CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 6 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Gli antefatti del procedimento di cui mi occupo oggi risalgono al 1977.
La AS-Autoteile GmbH, attrice e ricorrente per cassazione nella causa principale, — in prosieguo, « l'attrice » — acquista parti usate di automobili, in particolare frizioni e parti del cambio, le ripara e le mette in commercio come pezzi di ricambio. Nell'ambito di questa attività, all'inizio del 1977 essa entrava in rapporti d'affari con la società PAT, che ha sede in Meckenheim nei pressi di Bonn. Socio di questa era il convenuto, il quale ha domicilio in Francia. Fino al 9 settembre 1977 l'attrice pagava per forniture effettuate dalla PAT importi per un totale di 1940949,95 DM. Dopo l'ultima fornitura, tra l'attrice e la suddetta ditta fornitrice sorgevano divergenze circa la qualità della merce consegnata. Sostenendo che la PAT le aveva essenzialmente fornito solo rottami non sfruttabili invece che, come pattuito, parti usate idonee alla riutilizzazione, l'attrice pretendeva il rimborso dell'importo di 1001476,95 DM. Con sentenza contumaciale del Landgericht di Bonn in data 5 aprile 1978 la PAT veniva condannata in conformità alla domanda. L'esecuzione di tale sentenza non poteva tuttavia avvenire, poiché la PAT si trovava in stato di insolvenza e la domanda dell'attrice per l'apertura di un procedimento concursuale era stata respinta, con ordinanza dello Amtsgericht di Euskirchen in data 5 maggio 1978, per mancanza di una massa che coprisse le spese del procedimento stesso.
L'attrice sosteneva che il convenuto aveva ricevuto dalla PAT somme per un importo superiore al proprio credito nei confronti della stessa e che egli era tenuto a rimborsare tali somme alla PAT secondo le norme sull'arricchimento senza causa. Su domanda dell'attrice, i presunti crediti della PAT nei confronti del convenuto, derivanti da arricchimento, venivano perciò pignorati ed assegnati all'attrice per il recupero. L'attrice faceva quindi valere tali crediti nei confronti del convenuto, dinanzi ai giudici tedeschi, per un importo di 1008741,25 DM, compresi gli interessi. La relativa domanda veniva dichiarata irricevibile per difetto di competenza internazionale dei giudici tedeschi.
Nella sentenza emessa in tale procedimento — precedente a quello in cui è stato effettuato il rinvio pregiudiziale — le spese di causa venivano poste a carico dell'attrice. Il convenuto otteneva un'ordinanza di liquidazione delle spese che dovevano essergli rimborsate dall'attrice. Questa, per evitare l'esecuzione forzata di tale ordinanza, forniva in garanzia una fideiussione bancaria. Essa effettuava una compensazione dei crediti spettanti al convenuto a titolo di rimborso delle spese processuali (circa 40000 DM) con i crediti da arricchimento senza causa pignorati e ad essa assegnati per il recupero, da lei fatti valere senza successo nel precedente procedimento. Con opposizione proposta contro il convenuto dinanzi al Landgericht di Baden-Baden, l'attrice, richiamandosi a questa compensazione, chiedeva che fosse dichiarata inammissibile l'esecuzione forzata dell'ordinanza di liquidazione delle spese del precedente procedimento.
Il Landgericht dichiarava irricevibile l'opposizione, per incompetenza dei giudici tedeschi. Esso lasciava in sospeso la questione se la competenza dei giudici tedeschi potesse essere fondata sull'art. 16, n. 5, della convenzione di Bruxelles. A suo avviso, la competenza non può essere ammessa per un'opposizione all'esecuzione mediante la quale l'attore, che in un precedente giudizio non sia riuscito a soddisfare la propria pretesa per difetto di giurisdizione del giudice adito, vuole rendere vane le pretese del convenuto relative alla rifusione delle spese di tale giudizio effettuando la compensazione con il credito la cui realizzazione è risultata impossibile.
Contro tale sentenza l'attrice proponeva al Bundesgerichtshof un ricorso « per saltum » ai sensi del § 566 a) del codice tedesco di procedura civile. Per decidere in merito a tale ricorso il Bundesgerichtshof ritiene necessaria la soluzione di tre questioni vertenti sull'art. 16, n. 5, della convenzione di Bruxelles. Esso ha perciò sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
1)
Se le opposizioni all'esecuzione ai sensi del § 767 del Zivilprozessordnung (codice tedesco di procedura civile) ricadano sotto la disciplina in materia di competenza di cui all'art. 16, n. 5, della convenzione.
2)
Se, a norma dell'art. 16, n. 5, della convenzione, dinanzi ai giudici dello stato contraente nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione possa dedursi, in sede di opposizione, la compensazione del credito per il quale si deve procedere all'esecuzione con un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici di tale stato contraente non sarebbero competenti a conoscere.
