
Per di più è evidente che questa informazione tratta dalla nota 6 gennaio 1984 è essenziale per il ricorrente. La parte di merito della sua domanda si fonda esclusivamente, o almeno in grandissima parte, su di essa.
Alla luce di queste considerazioni la nota 6 gennaio 1984 deve considerarsi come un fatto nuovo che fa decorrere un nuovo termine. La presente azione è quindi ricevibile anche per questo motivo.
Sulle spese di questa parte del giudizio si dovrebbe, secondo me, provvedere assieme al merito.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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