Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa il sig . Powell chiede l' annullamento delle decisioni della Commissione 1° marzo 1974, con la quale egli veniva nominato dipendente in prova con effetto dall' 11 febbraio 1974, e 31 ottobre 1974, con cui era nominato in ruolo presso la DG II con effetto dal 31 ottobre 1974, in quanto in esse si dispone il suo inquadramento nel grado A 5 . Egli impugna inoltre la decisione 6 gennaio 1984 del direttore generale del personale e dell' amministrazione che confermava il suo inquadramento in A 5 e rigettava il suo reclamo contro tale inquadramento . Nel ricorso egli ha chiesto inizialmente che la Corte dichiarasse che egli era, o avrebbe dovuto essere, inquadrato in A 4 a decorrere dall' 11 febbraio 1974, ma nella replica ha rinunziato a tale domanda .
La Commissione ha eccepito pregiudizialmente l' irricevibilità del ricorso . L' eccezione è stata respinta dalla Corte con sentenza 14 novembre 1985 . In questa sentenza, e nelle mie conclusioni del 6 giugno 1985, vengono esposti esaurientemente gli antefatti del procedimento, che possono così essere ora esposti in forma più sintetica .
All' epoca della nomina iniziale del Powell, vigeva la decisione 6 giugno 1973, relativa ai criteri per l' attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell' assunzione . All' art . 1, sotto la rubrica "Nomina nel grado di base della carriera di base di una categoria", essa disponeva che "l' autorità che ha il potere di nomina nomina tutti i candidati prescelti funzionari in prova nel grado di base della carriera di base della loro categoria o del loro quadro ". Tuttavia, una eccezione era contemplata all' art . 3 della decisione sotto la rubrica "Nomina nel grado superiore di una carriera", nei seguenti termini ( per quanto viene in rilievo ):
"In deroga all' art . 1, l' autorità che ha il potere di nomina può, a titolo eccezionale e per tener conto delle esigenze di assunzione, nominare il candidato prescelto nel grado superiore delle carriere di base e delle categorie intermedie, a condizione che egli dimostri di possedere un' esperienza professionale (...) della durata minima di (...) dodici anni per il grado A 4 (...)"
In base a tale decisione, al Powell veniva offerto l' inquadramento nel grado A 5, 3° scatto . Con lettera in data 2 novembre 1973, egli inizialmente rifiutava l' offerta sostenendo che la sua esperienza e i suoi titoli giustificavano una nomina almeno nel grado A 4 . Con lettera del direttore del personale in data 21 novembre, veniva comunicato al ricorrente che gli spettava il grado A 5, 3° scatto . A ciò seguivano però alcune espressioni cui il ricorrente attribuisce particolare importanza . "Il comitato ha formulato una specifica raccomandazione nel senso che il Suo inquadramento rispetto al grado venga riesaminato verso la fine del periodo di prova (...) Questa direzione del personale assicurerà, in collaborazione con la direzione presso cui Ella presterà servizio, che tale raccomandazione venga messa in atto ." Conseguentemente, il 26 novembre egli accettava il posto offertogli, "(...) restando inteso che l' inquadramento iniziale nel grado A 5/3 sarà riesaminato verso la fine del periodo di prova in vista di un reinquadramento in A 4 ".
Non sembra tuttavia che ciò sia avvenuto . Non vi sono elementi che indichino che vi sia stato un riesame in vista del reinquadramento dell' interessato e soltanto con lettera della Direzione del Personale in data 27 maggio 1982, dopo che il Powell aveva nuovamente sollevato la questione, gli veniva comunicato che, a seguito di una revisione generale, "si è deciso di non riesaminare casi limite individuali quali il suo ". Nella lettera si aggiungeva : "sono lieto di constatare che la GD II ha proposto quest' anno che Le venga concessa la promozione in A 4 e spero sinceramente che Ella la ottenga in tempi abbastanza brevi ".