3)
Se la competenza ai sensi dell'art. 16, n. 5, della convenzione si estenda ad un procedimento in cui il debitore, eccependo l'inammissibilità dell'esecuzione forzata, pretenda la restituzione del documento da cui risulta una fideiussione da lui offerta in garanzia per evitare l'esecuzione.
Su questa domanda di pronunzia pregiudiziale hanno presentato osservazioni l'attrice nella causa principale, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee.
Queste osservazioni concordano, in definitiva, relativamente alla soluzione della prima questione e della terza, che è in stretta connessione con la prima. Entrambe le questioni dovrebbero essere risolte affermativamente, poiché un'opposizione all'esecuzione può essere, in via di principio, inclusa nell'ambito dell'art. 16, n. 5, della convenzione di Bruxelles. Data la menzionata connessione, lo stesso vale per la questione relativa alla restituzione dell'atto di fideiussione.
Sussistono tuttavia discordanze per quanto riguarda la seconda questione, intesa a far chiarire se in sede di opposizione all'esecuzione si possano sollevare anche eccezioni di carattere sostanziale che presuppongano l'accertamento di diritti dei quali il giudice adito dello stato in cui deve aver luogo l'esecuzione non sarebbe competente a conoscere in base alle norme generali della convenzione di Bruxelles. L'attrice nella causa principale auspica una soluzione affermativa per tale questione, mentre il governo del Regno Unito e la Commissione sono di parere contrario.
B.
La mia posizione su tale domanda di pronunzia pregiudiziale è la seguente:
1.
Poiché la questione più importante, dal punto di vista giuridico, è nella fattispecie la seconda, mi occuperò di questa per prima. Con tale questione il Bundesgerichtshof vuol sapere se, a norma dell'art. 16, n. 5, della convenzione di Bruxelles, dinanzi ai giudici dello stato contraente nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione possa dedursi, in sede di opposizione, la compensazione del credito per il quale si deve procedere all'esecuzione con un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici di tale stato contraente non sarebbero competenti a conoscere.
L'attrice nella causa principale auspica la soluzione affermativa di tale questione. A suo parere, dalla lettera della convenzione di Bruxelles, che contempla la competenza esclusiva dei giudici dello « stato dell'esecuzione » per le opposizioni all'esecuzione, si desume la competenza esclusiva a decidere sulle eccezioni sollevate in tal sede.
Il governo del Regno Unito e la Commissione sono invece di parere contrario. A prima vista sembrerebbe che, nell'interesse della sana amministrazione della giustizia, il giudice dell'esecuzione debba poter decidere su tutte le domande eventualmente connesse con l'esecuzione forzata di una sentenza. Inderogabili considerazioni di principio si oppongono tuttavia a tale risultato. L'art. 16 contempla competenze esclusive che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, devono essere interpretate in senso stretto ( 1 ) Esso non crea una competenza supplementare per nuove domande o contestazioni che facciano sorgere un obbligo o — come nel caso in esame — lo facciano estinguere. La deroga, contemplata dall'art. 16, alle norme generali di competenza della convenzione di Bruxelles è giustificata solo dall'esistenza di ragioni obiettive di sana amministrazione della giustizia: la norma fondamentale dell'art. 2 (competenza dei giudici dello stato in cui il debitore ha il domicilio) non può essere disapplicata senza una ragione imperativa.
Le finalità e il sistema della convenzione di Bruxelles depongono chiaramente a favore di quest'ultima opinione. La convenzione di Bruxelles contempla importanti agevolazioni per l'attore circa il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie. A ciò tuttavia — in un certo senso, come contropartita — fanno riscontro norme di tutela per il convenuto, contenute nel titolo II della convenzione. Proprio perché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni risultano semplificati, il convenuto dev'essere tutelato dall'essere « sorpreso » da domande proposte a giudici non competenti, dall'essere impedito nella propria difesa e dall'essere esposto a pretese derivanti da una sentenza.
Ora, ciò è quanto avverrebbe se il convenuto dovesse, nell'ambito dell'art. 16, n. 5, costituirsi in giudizio per difendersi da un'opposizione all'esecuzione, basata sulla compensazione con un credito del quale i giudici dello stato dell'esecuzione si sono essi stessi dichiarati, con pronunzia passata in giudicato, incompetenti a conoscere.
Nella suddetta ipotesi, pur non avendo dovuto prendere posizione nel procedimento di merito sulla pretesa fatta valere nei suoi confronti, perché era stato adito un giudice incompetente, il convenuto dovrebbe tuttavia, a seguito della liquidazione delle spese, contestare il merito di tale pretesa al solo fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenute per la difesa contro la domanda irricevibile. Il convenuto sarebbe perciò costretto a costituirsi nel merito, pur essendo stato esentato da tale obbligo, per difetto di competenza internazionale del giudice adito, nel procedimento in cui la pretesa era stata fatta valere.