Vi è un altro documento della Commissione su cui si è basato il ricorrente . Nel marzo 1981 la direzione generale del personale e dell' amministrazione diffondeva una circolare nella quale si riportava la decisione del 1973 nell' allegato I e si illustrava l' applicazione pratica del comitato di inquadramento nell' allegato II . Nell' allegato II, al n . 2, sotto la rubrica "Carriera A 7/A 6", si dice che "nel caso di studi universitari brevi, l' eventuale esperienza professionale viene presa in considerazione solo a partire dal termine del quarto anno dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado ".
Successivamente la decisione del 1973 relativa ai criteri veniva sostituita da una decisione del 1983 . Dando comunicazione di questa nuova decisione, il direttore generale del personale e dell' amministrazione disponeva che i dipendenti inquadrati in applicazione della precedente decisione, che considerassero tale inquadramento non conforme ai criteri in essa previsti, avevano un' ultima possibilità di presentare domanda di reinquadramento entro tre mesi dalla data di pubblicazione della nuova decisione .
Facendo seguito a due precedenti reclami che erano stati respinti dalla Commissione rispettivamente il 5 gennaio e l' 8 luglio 1983, il Powell, in ottemperanza a tale invito, proponeva un' ulteriore domanda di reinquadramento il 22 novembre 1983, che veniva respinta il 6 gennaio 1984 . In tale lettera di rigetto, il direttore generale del personale e dell' amministrazione comunicava che, dopo un esame del fascicolo da parte del comitato di inquadramento che riconosceva al Powell un' esperienza professionale di dodici anni e tre mesi, ridotta a undici anni e tre mesi poiché egli era in possesso di un diploma di studi universitari a ciclo breve, quale quello cui si fa riferimento nel n . 2 del precitato allegato II, il suo inquadramento iniziale in A 5, 3° scatto, veniva confermato . Al reclamo contro questa decisione, in data 2 febbraio 1984, non veniva dato riscontro ed esso deve quindi considerarsi implicitamente rigettato .
Le deduzioni del Powell sono molto brevi sulla questione principale . Egli frequentava il Trinity College di Dublino dal 1957 al 1961, cioè per un periodo di quattro anni . All' epoca della sua nomina nel posto presso la Commissione aveva una specifica esperienza di dodici anni e tre mesi . Entrambe le circostanze non sono contestate dalla Commissione . Ne discende che, anche ove dovesse applicarsi il punto 2 dell' allegato II - il che viene contestato, a mio parere giustamente, dal ricorrente - egli aveva comunque compiuto quattro anni di studi universitari dopo il diploma di scuola media superiore, sicché era in possesso di un' esperienza superiore a dodici anni . Conseguentemente egli sostiene che sia nel 1973 sia nel 1984 il suo inquadramento veniva adottato sulla base dell' erroneo presupposto di fatto che egli avesse un' esperienza di soli undici anni .
La Commissione, nella controreplica e nelle dichiarazioni odierne del suo difensore, riconosce che vi è stato un errore di fatto e che il ricorrente aveva un' esperienza di dodici anni o più . Tuttavia, la Commissione sostiene che la materia rientra nel proprio potere discrezionale . Essa non è tenuta a nominare un dipendente in grado A 4 solo perché egli ha un' esperienza di dodici anni . La tesi della Commissione secondo cui la materia è soggetta alla propria discrezionalità è chiaramente giusta . Tuttavia, mi sembra chiaro che tale potere discrezionale debba essere esercitato, e debba essere esercitato secondo giusti principi .
Ritengo che sia assolutamente impossibile dire, come sostiene la Commissione nelle sue difese, che nella fattispecie essa abbia valutato che i requisiti per l' assunzione al momento della nomina del Powell non giustificavano un' eccezione nel suo caso .
Dai documenti prodotti, risulta chiaramente che ciò non era avvenuto nel 1984 . La Commissione aveva deciso sul presupposto che il ricorrente avesse un' esperienza di soli undici anni; su questa base non ricorrevano le condizioni per l' esercizio del potere discrezionale e la Commissione non può sostenere di aver esercitato correttamente tale potere nel 1984 . Non risulta dal fascicolo, né è emerso dalla discussione, che un altro motivo abbia guidato la Commissione nel 1973, quando era stata adottata la prima decisione . A mio parere è conseguente dedurne che veniva commesso lo stesso errore di fatto e per questo motivo non veniva esercitato il potere discrezionale, in quanto non si riteneva che il Powell avesse i requisiti necessari .
Tale conclusione basta, a mio parere, a determinare l' annullamento di entrambe le decisioni del 1973 e del 1984 e la Commissione deve riesaminare la questione . Il difensore della Commissione asserisce legittimamente che la Commissione resiste sulla propria posizione ritenendo che la materia rientri nel suo potere discrezionale . Ma chiaramente la Commissione non può riconfermare il precedente inquadramento senza un adeguato riesame . Il ricorrente ha diritto a che la questione venga ripresa in considerazione .
Il ricorrente ha addotto altri quattro argomenti di cui posso trattare molto brevemente . Egli asserisce, in primo luogo, che l' art . 5, n . 1, della decisione del 1973 consente di prendere in considerazione la sua ulteriore esperienza . Io ritengo che ciò non gli giovi affatto . Detta norma tratta semplicemente della concessione di scatti ulteriori all' interno di un grado e non è rilevante nella presente causa .
In secondo luogo egli sostiene che, in base agli elementi di fatto, le necessità di assunzione giustificavano eccezionalmente il suo inquadramento in A 4 . Egli si basa su una telefonata del direttore in data 21 novembre 1973, diretta a incoraggiarlo ad accettare il posto in grado A 5 . Ciò, di per sé, è chiaramente insufficiente; non mi sembra che sulla base dei documenti in atti la Corte possa decidere su questo punto . Esso rientra nella competenza della Commissione, anche se bisogna rilevare che chiaramente la Commissione, all' epoca, era ansiosa di assicurarsi la collaborazione del ricorrente . Egli veniva indotto a ritirare il suo rifiuto dell' offerta da una promessa di riesame alla fine del periodo di prova . Questa, a mio parere, è una circostanza che la Commissione deve prendere in considerazione .
In terzo luogo, egli sostiene poi che quanto è avvenuto nella fattispecie costituisce violazione dell' art . 5, n . 3, dello statuto del personale, che dispone che identiche condizioni di assunzione vengano applicate a tutti i dipendenti appartenenti a una stessa categoria o quadro . Egli osserva che, in risposta ad una domanda rivolta dalla Corte nella causa 343/82 ( Michael / Commissione, Racc . 1983, pag . 4023 ) si asseriva che la Commissione aveva sempre inquadrato nel grado superiore della carriera il dipendente che avesse l' esperienza richiesta dall' art . 3 della decisione del 1973 . Tuttavia, la Commissione sostiene ora che tale risposta si riferiva solo ad una situazione in cui un dipendente fosse nominato nel grado iniziale, anziché in quello intermedio . Non è possibile, a mio parere, che la Corte decida tale questione sulla base delle prove fornite . Né è possibile per la Corte esaminare il quarto argomento dedotto in via subordinata dal Powell, e cioè se nel 1973, a causa di mancanza di disponibilità di bilancio, nei suoi confronti nonché nei confronti di altri dipendenti provenienti dai tre nuovi Stati membri vi sia stata una discriminazione tale da viziare la decisione, sebbene vada tuttavia notato che tale asserzione non è contestata dalla Commissione .
Nondimeno, sull' oggetto principale della controversia, a mio parere, la soluzione appropriata consiste nell' annullare le decisioni 1° marzo e 31 ottobre 1974 e 6 gennaio 1984 nonché il rigetto implicito del reclamo in data 2 febbraio 1984 e nel rimettere la materia alla Commissione per un riesame . Le spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento ed in relazione all' eccezione d' irricevibilità del ricorso devono essere poste a carico della Commissione .
(*) Traduzione dall' inglese .
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