Giustamente il Landgericht di Baden-Baden, nella sentenza 4 novembre 1983, ha dichiarato:«Un siffatto risultato non può essere lecito, tenuto conto della “ ratio ” e delle finalità di tutela delle norme di competenza ».
La conclusione proposta dal governo del Regno Unito e dalla Commissione è anche consona al disposto dell'art. 16, n. 5, della convenzione di Bruxelles. Anzitutto, le norme sulla competenza esclusiva rappresentano norme eccezionali, le quali, come ho già detto, devono essere interpretate in senso stretto. Inoltre, le materie menzionate nell'art. 16 — si tratta di determinate controversie nell'ambito della disciplina delle locazioni, delle società, dei pubblici registri, della tutela della proprietà industriale, dell'esecuzione forzata — sono materie che per la loro particolare difficoltà o complessità richiedono che il giudice competente abbia una particolare familiarità con le norme nazionali. «(...) è preferibile che l'applicazione di queste sia affidata, fra l'altro in ragione della loro complessità, ai giudici del paese in cui dette norme sono in vigore », così la Corte di giustizia, nella sentenza 14 dicembre 1977, ha giustificato la competenza esclusiva ai sensi dell'art. 16, n. 1 ( 2 ).
Questa particolare « cognizione di causa » del giudice competente può sicuramente essere richiesta per quanto riguarda le norme concernenti « il ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili ed immobili (sequestro e pignoramento) per assicurare l'esecuzione materiale delle decisioni e degli atti » ( 3 ), e quindi nella valutazione della legittimità dei provvedimenti di esecuzione forzata. Essa non rappresenta tuttavia un motivo sufficiente per l'attribuzione della competenza esclusiva a conoscere di un diritto fatto valere in un procedimento successivo, qualora per il procedimento di merito, e quindi per l'accertamento di tale diritto, non sussistesse la competenza internazionale e tale incompetenza sia stata dichiarata con sentenza passata ingiudicato.
2.
Poiché, nella domanda di pronunzia pregiudiziale, il Bundesgerichtshof ha osservato esso stesso che, in caso di soluzione negativa della questione sub 1) o della questione sub 2), il ricorso « per saltum » relativo all'opposizione all'esecuzione dovrebbe essere respinto, ritengo superfluo prendere in esame la questione sub 1). Sul problema generale se e in qual misura le opposizioni all'esecuzione di cui al § 767 del codice civile tedesco di procedura civile rientrino nell'ambito dell'art. 16, n. 5, della convenzione di Bruxelles, la Corte di giustizia non dovrebbe pronunciarsi, poiché tale problema, come ha osservato lo stesso giudice di rinvio, risulta ormai irrilevante per la decisione. Del resto, ritengo che nel presente procedimento sia stato detto troppo poco su tale problematica generale perché si possa definire con precisione in qual misura le opposizioni all'esecuzione rientrino nella competenza esclusiva di cui all'art. 16, n. 5 (mi sembra comunque certo che esse possano, in via di principio, rientrare nell'ambito considerato).
3.
Benché il Bundesgerichtshof abbia posto la questione sub 3), relativa alla restituzione dell'atto di fideiussione, indipendentemente dalle altre due questioni, neppure per essa è necessaria, a mio parere, la soluzione da parte della Corte. In proposito condivido l'opinione dell'attrice nella causa principale, la quale ha sostenuto che tale domanda di restituzione è così strettamente collegata all'esecuzione che, per motivi di connessione, la competenza internazionale dev'essere necessariamente la stessa per la domanda di restituzione e per il procedimento di esecuzione.
C.
In base a quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere come segue la domanda di pronunzia pregiudiziale del Bundesgerichtshof:
L'art. 16, n. 5, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev'essere interpretato nel senso che dinanzi ai giudici dello stato contraente nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione non può essere dedotta, in sede di opposizione all'esecuzione, la compensazione del credito relativo a spese processuali per il quale si deve procedere all'esecuzione con un altro diritto di credito, qualora con sentenza di un giudice di tale stato contraente, passata in giudicato, sia stato dichiarato che i giudici di questo stato non sono competenti a pronunciarsi in merito all'autonoma realizzazione di tale diritto.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Cfr. sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders/van der Putte, Race. 1977, pagg. 2390 e seguenti; sentenza 15 novembre 1983, causa 2383, 288/82, Duijnstce/Goberbauer, Race. 1983, pagg. 3663, 3676 e seguenti.
( 2 ) Cfr. nou 1.
( 3 ) Cosi le spiegazioni sull'espressione « controversie relative all'esecuzione delle sentenze » che fornisce P. Jenard nella relazione sulla convenzione di Bruxelles, GU 1979, C 59, pag. 36.
Full & Egal Universal Law Academy